REGOLAMENTO DI FORMAZIONE

Transcript

REGOLAMENTO DI FORMAZIONE
REGOLAMENTO DI FORMAZIONE
Art. 1 (Articolazione livelli formativi)
I corsi di formazione ENDAS si costituiscono di quattro livelli (schema allegato).
La denominazione dei livelli tecnici è specifica per ogni singola disciplina, viene presentata al
dipartimento formazione dai tecnici di settore e adottata con possibilità di chiederne rettifica,
dall’Ufficio di presidenza.
Art. 2 (Corsi)
Entro il 1° OTTOBRE dell’anno precedente allo svolgimento del corso (data obbligatoria per
i corsi di durata di 12 mesi), le regioni utilizzando la modulistica fornita dal dipartimento
formazione, devono presentare richiesta per attivare percorsi di formazione per le singole
discipline. Devono inoltre fornire almeno 30 gg prima dell’inizio del corso, tutti i dati necessari
per l’aggiornamento della piattaforma Coni. I dati verranno inseriti dal dipartimento
formazione. Visti i percorsi di formazione presentati, i tecnici nazionali propongono il piano
formativo annuale al dipartimento formazione che lo valuta e lo sottopone all’approvazione
dell’Ufficio di presidenza.
Il programma formativo annuale può subire delle modiche nell’anno in corso che devono
essere presentate al dipartimento formazione e approvate dall’ufficio di presidenza. Tutta la
documentazione dovrà essere inviata alla mail [email protected]
Art. 3 (Diplomi)
Al termine dei corsi, il dipartimento formazione esaminata tutta la documentazione ed il
verbale d'esame, procederà al rilascio dei Diplomi che verranno firmati dal Presidente
Nazionale e del tesserino attestante la qualifica conseguita. I Diplomi hanno validità se in
regola con le quote di associazione.
Art. 4 (Albo)
Tutti i corsisti idonei, saranno inseriti nell'albo nazionale Endas Dirigenti - Tecnici - Ufficiali di
Gara, e all'inizio di ogni anno dovranno richiedere all'Endas nazionale il rinnovo del tesserino,
dietro versamento della quota associativa.
Art. 5 (Requisiti)
Per l’attivazione dei singoli corsi al dipartimento formazione dovranno essere inviati:
- Regolamento tecnico del corso, programma di insegnamento che dovrà essere in linea
con quanto previsto nel piano formativo nazionale (Schema 1 a 4 Corsi Livelli – vedi
allegato);
ENTE DI PROMOZIONE
SPORTIVA
RICONOSCIUTO
DAL CONI
- Luogo di svolgimento, calendario, orario del corso e costo di partecipazione per gli
allievi, indicazione del corpo docente formatore (è obbligatorio minimo un formatore
PAS) (dati corso ai fini piattaforma coni – vedi allegato);
- Indicazione di un responsabile del corso e riferimenti telefonici;
Art. 6 (Docenti)
Si fa presente che il corpo docente dovrà essere scelto in via prioritaria tra gli associati ENDAS
– PAS, nel rispetto dell’art. 5. Per i docenti esterni è necessaria una autorizzazione del
dipartimento formazione.
Art. 7 (Standard qualitativi)
Al fine di garantire uno standard qualitativo uniforme a tutti i corsisti devono essere garantiti:
- Programmi formativi approvati dal dipartimento formazione
- Ambienti idonei per lo svolgimento delle lezioni, nel rispetto della convenzione
ENDAS – PAS;
- Il rispetto del piano formativo e delle direttive nazionali;
Art. 8 (Penali)
Il non rispetto di quanto regolamentato determinerà la sospensione del corso e segnalazione
alla procura sportiva secondo la gravità del caso.
Art. 9 (Costi)
I costi verranno quantificati con apposita circolare.
Art. 10 (Avvalimento)
Le regioni, potranno avvalersi, raggiunto un numero minimo di partecipanti (da concordare
con il dipartimento formazione) di corsi organizzati direttamente dal dipartimento
formazione.
Art. 11 (Equiparazione titoli, gradi e attestati, diplomi)
Le singole istanze di equiparazione dei titoli, attestati, diplomi gradi verranno valutate da una
commissione che sarà formata da tecnici Endas, Pas e da alte professionali del settore.
ENTE DI PROMOZIONE
SPORTIVA
RICONOSCIUTO
DAL CONI