Guida alla fiscalità di Roma Capitale
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COME RIMEDIARE A ERRORI E DIMENTICANZE 1. IL RAVVEDIMENTO OPEROSO PER I TRIBUTI LOCALI 1.1. PREMESSA Attraverso l’istituto del ravvedimento operoso il contribuente ha la facoltà di regolarizzare omissioni e irregolarità commesse beneficiando della riduzione delle sanzioni. Le violazioni si distinguono generalmente nelle tre seguenti fattispecie: • violazioni “meramente formali” che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo e non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo da parte dell’Ente locale; • violazioni “formali” che non hanno conseguenze sostanziali e cioè non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo ma possono arrecare pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo da parte dell’Ente locale; • violazioni “sostanziali” che incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo; Generalmente mentre le violazioni “meramente formali” non sono sanzionabili, gli altri tipi di violazione, formali e sostanziali, sono punibili in misura diversa gradualmente in relazione alla loro gravità. I contribuenti che si accorgono di aver commesso degli errori o delle omissioni, sia di tipo “formale” che “sostanziale” possono regolarizzare la propria posizione mediante il ravvedimento operoso. Il ravvedimento è tuttavia consentito entro determinati limiti di tempo e comunque sempre che: • la violazione non sia stata già constatata attraverso la notifica all’autore della stessa di un atto di accertamento, dell’invito al pagamento e della cartella di pagamento; • non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche da parte degli agenti accertatori; in questi casi l’esclusione del ravvedimento non è totale ma è limitata ai periodi ed ai tributi che sono oggetto di controllo; • non siano iniziate altre attività di controllo quali la notifica di inviti al contraddittorio o l’avvio dell’accertamento con adesione formalmente comunicati all’autore o ai soggetti solidalmente obbligati. Indagini di altro tipo, come quelle di natura penale, non sono di ostacolo al ravvedimento. Roma Capitale, nell’esercizio della potestà regolamentare generale in materia di entrate, ha adottato un Regolamento concernente la disciplina delle modalità di esercizio del ravvedimento operoso, modificato, da ultimo, con delibera dell’ Assemblea Capitolina n. 42 del 4 luglio 2011. Importanti e successivi interventi del legislatore in materia di sanzioni vanno a costituire il quadro complessivo illustrato di seguito. 1.2. TIPOLOGIE DI VIOLAZIONI SOGGETTE A RAVVEDIMENTO 1.2.1. Violazioni di natura sostanziale Mancato pagamento di tributi locali. L’omesso o insufficiente pagamento di tributi dovuti a titolo di acconto o di saldo può essere regolarizzato eseguendo spontaneamente il pagamento: • del tributo dovuto; • degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito); • della sanzione in misura ridotta. Il ravvedimento operoso si aggiunge alle riduzioni previste dal decreto legge n. 98 del 6 luglio 2001 (convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) per gli inadempimenti lievi riferiti ai versamenti effettuati tardivamente e cioè entro 15 giorni dalla scadenza. La riduzione delle sanzioni è proporzionale alla tardività dell’adempimento e pari ad un quindicesimo del minimo ed opera indipendentemente dal ravvedimento. La sanzione viene però ridotta ulteriormente se il pagamento del tributo è eseguito spontaneamente entro 15 giorni dalla scadenza prescritta insieme con gli interessi e le sanzioni. La sanzione (ordinariamente prevista nella misura del 30 per cento) è così ridotta al 3 per cento, calcolato su un quindicesimo per ogni giorno di ritardo (un GUIDA ALLA FISCALITÀ DI ROMA CAPITALE – NOVEMBRE 2011 quindicesimo, due quindicesimi, tre quindicesimi, a seconda che il ritardo lieve sia di uno, due, tre giorni e fino a quindici giorni). Le sanzioni in base a quanto illustrato sopra risultano ridotte in base al ravvedimento nella misura seguente: • allo 0,2 per cento dopo un giorno di ritardo e per ogni giorno successivo al primo fino al quindicesimo; • allo 0,4 per cento dopo due giorni di ritardo; • allo 0,6 per cento dopo tre giorni di ritardo; • allo 0,8 per cento dopo quattro giorni di ritardo; • all’1 per