Ethan Frome - Comune di Chivasso
Transcript
Ethan Frome - Comune di Chivasso
Provincia di Torino ORIGINALE DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA Data 12/12/2012 n. 569 SI x NO Oggetto: Affidamento incarico di consulenza legale all'avv. Carlo Gonella relativamente all'esperibilità dell'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori di Canavese Sviluppo S.r.l.. Impegno di spesa. Settore Contenzioso del Lavoro e Affari Legali Il Segretario Generale dott. Giovanni Lombardi VISTO Si attesta la copertura finanziaria Dario Fontana Lì 12/12/2012 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente determinazione in copia conforme, viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi Dal 04/02/2013 Lì 04/02/2013 IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Giovanni Lombardi IL SEGRETARIO GENERALE DIREZIONE GENERALE Premesso che: - la società Canavese Sviluppo S.r.l., con sede in via Lungo Piazza d’Armi a Chivasso, avente per oggetto la gestione di Palazzo Einaudi, di proprietà comunale, è partecipata dalla Città di Chivasso per il 30%; - a seguito di un trend gestionale caratterizzato da risultati negativi, il Consiglio Comunale deliberava con provvedimento n. 33 del 05.07.2010 l’avvio della procedura per la dismissione della quota associativa posseduta in Canavese Sviluppo S.r.l., decisione altresì adottata dalla Provincia di Torino relativamente alla propria quota di partecipazione pari al 20%; - i due enti succitati convenivano quindi di esperire procedura di vendita congiunta, a cura del Comune di Chivasso, ma la gara andava deserta, per cui, con deliberazione di C.C. n. 60 del 27.06.2011, il Comune disponeva di procedere allo scioglimento anticipato ed alla conseguente messa in liquidazione della società; - in data 12.07.2011 veniva iscritta, presso il Registro delle Imprese di Torino, la messa in liquidazione della predetta società con nomina del liquidatore; Vista la deliberazione di G.C. n. 71 del 14.06.2012 con cui è stato disposto, tra l’altro, di procedere all’esperimento dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di Canavese Sviluppo S.r.l. in relazione alle criticità evidenziate dal liquidatore in merito all’azione dell’azienda; Dato atto che nei confronti di una società a responsabilità limitata, la legittimazione ad esercitare l’azione sociale di responsabilità spetta ex art. 2476, terzo comma, cod. civ. a ciascun socio; Rilevato tuttavia che è peraltro dubbio che l’azione di responsabilità possa essere esercitata dai soci dopo la cancellazione della società dal Registro delle Imprese poiché, secondo la giurisprudenza maggioritaria, la società è da considerarsi quale litisconsorte necessario. Infatti la cessazione immediata della società e l’azione proposta direttamente da uno o più soci, potrebbe trovare ferma opposizione, sotto il profilo processuale, da parte dei convenuti, per cui tale soluzione offre margini di incertezza; Dato atto che in data 14 dicembre 2012 è stata convocata dal liquidatore, dott.ssa Gabriella Nardelli, l’assemblea ordinaria della società per discutere e deliberare, tra l’altro, le determinazioni in merito all’esercizio della predetta azione di responsabilità; Considerato che, in vista della succitata convocazione nonché della complessità ed incertezza della materia, occorre approfondire le problematiche giuridiche connesse all’eventuale instaurazione di un’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci di Canavese Sviluppo s.r.l. in liquidazione per avere omesso di adottare tempestivamente i provvedimenti di cui all’art. 2447 cod. civ.; Ritenuto pertanto necessario avvalersi di un legale di comprovata esperienza e specializzazione nella materia di cui trattasi; Considerato che in materia di incarichi e consulenze occorre fare riferimento all’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. in cui si prevede che le amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di comprovata specializzazione in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente; b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; Precisato che nell’ambito del personale dipendente dell’amministrazione comunale non sono presenti risorse umane che possano rendere le suindicate prestazioni professionali qualificate in quanto si tratta di: 1) materia che richiede una particolare specializzazione ed esperienza nel settore; 2) attività ad alto contenuto di complessità, richiedente un intervento da parte di soggetto qualificato con esperienza nella predetta materia; 3) conoscenze particolari che non sono rinvenibili nel bagaglio culturale del personale dell’ente e che, comunque, prevedono il rilascio di un parere articolato e complesso con tempistiche rapide; Ritenuto pertanto opportuno affidare incarico di consulenza legale consistente nella redazione di un parere legale in merito all’eventuale instaurazione di un’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci di Canavese Sviluppo s.r.l. in liquidazione per avere omesso di adottare tempestivamente i provvedimenti di cui all’art. 2447 cod. civ.; Visto il disciplinare di incarico presentato dall’avv.to Carlo Gonella, con studio in Torino, C.so Stati Uniti n. 62, per il quale si ritiene di impegnare una somma pari ad €. 1.500,00 oltre IVA e CPA per un totale di € 1.887,60; Dato atto che l’incarico di che trattasi rientra nel Programma degli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del 10.03.2008, ad oggi vigente in quanto non modificato da successivi atti; Rilevato che stante l’urgenza di definire, in tempi ristretti, l’esperibilità dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di Canavese Sviluppo S.r.l., posta all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria della società, convocata dal liquidatore in data 14 dicembre 2012, non si è proceduto all’espletamento della procedura comparativa per l’affidamento dell’incarico medesimo; Dato atto che la spesa di cui al presente incarico di consulenza, benché superiore al limite ex D.L. n. 78/2010 di € 540,00, trova - compensazione con la minor spesa per comunicazione istituzionale, il tutto in conformità ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 139 e n. 173 del 2012; - adeguata copertura nel cap. 450 del bilancio d’esercizio 2012; Visti: - l’art. 80 comma 3 lettera c) del vigente Statuto Comunale che demanda al Segretario Generale la competenza in merito all’esercizio dei poteri di spesa relativi alla promozione e resistenza alle liti e, più in generale, la gestione dei procedimenti legali dell’ente; - l’ art. 107 D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; DETERMINA 1) Di affidare, per i motivi di cui in premessa, all’avv.to Carlo Gonella, con studio in Torino, C.so Stati Uniti n. 62, l’incarico professionale di consulenza legale consistente nella redazione di un parere legale in merito all’eventuale instaurazione di un’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci di Canavese Sviluppo s.r.l. in liquidazione per avere omesso di adottare tempestivamente i provvedimenti di cui all’art. 2447 cod. civ.; 2) Di impegnare, a tal fine, la somma di € 1.500,00, oltre IVA e CPA, per un totale di € 1.887,60 al cap. 450 del bilancio d’esercizio 2012.