ALLEGATO A) Disposizioni per il riconoscimento del
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ALLEGATO A) Disposizioni per il riconoscimento del
ALLEGATO A) Disposizioni per il riconoscimento del nuovo trattamento economico previsto dagli AA.CC.NN. – resi esecutivi in data 23 marzo 2005 mediante intesa nella Conferenza Stato-Regioni – per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, gli Specialisti Ambulatoriali Interni e le altre professionalità sanitarie. Considerazioni generali: 1) l’inizio di validità degli istituti economici che riportano la data 31/12 è da intendersi il 01/01 dell’anno successivo; 2) il numero di assistiti da prendere a riferimento alla data 01/01 è quello del 15/12/anno precedente, in quanto convenzionalmente utilizzato da tutte le anagrafi assistiti. 1) MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A – Quota Capitaria Istituto Economico Compenso forfetario annuo (pari ad euro 38,62 annue per assistito) Assegno individuale non riassorbibile (varia sulla base di una matrice – anzianità di laurea e numero di assistiti) Modalità di calcolo ACN Importo forfetario annuo per assistito a partire dal 01/01/05. Quota aggiuntiva di ingresso (pari ad euro 13,46 per assistito annue fino a 500 assistiti) E’ solo per i medici che entreranno in convenzione dopo il 23/03/2005. Importo fisso per numero di assistiti in carico fino al 500° compreso. E’ data facoltà ai medici già in convenzione, con un numero di assistiti minore di 501, di optare, al 31/12/05, per questo istituto anziché per l’assegno individuale, solo se risulta più conveniente. A partire dal 01/01/04 si deve determinare il fondo in ogni Ulss. Non è riassorbibile (cioè si deve erogare tutto). Si aggiungono nel fondo dall’anno di competenza anche gli assegni individuali dei medici cessati dalla convenzione. Dall’anno successivo alla cessazione l’importo dell’assegno da accantonare sarà pari all’importo annuale dello stesso. Fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie (pari a 2,03 euro per assistito annuo dal 01/01/04; + 0,55 dal 31/12/04; + 0,50 dal 31/12/05) E’ solo per i medici già in convenzione alla data del 23/03/2005. L’importo può variare ogni mese dal 01/01/2005 al 31/12/2005, data in cui si storicizza per tutta la durata della convenzione, mediante incrocio fra numero di assistiti ed anzianità di laurea. Modalità attuative Comprende più voci stipendiali di parte fissa del precedente accordo. Non si determina più sulla base di scaglioni di numero assistiti o anzianità di laurea. Calcolo da fare in dodicesimi. Calcolo dell’importo da fare in dodicesimi, rideterminandolo ogni mese dal 01/01/05 fino al 31/12/05 sulla base del numero di assistiti in carico. Per l’anzianità di laurea l’importo varia solo una volta nel corso del 2005 (art. 59 lett. F c. 4), o alla data 01/01/05, per i medici con data di laurea compresa fra 01/01 e 30/06, o al 31/12/05, o alla data di cessazione se precedente al 31/12, per i medici con data di laurea compresa fra 01/07 e 31/12. Si mantiene anche in caso di superamento dei 500 assistiti, calcolandolo solo fino ai 500 compresi. Si calcola in dodicesimi. Considerare la base di partenza degli aumenti il 01/01/05 e 01/01/06 (interpretazione dall’art. 59 lett. A c. 7). Il fondo si corrisponde a tutti i medici calcolando, per il 2004, secondo quanto stabilito dalla norma finale n. 14, euro 0,17 mensili per assistito in carico. Per il 2005, si provvederà a corrispondere a ciascun medico euro 0,22 mensili per assistito in carico. Per il 2006, si provvederà a corrispondere a ciascun medico euro 0,26 mensili per assistito in carico. Dal 2005, per effetto di cessazioni di medici avvenute entro il 31/12/2005, le quote resesi disponibili degli assegni individuali di tali medici, calcolate dalla differenza dell’importo annuo dell’assegno detratti i dodicesimi già corrisposti al 1 Compenso aggiuntivo per assistiti >75 anni (pari a euro 15,49 annui) Compenso aggiuntivo per Per tutti gli assistiti con età >75 anni. Si calcola in dodicesimi. E’ di importo uguale al corrispondente istituto della precedente convenzione. medico (la quota annua è determinata o al 31/12/2005 o rapportando a 12 mesi l’ultima quota pagata dell’assegno, considerando sia il numero di assistiti sia l’eventuale scatto di anzianità per data di laurea compresa fra 01/07 e 31/12), e distribuita per il 2005 a tutti i medici, in una sola rata con i cedolini di febbraio 2006, calcolata dalla seguente proporzione: (importo della quota disponibile dell’assegno individuale)/(numero totale di quote di tutti i medici pagate nel 2005)x(numero di quote del singolo medico pagate nel 2005). Si veda la nota finale per la