ALLEGATO A) Disposizioni per il riconoscimento del

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ALLEGATO A) Disposizioni per il riconoscimento del
ALLEGATO A)
Disposizioni per il riconoscimento del nuovo trattamento economico previsto dagli AA.CC.NN. –
resi esecutivi in data 23 marzo 2005 mediante intesa nella Conferenza Stato-Regioni – per la
disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, gli Specialisti Ambulatoriali Interni e le
altre professionalità sanitarie.
Considerazioni generali:
1) l’inizio di validità degli istituti economici che riportano la data 31/12 è da intendersi il 01/01
dell’anno successivo;
2) il numero di assistiti da prendere a riferimento alla data 01/01 è quello del 15/12/anno
precedente, in quanto convenzionalmente utilizzato da tutte le anagrafi assistiti.
1) MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA
A – Quota Capitaria
Istituto
Economico
Compenso
forfetario
annuo
(pari ad euro 38,62
annue per assistito)
Assegno
individuale
non
riassorbibile (varia
sulla base di una
matrice – anzianità
di laurea e numero
di assistiti)
Modalità
di calcolo ACN
Importo forfetario annuo per assistito a
partire dal 01/01/05.
Quota aggiuntiva
di ingresso
(pari ad euro 13,46
per assistito annue
fino a 500 assistiti)
E’ solo per i medici che entreranno in
convenzione dopo il 23/03/2005.
Importo fisso per numero di assistiti in
carico fino al 500° compreso.
E’ data facoltà ai medici già in
convenzione, con un numero di assistiti
minore di 501, di optare, al 31/12/05,
per questo istituto anziché per
l’assegno individuale, solo se risulta
più conveniente.
A partire dal 01/01/04 si deve
determinare il fondo in ogni Ulss. Non
è riassorbibile (cioè si deve erogare
tutto). Si aggiungono nel fondo
dall’anno di competenza anche gli
assegni individuali dei medici cessati
dalla
convenzione.
Dall’anno
successivo alla cessazione l’importo
dell’assegno da accantonare sarà pari
all’importo annuale dello stesso.
Fondo
per
la
ponderazione
qualitativa
delle
quote capitarie
(pari a 2,03 euro per
assistito annuo dal
01/01/04; + 0,55 dal
31/12/04; + 0,50 dal
31/12/05)
E’ solo per i medici già in convenzione
alla data del 23/03/2005. L’importo può
variare ogni mese dal 01/01/2005 al
31/12/2005, data in cui si storicizza per
tutta la durata della convenzione,
mediante incrocio fra numero di
assistiti ed anzianità di laurea.
Modalità attuative
Comprende più voci stipendiali di parte fissa del
precedente accordo. Non si determina più sulla base
di scaglioni di numero assistiti o anzianità di laurea.
Calcolo da fare in dodicesimi.
Calcolo dell’importo da fare in dodicesimi,
rideterminandolo ogni mese dal 01/01/05 fino al
31/12/05 sulla base del numero di assistiti in carico.
Per l’anzianità di laurea l’importo varia solo una
volta nel corso del 2005 (art. 59 lett. F c. 4), o alla
data 01/01/05, per i medici con data di laurea
compresa fra 01/01 e 30/06, o al 31/12/05, o alla data
di cessazione se precedente al 31/12, per i medici con
data di laurea compresa fra 01/07 e 31/12.
Si mantiene anche in caso di superamento dei 500
assistiti, calcolandolo solo fino ai 500 compresi.
Si calcola in dodicesimi.
Considerare la base di partenza degli aumenti il
01/01/05 e 01/01/06 (interpretazione dall’art. 59 lett.
A c. 7).
Il fondo si corrisponde a tutti i medici calcolando, per
il 2004, secondo quanto stabilito dalla norma finale n.
14, euro 0,17 mensili per assistito in carico.
Per il 2005, si provvederà a corrispondere a ciascun
medico euro 0,22 mensili per assistito in carico.
Per il 2006, si provvederà a corrispondere a ciascun
medico euro 0,26 mensili per assistito in carico.
Dal 2005, per effetto di cessazioni di medici
avvenute entro il 31/12/2005, le quote resesi
disponibili degli assegni individuali di tali medici,
calcolate dalla differenza dell’importo annuo
dell’assegno detratti i dodicesimi già corrisposti al
1
Compenso
aggiuntivo
per
assistiti >75 anni
(pari a euro 15,49
annui)
Compenso
aggiuntivo
per
Per tutti gli assistiti con età >75 anni.
Si calcola in dodicesimi.
E’ di importo uguale al corrispondente
istituto della precedente convenzione.
medico (la quota annua è determinata o al 31/12/2005
o rapportando a 12 mesi l’ultima quota pagata
dell’assegno, considerando sia il numero di assistiti
sia l’eventuale scatto di anzianità per data di laurea
compresa fra 01/07 e 31/12), e distribuita per il 2005
a tutti i medici, in una sola rata con i cedolini di
febbraio 2006, calcolata dalla seguente proporzione:
(importo della quota disponibile dell’assegno
individuale)/(numero totale di quote di tutti i medici
pagate nel 2005)x(numero di quote del singolo
medico pagate nel 2005).
Si veda la nota finale per la corresponsione degli
arretrati ai medici sostituti (nei casi in cui il
pagamento è effettuato dall’azienda).
