linee guida - Confindustria Vicenza

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linee guida - Confindustria Vicenza
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per la corretta gestione in conceria
di materie prime utilizzate per la produzione di gelatine ad uso umano
(Decisione 99/724/CE) e dei sottoprodotti per usi tecnici
(Regolamento 1774/2002/CE)
Edizione - Febbraio 2005
Unione Nazionale Industria Conciaria
Associazione Industriali
della Provincia di Vicenza
I partner del progetto:
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Contenuti
Premessa
1. Scopo e campo di applicazione
2. Riferimenti normativi
3. Termini e definizioni
4. Analisi del processo
4.1 Processo di concia e di riviera
4.2 Attività e controlli
4.3 Gestione delle non conformità
4.4 Esempio intestazione moduli
4.5 Copia certificato sanitario e documento commerciale
4.6 Esempio di registro carico e scarico
5. Adempimenti
5.1 Generalità
5.2 Materie prime da impiegare per la produzione di gelatine e/o collagene destinati al consumo umano
5.3 Sottoprodotti non destinati al consumo umano
6. Punti critici
6.1 Generalità
6.2 Materie prime destinate alla produzione di gelatine e/o collagene
ad uso umano
6.3 Sottoprodotti non destinati al consumo umano
Allegati
Allegato 1: esempio di istruzione di pulizia e disinfezione
Allegato 2: esempio di istruzione di derattizzazione e disinfestazione dei locali
Allegato 3: esempio di istruzione per la gestione dei residui conciari destinati
all’industria alimentare umana o ad altri recuperi ai sensi delle decisioni 1999/724/CE e 2003/721/CE e del Regolamento
1774/2002/CE
Allegato 4: esempio di istruzione per la gestione delle pelli grezze fornite dal
macello
Allegato 5: esempio di istruzione per le pelli grezze di provenienza da raccoglitori
Allegato 6: esempio di istruzione per la gestione dei residui in uscita dalla
conceria
Allegato 7: esempio di modulo per la gestione delle non conformità
Copyright: Il presente documento è protetto dalle disposizioni di legge in materia di diritto
d’autore. È proprietà esclusiva di UNIC - ICEC e non può essere riprodotto in nessuna forma
senza consenso scritto.
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Premessa
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Questo documento analizza il processo produttivo di conceria, focalizzando
l’attenzione sugli aspetti maggiormente critici legati alla gestione delle materie
prime destinate all’industria di trasformazione dell’alimentazione umana e alla gestione dei sottoprodotti di origine animale ad uso non umano con riferimento al Regolamento 1774/2002/CE ed alla Decisione 99/724/CE.
Esso è predisposto per supportare le concerie che gestiscono sottoprodotti di
conceria destinati al consumo umano nel rispetto dei requisiti di legge, attraverso l’applicazione di una istruzione o procedura gestionale (manuale di autocontrollo), di sistema qualità (ISO 9000) o del sistema di gestione ambientale (ISO 14000 o EMAS). Al fine di tutelare al meglio il consumatore. Esso si
basa sui principi di gestione del rischio attraverso l’individuazione e la corretta gestione dei punti critici secondo il metodo HACCP.
L’obiettivo è individuare gli adempimenti previsti dalle norme vigenti ed evidenziare i possibili punti critici di processo per i quali può essere opportuna
l’attuazione di una procedura per mantenere sotto controllo il rischio di non
conformità alla legislazione vigente.
Va tuttavia tenuto presente che, prima di entrare in conceria, i materiali oggetto delle presenti linee guida sono soggetti ad una serie di passaggi intermedi,
partendo dal macello. La gestione dei passaggi non propri del settore conciario viene esaminata negli allegati.
La gestione in uscita dalla conceria dei sottoprodotti originati dai materiali di
cui sopra, deve seguire le disposizioni di cui all’allegato 6.
Le presenti linee guida sono state studiate per ottenere l’eventuale riconoscimento, da parte di ICEC – Istituto di Certificazione Conciario, di sistema di
gestione idoneo, con apposite verifiche periodiche ed attestato di conformità.
Si ricorda che l’attività oggetto della presente linea guida è soggetta ad autorizzazione/registrazione e controllo da parte dell’USSL di competenza.
Nota: Nella presente linea guida non sono stati allegati i moduli, con particolare riferimento al documento commerciale e sanitario, in quanto soggetti a frequenti revisioni da parte delle autorità competenti.
Si consiglia pertanto di utilizzare la documentazione aggiornata disponibile presso
le Associazioni di categoria.
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1 Scopo e campo
di applicazione
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La conceria dovrebbe definire un manuale di autocontrollo e gestione ai fini
di dimostrare la conformità al Regolamento 1774/2002/CE (categoria 3) ed
alla Decisione 99/724/CE. Tale documento deve essere in forma controllata
(vedere definizioni) anche se per uso interno ed a disposizione degli organi di
controllo solo se richiesto.
Va definito in modo chiaro e dettagliato lo scopo e l’applicazione dell’istruzione, ricordando che la logica seguita per la preparazione della procedura è
quella dell’analisi del processo, in termini di attività, responsabilità, controlli,
risorse (compresa l’infrastruttura) e registrazioni. Il documento di autocontrollo deve prevedere una sintetica descrizione dei locali e della loro destinazione d’uso anche attraverso l’inserimento di una planimetria.
Deve essere ricordato che il campo di applicazione del manuale di autocontrollo (ossia della procedura documentata) è la gestione dei processi di “produzione” (controlli in ingresso, conservazione, trasformazione e controlli in
process e su finito) di sottoprodotti conformi ai documenti di riferimento. La
struttura nella quale si svolge il processo è la conceria ed in ingresso si hanno
pelli grezze, in uscita sottoprodotti delle attività di riviera. L’indice del documento, per uniformità degli stessi, potrebbe coincidere con l’indice della presente guida.
Le attività inserite nella gestione del processo sono:
☞ Individuazione dei punti critici (con relativa metodologia applicata e relativi autocontrolli applicabili);
☞ Definizione ed approvazione del manuale di autocontrollo;
☞ Identificazione dei responsabili;
☞ Formazione del personale interessato;
☞ Identificazione del materiale (anche ai fini della rintracciabilità);
☞ Pulizia e manutenzione delle attrezzature collegate al processo;
☞ Gestione dei prodotti non conformi;
☞ Registrazione dell’attività svolta e gestione della documentazione collegata.
Tale attività può essere integrata ai sistemi di gestione per la qualità ISO 9000
o per l’ambiente ISO 14001.
In sintesi il processo:
Input:
– Pelli grezze
– Documenti di
accompagnamento
Attività:
– Processo produttivo
– Controlli
Output:
– Sottoprodotti idonei
– Documenti di
accompagnamento
conformi
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Note metodologiche
ed indicazioni iniziali
Attività di formazione
del personale
Con riferimento all’attività di formazione devono essere adeguatamente formati tutti i responsabili dei reparti interessati ai:
☞ Requisiti previsti dai documenti di riferimento;
☞ Contenuti del manuale di autocontrollo;
☞ Principi di analisi e gestione dei rischi.
Per gli addetti deve essere svolta formazione sulle procedure operative prima
che esse diventino obbligatorie in azienda o prima dell’inserimento nella
mansione.
