2016_11 ATTIVA Circolare Lavoro

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2016_11 ATTIVA Circolare Lavoro
Circolare Mensile Lavoro
NOVEMBRE 2016
INDICE
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Le news del mese di novembre 2016

Approfondimenti
o
Nuove sanzioni per violazione delle norme sul collocamento obbligatorio
o
Gli ammortizzatori sociali nel correttivo Jobs Act
o
Esodo a favore dei lavoratori prossimi a pensione
o
Permessi L. 104/92 anche in favore di persone conviventi

Scadenzario

Scadenzario contrattuale
Le news del mese di novembre 2016
Rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione: chiarimenti
Il Ministero dell’interno, con circolare n. 40579 del 3 ottobre 2016, ha offerto chiarimenti in ordine
alla corretta applicazione dell’articolo 22, comma 11, D.Lgs. 286/1998 (rinnovo del Permesso di
soggiorno per gli stranieri in attesa di occupazione).
Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il
posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo
di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, salvo si tratti di permesso di
soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a un anno ovvero per tutto il
periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero,
qualora superiore.
La norma, pertanto, nel prevedere un termine di validità minima del permesso di soggiorno per
attesa occupazione, non ha posto limiti all’eventuale rinnovo del titolo autorizzatorio conferito per
tale motivazione, rendendo possibile, da parte dell’interessato, anche il successivo rinnovo nelle
annualità successive alla prima concessione.
Le Questure dovranno comunque valutare caso per caso, effettuando un esame dell’inclusione
sociale, ancorché siano venuti meno i requisiti del rilascio.
Viene infine chiarito che, come stabilito dall’ultima parte dell’articolo 22, comma 11, ai fini della
determinazione del reddito per il rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione si
potrà tenere conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il
richiedente.
Ha preso avvio l’attività dell’Ispettorato nazionale del lavoro
Il Ministero del lavoro, con circolare n. 29 del 26 settembre 2016, ha illustrato la convenzione
sottoscritta il 14 settembre scorso con l'Ispettorato nazionale del lavoro, che grazie a tale
accordo inizia a svolgere la sua attività.
La convenzione, in attesa che vengano definiti gli ultimi provvedimenti che daranno piena
autonomia all'Agenzia, consente infatti all'Ispettorato di avvalersi delle strutture del Ministero per
emanare le prime indicazioni volte a uniformare tutta l'attività ispettiva esercitata dal personale
ispettivo di provenienza ministeriale, Inps e Inail.
Istanze di maternità telematiche: aggiornamento congedo paternità
L’Inps, con messaggio n. 3980 del 3 ottobre 2016, ha reso noto che l’applicazione per l’invio
telematico delle domande di maternità è stata integrata con la possibilità di acquisire le domande
di congedo di paternità per il padre lavoratore autonomo, ai sensi della circolare n. 128/2016
(articoli 5, 15 e 16, D.Lgs. 80/2015, di modifica degli articoli 28, 66 e 67, T.U. maternità/paternità
in materia di indennità per lavoratrici e lavoratori autonomi).
Novità in tema di DURC
Si segnalano alcune novità in materia di Durc oggetto del decreto del Ministero del lavoro 23
febbraio 2016 che è stato pubblicato sulla G.U. n. 245 del 19 ottobre 2016 e che modifica il
decreto 30 gennaio 2015 recante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità
contributiva (DURC)”:
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 la regolarità contributiva potrà essere verificata anche per le imprese che, pur non essendo
qualificate come edili, applicano il Ccnl di settore;
 la regolarità delle imprese in fallimento o liquidazione coatta amministrativa con esercizio
provvisorio si verifica per gli obblighi contributivi Inps/Inail/Casse edili scaduti prima
dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio o dell’apertura della procedura in caso di
amministrazione straordinaria.
Conversione dei contratti di lavoro intermittente
Chi utilizza, in assenza dei requisiti soggettivi, il lavoro intermittente in presenza di disposizioni
del Ccnl applicato che escludono il ricorso a tali contratti, rischia la conversione del contratto in
rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.
