Regolamento Libera Professione (in vigore dal 01/10/2016)

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Regolamento Libera Professione (in vigore dal 01/10/2016)
Azienda Socio Sanitaria Territoriale
degli Spedali Civili di Brescia
Regolamento per l’Istituto
della Libera Professione Intramuraria
Approvato con Decreto n.724 del 15/09/2016
(in vigore dal 01/10/2016)
Capo I
Principi Generali
Premessa Generale
Il presente Regolamento Aziendale definisce le condizioni per l’esercizio dell’attività libero professionale
intramuraria ed è stato redatto con l’obiettivo di garantire la libera scelta delle prestazioni sanitarie
ponendosi come offerta integrativa e non sostitutiva dei servizi all’utenza.
Art. 1 - Definizione
Per attività libero professionale del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del
ruolo sanitario si intende l’attività che detto personale, individualmente e/o in équipe, esercita fuori
dall’orario di lavoro istituzionale, in regime ambulatoriale, di day hospital, di day surgery o di ricovero
nella struttura prevista dalla normativa vigente, in favore e su libera scelta dell’assistito e con oneri a
carico dello stesso o di assicurazioni o fondi sanitari integrativi.
Art. 2 - Principi
Il presente regolamento intende disciplinare l’esercizio ed i principi dell’attività libero professionale
nell’ASST degli Spedali Civili di Brescia, rinviando per quanto in esso non specificatamente contemplato
alle disposizioni nazionali e/o regionali.
Il regolamento dell’attività libero professionale intramoenia deve salvaguardare i sotto indicati principi:
1. l’attività libero professionale è caratterizzata dalla libera scelta, da parte dell’utente, del dirigente
del ruolo sanitario o dell’équipe cui si richiede l’erogazione della prestazione;
2. l’attività libero professionale deve essere esercitata in sinergia con le finalità proprie dell’Azienda
Socio Sanitaria Territoriale, ponendosi come ulteriore offerta di prestazioni liberamente stabilite dal
professionista e formalizzate dall’Amministrazione. A livello di singolo Presidio Ospedaliero può
essere consentita purché nella stessa struttura venga svolta anche attività istituzionale nella
medesima disciplina;
3. le prestazioni erogate in libera professione devono essere fruibili anche in regime istituzionale,
prevedendo le stesse modalità organizzative di erogazione e di esecuzione e la presenza dei
medesimi requisiti strutturali/tecnologici ed organizzativi previsti per l’attività istituzionale. Le
eventuali eccezioni a questi principi possono essere preventivamente autorizzate dalla Direzione
Generale, su motivata richiesta del professionista, sentito il parere della Direzione Sanitaria
Aziendale, in merito all’appropriatezza clinico/assistenziale e/o all’eventuale opportunità
erogativa rispetto alla programmazione aziendale;
4. non è consentita l’attività libero professionale relativamente ai ricoveri nei servizi di emergenza e
di terapia intensiva, nelle unità coronariche e nei servizi di rianimazione;
5. i volumi delle prestazioni libero-professionali non devono superare, globalmente considerati, quelli
eseguiti nell'orario di lavoro (Legge 189/ 2012);
6. l’esercizio dell’attività libero professionale viene autorizzato dall’Azienda ed effettuato di norma in
spazi ed ore concordate con il professionista ed il Responsabile dell’U.O., qualora venga svolta
all’interno delle strutture aziendali, e la Direzione Medica del Presidio presso il quale si svolge
l’attività con contestuale individuazione delle attrezzature utilizzabili, anche allo scopo di non
interferire con le esigenze di piena funzionalità dei servizi, ma, al contrario, di esaltarne le
potenzialità;
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7. l’erogazione della prestazione in regime libero professionale è subordinata alle esigenze di
garantire in via prioritaria il regolare svolgimento dell’attività istituzionale ordinaria e a tal fine
l’Azienda attiva appositi organismi di verifica, costituiti con le modalità indicate nell’art. 26;
8. l’Azienda garantisce l’esercizio dell’attività libero-professionale nell’osservanza del principio della
valorizzazione delle professionalità del personale dipendente ed universitario operante
nell’Azienda;
9. l’attività libero professionale può essere svolta dai dipendenti del ruolo sanitario in possesso di
laurea, indipendentemente dal livello di inquadramento. In base alla normativa vigente il
personale universitario assegnato a Unità Operative convenzionate potrà svolgere l’attività libero
professionale intramoenia alle stesse condizioni e modalità previste per il personale dipendente
dell’ASST;comma 2 dell’Art. 4 del DPCM 27/3/2000
10. l’attività libero professionale è aggiuntiva rispetto all’attività svolta nel debito orario complessivo e
deve quindi essere effettuata al di fuori dell’orario di servizio, dell’orario a garanzia degli obiettivi,
dei turni di pronta disponibilità e di guardia medica;
11. l’espletamento dell’attività libero-professionale, da parte del Dirigente Medico e Sanitario non deve
mai contrastare con i fini istituzionali e non deve in alcun caso creare situazioni di conflitto di
interessi e/o forme di concorrenza sleale con l’Azienda;
12. l’eventuale prestazione successiva dei pazienti ambulatoriali paganti, deve avvenire osservando
rigorosamente la programmazione e le modalità in atto per le prestazioni erogate in regime di
SSR, non costituendo il rapporto libero professionale criterio di accesso privilegiato per la
possibile successiva prestazione;
13. tutto il personale afferente ad Unità Operative presso le quali si svolge l’attività libero
professionale, anche se non direttamente coinvolto nell’esercizio di tale attività, è comunque
tenuto a prestare, nei limiti del normale orario di lavoro, ogni funzione assistenziale al paziente
che accede al regime libero professionale, nonché tutte le attività di carattere generale volte ad
assicurare il completamento della prestazione;
14. l’esercizio dell’attività libero professionale non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo a carico
dell’Azienda. Nel caso in cui la contabilità separata presenti un disavanzo il Direttore Generale,
previo parere del Collegio di Direzione, assume tutti i provvedimenti ritenuti necessari:
adeguamento delle tariffe, aumento della quota riservata all’amministrazione e eventuale
sospensione dell’erogazione delle prestazioni in libera professione.
