procreazione assistita

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procreazione assistita
CHE COSA SI INTENDE PER
“PROCREAZIONE ASSISTITA” ?
Oggi la scienza può interferire coi processi
riproduttivi, e modificarli “in vitro” al di fuori
delle loro modalità naturali.
Preliminarmente dobbiamo allora chiederci
che cosa si intende per “procreazione assistita”, attraverso quali tecniche può essere
praticata, e quali possibilità essa apre.
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QUALI PROBLEMI ETICI SOLLEVA
LA FECONDAZIONE ASSISTITA?
Le nuove possibilità aperte nel campo della riproduzione artificiale e della ricerca biomedica
comportano tuttavia l’obbligo, per gli scienziati,
per il legislatore, per l’opinione pubblica, e quindi
anche per il semplice cittadino, di interrogarsi
anche sui rischi e sui limiti del loro impiego.
La riflessione filosofica cattolica si è posta diversi quesiti relativi all'
inizio della
vita umana ed ha elaborato risposte che richiamano un sistema di valori che
si fonda sull'
indisponibilità della vita in quanto dono di Dio. Così la fecondazione artificiale eterologa, introducendo un elemento riproduttivo estraneo alla
coppia, viene considerata non conforme alla dignità degli sposi e alla logica
sacramentale del matrimonio. La fecondazione naturale rispetta invece, secondo questa visione, il significato unitivo e quello procreativo che sono i fondamenti profondi dell'
atto coniugale. Quanto all'
inseminazione artificiale omologa, essa è ammessa dalla Chiesa e dai credenti solo come facilitazione e
aiuto dell'
atto coniugale procreativo, ma viene condannata se è sostitutiva di
quell'
atto perché scinde il significato unitivo da quello procreativo.
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La riflessione filosofica laica si è invece posta quesiti nuovi e diversi: in particolare, si è chiesta se sia veramente importante sapere quando comincia la
vita o se non sia invece essenziale capire a quale momento attribuire importanza nell'
inizio della vita; se sia veramente importante sapere che cos'
è un
embrione nei momenti diversi del suo sviluppo o se non sia più utile cercare
di capire quand'
è che l'
embrione diventa "persona". Si sostiene che la persona è caratterizzata dalla capacità razionale e non c'
è nessuna disciplina, o
scienza naturale o biologica, che possa definire la capacità razionale. Secondo i filosofi laici i problemi morali vengono posti nel momento in cui nascono
dei dubbi nei confronti dell'
esistenza e non problemi relativi alla natura dell'
embrione; quindi il problema morale è quello di sapere quali sono i doveri
nei confronti dell'
embrione cioè sapere quanta tutela gli è dovuta.
L'
essere umano è da rispettare, come persona, fin dall'
istante della sua esistenza. Dal momento che l'
ovulo è fecondato, si inaugura una nuova vita che
non è del padre o della madre, ma di un altro essere umano che è in fase di
sviluppo. L'
essere umano va rispettato e trattato come una persona fin dal
momento del concepimento e da quel momento gli si devono riconoscere i diritti di una persona umana e quello più importante è il diritto inviolabile alla vita. L'
embrione oltre ad essere trattato come persona deve essere difeso nella
sua integrità, curato e guarito il più possibile, come ogni altro essere umano
nell'
ambito dell'
assistenza medica. L'
embrione umano prima del 14° giorno
dal momento della fecondazione non può essere considerato un individuo
biologico. Ma la conclusione ottenuta dai dati oggi disponibili della biologia è
la seguente: l'
embrione fin dalla fecondazione è un individuo umano che inizia il suo ciclo vitale. Di conseguenza se si riconosce l'
embrione umano come
individuo umano con qualità e dignità propria della persona, per un imperativo
morale, religiosa o laico che sia, si deve comunque conseguentemente anche
porre il problema della sua protezione giuridica rispetto alla minaccia di manipolazioni esterne.