Questo sostiene il Ministero del Lavoro nella nota n. 18194 del 4 ottobre 2016, ricordando che
l’articolo 13, D.Lgs. 81/2015, rimanda al contratto collettivo l’individuazione delle esigenze
organizzative e produttive in presenza delle quali è possibile ricorrere a prestazioni di lavoro
intermittente: il contratto collettivo può però stabilirne il divieto di utilizzo in assenza delle
predette esigenze, fatto salvo che, in questi casi, il ricorso al lavoro intermittente è comunque
possibile se ricorrono i requisiti soggettivi (soggetti con meno di 24 anni di età, purché le
prestazioni lavorative siano svolte entro il 25° anno, e soggetti con più di 55 anni di età).
In assenza di previsioni contrattuali, vi è comunque la possibilità di utilizzo del lavoro a chiamata
in riferimento alle ipotesi della tabella allegata al R.D. 2657/1923.
Autotutela INPS anche su avvisi inoppugnabili
L’Inps, con il messaggio n. 3913/2016, riconosce la possibilità di intervenire in autotutela in
presenza di una sentenza dell'Autorità giudiziaria che, nonostante il decorso del termine per
impugnare la cartella/a.v.a. notificati, abbia accertato l'inesistenza, totale o parziale, dell'obbligo
contributivo.
Contro l'iscrizione a ruolo, il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro 40
giorni dalla notifica della cartella di pagamento. In assenza di ricorso giudiziario nel termine
previsto, la cartella (nonché l'avviso di addebito) diventa inoppugnabile.
Secondo l’Istituto, deve sicuramente essere riconosciuta la possibilità di intervenire in autotutela
in presenza di una sentenza dell'Autorità giudiziaria che, nonostante il decorso del termine per
impugnare la cartella/a.v.a. notificati, abbia accertato l'inesistenza, totale o parziale, dell'obbligo
contributivo. Quindi, se il giudice riconosce le ragioni sostanziali del contribuente, l’Inps darà
seguito alla sentenza anche intervenendo sul titolo inoppugnabile, operando uno
sgravio/annullamento totale o parziale.
Anche in assenza di una sentenza, però, l’Inps ammette l’autotutela, purché sia fondata la
ragione sostanziale del contribuente, anche in presenza di un titolo non più impugnabile.
Non sarà invece possibile l’intervento in autotutela in presenza di un titolo inoppugnabile qualora
il debitore eccepisca l'avvenuta prescrizione del credito previdenziale prima della notifica del
titolo stesso, in quanto, in tale caso, la pretesa non è basata su motivazioni che legittimino
l'attivazione dell'Inps per ragioni di giustizia sostanziale.
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Approfondimenti
NUOVE SANZIONI
OBBLIGATORIO
PER
VIOLAZIONE
NORME
SUL
COLLOCAMENTO
Il tema del collocamento obbligatorio dei lavoratori disabili, la cui disciplina si rinviene nella L.
68/1999, è stato recentemente oggetto di modifiche da parte del c.d. Decreto semplificazioni
(D.Lgs. 151/2015). Tali modifiche hanno adesso subito un’ulteriore revisione, per il tramite del
c.d. decreto correttivo del Jobs Act (D.Lgs. 185/2016).
Sul tema specifico si riscontra una rilevante modifica legata, essenzialmente, all’apparato
sanzionatorio amministrativo, previsto a fronte della violazione degli obblighi di assunzione
obbligatoria. Si ricorda, schematicamente, che i datori di lavoro sono investiti di tale
obbligazione, secondo la seguente partizione:
 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti
 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti.
In precedenza, ovvero fino all’8 ottobre 2016, era prevista, nel caso di mancata assunzione
obbligatoria, una sanzione amministrativa pari a 62,77 euro al giorno per ciascun lavoratore
disabile che risulta non occupato nella medesima giornata. Tale sanzione, si ricorda, era
suscettibile di riduzione a 20,92 euro nel caso di pagamento entro 60 giorni dalla contestazione
(L. 689/1981), ovvero a 15,69 euro nel caso si fosse ottemperato alla diffida emessa dagli organi
di vigilanza.