Il fondo, per l’anno 2004, si costituisce alla data
31/12/04, mediante calcolo delle quote effettivamente
pagate come arretrati (euro 0,17 mensili per assistito
in carico).
Il fondo dell’anno 2005 si ridetermina sommando
all’importo del fondo del 2004, l’importo calcolato
moltiplicando euro 0,55 per il numero di assistiti in
carico dell’anno, salvo conguaglio.
Il fondo dell’anno 2006 si determina sommando al
fondo del 2005, l’importo di euro 0,50 moltiplicato
per il numero degli assistiti in carico dell’anno, salvo
conguaglio. Nel caso di medici cessati dalla
convenzione nel corso del 2005 (per l’art. 59 lett. A
c.3 la cessazione non prevede anche il trasferimento
ad altra azienda), l’importo del loro assegno
individuale, resosi così disponibile (quota annuale –
dodicesimi già corrisposti), integra il fondo del 2005.
La quota annua è calcolata o alla data 31/12/05 o, in
caso di cessazione prima del 31/12/05, rapportando
all’anno
l’importo
dell’ultimo
dodicesimo
dell’assegno corrisposto (con l’adeguamento
dell’eventuale scatto di anzianità per data di laurea
compresa fra 01/07 e 31/12). Constatata la
discrepanza fra il numero degli assistibili in carico ai
medici e gli assistibili non iscritti, si rinvia la
soluzione tecnica alla definizione del prossimo
Accordo Regionale.
La distribuzione del fondo è fatta, per il 2004, come
da norma finale n. 14, corrispondendo a tutti i medici
euro 0,17 per il numero di assistiti in carico per
ciascun mese.
Nel 2005 si corrispondono mensilmente, per gli
istituti contrattuali introdotti con il nuovo ACN,
euro 0,22 per ogni assistito in carico per ogni mese.
Se a fine anno si riscontrassero residui del fondo
(totale fondo – importo corrisposto ai medici), si
distribuiranno con la proporzione (importo
residuo)/(numero totale di quote mensili di assistiti
corrisposte relative a tutti i medici)x(numero totale di
quote mensili corrisposte del singolo medico).
E’ stata tolta l’indicazione della riduzione del 50%
delle prestazioni aggiuntive per campagne vaccinali
per assistiti >75 anni.
Per tutte le scelte di minori di 14 anni
fatte dal 02/10/2000.
2
assistiti <14 anni
(pari a euro 18,08
annui)
Si calcola in dodicesimi.
E’ di importo uguale al corrispondente
istituto della precedente convenzione.
B – Quota Variabile finalizzata al raggiungimento di obiettivi e di standard erogativi ed
organizzativi
Fondo regionale a riparto (ex. Art. 46): nelle more della definizione del nuovo accordo
regionale, il fondo viene costituito in ogni Regione con le quote derivanti dalla quantificazione di
- euro 2,99 annue per assistito dal 01/01/05 (ex quote per indennità di associazionismo,
collaborazione informatica, collaboratore di studio, personale infermieristico);
- risorse già impiegate per reintegro dei tetti regionali (ex DPR n. 270/00) delle indennità di
associazionismo, collaborazione di studio, personale infermieristico stanziate dalla Regione;
- euro 2,00 annue per assistito dal 01/01/05 (ex piena disponibilità).
Fino all’entrata in vigore del nuovo accordo regionale, si riconoscono ai medici aventi titolo le
relative indennità anche oltre le percentuali fissate nel nuovo ACN, entro il limite massimo di spesa
di cui al fondo ex art. 46, procedendo, in caso di superamento di detti limiti, alla riduzione delle
stesse indennità conformemente al procedimento definito dalla DGR n. 1203 del 17/05/2002. E’
confermata la deroga di cui al punto b8) degli “Indirizzi per la definizione dei Patti aziendali per il
2005” di cui alla DGR n. 3731 del 26/11/2004.
Istituto
Economico
Compenso
per
medicina di gruppo
(euro 7,00 annue per
assistito)
Modalità
di calcolo ACN
Si devono attingere le risorse dal fondo
a riparto ex art. 46.
Compenso
per
medicina di rete
(euro 4,70 annue per
assistito)
Compenso
per
medicina
in
associazione (euro
2,58
annue
per
assistito)
Indennità
per
collaboratore
di
studio (euro 3,50
annue per assistito)
Si devono attingere le risorse dal fondo
a riparto ex art. 46.
Indennità
per
personale
infermieristico
(euro 4,00 annue per
assistito)
Modalità attuative
Si calcola in dodicesimi. A partire dal 01/01/05.
Non ci sono più i tetti di massimale assistiti da
considerare nel calcolo.
Fino alla data di entrata in vigore del nuovo accordo
regionale, si reitera l’importo aggiuntivo regionale di
euro 3,10 annue per assistito.
Si calcola in dodicesimi. A partire dal 01/01/05.
Non ci sono più i tetti di massimale assistiti da
considerare nel calcolo.
Si devono attingere le risorse dal fondo
a riparto ex art. 46.
Si calcola in dodicesimi. A partire dal 01/01/05.
Non ci sono più i tetti di massimale assistiti da
considerare nel calcolo.
Si devono attingere le risorse dal fondo
a riparto ex art. 46.
