guida alla riscossione dei tributi locali

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guida alla riscossione dei tributi locali
GUIDA ALLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI raccolta normativa ed approfondimenti di esperti e associazioni elaborata da Lucio Guerra – aprile 2013 tecnico@cm‐cagli.ps.it (per ogni singolo approfondimento e/o documentazione contenuta nella presente raccolta è riportata la fonte di elaborazione e/o prelievo) ‐ RISCOSSIONE SPONTANEA ‐ ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO ‐ RISCOSSIONE COATTIVA ATTRAVERSO INGIUNZIONE FISCALE ‐ INSINUAZIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO ‐ FAC‐SIMILI DI SUPPORTO Lucio Guerra Responsabile servizi associati Comunità montana Catria e Nerone tecnico@cm‐cagli.ps.it lucio guerra – tecnico@cm‐cagli.ps.it – servizi associati 1
INDICE 1 ) RISCOSSIONE TRIBUTI da legautonomie toscana ‐ a cura di Sergio Marzari esperto di finanza locale di Legautonomie 2 ) ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI da fisco oggi – Stefano Aurelj e Carmine Viluppo Cellucci 3 ) 4 ) RISCOSSIONE COATTIVA da servizio tributo associato cm catria e nerone ‐ lucio guerra FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE E UFFICIALE DELLA RISCOSSIONE da A N A R E S E P (Associazione Nazionale Addetti Riscossione Entrate Stato e Enti Pubblici) ACCERTAMENTO DEL PASSIVO dal portale dei creditori – fallco INSINUAZIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO da servizio tributo associato cm catria e nerone ‐ lucio guerra FAC‐SIMILI ‐ AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI da servizio tributo associato cm catria e nerone ‐ lucio guerra ‐ SOLLECITO DI PAGAMENTO da servizio tributo associato cm catria e nerone ‐ lucio guerra ‐ RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PREFETTIZIA UFFICIALE DELLA RISCOSSIONE da servizio tributo associato cm catria e nerone ‐ lucio guerra ‐ AVVENUTA NOTIFICA DEL DECRETO ALL’UFFICIALE DELLA RISCOSSIONE da servizio tributo associato cm catria e nerone ‐ lucio guerra ‐ INGIUNZIONE FISCALE da servizio tributo associato cm catria e nerone ‐ lucio guerra ‐ REGISTRO CRONOLOGICO INGIUNZIONI E ATTI ESECUTIVI da servizio tributo associato cm catria e nerone ‐ lucio guerra ‐ INSINUAZIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO da servizio tributo associato cm catria e nerone ‐ lucio guerra lucio guerra – tecnico@cm‐cagli.ps.it – servizi associati 2
1 ) RISCOSSIONE TRIBUTI da legautonomie toscana ‐ a cura di Sergio Marzari esperto di finanza locale di Legautonomie L’art. 7, comma 2, da gg/ter a gg/septies del D.L. 70/2011 convertito nella legge 106/2011 (cosiddetto decreto sviluppo), come modificato dall’art. 10, comma 13 octies, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011, dispone che dal 31.12.2012 Equitalia S.p.A. e le società per azioni dalla stessa partecipate, cessano le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle società da essi partecipate. Con l’art. 9, comma 4, del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 il termine di cessazione è prorogato al 30 giugno 2013. Dalla stessa data i Comuni devono procedere direttamente alla riscossione spontanea. Alla riscossione coattiva possono procedere mediante: a) l’ingiunzione di cui al Regio Decreto 639/1910 solo se in gestione diretta o mediante società a capitale interamente pubblico a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente che la controlla e che l’attività societaria sia svolta nell’ambito territoriale di pertinenza del Comune che la controlla; b) l’utilizzazione delle atre forme di gestione della riscossione previste dall’art. 52 del Dlgs. 446/1997 e cioè: mediante l’affidamento con procedure ad evidenza pubblica a: ‐
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tra: ‐
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soggetti iscritti nell’apposito albo previsto dall’art. 53 del Dlgs. 446/1997; società abilitate operanti nell’Unione Europea, purché in possesso di una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di appartenenza, dalla quale risulti la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore; società a capitale misto pubblico privato iscritte nell’albo previsto dall’art. 53 del Dlgs. 446/1997, i cui soci privati siano stati scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, soggetti iscritti nell’apposito albo previsto dall’art. 53 del Dlgs. 446/1997; società abilitate operanti nell’Unione Europea, purché in possesso di una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di appartenenza, dalla quale risulti la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore. In questo caso i soggetti affidatari dovranno aprire uno o più conti correnti dedicati, con obbligo di riversamento alla tesoreria comunale delle somme riscosse, al netto dell’aggio e delle spese anticipate dagli stessi, entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione del mese precedente (art. 5, comma 8 bis del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012) Con il decreto 10.12.2008 e successivo provvedimento 17.12.2008 del Ministero dell’economia e delle finanze sono state indicate le modalità e i termini per la trasmissione da parte dei Comuni allo stesso Ministero dei dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali di rispettiva competenza come previsto dall’art. 1, comma 170, della legge 296/2006. lucio guerra – tecnico@cm‐cagli.ps.it – servizi associati 3
Con nota prot. n. 25281/2009 del 15 ottobre 2009 del Ministero dell’economia e delle finanze viene disposto che dal 22 ottobre 2009 i dati 2009 dei versamenti Ici e dell’Imposta di scopo (con relativi interessi e sanzioni) devono essere inviati dai comuni, dagli agenti della riscossione, dalla società Poste Italiane spa e dagli affidatari del servizio di riscossione attraverso il canale telematico Entratel. Il mancato adempimento comporta la sospensione dell’ultima rata del contributo ordinario dell’anno nel quale avviene l’inadempienza. Infine l’art. 1, comma 179, della legge 296/2006 permette ai Comuni e alle Province di conferire, mediante provvedimento adottato dal dirigente dell’ufficio competente, poteri di accertamento e di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a propri dipendenti o a dipendenti dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate. Sono escluse le contestazione delle violazioni delle disposizioni del Codice della strada, in quanto la procedura sanzionatoria amministrativa resta di competenza degli uffici degli Enti Locali (comma 180). I poteri riguardano solo la fase istruttoria dei controlli mentre la responsabilità finale dell’atto impositiva resta, comunque, in capo al funzionario responsabile (comma 180). I suddetti funzionari accertatori devono, però, essere in possesso almeno del titolo di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di apposito corso di preparazione e qualificazione con il superamento di un esame di idoneità (comma 181). Inoltre non devono avere precedenti e pendenze penali incorso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione (comma 182). Essi potrebbero, quindi, essere utilizzati anche al fine della collaborazione dei Comuni all’accertamento delle entrate erariali Aggi esattoriali A partire dal 20.10.2012 gli aggi pagati dagli enti locali per attività di riscossione svolta da terzi scontano l’IVA ad aliquota ordinaria 21%, facendo ricadere di fatto nel regime di imponibilità IVA tutte le casistiche che fino ad oggi erano ritenute incerte (es. attività d accertamento e liquidazionedel Cosap ecc) (art. 38, comma 2, lett. b, del D.L. 179/2012 convertito nella legge 221/2012)Cessione di crediti da parte degli enti locali L’art. 8 del D.L. 79/1997, convertito nella legge 140/97 prevede che: “Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo aver esperito le ordinarie procedure previste dai rispettivi ordinamenti per il pagamento da parte dei terzi debitori di quanto ad esse dovuto per obbligazioni pecuniarie liquide ed esigibili, possono procedere, al fine di realizzare celermente i relativi incassi, alla cessione dei relativi crediti, con esclusione di quelli di natura tributaria e contributiva, a soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di recupero lucio guerra – tecnico@cm‐cagli.ps.it – servizi associati 4
crediti di comprovata affidabilità e che siano abilitati alla suddetta attività da almeno un anno, individuati sulla base di apposita gara. Ai fini della gara, il prezzo base della cessione, che deve essere effettuata a titolo definitivo, viene determinato tenendo conto, fra l’altro, della natura dei crediti e della possibilità della loro realizzazione” L’art. 76 della legge 342/2000 prevede la possibilità da parte degli enti locali di cedere a terzi mediante convenzione a titolo oneroso anche i crediti tributari, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalità. Riscossione di somme di modesto ammontare Con l’art. 3, commi 10 e 11, del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012 viene disposto che a partire dal 1.7.2012 non si procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo ed alla riscossione dei crediti relativi anche ai tributi locali, qualora l’ammontare dovuto, compresi sanzioni e interessi, per ciascun credito e periodo d’imposta, non superi l’importo di 30 euro, fatto salvo il caso in cui il credito derivi da ripetuta violazione su un medesimo tributo. 2 ) ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI da fisco oggi – Stefano Aurelj e Carmine Viluppo Cellucci La Finanziaria 2007 ha introdotto importanti novità nel settore della fiscalità locale, prevedendo una disciplina unitaria, in ordine alla tipologia degli atti impositivi degli enti locali, al loro contenuto e ai tempi di emissione. Fino al 31 dicembre 2006, gli uffici tributi degli enti locali potevano predisporre tre diversi atti impositivi: l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento in rettifica e l'avviso di accertamento d'ufficio. Dal 1° gennaio 2007, è consentita all'ente locale l'emissione di due soli atti impositivi: l'avviso di accertamento in rettifica e l'avviso di accertamento d'ufficio. Il primo atto impositivo consentirà all'ente impositore, sulla scorta di una rettifica della dichiarazione incompleta o infedele presentata dal contribuente, di richiedere la differenza di imposta, oltre agli accessori; inoltre con il suddetto atto sarà possibile contestare parziali o ritardati versamenti pur in presenza di una dichiarazione corretta. Con l'avviso di accertamento d'ufficio, invece, l'ente provvederà a contestare al contribuente l'omissione della dichiarazione e il relativo versamento del tributo, nonché l'omissione dei versamenti, ancorché la relativa dichiarazione risulti regolarmente presentata dal contribuente. Dall'analisi della normativa in questione emerge chiaramente che, dal 1° gennaio 2007, il controllo formale sulle dichiarazioni regolarmente presentate dal contribuente comporterà per gli enti locali la necessità di emettere avvisi di accertamento anche per recuperare imposte o tasse non versate, o versate in misura insufficiente; tale situazione, sino al 31 dicembre 2006, eccezion fatta per i Comuni che ai fini Ici avevano introdotto la comunicazione in luogo della dichiarazione, richiedeva la notifica di un avviso di liquidazione. In ordine agli elementi che l'avviso di accertamento deve contenere ai fini dell'intellegibilità lucio guerra – tecnico@cm‐cagli.ps.it – servizi associati 5
