REGOLAMENTO DI SERVIZIO PER I CUSTODI DEGLI EDIFICI

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REGOLAMENTO DI SERVIZIO PER I CUSTODI DEGLI EDIFICI
REGOLAMENTO DI SERVIZIO PER I CUSTODI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
Art. 1 - Finalita’ ed ambito di applicazione
Il presente Regolamento intende disciplinare il servizio prestato da personale incaricato con atto
ufficiale della civica Amministrazione finalizzato alla custodia di edifici scolastici ed annessi spazi
adibiti anche ad attività extra scolastiche.
Art. 2 - Disposizioni generali
Relativamente al servizio di custodia degli edifici sopra indicati e quindi ai compiti di seguito
descritti, il custode risponde unicamente all’Amministrazione comunale.
Orario e mansioni vengono indicati dal Dirigente Scolastico per tutte le esigenze connesse alle
attività didattiche e scolastiche e dall’Amministrazione comunale per le esigenze connesse alle
attività extra scolastiche.
Qualora il Dirigente scolastico rilevi inadempienze del custode e/o problemi nel servizio, è tenuto a
darne comunicazione all’Amministrazione comunale, che valuterà le eventuali azioni da
intraprendere.
Art. 3 – Modalità di assegnazione dell’incarico di custodia
L’Amministrazione comunale assegnerà l’incarico di custodia degli edifici scolastici o di più edifici
collegati tra loro, se non già fatto con atto anteriore all’approvazione del presente Regolamento, a
propri dipendenti di comprovata affidabilità ed idoneità all’incarico, secondo una graduatoria
appositamente predisposta a seguito di pubblicazione di un bando di assegnazione.
Per motivate ragioni, la custodia può essere affidata anche a persone non dipendenti che possiedano
i medesimi requisiti di affidabilità ed idoneità all’incarico e che si impegnino a garantire le funzioni
di cui al presente Regolamento.
L’Amministrazione comunale potrà, inoltre, assegnare al custode di un edificio scolastico mansioni
di custodia di altri stabili di proprietà comunale, purché nelle vicinanze dell’alloggio utilizzato dal
custode stesso.
Nell’affidamento dell’incarico, si dovrà anche tener conto delle caratteristiche dell’immobile da
assegnare rispetto al numero di componenti del nucleo familiare.
Art. 4 – Durata dell’incarico
L’incarico di custodia ha durata di anni 6.
L’eventuale rinnovo dovrà essere concordato entro 6 mesi dalla scadenza dell’incarico.
In caso di rinuncia all’incarico, il custode è tenuto ad osservare un termine di preavviso di mesi 6
(sei) dandone comunicazione scritta all’Amministrazione Comunale.
Art. 5 – Compiti del custode
Il custode deve attendere ai seguenti compiti :
1) Provvedere all’apertura e chiusura dell’edificio e dei locali annessi in custodia secondo gli
orari di funzionamento stabiliti;
2) Ispezionare, dopo l’orario di chiusura, i locali affidati in custodia, verificando ogni sera la
chiusura di tutti gli impianti tecnologici (illuminazione, acqua, ecc.), delle porte di accesso,
delle finestre, delle pertinenze e dei cancelli;
3) Attivare ogni sera e disattivare al mattino, l’impianto antifurto, ove esiste;
4)
5)
6)
7)
Aprire e chiudere giornalmente le uscite di sicurezza;
Sorvegliare sul corretto funzionamento ed utilizzo dell’edificio;
Provvedere all’eventuale richiesta del pronto intervento;
Denunciare tempestivamente ai competenti uffici del Comune eventuali danni, anomalie e
guasti di qualsiasi genere che si dovessero riscontrare al fabbricato o agli impianti.
Se trattasi di danni causati da terzi e non abbiano il carattere di mera accidentalità, il custode
è tenuto ad effettuare denuncia e, se possibile, indicare il nominativo del responsabile verso
il quale il Comune possa esercitare azione di risarcimento danni;
8) Provvedere a relazionare in merito a segnalazioni di furti, danni, anomalie segnalati
dall’Istituzione Scolastica, dal Comune o dalle Associazioni che fruiscono della struttura;
9) Garantire la custodia dell’edificio nelle ore di non funzionamento. Nell’espletamento di
questo compito il custode o un suo familiare dovranno essere sempre reperibili nell’alloggio;
10) Garantire il ritiro di posta, telegrammi, merci e materiali per conto dell’Amministrazione
comunale;
11) Esporre, nei modi e nei tempi prescritti dalla Legge, la bandiera nazionale, regionale,
europea, i gonfaloni, ecc.;
12) Custodire in modo idoneo le chiavi di accesso ai diversi locali. Il custode è responsabile
della loro corretta tenuta; le chiavi devono essere munite di un apposito talloncino su cui
deve essere riportata l’indicazione dei locali cui queste si riferiscono e devono essere
conservate ordinatamente in un’apposita bacheca.