cento dopo cinque giorni di ritardo; • all’1,2 per cento dopo sei giorni di ritardo; • all’1,4 per cento dopo sette giorni di ritardo; • al 1,6 per cento dopo otto giorni di ritardo; • al 1,8 per cento dopo nove giorni di ritardo; • al 2 per cento dopo dieci giorni di ritardo; • al 2,2 per cento dopo undici giorni di ritardo; • al 2,4 per cento dopo dodici giorni di ritardo; • al 2,6 per cento dopo tredici giorni di ritardo; • al 2,8 per cento dopo quattordici giorni di ritardo; • al 3 per cento se il pagamento viene eseguito oltre quindici giorni ed entro 30 giorni dalla scadenza prescritta; • al 3,75 per cento, se si effettua il pagamento con ritardo superiore a 30 giorni ma entro un anno dall’omissione; • al 5 per cento, se si effettua il pagamento entro tre anni dalla violazione commessa e sempre che non sia stata prima contestata la violazione con la notifica di un atto; Il ravvedimento non si perfeziona se manca anche uno solo degli importi dovuti (per imposta, per interessi, per sanzione). Errori e omissioni che configurerebbero la violazione di omessa o infedele dichiarazione Tali violazioni si verificano nell’ipotesi di omessa indicazione di unità immobiliari ai fini Ici, di minori superfici imponibili ai fini Tari o di utilizzo di aliquote agevolate non spettanti ovvero di indebite riduzioni o esenzioni di imposta. In queste ipotesi la spontanea regolarizzazione comporta il pagamento della maggiore imposta dovuta oltre gli interessi legali e la sanzione ridotta nelle seguenti misure: - 1/10 del minimo se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni; - 1/8 del minimo se la regolarizzazione avviene con ritardo superiore a 90 giorni ma entro un anno dall’omissione; - 1/6 del minimo se la regolarizzazione avviene entro tre anni e comunque sempre che non sia stata prima contestata la violazione con la notifica di un atto. Nell’ipotesi di omessa dichiarazione delle unità immobiliare soggette ad ICI la regolarizzazione attuata attraverso il ravvedimento comporterà il pagamento del tributo dovuto e dei relativi interessi oltre all’applicazione delle seguenti sanzioni: - 10 per cento (pari ad 1/10 della sanzione minima prevista del 100 per cento) della maggiore imposta dovuta, se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni; - 12,5 per cento (pari ad 1/8 della sanzione minima prevista del 100 per cento) della maggiore imposta dovuta, se la regolarizzazione avviene entro un anno; - 16,67 per cento (pari ad 1/6 della sanzione minima prevista del 100 per cento) della maggiore imposta dovuta, se la regolarizzazione avviene entro tre anni. Nella fattispecie suddetta oltre al pagamento nei modi sopra indicati dovrà essere presentata, entro gli stessi termini, la dichiarazione ICI con l’indicazione degli immobili non dichiarati. 1.2.2. Violazioni di natura formale Per le violazioni “formali” che siano di ostacolo all’attività di accertamento dell’ente locale, la regolarizzazione comporta il pagamento della sanzione anche se in misura ridotta. GUIDA ALLA FISCALITÀ DI ROMA CAPITALE – NOVEMBRE 2011 Sono così sanabili le infrazioni relative al contenuto della dichiarazione quali, ad esempio: • l’omessa o errata indicazione di dati rilevanti per l’individuazione del contribuente o del suo rappresentante; • la compilazione della dichiarazione su modello non conforme a quello approvato con decreto ministeriale; • la mancata o errata compilazione di elementi della dichiarazione previsti per indicare dati non rilevanti ai fini della determinazione delle somme dovute; • la mancata compilazione delle comunicazioni riguardanti le aliquote agevolate ICI. Per tali fattispecie la spontanea regolarizzazione comporta il pagamento della sanzione ridotta nelle seguenti misure: - 1/10 del minimo se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni; - 1/8 del minimo se la regolarizzazione avviene con ritardo superiore a 90 giorni ma entro un anno dall’omissione; - 1/6 del minimo se la regolarizzazione avviene entro tre anni e comunque sempre che non sia stata prima contestata la violazione con la notifica dell’atto di irrogazione della sanzione. Le sanzioni indicate di 1/10 ed 1/8 sono applicabili alle violazioni commesse a partire dal 1° febbraio 2011. Per le violazioni commesse in data antecedente, si applicano le sanzioni e le riduzioni previste dalla deliberazione n. 71 del 30-31 luglio 2010. La sanzione ridotta ad un sesto, invece, è stata introdotta con l’ultima modifica al Regolamento intervenuta in data 4 luglio 2011 ed è pertanto applicabile alle violazioni commesse successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. 