corresponsione degli arretrati ai medici sostituti (nei casi in cui il pagamento è effettuato dall’azienda). Il fondo, per l’anno 2004, si costituisce alla data 31/12/04, mediante calcolo delle quote effettivamente pagate come arretrati (euro 0,17 mensili per assistito in carico). Il fondo dell’anno 2005 si ridetermina sommando all’importo del fondo del 2004, l’importo calcolato moltiplicando euro 0,55 per il numero di assistiti in carico dell’anno, salvo conguaglio. Il fondo dell’anno 2006 si determina sommando al fondo del 2005, l’importo di euro 0,50 moltiplicato per il numero degli assistiti in carico dell’anno, salvo conguaglio. Nel caso di medici cessati dalla convenzione nel corso del 2005 (per l’art. 59 lett. A c.3 la cessazione non prevede anche il trasferimento ad altra azienda), l’importo del loro assegno individuale, resosi così disponibile (quota annuale – dodicesimi già corrisposti), integra il fondo del 2005. La quota annua è calcolata o alla data 31/12/05 o, in caso di cessazione prima del 31/12/05, rapportando all’anno l’importo dell’ultimo dodicesimo dell’assegno corrisposto (con l’adeguamento dell’eventuale scatto di anzianità per data di laurea compresa fra 01/07 e 31/12). Constatata la discrepanza fra il numero degli assistibili in carico ai medici e gli assistibili non iscritti, si rinvia la soluzione tecnica alla definizione del prossimo Accordo Regionale. La distribuzione del fondo è fatta, per il 2004, come da norma finale n. 14, corrispondendo a tutti i medici euro 0,17 per il numero di assistiti in carico per ciascun mese. Nel 2005 si corrispondono mensilmente, per gli istituti contrattuali introdotti con il nuovo ACN, euro 0,22 per ogni assistito in carico per ogni mese. Se a fine anno si riscontrassero residui del fondo (totale fondo – importo corrisposto ai medici), si distribuiranno con la proporzione (importo residuo)/(numero totale di quote mensili di assistiti corrisposte relative a tutti i medici)x(numero totale di quote mensili corrisposte del singolo medico). E’ stata tolta l’indicazione della riduzione del 50% delle prestazioni aggiuntive per campagne vaccinali per assistiti >75 anni. Per tutte le scelte di minori di 14 anni fatte dal 02/10/2000. 2 assistiti <14 anni (pari a euro 18,08 annui) Si calcola in dodicesimi. E’ di importo uguale al corrispondente istituto della precedente convenzione. B – Quota Variabile finalizzata al raggiungimento di obiettivi e di standard erogativi ed organizzativi Fondo regionale a riparto (ex. Art. 46): nelle more della definizione del nuovo accordo regionale, il fondo viene costituito in ogni Regione con le quote derivanti dalla quantificazione di - euro 2,99 annue per assistito dal 01/01/05 (ex quote per indennità di associazionismo, collaborazione informatica, collaboratore di studio, personale infermieristico); - risorse già impiegate per reintegro dei tetti regionali (ex DPR n. 270/00) delle indennità di associazionismo, collaborazione di studio, personale infermieristico stanziate dalla Regione; - euro 2,00 annue per assistito dal 01/01/05 (ex piena disponibilità). Fino all’entrata in vigore del nuovo accordo regionale, si riconoscono ai medici aventi titolo le relative indennità anche oltre le percentuali fissate nel nuovo ACN, entro il limite massimo di spesa di cui al fondo ex art. 46, procedendo, in caso di superamento di detti limiti, alla riduzione delle stesse indennità conformemente al procedimento definito dalla DGR n. 1203 del 17/05/2002. E’ confermata la deroga di cui al punto b8) degli “Indirizzi per la definizione dei Patti aziendali per il 2005” di cui alla DGR n. 3731 del 26/11/2004. Istituto Economico Compenso per medicina di gruppo (euro 7,00 annue per assistito) Modalità di calcolo ACN Si devono attingere le risorse dal fondo a riparto ex art. 46. Compenso per medicina di rete (euro 4,70 annue per assistito) Compenso per medicina in associazione (euro 2,58 annue per assistito) Indennità per collaboratore di studio (euro 3,50 annue per assistito) Si devono attingere le risorse dal fondo a riparto ex art. 46. Indennità per personale infermieristico (euro 4,00 annue per assistito) Modalità attuative Si calcola in dodicesimi. A partire dal 01/01/05. Non ci sono più i tetti di massimale assistiti da considerare nel calcolo. Fino alla data di entrata in vigore del nuovo accordo regionale, si reitera l’importo aggiuntivo regionale di euro 3,10 annue per assistito. Si calcola in dodicesimi. A partire dal 01/01/05. Non ci sono più i tetti di massimale assistiti da considerare nel calcolo. Si devono attingere le risorse dal fondo a riparto ex art. 46. Si calcola in dodicesimi. A partire dal 01/01/05. Non ci sono più i tetti