Divorzio breve anche in Italia?

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Divorzio breve anche in Italia?
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752
Direttore responsabile: Antonio Zama
Divorzio breve anche in Italia?
14 aprile 2014
Andrea Falcone
Brevi cenni storici: il “divorzio” nell’ordinamento Italiano
“Il matrimonio non si scioglie che con la morte dei coniugi”, era questa la disposizione dell’originario articolo
149 del Codice civile, approvato con Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, lo stesso Codice civile a tutt’oggi
vigente, sebbene molto sia cambiato da allora, nei costumi, come nelle leggi (e nello stesso Codice).
Le sorti del divorzio sono state assai travagliate nel nostro Paese: se ne può inferire conferma nel rifiuto, da
parte del legislatore, di utilizzare il sostantivo divorzio, preferendogli le espressioni “scioglimento” o
“cessazione degli effetti civili” del matrimonio, a seconda che sia stato contratto matrimonio con rito civile
ovvero sia stato celebrato matrimonio concordatario.
Anche grazie alla pungente satira cinematografica è possibile ricostruire il clima culturale ed il contesto
ordinamentale negli anni che precedettero l’introduzione del divorzio in Italia. È del 1961 il film di Pietro
Germi, “Divorzio all’italiana”, il quale, con acume, ci riporta ad anni in cui il nostro ordinamento sconosceva
il divorzio, ma riservava un trattamento sanzionatorio eccezionalmente mite per il delitto d’onore, venuto
meno soltanto molti anni dopo, con Legge n. 442 del 5 agosto 1981, recante la “Abrogazione della rilevanza
penale della causa d'onore”.
Fu un travagliato dibattito, sociale oltre che politico, che portò alla svolta costituita dalla Legge 1° dicembre
1970, n.898, anche nota come “Fortuna Baslini” (socialista il primo, liberale il secondo, protagonisti del
dibattito politico sul tema, assieme al radicale Marco Pannella, che costituì la Lega Italiana per il Divorzio,
LID), la quale introdusse il divorzio in Italia, sopravvivendo anche al referendum abrogativo del 12 maggio
1974; l’istituto referendario, peraltro, era stato disciplinato soltanto con la Legge 25 maggio 1970, n.352,
recante “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo” e il quesito
sul divorzio costituì il primo esercizio della sovranità popolare ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione. Gli
Italiani scelsero il no: il 59,3%, contro il 40,7% ed un’affluenza massiccia al voto, dell’87,7%.
La Legge n. 898/1970 prevedeva, invero, che “per la proposizione della domanda di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono protrarsi ininterrottamente da almeno
cinque anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella
procedura di separazione personale” (così, l’articolo 3). Fu la Legge 6 marzo 1987, n. 74 a ridurre a tre gli
anni per la proposizione della domanda di divorzio.
Il Disegno di Legge approvato in Commissione Giustizia
La recente approvazione del Disegno di Legge da parte della Commissione Giustizia della Camera non
costituisce il primo tentativo di operare una ulteriore abbreviazione dei tempi occorrenti per il divorzio.
Disegni analoghi sono stati presentati nelle ultime legislature, senza che, però, giungesse a compimento l’iter
legislativo di approvazione. Sempre all’unanimità, un disegno analogo fu votato nel 2003 in Commissione
Giustizia alla Camera, ma si scontrò con la bocciatura dell’Aula.
La più recente proposta di testo unificato consta di pochi articoli, ove si prevede una riduzione della
separazione da tre anni a dodici mesi per la proposizione della domanda di divorzio; con una ulteriore
riduzione a nove mesi per l’ipotesi di separazioni consensuali, in assenza di figli minori. Il termine
abbreviato, ove il disegno fosse approvato ed in ambedue le predette ipotesi, decorrerebbe dal dì del deposito
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della domanda e non dalla data di avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella
procedura di separazione, come invece attualmente previsto.
Il disegno, inoltre, contempla l’integrazione dell’articolo 191 del Codice civile con la seguente previsione
“Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui, in sede di
udienza presidenziale, il presidente autorizza i coniugi a vivere separati”. La nuova previsione, ove approvata,
supererebbe il consolidato principio per cui “Lo scioglimento della comunione legale dei beni fra coniugi si
verifica, con effetto ex nunc, dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione ovvero
dell'omologazione degli accordi di separazione consensuale, non spiegando, per converso, alcun effetto, al
riguardo, il provvedimento presidenziale di cui all'articolo 708 del codice di rito autorizzativo
dell'interruzione della convivenza tra i coniugi, attesone il contenuto del tutto limitato e la funzione
meramente provvisoria” (così, fra le tante, Cassazione Civile, Sezione VI, n. 324 del 12 gennaio 2012).
Alcuni hanno già sottolineato l’eccesso di prudenza del Disegno di Legge, il quale, lungi dall’eliminare la
separazione quale anticamera del divorzio, ne ha soltanto ridotto la durata. Altri, invece, temono che la
possibilità di richiedere il divorzio in tempi brevi possa comportare una eccessiva riduzione del tempo
disponibile per ponderare una eventuale riconciliazione da parte dei coniugi separati.
Entro maggio il testo dovrebbe approdare alla Camera. I precedenti fallimenti, tuttavia, inducono a ritenere
che il percorso del DDL potrebbe trovare nuovi ed inattesi ostacoli.
Il testo del Disegno di Legge approvato in Commissione Giustizia
Modifiche all'articolo 3 della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, in materia di presupposti per la domanda di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
C. 831 Amici, C. 892 Centemero, C. 1053 Moretti, C. 1288 Bonafede, C. 1938 Di Lello e C. 2200 Di Salvo.
PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO
DEI RELATORI
8 aprile 2014
Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di
comunione tra i coniugi
Articolo 1.
1. Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) del primo comma dell'articolo 3 della legge 1o
dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al
presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia
trasformato in consensuale.» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi dal deposito della domanda di
separazione.»;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nelle separazioni consensuali dei coniugi, in assenza di figli
minori, il termine di cui al periodo precedente è di nove mesi».
Articolo 2.
1. All'articolo 191 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui, in sede di
udienza presidenziale, il presidente autorizza i coniugi a vivere separati».
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Articolo pubblicato in: Diritti della persona, Diritto della famiglia e delle successioni, Diritto privato, Diritto processuale civile, Filosofia
e sociologia del diritto
TAG: Divorzio, Separazione
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