Appello Penale Roma 157-2016
Transcript
Appello Penale Roma 157-2016
N.... N. 9819/14 Js..=t:.(.qAf?........ ................. Reg. SenI. Estratto esecutivo inviato il ........ ........................... . a Procura Generale e Procura Tribunale ~ - REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione II Penale Composta dai signori Magistrati Dott. Claudio Tortora Presidente Dott. Anna Maria De Santis Consigliere Dott. Francesco Mancini Consigliere est. alla udienza del 12/01/2016 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente SENTENZA nel procedimento penale a carico di : elett. domo in Roma, via . nato a Roma il presso lo studio del difensore di fiducia avv. Libero presente. imputato: a) - in ordine al reato di cui agli artt. 477, 482 c.p. per avere formato o fatto da altri formare una falsa patente di guida avente numero dalla MCTC di Roma in data Roma il intestandolo ad . apparentemente rilasciata l nato a e applicando la sua effigie in fotografia . In Roma, commesso in data antecedente e prossima al Con recidiva reiterata b) - in ordine al reato di cui all'art.494 c.p . perché al fine di procurarsi un vantaggio, sostituiva la propria all'altrui persona apponendo la propria fotografia sulla falsa patente di guida avente numero intestata ad apparentemente rilasciata dalla MCTC di Roma in data , nato a Roma il In Roma, commesso in data antecedente e prossima al Con recidiva reiterata c) - in ordine al reato di cui agli artt. 477, 482 c.p. per avere formato o fatto da altri formare una falsa carta d'identità avente numero apparentemente rilasciata dal Comune di Roma in data Roma il intestandola ad nato a I e applicando la sua effigie in fotografia. In Roma, commesso in data antecedente e prossima al Con recidiva reiterata d} - in ordine al reato di cui all'art.494 c.p. perché, al fine di procurarsi un vantaggio, sostituiva la propria all'altrui persona apponendo la propria fotografia sulla falsa carta d'identità avente numero ~ ~ ~ - - -- - - - apparentemente rilasciata dal Comune di Roma in intestata ad dat2 nato a Roma il In Roma, commesso in data antecedente e prossima al Con recidiva reiterata appellante avverso la sentenza del Tribunale di Roma in data 11/06/2013 che così statuiva: Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara colpevole dei reati ascritti e, esclusa la recidiva contestata, ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di mesi otto di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali. Dichiara la falsità dei documenti in sequestro e ne dispone confisca e il mantenimento agli atti. Motivazione giorni 90. CONCLUSIONI DELLE PARTI Procuratore Generale: chiede conferma della sentenza di primo grado; Difesa: annullamento del giudizio di primo grado per nullità della notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.; assoluzione dell'imputato dalle imputazioni ascritte per non aver commesso il fatto; in subordine rlapertura dell'Istruttoria per escutere gli operanti in ordine al luogo di custodia dei documenti; in ulteriore subordine riduzione della pena. FATTO E DIRITTO Con sentenza in data 11/6/2013 il Tribunale di Roma, composizione monocratica, giudicava il colpevole dei reati di falsità materiale commessa da privato in certificazioni amministrative, per avere contraffatto patente di guida e carta di identità di apponendovi la propria foto, nonché di sostituzione di persona. Il giudice di primo grado motivava tale decisione osservando che, come emerso il 4/9/2009 la Squadra Mobile di dalla deposizione dell'operante Ispettore Roma si poneva alla ricerca del in quanto colpito da Ordine di esecuzione pena n. 816/2003 R.ES., a tenore del quale il prevenuto doveva espiare la pena di anni 5 e mesi 8 di reclusione. Egli veniva individuato alle 13:55 in Roma, via , all'altezza del civico lo fermavano, mentre l'Isp. Dal verbale di ,dagli operanti . che materialmente sopraggiungeva immediatamente dopo. arresto emergeva che il prevenuto esibiva dei documenti, segnatamente una carta d'identità e una patente di gUida nei quali era riportata la sua fotografia ma erano indicate le generalità di tale 2 , attribuendo a sé dichiarava tali generalità nel corso della identificazione. Poco dopo, però, lo stesso che i documenti erano falsi, e precisava altresì di averli acquistati per euro 500,00 ciascuno. Egli veniva pertanto tratto in arresto, ed i documenti sequestrati. A parere del primo giudice, dunque, tali circostanze risultanti dagli atti di P.G, le dichiarazioni dell'operante , del Sov. e della P.O. , dimostravano oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità dell'imputato: per motivi riconducibili" alla volontà di sottrarsi all'esecuzione