15. Tutto il personale interessato allo svolgimento dell’attività in Libera Professione è chiamato al
rispetto del codice deontologico, attuando comportamenti di responsabilità condivisa e
trasparente.
Art. 3 - Forme d’esercizio della attività libero-professionale
L’attività libero professionale intramoenia può esercitarsi nelle seguenti forme:
1. Ambulatoriale
Detta attività è esercitata in spazi non inferiori al 10% e non superiori al 20% di quelli destinati all’attività
istituzionale (D.P.C.M. 27-3-2000).
Non è consentito l’esercizio dell’attività libero-professionale negli spazi non autorizzati.
Il Professionista è tenuto a lasciare liberi gli spazi entro l’orario assegnato al fine di non cagionare disagi
ai colleghi che svolgono l’attività successivamente e alla loro utenza.
Il Professionista ha altresì l’onere di verificare la propria lista di prenotazioni, visualizzabile mediante
profili di accesso personalizzati, tramite l’apposita procedura informatica.
In caso di assenza o di impedimento il Professionista deve darne avviso con congruo anticipo agli uffici
interessati.
Nell’ipotesi di assenza ingiustificata l’Azienda si riserva di richiedere al Medico inadempiente la
corresponsione della quota di spettanza dell’Amministrazione.
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2. Attività in costanza di ricovero
La quota dei posti letto da utilizzare per l’attività libero professionale viene assicurata in relazione
all’effettiva richiesta, nella misura del 5% e comunque non superiore al 10% dei posti letto della struttura
(D.P.C.M. 27-3-2000).
I posti letto, individuati per l’attività libero-professionale, concorrono ai fini dello standard dei posti letto
per mille abitanti, previsto dall’art.2 comma 5, della Legge 28 Dicembre 1995 n.549.
E secondo le tipologie:
• Libera professione individuale caratterizzata dalla scelta da parte del singolo utente del singolo
professionista cui viene richiesta la prestazione.
• Libera professione d’équipe o divisionale caratterizzata dalla richiesta di prestazioni a pagamento
da parte dell’utente singolo o associato, anche attraverso forme di rappresentanza, all’équipe dell’
U.O. nei limiti delle disponibilità orarie concordate.
• Libera professione aziendale individuale o d’équipe, resa a favore dell’Azienda, è caratterizzata
dalla erogazione di prestazioni a pagamento commissionate da parte di enti e/o società, persone
giuridiche, ecc. Per l’erogazione di tali forme di prestazione possono essere costituite dall’Azienda
anche coordinamenti di più UU.OO. o parti, anche singole, di esse.
• Attività di consulenza caratterizzata dalla emissione di prestazioni a pagamento rese in forma
individuale o in équipe per conto dell’Azienda anche all’esterno della struttura. Tale forma di libera
professione è regolamentata da apposito atto del Direttore Generale, d’intesa con le OO.SS. della
Dirigenza Sanitaria e in conformità a quanto previsto dai contratti collettivi. Rientra nell’attività di
consulenza così disciplinata l’attività di certificazione medico-legale resa per conto dell’Istituto
Nazionale degli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici.
• Attività di consulto caratterizzata dalla erogazione di prestazioni a pagamento da parte di
professionisti a favore di singoli utenti. I consulti possono essere effettuati al domicilio del paziente
o presso la struttura di ricovero, compresa quella di appartenenza del professionista che effettua la
prestazione. Anche tale attività viene normata dal Direttore Generale con apposito atto di natura
regolamentare.
• Attività svolta in sede di Commissione Medica Locale per l’accertamento dei requisiti psicofisici per
la guida dei veicoli a motore.
Le tipologie di cui sopra non debbono intendersi alternative tra di loro e possono essere esercitate in più
sedi.
Art. 4 – Volumi di attività
L’attività libero professionale non può annualmente comportare, per singola struttura (da intendersi
Struttura Complessa o Struttura Semplice Dipartimentale), un volume di prestazioni, globalmente
considerati, superiore a quello assicurato dalla medesima struttura per i compiti istituzionali, valutata
anche la tipologia delle prestazioni.
In ogni caso l’ALPI non può comportare per ciascun dirigente un volume orario superiore a quello
assicurato per i compiti istituzionali. Tale condizione, in armonia con la logica aziendale, va verificata, di
norma ogni anno.
Per l’attività di ricovero la valutazione dei volumi di attività è riferita anche alla tipologia e complessità
delle prestazioni (Art. 54 comma 5 CCNL 2000 Aree della Dirigenza).
Nel caso in cui si verifichi un superamento dei limiti regionali stabiliti come tempi massimi per
l’erogazione di prestazioni in attività istituzionale, la libera professione intramuraria riferita a quelle
stesse prestazioni potrà essere temporaneamente ridotta o, al limite, sospesa fino al ripristino delle
condizioni conformi ai tempi deliberati (DG Regione Lombardia VIII/09581 dell’11/06/2009).