Il contratto deve essere come quello
previsto per i dipendenti degli studi
professionali e/o fornito da società,
cooperative o associazioni di servizio o
come
previsto
da
specifiche
autorizzazioni aziendali.
Si corrisponde al singolo medico anche
se è in associazione.
Previsione di un orario minimo definito
a livello normativo (o da accordi
regionali e/o aziendali).
Si devono attingere le risorse dal fondo
a riparto ex art. 46.
Il contratto deve essere come il CCNL
della categoria o fornito da società,
cooperative o associazioni di servizio o
come
previsto
da
specifiche
autorizzazioni aziendali.
Si calcola in dodicesimi. A partire dal 01/01/05.
Non ci sono più i tetti di massimale assistiti da
considerare nel calcolo.
Si calcola in dodicesimi. A partire dal 01/01/05.
Non ci sono più i tetti di massimale assistiti da
considerare nel calcolo.
3
Indennità
informatica (euro
77,47
mensili
forfetarie)
Si corrisponde al singolo medico anche
se è in associazione.
Previsione di un orario minimo definito
a livello normativo (o da accordi
regionali e/o aziendali).
Si devono attingere le risorse dal fondo
a riparto ex art. 46.
E’ obbligatorio per tutti i medici
informatizzarsi, entro i tre termini
previsti dall’entrata in vigore della
convenzione calcolati sulla base
dell’anzianità di laurea (entro 1, 3 o 5
anni a seconda di 0-10, 10-20 o 20-30
anni di laurea). Sono esentati i medici
che al 01/01/04 avevano 30 o più anni
di laurea (salvo diversi accordi
regionali).
Si rinvia all’art. 59 lett. B c.11.
Si corrisponde mensilmente.
A differenza del precedente ACN, rientra nel fondo.
Fondo regionale per l’effettuazione di specifici programmi di attività finalizzati al governo
clinico: si costituisce da:
- euro 2,03 annui per assistito a partire dal 01/01/04;
- euro 0,55 annui per assistito a partire dal 01/01/05;
- euro 0,50 annui per assistito a partire dal 01/01/06;
- eventuali residui dell’anno precedente del fondo di cui ex art. 46 (a partire dal 2006, in quanto il
fondo ex art. 46 si costituisce dal 01/01/05).
Fino all’entrata in vigore del nuovo accordo regionale tale fondo è distribuito mensilmente, da
ciascuna azienda, a tutti i medici di assistenza primaria mediante una quota capitaria, a partire dal
01/01/04. Per effetto della norma finale n. 14, si distribuiscono gli arretrati del 2004 con una quota
mensile di euro 0,17 per ogni assistito in carico, in tre tranche, come previsto dall’art. 59 lett. E.
Ai fini di una puntuale applicazione, si demanda alle singole Aziende la costituzione e l’incremento
annuale del fondo, nonché la sua corresponsione ai medici.
Per la costituzione e il calcolo delle quote di incremento annuale la metodologia è la seguente: il
fondo si costituisce con gli effettivi pagamenti mensili, come da indicazioni della norma finale n. 14
di euro 0,17 per assistito in carico. Dal 01/01/2005, la quota mensile è di euro 0,22 per assistito in
carico per tutti i medici, per la disponibilità ad aderire ai Patti Aziendali ex DGR n. 3731/2004.
Dal 01/01/2006, la quota è di euro 0,26 mensili per assistito in carico secondo le stesse regole di
distribuzione seguite per l’anno 2005. A fine anno si incrementa il fondo dell’eventuale residuo
dell’anno 2005 del fondo ex art. 46.
C – Quota Variabile per compensi servizi calcolata in base al tipo ed ai volumi di prestazione,
concordata a livello regionale e/o aziendale.
Istituto
Economico
Compensi
per
Prestazioni
aggiuntive (importi
da
nomenclatore
tariffario)
Compensi
per
prestazioni
di
assistenza
programmata ad
assistiti
non
Modalità
di calcolo ACN
Sono riportate nell’allegato D con
importi
uguali
alla
precedente
convenzione (ex DPR n. 270/00).
Si calcola per ogni accesso.
Modalità attuative
Non cambiano gli importi e le prestazioni
dell’allegato rispetto la precedente convenzione.
Non c’è più il tetto massimo del 16,60% sui
compensi di quota capitaria.
Non cambia rispetto alla precedente convenzione (ex
DPR n. 270/00).
Il tetto del 20% si determina ai sensi dell’art. 59 lett.
C c. 2.
4
ambulabili (art. 53
lett. a alleg. G)
(euro 18,90 per
accesso
dal
01/01/00)
Compensi
per
prestazioni
di
assistenza
programmata ad
assistiti
non
ambulabili (art. 53
lett. b alleg. H)
(euro 18,90 per
accesso
dal
01/01/00)
Si calcola per ogni accesso.
Non sono previsti tetti.
Non cambia rispetto alla precedente convenzione (ex
DPR n. 270/00).
Considerato che l’attuale accordo regionale prevede
la corresponsione di euro 25,82 per accesso, si
mantiene tale importo fino al nuovo accordo
regionale.
D – Accordi Regionali ed aziendali
Per tutti i compensi non puntualmente definiti nelle griglie sopra, come ad esempio per assistenza
domiciliare residenziale, assistenza in zone disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, ulteriori
compensi già definiti dai precedenti accordi, si corrisponde quanto definito dal vigente accordo
regionale.