dello stesso, in ossequio a quanto contenuto nel comma 2 dell'articolo 7 dello Statuto del contribuente, è stabilito, che gli atti impositivi degli enti locali devono contenere, tra l'altro, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all'atto notificato, il nominativo del responsabile del procedimento, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile proporre un riesame dell'atto attraverso l'istituto dell'autotutela, le modalità, i termini e l'organo cui è possibile proporre ricorso. Per quanto attiene alla motivazione dell'atto, in Finanziaria è stato ribadito che nell'avviso devono essere esplicitati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del recupero, nonché l'obbligo di allegazione o di riproduzione del contenuto essenziale degli stessi laddove la motivazione faccia riferimento ad atti non conosciuti dal contribuente. Modifiche rilevanti sono state introdotte in ordine ai termini di decadenza; infatti, al fine di favorire il processo di omogeneizzazione, è stato fissato un termine unico di decadenza per la notifica degli atti impositivi relativi a tutte le entrate tributarie degli enti locali; tale termine è stabilito nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere eseguiti. Entro gli stessi termini devono essere contestate e irrogate le sanzioni amministrative tributarie, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 16 e 17 del Dlgs n. 472/97. Prima dell'entrata in vigore della norma della finanziaria 2007, i termini di decadenza per i tributi locali erano totalmente disomogenei. Infatti, per l'imposta sulla pubblicità era previsto un termine unico di due anni per l'accertamento in rettifica e d'ufficio; sempre un termine unico, ma di tre anni, era fissato per l'accertamento in rettifica e d'ufficio della Tosap; rispettivamente di tre anni e di quattro anni era quello per l'accertamento in rettifica e d'ufficio della Tarsu; quanto all'Ici, le scadenze erano tre: due anni per la liquidazione, tre anni per l'accertamento in rettifica e cinque anni per l'accertamento d'ufficio. Il nuovo termine quinquennale è applicabile anche ai periodi d'imposta pendenti alla data del 1° gennaio 2007. Per rapporti "pendenti" si intendono "annualità accertabili" e, quindi, rapporti di imposta non ancora definiti al 1° gennaio 2007. Tale precisazione, contenuta in Finanziaria, deve indurre a ritenere che tutti gli avvisi di accertamento che dovevano essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2006, non potranno più essere emessi nel 2007 e negli anni successivi. Il principio di non retroattività della legge è stato specificamente codificato dall'articolo 3 della legge n. 212/2000 limitatamente ai profili sostanziali del rapporto tributario; ne consegue che i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati se non espressamente. Il nuovo avviso di accertamento produce importanti novità in materia di accertamento relativamente all'imposta comunale sugli immobili, anche alla luce delle novità in ordine alla soppressione dell'obbligo di dichiarazione/comunicazione Ici. Il comma 174 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, ha precisato che l'obbligo della dichiarazione rimane per tutti i casi in cui i dati non sono ricavabili dal modello unico informatico utilizzato per la registrazione, trascrizione e voltura degli atti (ad esempio, unità immobiliari che hanno cessato di esser abitazioni principali oppure terreni agricoli divenuti aree edificabili). E' stata inoltre eliminata la facoltà dei Comuni di sostituire la dichiarazione Ici con la comunicazione. lucio guerra – tecnico@cm‐cagli.ps.it – servizi associati 6
Il quadro che si è venuto a creare è, dunque, il seguente: -
dichiarazione e comunicazione Ici sono soppresse con riferimento a tutte le informazioni desumibili direttamente dai dati catastali per i dati, invece, che non si ricavano da questo sistema informativo, resta in vigore il solo obbligo della dichiarazione, mentre la comunicazione non esisterà più i Comuni non possono più adottare il regime di comunicazione dal 2007; Il logico corollario di tale situazione è che, anche per gli enti locali che hanno già introdotto la comunicazione Ici, tutta l'attività di accertamento dal 1° gennaio 2007 dovrà svolgersi con gli strumenti dell'accertamento in rettifica e dell'accertamento d'ufficio, anche con riferimento alle annualità di imposta pregresse al 1° gennaio 2007 per le quali non è ancora decaduta l'attività di accertamento (nel caso di specie, le annualità dal 2002 in poi). Si sottolinea, inoltre, che in virtù del principio del divieto di ultrattività della norma sanzionatoria, si ritiene che non possano essere comminate, per gli anni pregressi, sanzioni per l'omessa comunicazione Ici. Nel caso in cui la sanzione sia stata già irrogata con provvedimento definitivo, il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato. Per chiarire meglio la portata innovativa in materia di accertamento ICI, si riporta la seguente tabella riepilogativa: tipo di violazione Omesso versamento con dichiarazione/comunicazione presentata Parziale versamento con dichiarazione/comunicazione presentata Tardivo versamento con dichiarazione/comunicazione presentata Dichiarazione infedele Dichiarazione non completa Dichiarazione omessa Comunicazione non completa Comunicazione omessa Atti emessi sino al Atti emessi 31/12/2006 enti in Atti emessi sino al 31/12/2006 enti dall'1/1/2007 per regime di in regime di comunicazione tutti gli enti locali dichiarazione Avviso di accertamento per Avviso di Avviso di omesso/tardivo/parziale accertamento liquidazione versamento d'ufficio Avviso di accertamento per Avviso di Avviso di omesso/tardivo/parziale accertamento in liquidazione versamento rettifica Avviso di accertamento per Avviso di Avviso di omesso/tardivo/parziale accertamento in liquidazione versamento rettifica Avviso di Avviso di accertamento in accertamento in rettifica rettifica Avviso di Avviso di accertamento in accertamento in rettifica rettifica Avviso di Avviso di accertamento accertamento d'ufficio d'ufficio Atto di irrogazione della sanzione Nessun atto formale Atto di irrogazione della sanzione Nessun atto formale Importanti novità sono state, infine, introdotte in materia di interessi e di termini di pagamento. E' nel potere regolamentare dell'ente locale deliberare la misura degli interessi, sia a credito che a debito, entro il tetto massimo di tre punti percentuali rispetto al tasso di interesse legale (attualmente la misura non può superare il 5,5 per cento). In assenza di delibera regolamentare, si applica comunque il tasso di interesse legale, attualmente determinato in misura pari al 2,5 per cento annuo. Va, inoltre, osservato che gli interessi moratori non vanno più conteggiati in relazione al semestre compiuto, ma con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal momento in cui sono divenuti esigibili. lucio guerra – tecnico@cm‐cagli.ps.it – servizi associati 7
Il comma 162 dell'articolo unico della legge finanziaria 2007 ha fissato, invece, un termine unico per il pagamento, che dovrà avvenire entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento; tale termine rappresenta una novità in materia di Ici, in quanto il precedente termine era fissato in 90 giorni, decorrenti dalla notificazione degli atti impositivi. lucio guerra – tecnico@cm‐cagli.ps.it – servizi associati 8
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FAC‐SIMILE AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI da servizio tributo associato cm catria e nerone ‐ lucio guerra COMUNE DI …………………..
PROVINCIA DI ……………………. Avviso di “Rettifica per Accertamento/Accertamento d’Ufficio” I.C.I.‐ Imposta Comunale sugli Immobili ANNO …………………….. Avviso n. …………/ ……………. Prot. n. ……………………….. del ………………….. del …………………… Spett.le ……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………… IL FUNZIONARIO RESPONSABILE Visto il D.Lgs. 504 del 30/12/1992 e successive modificazioni e integrazioni; Visti i D.Lgs 471 – 472 ‐ 473 del 18/12/1997 e s.m.i.; Vista la Legge 296/2006 commi da 160 a 171; Vista la deliberazione relativa alla determinazione dell’aliquota e delle detrazioni dell’imposta per l’anno ........................; Vista la delibera che fissa i valori medi per le aree edificabili per l’anno ........................; Vista la delibera che fissa i valori dei fabbricati classificati in categoria F/2 da calcolare su area di “sedime”; Visto il vigente Piano Regolatore Generale; Considerato che gli immobili oggetto del presente accertamento non sono stati dichiarati dal contribuente, pur essendo assoggettabili all’imposta, e/o per gli stessi non è stata versata la relativa I.C.I. Visto il vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili ed il Regolamento Generale delle Entrate Comunali. Vista la documentazione trasmessa dal Ministero delle Finanze relativa ai dati e notizie dichiarate ai sensi dell’art. 10, comma 4, del D.Lgs. 504/1992. Vista la Legge 27.07.2000 n.212 recante : “disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”. Viste le circolari del Ministero delle Finanze n.179/E del 09.07.1998 – n.180/E del 10.07.1998 e n.184/E del 13.07.1998. Rilevata la sussistenza delle condizioni per procedere in conformità all’art. 11 del D.Lgs. 504/1992. Visti gli atti d’ufficio dai quali risulta la seguente situazione: lucio guerra – tecnico@cm‐cagli.ps.it – servizi associati 1
SITUAZIONE DENUNCIATA con ATTRIBUZIONE RENDITE DEFINITIVE ANNO D'IMPOSTA ........................ (Importi espressi in Euro) Cognome : Nome : Nato/a il : C.F. : Residente in : DICHIARAZIONI: Quadro catastale così come risultante dalle denunce presentate e dalle verifiche fatte dall'ufficio ICI RIFER TIPO IMM. INDIRIZZO PARTITA ZONA SEZ. FOGLIO NUM. SUBA PROT./ANN RENDITA CATAST. CAT/CLAS
L O 2 3 1 Contrib Fabbr ..... ........................ 0 Fabbr ..... ........................ 0 Fabbr ..... ........................ ..... ..... ..... 00225 0 00376 0001 0 00377 0001 0 320,00 180,55 40,39 D08/ C02/02 C02/02 DICHIARAZIONI: Quadro contabile così come risultante dalle denunce presentate e dalle verifiche fatte dall'ufficio ICI MESI DI RIFER %PO
SS. . 2 3 1 PO
S ES
E AL 31/12 ABI POS
T.PR S. IN. RI
D 3,33 12 0 0 No 100,00 12 0 0 No 100,00 12 0 0 No Si Si Si DETRAZ./RIDUZ. (DETT.ACC) FABBR. TER.AG IMMOB. VALORE R. PRESUNTO ESE
N. No No No 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.799,99 == == VALORE EFFETTIVO RENDITA NOTIF. IL 16.799,99 18.957,75 4.240,95 DICHIARAZIONI: Importi finali calcolati in lire ed Euro ‐ Acconto calcolato in misura del 50,00% e aliquota come in tabella sottostante. I.C.I.DOVUTA PER OGNI IMMOBILE RIFERIMENTO ACCONTO ALIQ SALDO ALIQ TOTALE 2 3 1 1,82 61,61 13,78 6,50 6,50 6,50 1,82 61,62 13,79 TOTALI TOTALI FINALI 77,21 77,00 77,23 77,00 6,50 6,50 6,50 3,64 123,23 27,57 154,44 154,00 VERSAMENTI: Così come comunicati dal centro riscossioni RIFER. TIPO 1 0000000 14‐12‐
...................