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Art. 5 – Personale coinvolto nell’esercizio dell’attività libero professionale
Sono soggetti destinatari della presente disciplina regolamentare:
a) Per quanto attiene alle disposizioni relative alla libera professione intramoenia e alle modalità per
il controllo del rispetto delle disposizioni sulla incompatibilità: il personale medico, odontoiatra e
laureato sanitario non medico (farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi) che ha optato per la
libera professione intramuraria. Art..15 quater e quinquies del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e
s.m.i. Per quanto attiene alle disposizioni relative al riconoscimento economico “incentivante”
previsto per il personale comunque indispensabile per garantire l’esercizio della attività libera
professionale: personale del ruolo sanitario, dirigente e non dirigente, che partecipa
all’espletamento dell’attività libero-professionale, quale personale di supporto indiretto nell’ambito
della normale attività di servizio che non si trova in situazione di debito orario superiore a 14 ore
al termine del 1°semestre e del 2°semestre di riferimento;
b) personale della dirigenza Medica e Sanitaria, con rapporto di lavoro a tempo pieno, che ha optato
per l’attività intramoenia che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza
abbia una limitata possibilità di esercizio dell’attività libero professionale e che non si trova in
situazione di debito orario superiore a 14 ore al termine del 1°semestre e del 2°semestre di
riferimento (fondo di perequazione);
c) personale amministrativo e del ruolo tecnico non sanitario che collabora per assicurare l’esercizio
della attività libero professionale che non si trova in situazione di debito orario superiore a 14 ore
al termine del 1°semestre e del 2°semestre di riferimento ;
d) personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione che volontariamente e fuori dall’orario di
servizio, collabora direttamente con il professionista che svolge l’attività libero professionale
(supporto diretto).
Per quanto riguarda il personale di supporto indiretto del Comparto la partecipazione all’attività di Libera
Professione potrà dare titolo a compensi nel limite massimo di 2 mensilità lorde annue.
Sarà cura dei Responsabili delle diverse Unità Operative coinvolte comunicare semestralmente al
Responsabile Settore Libera Professione l’elenco dei nominativi del personale che ha collaborato per
assicurare l’attività libero professionale al fine di consentire la liquidazione dei proventi spettanti.
Capo II
Aspetti Organizzativi
Titolo I – Sedi di svolgimento della attività libero professionale intramuraria.
Art. 6 – Spazi e posti letto
La libera professione intramuraria per l’attività di cui all’art. 3, viene esercitata negli spazi, e nelle fasce
orarie concordate dai Responsabili di Unità Operativa, con i Responsabili delle Strutture cui afferiscono
gli spazi sulla base degli indirizzi della Direzione Strategica e sentito il Collegio di Direzione e comunque
in modo da non interferire con l’attività istituzionale.
Tale individuazione è da ritenersi non definitiva essendo possibili successive modifiche, su proposta
degli operatori sanitari interessati e della Direzione Medica di Presidio, in relazione all’effettiva domanda
dell’utenza.
Gli speciali comfort alberghieri, fruibili soltanto a richiesta, sono da considerarsi aggiuntivi.
Art. 7 – Disposizioni transitorie
In assenza di idonee strutture aziendali, le prestazioni libero professionali effettuabili solo in regime di
ricovero possono essere svolte presso strutture sanitarie pubbliche o strutture sanitarie private non
accreditate, a condizione che tale struttura abbia stipulato con l’Azienda apposita convenzione ai sensi
dall’art. 15 quinquies comma 2 lettera C Decreto Legislativo 502/92 così come modificato dal Decreto
Legislativo 229/99 nonché dalla DGR n. VII/3374 del 9/2/01 e n.VIII/5162 del 25/7/2007.
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Per l’attività libero professionale in regime di ricovero, fermo restando la programmazione obbligatoria
degli spazi e dei posti letto intramoenia ed i vincoli di cui all’art. 1 comma 5 della Legge n. 662/1996,
l’Azienda può reperire con tali atti convenzionali:
- sale operatorie
- posti letto (camere di degenza)
- spazi orari per utilizzo di attrezzature diagnostiche o riabilitative
- personale sanitario integrativo in caso di accertata e documentata impossibilità a garantire con
proprio personale le necessarie attività di supporto alla attività libero professionale.
Per l’attività libero professionale ambulatoriale, in assenza di spazi presso le strutture aziendali, è
consentito l’esercizio dell’ALPI presso gli studi privati dei professionisti come previsto dall’art. 1 comma
4, legge 120/2007 e smi alle seguenti condizioni:
- che l’ALPI presso studi esterni sia prevista in un apposito programma sperimentale adottato
dall’Azienda;
- che gli studi siano collegati ad una infrastruttura di rete avente le caratteristiche indicate dall’art.2, c.1
lettera a-bis) della legge 189/2012;
- che il professionista interessato stipuli con l’Azienda una convenzione annuale rinnovabile, sulla base
di uno schema tipo approvato con accordo sancito dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 13
marzo 2013;
- che l’attività sia preventivamente autorizzata dal Direttore Generale previa definizione dei volumi di
attività (ex art. 4 comma 6 D.M. 28/2/97);
- che le modalità di esecuzione siano le medesime previste nel presente regolamento per l’attività
ambulatoriale all’interno della struttura aziendale (condizioni di accesso, informazione, responsabilità e
vigilanza);
- che le tariffe siano definite con l’Azienda e siano le stesse che vengono concordate per identiche
prestazioni da effettuarsi all’interno della struttura aziendale.
Il professionista deve impegnarsi ad applicare tempestivamente le misure richieste dall’Azienda in
materia di tracciabilità delle prestazioni (prenotazione compresa) e dei relativi pagamenti.
L’autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate esigenze aziendali, per
mutamento del quadro normativo di riferimento oppure perché l’Azienda rende disponibili idonei spazi
per l’ALPI.
La gestione dell’attività è soggetta all’obbligo di specifica contabilizzazione al pari dell’attività svolta
all’interno della struttura aziendale.
Fermo restando per l’Azienda la possibilità di vietare l’uso degli studi professionali e degli ambulatori
esterni nel caso di possibile conflitto di interessi o in presenza di situazioni di contrasto con le finalità e
gli obiettivi delle attività istituzionali dell’Azienda.
Tutti gli spazi utilizzati per l’attività libero professionale intramoenia (strutture aziendali, studi privati ecc.)
sono considerati, ai fini assicurativi, locali in uso all’Azienda.