5
E – Arretrati triennio 2001 – 2003
Gli arretrati del triennio 2001 – 2003 saranno corrisposti secondo le scadenze stabilite dall’ACN,
conformemente all’entrata in vigore dello stesso.
Si fornisce la seguente precisazione:
- sostituti oltre i 30 giorni (o comunque pagati dall’Azienda): a differenza della precedente
convenzione, si deve calcolare solo la quota capitaria in proporzione del 70% e le indennità per
prestazioni aggiuntive (prima erano escluse), programmata e ADIMED (in teoria anche
residenzialità, in quanto previste nell’art. 59 lett. C comma 2, così come definito nell’allegato C
comma 4). La data di entrata in vigore della presente disposizione è fissata al 23/03/2005.
Contributi ENPAM
Il contributo Enpam aumenta dal 13% al 15% dal 01/01/04 (quota a carico azienda 9,375%).
2) MEDICI DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE
Istituto
Economico
Onorario
professionale (pari
ad euro 19,91 orari
dal 01/01/04, euro
20,40
orari
dal
31/12/04, euro 20,84
orari dal 31/12/05)
Modalità
di calcolo ACN
Importo omnicomprensivo orario.
Rinnovi
contrattuali (pari ad
euro 0,31 orari per il
2001, euro 0,31 orari
per il 2002, euro
0,43 orari per il
2003, euro 1,61 orari
dal 01/01/04, più
euro 0,49 orari dal
31/12/04, più euro
0,44
orari
dal
31/12/05)
Importo omnicomprensivo orario, per
ogni ora effettuata nei tre anni
considerati.
Modalità attuative
Comprende più voci stipendiali previste nella
precedente convenzione (incremento quadriennale
dell’onorario professionale per anzianità di laurea,
piena disponibilità, incremento quadriennale della
piena disponibilità per anzianità di laurea, compenso
aggiuntivo, compenso art. 52 c. 8 e 11).
Si applicano gli incrementi orari dell’onorario
professionale dal 01/01/anno successivo, per
uniformità con i medici di Assistenza Primaria.
Il pagamento deve avvenire conformemente a quanto
previsto nell’art. 72 c.6, salvo rettifiche da parte della
SISAC relative alla discrepanza fra gli importi
dell’art. 9 e dell’art.72.
L’adeguamento deve avvenire anche per gli anni
2004 e 2005.
Gli arretrati da corrispondere a partire dal 01/01/04,
si calcolano facendo la differenza fra euro 19,91 orari
e la somma degli importi corrisposti al singolo
medico per le voci ex DPR 270/00 sostituite
dall’attuale
onorario
professionale
(onorario
professionale, incremento quadriennale dell’onorario
professionale per anzianità di laurea, piena
disponibilità, incremento quadriennale della piena
disponibilità per anzianità di laurea, compenso
aggiuntivo, compenso art. 52 commi 8 e 11). Lo
stesso dicasi per l’adeguamento a partire dal
01/01/2005 (con nuovo importo pari ad euro 20,40
orari a cui detrarre gli importi già corrisposti per le
voci ex DPR 270/00 sostituite dall’attuale onorario
professionale).
Tutti gli istituti, già normati dal vigente Accordo Regionale, e fino ad approvazione del nuovo,
rimangono invariati. Essi sono:
6
-
anticipo turno: si corrispondono euro 25,82 orari;
Compenso per aumento dei turni (12 turni o max 144 ore): da integrativo regionale DGR n.
2209 del 23/07/2004, si corrispondono euro 32,00 orari per ogni ora aggiuntiva;
Turni di reperibilità: si corrispondono euro 36,15 per singolo turno;
Formazione: si corrispondono ad onorario professionale, così come stabilito dalla nuova
convenzione, fino ad un max di 40 ore annue;
Compenso per coordinamento sede: si corrispondono euro 387,34 semestrali (da erogare
mensilmente);
Compenso per interventi programmati: si corrispondono euro 25,82 ad accesso;
Compenso per festività particolari: si corrispondono euro 10,33 orari aggiuntivi per le
festività già definite dall’accordo regionale;
Gettoni di presenza: come da indicazioni dell’accordo regionale e non orari come previsto dal
nuovo ACN.
Per gli istituti di cui sopra, sono fatti salvi gli eventuali miglioramenti definiti da Accordi Aziendali.
Per analogia con l’Assistenza Primaria, salvo diversa specificazione da parte della SISAC, la data di
inizio di validità della nuova aliquota del contributo Enpam è da ritenersi il 01/01/2004.
Si sottolinea che il nuovo ACN, per la Continuità Assistenziale, prevede che il contributo Enpam
non sia da calcolare sui compensi dell’Accordo Regionale ed Aziendale; nel caso di istituti
economici con importo integrato, per previsione dell’Accordo Regionale o Aziendale, si consiglia
di inserire voci stipendiali distinte che contemplino il diverso assoggettamento.
3) MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI
Istituto
Economico
Trattamento
economico (importi
stabiliti dall’art. 14
allegato N del DPR
n. 270/00)
Modalità
di calcolo ACN
Trattamento
economico
previsto
dall’art. 14 dell’allegato N del DPR n.
270/00.