Della formazione deve essere mantenuta adeguata registrazione (per esempio
scheda personale o registro attività formativa) dove sono evidenziati i temi
trattati, la durata, le firme di presenza, i docenti e l’esito (efficacia) della formazione stessa.
Rintracciabilità
Con riferimento alla rintracciabilità (vedere definizioni), l’analisi condotta ai
fini della redazione della presente linea guida indica i seguenti requisiti essenziali:
☞ individuazione della provenienza dei lotti idonei e conformi;
☞ individuazione delle cessioni a terzi autorizzati del materiale trasformato
☞ informazioni sulle ricette applicate ai vari lotti produttivi;
☞ registrazione dei controlli di processo, delle eventuali correzioni o aggiunte
di prodotti chimici;
☞ registrazione delle eventuali non conformità e relativi declassamenti del
materiale.
Documenti superati
Il presente documento sostituisce le precedenti Linee guida UNIC/Associazione
Industriali della Provincia di Vicenza/USSL 5 – Ovest Vicentino per la gestione
in conceria di materia prima per la produzione di gelatina alimentare (edizione
marzo 2001).
Informazioni
Per ogni informazione in merito alla presente guida potete inviare una mail al
seguente indirizzo: [email protected].
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2 Riferimenti
normativi
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☞ Reg. 1774/2002: norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (nel testo REG1774)
☞ Decisione 2003/721/CE recante modifica della direttiva 92/118/CEE del
Consiglio per le condizioni per il collagene destinato al consumo umano e
abrogazione della decisione 2003/42/CE.
☞ Reg. 852/2004/CE sull’igiene degli alimenti
☞ Reg. 853/204/CE che stabilisce norme specifiche in materia d’igiene per i
prodotti alimentari di origine animale
☞ Dec. 1999/724/CE che modifica l’allegato II° della direttiva 92/118/CEE,
che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le
importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda
tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A,
capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (nel testo DEC724).
☞ Deliberazione della giunta della Regione Veneto n. 4055 del 22.12.2004:
Indicazioni integrative alla DGR n.2997 del 1 ottobre 2004
☞ GUCE L 290 del 12/11/1999 e successivi aggiornamenti – Modello di documento commerciale per materia prima per la produzione di gelatina destinata
al consumo umano.
☞ Decisione della commissione del 10/01/2003 che modifica la direttiva
92/118/CEE: che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per
gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per
quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di
cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE.
☞ UNI 11020:2002 Sistema di rintracciabilità nelle aziende agroalimentari Principi e requisiti per l’attuazione.
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☞ REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali
della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
Il Regolamento 178/2002 della Comunità Europea che dispone che dal 1°
gennaio 2005 diventi cogente la rintracciabilità ed, in particolare, fissa i seguenti requisiti.
Articolo 18
Rintracciabilità: è disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi,
degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.
Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado
di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale
destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a
entrare a far parte di un alimento o di un mangime. A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a
disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni
al riguardo.
Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri
prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano.
Gli alimenti o mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o
che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o
identificati per agevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o
informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche.
Articolo 21
Responsabilità: le disposizioni del presente capo si applicano salvo il disposto della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa
al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.
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3 Termini
e Definizioni
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☞ Carniccio: residuo di tessuto adiposo e connettivo presente sulla pelle dal
lato carne. Viene asportato nell’operazione di scarnatura.
☞ Crosta: residuo che si ottiene dallo strato interno o da quello intermedio
della pelle mediante spaccatura.
☞ Spaccatura: operazione volta alla separazione orizzontale della pelle in almeno due strati, eseguita con apposite macchine.
☞ Pelli*: tutti i tessuti cutanei e sottocutanei.
☞ Pelli trattate: sono quelle definite dal Regolamento 1774/2002/CE, All.
VIII, Cap. VI a.2.
☞ Pezzame: ritagli di pelle per lo più informi.
☞ Reparto Riviera: reparto della conceria dove hanno luogo le operazioni di
preparazione alla concia.
☞ Rinverdimento: primo trattamento a cui viene sottoposta la pelle volto alla reidratazione ed al lavaggio della pelle stessa.
☞ Calcinaio: termine usato nel reparto riviera per indicare l’operazione di
calcinazione delle pelli, condotta per ottenere il gonfiamento, la depilazione e la solubilizzazione delle sostanze non collageniche prima dell’operazione di concia.
Nota: Le operazioni di rinverdimento e calcinaio sono svolte con l’utilizzo di acqua controllata e prodotti chimici.
Di seguito sono riportati i prodotti standard utilizzabili per le suddette fasi,
per pelli grezze bovine salate fresche.
Processo
Sostanza chimica
Quantità (in % su peso
di pelle fresca dissalata)
Rinverdimento
– Acqua
– Agenti sgrassanti
– Carbonato di sodio
150-200
0,2-0,5
0,5-1,00
Calcinazione
– Acqua
– Calce
– Solfidrato di sodio
– Solfuro di sodio
150-200
2,00-3,00
1-1,50
1,40-2,5
Dopo i due suddetti trattamenti, le pelli (cosiddette in trippa) sono “sbottalate”, dopo opportuno lavaggio, e presentano le seguenti caratteristiche:
– in media 78% H2O
– pH minimo tra 10-12
Sono inoltre effettuati i controlli di pulizia, integrità, odore ed uniformità di
colore delle pelli (compresa la sezione) e del “bagno”.
☞ Concia*: processo di stabilizzazione delle pelli, condotto utilizzando
agenti concianti vegetali, sali di cromo o altre sostanze come sali di alluminio, di ferro, di silicio o altri agenti indurenti sintetici.
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☞ Trippa: pelle allo stadio intermedio delle operazioni di riviera.
☞ Rifilatura: operazione di taglio delle parti marginali della pelle non idonee
alla lavorazione; è condotta su pelli grezze o rinverdite, sfilacciature, ritagli
o parti danneggiate dopo le operazioni meccaniche di scarnatura, spaccatura, eccetera.
☞ Rifilature: residui derivanti dal processo di rifilatura.
☞ Gelatina*: proteina naturale solubile, allo stato gelatinoso o no, ottenuta
per idrolisi parziale del collagene prodotto a partire da ossa, pelli, tendini e
legamenti di animali.
☞ Partita*: unità di produzione caratterizzata da parametri di produzione
uniformi – o più unità di produzione se immagazzinate insieme – che può
essere identificata a fini di ritiro.
☞ Lotto*: frazione e/o multiplo di partita di pelli o di residui delle pelli che
hanno subito le medesime lavorazioni nello stesso arco di tempo e quindi
possiedono caratteristiche simili (di lavorazione e processo).
☞ Materiali di categoria 3: sono quelli definiti nell’art. 6 del Regolamento
1774/2002/CE, cioè i sottoprodotti di origine animale o qualsiasi materiale
contenente tali sottoprodotti.
☞ Contaminazione incrociata: eventuale passaggio per contatto accidentale
tra due diversi prodotti, aventi caratteristiche differenti di idoneità per il
consumo umano o non umano, in modo diretto o tramite passaggio incrociato di loro propri elementi.
☞ Idoneo/Non Idoneo: risponde/non risponde ai requisiti previsti in relazione all’uso previsto dai documenti di riferimento.
☞ Procedura: modalità definite per eseguire una attività od un processo.