..... Acconto 17‐06‐
3,00 ...................
..... Saldo 15‐12‐
3,00 ...................
..... 0000000 16‐06‐2011 0,00 Unica s 16‐06‐2011 106,00 2 3 4 5 DATA IMPORTO TOTALE 5,16 ABIT.PRINC. 0,00 DETRAZION TERRENI.AGR. AREE FABBR. ALTRI FABBR. NUM.QUIETANZ IMM. E A 0,00 0,00 0,00 0,00 00000000000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 00000000000 2 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 00000000000 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,00 0,00 0,00 00000000000 00000000000 0 2 lucio guerra – tecnico@cm‐cagli.ps.it – servizi associati 1
RIEPILOGO SITUAZIONE Denunciato : 154,00 Versato : 117,16 Differenza : ‐36,84 SITUAZIONE DEI SOLI DATI ACCERTATI ANNO D’IMPOSTA ........................ (Importi espressi in Euro) Cognome : Nome : Nato/a il : C.F. : Residente in : MOTIVAZIONI DELL’AVVENUTO ACCERTAMENTO: ......................................................................................................................................................... DICHIARAZIONI: Quadro catastale così come risultante dalle denunce presentate e dalle verifiche fatte dall'ufficio ICI RIFER TIPO IMM. INDIRIZZO PARTITA ZON SEZ. FOGLIONUM. SUBA PROT./AN RENDITA A L NO CATAST. CAT/CLA
S DICHIARAZIONI: Quadro contabile così come risultante dalle denunce presentate e dalle verifiche fatte dall'ufficio ICI MESI DI RIFER %PO PO ES
. SS. S E RI
D AL 31/12 ABI POS
T.PR S. IN. ESE
N. DETRAZ./ RIDUZ. (DET.ACC) FABBR. TER.AGR IMMO VAL. . B. DICHIARATO VALORE REALE PROVVE
D. DICHIARAZIONI: Importi finali calcolati in lire ed Euro ‐ Acconto calcolato in misura del 50,00% e aliquota come in tabella sottostante. I.C.I.DOVUTA PER OGNI IMMOBILE RIFERIMENTO ACCONTO ALIQ SALDO ALIQ TOTALE TOTALI FINALI 0,00 0,00 0,00 PROVVEDIMENTI: Elenco dei provvedimenti avviati a carico del contribuente PROV DATA IMP.LIQUIDAT TOT.IMPOSTA.RIMBORSO DARIMBORSO DA SANZIONE V. AVVIO A ACCERTATA LIQUIDAZIONEACCERTAMEN FORMALE TO DATA IMPORTO PAGAMEN PAGATO TO VERSAMENTI: Vedi prospetto denunciato / liquidato NOTIFICA A carico del soggetto passivo in indirizzo e per i motivi di seguito esposti il seguente accertamento relativo all’imposta comunale sugli immobili e relative sanzioni e interessi di cui agli artt. 11 e 14 del D.Lgs. 504/1992 dovuti a seguito della verifica di cui all’art.10 del citato decreto: TARDIVO VERSAMENTO Imposta da versare in data 16‐06‐........................ di cui versata in ritar in data 16‐06‐........................ ....................... DIFFERENZA (a) IMPOSTA DOVUTA (b) Sanzione su 3,00 del 3,75% (c) Interessi per n. 1 giorni DOVUTO TARDIVO VERSAMENTO Imposta da versare in data 16‐06‐........................ di cui versata in ritar in data 16‐06‐........................ ....................... DIFFERENZA (a) IMPOSTA DOVUTA (b) Sanzione su 74,00 del 30,00% (c) Interessi per n. 365 giorni DOVUTO TARDIVO VERSAMENTO Imposta da versare in data 16‐12‐........................ di cui versata in ritar in data 16‐12‐........................ ....................... DIFFERENZA (a) IMPOSTA DOVUTA (b) Sanzione su 32,00 del 30,00% (c) Interessi per n. 182 giorni DOVUTO PARZIALE VERSAMENTO Imposta da versare in data 16‐12‐........................ Imposta versata in data 16‐12‐........................ ....................... DIFFERENZA (a) IMPOSTA DOVUTA (b) Sanzione su 36,84 del 30,00% (c) Interessi per n. 712 giorni DOVUTO Euro 77,00 Euro 3,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 0,11 Euro 0,00 Euro 0,11 Euro 77,00 Euro 74,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 22,20 Euro 0,74 Euro 22,94 Euro 77,00 Euro 32,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 9,60 Euro 0,16 Euro 9,76 Euro 77,00 Euro 40,16 Euro 0,00 Euro 36,84 Euro 36,84 Euro 11,05 Euro 0,72 Euro 48,61 RIEPILOGO LIQUIDAZIONE Si determina, qui di seguito, l’importo da versare: TOTALE IMPOSTA NON PAGATA (Rif. Voce a) TOTALE SANZIONI (Rif. voce b) ‐ Sanzione per OMESSO/PARZIALE/TARDIVO VERSAMENTO 30% come previsto dall’art.13 D.Lgs.471/97 TOTALE INTERESSI (Rif. Voce c) (Calcolati dalla data del versamento a quella dell’accertamento) TOTALE AVVISO TOTALE AVVISO Spese di Spedizione/Notifica TOTALE NON ARROTONDATO TOTALE ARROTONDATO TOTALE con sanzioni per tardiva/infedele ridotta ad 1/4 Spese di Spedizione TOTALE TOTALE RIDOTTO Arrotondato Euro Euro 36,84 42,96 Euro Euro 1,62 81,42 Euro 81,42 0,00 81,42 81,00 Euro 0,00 81,42 81,42 81,00 NOTE: La sanzione amministrativa riferita a denuncia infedele o tardiva, esclusa la infedele denuncia per errore di attribuzione rendita presunta, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs n. 504/92 come sostituito dall'art. 14 del D.lgs n. 473/97 sarà ridotta a 1/4 ai sensi dell'art.16 del D.lgs 18.12.1997 n. 472, se entro il termine di 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento il contribuente provvederà al pagamento dell'imposta e della sanzione ridotta nel complessivo importo di euro 81,00. INVITA Il Contribuente sopra intestato a provvedere al pagamento dell’importo di Euro 81,00 entro SESSANTA giorni dalla data della notifica del presente avviso, mediante versamento da effettuarsi a mezzo di bollettino di c/c postale n. ........................ intestato a Comune di ........................ ‐ Proventi Violazioni ICI ‐ Servizio Tesoreria ‐ e accluso al presente avviso. RUOLO COATTIVO Nel caso che il pagamento non venga effettuato entro i termini suddetti sarà provveduto al recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi moratori e delle spese, in unica soluzione, mediante riscossione coattiva nei modi e nei termini previsti dall’art. 12 del D.Lgs. 504/92. RICORSO Avverso il presente atto, secondo le disposizioni del D.Lgs. 546/1992 e successive modificazioni, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di ......................... Il ricorso deve essere prodotto in carta legale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della notifica dell’atto medesimo, inoltrandolo al Comune di ........................: 1) a mezzo ufficiale giudiziario secondo le norme degli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile; 2) a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’originale in plico senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso si intende proposto al momento della spedizione; 3) mediante consegna diretta presso la segreteria del Settore Tributi del Comune di ........................ che ne rilascia ricevuta sulla copia. Successivamente il ricorrente entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso, dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito dello stesso presso la segreteria della Commissione Tributaria, secondo le modalità di cui all’art. 22, comma 1, del D.Lgs. 546/1992. lucio guerra – tecnico@cm‐cagli.ps.it – servizi associati 3
AVVERTENZE Qualora la S.V. sia in possesso di dati non corrispondenti a quelli contenuti nel presente avviso, potrà segnalarli all’Ufficio Tributi di questo Comune ubicato in …………………….. – Tel. ……………… – Fax …………………... Il sottoscritto funzionario, in autotutela, potrà riesaminare il presente atto alla luce di ulteriori dati forniti dal contribuente. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO lucio guerra – tecnico@cm‐cagli.ps.it – servizi associati 4
FAC‐SIMILE SOLLECITO da servizio tributo associato cm catria e nerone ‐ lucio guerra UFFICI TRIBUTI SEZIONE : tributi – recupero credito Prot. Spett.le .……………………………………….. ………………………………………… ………………………………………… OGGETTO : RECUPERO CREDITO TRIBUTARIO PRE‐AVVISO DI EMISSIONE RUOLO e/o INGIUNZIONE FISCALE Con la presente SI DISPONE che, qualora il pagamento delle somme dovute non venga effettuato entro il ________________, si provvederà al RECUPERO DEL CREDITO TRIBUTARIO tramite emissione di RUOLO e/o INGIUNZIONE FISCALE con successiva disposizione di : - PIGNORAMENTI MOBILIARI ED IMMOBILIARI - ISCRIZIONI IPOTECARIE - FERMI AMMINISTRATIVI DEI BENI MOBILI REGISTRATI - PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Tale disposizione deriva dal mancato pagamento dei seguenti Avvisi di Accertamento ____ Comune di _______________ divenuti esecutivi decorsi 60 giorni dalla notifica dell’atto : COGNOME NOME -
CODICE FISCALE ANNO
NUMERO ACCERT. IMPORTO RIDOTTO DATA ACCERT. IMPORTO INTERO DATA NOTIFICA Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare : ___________________________________ Tel ___________________ Fax ___________________ Mail ___________________ IL RESPONSABILE DI SERVIZIO lucio guerra – tecnico@cm‐cagli.ps.it – servizi associati 5
3 ) RISCOSSIONE COATTIVA da servizio tributo associato cm catria e nerone ‐ lucio guerra L’ingiunzione fiscale è l’atto iniziale della procedura di riscossione coattiva disciplinata dal Testo Unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Secondo consolidata giurisprudenza, tale ingiunzione ha natura di atto amministrativo complesso, il quale non solo ha la funzione di formale accertamento del credito – fondato sul potere della pubblica amministrazione di realizzare coattivamente le proprie pretese – ma anche cumula in sé le caratteristiche di forma e di efficacia di titolo esecutivo e di precetto ‐ le ingiunzioni fiscali, ex R.D. n° 639/1910, sono sottoscritte dal Funzionario Responsabile di ogni specifico tributo, nonché, responsabile delle entrate non riscosse notifica ‐ tramite Ufficiale Giudiziario e/o Ufficiale della Riscossione abilitato - mediante raccomandata a/r (se la raccomandata viene ritirata ha valore di notifica) - mediante raccomandata atti giudiziari, facendo uso di speciali buste e moduli, per avvisi di ricevimento, entrambi di colore verde Legge 20/11/1982, n° 890, a cui fa riferimanto l'applicazione dell'art. 149 c.p.c. ‐ Art. 12 ‐ Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29, e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso. In conclusione l'ingiunzione fiscale in quanto atto giudiziario (al pari del precetto) deve essere validamente notificata dall'ufficiale giudiziario secondo i dettami della legge 890/1982. Se ciò non avviene, l'ingiunzione ‐ "declassata" ad atto giuridico sostanziale ‐ può essere idonea, avendone i requisiti, a svolgere la funzione di atto di interruzione della prescrizione (rectius costituzione in mora) bastando, in questa ipotesi, ai fini della validità della notifica, la semplice presunzione di conoscenza prevista dagli articoli 1334 e 1335 c.c. tenuto conto che l'ingiunzione fiscale viene inviata a seguito di avviso di accertamento e successivi solleciti di pagamento, la percentuale di riscossione entro i 30 gg dalla data di notifica della ingiunzione fiscale resta molto bassa soprattutto per i crediti + elevati, dovendo dare seguito alle attività cautelari esecutive. le attività cautelari esecutive potranno essere svolte esclusivamente da Ufficiale della Riscossione Abilitato nella disponibilità comunale o del servizio associato tra + comuni, da Equitalia (fino al 30.06.2013), da concessionario iscritto all'albo selezionato con gara pubblica attività cautelari ed esecutive ‐ Fermo di beni mobili registrati ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 86 del D.P.R. 602/1973; ‐ In mancanza di beni mobili registrati, pignoramento dei crediti verso terzi ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 sulla base delle informazioni trasmesse dall’Ente disponibili presso il sistema informativo del Ministero delle Finanze (Siatel); ‐ Se le procedure precedenti non hanno permesso la riscossione del credito, espropriazione immobiliare ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 602/1973; - In mancanza di beni immobili, ovvero impossibilità giuridica di espropriazione immobiliare, espropriazione mobiliare ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 del D.P.R. 602/1973. approfondimento in materia di ingiunzione http://www.anaresep.it/news/2012/ingiunzione‐rafforzata.asp lucio guerra – tecnico@cm‐cagli.ps.it – servizi associati 6