Rinnovi
contrattuali (pari ad
euro 0,48 orari per il
2001, euro 0,48 orari
per il 2002, euro
0,675 orari per il
2003, euro 1,81 dal
01/01/04, più euro
0,49 dal 31/12/04,
più euro 0,44 dal
31/12/05)
Importo omnicomprensivo orario, per
ogni ora effettuata nei tre anni
considerati.
Modalità attuative
A differenza delle altre convenzioni non sono state
accorpate le precedenti voci stipendiali in una unica
alla quale sommare gli incrementi contrattuali. Si
continua, quindi, a corrispondere le seguenti voci
stipendiali:
onorario professionale orario, incrementi di anzianità,
maggiorazione del 30% per ore notturne e festive e
50% per ore festive notturne, compenso aggiuntivo,
indennità di piena disponibilità, indennità
chilometrica per utilizzo del proprio automezzo,
compenso per compiti art. 7 comma 7 (del DPR
270/00).
Si applicano gli incrementi orari dal 01/01/anno
successivo, per uniformità con i medici di Assistenza
Primaria.
Il pagamento deve avvenire conformemente a quanto
indicato nell’art. 85 c.3.
L’adeguamento deve avvenire anche per gli anni
2004 e 2005.
Rispetto agli arretrati a partire dal 01/01/04, si faccia
attenzione all’effetto trascinamento: per il 2004 si
corrispondono euro 1,81 orari, per il 2005 euro 2,30
orari e per il 2006 euro 2,74 orari.
7
Si sottolinea che il nuovo ACN prevede, per la medicina dei servizi territoriali, che il contributo
Enpam non sia da calcolare sui compensi dell’Accordo Regionale ed Aziendale; nel caso di istituti
economici con importo integrato, per previsione dell’Accordo Regionale o Aziendale, si consiglia
di inserire voci stipendiali distinte che contemplino il diverso assoggettamento.
4) MEDICI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE
Istituto
Economico
Onorario
professionale (pari
ad euro 19,91 orari
dal 01/01/04, euro
20,40
orari
dal
31/12/04, euro 20,84
orari dal 31/12/05)
Modalità
di calcolo ACN
Importo omnicomprensivo orario.
Rinnovi
contrattuali (pari ad
euro 0,31 orari per il
2001, euro 0,31 orari
per il 2002, euro
0,43 orari per il
2003, euro 1,61 orari
dal 01/01/04, più
euro 0,49 orari dal
31/12/04, più euro
0,44
orari
dal
31/12/05)
Importo omnicomprensivo orario, per
ogni ora effettuata nei tre anni
considerati.
Modalità attuative
Comprende più voci stipendiali previste nella
precedente convenzione ex DPR n. 270/00
(incremento quadriennale dell’onorario professionale
per anzianità di laurea, piena disponibilità,
incremento quadriennale della piena disponibilità per
anzianità di laurea, compenso aggiuntivo, compenso
art. 67 comma 8 per reperibilità).
Si applicano gli incrementi orari dal 01/01/anno
successivo, per uniformità con i medici di Assistenza
Primaria.
Il pagamento deve avvenire conformemente a quanto
indicato nell’art 98 c.5, salvo rettifiche da parte della
SISAC relative alla discrepanza fra gli importi
dell’art. 9 e dell’art.98.
L’adeguamento deve avvenire anche per gli anni
2004 e 2005.
Gli arretrati da corrispondere a partire dal 01/01/04,
si calcolano facendo la differenza fra euro 19,91 orari
e la somma degli importi corrisposti al singolo
medico per le voci ex DPR 270/00 sostituite
dall’attuale
onorario
professionale
(onorario
professionale, incremento quadriennale dell’onorario
professionale per anzianità di laurea, piena
disponibilità, incremento quadriennale della piena
disponibilità per anzianità di laurea, compenso
aggiuntivo, compenso art. 67 c. 8 per reperibilità). Lo
stesso dicasi per l’adeguamento a partire dal
01/01/2005 (con nuovo importo pari ad euro 20,40
orari a cui detrarre gli importi già corrisposti per le
voci ex DPR 270/00 sostituite dall’attuale onorario
professionale).
Ai fini del trattamento economico del periodo annuale retribuito di astensione obbligatoria del
lavoro per riposo, si rinvia alla nuova disposizione di cui all’art. 98 c. 3.
Tutti gli istituti, già normati dall’attuale Accordo Regionale, e fino ad approvazione del nuovo
rimangono invariati. Essi sono:
- Compenso per attività aggiuntive (art. 65 c. 2): si corrispondono euro 826,33 mensili;
- Turni di reperibilità (eccedenti il 4°): si corrispondono euro 0,88 orari;
- Formazione: si corrispondono ad onorario professionale, così come stabilito dalla nuova
convenzione, fino ad un max di 40 ore annue;
- Compiti per progetto obiettivo: euro 2,35 orarie.
Per gli istituti di cui sopra, sono fatti salvi gli eventuali miglioramenti economici aziendali.
Per analogia con l’Assistenza Primaria, salvo diversa specificazione, la data di inizio di validità
della nuova aliquota del contributo Enpam è da ritenersi il 01/01/2004.
Il contributo Enpam è da calcolare su tutti i compensi di cui all’articolo 98, compresi gli importi
derivanti da Accordo Regionale o Aziendale.
