“CHI PAGA LA CASA DI RIPOSO” OPPURE

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“CHI PAGA LA CASA DI RIPOSO” OPPURE
Dolomiten, 10.09.2011
“CHI PAGA LA CASA DI RIPOSO” OPPURE “FACILMENTE ACQUISITO E SIMILMENTE PERDUTO”?
“Ho ricevuto 15 anni fa in donazione da mio padre la sua casa, il quale si è riservato il diritto di abitazione su un
piccolo appartamento all’interno dell’immobile. In base all’atto di donazione io lo avrei dovuto accudire nel suo
appartamento per tutta la sua vita. Mio padre ora, ormai avanti con gli anni, deve andare in casa di riposo. Mia
madre è già morta e quindi si pone la domanda di chi deve pagare la casa di riposo: io soltanto o tutti noi quattro
figli insieme? Secondo l’atto di donazione sarei tenuto in effetti a prendermi cura di mio padre solo se è “in” casa
sua".
In primo luogo le spese della casa di riposo spettano a Suo padre con il suo reddito e il suo patrimonio.
Il Decreto del Presidente della Provincia dell’11.8.2000, n. 30, detto anche decreto di armonizzazione, ha stabilito
tra l’altro che, dopo il donatore, è il donatario ad essere tenuto a contribuire con precedenza su ogni altro membro
della famiglia al pagamento delle prestazioni erogate dalla casa di riposo, e ciò fino al valore della donazione.
Il nuovo Decreto del Presidente della Provincia n. 28 del 2011 prevede inoltre che a far data dal 1° settembre 2011
il/la donatario/a è tenuto/a a pagare la casa di riposo solo in secondo ordine, ossia dopo il/la donante e anche
dopo il/la di lui/lei coniuge o convivente che sia genitore dei sui figli/delle sue figlie. Questa disposizione però vale
soltanto per le donazioni fatte negli ultimi dieci anni. Suo padre pertanto nel presentare la domanda per la casa di
riposo deve dichiarare le donazioni effettuate negli ultimi dieci anni.
Di conseguenza per Lei, in quanto donatario, non è determinante il testo dell’atto di donazione ma unicamente il
momento della donazione: se questa risale a più di dieci anni fa, Lei, per l’ente pubblico, non è tenuto in qualità di
donatario a sostenere le spese per la casa di riposo.
Un’altra questione è l’obbligo limitato di mantenimento, cioè l’aspetto strettamente privato della questione, previsto
dal codice civile, in cui è statuito il principio generale che, qualora il donante si trovi in situazione di bisogno e non
sia più in grado di provvedere a se stesso, sia il donatario in primis a dover provvedere al suo sostentamento.
L’avvalersi del relativo diritto al mantenimento è soggettivo e il donante lo può richiedere senza limiti temporali.
Questo principio rispecchia esattamente il comune senso di giustizia sociale.
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