di massimale assistiti da considerare nel calcolo. Si devono attingere le risorse dal fondo a riparto ex art. 46. Il contratto deve essere come quello previsto per i dipendenti degli studi professionali e/o fornito da società, cooperative o associazioni di servizio o come previsto da specifiche autorizzazioni aziendali. Si corrisponde al singolo medico anche se è in associazione. Previsione di un orario minimo definito a livello normativo (o da accordi regionali e/o aziendali). Si devono attingere le risorse dal fondo a riparto ex art. 46. Il contratto deve essere come il CCNL della categoria o fornito da società, cooperative o associazioni di servizio o come previsto da specifiche autorizzazioni aziendali. Si calcola in dodicesimi. A partire dal 01/01/05. Non ci sono più i tetti di massimale assistiti da considerare nel calcolo. Si calcola in dodicesimi. A partire dal 01/01/05. Non ci sono più i tetti di massimale assistiti da considerare nel calcolo. 3 Indennità informatica (euro 77,47 mensili forfetarie) Si corrisponde al singolo medico anche se è in associazione. Previsione di un orario minimo definito a livello normativo (o da accordi regionali e/o aziendali). Si devono attingere le risorse dal fondo a riparto ex art. 46. E’ obbligatorio per tutti i medici informatizzarsi, entro i tre termini previsti dall’entrata in vigore della convenzione calcolati sulla base dell’anzianità di laurea (entro 1, 3 o 5 anni a seconda di 0-10, 10-20 o 20-30 anni di laurea). Sono esentati i medici che al 01/01/04 avevano 30 o più anni di laurea (salvo diversi accordi regionali). Si rinvia all’art. 59 lett. B c.11. Si corrisponde mensilmente. A differenza del precedente ACN, rientra nel fondo. Fondo regionale per l’effettuazione di specifici programmi di attività finalizzati al governo clinico: si costituisce da: - euro 2,03 annui per assistito a partire dal 01/01/04; - euro 0,55 annui per assistito a partire dal 01/01/05; - euro 0,50 annui per assistito a partire dal 01/01/06; - eventuali residui dell’anno precedente del fondo di cui ex art. 46 (a partire dal 2006, in quanto il fondo ex art. 46 si costituisce dal 01/01/05). Fino all’entrata in vigore del nuovo accordo regionale tale fondo è distribuito mensilmente, da ciascuna azienda, a tutti i medici di assistenza primaria mediante una quota capitaria, a partire dal 01/01/04. Per effetto della norma finale n. 14, si distribuiscono gli arretrati del 2004 con una quota mensile di euro 0,17 per ogni assistito in carico, in tre tranche, come previsto dall’art. 59 lett. E. Ai fini di una puntuale applicazione, si demanda alle singole Aziende la costituzione e l’incremento annuale del fondo, nonché la sua corresponsione ai medici. Per la costituzione e il calcolo delle quote di incremento annuale la metodologia è la seguente: il fondo si costituisce con gli effettivi pagamenti mensili, come da indicazioni della norma finale n. 14 di euro 0,17 per assistito in carico. Dal 01/01/2005, la quota mensile è di euro 0,22 per assistito in carico per tutti i medici, per la disponibilità ad aderire ai Patti Aziendali ex DGR n. 3731/2004. Dal 01/01/2006, la quota è di euro 0,26 mensili per assistito in carico secondo le stesse regole di distribuzione seguite per l’anno 2005. A fine anno si incrementa il fondo dell’eventuale residuo dell’anno 2005 del fondo ex art. 46. C – Quota Variabile per compensi servizi calcolata in base al tipo ed ai volumi di prestazione, concordata a livello regionale e/o aziendale. Istituto Economico Compensi per Prestazioni aggiuntive (importi da nomenclatore tariffario) Compensi per prestazioni di assistenza programmata ad assistiti non Modalità di calcolo ACN Sono riportate nell’allegato D con importi uguali alla precedente convenzione (ex DPR n. 270/00). Si calcola per ogni accesso. Modalità attuative Non cambiano gli importi e le prestazioni dell’allegato rispetto la precedente convenzione. Non c’è più il tetto massimo del 16,60% sui compensi di quota capitaria. Non cambia rispetto alla precedente convenzione (ex DPR n. 270/00). Il tetto del 20% si determina ai sensi dell’art. 59 lett. C c. 2. 4 ambulabili (art. 53 lett. a alleg. G) (euro 18,90 per accesso dal 01/01/00) Compensi per prestazioni di assistenza programmata ad assistiti non ambulabili (art. 53 lett. b alleg. H) (euro 18,90 per accesso dal 01/01/00) Si calcola per ogni accesso. Non sono previsti tetti. Non cambia rispetto alla precedente convenzione (ex DPR n. 270/00). Considerato che l’attuale accordo regionale prevede la corresponsione di euro 25,82 per accesso, si mantiene tale importo fino al nuovo accordo regionale. D – Accordi Regionali ed aziendali Per tutti i compensi non puntualmente definiti nelle griglie sopra, come ad esempio per assistenza domiciliare residenziale, assistenza in zone disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, ulteriori compensi già definiti dai precedenti accordi, si corrisponde quanto definito dal vigente accordo regionale. 