Titolo II
– Criteri d’uso e caratteristiche delle risorse
Art. 8 – Attrezzature
L’attività libero professionale intramoenia, sia in regime ambulatoriale che in regime di degenza (day
hospital – day surgery – degenza ordinaria) viene svolta utilizzando le attrezzature normalmente
destinate alla attività istituzionale, comprese quelle di sala operatoria, garantendo la separazione delle
attività in termini di orari, prenotazioni e modalità di riscossione.
Le tariffe applicate sono infatti remunerative dell’utilizzo delle suddette attrezzature.
I calendari di accesso e le modalità di utilizzo delle attrezzature e della fruibilità degli spazi indispensabili
per erogare le prestazioni (sia da parte dei singoli operatori che eventualmente dell’équipe), sono definiti
dalla Direzione Medica di Presidio secondo criteri di equità di accesso da parte delle varie équipe in
rapporto alla effettiva richiesta di prestazioni a pagamento.
Il professionista autorizzato all’esercizio dell’attività libero professionale strumentale che intenda
utilizzare attrezzature e/o apparecchiature di sua proprietà è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione
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“liberatoria” diretta a sollevare l’Azienda da ogni onere economico e responsabilità civile, penale e
assicurativa. Detta dichiarazione è indirizzata al Direttore di Presidio per il successivo inoltro al
Responsabile U.O. Affari Generali e Legali e, per la diversa tariffazione della prestazione, al
Responsabile del Settore Libera Professione Aziendale.
Art. 9 – Documentazione sanitaria
È responsabilità diretta del Dirigente Medico la corretta registrazione e conservazione dei referti per le
prestazioni erogate in regime libero professionale ambulatoriale assicurando le medesime modalità
conservative, anche sotto il profilo temporale della analoga documentazione istituzionale.
Art. 10 – Orari
L’attività libero professionale intramurale in regime ambulatoriale e in regime di ricovero viene svolta
fuori orario di servizio (in regime di badge non inserito) e in orari distinti dalla attività istituzionale (di
norma dopo le ore 16,00 per le U.O. cliniche mediche e di diagnostica e dopo le 14,00 per le U.O.
Chirurgiche, se svolta presso l’U.O. di appartenenza), non può essere svolta nelle ore in cui il
professionista è reperibile o di guardia. In regime di badge inserito possono essere svolte quelle
prestazioni che, per la loro specifica peculiarità, risulti impossibile quantificarne oggettivamente il tempo
di esecuzione. Rientrano tra queste le prestazioni, effettuate nei confronti di pazienti in regime di
ricovero, che danno origine ad un DRG medico, quelle effettuate dal personale delle U.O. Laboratorio e
Anatomie Patologiche ecc..
Per la Libera Professione diretta del personale medico delle suddette discipline la quantificazione del
debito orario dovrà essere rapportata alla quota indicata nell’Allegato 1 per l’attività ambulatoriale ed al
tempo medio delle prestazioni indicato nelle specifiche schede di autorizzazione, per l’attività di ricovero.
Art. 11 - Personale di supporto diretto
Il personale infermieristico, tecnico e di riabilitazione, nonché ogni altra figura professionale che intende
partecipare all’esercizio dell’attività libero professionale al di fuori dell’orario di servizio deve esprimere la
propria volontaria adesione che avrà validità annuale.
Questo si manifesta tramite la costituzione di un elenco del personale dichiaratosi disponibile, articolato
per profilo professionale.
Il personale di supporto diretto è scelto, di norma a rotazione, tra il personale che esegue normalmente
la prestazione in regime ordinario, dal professionista titolare dell’attività stessa; la rotazione è
programmata dal Coordinatore del settore.
Qualora il personale di un determinato settore non fosse disponibile, il SITR individuerà il personale
necessario, operante in aree omogenee, dall’elenco fornito dal Servizio Risorse Umane.
Non può partecipare all’esercizio dell’attività libero-professionale il personale di supporto diretto che si
trova nelle condizioni elencate nell’art.24, nonché:
- il personale part-time che non abbia maturato 2 anni di servizio con rapporto di lavoro part-time;
- il personale part-time che abbia superato 30 ore annue di attività di supporto diretto, fatte salve diverse
disposizioni regolamentari;
Il personale di supporto diretto effettuerà la prestazione previa timbratura. L’orario effettuato verrà
certificato dal foglio di lavoro sottoscritto dal professionista.
Il Servizio Risorse Umane, provvederà in base alle indicazioni del foglio di lavoro trasmesso dal
professionista, ad aggiungere al normale orario di servizio, il debito contratto. Eventuale credito orario
derivante da tale attività verrà azzerato in quanto già remunerato come attività di supporto libero
professionale.
La prestazione effettuata dal personale di supporto diretto comprende la preparazione e il ripristino della
struttura utilizzata, per quanto di competenza (es. strumentario chirurgico, apparecchiature
elettromedicali, carrelli, ecc..).
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Capo III
Accesso all’attività libero professionale e caratteristiche
del rapporto di lavoro intra ed extra moenia.
Art. 12 - Condizioni di accesso all’attività libero professionale
L’accesso del professionista all’attività libero professionale è subordinata alla scheda autorizzativa resa
dal Responsabile del Settore Libera Professione e Convenzioni Attive previo parere favorevole del
Direttore Medico di Presidio.