Viene adesso modificata, poiché evidentemente ritenuta non propriamente dissuasiva del
comportamento illecito, la sanzione prevista in misura piena per la violazione cui sopra. Viene
infatti previsto che, a fronte di tale inadempimento, la sanzione sia pari a 5 volte la misura del
contributo esonerativo previsto per i casi di lavorazioni ad alto rischio. Tale importo è previsto,
ovviamente, per ogni giorno e per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella
medesima giornata. Considerando, pertanto, l’ammontare del citato contributo di esonero (30,64
euro), ne deriva che la nuova sanzione piena, per il tema qui trattato, aumenta a 153,20 euro.
Anche in questo caso sarà applicabile, ove vi sia il tempestivo pagamento nei 60 giorni dalla
contestazione, la prevista riduzione a un terzo, ossia a 51,07 euro.
La novità normativa, inoltre, specifica chiaramente l’applicabilità alla fattispecie, da parte degli
organi di vigilanza, della c.d. diffida, tanto che, in caso di ottemperanza, la sanzione subirà
un’ulteriore riduzione a 38,30 euro. Viene specificato che la diffida prevede, in relazione alla
quota d’obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione
o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici.
GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI NEL CORRETTIVO JOBS ACT
Il D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185, recante correttivi ai decreti Jobs Act, è stato pubblicato in
G.U. n. 235 del 7 ottobre 2016 ed è in vigore dall’8 ottobre 2016.
Nel predetto decreto vi sono le seguenti sostanziali modifiche al D.Lgs. 148/2015 in tema di
ammortizzatori sociali:
1. Cigo: i datori di lavoro che svolgono attività soggette ad eventi atmosferici potranno, in
presenza di eventi non evitabili, presentare la domanda di Cigo entro il mese successivo a
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quello in cui si è verificato l’evento;
2. Cigs: la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa per Cigs potrà iniziare entro 30 giorni
(e non più decorsi 30 giorni) dalla presentazione dell’istanza;
3. cds: i contratti di solidarietà difensivi, in corso da almeno 12 mesi e stipulati prima del 1°
gennaio 2016, potranno essere trasformati in contratti di solidarietà espansivi a condizione che
la riduzione complessiva dell’orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata
usufruendo delle specifiche agevolazioni;
4. Cigs e mobilità in deroga: elevati i limiti di spesa delle Regioni e delle Provincie autonome dal
5% al 50% ai fini dell’utilizzo di Cigs e mobilità in deroga;
5. Cigs in aree complesse: possibilità di estendere la Cigs per ulteriori 12 mesi per sospensioni
relative a imprese operanti in aree di crisi industriale complessa che abbiano esaurito qualsiasi
altra possibilità di ricorso agli ammortizzatori in costanza di rapporto. Le istruzioni sono state
fornite con la circolare ministeriale n. 38 del 14 ottobre 2016.
Con la circolare n. 31 del 21 ottobre 2016, inoltre, il Ministero del lavoro ha fornito nuove
indicazioni operative sui contratti di solidarietà espansiva e sulla Cigs, a seguito dell'entrata in
vigore del D.Lgs. 185/2016. In particolare, il Ministero si sofferma:
 sull'articolo 2, comma 1, lettera c), del citato decreto, che prevede la trasformazione del
contratto di solidarietà inteso come causale per l'accesso al trattamento straordinario di
integrazione salariale, in contratto di solidarietà espansiva;
 sull'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto, che prevede che per le procedure di
consultazione sindacale e per gli accordi conclusi a decorrere dall’8 ottobre 2016 la
sospensione o la riduzione dell'orario concordata tra le parti ha inizio entro 30 giorni dalla data
di presentazione della domanda di Cigs.
ESODO A FAVORE DEI LAVORATORI PROSSIMI A PENSIONE
Con il messaggio n. 4095/2016, l’Inps ha fornito ulteriori precisazioni in ordine alla corretta
predisposizione della garanzia fideiussoria che il datore di lavoro deve presentare all’Istituto ai
fini dell’accesso alla prestazione.