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5) MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI
Incarichi a Tempo Indeterminato
Istituto
Economico
Compenso orario
(dal 01/01/04 euro
26,195 orari; dal
31/12/04 euro 26,44
orari; dal 31/12/05
euro 26,66 orari)
Assegno
di
anzianità
(euro
0,046 per ogni mese
di anzianità fino al
192° alla data del
29/02/1996
ed,
eventualmente, euro
0,017 per ciascun
mese a partire dal
193° sempre alla
data del 29/02/1996)
Modalità
di calcolo ACN
Importo orario da corrispondersi
mensilmente per ogni ora di incarico
Compensi
orari
notturni e festivi
(incremento del 30%
per tutte le quote
orarie)
Compensi
orari
festivi
notturni
(incremento del 50%
per tutte le quote
orarie)
Fondo
per
la
ponderazione
qualitativa
delle
quote orarie
Compenso da incrementare per le ore
festive e notturne non festive
Per analogia con il compenso orario, si corrisponde a partire
dal 01/01/2004.
Si calcola la quota oraria da corrispondere, mediante
conteggio del numero di mesi di anzianità alla data del
29/02/1996. Il calcolo, per semplicità, è esemplificato dalle
seguenti formule:
1) se i mesi totali di anzianità sono minori o uguali a 192 il
calcolo è =(numero totale di mesi di anzianità)x0,046;
2) se i mesi totali di anzianità sono superiori a 192 il calcolo
è =(192x0,046)+((numero di mesi totali)-192)x0,017.
La determinazione del numero di mesi di anzianità è
indipendente dalle ore di incarico assegnate allo specialista
per il periodo considerato.
Si calcola su tutti i compensi a quota oraria dell’art. 42
lettera A commi 1 e 2.
Compenso da incrementare per le ore
notturne festive
Si calcola su tutti i compensi a quota oraria dell’art. 42
lettera A commi 1 e 2.
Il fondo è costituito dalla Regione con
quote orarie
Si costituisce il fondo presso ogni Azienda a partire dal
01/01/2004 conteggiando euro 4,41 per ogni ora di attività
degli specialisti sia a tempo indeterminato sia a tempo
determinato.
La somma di euro 4,41 per ogni ora costituisce la base del
fondo a partire dall’anno 2004 a livello aziendale.
Gli istituti variabili costituenti il fondo (art 42 lettera B c. 1
dalla lettera b alla lettera g) si corrispondono come da
ACN, sulla base delle prestazioni erogate. L’acconto del
2004 è di euro 2,485 orari per gli specialisti a tempo
indeterminato (comprende la quota di euro 0,905 di aumenti
contrattuali e la quota di euro 1,58 ex art. 30 c. 8 del DPR
271/00), e di euro 0,905 orari per gli specialisti a tempo
determinato. Tale acconto è da intendersi quale quota
minima contrattuale da corrispondere a tutti.. Dal
01/01/2005 l’acconto si incrementa di euro 0,245 orari (sia
agli specialisti a tempo indeterminato sia a quelli a tempo
determinato) ed è legato alla disponibilità dello specialista
ad aderire al Patto Aziendale. Dall’entrata in vigore
dell’ACN, 23/03/2005, la partecipazione ai Patti Aziendali
deve essere garantita anche agli specialisti che
precedentemente non avessero aderito, anche con la
riformulazione di nuovi Patti nel caso di Patti già in atto. La
quota di euro 0,245 orari, relativa agli specialisti che non
aderiscono ai Patti Aziendali, resta nel suddetto fondo.
Dal 01/01/2006 l’acconto si incrementa, per tutti, di
Importo orario da aggiungere al
compenso orario e da calcolare sulla
base dei mesi di servizio maturati alla
data del 29/02/1996.
Modalità attuative
Si applicano gli incrementi orari dal 01/01/anno successivo,
per uniformità con i medici di Assistenza Primaria.
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Rinnovi
contrattuali (euro
0,727 orari per il
2001; euro 0,727
orari per il 2002;
euro 1,022 orari per
il 2003)
Indennità di rischio
(stesso
importo
previsto per i medici
ospedalieri)
Rimborso
spese
viaggio (euro 0,27
per Km)
Premio
di
collaborazione (un
dodicesimo
dell’importo annuo
del compenso orario,
dell’indennità
di
anzianità
e
dell’acconto
del
fondo
per
la
ponderazione
qualitativa)
Contributi
previdenziali
(14,335% a carico
azienda e 9,665% a
carico
dello
specialista)
ulteriori euro 0,22 orari. La quota di euro 0,22 orari, relativa
agli specialisti che non aderiscono ai Patti Aziendali, resta
nel suddetto fondo.
Nelle more della definizione del nuovo accordo regionale,
si applica quanto disposto dalla DGR n 3731 del
26/11/2004.
Le quote di anzianità resesi disponibili, per effetto di
cessazione dall’incarico degli specialisti, incrementano il
fondo dell’anno in cui è avvenuta la cessazione. Il calcolo
da eseguire è:
1) per i programmi che gestiscono i compensi ad ore
retribuite = ([ore non lavorate fino al 31/12/anno di
cessazione] + [rateo del premio di collaborazione
non maturato]) x (quota oraria di anzianità);
2) per i programmi che gestiscono le retribuzioni a
mensilità = ([mesi non ancora lavorati fino al
31/12/anno cessazione] + [rateo del premio di
collaborazione non maturato]) x (quota mensile di
anzianità). La mensilità è riconosciuta a partire dal
16° giorno.