5 E – Arretrati triennio 2001 – 2003 Gli arretrati del triennio 2001 – 2003 saranno corrisposti secondo le scadenze stabilite dall’ACN, conformemente all’entrata in vigore dello stesso. Si fornisce la seguente precisazione: - sostituti oltre i 30 giorni (o comunque pagati dall’Azienda): a differenza della precedente convenzione, si deve calcolare solo la quota capitaria in proporzione del 70% e le indennità per prestazioni aggiuntive (prima erano escluse), programmata e ADIMED (in teoria anche residenzialità, in quanto previste nell’art. 59 lett. C comma 2, così come definito nell’allegato C comma 4). La data di entrata in vigore della presente disposizione è fissata al 23/03/2005. Contributi ENPAM Il contributo Enpam aumenta dal 13% al 15% dal 01/01/04 (quota a carico azienda 9,375%). 2) MEDICI DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE Istituto Economico Onorario professionale (pari ad euro 19,91 orari dal 01/01/04, euro 20,40 orari dal 31/12/04, euro 20,84 orari dal 31/12/05) Modalità di calcolo ACN Importo omnicomprensivo orario. Rinnovi contrattuali (pari ad euro 0,31 orari per il 2001, euro 0,31 orari per il 2002, euro 0,43 orari per il 2003, euro 1,61 orari dal 01/01/04, più euro 0,49 orari dal 31/12/04, più euro 0,44 orari dal 31/12/05) Importo omnicomprensivo orario, per ogni ora effettuata nei tre anni considerati. Modalità attuative Comprende più voci stipendiali previste nella precedente convenzione (incremento quadriennale dell’onorario professionale per anzianità di laurea, piena disponibilità, incremento quadriennale della piena disponibilità per anzianità di laurea, compenso aggiuntivo, compenso art. 52 c. 8 e 11). Si applicano gli incrementi orari dell’onorario professionale dal 01/01/anno successivo, per uniformità con i medici di Assistenza Primaria. Il pagamento deve avvenire conformemente a quanto previsto nell’art. 72 c.6, salvo rettifiche da parte della SISAC relative alla discrepanza fra gli importi dell’art. 9 e dell’art.72. L’adeguamento deve avvenire anche per gli anni 2004 e 2005. Gli arretrati da corrispondere a partire dal 01/01/04, si calcolano facendo la differenza fra euro 19,91 orari e la somma degli importi corrisposti al singolo medico per le voci ex DPR 270/00 sostituite dall’attuale onorario professionale (onorario professionale, incremento quadriennale dell’onorario professionale per anzianità di laurea, piena disponibilità, incremento quadriennale della piena disponibilità per anzianità di laurea, compenso aggiuntivo, compenso art. 52 commi 8 e 11). Lo stesso dicasi per l’adeguamento a partire dal 01/01/2005 (con nuovo importo pari ad euro 20,40 orari a cui detrarre gli importi già corrisposti per le voci ex DPR 270/00 sostituite dall’attuale onorario professionale). Tutti gli istituti, già normati dal vigente Accordo Regionale, e fino ad approvazione del nuovo, rimangono invariati. Essi sono: 6 - anticipo turno: si corrispondono euro 25,82 orari; Compenso per aumento dei turni (12 turni o max 144 ore): da integrativo regionale DGR n. 2209 del 23/07/2004, si corrispondono euro 32,00 orari per ogni ora aggiuntiva; Turni di reperibilità: si corrispondono euro 36,15 per singolo turno; Formazione: si corrispondono ad onorario professionale, così come stabilito dalla nuova convenzione, fino ad un max di 40 ore annue; Compenso per coordinamento sede: si corrispondono euro 387,34 semestrali (da erogare mensilmente); Compenso per interventi programmati: si corrispondono euro 25,82 ad accesso; Compenso per festività particolari: si corrispondono euro 10,33 orari aggiuntivi per le festività già definite dall’accordo regionale; Gettoni di presenza: come da indicazioni dell’accordo regionale e non orari come previsto dal nuovo ACN. Per gli istituti di cui sopra, sono fatti salvi gli eventuali miglioramenti definiti da Accordi Aziendali. Per analogia con l’Assistenza Primaria, salvo diversa specificazione da parte della SISAC, la data di inizio di validità della nuova aliquota del contributo Enpam è da ritenersi il 01/01/2004. Si sottolinea che il nuovo ACN, per la Continuità Assistenziale, prevede che il contributo Enpam non sia da calcolare sui compensi dell’Accordo Regionale ed Aziendale; nel caso di istituti economici con importo integrato, per previsione dell’Accordo Regionale o Aziendale, si consiglia di inserire voci stipendiali distinte che contemplino il diverso assoggettamento. 3) MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI Istituto Economico Trattamento economico (importi stabiliti dall’art. 14 allegato N del DPR n. 270/00) Modalità di calcolo ACN Trattamento economico previsto dall’art. 14 dell’allegato N del DPR n. 270/00. Rinnovi contrattuali (pari ad euro 0,48 orari per il 2001, euro 0,48 orari per il 2002, euro 0,675 orari per il 2003, euro 1,81 dal 01/01/04, più euro 0,49 dal 31/12/04, più euro 0,44 dal 31/12/05) Importo omnicomprensivo orario, per ogni ora effettuata nei tre anni considerati. Modalità attuative A differenza delle altre convenzioni non sono state accorpate le precedenti voci stipendiali in una unica alla quale sommare gli incrementi contrattuali. Si continua, quindi, a corrispondere le seguenti voci stipendiali: onorario professionale orario, incrementi di anzianità, maggiorazione del 30% per ore notturne e festive e 50% per ore festive notturne, compenso aggiuntivo, indennità di piena disponibilità, indennità chilometrica per utilizzo del proprio automezzo, compenso per compiti art. 7 comma 7 (del DPR 270/00). Si applicano gli incrementi orari dal 01/01/anno successivo, per uniformità con i medici di Assistenza Primaria. Il pagamento deve avvenire conformemente a quanto indicato nell’art. 85 c.3. L’adeguamento deve avvenire anche per gli anni 2004 e 2005. Rispetto agli arretrati a partire dal 01/01/04, si faccia attenzione all’effetto trascinamento: per il 2004 si corrispondono euro 1,81 orari, per il 2005 euro 2,30 orari e per il 2006 euro 2,74 orari. 7 Si sottolinea che il nuovo ACN prevede, per la medicina dei servizi territoriali, che il contributo Enpam non sia da calcolare sui compensi dell’Accordo Regionale ed Aziendale; nel caso di istituti economici con importo integrato, per previsione dell’Accordo Regionale o Aziendale, si consiglia di inserire voci stipendiali distinte che contemplino il diverso assoggettamento. 4) MEDICI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE Istituto Economico Onorario professionale (pari ad euro 19,91 orari dal 01/01/04, euro 20,40 orari dal 31/12/04, euro 20,84 orari dal 31/12/05) Modalità di calcolo ACN Importo omnicomprensivo orario. Rinnovi contrattuali (pari ad euro 0,31 orari per il 2001, euro 0,31 orari per il 2002, euro 0,43 orari per il 2003, euro 1,61 orari dal 01/01/04, più euro 0,49 orari dal 31/12/04, più euro 0,44 orari dal 31/12/05) Importo omnicomprensivo orario, per ogni ora effettuata nei tre anni considerati. Modalità attuative Comprende più voci stipendiali previste nella precedente convenzione ex DPR n. 270/00 (incremento quadriennale dell’onorario professionale per anzianità di laurea, piena disponibilità, incremento quadriennale della piena disponibilità per anzianità di laurea, compenso aggiuntivo, compenso art. 67 comma 8 per reperibilità). Si applicano gli incrementi orari dal 01/01/anno successivo, per uniformità con i medici di Assistenza Primaria. Il pagamento deve avvenire conformemente a quanto indicato nell’art 98 c.5, salvo rettifiche da parte della SISAC relative alla discrepanza fra gli importi dell’art. 9 e dell’art.98. L’adeguamento deve avvenire anche per gli anni 2004 e 2005. Gli arretrati da corrispondere a partire dal 01/01/04, si calcolano facendo la differenza fra euro 19,91 orari e la somma degli importi corrisposti al singolo medico per le voci ex DPR 270/00 sostituite dall’attuale onorario professionale (onorario professionale, incremento quadriennale dell’onorario professionale per anzianità di laurea, piena disponibilità, incremento quadriennale della piena disponibilità per anzianità di laurea, compenso aggiuntivo, compenso art. 67 c. 8 per reperibilità). Lo stesso dicasi per l’adeguamento a partire dal 01/01/2005 (con nuovo importo pari ad euro 20,40 orari a cui detrarre gli importi già corrisposti per le voci ex DPR 270/00 sostituite dall’attuale onorario professionale). Ai fini del trattamento economico del periodo annuale retribuito di astensione obbligatoria del lavoro per riposo, si rinvia alla nuova disposizione di cui all’art. 98 c. 3. Tutti gli istituti, già normati dall’attuale Accordo Regionale, e fino ad approvazione del nuovo rimangono invariati. Essi sono: - Compenso per attività aggiuntive (art. 65 c. 2): si corrispondono euro 826,33 mensili; - Turni di reperibilità (eccedenti il 4°): si corrispondono euro 0,88 orari; - Formazione: si corrispondono ad onorario professionale, così come stabilito dalla nuova convenzione, fino ad un max di 40 ore annue; - Compiti per progetto obiettivo: euro 2,35 orarie. Per gli istituti di cui sopra, sono fatti salvi gli eventuali miglioramenti economici aziendali. Per analogia con l’Assistenza Primaria, salvo diversa specificazione, la data di inizio di validità della nuova aliquota del contributo Enpam è da ritenersi il 01/01/2004. Il contributo Enpam è da calcolare su tutti i compensi di cui all’articolo 98, compresi gli importi derivanti da Accordo Regionale o Aziendale. 