☞ Non Conformità (NC): deviazione dal requisito specificato (non necessariamente una non conformità genera un prodotto non idoneo).
☞ Analisi del rischio: ricerca di una informazione valida per identificare e
valutare i rischi connessi con la produzione, distribuzione, uso di materie
prime e prodotti finiti.
☞ Impianto tecnico*: impianto in cui si utilizzano sottoprodotti di origine
animale per la produzione di prodotti tecnici (prodotti destinati ad uso diverso dal consumo umano o animale, es. pelli conciate e trattate).
☞ Impianto di trasformazione di cat. 3*: impianto in cui i materiali di cat.
3 (sottoprodotti di origine animale quali ad esempio le pelli) sono trasformati in proteine animali trasformate ed altri prodotti trasformati che possono essere utilizzati come materie prime per mangimi.
☞ Documento commerciale: documento conforme al modello riportato al
comma VII dell’Allegato alla Decisione 1999/724/CE della Commissione e
successivi eventuali aggiornamenti.
☞ Certificato sanitario: certificato conforme al modello riportato in Allegato
II alla Decisione 2000/20/CE della Commissione e successivi eventuali aggiornamenti.
☞ Identificazione: capacità di riconoscere lotti e partite sia conformi che non
conformi.
☞ Rintracciabilità: capacità di risalire in ogni momento del processo alla
partita e al lotto.
☞ Vasca di stoccaggio: contenitore di maggiori dimensioni rispetto ai cassoni (vedi oltre) per lo stoccaggio temporaneo dei sottoprodotti, utilizzato
per un miglioramento della logistica.
☞ Cassone (di movimentazione): dispositivo per la movimentazione interna o esterna dei sottoprodotti.
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☞ Gestione controllata (di un documento): procedura documentata o
prassi che definisce il processo di emissione e di revisione di un documento (comprese le responsabilità) e le modalità di identificazione e distribuzione del documento stesso compreso l’eventuale eliminazione.
☞ Procedura: modalità definite per eseguire un’attività o un processo (Nota:
le procedure possono essere documentate o non. Quando una procedura è
documentata, viene frequentemente utilizzato il termine "procedura scritta" o "procedura documentata").
☞ Registrazione: documento che indica i risultati ottenuti o fornisce evidenza delle attività eseguite.
☞ Metodo HACCP: sistema che identifica i pericoli per la salute e la sicurezza e le azioni da svolgere per il loro controllo o la loro eliminazione.
☞ Punto critico di controllo (CCP): fase/procedura/stadio nel quale può essere prevenuto/eliminato/ridotto/ un pericolo per la sicurezza del consumatore.
☞ Prerequisiti: tutte le condizioni necessarie, strutturali e gestionali, per sviluppare un processo conforme ed iniziare l’iter per l’autorizzazione.
☞ GMP: buone pratiche di produzione come definite nelle istruzioni operative.
☞ Segregazione: isolamento e identificazione di una partita in attesa di risolvere le non conformità.
Nota: Le definizioni evidenziate (*) sono state prese dalle varie disposizioni legislative europee e nazionali.
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4 Analisi
del processo
4.1 Processo di concia
e processo di riviera
Il seguente diagramma riassume i soggetti interessati e le fasi del processo di
produzione di “pelli finite”, ricordando che il punto di partenza è uno scarto
di macellazione.
MACELLO
TRASPORTO
GREZZISTA
STOCCAGGIO
CONCERIA
LAVORAZIONE
DEL GREZZO
PELLI
FINITE
MATERIE PRIME
DESTINATE AD USO
ALIMENTARE UMANO
SOTTORPODOTTO
AD USO NON ALIMENTARE
RIFIUTI
STOCCAGGIO
STOCCAGGIO
TRASPORTO CON
SOGGETTI AUTORIZZATI
TRASPORTO CON
SOGGETTI AUTORIZZATI
IMPIANTI DI
TRASFORMAZIONE
ALIMENTARE
TRASFORMAZIONE IN
IMPIANTI DI
CATEGORIA 3
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In una conceria “tipo”, le fasi che precedono la concia minerale, organica o
mista sono le seguenti:
ARRIVO PELLE
GREZZA
MAGAZZINO PELLI
GREZZE
RECUP. AUTORIZZ.
RIFILATURA
DISSALATURA
(azione meccanica normalmente
tramite tagliatura)
RINVERDIMENTO/
CALCINAIO
SCARNATURA
RECUPERO
AUTORIZZATO
CARNICCIO
RIFILATURA
SPACCATURA
CONCIA E
LAVORAZIONI
SUCCESSIVE
RIFILATURA,
PEZZAME
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4.2 Attività e controlli
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Il manuale di autocontrollo dovrebbe prevedere un flow-chart o schema di
processo (vedere esempi precedenti) ed una tabella riassuntiva delle attività e
dei controlli (vedere ad esempio tabella che segue). Nella colonna “come” si
inseriranno riferimenti a istruzioni operative specifiche o GMP (buone pratiche di lavorazione) proprie di ogni azienda, che possono consistere in documenti (ad esempio anche cartelloni appesi nei locali o vere e proprie istruzioni
operative come quelle previste negli allegati) o capitoli specifici del manuale
di autocontrollo oggetto della presente linea guida. Ove si riscontri un CCP
(punto critico di controllo) devono essere fornite evidenze di conformità, la
registrazione deve sempre permettere di identificare il controllo eseguito ed il
risultato del controllo.
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Tabella: Esempio di sintesi attività e controlli
FASE
1
2
3
4
5
6
7
ATTIVITÀ
RESPONSABILE
O ADDETTO
controllo
conformità:
documentazione
e merce
Incaricato ufficio
amm.vo Sig. Mario e
addetto al magazzino
grezzo Sig. Giuseppe
Identificazione
Lavorazione
NON
TRATTAMENTO
CONFORMITÁ NON CONFORMITÀ
NOTE
no
periodico
merce non
conforme alle
specifiche
declassamento
1–2
12
Sig Giuseppe
cartellino ……….. e
codice lotto
sì
continuo
errata o mancata declassamento
identificazione
3–4
Classificazione
Idem
Idem
sì
continuo
errata
classificazione
declassamento
Registrazione
idem
Registro carico e scarico
e cartelletta lotto
no
periodico
mancata
registrazione
ripristino
registrazione
deposito nel
locale/reparto
autorizzato
capo magazziniere
Sig. Giuseppe
occupare area .……….
e tenere la merce
separata da quella non
idonea
sì
periodico
mancata
separazione
pelli idonee
da non idonee
declassamento
6
Mantenimento
condizioni idonee
Sig. Giuseppe
con il supporto degli
addetti al reparto
grezzo e calcinaio
no
periodico
condizioni
ambientali
sfavorevoli
declassamento
–
Movimentazione
interna
Addetti alla
movimentazione
(vedere mansionari)
(riferimenti a istruzioni
operative)
no
periodico
mancato
rispetto GMP
declassamento
7-8
produzione
derivati
Responsabile settore
calcinaio e concia
Sig. Vittorio
Ricette ed istruzioni
di lavoro
no
periodico
mancato
rispetto GMP
declassamento
–
Mantenimento
condizioni idonee
Idem con supporto
degli addetti
di reparto
Verifica continua
sì
periodico
condizioni
ambientali
sfavorevoli
declassamento
–
Movimentazione
Addetti alla
movimentazione
(vedere mansionari)
(riferimenti a istruzioni
operative)
no
periodico
mancato
rispetto GMP
declassamento
–
responsabile magazzino
semilavorati Sig.