Funzionario Responsabile della Riscossione e Ufficiale della Riscossione da A N A R E S E P (Associazione Nazionale Addetti Riscossione Entrate Stato e Enti Pubblici) Accade sovente che i Comuni che riscuotono in proprio i tributi locali mediante società partecipate o comunque affidatarie di servizi pubblici per conto dei Comune stessi , per quanto riguarda gli atti della procedura coattivi fra cui “I fermi amministrativi di auto e moto” emessi per il mancato pagamento di multe, incorrono nella nullità degli stessi , risultando comunque viziati da pesanti elementi di illegittimità. Al riguardo, fermo l’incontestabile dovere di chi ha preso una multa di pagarla e, dunque il diritto del Comune di riscuoterne le somme non versate, anche in via coattiva, non vi è dubbio tuttavia che l’azione coattiva deve avvenire nel più rigoroso rispetto delle norme poste a difesa dei diritti dei contribuenti. Negli atti amministrativi la forma è spesso anche sostanza, soprattutto quando rappresenta una forma di tutela sostanziale dei diritti dei cittadini. In alcuni casi sono emersi invece diversi profili di criticità che potrebbero inficiarne pesantemente la correttezza formale. E’ necessario, pertanto, fare chiarezza su questa delicata questione e soprattutto verificare se la concessionaria comunale ha rispettato tutti gli elementi di forma e di trasparenza previsti dalle leggi vigenti. In primo luogo, è stato evidenziato una carenza di potere del soggetto che ha sottoscritto gli atti. Questi ultimi, infatti, sono firmati – almeno quelli che è stato possibile visionare di persona – da un soggetto, che si qualifica come “Ufficiale di Riscossione” e non quale “Funzionario responsabile per la riscossione”. La differenza non è, come potrebbe apparire a prima vista, solo terminologica, ma sostanziale. L’Ufficiale di Riscossione è una figura autorizzata a svolgere funzioni di natura esclusivamente esecutiva (iscrizioni d’ipoteche, notifiche, pignoramenti mobiliari e immobiliari ecc.) e non attività di carattere amministrativo quali - emissioni di fermi amministrativi - ingiunzioni di pagamento - provvedimenti di revoca - avvisi di vendita immobiliare che sono invece peculiari del Funzionario Responsabile per la Riscossione previsto nell’art. 4, comma 2‐
septies della legge 265/02. Facendo un paragone, sarebbe come se un’ordinanza giudiziale fosse sottoscritta da un ufficiale giudiziario e non dal giudice incaricato. Tanta è la confusione, che il ruolo cambia addirittura a seconda della reazione dei contribuenti: in alcuni casi, infatti, si è verificato che dopo la formale contestazione di questa anomalia, il provvedimento precedentemente inviato è stato rinotificato allo stesso cittadino con la modifica della qualifica del firmatario da Ufficiale a Funzionario responsabile della riscossione. E’ necessario. però, che, al fine di evitare una grave violazione procedurale: la nomina del Funzionario Responsabile per la Riscossione effettuata dall’amministratore delegato delle società partecipate o affidatarie di servizi pubblici deve possedere, pena declaratoria di nullità formale, alcuni requisiti obbligatori come l’assolvimento dell’imposta di bollo, la certezza della data e, soprattutto, l’autorizzazione e vidimazione della Prefettura, ente preposto al controllo ai sensi dell’articolo 8 del R.D. 773/31. Inoltre i provvedimenti emessi dalla concessionaria comunale devono essere forniti di firma originale del sottoscrittore e tre elementi sostanziali tassativamente previsti dall’articolo 7 dello Statuto del Contribuente (legge 212/00): 1) il responsabile del procedimento; 2) l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali promuovere un riesame dell’atto in sede di autotutela; 3) le modalità, i termini, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere per chiedere l’annullamento dell’atto. In particolar modo, l’assenza dei primi due è anche alla base dalla sentenza con cui la Commissione lucio guerra – tecnico@cm‐cagli.ps.it – servizi associati 7
Tributaria Regionale del Piemonte ha annullato lo scorso 14 gennaio un provvedimento di fermo amministrativo emesso da un locale concessionario della riscossione. Pertanto, nelle procedure ai sensi del D.P.R. n.602/73, si possono verificare i seguenti casi : a) Ufficiale di riscossione (Funzionario Comunale e/o Forma Associativa tra Enti, Equitalia “fino al 30/06/2013”, Società concessionarie – N.B. figura che deve essere in possesso di specifica abilitazione e con successivo decreto prefettizio per lo svolgimento della funzione di ufficiale della riscossione) ‐ E’ l'ogano esecutorio del comune o del concessionario nella procedura esecutiva ‐ Le sue funzioni sono assimilabili a quelle dell'ufficiale giudiziario (art 59 cpc) ‐ Gll atti dell'Ufficiale di riscossione devono essere tutti riportati sul cronologico previsto dal D.Lgs n. 112 /99 ‐ L’ufficiale di riscossione è soggetto alla responsabilità dell'art. 60 c.p.c. . b) Funzionario Responsabile per la riscossione (Funzionario Comunale e/o Forma Associativa tra Enti, Società concessionarie – N.B. figura che deve essere in possesso di specifica abilitazione e con successivo decreto prefettizio per lo svolgimento della funzione di funzionario responsabile della riscossione) Tale figura, creata dal legislatore con la Legge 265 del del 22/1/2002, ha la funzione di presiedere, garantire e consentire l’applicazione del titolo II del DPR 602/73 a quei Comuni e concessionari iscritti all’Albo di cui all’art.53 del D.L. 15 dicembre 1997, n. 446 che intendono riscuotere le entrate tributarie con la procedura speciale del predetto DPR n.602 e non con la procedura ordinaria regolamentata dal cpc. Tale figura non è da confondersi con quella dell'Ufficiale di riscossione pur prevedendo la norma che la loro nomina avviene tra le persone che hanno conseguito l'idoneità conseguita con le modalità dell'art.42 del D.LGS n. 112/99. La figura del funzionario responsabile per la riscossione è stata ripresa da quella comunale di funzionario responsabile istituita dai decreti legislativi 504/92 e 507/93 art. 11 in materia di finanza locale. A tale funzione sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della riscossione coattiva secondo le norme del PPR 602/73. Il predetto funzionario sottoscrive tutti gli atti relativi a tale attività da quelli propedeutici (ingiunzione di pagamento, avvisi) a quelli amministrativi previsti dal DPR 602/73 ( fermo veicoli a motore, iscrizione ipotecaria, avviso di vendita all'incanto). La differenza tra le due figure è sostanziale, anche se possono essere svolte dalla stessa persona. lucio guerra – tecnico@cm‐cagli.ps.it – servizi associati 8
FAC‐SIMILE RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PREFETTIZIA da servizio tributo associato cm catria e nerone ‐ lucio guerra Prot. RACCOMANDATA A.R. Ecc.mo Sig. PREFETTO Prefettura ‐ Ufficio Territoriale del Governo di ______________________ Oggetto : NOMINA A FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE E UFFICIALE DELLA RISCOSSIONE ‐ Richiesta autorizzazione Prefettizia ‐ Il sottoscritto _______________________, nato a ______ (______) il ________ e residente in via ________________n. _____ ‐ C.F. _________________________, in qualità di Sindaco/Presidente pro‐
tempore e legale rappresentante del Comune/altra forma associativa con sede in ____________ via ______________ n. ______ ‐ C.F. ____________________________ ; Tenuto Conto _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ Visto _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ Al fine di procedere all’espletamento dell’attività istituzionale propria e dei Comuni indicati nel presente atto di nomina, di cui all’art. 7, comma 2, del D.L. 13.05.2011 n. 70, convertito con modificazioni nella Legge 106/2011, con la presente procede alla nomina del Funzionario Responsabile della Riscossione e Ufficiale della Riscossione, nella persona del/la Sig/ra : _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ dipendente del/la _________________________________ con contratto di lavoro a tempo _________________________ e con rapporto di lavoro a tempo ____________________, in atto inquadrato/a in cat. giuridica “_____” con profilo professionale di “__________________________”, assegnato/a settore _____________________________________________, all’uopo abilitato/a come da attestato allegato. CHIEDE ai sensi dell’art. 42, comma 3, del D.Lgs 112/99 e delle disposizioni vigenti in materia AUTORIZZAZIONE Al/la Sig/ra ___________________________ per lo svolgimento delle funzioni demandatele per legge, nell’ambito dei Comuni indicati nel presente atto di nomina. Il Sindaco/Il Presidente lucio guerra – tecnico@cm‐cagli.ps.it – servizi associati 9
Allega alla presente : - copia documento di identità in corso di validità - copia certificato di abilitazione Ufficiale della Riscossione spazio riservato alla prefettura PREFETTURA DI ___________________________________________________________________ Prot. n…………………………… VISTO SI AUTORIZZA ……………………………………… _________, lì ………………... lucio guerra – tecnico@cm‐cagli.ps.it – servizi associati 1