8 5) MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI Incarichi a Tempo Indeterminato Istituto Economico Compenso orario (dal 01/01/04 euro 26,195 orari; dal 31/12/04 euro 26,44 orari; dal 31/12/05 euro 26,66 orari) Assegno di anzianità (euro 0,046 per ogni mese di anzianità fino al 192° alla data del 29/02/1996 ed, eventualmente, euro 0,017 per ciascun mese a partire dal 193° sempre alla data del 29/02/1996) Modalità di calcolo ACN Importo orario da corrispondersi mensilmente per ogni ora di incarico Compensi orari notturni e festivi (incremento del 30% per tutte le quote orarie) Compensi orari festivi notturni (incremento del 50% per tutte le quote orarie) Fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie Compenso da incrementare per le ore festive e notturne non festive Per analogia con il compenso orario, si corrisponde a partire dal 01/01/2004. Si calcola la quota oraria da corrispondere, mediante conteggio del numero di mesi di anzianità alla data del 29/02/1996. Il calcolo, per semplicità, è esemplificato dalle seguenti formule: 1) se i mesi totali di anzianità sono minori o uguali a 192 il calcolo è =(numero totale di mesi di anzianità)x0,046; 2) se i mesi totali di anzianità sono superiori a 192 il calcolo è =(192x0,046)+((numero di mesi totali)-192)x0,017. La determinazione del numero di mesi di anzianità è indipendente dalle ore di incarico assegnate allo specialista per il periodo considerato. Si calcola su tutti i compensi a quota oraria dell’art. 42 lettera A commi 1 e 2. Compenso da incrementare per le ore notturne festive Si calcola su tutti i compensi a quota oraria dell’art. 42 lettera A commi 1 e 2. Il fondo è costituito dalla Regione con quote orarie Si costituisce il fondo presso ogni Azienda a partire dal 01/01/2004 conteggiando euro 4,41 per ogni ora di attività degli specialisti sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato. La somma di euro 4,41 per ogni ora costituisce la base del fondo a partire dall’anno 2004 a livello aziendale. Gli istituti variabili costituenti il fondo (art 42 lettera B c. 1 dalla lettera b alla lettera g) si corrispondono come da ACN, sulla base delle prestazioni erogate. L’acconto del 2004 è di euro 2,485 orari per gli specialisti a tempo indeterminato (comprende la quota di euro 0,905 di aumenti contrattuali e la quota di euro 1,58 ex art. 30 c. 8 del DPR 271/00), e di euro 0,905 orari per gli specialisti a tempo determinato. Tale acconto è da intendersi quale quota minima contrattuale da corrispondere a tutti.. Dal 01/01/2005 l’acconto si incrementa di euro 0,245 orari (sia agli specialisti a tempo indeterminato sia a quelli a tempo determinato) ed è legato alla disponibilità dello specialista ad aderire al Patto Aziendale. Dall’entrata in vigore dell’ACN, 23/03/2005, la partecipazione ai Patti Aziendali deve essere garantita anche agli specialisti che precedentemente non avessero aderito, anche con la riformulazione di nuovi Patti nel caso di Patti già in atto. La quota di euro 0,245 orari, relativa agli specialisti che non aderiscono ai Patti Aziendali, resta nel suddetto fondo. Dal 01/01/2006 l’acconto si incrementa, per tutti, di Importo orario da aggiungere al compenso orario e da calcolare sulla base dei mesi di servizio maturati alla data del 29/02/1996. Modalità attuative Si applicano gli incrementi orari dal 01/01/anno successivo, per uniformità con i medici di Assistenza Primaria. 9 Rinnovi contrattuali (euro 0,727 orari per il 2001; euro 0,727 orari per il 2002; euro 1,022 orari per il 2003) Indennità di rischio (stesso importo previsto per i medici ospedalieri) Rimborso spese viaggio (euro 0,27 per Km) Premio di collaborazione (un dodicesimo dell’importo annuo del compenso orario, dell’indennità di anzianità e dell’acconto del fondo per la ponderazione qualitativa) Contributi previdenziali (14,335% a carico azienda e 9,665% a carico dello specialista) ulteriori euro 0,22 orari. La quota di euro 0,22 orari, relativa agli specialisti che non aderiscono ai Patti Aziendali, resta nel suddetto fondo. Nelle more della definizione del nuovo accordo regionale, si applica quanto disposto dalla DGR n 3731 del 26/11/2004. Le quote di anzianità resesi disponibili, per effetto di cessazione dall’incarico degli specialisti, incrementano il fondo dell’anno in cui è avvenuta la cessazione. Il calcolo da eseguire è: 1) per i programmi che gestiscono i compensi