L’accesso è consentito al verificarsi delle seguenti condizioni:
- la determinazione concordata tra professionista e Responsabili di CDR e fra questi e i Responsabili
di Presidio e/o Struttura, dei volumi di attività libero professionale in rapporto al volume di attività
istituzionale comunque da garantire; in ragione di ciò, e sentito il parere dei Responsabili di CDR,
dovrà essere realizzata la piena programmazione del funzionamento delle strutture e delle
apparecchiature e attrezzature;
- la conseguente previsione della tendenziale eliminazione delle liste d’attesa. Allo scopo di monitorare
l’andamento delle liste d’attesa si deve prevedere una distinta registrazione delle “liste” relative sia
alla attività istituzionale, sia a quella libero professionale. In particolare, per quanto concerne l’attività
libero professionale, occorre prevedere una puntuale registrazione delle prenotazioni e delle
prestazioni effettuate;
- i Direttori Medici di Presidio e/o Struttura provvedono a monitorare l’andamento delle liste d’attesa a
seguito dell’attivazione dall’attività libero professionale intramuraria. Se si riscontra che l’attività libero
professionale intramuraria incide negativamente sull’organizzazione del lavoro istituzionale su
segnalazione dei predetti Responsabili, l’Azienda adotterà le iniziative necessarie per l’eliminazione
dell’inconveniente;
- l’eventuale ricovero in regime di degenza ordinaria dei pazienti ambulatoriali paganti, deve avvenire
osservando rigorosamente la programmazione e le modalità in atto per i ricoveri con onere di
degenza SSR (comma 8, art. 3 Legge 724/94), non costituendo il rapporto libero professionale ambulatoriale
criterio di accesso privilegiato per il possibile successivo ricovero;
Art. 13 - Durata - Rinnovo e Revoca dell’Opzione
Ogni professionista dell’Azienda è informato delle condizioni di esercizio dell’attività libero professionale
prevista dal presente regolamento.
L’attività libero professionale intramoenia è prestata nella disciplina di appartenenza o in disciplina
equipollente (DPCM 27.03.2000 art4).
Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare
l’attività libero professionale nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato dal
Direttore Generale, con il parere favorevole del Collegio di Direzione e delle OO.SS. della dirigenza
medica e/o sanitaria maggiormente rappresentative, ad esercitare l’attività in altra struttura dell’Azienda
o in altra disciplina sempre che sia in possesso della specializzazione nella disciplina o di un anzianità di
servizio di cinque anni nella disciplina stessa (DPCM 27.03.2000 art4).
Al fine di esercitare l’attività libero professionale intramoenia, il professionista deve essere in possesso
della specializzazione nella disciplina o di una anzianità di servizio di almeno 5 anni nella disciplina
stessa.
I Dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto esclusivo possono optare entro il 30 novembre di
ciascun anno per il rapporto di lavoro non esclusivo con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo (D.L.
n. 81/2004 convertito in L. n. 138/2004).
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Art. 14 - Richiesta di attivazione della Libera Professione intramuraria
Il professionista che intende avviare la libera professione di cui al presente regolamento deve presentare
domanda al Settore Libera Professione e Convenzioni Attive tramite il Presidio di appartenenza
indicando generalità e U.O. in cui presta l’attività ordinaria.
La domanda deve altresì indicare:
- la disciplina in cui si intende esercitare la libera professione;
- il tipo della/e prestazioni;
- la sede e gli orari in cui si intende esercitare la libera professione;
- l’eventuale utilizzo di personale di supporto (qualifica e numero);
- l’eventuale utilizzo di attrezzature e apparecchiature e la proprietà delle stesse;
- l’eventuale composizione dell’équipe con l’indicazione del referente;
- la tariffa che si intende applicare o l’onorario medico che si intende percepire.
Il Responsabile Medico di Presidio e/o Struttura deve istruire con espressione del parere, tutte le
domande presentate.
L’autorizzazione viene di norma concessa dal Settore Libera Professione entro 30 giorni dal ricevimento
della domanda, fatti salvi eventuali impedimenti motivati e comunicati all’interessato a cura del
Responsabile del Settore stesso nei termini previsti dalla legge.
Art. 15 - Caratteristiche del rapporto di lavoro per il dirigente sanitario che ha optato per
l’extramoenia
Il professionista che ha optato per la libera professione extramoenia non può esercitare, sotto qualsiasi
forma, la libera professione intramoenia, anche se di natura occasionale e periodica, a favore o
all’interno di strutture pubbliche, ivi comprese quelle di appartenenza, o private accreditate anche
parzialmente o provvisoriamente.
Capo IV
Tariffe
Art. 16 - Criteri generali di definizione della tariffa a carico dell’utente
La modalità di costruzione delle tariffe per l’attività libero professionale intramuraria, nelle forme di
esercizio previste, deve tenere conto:
dei principi espressi dagli obiettivi generali del presente regolamento;
del principio secondo il quale nessun ulteriore onere è dovuto dall’utente quando le prestazioni sono
ricomprese nelle tariffe dei DRG e quando, in seguito all’insorgere di complicazioni del quadro clinico, il
medesimo necessiti di rilevanti prestazioni non preventivate. Al verificarsi di questa ultima fattispecie, a
scelta del paziente, si potrà procedere alla chiusura della cartella clinica relativa al ricovero in regime
libero professionale ed all’apertura di una nuova cartella in regime ordinario, o in alternativa, alla
ridefinizione con il paziente stesso di un diverso preventivo di spesa, sempre in regime liberoprofessionale, in relazione alla variazione di tariffa del DRG.
Nel caso in cui il paziente, ricoverato con onere di degenza SSR chieda l’erogazione delle prestazioni in
regime libero professionale, si dovrà provvedere, ugualmente, alla chiusura della cartella clinica in
regime di ricovero con onere di degenza SSR ed all’apertura di una nuova cartella in regime di ricovero
libero professionale.
Le tariffe per le prestazioni ambulatoriali devono essere definiti nel rispetto del minimo del compenso
fissato dagli ordini professionali e non possono essere determinate in importi inferiori a quelli previsti
dalle vigenti disposizioni a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le corrispondenti
prestazioni ed a quelli stabiliti dall’Azienda per le analoghe prestazioni erogate in regime di solvenza.
Le tariffe devono comunque essere remunerative di tutti i costi sostenuti dall’Azienda per l’effettuazione
della prestazione.
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Entro il 30 maggio ed il 30 novembre di ogni anno, e con decorrenza rispettivamente dal successivo
mese di luglio e di gennaio, il personale interessato potrà rideterminare la tariffa relativa alle prestazioni
ambulatoriali.