1.3. LE MODALITA’ DI PAGAMENTO I pagamenti riferiti al ravvedimento operoso si eseguono a mezzo F24 o mediante bollettino di conto corrente postale ordinario utilizzato per il pagamento del tributo barrando la casella "Ravvedimento". E’ inoltre possibile pagare dal sito www.comune.roma.it con carta di credito o Rid on line. Si ricorda che per il ravvedimento non è prevista alcuna forma di pagamento rateale. E’ tuttavia possibile ravvedersi per singole annualità con tempi diversi. In tal caso però l’Amministrazione potrebbe procedere con l’attività di accertamento per le annualità non regolarizzate. Se il pagamento viene effettuato con il modello F24, i versamenti vanno eseguiti, indicando gli appositi codici tributo relativi al tributo locale che si sana, agli interessi legali ed alla sanzione (l’elenco completo dei codici è reperibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate). Se si utilizza il bollettino di conto corrente postale, nel caso di ravvedimento per più anni si deve utilizzare un bollettino per ogni anno di imposta. Inoltre nello spazio relativo al singolo tributo va indicato l’importo del tributo che si sta regolarizzando senza interessi e sanzioni mentre nel campo importo versato si indica il pagamento complessivo di tributo, interessi e sanzioni Gli importi espressi in euro da indicare nel campo relativo al singolo tributo devono essere arrotondati al centesimo, per difetto se la terza cifra decimale è inferiore a 5 (ad esempio, euro 45,743 va arrotondato a 45,74) o per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5 (ad esempio, euro 32,605 va arrotondato a 32,61). L' intero importo da versare (imposta + sanzione ridotta + interessi) va arrotondato all'unità di euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore. Il ravvedimento si perfeziona con il versamento della sanzione ridotta, che deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori sull'imposta calcolati al tasso legale (previsto nella misura annua del 3 per cento dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009, dell' 1 per cento dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010; dell’1,5 per cento dal 1° gennaio 2011) con maturazione giorno per giorno, computati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato in autotassazione fino a quello in cui risulta effettivamente eseguito. Gli interessi moratori vanno calcolati con la seguente formula: somma dovuta a titolo di tributo x 3 per cento (1,5 per cento dall' 1.1.2011) x giorni di ritardo : 365 Ad esempio nel caso di un contribuente che deve regolarizzare l'ICI non pagata in acconto e saldo nell'anno 2008 ed esegue il pagamento con il ravvedimento lungo entro tre anni e precisamente entro il 31 agosto 2010: GUIDA ALLA FISCALITÀ DI ROMA CAPITALE – NOVEMBRE 2011 Adempimenti Importo Adempimenti Importo Totali acconto 2008 300,00 saldo 2008 350,00 650,00 sanzione del 3,75% 11,25 sanzione del 3,75% 13,12 24,37 Interessi del 3% * 13,88 interessi del 3% * 10,93 24,81 Interessi del 1% * 1,99 interessi del 1% * 2,43 4,42 Totali 327,12 376,48 **704,00 * I giorni di ritardo del versamento in acconto con gli interessi legali al 3% (dal 17/06/08 al 31/12/09) sono 563 con gli interessi legali all’ 1% (dal 1/1/2010 al 31/8/2010) sono 243, mentre quelli del versamento a saldo con gli interessi legali al 3% (dal 17/12/08 al 31/12/09) sono 380 con gli interessi legali al 1% (dal 1/1/2010 al 31/8/2010) sono 243. Pertanto, gli interessi moratori sono così ripartiti: acconto: 300,00 x 3% x 563 : 365 = 13,88 acconto: 300,00 x 1% x 243 : 365 = 1,99 saldo: 350,00 x 3% x 380 : 365 = 10,93 saldo: 350,00 x 1% x 243 : 365 = 2,43 ** L'importo totale da versare (703,60) è stato arrotondato per eccesso all'unità di euro (704,00). In questa ipotesi il contribuente, trattandosi di violazioni commesse prima della data del 1° febbraio 2011, beneficia anche di una più favorevole disciplina relativa alla riduzioni delle sanzioni. GUIDA ALLA FISCALITÀ DI ROMA CAPITALE – NOVEMBRE 2011