Vittorio
Cartellini di lavorazione
e cartelli conformità
sì
continuo
perdita requisito
identificazione declassamento
–
Mantenimento
idem
Controllo continuo
sì
periodico
condizioni
ambientali
sfavorevoli
declassamento
–
controllo
conformità
prodotto e mezzi
responsabile
spedizione
Sig. Giacomo
(riferimenti a istruzioni
operative)
no
periodico
errata
valutazione
declassamento
–
Compilazione
documento
commerciale
Addetto ufficio
amministrativo
Sig. Walter
Istruzione preparazione
documento
sì
periodico
Compilazione
e/o correzione
documento
9
Registrazione e
scarico partita
idem
Registro carico e scarico
no
periodico
registrazione
10
lavaggi
Responsabile settore
manutenzione
Sig. Nicola con
il supporto addetti
reparti
(riferimenti a istruzioni
operative) - registrazione
su schede manutenzione
ed interventi
sì
periodico
mancata o non
idonea pulizia
pulizie di ripristino
11
disinfezioni
ripristino locali
Idem
Idem
no
periodico
mancata
disinfezione
effettuazione
disinfezione
ripristino
Responsabile settore
manutenzione
Sig. Nicola con il
supporto addetti
reparti
(riferimenti a istruzioni
operative) – registrazione
su schede manutenzione
ed interventi
no
periodico
non possesso
requisiti
strutturali
manutenzione
di ripristino
dei requisiti
attrezzature
Idem
Idem
no
periodico
non possesso
requisiti
manutenzione
di ripristino
dei requisiti
Stoccaggio
prodotti finiti Identificazione
Spedizione
CCP MONITORAGGIO
(riferimenti a istruzioni
operative)
Arrivo
pelli
Stoccaggio
pelli grezze
COME
Pulizia
manutenzioni
ordinarie e/o
straordinarie
Verifica continua
mancata o errata
compilazione
documento
mancata o errata
registrazione in
scarico
–
5–1
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Note alla Tabella
attività e controlli
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1. Nella fase di accettazione deve essere
a) Considerato idoneo il materiale accompagnato dalla documentazione di trasporto corretta e correttamente compilata;
b) Sempre verificata la conformità di conservazione al fine di individuare possibili problemi di rischio di avere materiali non conformi.
I fornitori abilitati al ritiro devono essere inseriti fra quelli qualificati
(essendo pubblica l’autorizzazione non sono necessarie evidenze particolari di conferma dell’idoneità).
2. La formazione svolta in conceria sulla corretta gestione del processo oggetto della presente linea guida dovrebbe essere documentata, per esempio
possono essere predisposte delle schede dove registrare: gli interventi, i
partecipanti, i docenti ed eventualmente il livello raggiunto. La formazione
può essere registrata insieme a quella obbligatoria in materia di sicurezza
sui luoghi di lavoro.
3. Si consiglia di indicare già sul cartellino di identificazione del grezzo l’idoneità o meno del materiale al fine di ridurre i rischi e facilitare l’identificazione.
4. L’identificazione deve essere presente in tutte le fasi di lavorazione e stoccaggio, comprese le fasi intermedie e di movimentazione.
5. Devono essere definiti i tempi di conservazione dei documenti di registrazione. Si suggerisce che i documenti di accompagnamento delle partite di
grezzo, il giornale di carico e scarico, i documenti di spedizione ed accompagnamento siano conservati, per eventuali controlli, per un periodo di almeno 5 anni.
6. Nel registro di carico e scarico può essere utile, per fini interni di controllo
delle partite in lavorazione e del magazzino, un collegamento diretto fra
partite in lavorazione e sottoprodotti (conformi e non conformi) ricavati da
quella specifica partita. Tale attività può essere eseguita attraverso codici di
collegamento rapidi fra le sezioni carico e scarico oppure con registrazioni
di carico e scarico vicine.
7. I contenitori di stoccaggio devono essere in materiale idoneo, facilmente lavabili e disinfettabili, e devono essere conservati in luoghi differenti e identificati a seconda se siano stati puliti e disinfettati o meno. I contenitori per
prodotti conformi non devono essere usati per prodotti non conformi.
8. Nel caso di quantitativi significativi di materiale da trattare (conforme e non
conforme), per migliorare la logistica, possono essere previste delle vasche
di stoccaggio (magazzini intermedi). Se presenti le vasche devono essere
corredate da istruzioni (scritte) per la pulizia, disinfezione e manutenzione;
tali attività devono essere registrate.
9. Nelle modalità di lavoro deve essere prestata attenzione al passaggio fra loto
non conforme e lotto conforme
10. Il documento commerciale per spedizioni in ambito nazionale può essere
personalizzato su carta aziendale, ma deve comunque essere un documento controllato.
11. Il giornale di carico e scarico deve essere un documento controllato, identificato e con pagine numerate.
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12. Devono essere riviste le procedure di manutenzione e pulizia delle attrezzature per inserire le prescrizioni della nuova procedura (pulizia e disinfezione), devono essere presi in particolare considerazione i seguenti aspetti:
☞ locali di stoccaggio (importante la cartellonistica);
☞ contenitori per il trasporto cassoni-importante l’identificazione);
☞ scarnatrici;
☞ spaccatrici;
☞ vasche di stoccaggio;
☞ utensili di lavorazione pelli (manuali e componenti di macchine).
4.3 Gestione
delle non conformità
Per la gestione delle non conformità (vedere definizione) dovrebbe essere utilizzato l’apposito modulo. Il modulo permette un corretto approccio al problema ed una puntuale registrazione delle attività svolte e delle soluzioni
adottate.
Le fasi principali di gestione della non conformità dovrebbero essere le seguenti:
☞ definizione e registrazione del problema (compreso il requisito interno o dei documenti di riferimento non rispettato);
☞ trattamento e suo responsabile;
☞ verifica dell’efficacia del trattamento.
Un esempio di modulo è fornito nell’allegato n.7.
Il trattamento deve essere fatto ogni qualvolta vi può essere un rischio che un
materiale passi da conforme a non conforme.
È necessario, nel caso di non conformità rilevate sul prodotto già spedito, una
comunicazione all’azienda addetta al ritiro della non conformità sul lotto al fine di poter permettere all’azienda il declassamento dei prodotti collegabili.
Tale attività deve essere fatta in forma scritta ed i riferimenti devono essere
chiari e di facile identificazione per l’azienda che ha eseguito il ritiro del materiale.
Deve essere ricordato che un’analisi periodica delle non conformità rilevate
può essere un importante strumento di miglioramento per individuare delle
possibili azioni correttive che permettano in futuro di evitare non conformità
periodiche oppure delle azioni preventive che garantiscano che non conformità potenziali non creino problemi alla produzione.
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4.4 Esempio
intestazione moduli
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La seguente tabella riassuntiva può essere utilizzata, dopo opportuna personalizzazione, come intestazione per tutti i documenti collegati alla procedura.