ad ore retribuite = ([ore non lavorate fino al 31/12/anno di cessazione] + [rateo del premio di collaborazione non maturato]) x (quota oraria di anzianità); 2) per i programmi che gestiscono le retribuzioni a mensilità = ([mesi non ancora lavorati fino al 31/12/anno cessazione] + [rateo del premio di collaborazione non maturato]) x (quota mensile di anzianità). La mensilità è riconosciuta a partire dal 16° giorno. Dall’anno successivo, e per ogni anno, l’importo da accantonare al fondo è quello relativo all’assegno annuale (comprensivo del premio di collaborazione). Le prestazioni protesiche ed ortesiche sono corrisposte ad importo aggiuntivo (extra fondo) pari ad euro 3,14 per ogni ora di effettiva attività dedicata alle prestazioni di cui sopra. Le prestazioni aggiuntive, di cui al nomenclatore tariffario regionale (art. 31 c. 4), e le prestazioni dell’allegato D sono escluse dal fondo. Importo da corrispondere conformemente a quanto definito nell’art. 42 lett.c A decorrere dal 23/03/2005 Da corrispondere a tutti gli specialisti sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato. Dal 01/01/2000. Il 50% dell’importo è rideterminato semestralmente al 1° gennaio e al 1° luglio. A decorrere dal 23/03/2005. Si mantiene il calcolo come da ACN ex DPR n. 271/00. Da calcolarsi su tutti i compensi ad eccezione dei rimborsi spese. Da corrispondere una sola volta all’anno a tutti gli specialisti a tempo indeterminato. In analogia con l’Assistenza Primaria si applica la nuova aliquota a partire dal 01/01/04. 10 Incarichi a Tempo Determinato Istituto Economico Compenso orario (dal 01/01/04 euro 37,055 orari; dal 31/12/04 euro 37,30 orari; dal 31/12/05 euro 37,52 orari) Indennità di rischio (stesso importo previsto per i medici ospedalieri) Compenso per prestazioni domiciliari (euro 25,82 al lordo della trattenuta previdenziale a carico azienda) Rimborso spese viaggio (1/5 prezzo benzina verde per Km) Quota variabile (si vedano gli incarichi a tempo indeterminato) Modalità di calcolo ACN Importo forfetario orario omnicomprensivo, per ogni ora effettivamente svolta. Modalità attuative Si applicano gli incrementi orari dal 01/01/anno successivo, per uniformità con gli specialisti con incarico a tempo indeterminato e con i medici di Assistenza Primaria. A decorrere dal 23/03/2005 Da corrispondere a tutti gli specialisti sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato. Importo forfetario omnicomprensivo All’importo si deve scorporare la trattenuta previdenziale a carico dell’azienda. Il compenso spetta se l’attività è svolta al di fuori dell’orario di incarico. Si applica dal 23/03/2005 Si mantiene l’importo calcolato dall’ACN ex DPR n. 271/00. Si vedano le considerazioni fatte per gli specialisti con incarico a tempo indeterminato. Le indennità previste dall’Accordo Regionale vengono rideterminate sulla base dei trattamenti economici previsti dal nuovo ACN. 6) PROFESSIONISTI AMBULATORIALI INTERNI Incarichi a Tempo Indeterminato Istituto Economico Compenso orario (dal 01/01/04 euro 18,985 orari mensile; dal 31/12/04 euro 19,23 orari mensili; dal 31/12/05 euro 19,45 orari mensili) Assegno di anzianità (euro 0,042 per ogni mese di anzianità fino al 192° alla data del 31/12/1998 ed, eventualmente, euro 0,022 per ciascun mese a partire dal 193° sempre alla Modalità di calcolo ACN Importo orario da corrispondersi mensilmente per ogni ora di incarico Importo orario da aggiungere al compenso orario e da calcolare sulla base dei mesi di servizio maturati alla data del 31/12/1998. Modalità attuative Si applicano gli incrementi orari dal 01/01/anno successivo, per uniformità con gli specialisti ambulatoriali interni e i medici di Assistenza Primaria. Per analogia con il compenso orario, si corrisponde a partire dal 01/01/2004. Si calcola la quota oraria da corrispondere, mediante conteggio del numero di mesi di anzianità alla data del 31/12/1998. Il calcolo, per semplicità, è esemplificato dalle seguenti formule: 1) se i mesi totali di anzianità sono minori o uguali a 192 il calcolo è =(numero totale di mesi di anzianità)x0,042; 2) se i mesi totali di anzianità sono superiori a 192 il 11 data del 31/12/1998) Compensi orari notturni e festivi (incremento del 30% per tutte le quote orarie) Compensi orari festivi notturni (incremento del 50% per tutte le quote orarie) Fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie (dal 01/01/04 euro 3,205 orari; dal 31/12/04 euro 3,45 orari; dal 31/12/05 euro 3,77 orari) Rinnovi contrattuali (euro 0,727 orari per il 2001; euro 0,727 Compenso da incrementare per le ore festive e notturne non festive calcolo è =(192x0,042)+((numero di mesi totali)192)x0,022. La determinazione