della pena aveva provveduto a procurarsi dei documenti di identità contraffatti detentiva, il integrando, così, gli elementi oggettivi e soggettivi dei reati ex artt. 477, 482 e 494 c.p. di cui ai quattro capi di imputazione. Del resto, gli accertamenti tecnici non distruttivi eseguiti sui documenti sequestrati all'imputato, sui quali ha in dibattimento riferito il Sov. ! avevano permesso di stabilire, attraverso tecniche strumentali quali microscopia ottica, esame alla luce U.V. ed esame mediante comparatore video spettrale, che la carta d'identità e la patente di guida esibite agli operanti erano frutto di alterazione di documenti veri in quanto i dati preesistenti erano stati cancellati ed al loro posto ve ne erano stati apposti di nuovi, corrispondenti ad una persona realmente esistente, appunto, ma con la foto del stesso. Esclusa la recidiva contestata all'imputato e ritenuta la continuazione, il veniva quindi condannato alla pena di mesi otto di reclusione (pena base mesi sei e giorni quindici, aumentata per la continuazione di giorni quindici per ciascuno dei tre reati concorrenti). Avverso tale decisione interponeva appello il . Con il primo motivo egli riproponeva la eccezione di nullità dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. in quanto non notificato al difensore di fiducia ma a quello di ufficio; eccezione già proposta in primo grado ma respinta dal giudice con ordinanza a verbale. Con il secondo motivo si doleva della ricostruzione del fatto operata nella gravata sentenza, atteso che erroneamente il giudice aveva ritenuto che il avesse esibito i documenti falsi oggetto della imputazione, che erano da lui effettivamente detenuti in un borsello ma che non erano stati utilizzati. Con il terzo motivo eccepiva la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal in occasione del controllo e dell'arresto circa l'intervenuto acquisto dei documenti per euro 500 cadauno. Osservava, ancora, che il primo giudice aveva trascurato di conferire la dovuta importanza alla prospettazione offerta dalla teste il la quale, riferendo che aveva frequentato vari ospedali per sottoporsi a cure sempre impiegando le proprie generalità, consentiva di escludere che egli avesse realmente intenzione di sottrarsi alla esecuzione della pena. Lamentava, infine, il mancato approfondimento istruttorio in primo grado in ordine ad alcune truffe poste in essere in Spagna nel commercio di autoveicoli nelle quali era emerso il nominativo di pertanto come indicato in epigrafe. J Concludeva Ritine la Corte che l'appello si infondato e che debba pertanto confermarsi la decisione di primo grado. In ordine alla dedotta nullità dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., buon governo delle norme processuali è stato fatto nella decisione impugnata. Emerge infatti che il nominava proprio difensore di fiducia l'Avv. solo dopo aver ricevuto notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.; avviso del quale, in assenza di nomina di difensore di fiducia al momento della sua emissione, correttamente il PM aveva disposto notifica a quello di ufficio. Incontroverso, del resto, è che per stabilire chi abbia diritto a ricevere l'avviso in esame deve farsi riferimento al difensore che risulti nominato al momento in cui si dispone notificazione dell'atto, e non anche a chi sia stato nominato successivamente a tale momento. In tal senso si è del resto espressa la Suprema Corte in fattispecie sovrapponibile a quella in esame, affermando che "Le notificazioni, le comunicazioni e gli avvisi devono essere indirizzati a colui che risulta come difensore della parte, d'ufficio o di fiducia, al momento in cui se ne dispone l'inoltro, senza alcun obbligo di rinnovazione in favore del difensore successivamente nominato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la necessità di notificare l'avviso di conclusione delle indagini preliminari al difensore di fiducia nominato lo stesso giorno dell'avvenuta notificazione dell'atto)". In termini generali Il principio è stato peraltro ribadito anche dalle Sezioni Unite, a tenore delle quali "L'avviso di fissazione dell'udienza deve essere effettuato al difensore di fiducia dell'imputato che rivestiva tale qualità all'atto di fissazione dell'udienza e non anche all'avvocato che abbia acquistato successivamente tale veste, in quanto con l'emissione dell'avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria" (Sez. U, Sentenza n. 24630 del 26(03(2015). Dunque, l'atto è stato ritualmente notificato al difensore di ufficio. Con il secondo motivo il non ponendo in discussione il possesso dei documenti falsi (possesso peraltro ammesso nelle dichiarazioni rese in dibattimento e conclamato dal verbale di sequestro) deduce di non averli però mai utilizzati; e prospetta che dal mancato utilizzo discenderebbe l'irrilevanza penale del fatto. La tesi è però priva di pregio: la condotta sanzionata è la formazione in sé dell'atto falso, mentre la norma non richiede che di esso si faccia un qualche uso. Anche in questo caso pacifica è la giurisprudenza: "II delitto di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 cod. pen.) si consuma con la semplice formazione del documento falso e non, come nel caso di falso in scrittura privata, con l'uso del documento falsificato. 