N. RF270 Anno 2013
Transcript
N. RF270 Anno 2013
Anno 2013 N. RF270 www.redazionefiscale.it La Nuova Redazione Fiscale ODCEC VASTO Pag. 1 / 3 1 OGGETTO CESSIONE CUBATURA ASSIMILATA A CESSIONE DI AREA EDIFICABILE RIFERIMENTI ART. 2643 C.C.; NORMA DI COMPORTAMENTO AIDC N. 189 DEL 01/10/2013; RM 233/09 CIRCOLARE DEL 12/11/2013 LA PLUSVALENZA SUL TERRENO PRIVO DI EDIFICABILITÀ E’ TASSATA COME UNA CESSIONE IMMOBILIARE SOLO SE ACQUISTATO NEL QUINQUENNIO ANTECEDENTE Con la recente Norma di comportamento n. 189/2013, l’Associazione dei commercialisti (Aidc) ha preso posizione su una fattispecie piuttosto frequente nella prassi commerciale che riguarda la cessione di cubatura di un’area edificabile, ritenendolo un atto assimilabile al trasferimento di terreno edificabile. Natura dell’atto: il “trasferimento di volumetria” (detto anche “di cubatura”) è un contratto mediante il quale il proprietario di un fondo, cui compete una determinata potenzialità edificatoria, trasferisce a titolo oneroso (in tutto o in parte), come diritto a sé stante, la facoltà di costruire ad altro soggetto il quale potrà utilizzarla a beneficio del proprio fondo; in tal modo, nei limiti di volumetria previsti dal PRG comunale, la cubatura di un’area edificabile può essere utilizzata in relazione ad un altro suolo. Il trasferimento è, dunque, il risultato di 2 atti distinti, fra loro collegati ovvero: un accordo contrattuale fra i proprietari dei terreni un provvedimento della PA con cui viene autorizzata, al cessionario, la realizzazione di un fabbricato di cubatura maggiorata in misura pari a quella di cui si è spogliato il cedente. Tale contratto viene, quindi, assimilato alla compravendita di un diritto reale (ancorché atipico) di godimento su cosa altrui (servitù di non edificare o cessione dello jus aedificandi). Forma dell’atto: l’art. 5 DL 70/2011 ha regolamentato il "contratto di cessione di cubatura", estendendo l'obbligatorietà dell'istituto della trascrizione (per tutelare formalmente sia la posizione dei contraenti che quella dei terzi), di fatto facendo propria l'assimilazione del negozio alla costituzione di un diritto reale. Pertanto, ai sensi dell’art. 2657 c.c., per la stipula di tali contratti è oggi richiesta la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. I CHIARIMENTI DELL’AIDC CESSIONE DELLA VOLUMETRIA: coerentemente con la RM 233/2009, l’AIDC ritiene che il trattamento fiscale della cessione di volumetria sia assimilabile a quello del trasferimento di terreno edificabile. In particolare, ai fini delle imposte dirette, se la cessione viene effettuata: essa genera: un ricavo (art. 85, TUIR) se il terreno è iscritto tra le rimanenze DA UN'IMPRESA una plusvalenza patrimoniale (art.86, TUIR) se il terreno è iscritto fra le "immobilizzazioni", con facoltà in caso di possesso ultratriennale di optare per la rateazione dell'imposizione in un massimo di 5 esercizi. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it DISPOSIZIONI GENERALI Redazione Fiscale FUORI DALL'ATTIVITÀ D'IMPRESA Info Flash 270/2013 Pag. 2 / 3 Ai fini IRAP il trattamento del ricavo o della plusvalenza è analogo a quello applicabile in caso di cessione della piena proprietà. l’eventuale plusvalenza è considerata reddito diverso ed è soggetta alla tassazione prevista dall'art. 67 del TUIR, con la conseguente possibile rideterminazione del valore dei terreni edificabili (L. 448/01 e ss. proroghe) Terreno “privo” dei requisiti di edificabilità volumetria tassata come cessione immobiliare solo se l'acquisto è avvenuto nei 5 anni precedenti DETERMINAZIONE DEL “PREZZO DI ACQUISTO”: per quanto attiene al “costo” da contrapporre al corrispettivo di cessione della cubatura, ai fini della determinazione della plusvalenza imponibile: - sia per i soggetti non imprenditori (reddito diverso, ex art. 68 Tuir) - sia nel reddito d'impresa, per gli imprenditori (art. 86 Tuir) l’Aidc individua due procedimenti a seconda che siano intervenute o meno delle variazioni urbanistiche in merito all’area tra il suo acquisto e la vendita della cubatura: A) B) un criterio utilizzabile per determinare la quota parte del costo sostenuto riferibile al diritto ceduto può essere il seguente: se risultano