Conceria Bellapelle
Via della Concia 21 - 00111 San Tommaso in Monte
Processo di gestione per la produzione di.*
N° autorizzazione:
Revisione: AA
Data emissione: 01.01.05
Tipo di documento e nome
(per esempio Registro carico e scarico)
Pagina X di XX
*Indicare se di:
a) Materia prima per la produzione di gelatine alimentari e collagene
b) Sottoprodotti destinati ad usi non umani.
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4.5 Copia dei certificati
sanitari e dei documenti
commerciali
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Inserire i certificati o documenti relativi alle materie prime per produzione di
gelatine o collagene ad uso umano, oppure a sottoprodotti destinati ad usi
non umani.
Essi possono venire archiviati in appositi raccoglitori, opportunamente catalogati e differenziati per prodotti conformi all’alimentazione umana e non
conformi.
4.6 Registro
di carico e scarico
Conceria Bellapelle
Via della Concia 21 - 00111 San Tommaso in Monte
Processo di gestione per la produzione di.*
N° autorizzazione:
Revisione: AA
Data emissione: 01.10.00
Tipo di documento e nome (per esempio Registro carico e scarico)
Pagina X di XX
CARICO
DATA OPERAZIONE
STABILIMENTO DI PROVENIENZA
N. DOC. COMMERCIALE
oppure
N. CERTIF. SANITARIO
NATURA DELLA MATERIA PRIMA
QUANTITÀ: KG
o PEZZI N.
N. DEL LOTTO:
CARICO
DATA OPERAZIONE
STABILIMENTO DI PROVENIENZA
N. DOC. COMMERCIALE
oppure
N. CERTIF. SANITARIO
NATURA DELLA MATERIA PRIMA
QUANTITÀ: KG
o PEZZI N.
N. DEL LOTTO:
CARICO
DATA OPERAZIONE
STABILIMENTO DI PROVENIENZA
N. DOC. COMMERCIALE
oppure
N. CERTIF. SANITARIO
NATURA DELLA MATERIA PRIMA
QUANTITÀ: KG
o PEZZI N.
N. DEL LOTTO:
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SCARICO
DATA OPERAZIONE
STABILIMENTO DI PROVENIENZA
N. DOC. COMMERCIALE
NATURA DELLA MATERIA PRIMA
N. DEL LOTTO:
QUANTITÀ PRESUNTA (DA DETERMINARE A DESTINAZIONE): KG
o PEZZI N.
RIFERIMENTO AI LOTTI/DOC. COMMERCIALE DI CARICO
SCARICO
DATA OPERAZIONE
STABILIMENTO DI PROVENIENZA
N. DOC. COMMERCIALE
NATURA DELLA MATERIA PRIMA
N. DEL LOTTO:
QUANTITÀ PRESUNTA (DA DETERMINARE A DESTINAZIONE): KG
o PEZZI N.
RIFERIMENTO AI LOTTI/DOC. COMMERCIALE DI CARICO
SCARICO
DATA OPERAZIONE
STABILIMENTO DI PROVENIENZA
N. DOC. COMMERCIALE
NATURA DELLA MATERIA PRIMA
N. DEL LOTTO:
QUANTITÀ PRESUNTA (DA DETERMINARE A DESTINAZIONE): KG
o PEZZI N.
RIFERIMENTO AI LOTTI/DOC. COMMERCIALE DI CARICO
SCARICO
DATA OPERAZIONE
STABILIMENTO DI PROVENIENZA
N. DOC. COMMERCIALE
NATURA DELLA MATERIA PRIMA
N. DEL LOTTO:
QUANTITÀ PRESUNTA (DA DETERMINARE A DESTINAZIONE): KG
RIFERIMENTO AI LOTTI/DOC. COMMERCIALE DI CARICO
*Indicare se di:
a) Materia prima per la produzione di gelatine alimentari e collagene
b) Sottoprodotti destinati ad usi non umani.
o PEZZI N.
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5 Adempimenti
5.1 Generalità
5.2 Materie prime da
impiegare per la
produzione di gelatine
e/o collagene destinati
al consumo umano
I residui di alcune fasi di lavorazione della pelle, date le loro caratteristiche,
possono essere impiegati quali materie prime nell’industria alimentare, o quali sottoprodotti non destinati all’alimentazione umana.
Per questo motivo possono essere individuate le seguenti due lavorazioni, anche all’interno dello stesso impianto:
☞ strutture conciarie fornitrici di materie prime per la produzione di
gelatina o collagene per uso umano;
☞ strutture conciarie fornitrici di sottoprodotti secondo quanto previsto dal Regolamento 1774/2002.
In relazione alle due suddette destinazioni d’uso, le disposizioni di legge prevedono adempimenti e requisiti che sono sintetizzati nei paragrafi che seguono.
Ai sensi delle decisioni 1999/724/CE (emendamento della direttiva
1992/118/CE) e 2003/721 le pelli ottenute da animali d’allevamento, regolarmente macellati (in mattatoi e macelli autorizzati) e ritenuti conformi al consumo umano a seguito di ispezioni ante e post mortem (effettuata da un veterinario ufficiale), possono diventare materia prima per la produzione di gelatina
e/o collagene per uso umano.
La classificazione delle pelli, ai sensi delle sopra citate decisioni, avviene al
macello, al fine di poter regolamentare tutte le altre fasi di filiera (raccolta, trasporto, stoccaggio eccetera).
I responsabili dei macelli che intendono immettere nel circuito commerciale
pelli dalle quali si possono ricavare delle materie prime per uso umano, devono mettere in atto un sistema di tracciabilità in grado di garantire una corretta
gestione sanitaria delle pelli.
Le concerie che intendono fornire materie prime per la produzione di gelatine
e/o collagene destinate al consumo umano, devono essere riconosciute e registrate da autorità competenti (autorizzazione), devono soddisfare una serie di
requisiti igienico-sanitari e garantire il rispetto di specifici adempimenti documentali (documento commerciale, certificato sanitario, registro di carico e
scarico).
Inoltre tali materie prime devono essere trattate secondo la migliore pratica
igienica al momento del trasporto, dello stoccaggio e della manipolazione al
fine di evitare possibili contaminazioni incrociate (vedi Procedura per la gestione dei residui conciari destinati all’industria alimentare umana o ad altri
recuperi ai sensi delle decisioni 1999/724/CE e 2003/721/CE e del
Regolamento 1774/2002/CE – all. 3).
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L’attestazione di materia prima conforme per l’uso umano deve essere indicata
nella documentazione sanitaria che accompagna le pelli in ingresso.
In merito ai requisiti igienico sanitari, la conceria deve garantire:
I. pavimentazione in materiale compatto e pareti lisce, facili da pulire e
disinfettare,
II. locali/aree di deposito o stoccaggio devono essere tenuti in uno stato soddisfacente di pulizia e manutenzione in modo da non rappresentare fonte di contaminazione per le materie prime,
III. nel caso in cui materiali non conformi, per questo tipo di utilizzo,
siano lavorati o immagazzinati nei medesimi locali delle materie
prime conformi, le fasi di ricezione, lavorazione e stoccaggio devono essere condotte separatamente.
Le concerie devono inoltre tenere idonea registrazione dei reagenti impiegati e
delle ricette di lavorazione. Esse devono venire raccolte ed aggiornate da un
responsabile, opportunamente nominato ed istruito.