La legge prevede che, per accedere alla prestazione di esodo, il datore di lavoro presenti all’Inps
una fideiussione bancaria a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti nei confronti
dell’Istituto medesimo, aventi ad oggetto il versamento anticipato della provvista per la
prestazione e per la contribuzione figurativa correlata, maggiorate di una parte variabile, pari
almeno al 15% della predetta provvista, in funzione delle successive determinazioni adottate
dall’Istituto: nel corpo della fideiussione deve essere indicato espressamente (in cifre e numeri),
oltre che l’importo relativo alla “parte fissa”, anche l’importo della “parte variabile”. che
costituiscono l’Importo massimo garantito, cioè la misura massima dell’esborso della banca,
entro la quale, nei limiti delle obbligazioni garantite, opererà la fideiussione presentata.
Inoltre, come riportato nell’articolo 3 dello schema di fideiussione, il decorrere della scadenza
finale determina la cessazione automatica di ogni effetto della garanzia, anche in assenza di
restituzione dell’originale dell’atto: in tali casistiche, così come nelle ipotesi di svincolo totale della
fideiussione o di mancata realizzazione dei presupposti di accesso all’esodo per tutti i lavoratori
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in relazione ai quali era stata rilasciata la garanzia, l’Inps non procede alla restituzione della
fideiussione, ma può fornire la dichiarazione che la banca non è tenuta a garantire ulteriormente
gli obblighi del datore di lavoro esodante nei confronti dell’Inps.
Il prospetto di quantificazione dell’onere è redatto sulla base della contribuzione correlata
quantificata dal datore di lavoro in via presuntiva al momento della presentazione della domanda
preliminare, sulla media delle retribuzioni sulla base degli ultimi 2 o 4 anni precedenti la
cessazione del rapporto di lavoro. Nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia prestato attività lavorativa
presso il datore di lavoro esodante per un periodo inferiore, il datore di lavoro deve segnalarlo
all’Inps, dandone evidenza nel file contenente i dati dei lavoratori allegato al modello Sc77, che
provvederà a determinare il valore della contribuzione correlata e della relativa retribuzione ai fini
della predisposizione della fideiussione e della determinazione della contribuzione correlata.
Con riferimento alle domande di accesso alla procedura di esodo presentate a decorrere dal 1°
maggio 2015 per la determinazione della misura della contribuzione correlata, che deve essere
versata dal datore di lavoro per i periodi di erogazione della prestazione, le disposizioni vigenti
prevedono che l’imponibile previdenziale cui fare riferimento è quello dell’ultimo quadriennio. Per
i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e
per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo si dovrà tenere conto del
massimale previsto dall'articolo 2, comma 18, L. 335/1995, la cui misura per l'anno 2016 è pari a
100.324 euro.
Il piano relativo ai lavoratori interessati dal “programma di esodo” presentato dai datori di lavoro
deve essere annuale (con ultima decorrenza di accesso alla prestazione di accompagnamento
alla pensione il 1° dicembre dello stesso anno): solo eccezionalmente, in ragione per esempio
dell’elevato numero di lavoratori interessati, è possibile prevedere più di un piano di esodo
annuale, previa autorizzazione dell’Inps.
PERMESSI L. 104/92 ANCHE IN FAVORE DI PERSONE CONVIVENTI
La Corte Costituzionale, con la recentissima sentenza n. 213/2016, ha dichiarato la parziale
illegittimità di un articolo della L. 104/1992, norma dove vengono individuati i soggetti fruitori dei
permessi retribuiti giornalieri per assistenza a soggetti handicappati in situazione di gravità; ciò in
quanto tale disposizione, riguardando coniuge e parenti, non include i soggetti conviventi. La
norma, infatti, elenca tra i soggetti in situazione di gravità, per la cui assistenza è possibile fruire
di 3 giorni di permesso retribuito, i seguenti: coniuge, parente o affine entro il secondo grado,
ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione
di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie
invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Il caso, all’attenzione dei giudici, era quello di una lavoratrice la quale, assistendo il convivente
(more uxorio) gravemente malato, non poteva per legge usufruire di detti permessi.