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QUAL’E’ STATA LA RISPOSTA
LEGISLATIVA AI PROBLEMI POSTI
DALLA PROCREAZIONE ASSISTITA?
La legge sulla procreazione medicalmente assistita
(Pma) è stata approvata definitivamente dalla Camera, il 10 febbraio 2004 con votazione segreta da 277
deputati favorevoli 222 contrari 3 astenuti. La legge è
stata successivamente promulgata il 19 febbraio
2004 col n. 40.
La nuova normativa è diventata immediatamente oggetto di vivaci critiche perché, ad avviso dei suoi contestatori, anziché cercare una mediazione tra la posizione dei cattolici e le aspirazioni del mondo scientifico, essa pone una serie di divieti che di fatto ostacolerebbero significativamente sia la ricerca, sia il desiderio di paternità e di maternità.
L’embrione, pertanto, non viene trattato più come un semplice ammasso di
cellule, ma come un soggetto di diritto. L’accoglimento di questo principio etico nella normativa giuridica entra tuttavia in conflitto con le esigenze della ricerca scientifica, fino a spingere gli oppositori della legge a promuovere un
referendum abrogativo per tentare di modificarla. Non avendo raggiunto il
quorum necessario, il referendum non è tuttavia riuscito nell’intento di modificare la legge. Pertanto essa, benché contestata da una parte dell’opinione
pubblica, è rimasta in vigore conservando il testo e l’impianto originario.
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Vediamo quali sono gli aspetti più controversi:
a) La nuova disciplina si basa sul principio di consentire la fecondazione
medicalmente assistita, vietando tutte quelle tecniche che, ricorrendo
ad elementi estranei alla coppia richiedente, possano determinare in futuro incertezze sull’attribuzione della paternità o della maternità. Ricordiamo infatti che per il codice civile, madre è colei che partorisce il
bambino, e padre si presume il di lei marito (o compagno). Quando però una donna accoglie nel proprio utero il seme di un donatore, o gli
embrioni fecondati di un’altra coppia, si presenta il rischio che il padre e
la madre naturale non siano tali anche dal punto di vista genetico, a
causa dell’intervento di un soggetto terzo nel processo riproduttivo. Per
evitare i problemi che potrebbero sorgere in queste situazioni, la legge
40/2004 consente soltanto la fecondazione omologa, ossia quella attuata con materiale genetico proveniente dalla stessa coppia che ne faccia
richiesta; vieta, invece, la fecondazione eterologa, nella quale si utilizza
il materiale genetico di un donatore esterno alla coppia che dovrebbe
conservare l’anonimato. Vietata è pure la maternità surrogata, ossia il
concepimento di un bambino per conto di altri, attraverso la tecnica
dell’utero in affitto.
b) La legge si preoccupa poi di individuare i beneficiari dei trattamenti di
fecondazione medicalmente assistita, al fine di evitare che gli stessi
possano portare a situazioni contrarie alla natura, come quella del figlio
che nasca da una madre molto anziana (le cosiddette mamme-nonne)
o da una coppia in cui entrambi i genitori siano dello stesso sesso, o dal
seme congelato di un genitore già morto al momento del concepimento.
Alle tecniche di fecondazione artificiale sono pertanto ammesse solo le
coppie maggiorenni di sesso diverso ed in età potenzialmente fertile, i
cui richiedenti siano entrambi viventi. In tal modo si escludono le coppie
omosessuali e si evita il fenomeno delle cosiddette mamme-nonne. Si
evita pure che, essendo generato dal seme di un donatore defunto, un
bambino concepito in vitro possa nascere orfano. Alla fecondazione assistita possono comunque ricorrere non solo coppie sposate, ma anche
conviventi di fatto.