In particolare il responsabile verifica la quantità in percentuale dei reagenti
nel rinverdimento (agenti sgrassanti e carbonato di sodio) e nella calcinazione
(calce, solfidrato di sodio, solfuro di sodio) ed il pH dei sottoprodotti, che deve attestarsi tra 10 e 12.
Vanno inoltre effettuati dei controlli visivi del materiale, per verificare l’assenza di corpi estranei e la conformità del colore, nonché verifica olfattiva, per
escludere presenza di materiale putrescente.
Le concerie autorizzate saranno soggette a periodici controlli da parte delle
autorità competenti.
5.3 Sottoprodotti non
destinati al consumo umano Tutte le pelli che non soddisfano i requisiti richiesti dalle decisioni 1999/724 e
2003/721, sono classificate come sottoprodotti ai sensi del Regolamento
1774/2002/CE e non possono essere utilizzate per il consumo umano.
Infatti la conceria ai sensi del Regolamento 1774/2002/CE si configura quale
impianto che tratta pelli prive di riconoscimento post mortem, provenienti da
macelli per la produzione di pelli conciate e trattate (cuoio) non destinate al
consumo umano.
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6 Punti critici
6.1 Generalità
Partendo dai processi sopra definiti attraverso un’analisi del rischio, sono state
individuate alcune criticità riconducibili sinteticamente alle seguenti tipologie:
☞ criticità diffuse, relative all’igiene complessiva del contesto, dei locali e delle attrezzature utilizzate per la movimentazione delle pelli;
☞ criticità specifiche, relative in particolare alle seguenti fasi del
processo:
• controlli e stoccaggio pelli grezze in ingresso;
• scarnatura;
• operazioni di taglio;
• spaccatura;
• stoccaggio residui idonei e non idonei.
Le criticità diffuse possono essere tenute sotto controllo tramite elementari
operazioni di pulizia e disinfezione dei locali e delle attrezzature da eseguirsi
con frequenza giornaliera nel caso di lavorazione di prodotti potenzialmente
destinati ad uso alimentare e immediatamente dopo la lavorazione di un lotto
potenzialmente non idoneo (vedere istruzioni previste negli allegati).
Per quanto riguarda le criticità specifiche, le stesse dovrebbero essere controllate conformemente alle indicazioni dei paragrafi che seguono.
6.2 Materie prime destinate
alla produzione di gelatine
e/o collagene ad uso umano Nel caso in cui i residui di lavorazione vengano impiegati quali materie prime
per la produzione di gelatine e/o collagene ad uso umano, per ciascuna fase
critica devono essere rispettate le seguenti disposizioni:
Stoccaggio
pelli grezze in ingresso
☞ separare fisicamente lo stoccaggio del materiale idoneo e non idoneo (in
magazzini distinti);
☞ verificare i documenti in accettazione (documento commerciale, certificato
sanitario).
☞ controllare visivamente le pelli.
Operazioni di taglio
☞ effettuare operazioni di pulizia delle attrezzature, dei macchinari, degli
utensili e dei locali (vedi all. 1);
☞ assicurare il convogliamento dei residui in contenitori idonei realizzati in
materiale lavabile e disinfettabile.
Scarnatura
☞ effettuare operazioni di pulizia dei macchinari (vedere allegati);
☞ assicurare il convogliamento dei residui in contenitori idonei realizzati in
materiale lavabile e disinfettabile.
Spaccatura
☞ effettuare operazioni di pulizia dei macchinari (vedi all. 1)
☞ assicurare il convogliamento dei residui in contenitori idonei realizzati in
materiale lavabile e disinfettabile.
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Stoccaggio materie prime
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☞ lo stoccaggio delle materie prime deve essere effettuato:
• in idonei contenitori, realizzati in materiale lavabile e disinfettabile
• in locali con pavimenti e pareti facili da pulire e disinfettare
• i locali devono essere sufficientemente puliti e tenuti in maniera da non rappresentare fonte di contaminazione per le materie prime
• le materie prime non conformi devono essere isolate per l’intero periodo in cui sussiste il pericolo di contaminazione incrociata;
☞ la zona destinata allo stoccaggio deve garantire la non contaminazione incrociata, nel caso di eventuale copresenza di materiali idonei e non idonei,
secondo le disposizioni previste dalla Decisione 99/724/Cee del
Regolamento 853/2004/CE.
I prodotti così ottenuti sono spediti attraverso trasportatori autorizzati alle
aziende che producono gelatine, le quali effettuano normalmente i seguenti
controlli in ingresso:
a) verifica documentale (documenti richiesti dalle disposizioni di legge)
b) verifica del pH su campione di prodotto prelevato dal carico in arrivo
c) verifica dello stato di pulizia del mezzo di trasporto e della autocertificazione del trasportatore che testimonia l’avvenuto lavaggio del cassone del mezzo di trasporto
d) controllo visivo del materiale, per verificare l’assenza di corpi estranei e la
conformità del colore, nonché verifica olfattiva, per escludere presenza di
materiale putrescente.
6.3 Sottoprodotti
non destinati
al consumo umano
Stoccaggio pelli
grezze in ingresso
Scarnatura
Residui da operazioni
di taglio
Nel caso in cui i residui di lavorazione vengano impiegati quali sottoprodotti
non destinati al consumo umano, per ciascuna fase critica sono da rispettare
le seguenti disposizioni:
☞ verificare i documenti in accettazione (documento commerciale, certificato
sanitario).
☞ controllare visivamente le pelli.
☞ effettuare operazioni di pulizia dei macchinari (vedere allegato);
☞ assicurare il convogliamento dei residui in contenitori idonei realizzati in
materiale lavabile.
☞ effettuare operazioni di pulizia delle attrezzature, dei macchinari, degli
utensili e dei locali (vedere allegati);
☞ assicurare il convogliamento dei residui in contenitori idonei realizzati in
materiale lavabile e disinfettabile.
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Spaccatura
☞ effettuare operazioni di pulizia dei macchinari (vedere allegati);
☞ assicurare il convogliamento dei residui in contenitori idonei realizzati in
materiale lavabile e disinfettabile.
Stoccaggio sottoprodotti
☞ lo stoccaggio dei sottoprodotti deve essere effettuato all’interno dell’impianto oppure all’esterno in vasche o contenitori chiusi al fine di evitare la
contaminazione esterna;
☞ in conformità a quanto previsto dal Regolamento 1774/2002/CE, è necessaria la conformità ai seguenti requisiti dell’All. III, cap. III:
• luogo coperto per ricezione dei prodotti
• facilità di pulizia e disinfezione
• servizi adeguati per il personale
• dispositivi appropriati di protezione
• installazioni appropriate per pulizia e disinfezione dei contenitori, dei veicoli per il trasporto e delle ruote
• adeguato magazzinaggio prima della spedizione;
☞ se trattasi di sottoprodotti non calcinati i tempi di stoccaggio non devono
superare le 48 ore dalla lavorazione per evitare processi degradativi, salva
l’adozione di specifici accorgimenti.
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Allegati
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Gli allegati che seguono sono esempio di istruzioni operative da utilizzare sia
come parti del manuale di autocontrollo sia come documenti complementari.