Art. 17 - Individuazione dei fattori che concorrono alla determinazione della tariffa per l’attività
ambulatoriale
I fattori che concorrono alla determinazione della tariffa sono:
a) onorario (al lordo) del/i professionista/i;
b) quota per il personale di supporto che partecipa fuori orario di servizio;
c) incentivi del personale di cui all’ex art. 8 – 1° comma D.M. 28/02/97 all’art. 12 - 1° comma del D.M.
27/03/00 (fondo aziendale) art. 57 comma 2 lettera c-i CCNL 8/6/2000;
d) costi aggiuntivi per eventuale materiale di consumo (quota aziendale);
e) costi diretti ed indiretti compresi i costi non preventivati e i costi per ammortamento e utilizzo delle
attrezzature e apparecchiature (quota aziendale);
f) quota da destinare ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa nella
misura prevista dalla Legge 189/2012 (c.d. Decreto Balduzzi);
g) oneri riflessi.
La valorizzazione dei fattori su indicati è la seguente:
1) il compenso del/i professionista/i è proposto dallo stesso e autorizzato dal Responsabile del Settore
Libera Professione nel rispetto di quanto stabilito nell’art. 16 del presente regolamento;
2) al personale di supporto diretto, che partecipa fuori orario di servizio, viene riconosciuta una quota
lorda corrispondente al 9% dell’onorario medico e comunque una quota non inferiore al compenso
orario previsto per il personale di supporto indiretto di pari qualifica (allegato 1); per le prestazioni ad
alto utilizzo di personale tecnico (es. radiodiagnostica, fisioterapia, ecc.) la quota di pertinenza,
eventualmente maggiorata, garantita la quota aziendale, viene contrattata direttamente con il
personale Dirigente laureato e tramite una ridistribuzione dell’onorario;
Se la prestazione è resa in assenza del personale di supporto, ove consentito, la relativa quota sarà
attribuita al dirigente sanitario.
3) la quota aziendale è destinata alla copertura di tutti i costi, diretti e indiretti, sostenuti;
4) al personale Dirigente laureato che interviene come supporto indiretto (medici, chimici, fisici, biologi e
farmacisti), che ha optato per la libera professione intramoenia e che non svolge attività libero
professionale propria, né in forma individuale, né come équipe, né sottoforma di consulenze
(compresa l’attività di certificazione medico legale resa per conto dell’INAIL) e consulti ovvero che ha
esercitato attività libero professionale con proventi non superiori alla quota indicata nel prospetto
allegato (Allegato 2), ai coordinatori, al personale infermieristico e ausiliario dei settori di degenza e a
quello infermieristico e tecnico - sanitario dei servizi che non percepisce introiti derivanti da attività
libero professionale fuori orario di servizio, viene riconosciuta una quota, calcolata esclusivamente sui
proventi derivanti dall’attività svolta presso le strutture aziendali, pari al 5% dell’onorario (quota medici
+ personale di supporto diretto) e viene così ripartita:
◦ il 4% viene suddiviso per il 30% tra il personale Dirigente laureato il 70% tra il personale del
comparto su proposta della Direzione Medica del Presidio di riferimento sentiti i Responsabili delle
U.O.;
◦ il restante 1% andrà a costituire per ogni Presidio e/o Struttura erogatrice di prestazioni, un distinto
fondo che andrà suddiviso tra il Personale Dirigente Medico appartenente alla Direzione Medica del
Presidio e/o Struttura di riferimento;
I fondi riferibili alle Direzioni Mediche di Presidio vengono decurtate del 15% per costituire un fondo
da destinare alla perequazione del personale afferente alle Direzioni Mediche.
Dal fondo destinato al comparto sanitario su indicato, verrà calcolata una quota pari al 10% che
costituirà un unico fondo da destinare, su indicazione della Direzione Sanitaria Aziendale, ai
Responsabili SITR e personale del comparto sanitario che collabora con la Direzione Sanitaria
Aziendale.
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5) Un ulteriore fondo pari al 5% dell’onorario viene destinato al personale della Dirigenza Medica e
Sanitaria che ha una limitata possibilità di esercizio della Libera Professione intramuraria ovvero che
abbia esercitato attività libero professionale con proventi non superiori alla quota indicata nel
prospetto allegato (allegato 2);
6) al personale del comparto appartenente al ruolo amministrativo che collabora all’esercizio della libera
professione, viene riconosciuta una quota pari al 2% dell’onorario.
Tale quota verrà suddivisa con riferimento alle prestazioni effettivamente svolte tra il personale di cui
all’art.5.
A tutto il personale destinatario del riconoscimento economico “incentivante” viene richiesto un
prolungamento orario proporzionale al rapporto fra gli introiti di competenza e il valore orario medio
indicato per ciascun profilo professionale nella tabella allegata al presente Regolamento (allegato 1).
Per i costi diretti e indiretti l’Azienda trattiene una quota che si differenzia a seconda della tipologia di
prestazione effettuata ed in particolare:
- visite specialistiche = 5% della tariffa
- prestazioni non strumentali = 9% della tariffa
- prestazioni a basso utilizzo di tecnologie = 13% della tariffa
- prestazioni a medio utilizzo di tecnologie = 17% della tariffa
- prestazioni a alto utilizzo di tecnologie = 23% della tariffa.
Per quanto riguarda le prestazioni erogate presso gli studi privati i costi diretti e indiretti trattenute
dall’Azienda corrispondono al 2.5% della tariffa.
I compensi al personale e i fondi sono da intendersi al lordo degli oneri riflessi che verranno portati in
detrazione nella misura forfettaria dell’10%.
La valorizzazione dei fattori di cui sopra può essere aggiornata annualmente e sulla base della
contabilità analitica del Controllo di Gestione.