a seguito della ricezione del decreto prefettizio di autorizzazione FAC‐SIMILE AVVENUTA NOTIFICA DEL DECRETO ALL’UFFICIALE RISCOSSIONE da servizio tributo associato cm catria e nerone ‐ lucio guerra Prot. RACCOMANDATA A.R. Ecc.mo Sig. PREFETTO Prefettura ‐ Ufficio Territoriale del Governo di _________________ Oggetto : p.c. Al Dirigente dell’Area ______ Vice Prefetto _________________________ NOMINA A FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE E UFFICIALE DELLA RISCOSSIONE - Trasmissione copia provvedimento munito della relata di eseguita notifica all’interessato/a ‐ Il sottoscritto _______________________, nato a ______ (______) il ________ e residente in via ________________n. _____ ‐ C.F. _________________________, in qualità di Sindaco/Presidente pro‐
tempore e legale rappresentante del Comune/altra forma associativa con sede in ____________ via ______________ n. ______ ‐ C.F. ____________________________ ; Visto il Decreto di attribuzione della qualifica di Ufficiale di riscossione ai sensi dell’art. 42 comma 3 del D.Lgs 112/99, al/la Sig/ra ______________________________ nato/a a ___________________ (_______) il _______________________ – C.F. _____________________, Provvedimento n. _______/20_____/______ del _________________; In allegato alla presente trasmette copia del provvedimento munito della relata di eseguita notifica all’interessato/a, avvenuta in data _________________________ Il Sindaco/Il Presidente lucio guerra – tecnico@cm‐cagli.ps.it – servizi associati 1
FAC‐SIMILE INGIUNZIONE FISCALE da servizio tributo associato cm catria e nerone ‐ lucio guerra Gentile/Spett.le COMUNE DI ……………. (……..) ‐ INGIUNZIONE di PAGAMENTO N° ………… con le modalità di cui al R.D. 14/04/1910, n° 639 riferita al mancato/incompleto pagamento ICI del comune in oggetto Il/La responsabile del servizio tributi del Comune di ……………… ‐ …………………………………. PREMESSO CHE: il soggetto, o la società in persona del rappresentante legale pro tempore, in indirizzo, avente C.F. o P.IVA ………………….; non ha, ad oggi, versato il dovuto di € ………….. come specificato nell’avviso o negli avvisi di accertamento riportati nelle loro qualità nella sottostante tabella. COGNOME NOME C.F./P.IVA RAG.SOC. Anno N. AVVISO D. AVVISO IMP. INTERO DATA NOTIFICA Che tali atti sono ora definitivi, non essendo stati impugnati nella sede competente e nei tempi di legge; e che il credito è divenuto quindi certo, liquido ed esigibile ed occorre procedere al recupero coattivo delle somme negli stessi richiesti, oltre alle spese ed agli interessi ad oggi maturati. INGIUNGE pertanto, visto l'art. 2 R.D. 14/04/1910, n° 639, e l'art. 36, co.2 lettera a), Legge n° 31/2008, al debitore sopra indicato, di pagare, entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente ingiunzione fiscale, il complessivo importo di € ……………….., come da specifica sottostante: Sommatoria degli importi dovuti negli accertamenti come da promemoria € ………..
sopracitato Interessi moratori maturati successivamente all'emissione degli atti e € ………..
calcolati sulla somma dell’imposta di € …………. Spese di notifica del presente atto € ………..
Totale della presente ingiunzione da versare entro 30 giorni
€ ………..
MODALITA DI PAGAMENTO DEL TOTALE D’INGIUNZIONE Il versamento della somma richiesta potrà essere effettuato con le seguenti modalità: 1. Mediante versamento su c.c.p. n° ………………… intestato al Comune di ………….. (……) – proventi violazioni ICI – servizio tesoreria ‐ utilizzando l’allegato bollettino 2. Mediante bonifico bancario su Tesoreria Comunale ‐ ……………………………………………. IBAN : …………………………………… (causale : ………………………………..) lucio guerra – tecnico@cm‐cagli.ps.it – servizi associati 1
Si avverte che decorsi inutilmente i termini in mancanza dell’integrale pagamento si potrà procedere alla riscossione coattiva delle somme dovute con le modalità sotto riportate, qualora ne ricorrano i presupposti e con le modalità ritenute più opportune: Pignoramento mobiliare, ai sensi della legge 14/04/1910, n° 639; Pignoramento dello stipendio nella misura del quinto o pignoramento di crediti presso terzi, secondo quanto previsto all` art. 72‐bis del D.P.R. 29/09/1973, n° 602; con possibilità di reperire informazioni a riguardo introdotto dall'art. 3, D.L. 30/09/2005; n°203; Fermo amministrativo dei veicoli di proprietà del debitore, art 86, D.P.R. n° 602/1973, come previsto ancora dal D.L. n° 203/2005, art 3, comma 41, convertito nella Legge n° 248/2005, nel rispetto di quanto indicato dal Decreto del Ministero delle Finanze 07/09/1998, n° 503 e s.m.i.; dove l' importo dovuto sia superiore agli attuali limiti imposti dalla norma Trascrizione ipotecaria su immobili nel rispetto di quanto previsto dall'art, 77, D.P.R.. n° 602/73, e successiva espropriazione secondo l'art. 76 dello stesso decreto, dove l' importo dovuto sia superiore agli attuali limiti imposti dalla norma. RICORSO Contro la presente ingiunzione (entro 60 giorni dalla sua notificazione) è ammesso ricorso, esclusivamente per vizi propri, ‐ ai sensi del. D.Lgs. 31/12/1992, n° 546 e successive modificazioni ed integrazioni, da inoltrare a COMUNE DI …………………. Il ricorso dovrà essere proposto mediante notifica ai sensi degli art. 137 e seguenti C.P.C. oppure mediante consegna o spedizione con plico raccomandato ed avviso di ricevimento (art. 20, D.Lgs. 546/92). Successivamente, il soggetto che ricorre, entro 30 giorni dalla notifica del ricorso, dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito del ricorso stesso alla Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di ………………………., ai sensi dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 546/92, e con le modalità di cui all'art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs.; 546/92. Responsabile del procedimento è …………………………… ………………… (……) ………………………… □ Comune di ………………. Il Responsabile Servizio Tributi Relata di notifica del _________________., allegata □ Atto spedito mediante servizio postale di Poste Italiane, con spedizione in modalità di raccomandata con avviso di ricevimento (rr/ar), dall’ufficio postale di _______________________ consegnando le raccomandate all’ufficio in data _____________. Comune di …………….. Il Funzionario Responsabile della Riscossione lucio guerra – tecnico@cm‐cagli.ps.it – servizi associati 1
FAC‐SIMILE REGISTRO CRONOLOGICO INGIUNZIONI E ATTI ESECUTIVI da servizio tributo associato cm catria e nerone ‐ lucio guerra Comune di __________________ REGISTRO CRONOLOGICO Per l’anno 20____ (Art.44 D.Lgs. 13 aprile 1999, n° 112) Degli/le □ATTI ESECUTIVI /□Notifiche per irreperibilità eseguiti/e dall’ufficiale di riscossione Sig _______________________ A cominciare dal ______________con il numero cronologico 1, e terminato il ____/_____/20___ con il n°_____ Il sottoscritto Ufficiale di Riscossione chiede di provvedere alla vidimazione del presente registro che si compone di n_______ fogli scritti su entrambe le facciate. IL SINDACO
L’UFFICIALE DI
______________________
RISCOSSIONE
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Comune di _______________, lì ___________________ Il Segretario Comunale dichiara che il presente Registro è composto di n____ fogli scritti su entrambe le facciate ed avente n.________ righe progressive utilizzabili dall’ufficiale di riscossione, da Me vidimate su ogni facciata. Il Segretario Comunale ________________________________ NUMERO DATA PROG. 1 NOTA RIGA PRECEDENTE 2 NOTA RIGA PRECEDENTE 3 NOTA RIGA PRECEDENTE 4 NOTA RIGA PRECEDENTE 5 NOTA RIGA PRECEDENTE 6 NOTA RIGA PRECEDENTE 7 NOTA RIGA PRECEDENTE 8 NOTA RIGA PRECEDENTE SPECIE dell’ATTO o del VERBALE C.F. / P.IVA DEBITO IMPORTO lucio guerra – tecnico@cm‐cagli.ps.it – servizi associati CONTRIBUENTE DEL ANNO ESTREMI ENTRATA 1
4 ) ACCERTAMENTO DEL PASSIVO ‐ INSINUAZIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO dal portale dei creditori ‐ fallco 1 ‐ Esclusività del procedimento di accertamento del passivo Qualsiasi pretesa che si concretizzi nella richiesta di pagamento di una somma di danaro che si voglia far valere sul patrimonio acquisito all’attivo della procedura di fallimento deve essere accertata mediante il procedimento per l’accertamento del passivo, giacchè questo è costruito secondo un rito ritenuto strutturalmente idoneo, siccome implicante la necessaria partecipazione ed il contraddittorio di tutti i creditori, ad assicurare il rispetto della concorsualità anche nella fase di cognizione; di modo che la partecipazione al procedimento di verifica (concorso formale) viene a costituire l'unico modo di proporre la domanda giudiziale di partecipazione alla distribuzione dell’attivo (concorso sostanziale) e non già una forma meramente facoltativa, che si trovi in concorrenza con domande dello stesso contenuto in sede contenziosa ordinaria. Questo è principio della esclusività dell’accertamento del passivo contenuto nel secondo comma del pregresso art. 52 l. fall., per il quale ogni credito‐ compresi quelli prededucibili qualora siano contestati per collocazione o ammontare‐ va accertato secondo le norme del capo V°, che si applica anche ai giudizi pendenti, per cui il creditore che abbia già promosso una causa per ottenere la condanna del proprio debitore, se questo fallisce, non può continuare quel giudizio, che diventa improcedibile, ma, se vuole partecipare al concorso sostanziale sul patrimonio acquisito all’attivo fallimentare, deve presentare domanda di ammissione al passivo. Per la verità può anche continuare la causa nei confronti del fallito (e non nei confronti del curatore), ma la sentenza che otterrà non sarà opponibile al fallimento e la potrà far valere soltanto nei confronti del fallito alla chiusura del fallimento e nei limiti consentiti dalla esdebitazione; in altre parole, il creditore che segue questa via non partecipa alla distribuzione dell’attivo acquisito al fallimento. Tutti i crediti, in linea di massima, vanno accertati con il rito fallimentare, e che il creditore sia munito di un titolo già esecutivo (una cambiale, un titolo giudiziario passato in giudicato o provvisoriamente esecutivo, ecc.), e che abbia un titolo negoziale non esecutivo (un contratto) e che non abbia un titolo precostituito dovendosi il credito determinare, nell’an e nel quantum, in corso di giudizio (risarcimento danni). Il procedimento si svolge avanti al giudice delegato, che costituisce la fase necessaria in quanto indispensabile, cui può seguire la fase eventuale delle impugnazioni in forma collegiale camerale. La prima fase è ancora impostata sul principio della domanda, per cui vanno esaminate soltanto le posizioni dei creditori che hanno presentato domanda di insinuazione, tant'è che è rimasta come ipotesi di chiusura del fallimento l’assenza di domande (art. 118 n. 1), da cui il corollario che il giudice delegato, se può decidere soltanto sulle domande presentate, non può concedere più di quanto nella domanda richiesto. 2 ‐ La domanda di partecipazione al passivo. Fase preparatoria Con la sentenza che dichiara il fallimento, viene nominato un giudice delegato alla procedura e un curatore e viene fissato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo (udienza di verifica). Il curatore comunicherà ai creditori questi dati, nonchè ogni altra utile informazione per agevolare la presentazione della domanda. La trasmissione di questi dati avviene, ora per effetto dell’entrata in vigore del D.L. n. 179 del 2012, convertito nella legge n. 221 del 2012, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo che il curatore reperirà dal registro delle imprese o (quando sarà in funzione) dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti; soltanto se il relativo indirizzo del destinatario non risulta da questi registri o elenchi, il curatore potrà fare ricorso alla trasmissione a mezzo lettera lucio guerra – tecnico@cm‐cagli.ps.it – servizi associati 1
raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore (alternativa, si ribadisce, consentita soltanto per questo primo atto). A seguito sempre della citata normativa, il curatore deve indicare in questo avviso anche tutti quei dati che permettono il passaggio dal sistema cartaceo a quello della corrispondenza in via telematica diretta senza passare per la cancelleria. E cioè deve: a ‐ comunicare il proprio indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) specifico per quella procedura per consentire l’inoltro delle domande di ammissione al passivo e dei documenti in via informatica,; b ‐ avvertire i destinatari che le domande, sia quelle tempestive che quelle tardive o supertardive, vanno presentate, unitamente ai relativi documenti, esclusivamente al curatore (e non in cancelleria) mediante trasmissione telematica all’indirizzo di posta elettronica comunicato; c ‐ invitare il destinatario a fornire il proprio indirizzo PEC al quale intende ricevere le successive comunicazioni, ed a segnalare eventuali successive variazioni, posto che tutte le successive comunicazioni dovranno essere effettuate a mezzo posta elettronica; d ‐ avvertire il destinatario che, in mancanza di indirizzo PEC, le successive comunicazioni saranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Alcuni curatori comunicano già con questo avviso (altri si riservano di farlo in seguito), la password per l’accesso al sito web del Tribunale in cui i ricorrenti potranno consultare la totalità delle domande proposte e i relativi documenti, almeno quindici giorni prima dell’udienza di verifica dei crediti. 3 ‐ La domanda di partecipazione al passivo. Tempi e modalità di presentazione La domanda di ammissione al passivo si propone con ricorso, che può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte, da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92, unitamente ai documenti dimostrativi del diritto del creditore. Aggiunge l’art. 93, comma secondo, che l'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale. Questa parte della norma offre alcune rilevanti informazioni: a ‐ la domanda di ammissione al passivo va proposta con ricorso, il quale pertanto deve avere tutte le caratteristiche dell’atto giudiziario quanto al contenuto (di cui si dirà), ma può essere sottoscritto personalmente dalla parte, senza, cioè l’assistenza tecnica di un avvocato, il che, ovviamente non viete al creditore di farsi assistere da un avvocato, rilasciando formale procura a rappresentarlo in giudizio.. Il legislatore ha, cioè, voluto lasciare libero il creditore di modulare la propria difesa in ragione delle connotazioni tecniche della domanda, in considerazione del fatto che la domanda è preceduta da una sollecitazione del curatore che è stata più dettagliatamente regolamentata proprio per consentire un più facile accesso dei creditori al concorso, senza appesantire costoro di spese che quando la domanda è semplice risulterebbero eccessive. Pur in mancanza di un indirizzo univoco, si tende ad escludere il credito per la spese per l’assistenza e rappresentanza del legale, proprio perché la domanda può essere presentata personalmente; principio attenuato con la considerazione il credito va riconosciuto lì dove la complessità della partica richiedeva l’assistenza di un difensore. b ‐ Il ricorso non va più depositato presso la cancelleria del tribunale che ha dichiarato il fallimento, ma va trasmesso al curatore tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo da questi comunicato con l’avviso di cui si è detto in precedenza. Questo costituisce l’unico strumento per la presentazione della domanda, per cui quelle inviate al curatore in formato cartaceo, anziché digitale, così come quelle depositate o inviate a mezzo posta alla cancelleria, non vengono esaminate in quanto ritenuto irricevibile il ricorso che le contiene, così come è irricevibile il ricorso trasmesso sì con modalità telematica, ma direttamente alla cancelleria e non al curatore. lucio guerra – tecnico@cm‐cagli.ps.it – servizi associati 1
Ovviamente il messaggio contenente il ricorso (e la copia dei documenti allegati) deve essere spedito esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata, di cui può essere titolare la parte che propone la domanda o anche un altro soggetto; c ‐ Al ricorso deve essere allegata la documentazione giustificativa del credito, che deve anch’essa essere trasmessa in formato digitalizzato, sia che si tratti di documento creato fin dall’origine in formato digitale che di documento originariamente cartaceo che va digitalizzato mediante scansione. Gli unici documenti che vanno depositati in via cartacea presso la cancelleria del tribunale sono gli originali dei titoli di credito allegati al ricorso; il che si spiega agevolmente col fatto che la produzione del titolo è necessaria per evitare la possibilità di insinuazione da parte di altri creditori in via cambiaria ovvero ad assicurare al debitore l'esercizio di eventuali azioni cambiarie di regresso, tant’è che l’ult. comma dell’art. 93 consente al cancelliere di prendere copia dei titoli al portatore o all'ordine presentati e di restituire l’originale con l'annotazione dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo. d ‐ Il ricorso, unitamente ai documenti giustificativi del diritto vantato, deve essere trasmesso al curatore, con le modalità indicate, almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo. L’effetto del mancato rispetto di questo termine non è la decadenza dalla possibilità di partecipare al concorso, ma la decadenza dalla possibilità di presentare domanda tempestiva, per cui i ricorsi trasmessi con le medesime modalità successivamente al termine di trenta giorni prima dell’udienza di verifica e fino alla scadenza di dodici mesi (prorogabili dal tribunale a diciotto in caso di particolare complessità della procedura) dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, sono da considerare tardive. Decorso questo ulteriore termine e, comunque, fino all'esaurimento di tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive trasmesse sempre con le medesime modalità saranno ancora ammissibili purchè venga dimostrato che il ritardo è dipeso da causa non imputabile al richiedente. 4 ‐ La domanda di partecipazione al passivo. Contenuto della domanda La domanda deve, in primo luogo, contenere i requisiti tipici di ogni domanda giudiziale, riassumibili nei soggetti, nel petitum e nella causa petendi, per cui il creditore deve indicare: 1) la procedura cui intende partecipare e le sue generalità; 2) la somma (capitale e relativi interessi) che intende insinuare al passivo (petitum); 3) succintamente i fatti e gli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda (causa petendi). Se è omesso o assolutamente incerto uno di questi elementi, il ricorso è inammissibile, per cui non viene esaminata la domanda. la dichiarazione di inammissibilità non preclude la possibilità di presentare un nuovo ricorso, che, a quel punto, sarà tradivo, con gli effetti che si diranno per le ammissioni tardive. L'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonche' la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale; In caso di richiesta di ammissione con prelazione (in privilegio generale o speciale, in via pignoratizia e ipotecaria) il creditore deve indicare il titolo della prelazione, fornendone i relativi dati per individuarla, per cui se si tratta di un privilegio è necessario specificare la causa del rapporto che ha originato il credito (rapporto di lavoro, prestazione professionale, canoni di locazione, ecc.), eventualmente la norma di riferimento; per l’ipoteca è necessaria la nota di iscrizione e per il pegno l’atto costitutivo. Il creditore, qualora, chieda il riconoscimento di una garanzia specifica (pegno, ipoteca e privilegio speciale), deve anche indicare, seppur per grandi linee che permettano di individuarlo, il bene oggetto della garanzia. Se è omesso o assolutamente incerto uno di questi elementi, il credito viene ammesso in chirografo. Si è già detto che il creditore deve indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, e deve comunicare le successive variazioni, con la lucio guerra – tecnico@cm‐cagli.ps.it – servizi associati 1