del numero di mesi di anzianità è indipendente dalle ore di incarico assegnate al professionista per il periodo considerato. Si calcola su tutti i compensi a quota oraria dell’art. 43 lettera A commi 1 e 2. Compenso da incrementare per le ore notturne festive Si calcola su tutti i compensi a quota oraria dell’art. 43 lettera A commi 1 e 2. Il fondo è costituito dalla Regione con quote orarie Il fondo viene costituito presso ogni Azienda a partire dal 01/01/2004 conteggiando euro 3,205 per ogni ora di attività dei professionisti sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato. La somma di euro 3,205 per ogni ora costituisce la base del fondo a partire dall’anno 2004 a livello aziendale. Gli istituti variabili costituenti il fondo (art. 43 lettera B c. 1 dalla lettera b alla lettera g) si corrispondono come da ACN, sulla base delle prestazioni erogate. L’acconto del 2004 di euro 1,285 orari corrisponde alla quota minima contrattuale da corrispondere a tutti i professionisti. Dal 01/01/2005 l’acconto si incrementa di euro 0,245 orari ed è legato alla disponibilità del professionista ad aderire ad eventuali progetti aziendali. La quota di euro 0,245 orari, relativa ai professionisti che non aderiscono ai progetti aziendali, resta nel suddetto fondo. Dal 01/01/2006 l’acconto si incrementa di ulteriori euro 0,22 orari. La quota di euro 0,22 orari, relativa ai professionisti che non aderiscono ai progetti aziendali, resta nel suddetto fondo. Le quote di anzianità resesi disponibili, per effetto di cessazione dall’incarico dei professionisti, incrementano il fondo dell’anno in cui è avvenuta la cessazione.. Il calcolo da eseguire è: 1) per i programmi che gestiscono i compensi ad ore retribuite = ([ore non lavorate fino al 31/12/anno di cessazione] + [rateo del premio di collaborazione non maturato]) x (quota oraria di anzianità); 2) per i programmi che gestiscono le retribuzioni a mensilità = ([mesi non ancora lavorati fino al 31/12/anno cessazione] + [rateo del premio di collaborazione non maturato]) x (quota mensile di anzianità). La mensilità è riconosciuta a partire dal 16° giorno. Dall’anno successivo, e per ogni anno, l’importo da accantonare al fondo è quello relativo all’assegno annuale (comprensivo del premio di collaborazione). Importo da corrispondere conformemente a quanto stabilito nell’art. 43 lett. c 12 orari per il 2002; euro 1,022 orari per il 2003) Indennità di rischio (stesso importo previsto per i chimici e biologi ospedalieri) Indennità per attività psicoterapeutica (euro 6,50 orari) Rimborso spese viaggio (euro 0,27 per Km) Premio di collaborazione (un dodicesimo dell’importo annuo del compenso orario, dell’indennità di anzianità e dell’acconto del fondo per la ponderazione qualitativa) Contributi previdenziali (14,335% a carico azienda e 9,665% a carico del professionista) A decorrere dal 23/03/2005 Da corrispondere ai soli chimici e biologi a tempo indeterminato. A decorrere dal 23/03/2005 Da corrispondere ai soli psicologi che svolgano tale attività, per le ore destinate alla stessa, fermo restando la dimostrazione e certificazione risultanti dal piano di trattamento. Si mantiene l’importo calcolato dall’ACN ex DPR n 446/01 Dal 01/01/2000. Il 50% dell’importo è rideterminato semestralmente al 1° gennaio e al 1° luglio. A decorrere dal 23/03/2005 Da calcolarsi su tutti i compensi ad eccezione dei rimborsi spese. Da corrispondere una sola volta all’anno a tutti i professionisti a tempo indeterminato. In analogia con gli specialisti ambulatoriali e con i medici di Assistenza Primaria, si applica la nuova aliquota a partire dal 01/01/04. Incarichi a Tempo Determinato Istituto Economico Compenso orario (dal 01/01/04 euro 37,055 orari; dal 31/12/04 euro 37,30 orari; dal 31/12/05 euro 37,52 orari) Compenso per prestazioni domiciliari (euro 25,82 al lordo della trattenuta previdenziale a carico azienda) Rimborso spese viaggio (1/5 prezzo benzina verde per Km) Quota variabile (si vedano gli incarichi a tempo indeterminato) Modalità di calcolo ACN Importo forfetario orario omnicomprensivo, per ogni ora effettivamente svolta. Importo forfetario omnicomprensivo Modalità attuative Si applicano gli incrementi orari dal 01/01/anno successivo, per uniformità con gli specialisti ambulatoriali, i professionisti a tempo indeterminato e i medici di Assistenza Primaria. All’importo si deve scorporare la trattenuta previdenziale a carico dell’azienda. Il compenso spetta se l’attività è svolta al di fuori dell’orario di incarico. Si applica dal 23/03/2005 Si mantiene l’importo calcolato dall’ACN. ex DPR 446/01 Si vedano le considerazioni fatte per i professionisti con incarico a tempo indeterminato. 13