disoccupazione
Transcript
disoccupazione
DISOCCUPAZIONE Le prestazioni devono essere garantite prioritariamente dall'ultimo paese dove si è lavorato. In Svizzera come nell'UE se la persona disoccupata si reca in un altro Stato membro per cercare lavoro, il diritto alla prestazione rimane garantito per tre mesi. Le prestazioni in Svizzera In virtù del principio della totalizzazione dei periodi contributivi, al termine di un contratto di lavoro di breve durata in Svizzera, un lavoratore dipendente può percepire delle indennità di disoccupazione in Svizzera, purché raggiunga i periodi di contributo minimi. L’accordo prevede un periodo transitorio di sette anni durante il quale la Svizzera non computerà la durata dei versamenti contributivi all'estero per i lavoratori il cui contratto di lavoro è inferiore ad un anno. Ciò significa che questi lavoratori acquisiscono il diritto alle prestazioni dell'assicurazione disoccupazione svizzera solo dopo aver versato i contributi assicurativi per almeno sei mesi (è in corso una revisione che intende introdurre un periodo contributivo di almeno 12 mesi). Durante questi sette anni, la Svizzera retrocederà allo Stato di origine i premi assicurativi versati dai lavoratori all'assicurazione disoccupazione svizzera. Se la lavoratrice/il lavoratore ha dato la disdetta di sua iniziativa senza avere un nuovo posto di lavoro o se ha fornito al suo datore di lavoro un motivo per il licenziamento (disoccupazione imputabile al disoccupato), può essere colpito da una sospensione temporanea del diritto alle indennità. II primo giorno di disoccupazione Già durante il termine di disdetta è possibile annunciarsi ad un Ufficio regionale di collocamento (URC) al fine di essere collocato. Bisogna annunciarsi personalmente, al più tardi il primo giorno in cui si chiedono le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD), presso il Comune di residenza. In linea di massima l'annuncio per il collocamento è di competenza dell'URC. Documenti necessari: permesso di domicilio o libretto per gli stranieri, certificato AVS. Le prestazioni in Italia II sistema italiano per l'assegnazione dei sussidi di disoccupazione e gestito dall'INPS. In caso di perdita di lavoro in Italia, occorre rivolgersi all'Ufficio di collocamento competente, il quale darà le istruzioni sulle procedure da seguire per l'assegnazione dei sussidi di disoccupazione. I disoccupati hanno il diritto di soggiornare in Italia per cercarvi un impiego per un periodo di sei mesi. Tuttavia, l'autorità non potrà imporre di lasciare il territorio dello Stato se si prova che si prosegue con impegno la ricerca del posto di lavoro e che ci sono reali possibilità di trovarlo (ad esempio a seguito di colloqui ancora da affrontare). I frontalieri Per i frontalieri sarà l'Italia a corrispondere la relativa indennità di disoccupazione. È previsto un periodo di indennizzo di 360 giorni, il pagamento di un'indennità ammontante tra il 25 e il 50% del salario di riferimento e l'iscrizione alle liste di mobilità in Italia. Questo sistema di assicurazione disoccupazione resterà in vigore per un periodo transitorio di sette anni.