Le tariffe per le prestazioni della Commissione Medica Locale per l’accertamento dei requisiti psicofisici
per la guida dei veicoli a motore e la ripartizione delle stesse sono stabilite dal D.M. n.245
del27/12/1994. I compensi derivanti dalla succitata attività verranno portati in detrazione nella misura
dell’8,5% (valore IRAP).
Art. 18 - Individuazione dei fattori che concorrono alla determinazione della tariffa per l’attività in
costanza di ricovero
I fattori che concorrono alla determinazione della tariffa sono:
a) onorario (al lordo) del/i professionista/i;
b) quota per il personale di supporto che partecipa fuori orario di servizio;
c) costi correlati alla degenza e al funzionamento complessivo della camera operatoria;
d) eventuale costo del materiale protesico (protesi vascolari, ortopediche, acustiche, mammarie ecc.)
non utilizzate nell’attività istituzionale;
e) eventuali costi per servizi aggiuntivi legati alla scelta da parte dell’utente, su specifica richiesta, di
ottenere iter diagnostici aggiuntivi;
f) eventuale, maggior costo, per giornata di degenza, dovuto all’utilizzo di camere dotate di elevato
comfort alberghiero;
g) quota da destinare ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa previste
dalla Legge 189/2012 (c.d. Decreto Balduzzi);
h) oneri riflessi.
La valorizzazione dei fattori su indicati è la seguente:
1) il compenso del/i professionista/i è proposto dallo stesso e autorizzato dal Responsabile del Settore
Libera Professione nel rispetto di quanto stabilito nell’art.16 del presente regolamento;
2) al personale di supporto diretto, che partecipa fuori orario di servizio, viene riconosciuta una quota
lorda corrispondente al 9% dell’onorario medico e comunque una quota oraria non inferiore al
compenso orario previsto per il personale di supporto indiretto di pari qualifica;
3) nel fondo aziendale rientrano gli incentivi di cui al personale indicato all’art. 5, comma 2, lettera a), b)
e c), con le stesse modalità specificate all’art. 17;
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4) i costi correlati alla degenza e al funzionamento complessivo della sala operatoria, che costituiscono
la quota di partecipazione alla spesa sanitaria da parte del cittadino, ammontano al 30% del valore
del DRG in caso di ricovero in regime libero-professionale, ed al 100% del valore del DRG in caso di
prestazione di ricovero erogata in regime di “solvenza” con scelta del medico;
5) il costo del materiale protesico di cui al punto d) dipende dalla tipologia della protesi impiantata;
6) il costo per consulenze o consulti richieste dall’utente ad un professionista non partecipante
all’équipe è regolamentato da specifica disposizione del Direttore Generale ed è da considerarsi
aggiuntivo;
7) la richiesta di iter diagnostico agevolato da parte dell’utente, a garanzia del trend delle liste di attesa,
comporta un costo aggiuntivo;
8) il costo aggiuntivo per ottenere un comfort alberghiero elevato, viene stabilito nella misura indicata
dall’Azienda;
9) i compensi al personale e i fondi sono da intendersi al lordo degli oneri riflessi che verranno portati in
detrazione nella misura dell’10%;
10) l’eventuale compenso per l’assistenza post-operatoria dedicata dovrà essere evidenziata nella
costruzione della tariffa sulla base delle indicazioni fornite dal professionista;
11) i ricoveri diagnostici, possono essere erogati, previa valutazione del Servizio Epidemiologico,
Accreditamento e Flussi sanitari, e saranno inquadrati, nel rispetto delle regole di appropriatezza, nel
regime di erogazione adeguato (solvenza cod. di erogazione 4 con eventuale scelta del Medico o
cod. di erogazione 5/6 libera professione).
La valorizzazione dei fattori di cui sopra può variare annualmente sulla base della contabilità analitica del
Controllo di Gestione.
Art. 19 - Determinazione della tariffa a favore di pazienti non assistiti dal Servizio Sanitario
Nazionale
Per l’esecuzione di prestazioni effettuate in costanza di ricovero a favore di utenti non assistiti dal S.S.N.
la tariffa calcolata nei modi di cui agli art. 18, deve contemplare il 100% del valore del DRG
corrispondente alla prestazione anziché il 30%.
CAPO V
Consulenze e Consulti
Libera Professione Aziendale
Art. 20 - Attività di consulenza
Per tale forma di attività si intende la consulenza richiesta alla Azienda da soggetti terzi rientrante
nelle categorie di altre attività a pagamento previste dall’art. 58 del CCNL 1998-2001 e svolte dal
dirigente che ha optato per l’attività libero professionale intramoenia.
Essa viene attuata nei seguenti casi e con le modalità di seguito indicate:
a) In servizi sanitari di altra azienda o ente del comparto, mediante apposita convenzione tra le istituzioni
interessate che disciplini:
- i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di
servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
- il compenso e le modalità di svolgimento.
b) Presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio – sanitarie senza scopo di lucro, mediante
apposita convenzione tra i soggetti istituzionali che attesti che l'attività non è in contrasto con le finalità
ed i compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale e disciplini:
- la durata della convenzione;
- la natura della prestazione, che non può configurare un rapporto di lavoro subordinato e deve essere a
carattere occasionale;
- i limiti di orario dell'impegno, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
- l'entità del compenso;
- motivazioni e fini della consulenza, al fine di accertarne la compatibilità con l'attività di istituto.
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Art. 21 - Attività di consulto
I consulti per i singoli utenti sono resi dal dirigente con le modalità stabilite dal Direttore Generale, con
apposito atto regolamentare.
Il consulto è reso esclusivamente nella disciplina di appartenenza, e in ogni caso, fuori dell’orario di
lavoro.
L’onorario del consulto, fissato dall’Azienda d’intesa con il Dirigente interessato, deve essere riscosso
dal Dirigente che ha reso il consulto e versato dallo stesso all’Azienda che provvede successivamente
ad attribuire una quota al dirigente medesimo. Il dirigente che effettua il consulto è tenuto a rilasciare
ricevuta della prestazione su apposito bollettario messo a disposizione dell’Azienda.
