disoccupazione

Transcript

disoccupazione
DISOCCUPAZIONE
Le prestazioni devono essere garantite prioritariamente dall'ultimo paese dove si è lavorato. In
Svizzera come nell'UE se la persona disoccupata si reca in un altro Stato membro per cercare
lavoro, il diritto alla prestazione rimane garantito per tre mesi.
Le prestazioni in Svizzera
In virtù del principio della totalizzazione dei periodi contributivi, al termine di un contratto di
lavoro di breve durata in Svizzera, un lavoratore dipendente può percepire delle indennità di
disoccupazione in Svizzera, purché raggiunga i periodi di contributo minimi.
L’accordo prevede un periodo transitorio di sette anni durante il quale la Svizzera non
computerà la durata dei versamenti contributivi all'estero per i lavoratori il cui contratto di
lavoro è inferiore ad un anno. Ciò significa che questi lavoratori acquisiscono il diritto alle
prestazioni dell'assicurazione disoccupazione svizzera solo dopo aver versato i contributi
assicurativi per almeno sei mesi (è in corso una revisione che intende introdurre un periodo
contributivo di almeno 12 mesi). Durante questi sette anni, la Svizzera retrocederà allo Stato
di origine i premi assicurativi versati dai lavoratori all'assicurazione disoccupazione svizzera.
Se la lavoratrice/il lavoratore ha dato la disdetta di sua iniziativa senza avere un nuovo posto
di lavoro o se ha fornito al suo datore di lavoro un motivo per il licenziamento (disoccupazione
imputabile al disoccupato), può essere colpito da una sospensione temporanea del diritto alle
indennità.
II primo giorno di disoccupazione
Già durante il termine di disdetta è possibile annunciarsi ad un Ufficio regionale di
collocamento (URC) al fine di essere collocato. Bisogna annunciarsi personalmente, al più tardi
il primo giorno in cui si chiedono le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione
(AD), presso il Comune di residenza. In linea di massima l'annuncio per il collocamento è di
competenza dell'URC. Documenti necessari: permesso di domicilio o libretto per gli stranieri,
certificato AVS.
Le prestazioni in Italia
II sistema italiano per l'assegnazione dei sussidi di disoccupazione e gestito dall'INPS. In caso
di perdita di lavoro in Italia, occorre rivolgersi all'Ufficio di collocamento competente, il quale
darà le istruzioni sulle procedure da seguire per l'assegnazione dei sussidi di disoccupazione.
I disoccupati hanno il diritto di soggiornare in Italia per cercarvi un impiego per un periodo di
sei mesi. Tuttavia, l'autorità non potrà imporre di lasciare il territorio dello Stato se si prova
che si prosegue con impegno la ricerca del posto di lavoro e che ci sono reali possibilità di
trovarlo (ad esempio a seguito di colloqui ancora da affrontare).
I frontalieri
Per i frontalieri sarà l'Italia a corrispondere la relativa indennità di disoccupazione. È previsto
un periodo di indennizzo di 360 giorni, il pagamento di un'indennità ammontante tra il 25 e il
50% del salario di riferimento e l'iscrizione alle liste di mobilità in Italia.
Questo sistema di assicurazione disoccupazione resterà in vigore per un periodo transitorio di
sette anni.