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c) La parte più importante e controversa della legge è però quella che fa
riferimento ai diritti dell’embrione. Prima della legge 40/2004, gli embrioni venivano considerati come semplici ammassi di cellule. Pertanto,
essi potevano essere prodotti in grandi quantità per aumentare le possibilità di procurare una gravidanza; una volta ottenuto questo risultato,
gli embrioni soprannumerari venivano distrutti, o congelati e conservati
per finalità di ricerca (staminali embrionali). L’art. 1 della nuova legge
pone dei limiti a queste possibilità, e in accoglimento delle sollecitazioni
provenienti dal mondo cattolico, introduce una sorta di soggettivizzazione dell’embrione. Questo riconoscimento della dignità giuridica
dell’embrione comporta però una serie di limitazioni, sia per quanto
concerne la riproduzione medicalmente assistita, sia per quanto attiene
alle modalità della ricerca scientifica. La legge 40, infatti, stabilisce che
non si possono produrre più di tre embrioni per volta, e che gli stessi
debbano essere immediatamente impiantati alla donna. In tal modo si
evita la produzione di embrioni soprannumerari da destinare alla ricerca
scientifica, ma si limitano anche drasticamente le possibilità di ottenere
una gravidanza coi trattamenti di riproduzione assistita. Sempre conseguentemente alla soggettivizzazione dell’embrione, sono inoltre vietate:
la clonazione, la selezione genetica, l’aborto selettivo, la manipolazione
e la sperimentazione.
Naturalmente, la legge su un argomento delicato come quello della procreazione assistita è frutto di un dibattito politico che risente degli orientamenti
culturali di un certo popolo, in una certa epoca. La legge 40, piaccia o no, rispecchia la sensibilità di un Paese come l’Italia di oggi, il quale è uno Stato
laico, ma, in quanto costituito da una popolazione in maggioranza cattolica;
esso pertanto ha formulato la propria legislazione in materia senza prescindere dai problemi etici, ma anzi considerandoli con grande attenzione per la ricerca di soluzioni che possano conciliare le esigenze della ricerca scientifica
ed il naturale desiderio di paternità e maternità coi diritti dell’embrione, e
quindi con la dignità della vita. Proprio perché le soluzioni legislative sono
frutto di un’impostazione culturale, esse possono essere diverse da Stato a
Stato. Vediamo allora come viene disciplinato il fenomeno in altri Paesi:
a) In Francia: la legge del 1994 stabilisce che solo le coppie sposate o
conviventi da almeno due anni possono accedere all'
inseminazione artificiale. Non è ammesso l'
utero in affitto. I componenti la coppia inoltre
devono essere entrambi in vita. E'ammessa l'
inseminazione artificale
con donatore solo quando la procreazione assistita all'
interno della
coppia non abbia avuto successo.
b) In Germania: la legge del 1990 ammette l'
inseminazione omologa e eterologa solo per le coppie sposate. La fecondazione in vitro è ammes36
sa solo se omologa. E'inoltre vietato trasferire nel corpo di una donna
più di tre embrioni per un ciclo di inseminazione. Non sono ammessi
l'
inseminazione post mortem e l'
utero in affitto.
c) In Gran Bretagna: la legge del 1990 consente sia l'
inseminazione omologa che eterologa a coppie sposate o conviventi e a donne singole. La
legge del 1990 ammette l'
utero in affitto, purché non ci sia passaggio di
denaro, e l'
inseminazione post-mortem.
d) In Spagna: l'
accesso all'
inseminazione artificiale, sia omologa che eterologa, è consentita alle coppie sposate e ai conviventi purché vi acconsentano in modo libero e cosciente. La prima legge che regola la
materia è del 1987.
e) In Svezia: è ammessa l'
inseminazione omologa e eterologa per le coppie sposate o conviventi. Non è ammessa per la donna sola. La fecondazione in vitro è ammessa solo con il seme della coppia, che deve essere sposata o convivente. Non è ammesso l'
utero in affitto.
f) Negli Stati Uniti: esistono profonde differenze tra Stato e Stato. Generalmente è ammessa sia l'inseminazione omologa che eterologa. In
California e in qualche altro Stato è ammesso l'
utero in affitto.
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