Dall’anno successivo, e per ogni anno, l’importo da
accantonare al fondo è quello relativo all’assegno annuale
(comprensivo del premio di collaborazione).
Le prestazioni protesiche ed ortesiche sono corrisposte ad
importo aggiuntivo (extra fondo) pari ad euro 3,14 per ogni
ora di effettiva attività dedicata alle prestazioni di cui sopra.
Le prestazioni aggiuntive, di cui al nomenclatore tariffario
regionale (art. 31 c. 4), e le prestazioni dell’allegato D sono
escluse dal fondo.
Importo da corrispondere conformemente a quanto definito
nell’art. 42 lett.c
A decorrere dal 23/03/2005
Da corrispondere a tutti gli specialisti sia a tempo
indeterminato sia a tempo determinato.
Dal 01/01/2000. Il 50% dell’importo è
rideterminato semestralmente al 1°
gennaio e al 1° luglio.
A decorrere dal 23/03/2005.
Si mantiene il calcolo come da ACN ex DPR n. 271/00.
Da calcolarsi su tutti i compensi ad
eccezione dei rimborsi spese.
Da corrispondere una sola volta all’anno a tutti gli
specialisti a tempo indeterminato.
In analogia con l’Assistenza Primaria si applica la nuova
aliquota a partire dal 01/01/04.
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Incarichi a Tempo Determinato
Istituto
Economico
Compenso orario
(dal 01/01/04 euro
37,055 orari; dal
31/12/04 euro 37,30
orari; dal 31/12/05
euro 37,52 orari)
Indennità di rischio
(stesso
importo
previsto per i medici
ospedalieri)
Compenso
per
prestazioni
domiciliari
(euro
25,82 al lordo della
trattenuta
previdenziale
a
carico azienda)
Rimborso
spese
viaggio (1/5 prezzo
benzina verde per
Km)
Quota variabile (si
vedano gli incarichi
a
tempo
indeterminato)
Modalità
di calcolo ACN
Importo
forfetario
orario
omnicomprensivo, per ogni ora
effettivamente svolta.
Modalità attuative
Si applicano gli incrementi orari dal 01/01/anno
successivo, per uniformità con gli specialisti con
incarico a tempo indeterminato e con i medici di
Assistenza Primaria.
A decorrere dal 23/03/2005
Da corrispondere a tutti gli specialisti sia a tempo
indeterminato sia a tempo determinato.
Importo forfetario omnicomprensivo
All’importo si deve scorporare la trattenuta
previdenziale a carico dell’azienda.
Il compenso spetta se l’attività è svolta al di fuori
dell’orario di incarico.
Si applica dal 23/03/2005
Si mantiene l’importo calcolato dall’ACN ex DPR n.
271/00.
Si vedano le considerazioni fatte per gli specialisti
con incarico a tempo indeterminato.
Le indennità previste dall’Accordo Regionale vengono rideterminate sulla base dei trattamenti
economici previsti dal nuovo ACN.
6) PROFESSIONISTI AMBULATORIALI INTERNI
Incarichi a Tempo Indeterminato
Istituto
Economico
Compenso orario
(dal 01/01/04 euro
18,985
orari
mensile;
dal
31/12/04 euro 19,23
orari mensili; dal
31/12/05 euro 19,45
orari mensili)
Assegno
di
anzianità
(euro
0,042 per ogni mese
di anzianità fino al
192° alla data del
31/12/1998
ed,
eventualmente, euro
0,022 per ciascun
mese a partire dal
193° sempre alla
Modalità
di calcolo ACN
Importo orario da corrispondersi
mensilmente per ogni ora di incarico
Importo orario da aggiungere al
compenso orario e da calcolare sulla
base dei mesi di servizio maturati alla
data del 31/12/1998.
Modalità attuative
Si applicano gli incrementi orari dal 01/01/anno
successivo, per uniformità con gli specialisti
ambulatoriali interni e i medici di Assistenza
Primaria.
Per analogia con il compenso orario, si corrisponde a
partire dal 01/01/2004.
Si calcola la quota oraria da corrispondere, mediante
conteggio del numero di mesi di anzianità alla data
del 31/12/1998. Il calcolo, per semplicità, è
esemplificato dalle seguenti formule:
1) se i mesi totali di anzianità sono minori o uguali a
192 il calcolo è =(numero totale di mesi di
anzianità)x0,042;
2) se i mesi totali di anzianità sono superiori a 192 il
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data del 31/12/1998)
Compensi
orari
notturni e festivi
(incremento del 30%
per tutte le quote
orarie)
Compensi
orari
festivi
notturni
(incremento del 50%
per tutte le quote
orarie)
Fondo
per
la
ponderazione
qualitativa
delle
quote orarie (dal
01/01/04 euro 3,205
orari; dal 31/12/04
euro 3,45 orari; dal
31/12/05 euro 3,77
orari)
Rinnovi
contrattuali (euro
0,727 orari per il
2001; euro 0,727
Compenso da incrementare per le ore
festive e notturne non festive
calcolo è =(192x0,042)+((numero di mesi totali)192)x0,022.
La determinazione del numero di mesi di anzianità è
indipendente dalle ore di incarico assegnate al
professionista per il periodo considerato.