sanzione che in mancanza, nonche' nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le successive comunicazioni del curatore saranno effettuate presso la cancelleria del tribunale. Questo indicato è il contenuto indispensabile della domanda, ma il creditore, con la domanda di ammissione al passivo può anche dare la propria disponibilità ad assumere l’incarico di membro del comitato dei creditori, o può segnalare altri nominativi aventi i requisiti previsti. L’ult. comma dell’art. 117, nella parte in cui indica come beneficiari primari delle somme non riscosse in sede di riparto dagli aventi diritto (per irreperibilità o latro) gli altri creditori “che abbiano presentato la richiesta”, suggerisce di dichiarare, già nella domanda di insinuazione, la volontà di partecipare a detti eventuali riparti. 5 ‐ Progetto di stato passivo Nella attuale disciplina, non è più il giudice a predisporre lo stato passivo provvisorio, ma è il curatore che esamina le domande, espone le sue osservazioni sulla fondatezza di ciascuna domanda ed oppone tutti i “fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonchè l’inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione” (art. 95). In questo modo, il curatore può svolgere tutte quelle attività di difesa e sollevare tutte le eccezioni, in senso stretto o lato, per paralizzare le pretese azionate, tra cui rientra la possibilità di eccepire la revocatoria in via incidentale al fine della non ammissione, in tutto o in parte, di un credito o di una garanzia perché fondati su operazioni caducabili secondo le previsioni degli attuali art. 66 e 67 l.fall. Terminato l’esame delle domande, il curatore forma il progetto di stato passivo e lo deposita in cancelleria, unitamente alle relative domande, almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e nello stesso termine lo trasmette ai creditori i quali, così come il fallito, possono esaminare il progetto e presentare al curatore, mediante trasmissione all’indirizzo di poste elettronica comunicato, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza. Le osservazioni possono riguardare sia la posizione espressa dal curatore sulla propria domanda sia proposte riguardanti le domande degli altri creditori, e la mancata presentazione delle osservazioni nel termine indicato non dovrebbe far perdire il diritto di farle nel corso dell’udienza. 6 ‐ L’onere probatorio in capo al creditore Nel termine indicato di cinque giorni prima dell’udienza di verifica il creditore può presentare documenti integrativi che, secondo la prevalente interpretazione, sono tutti quei documenti giustificativi del diritto azionato con la domanda, avendo questi tutti una funzione integrativa dell’onere probatorio che incombe sul creditore e non soltanto quelli finalizzati a contestare le eccezioni in senso stretto sollevate dal curatore. Anche questa disposizione dimostra come sia il creditore a dover fornire la prova del proprio credito, che, il più delle volte, avviene appunto mediante la documentazione allegata fin dall’inizio al ricorso o quelli integrativi successivamente prodotti, ma non è escluso che possano essere assunte prove nella fase avanti al giudice delegato, sebbene questa possibilità sia di molto limitata dalla disposizione dell’ult. parte del terzo comma dell’art. 95, per la quale “il giudice delegato può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento”. I documenti posti a fondamento della domanda devono avere data certa anteriore alla data del fallimento e la prova della certezza della data‐ che è fornita per le scritture non pubbliche né autenticati da notaio, dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento‐ è a carico del creditore in quanto la Cassazione ha ritenuto che l'anteriorità del credito assume i connotati di un elemento costitutivo del diritto di partecipare al concorso e, quindi, alla distribuzione dell'attivo fallimentare, e non di una eccezione in senso stretto, per cui è il soggetto che si avvale del documento per partecipare al concorso a dover fornire la prova del fatto costitutivo della anteriorità al fallimento. lucio guerra – tecnico@cm‐cagli.ps.it – servizi associati 1
7 ‐ L’udienza di verifica Il giorno fissato, l’udienza si svolge avanti al giudice delegato e alla presenza dei creditori che vogliono parteciparvi. In questa sede si realizza il contraddittorio incrociato non solo con il curatore ma tra tutti i creditori tra loro, che costituesce l’essenza della concorsualità che comporta la possibilità di ciascuno ad interloquire sulle posizioni altrui dal cui accoglimento potrebbero essere danneggiati. Invero, il procedimento di accertamento del passivo, dovendo tener conto dello strumento esecutivo in cui si inserisce, che coinvolge tutti i creditori, non può prescindere dalla previsione di un momento processuale in cui possa estrinsecarsi l'interesse di ciascuno dei creditori a vedere escluse le opposte e convergenti pretese di tutti gli altri sullo stesso patrimonio. Questo momento non si può realizzare con le osservazioni da presentare, come detto, cinque giorni prima dell’udienza, perché non è prevista la possibilità di replica, ma va individuato, come già in passato, nell’udienza di verifica, che segna la caratteristica più deviante rispetto all'ordinario giudizio di cognizione, in quanto il procedimento di accertamento del passivo è l'unico procedimento in cui tutti gli interessati (ciascun creditore, il fallito e il curatore) vi possono prendere parte attivamente. 8 ‐ La decisione del giudice. Ammissione con riserva Alla fine il giudice delegato decide su ciascuna domanda, con decreto “succintamente motivato”, nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri creditori, in una posizione di giudice terzo e imparziale risolutore di conflitti nel contraddittorio tra le parti, privo di poteri ufficiosi di indagine. La decisione del giudice può essere di inammissibilità (quando sia omesso od assolutamente incerto uno dei requisiti richiesti dai nn. 1, 2 e 3 del terzo comma dell’art. 93), di accoglimento, di rigetto‐ totale o parziale‐ o di ammissione con riserva. Le ammissioni con riserva non sono generalizzate, ma possono essere disposte soltanto nei casi indicati dall’art. 96, al di fuori dei quali la riserva è atipica e si ha come non ammessa. In particolare sono ammessi al passivo con riserva: 1 ‐ i crediti condizionati e quelli indicati nell'ultimo comma dell'art. 55; 2 ‐ i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, salvo che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice; 3 ‐ i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento. Il curatore puo' proporre o proseguire il giudizio di impugnazione. La fattispecie di cui al n. 1 comprende, in primo luogo, i crediti sottoposti a condizione in senso stretto, nei quali la condizione è l'elemento accidentale del negozio influente sull'efficacia. Comprende, altresì, quelle fattispecie caratterizzate dalla sussistenza di una responsabilità sussidiaria in capo al fallito, come, ad esempio il caso del fallimento del fideiussore non solidale, nei confronti del quale il credito, sebbene sorto prima del fallimento, non è ancora esigibile, essendo l'esigibilità subordinata ad un evento futuro ed incerto nel suo verificarsi (l'escussione dell'obbligato principale e insoddisfazione del creditore); nella stessa previsione rientra anche la fattispecie del fallimento di colui che ha ceduto un credito pro solvendo, ove il cedente può essere chiamato a rispondere in caso di inadempimento del cessionario nei limiti di quanto ha ricevuto (art. 1267 c.c.). La seconda ipotesi di ammissione con riserva riproduce, con alcune modifiche, la fattispecie in precedenza prevista dall’art. 95 della riserva di presentazione dei documenti giustificativi, e richiede, quindi, che la documentazione giustificativa sia indicata nella domanda e che, seppure non prodotta per causa non imputabile al creditore, materialmente, formi oggetto di valutazione da parte del giudice, il quale, in tanto lucio guerra – tecnico@cm‐cagli.ps.it – servizi associati 1
può ammettere il credito con riserva, in quanto ritenga che quella documentazione sarebbe, ove prodotta, idonea a fornire la prova completa della pretesa azionata, altrimenti questa va respinta. La fattispecie di cui al n. 3 riguarda il caso in cui il credito sia fondato su una sentenza (non un decreto ingiuntivo) non ancora passata in giudicato o perché è pendente il termine per la proposizione dell’appello o perché questo è in corso. la condizione della sentenza, da un lato, non essendo passata in giudicato, non vincola il giudice delegato, che gode di un potere autonomo decisionale circa l'ammissione del credito, indipendentemente da quanto già deciso in sede ordinaria, dall’altro, però non può essere posta nel nulla essendo stata la fattispecie già decisa con una sentenza che, se non impugnata, acquista efficacia di cosa giudicata. L’ammissione con riserva tende a salvaguardare le varie esigenze, in attesa che la causa ordinaria si concluda. Lo scioglimento della riserva è stato molto semplificato,; infatti, a norma dell’attuale art. 113, al verificarsi dell’evento che ha determinato l’accoglimento di una domanda con riserva, “su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente”. 9 ‐ Esecutività dello stato passivo terminato l’esame delle domande e presa la decisione su ciascuna, il giudice delegato “forma” lo stato passivo, che dichiara esecutivo con decreto che deposita in cancelleria, con ciò terminando il suo compito nel procedimento di accertamento del passivo, nel senso che il giudice delegato non può più intervenire nè modificare le decisioni prese. Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda. Così è stato modificato, e semplificato dal D.L. n. 179 del 2012 l’art. 97, che ora prevede, così come per il progetto di stato passivo, la comunicazione dell’intero documento contenente lo stato passivo all’indirizzo PEC comunicato da ciascun creditore, che comunque potrà consultare lo stesso sul portale a lui dedicato. 10 ‐ L’opposizione allo stato passivo La riforma del 2006 ha completamente rimodellato il sistema delle impugnazioni che sono ora concentrate nel novellato art. 98, che tratta dell’opposizione allo stato passivo, della impugnazione dei crediti ammessi (in precedenza ne trattava l’art. 100 ora abrogato) e delle revocazione dei crediti ammessi (in precedenza nell’art.102 ora è dedicato ad altra materia); la finalità delle stesse è rimasta identica, ma è mutato il rapporto con la fase necessaria ed è cambiata radicalmente la disciplina processuale. Invero, i giudizi di cui all’attuale art. 98 non costituiscono più lo sviluppo di una fase sommaria in cui si realizza l’espansione della cognizione piena, ma sono veri e propri giudizi di impugnazione (anche se non è del tutto chiaro quale modello impugnatorio il legislatore abbia inteso adottare). L’opposizione è l’impugnazione che possono proporre i creditori soccombenti in quanto la loro domanda non è stata in tutto o in parte accolta. Tra i creditori legittimati a proporre l’opposizione allo stato passivo non sono più elencati i creditori ammessi con riserva (come nel precedente art. 98), ma soltanto quelli la cui domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta. Questo non significa che i creditori ammessi con riserva non siano più legittimati a proporre opposizione, ma semplicemente che il creditore che abbia chiesto ed ottenuto l’ammissione con riserva non può proporre opposizione perché non è soccombente ed utilizzerà lo strumento di cui all’art. 113 bis per eliminare la riserva quando si verifica l’evento che aveva determinato l’ammissione riservata; diversamente, il creditore che abbia chiesto l’ammissione pura e semplice e sia stato ammesso con riserva, se non è convinto della decisione, deve proporre opposizione, in quanto soccombente per ottenere quanto aveva richiesto, fermo restando che, se non utilizza tale mezzo di impugnazione, rimane definitivamente ammesso con riserva, per eliminare la quale al momento opportuno ricorrerà al meccanismo di cui all’art. 113 bis. Per la disciplina processuale di tutte le impugnazioni è stato scelto il rito del procedimento lucio guerra – tecnico@cm‐cagli.ps.it – servizi associati 2