Art. 6 – Orari di funzionamento dell’edificio in relazione ad attività extra scolastiche
Il custode è tenuto all’apertura e chiusura dell’edificio o degli edifici anche per quanto riguarda
le seguenti attività:
utilizzo di spazi per attività in orario extra scolastico, sulla base dei calendari predisposti
all’inizio dell’anno scolastico e per eventuali ulteriori attività preventivamente
comunicate dall’Amministrazione comunale. Detti calendari terranno conto, per quanto
possibile, dei periodi di sospensione dell’attività scolastica per le festività di Natale e
Pasqua;
utilizzo di spazi per riunioni in orario extra scolastico, preventivamente comunicati dal
Dirigente scolastico e/o dal Responsabile comunale;
utilizzo di spazi per manifestazioni promosse dall’Amministrazione Comunale o
dall’Istituto Scolastico in orario extra scolastico;
realizzazione dei Centri estivi, secondo orari che saranno stabiliti annualmente
nell’ambito dell’organizzazione del servizio da parte dell’Ufficio Istruzione;
Art. 7 – Assegnazione dell’alloggio
Al custode viene assegnato, per l’espletamento della prestazione, in comodato d’uso gratuito
l’alloggio di servizio.
L’utilizzo dell’alloggio si intende limitato ai componenti il nucleo familiare (marito, moglie e
figli), nonché ad eventuali conviventi purché iscritti nello stato di famiglia del titolare della
custodia.
La concessione non costituisce in alcun caso diritto acquisito, né dà luogo a risarcimento di
sorta qualora venga revocata.
All’atto della consegna dell’alloggio verrà redatto apposito verbale in cui sarà precisata
l’ubicazione dell’alloggio, il numero dei locali, la superficie ed eventuali spazi adibiti a
magazzino e simili.
All’atto della cessazione dell’incarico verrà verificato lo stato dei locali.
Art. 8 – Divieti
Il custode non può concedere ad altri l’uso dell’abitazione, nemmeno in parte e per nessun
motivo, né dare ospitalità a carattere permanente a persone che siano estranee all’originale
nucleo familiare, salvo il caso di sostituzione previsto dai successivi artt. 11-12-13.
Sia al custode che ai suoi familiari è fatto divieto:
di utilizzare attrezzature e servizi destinati all’Istituzione Scolastica (fax, telefoni,
fotocopiatrici, computer, ecc…..), salvo il caso eccezionale di situazioni di emergenza
per le quali si renda necessario attivare un immediato intervento di soccorso;
di esercitare nell’edificio o edifici da custodire qualsiasi tipo di commercio o altra
attività lavorativa;
di ospitare animali;
di coltivare orti o culture;
di parcheggiare autovetture nei cortili interni dei plessi scolastici negli orari di
funzionamento didattico o del centro estivo;
di eseguire o far eseguire opere all’interno o all’esterno dell’alloggio, senza preventiva
autorizzazione dell’Amministrazione comunale. Nessun compenso sarà attribuito
all’assegnatario per opere eseguite dallo stesso, restando comunque a suo carico tutto ciò
che attiene ad interventi di manutenzione ordinaria.
Art. 9 – Inadempienze
In caso di grave inosservanza dei compiti e divieti di cui al presente Regolamento,
l’Amministrazione Comunale procederà alla contestazione scritta dell’inadempienza cui il
custode dovrà rispondere presentando una propria memoria.
Reiterate inosservanze del Regolamento, costituiscono motivo di decadenza dall’incarico.
Art. 10 – Utenze
Le spese per le utenze (luce, acqua, riscaldamento, telefono) sono a carico del custode.
Nei plessi ove non esistono contatori specifici intestati nominativamente al custode,
l’Amministrazione Comunale effettuerà a proprie spese gli eventuali interventi tecnici necessari
per la realizzazione degli stessi.
Le spese per l’intestazione nominativa del contratto e dei contatori e per eventuali subentri,
sono, invece, a carico del custode.
Fino al momento in cui l’Amministrazione comunale non provveda alla realizzazione di
specifici contatori, il custode verserà, entro il 10 marzo, 10 giugno, 10 settembre e 10 dicembre
di ogni anno, al Comune di Varedo una quota forfetaria a titolo di rimborso spese, da
aggiornarsi annualmente, con riferimento all’ISTAT (all. A)
Per periodi di tempo inferiori all’anno il pagamento avverrà dividendo l’importo in quote
mensili.