Allegato 1: Esempio di
istruzione di pulizia
e disinfezione
1. SCOPO E
RESPONSABILITÀ
2. DESCRIZIONE
DELLE ATTIVITÀ
Lo scopo della presente istruzione operativa è garantire le condizioni di idoneità e conformità igienica dei locali, dei macchinari e delle attrezzature.
Responsabile dell’applicazione della procedura è il titolare o eventuale suo incaricato, che ha il compito di vigilare sulla corretta attuazione della procedura, adottando i provvedimenti necessari per renderla efficace.
Un corretto sistema di pulizia può essere articolato in differenti azioni:
☞ lavaggio: rimozione dello sporco;
☞ disinfezione: distruzione dei microrganismi patogeni;
☞ risciacquo finale: per eliminare ogni traccia di disinfettante.
La scelta dell’accuratezza delle operazioni di pulizia deve essere condotta in
funzione del risultato da ottenere (vedi a titolo esemplificativo la successiva
tabella).
2.1 Interventi di pulizia
Intervento
Azione
Periodicità
Frequenza consigliata
1. Pulizia dei pavimenti
• Lavaggio
Quotidiana
2. Pulizia delle pareti
• Lavaggio
Settimanale
3. Pulizia di macchinari
ed attrezzature
• Lavaggio
• Disinfezione
Quotidiana
Quindicinale*
4. Pulizia delle vasche
di stoccaggio
•Lavaggio
• Disinfezione
Ogni qual volta viene
asportato il materiale
5. Pulizia delle
attrezzature
utilizzate per la
movimentazione
• Lavaggio
Quotidiana, ovvero dopo ogni
operazione di movimentazione
Quindicinale*
• Disinfezione
(*): per linee miste, ovvero per linee di produzione in cui si alternano le lavorazioni di materiale idoneo e non idoneo, le operazioni di disinfezione devono essere condotte ogni volta che si passa dalla lavorazione di materiale non
idoneo alla lavorazione di materiale idoneo.
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Per il corretto svolgimento delle operazioni di pulizia, gli operatori devono essere provvisti di adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (abbigliamento, stivali, guanti in materiale impermeabile), rispettando le dosi indicate nelle
confezioni dei prodotti disinfettanti e rispettando le temperature indicate.
2.2 Lavaggio
Modalità: le operazioni di lavaggio sono condotte con l’ausilio di getti di acqua
calda (ad una temperatura minima di 45-50°C). La pulizia deve comportare la
totale asportazione dei residui di lavorazione sia dalle superfici (pavimentazioni, pareti, vasche) sia dai macchinari (scarnatrice, spaccatrice) e dalle attrezzature utilizzate. Le operazioni andrebbero condotte entro un’ora dal termine delle lavorazioni per evitare incrostazioni sulle superfici.
Controlli: visivi.
2.3 Disinfezione
Modalità: la disinfezione delle superfici e dei macchinari da trattare è condotta
mediante l’impiego di getti d’acqua superiore agli 80 °C, o di soluzioni disinfettanti (es. soluzioni di ipoclorito di sodio al 2%). Al termine delle operazioni, si effettua il risciacquo delle superfici trattate con acqua fredda, al fine di
rimuovere completamente i residui di disinfettante.
Controlli: campionamento basale tramite tamponi eseguiti periodicamente dal
responsabile dell’area a verifica della corretta applicazione della presente procedura.
2.4 Controlli
I controlli relativi alla corretta esecuzione delle operazioni di pulizia sono eseguite dal responsabile dell’area. Il controllo deve in particolare consistere in una:
VERIFICA VISIVA: verifica della corretta esecuzione delle operazioni di lavaggio, con particolare riguardo all’accuratezza con la quale le stesse sono state
condotte (presenza di residui di sporco).
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2.5 Registrazioni
Tutte le attività di pulizia ed i relativi controlli devono essere registrati ad attestazione della corretta attuazione della procedura. A titolo esemplificativo si
riporta in allegato un fac simile di registrazione.
Le registrazioni devono essere conservate per un periodo di almeno due anni,
ad opera del responsabile della procedura.
2.6 Qualifica del personale
Il personale addetto all’esecuzione degli interventi di pulizia deve essere adeguatamente informato e formato in merito alle modalità ed alla periodicità di
esecuzione delle attività stesse.
L’azienda deve pianificare un programma di formazione del personale coinvolto nelle attività oggetto della presente procedura, mediante corsi o seminari sui sistemi di prevenzione e controllo dei rischi igienici connessi con la manipolazione delle materie prime di origine animale destinati allo specifico recupero.
Deve inoltre essere prevista la formazione del responsabile di area deputato all’esecuzione dei controlli e dei campionamenti, nonché delle figure individuate per l’esecuzione dei test.
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Allegato 2: esempio di
istruzione di derattizzazione
e disinfestazione dei locali
1. SCOPO
E RESPONSABILITÀ
Lo scopo della presente istruzione operativa è evitare qualsiasi contaminazione delle materie prime e dei sottoprodotti ad opera di animali infestanti e indesiderabili quali insetti, roditori e qualsiasi altro parassita.
Per garantirne l’assenza dalle aree di lavorazione, le stesse devono possedere
dispositivi appropriati di protezione.
La responsabilità della procedura è affidata al responsabile produzione (generale o del reparto riviera), che deve vigilare sulla corretta attuazione della stessa e prendere i provvedimenti necessari per renderla efficace.
2. DESCRIZIONE
ATTIVITÀ
2.1 Interventi
di disinfestazione
2.2 Controlli
Sia il monitoraggio che le operazioni di disinfestazione sono normalmente affidate ad una ditta esterna specializzata, la quale, ogni anno, comunque in base alle indicazioni fornite dall’azienda, elabora un piano dettagliato di controllo, in cui vengono specificate le procedure relative a:
☞ tipologie di animali infestanti da controllare;
☞ tipologie delle trappole e delle esche;
☞ numero e dislocazione delle trappole nell’impianto;
☞ frequenze delle ispezioni e piano delle operazioni di disinfestazione;
☞ limiti di non conformità e tipologia dell’intervento;
☞ tipo, dosi e modalità di impiego del disinfestante;
☞ documentazione del monitoraggio e degli interventi di disinfestazione.
Nel caso in cui il monitoraggio, finalizzato a verificare l'eventuale presenza di
infestanti e/o le attività di disinfestazione siano gestiti da personale interno, la
cadenza dei controlli e il posizionamento delle esche dipenderanno dalle effettive esigenze e dallo stato igienico specifico rilevato dal sopralluogo di personale competente.
Responsabile della verifica della corretta esecuzione delle operazioni è il personale della ditta esterna incaricata delle operazioni.
La supervisione è affidata al responsabile qualità del reparto.
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2.3 Registrazioni
Le attività di monitoraggio e disinfestazione devono essere registrate dal responsabile qualità, indicando data e tipologia dell’intervento. A supporto, si
riporta in allegato un fac simile di registrazione.
2.4 Qualifica del personale
Nel caso in cui le operazioni siano condotte da impresa specializzata esterna,
il responsabile qualità deve verificare che la ditta incaricata sia inserita nel
“Registro delle imprese”, di cui al Decreto del Ministero dell’Industria del
Commercio e dell’Artigianato 7 luglio 1997, n. 274.