20(12(2011, (Cass. Pen., Sez. S, n. 47029 del 22(09(2011 - dep. , Rv. 251447) Nè potrebbe affermarsi, come sostenuto dalla difesa nella discussione orale, che nel caso in esame non vi sarebbe prova del concorso nella falsificazione, talché l'imputato potrebbe al più rispondere del delitto p. e p. dall'art. 489 c.p .. Infatti la circostanza che 4 sui documenti vi fosse proprio la foto del prova oltre ogni ragionevole dubbio il suo concorso nella falsificazione. La eccezione di inutilizzabilità è, invece, in linea di principio fondata. Dopo aver confessato agli operanti di non essere l', , il riferiva di aver acquistato i documenti falsi al prezzo di euro 500 cadauno; e tale dichiarazione, annotata nel verbale di arresto, è riportata in sentenza. Ma tale spontanea dichiarazione era in dibattimento utilizzabile ai limitati fini delle contestazioni, come stabilito dal comma 7 dell'art. 350 c.p.p., e dunque al solo fine di operare il vaglio critico della dichiarazione, non come prova diretta della circostanza affermata . Ma dalla fondatezza del rilievo non discendono conseguenze Iiberatorie per il . Irrilevante, ai fini del giudizio di responsabilità per i reati in ordine ai quali si procede, é che egli abbia erogato o non erogato un corrispettivo pecuniario all'autore materiale della falsificazione, posto che tale erogazione esula dalla tipicità del fatto. Così come irrilevante, perché avulso dagli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi della fattispecie, è che egli abbia impiegato le proprie corrette generalità in altre occupazioni della sua vita quotidiana o che intendesse o meno servirsi di quei documenti per sottrarsi alla esecuzione della pena. Certo, il primo giudice ha ravvisato un movente che appare aderente alle risultanze processuali, in quanto logicamente conseguente allo stesso impiego delle false generalità, da parte dell'imputato, proprio al cospetto della PG comandata di catturarlo. Ma che egli si sia determinato alla condotta illecita in vista proprio di questo scopo ultimo, ovvero per altro motivo, é elemento ininfluente sulla rilevanza penale della condotta, non esclusa neppure dall'aver continuato ad impiegare le proprie corrette generalità in altre occasioni. Non si è, del resto, in presenza di reati permanenti od abituali che richiedono una pluralità di condotte, ma di reati istantanei che si perfezionano, l'uno, con la formazione del documento falso e, l'altro, con la sostituzione della propria con l'altrui persona; condotte, queste, entrambe finanche ammesse dal prevenuto nel corso delle dichiarazioni rese in dibattimento. In un simile chiaro contesto di nessuna utilità sarebbe l'approfondimento istruttorio sollecitato con l'atto di appello. Una maggiore conoscenza di tempi, modi e persone coinvolte in presunte truffe poste in essere in Spagna, e nelle quali sarebbe emerso il nominativo dell' , sarebbe del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio. Infine, congruo appare alla Corte il trattamento sanzionatorlo. Nulla è stato eccepito nell'atto di appello in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, decisione peraltro condivisibile alla luce dei precedenti penali del Poco al di sopra dei minimi edittall è stata dal primo giudice fissata la pena base, e certo la gravità del fatto, quale resa manifesta dalla doppia falsificazione e dall'aver declinato generalità corrispondenti ai documenti falsi, impedivano di fissare la pena ai minimi edittali; non 5 I incongruo (ed anzi finanche benevolo) appare l'aumento disposto per la continuazione di soli giorni quindici per ciascuno dei tre reati. Consegue alla integrale riforma della sentenza impugnata la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio. P.Q.M. Visto l'art. 605 c.p.p., conferma la sentenza emessa 1'11/6/2013 dal Tribunale di Roma appellata da che condanna al pagamento delle ulteriori spese del grado. Fissa in giorni sessanta ii termine per Il deposito della motivazione. Roma, udienza dei 12/1/2016. Il Consigliere re latore Il Presidente Dr. Francesco Mancini Dr. Claudio Tortora ~~ 6