legalizzazione - traduzione documenti esteri
Transcript
legalizzazione - traduzione documenti esteri
1. Legalizzazione delle firme su documenti esteri Ai sensi dell'articolo 33, comma 2 e 5 del DPR 445/2000 le firme sugli atti e documenti formati da autorità estere e da valere nello Stato italiano sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero, fatte salve eventuali esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali quale la Convenzione de L’Aia. Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione de L’Aia del 5 ottobre 1961 relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, la necessità di legalizzare gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere è sostituita dall’apposizione della “postilla” (o apostille) de l’Aja. Pertanto, le imprese che hanno sede in uno dei paesi che hanno aderito alla Convenzione de L’Aja non devono recarsi presso la Rappresentanza consolare o diplomatica italiana nel proprio paese per chiedere la legalizzazione, ma devono recarsi presso la competente autorità del proprio paese per ottenere l’apposizione dell’apostille sul documento da presentare in Italia (l’elenco delle autorità competenti di ogni paese è contenuto nell’atto di adesione alla Convenzione stessa). Il documento formato da autorità estere munito di legalizzazione o di apostilla de l’Aja viene riconosciuto in Italia. Per informazioni sui paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja e sulle autorità competenti: https://www.hcch.net/en/instruments/specialised-sections/apostille 2. Traduzione dei documenti in lingua straniera Ai sensi dello stesso articolo 33, comma 3 agli atti e documenti redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. Le traduzioni devono recare il timbro “per traduzione conforme”. Nei Paesi dove esiste la figura giuridica del traduttore ufficiale la conformità può essere attestata dal traduttore stesso, la cui firma viene poi legalizzata dall’ufficio consolare. Nei Paesi nei quali tale figura non è prevista dall’ordinamento locale occorrerà necessariamente fare ricorso alla certificazione di conformità apposta dall’ufficio consolare.