E’ inoltre a carico del custode la tassa relativa allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Art. 11 – Riposo settimanale
Al custode spetta il giorno di riposo settimanale da effettuarsi generalmente la domenica.
Durante il giorno di riposo il custode non deve assicurare, tramite eventuali propri familiari, la
vigilanza passiva dello stabile assegnatogli.
Qualora in detta giornata ricadesse l’organizzazione di eventi o manifestazioni promosse
dall’Amministrazione Comunale o dall’Istituto Scolastico, il custode avrà diritto al recupero
infrasettimanale del giorno di riposo, garantendo comunque le esigenze di accesso all’immobile
ed assicurando le prestazioni di cui all’art. 5 necessarie per la custodia dello stabile, tramite i
propri familiari o i sostituti di cui al terzo comma dell’art.12.
Art. 12 – Congedi
Al lavoratore dipendente con mansioni di custodia spetta un periodo di ferie nella misura
prevista dalla normativa contrattuale di riferimento.
E’ fatto obbligo al custode di concordare il periodo di ferie con il Responsabile del Servizio
Istruzione/Cultura e darne comunicazione al Responsabile della struttura custodita.
Durante tali assenze l’incaricato della custodia individua una o più persone, anche non
appartenenti al proprio nucleo familiare, riscontrate idonee dall’Amministrazione Comunale,
che lo sostituiscono.
Il sostituto dovrà garantire le esigenze di accesso all’immobile ed assicurare le prestazioni di cui
all’art. 5 necessarie per la custodia dello stabile, salvo l’obbligo di continua reperibilità
nell’alloggio di cui al comma 9).
Art. 13 – Assenza per malattia
Nei casi di assenza per malattia, il custode dovrà garantire la vigilanza passiva tramite i propri
familiari.
Le esigenze di accesso all’immobile e le prestazioni di cui all’art. 5 necessarie per la custodia
dello stabile dovranno essere garantite tramite i propri familiari o i sostituti di cui al terzo
comma dell’art.12.
Art. 14 – Compensi per sostituzioni
La sostituzione temporanea del custode, ai sensi dei precedenti articoli, non comporta alcuna
spesa per l’Amministrazione Comunale.
Art. 15 - Assenze ingiustificate
In caso di assenze ingiustificate il custode dovrà pagare per tutta la durata dell’assenza un
canone di locazione, determinato nella misura corrispondente ai canoni di mercato.
Rimane salva, in tal caso, la facoltà dell’Amministrazione di revocare la concessione.
Art. 16 – Cessazione dal servizio di custodia
L’assegnazione dell’alloggio e dell’incarico hanno carattere fiduciario.
Cessano di diritto con la cessazione del rapporto di impiego con l’Amministrazione Comunale o
per collocamento a riposo.
L’Amministrazione potrà procedere discrezionalmente alla revoca, con preavviso di mesi sei,
qualora :
vengano a mancare le condizioni che hanno determinato l’assegnazione;
vengano violate le norme di cui al presente regolamento.
Il custode dovrà lasciare libero l’alloggio :
in caso di cessazione, dalla data di cessazione;
in caso di collocamento a riposo, dalla data della sua decorrenza;
in caso di decesso del custode, per i familiari a carico è fissato un termine di sei mesi da
tale data, salvo deroghe disposte dall’Amministrazione per casi di comprovata
eccezionalità.
Art. 17 – Procedura coattiva per il rilascio dell’immobile
Qualora l’alloggio non venga rilasciato entro i termini temporali stabiliti, l’Amministrazione
comunale inizierà la procedura amministrativa di rilascio coattivo dell’alloggio.
Art. 18 – Disposizione transitorie
Il personale che svolge, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento le funzioni di
custode, continua a svolgere tali funzioni.
Entro 60 giorni dall’approvazione del presente Regolamento, sarà sottoscritto per ogni singolo
alloggio di servizio apposito atto di concessione amministrativa, con spese a carico del custode,
ai sensi della vigente normativa. Da tale data decorrerà, per gli attuali custodi, il termine di 6
anni relativi alla durata dell’incarico.
Il custode che, non accettando le norme del presente Regolamento, non sottoscriva l’atto di
concessione, decade automaticamente dall’incarico con l’obbligo di lasciare libero l’alloggio di
servizio entro 30 giorni dalla data di mancata sottoscrizione.
All. A)
QUOTA FORFETARIA A TITOLO DI RIMBORSO SPESE UTENZE - RIFERITA
ALL’ANNO 2008
- corrente elettrica
- acqua corrente
- acqua calda
- riscaldamento
120,00
60,00
60,00
.400,00