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Allegato 3: esempio di istruzione
per la gestione dei residui
conciari destinati all’industria
alimentare umana o ad altri
recuperi ai sensi delle decisioni
1999/724/CE e 2003/721/CE
e del Regolamento 1774/2002/CE
1. SCOPO
E RESPONSABILITÀ
2. DESCRIZIONE
ATTIVITÀ
Scopo della presente istruzione operativa è garantire la conformità della corretta gestione dei residui di lavorazione alle prescrizioni normative applicabili
ai residui destinati ad essere utilizzati come materie prime per la produzione
di gelatine e/o collagene ad uso umano o come sottoprodotti per uso non
umano.
La responsabilità dell’applicazione della procedura è del responsabile di produzione o reparto.
I residui, terminate le fasi di taglio, scarnatura e spaccatura devono essere
stoccati in contenitori appositi, in materiale lavabile e disinfettabile.
Tali contenitori devono essere localizzati all’interno dello stabilimento nel caso di residui utilizzati ad uso umano, oppure anche all’esterno (per altri utilizzi), muniti comunque di copertura, al fine di evitare fenomeni di contaminazione ad opera di agenti esterni.
I residui non calcinati devono essere asportati dai locali di produzione giornalmente o al massimo entro 48 ore dalla produzione.
2.1 Registrazioni
Tutte le attività di controllo eseguite a verifica della corretta attuazione della
procedura devono essere registrate ad opera del responsabile della stessa.
2.2 Qualifica del personale
Il personale addetto all’esecuzione delle operazioni di movimentazione dei residui deve essere adeguatamente informato e formato in merito ai contenuti
della presente procedura.
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Allegato 4: esempio
di istruzione per la gestione
delle pelli grezze
fornite dal macello
1. SCOPO
E RESPONSABILITÀ
Scopo della presente istruzione operativa è garantire la conformità delle operazioni di raccolta e conferimento dei residui di lavorazione alle prescrizioni
normative applicabili ai residui destinati ad essere utilizzati come materie prime per la produzione di gelatine e/o collagene ad uso umano o come sottoprodotti per uso non umano.
La responsabilità dell’applicazione della procedura è del responsabile di produzione o reparto.
☞ Procedura da adottare – STANDARD MATERIALE IDONEO
i) Accompagnamento delle pelli con
– certificato veterinario previsto dalla Decisione 1999/724/CE e successive modifiche e integrazioni
– documento commerciale previsto dalla Decisione 1999/724/CE e
successive modifiche e integrazioni
ii) Obbligo di rintracciabilità, secondo i registri di carico/scarico già previsti.
☞ Procedura residuale – ECCEZIONE PER MATERIALE NON IDONEO
Accompagnamento delle pelli secondo:
i) certificati veterinari previsti dal Regolamento 1774/2002/CE (All. II, cap. III)
ii) doc. commerciale previsto dal Regolamento 1774/2002/CE (All. II, cap. III)
– possibilità di identificazione e separazione durante raccolta e
possibilità di identificazione e separazione durante il trasporto
iii) trasporto secondo le regole dell’All. II: cap. I 2. a, 2.b i; cap. II
☞ All’atto del ricevimento delle partite in conceria, direttamente dal macello
Carico
obbligo di rintracciabilità secondo quanto previsto dalla Decisione
1999/724/CE, oppure secondo le disposizioni del Reg. 1774/2002/CE:
i) All. II, cap. IV b, c, data ricezione, d, c
ii) All. II, cap. V
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Allegato 5: esempio di
istruzione per le pelli grezze
di provenienza da raccoglitori
1. SCOPO
E RESPONSABILITÀ
Scopo della presente istruzione operativa è garantire la conformità delle operazioni di raccolta e conferimento dei residui di lavorazione alle prescrizioni
normative applicabili ai residui destinati ad essere utilizzati come materie prime per la produzione di gelatine e/o collagene ad uso umano o come sottoprodotti per uso non umano.
La responsabilità dell’applicazione della procedura è del responsabile di produzione o reparto.
☞ Procedura da adottare
i) Salvaguardia delle caratteristiche di idoneità delle pelli identificate secondo
la Decisione 1999/724 /CE e successive modifiche e integrazioni
ii) Accompagnamento delle pelli con i certificati veterinari o i documenti
commerciali previsti
iii) Obbligo di rintracciabilità, secondo i registri di carico/scarico approvati
iv) Trasporto secondo quanto previsto dalla normativa corrente, a seconda
che si tratti di “Materia prima ad uso umano” oppure di “Sottoprodotti non
destinati all’uso umano”.
☞ All’atto del ricevimento delle partite in conceria
Carico
Obbligo di rintracciabilità secondo quanto previsto dalla Decisione
1999/724/CE, oppure secondo le disposizioni del Regolamento
1774/2002/CE:
i) All. II, cap. IV b, c, data ricezione, d, c
ii) All. II, cap. V.
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Allegato 6: esempio di
istruzione per la gestione
dei residui in uscita
dalla conceria
1. SCOPO
E RESPONSABILITÀ
Scopo della presente istruzione è garantire la conformità delle operazioni di
conferimento dei residui di lavorazione alle prescrizioni normative applicabili
ai residui destinati ad essere utilizzati come materie prime per la produzione
di gelatine e/o collagene ad uso umano o come sottoprodotti per uso non
umano.
La responsabilità dell’applicazione della procedura è del responsabile di produzione o reparto.
Al momento della cessione dalla conceria (al trasportatore o recuperatore) i
residui devono seguire le disposizioni di cui:
☞ alla Decisione 1999/724/CE
– conferimento
secondo quanto previsto nell’All. II, cap. 4 parte VIII della Direttiva
92/118/CEE
– scarico ed obbligo di rintracciabilità
secondo il Registro di carico e scarico approvato
☞ al Regolamento 1774/2002/CE
– conferimento
secondo quanto previsto nell’All. II , cap. III, con copia del documento sanitario
– scarico ed obbligo di rintracciabilità
secondo l’All. II, cap. IV a, b, c, e, f se noto e
l’All. II, cap. V.
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Allegato 7: esempio
di modulo per la gestione
delle non conformità
Dati identificativi dell’azienda e del modulo (vedere paragrafo 4.3 delle Linee guida)
Modulo per una corretta gestione delle non conformità ai fine del rispetto dei requisiti
per la gestione dei sottoprodotti di conceria per uso umano e non
N° progressivo e requisito non rispettato
Data
Chi ha rilevato la non conformità
Luogo/attività dove è stata rilevata la non conformità
Descrizione non conformità
Firma del Responsabile di reparto
Correzione della non conformità
Causa della non conformità
Funzione responsabile dell’attuazione
Firma del responsabile di reparto
attuazione entro
Verifica dell’attuazione ed efficacia della Correzione attuata
Attuata / Soddisfacente ❑
Non Attuata / Non Soddisfacente ❑ Motivazioni e ulteriori decisioni prese
Firma del Responsabile di reparto
Eventuali allegati:
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..
•
..
•
..
data
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Gli autori
della guida
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UNIC Unione Nazionale Industria Conciaria: www.unic.it
ICEC Istituto di Certificazione Conciaria, partner di DNV: www.icec.it
Conciaricerca Italia S.r.l. Società di ricerca promossa da UNIC: www.conciaricerca.it
Associazione Industriali della Provincia di Vicenza