Si calcola su tutti i compensi a quota oraria dell’art.
43 lettera A commi 1 e 2.
Compenso da incrementare per le ore
notturne festive
Si calcola su tutti i compensi a quota oraria dell’art.
43 lettera A commi 1 e 2.
Il fondo è costituito dalla Regione con
quote orarie
Il fondo viene costituito presso ogni Azienda a partire
dal 01/01/2004 conteggiando euro 3,205 per ogni ora
di attività dei professionisti sia a tempo indeterminato
sia a tempo determinato.
La somma di euro 3,205 per ogni ora costituisce la
base del fondo a partire dall’anno 2004 a livello
aziendale.
Gli istituti variabili costituenti il fondo (art. 43 lettera
B c. 1 dalla lettera b alla lettera g) si corrispondono
come da ACN, sulla base delle prestazioni erogate.
L’acconto del 2004 di euro 1,285 orari corrisponde
alla quota minima contrattuale da corrispondere a
tutti i professionisti.
Dal 01/01/2005 l’acconto si incrementa di euro 0,245
orari ed è legato alla disponibilità del professionista
ad aderire ad eventuali progetti aziendali. La quota
di euro 0,245 orari, relativa ai professionisti che non
aderiscono ai progetti aziendali, resta nel suddetto
fondo.
Dal 01/01/2006 l’acconto si incrementa di ulteriori
euro 0,22 orari. La quota di euro 0,22 orari, relativa
ai professionisti che non aderiscono ai progetti
aziendali, resta nel suddetto fondo.
Le quote di anzianità resesi disponibili, per effetto di
cessazione
dall’incarico
dei
professionisti,
incrementano il fondo dell’anno in cui è avvenuta la
cessazione.. Il calcolo da eseguire è:
1) per i programmi che gestiscono i compensi
ad ore retribuite = ([ore non lavorate fino al
31/12/anno di cessazione] + [rateo del
premio di collaborazione non maturato]) x
(quota oraria di anzianità);
2) per i programmi che gestiscono le
retribuzioni a mensilità = ([mesi non ancora
lavorati fino al 31/12/anno cessazione] +
[rateo del premio di collaborazione non
maturato]) x (quota mensile di anzianità). La
mensilità è riconosciuta a partire dal 16°
giorno.
Dall’anno successivo, e per ogni anno, l’importo da
accantonare al fondo è quello relativo all’assegno
annuale (comprensivo del premio di collaborazione).
Importo da corrispondere conformemente a quanto
stabilito nell’art. 43 lett. c
12
orari per il 2002;
euro 1,022 orari per
il 2003)
Indennità di rischio
(stesso
importo
previsto
per
i
chimici e biologi
ospedalieri)
Indennità
per
attività
psicoterapeutica
(euro 6,50 orari)
Rimborso
spese
viaggio (euro 0,27
per Km)
Premio
di
collaborazione (un
dodicesimo
dell’importo annuo
del compenso orario,
dell’indennità
di
anzianità
e
dell’acconto
del
fondo
per
la
ponderazione
qualitativa)
Contributi
previdenziali
(14,335% a carico
azienda e 9,665% a
carico
del
professionista)
A decorrere dal 23/03/2005
Da corrispondere ai soli chimici e biologi a tempo
indeterminato.
A decorrere dal 23/03/2005
Da corrispondere ai soli psicologi che svolgano tale
attività, per le ore destinate alla stessa, fermo
restando la dimostrazione e certificazione risultanti
dal piano di trattamento.
Si mantiene l’importo calcolato dall’ACN ex DPR n
446/01
Dal 01/01/2000. Il 50% dell’importo è
rideterminato semestralmente al 1°
gennaio e al 1° luglio.
A decorrere dal 23/03/2005
Da calcolarsi su tutti i compensi ad
eccezione dei rimborsi spese.
Da corrispondere una sola volta all’anno a tutti i
professionisti a tempo indeterminato.
In analogia con gli specialisti ambulatoriali e con i
medici di Assistenza Primaria, si applica la nuova
aliquota a partire dal 01/01/04.
Incarichi a Tempo Determinato
Istituto
Economico
Compenso orario
(dal 01/01/04 euro
37,055 orari; dal
31/12/04 euro 37,30
orari; dal 31/12/05
euro 37,52 orari)
Compenso
per
prestazioni
domiciliari
(euro
25,82 al lordo della
trattenuta
previdenziale
a
carico azienda)
Rimborso
spese
viaggio (1/5 prezzo
benzina verde per
Km)
Quota variabile (si
vedano gli incarichi
a
tempo
indeterminato)
Modalità
di calcolo ACN
Importo
forfetario
orario
omnicomprensivo, per ogni ora
effettivamente svolta.
Importo forfetario omnicomprensivo
Modalità attuative
Si applicano gli incrementi orari dal 01/01/anno
successivo, per uniformità con gli specialisti
ambulatoriali, i professionisti a tempo indeterminato
e i medici di Assistenza Primaria.
All’importo si deve scorporare la trattenuta
previdenziale a carico dell’azienda.
Il compenso spetta se l’attività è svolta al di fuori
dell’orario di incarico.
Si applica dal 23/03/2005
Si mantiene l’importo calcolato dall’ACN. ex DPR
446/01
Si vedano le considerazioni fatte per i professionisti
con incarico a tempo indeterminato.
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