non variate: valore della cubatura ceduta al momento della vendita/ volumetria edificabile valore dell’area edificabile al momento della vendita = X% destinazione d'uso del terreno prezzo di acquisto del terreno moltiplicato per X% = costo del diritto di edificabilità ceduto. se risultano modificate: il valore della volumetria al momento dell'acquisto può essere volumetria edificabile autonomamente determinato da apposita perizia, secondo destinazione d'uso del terreno criteri oggettivi (criterio previsto dalla RM 233/09). AREA ACQUISTATA GIA’ EDIFICABILE Il sig. Rossi ha costruito nel 2005 la propria abitazione su un terreno che possiede una capacità edificatoria di 2 metri cubi per metro quadrato, acquistato per € 90.000, ricavando un giardino pertinenziale di 500 mq. Esempio1 Non avendo sfruttato tutta la potenzialità edificatoria del terreno, e non intendendo privarsi del giardino, in luogo di frazionare l’area e cederla autonomamente, il sig. Rossi opta per la cessione della cubatura di 1.000 mc ai proprietari del terreno confinante. Interpella a tal fine una agenzia immobiliare, che indica un valore di mercato dell’area edificabile pari a € 130.000. Il contribuente si risolve quindi a cedere la cubatura al prezzo di € 100.000. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it CESSIONE DEL TERRENO ORMAI PRIVO DI CUBATURA: l’AIDC ritiene, inoltre, che: se “in primis” venisse ceduta tutta la volumetria edificabile e, successivamente, fosse venduto il terreno non sarebbe più applicabile l'art. 67 c.1 lett. b) TUIR (cessione di area edificabile) per carenza del presupposto di "suscettibilità di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione"; pertanto, l'eventuale cessione di terreno "privo" della volumetria genera una plusvalenza imponibile solo se l'acquisto è avvenuto nel quinquennio antecedente (risultando, in sostanza, assimilato alla cessione di un terreno “agricolo”). Redazione Fiscale Info Flash 270/2013 Pag. 3 / 3 Procede quindi a determinare il “costo di acquisto” della cubatura ceduta come segue: € 100.000 (valore della cubatura) / € 130.000 (valore del terreno) = 83,33% Prezzo attribuibile all’acquisto della cubatura: € 30.000 (prezzo d’acquisto) x 83,33% = € 25.000. Esempio1 Il contribuente determina così la plusvalenza imponibile di € 75.000 (cioè € 100.000 - € 25.000) Laddove in futuro dovesse cedere il terreno (ormai privo di potenzialità edificatoria come indicato nell’apposito certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune) non dovrebbe tassare alcuna plusvalenza (considerato il possesso ultra quinquennale) Rivalutazione: ove il contribuente avesse proceduto alla rivalutazione del costo fiscale col versamento dell’imposta sostitutiva del 4% (art. 2 c. 2 DL 282/2002 o successive proroghe) si deve ritenere che il meccanismo di determinazione rimanga inalterato, dovendo sostituire al prezzo di acquisto il valore rivalutato. Esempio2 In tal caso, prima di attribuire un valore alla cubatura secondo calcoli in percentuale, sarà necessario sostituire il prezzo di acquisto di € 30.000 (area agricola) con un corrispondente valore di mercato dell’area di 500 mq come fosse già edificabile al momento dell’acquisto. Un tecnico abilitato interpellato ritiene che, ove l’aria fosse già stata edificabile nel 2005, il suo valore sarebbe stato di € 90.000. Il signor Rossi procede quindi a effettuare i medesimi calcoli di cui all’Esempio precedente. IMPOSTE INDIRETTE Ai fini delle imposte indirette: ove il cedente sia soggetto passivo: trova applicazione l'IVA con aliquota “ordinaria” (22%) ove il cedente non abbia soggettività passiva: troverà applicazione l’imposta di registro proporzionale nonché le imposte ipotecarie e catastali, tenendo conto delle modifiche introdotte, a partire dal 01/01/2014, dall’art. 10 del D.Lgs. 23/2011. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it AREA DIVENUTA EDIFICABILE SOLO SUCCESSIVAMENTE Nell’Esempio1 precedente, si supponga ora che il giardino del sig. Rossi sia stato ricavato da un terreno agricolo adiacente all’area edificabile, acquistando per € 30.000 e che solo successivamente il Comune abbia approvato un nuovo Prg attribuendo al terreno la edificabilità.