La Corte, rifacendosi agli articoli 2 e 32 della Carta costituzionale, diritto alla salute, e pur
ravvisando la distinzione tra coniuge e convivente, specifica che la ben più elevata ragione di
tutela prevista dalla norma, verso un soggetto con handicap in situazione di gravità, esula dalla
sussistenza o meno di un grado di parentela, finalizzandosi soltanto alla tutela del soggetto
debole da esplicarsi possibilmente in ambito familiare. Escludere, pertanto, un soggetto
convivente, equivale a restringere indebitamente un diritto costituzionalmente tutelato, ossia
quello all’assistenza ed alle cure nel suo ambito familiare.
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Scadenzario
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° novembre al 30 novembre 2016, con il
commento dei principali termini di prossima scadenza.
Si ricorda ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali,
nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al
primo giorno feriale successivo.
Mercoledì 16 novembre
Irpef versamento ritenute – Sostituti d’imposta
Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro
autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d’imposta nel mese precedente.
Versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d’imposta
Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori
dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del
rapporto di lavoro.
Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti
sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.
Versamento acconto addizionale comunale – Sostituti d’imposta
Versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti
sulle competenze del mese precedente.
Contributi Inps – Gestione Separata
Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps su compensi
corrisposti nel mese precedente.
Contributi Inps – Datori di lavoro
Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Inps dai datori di lavoro, relativi
alle retribuzioni del mese precedente.
Autoliquidazione Inail – Versamento premio
Scade il termine per il versamento dell’ultima rata, maggiorata degli interessi, del premio Inail,
relativo al saldo 2015 e all’acconto 2016, da parte dei soggetti che hanno optato per il
pagamento rateale
Mercoledì 30 novembre
UniEmens – Invio telematico
Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens
relativa al mese precedente.
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Scadenzario contrattuale
Di seguito evidenziamo le principali innovazioni contrattuali del mese di novembre 2016.
LATERIZI - AZIENDE INDUSTRIALI - ACCORDO 31 MARZO 2016
ASSISTENZA
INTEGRATIVA
- € 6 mensili a carico azienda; € 3 mensili a carico lavoratore
CONTRIBUZIONE FONDO ALTEA
TERZIARIO CONFCOMMERCIO - ACCORDO 30 MARZO 2015
MINIMI TABELLARI
Confcommercio ha concordato con Filcams, Fisascat e Uiltucs di
sospendere l’erogazione della tranche di aumento prevista per il
mese di novembre.
Le Parti, alla luce del perdurare del clima di incertezza economica che
ancora caratterizza il paese, hanno sottoscritto un accordo
integrativo del suddetto CCNL al fine di dare certezze alle imprese
sugli adempimenti contrattuali.
Nell’accordo viene anche stabilito che le Parti si incontreranno
nuovamente entro il 5 dicembre 2016 per la definizione della nuova
decorrenza degli aumenti contrattuali.
TESSILI - AZIENDE INDUSTRIALI - ACCORDO 9 NOVEMBRE 2015
UNA TANTUM
In seguito all'accordo di confluenza del comparto Tessili vari, torcitura
e filatura serica nel Ccnl Tessili e abbigliamento PMI, con riferimento al
periodo aprile 2013-ottobre 2015, viene riconosciuto un importo
forfettario una tantum pari a € 2.270 complessivi, da erogare
mensilmente (compresa la 13ª mensilità) in tranche di pari importo
fino a dicembre 2017.
TESSILI E ABBIGLIAMENTO PMI - ACCORDO 7 OTTOBRE 2013
UNA TANTUM
Comparto Tessili vari, torcitura e filatura serica
Con riferimento al periodo aprile 2013-ottobre 2015, viene
riconosciuto un importo forfettario una tantum pari a € 2.270
complessivi, da erogare mensilmente (compresa la 13ª mensilità) in
tranche di pari importo fino a dicembre 2017.
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