camerale contenzioso, ispirato al processo del lavoro, con una serie di preclusioni e decadenze che richiamano quelle degli artt. 414 e 416 c.p.c.; di conseguenza la linea guida seguita da tale modello processuale è che il ricorrente avanzi tutte le proprie pretese, esponga i relativi fatti costitutivi ed esponga le prove di cui intende avvalersi nel ricorso introduttivo del giudizio, cui, sempre a pena di decadenza vanno allegati i documenti che produce, e che il convenuto proponga tutte le eccezioni in diritto, le contestazioni in fatto e le sue prove costituende e precostituite nell'atto di costituzione, in una posizione di perfetta reciprocità tra le parti, che ne garantisce la tenuta costituzionale. Il procedimento è regolato ‐ ai sensi dell'art. 99 l. fall., novellato dal d.lg. n. 169 del 2007 ‐ dal principio dispositivo, come qualunque ordinario giudizio di cognizione a natura contenziosa e da tanto la Cassazione ha tratto la rilevante conseguenza che nel giudizio di opposizione a stato passivo, diversamente da quello di opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento ‐ nel quale il fascicolo della procedura è acquisibile d'ufficio, in ragione della natura inquisitoria del procedimento che porta all'apertura del fallimento e del quale l'opposizione costituisce la prosecuzione – il materiale probatorio è quello prodotto dalle parti o acquisito dal giudice, ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c. ed è solo quel materiale che ha titolo a restare nel processo e, conseguentemente il tribunale non è tenuto ad acquisire d’ufficio i documenti contenuti nella domanda di insinuazione al passivo e non versati dal creditore, gli uni e l'altra, nel giudizio di opposizione allo stato passivo. Il collegio provvede in via definitiva sull’opposizione, impugnazione o revocazione con decreto motivato entro sessanta giorni dall’udienza o dalla scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito di memorie; decreto che è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione. 11 ‐ Effetto dello stato passivo Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'art. 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso. Questa è la chiara dizione dell’ult. comma dell’art. 96, il che significa che, una volta chiuso il fallimento, sia i creditori che il fallito possono rimettere in discussione le risultanze dello stato passivo, che, al di fuori del fallimento, possono essere utilizzate soltanto come prova scritta per ottenere un decreto ingiuntivo, giusto il disposto dell’ult. comma dell’art. 120. L’affermato effetto endofallimentare dello stato passivo è tuttavia abbastanza privo di rilevanza pratica perché, se è vero che il fallito tornato in bonis può chiedere, ad esempio, che il credito di un creditore ammesso al passivo non sussisteva o era di entità inferiore a quella ammessa, comunque non può richiedere la restituzione di quanto attribuito a quel creditore con i riparti, stante la stabilità dei riparti affermata dall’art. 114. Di contro il creditore che dopo la chiusura del fallimento facesse accertare di avere un credito superiore a quello per il quale è stato ammesso al passivo, avrebbe difficoltà a pretenderne il pagamento dal fallito che si sia esdebitato, come ora le legge consente. 12 ‐ Insinuazioni tardive e supertardive Si è già detto che: a ‐ le domande presentate fino a trenta giorni prima dell’udienza di verifica sono tempestive; b ‐ le domande presentate dopo il termine di cui sopra e non oltre il termine di dodici mesi (prorogabile fino a diciotto) dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono tardive; c ‐ le domande presentate oltre il termine di dodici mesi (prorogabile fino a diciotto) dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo‐ qualificate nella prassi come supertardive o ultratardive‐ per essere esaminate devono superare il vaglio di ammissibilità che richiede che l’istante fornisca la prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile. Per realizzare la completa concorsualità anche nell’esame delle domande tardive, l’attuale art. 101 ha riprodotto, con i dovuti aggiustamenti, per l’esame delle domande tardive la medesima disciplina dettata per l’accertamento dei crediti e per l’esame dei diritti dei terzi tempestivamente presentate; allo scopo il giudice delegato fissa per l’esame delle domande tardive una udienza ogni quattro mesi, salvo che lucio guerra – tecnico@cm‐cagli.ps.it – servizi associati 2
sussistano motivi di urgenza. Il curatore comunica, sempre via PEC, a coloro che hanno presentato la insinuazione tardiva la data dell’udienza in cui le relative domande saranno contestualmente esaminate dal g.d., sia quelle periodiche già fissate che quelle impreviste dettate da motivi di urgenza; il resto della procedura si svolge secondo le stesse regole dettate per l’esame delle domande tempestive (deposito in cancelleria da parte del curatore del progetto di stato passivo con le sue osservazioni su ciascuna domanda, contraddittorio scritto e orale all’udienza, ecc.), all’esito del quale il giudice inserirà le nuove ammissioni nello stato passivo ed avverso la decisone del giudice saranno ammesse le stesse impugnazioni previste per lo stato passivo originario. L’ammissione in via tradiva non è completamente sovrapponibile a quella in via tempestiva; l’art. 112, infatti, dopo aver fissata la regola generale secondo cui i creditori ammessi tardivamente al passivo del fallimento possono partecipare solo ai piani di riparto dell'attivo posteriori al provvedimento definitivo della ammissione e possono percepire solo la percentuale che i creditori di pari grado percepiscono nello stesso riparto, pone due eccezioni: una in favore dei creditori muniti di titolo di prelazione (quindi ipotecari, pignoratizi e privilegiati) e l’altra in favore anche dei chirografari che si erano insinuati tardivamente per causa a loro non imputabile. Costoro possono percepire anche le quote che sarebbero loro spettate nei precedenti riparti, sempre, però, nei limiti delle disponibilità residue, con la conseguenza che i crediti ammessi in via tardiva, se preferenziali, vanno esaminati nel primo riparto successivo all'ammissione e vanno considerati, in un primo momento, autonomamente, per attribuire ad essi la quota eventualmente assegnata ai creditori di pari grado nei riparti precedenti all'insinuazione tardiva, e poi vanno inseriti, per la parte residua, nel riparto in corso nel grado di competenza. (Ad esempio, un dipendente ammesso al passivo tardivamente per 100, partecipa per questo importo ai successivi riparti; ma se prima dell’a sua ammissione tradiva era stato già effettuato un riparto nel quale ai dipendenti era stato corrisposta la quota del 30% del loro credito, al successivo riparto va attribuita al dipendente ammesso tardivamente prima il 30%, per parificarlo agli altri che godono della stessa posizione, e poi egli partecipa insieme agli altri dipendenti al nuovo riparto per il residuo). Lo stesso sistema va seguito per i crediti chirografari qualora il ritardo non sia imputabile al creditore, altrimenti (in caso di ritardo imputabile) perdono quanto eventualmente attribuito agli altri chirografari nei precedenti riparti e vanno inseriti per intero nel riparto in corso tra i chirografari. Come detto, l’esame nel merito delle domande supertardive è condizionato al superamento del vaglio di ammissibilità, che si sostanzia nella verifica della imputabilità o meno del ritardo, e si ritiene in prevalenza che debba essere fissata direttamente l’udienza di verifica, nella quale valutare l’intera domanda, sia per la ammissibilità che per il merito, seguendo il procedimento dettato per le tardive dai commi precedenti dell’art. 101. lucio guerra – tecnico@cm‐cagli.ps.it – servizi associati 2
FAC‐SIMILE INSINUAZIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO da servizio tributo associato cm catria e nerone ‐ lucio guerra TRIBUNALE DI ________________ SEZIONE FALLIMENTARE FALLIMENTO della società (ovvero ditta) _________________ n. _________del ______________ DOMANDA PER L’AMMISSIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO (ai sensi dell'art. 93 L.F.) UDIENZA Giudice Delegato Curatore per l’esame dello stato passivo del: ________ ore _____ Dott. Dott. ______________________ ______________________ Ill.mo Signor Giudice Delegato, Il sottoscritto _________________________________ C.F. ____________________ in qualità di Sindaco e Legale Rappresentante del Comune di __________________________, prov. (___) C.F. ____________________ con sede in ___________________________ n.__________ premesso - che il Comune istante è creditore nei confronti della fallita società della somma complessiva di Euro ________________________, come si rileva dalla prodotta documentazione; - che, in particolare, il credito vantato si riferisce a __________________________, il tutto come risulta dai seguenti avvisi di accertamento e/o ingiunzioni fiscali - che ________________________________________________________________________________; tutto cio’ premesso chiede l'ammissione al passivo del fallimento per la complessiva somma di Euro ______________________, di cui: - Euro _______________________, in sede privilegiata ai sensi dell’art. 2752 C.C All’uopo allega i seguenti documenti dimostrativi: 1) Copia avvisi di accertamento 2) Copia ingiunzioni fiscali 3) Copia __________________ [elezione del domicilio] Ai fini del presente procedimento e delle successive comunicazioni, elegge il proprio domicilio presso la sede Comunale in via ________________________ n_____, comune di _________________, prov. (____) e richiede di ricevere le comunicazioni e/o notifiche ai seguenti recapiti : - PEC _____________________________ - FAX _____________________________ - MAIL _____________________________ - TEL _____________________________ _____________lì, ___________________ Il Sindaco lucio guerra – tecnico@cm‐cagli.ps.it – servizi associati 2
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