La percentuale del compenso del consulto dovuto al dipendente è determinata dal contratto collettivo
nazionale di lavoro vigente.
Art. 22 – Attività aziendale a pagamento
Trattasi di prestazioni a pagamento richieste all’Azienda da terzi singoli o associati, e svolte con l’utilizzo
di risorse produttive aziendali (strutture, attrezzature, personale, ecc.).
L’attività è svolta individualmente o in equipe, al di fuori dell'orario di lavoro e può essere erogata sia
all'interno che all'esterno delle strutture aziendali previa autorizzazione, e/o convenzione contenente le
regole disciplinanti le attività interessate.
L’Azienda contratta con la struttura richiedente la tipologia, il volume di attività da garantire e la relativa
tariffa; contratta altresì con il/i professionista/i coinvolti le rispettive quote di pertinenza.
Tali prestazioni vengono svolte, negli orari e negli spazi concordati con la Direzione Medica di Presidio
se svolte presso le sedi aziendali.
CAPO VI
Aspetti operativi
Art. 23 - Informazione ai cittadini
L’Azienda assicura una adeguata informazione ai cittadini per favorire l’accesso all’attività libero
professionale; allo scopo vengono individuati numeri telefonici specificatamente dedicati.
Inoltre, per l’attività ambulatoriale/strumentale lo “sportello informativo” è collocato presso i centri di
prenotazione delle visite specialistiche.
Per l’attività in costanza di ricovero, l’informazione è fornita dall’U.O. Libera Professione Aziendale, dalla
Direzione Sanitaria di Presidio, dalle segreterie di Reparto, qualora demandate dal professionista, o dal
professionista stesso.
Art. 24 – Divieti
L’attività libero-professionale non può essere esercitata in occasione di assenze dal servizio effettuabili a
titolo di:
- malattia;
- infortunio;
- astensioni dal servizio, obbligatorie e/o facoltative (ai sensi del D.L.gs.151/2001 e legge 53/2000);
- assenze retribuite che interessano l’intero arco della giornata (necessità di sostenere esami,
funerali, nascita figli, L.104/92 ecc.);
- congedo collegato a rischio specifico (ad esempio radiologico) per le sole attività connesse a tale
rischio;
- aspettative varie;
- sciopero;
- turni di pronta disponibilità o di guardia;
- servizio con orario giornaliero ridotto (ad es. allattamento ecc.);
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- permessi a ore, limitatamente alla durata del permesso (es. ai sensi dell’art.41CNL Sanità 98/01 e
della L.104/92);
- sospensioni dal servizio per provvedimenti cautelari previsti dai CCNL e dal codice disciplinare
aziendale.
- inidoneità, con limitazione, allo svolgimento di determinate prestazioni, limitatamente alle stesse.
L’attività libero-professionale non potrà comunque essere esercitata nelle situazioni in cui si pone in
contrasto con la normativa e il CCNL vigenti.
Qualora l’attività libero professionale risulti prestata in una delle condizioni ostative elencate, il relativo
compenso sarà trattenuto dall’Azienda, che valuterà, altresì, l’adozione degli opportuni, ulteriori
provvedimenti collegati all’inadempienza rilevata.
Il Dirigente non può adottare in servizio comportamenti tali da favorire direttamente o indirettamente la
propria attività libero professionale.
Agli operatori coinvolti è inoltre vietato:
a) usare i ricettario unico regionale di cui al D.M. 350/88 e successive modifiche ad integrazione;
(D.Lgs. 502 /92 art.15quinques comma4);
b) riscuotere direttamente quanto dovuto dall’utente, salvo per i consulti, e per i casi espressamente
autorizzati;
Il medico può, in particolari circostanze, prestare gratuitamente la sua opera purché tale comportamento
non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.
In questi casi, la tariffa risulta ridotta nella misura corrispondente all’onorario, ferme restando le quote di
competenza delle altre categorie di personale.
Art. 25 - Modalità di pagamento della tariffa da parte dell’utenza
Le prestazioni libero professionali ambulatoriali vengono pagate prima della loro effettuazione.
Il rilascio della ricevuta fiscale esente IVA (ai sensi dell’art.10 comma 18 del D.P.R. 633/72 e successive
modifiche) avviene all’atto del pagamento da effettuarsi presso le casse aziendali.
L’utilizzo del Bollettario Aziendale per l’emissione di ricevute fiscali è consentito solo per la riscossione
dei consulti e solo ai professionisti autorizzati all’effettuazione di prestazioni presso gli studi professionali
o ambulatori privati, in caso di malfunzionamento del sistema.
In questi casi e negli ambulatori territoriali del Dipartimento di Salute Mentale, l’utente versa l’importo
dovuto direttamente al professionista che provvede a rilasciare la ricevuta fiscale all’atto della
prestazione o al completamento del piano di cura e a depositare l’intera somma corrisposta nelle casse
dell’Azienda entro la fine del mese di effettuazione della prestazione.
In ciascun Presidio verranno definite le modalità più funzionali.
Prima di effettuare prestazioni libero professionali in costanza di ricovero, il professionista, deve
acquisire conferma scritta di accettazione dell’importo dovuto da parte dell’utente mediante
sottoscrizione dell’apposito modulo. Il mancato adempimento del predetto onere comporta che l’Azienda
non potrà essere ritenuta responsabile del mancato introito dei compensi di spettanza del professionista,
dovuti alla carenza di tale documento; inoltre, l’Azienda potrà rivalersi, nello stesso caso e nei confronti
del medesimo professionista, per le quote destinate alla copertura dei costi sostenuti.
Il pagamento della prestazione deve essere effettuato al momento dell’accettazione, presso le Casse
Aziendali previo rilascio, da parte del medico responsabile dell’équipe, di un apposito modulo di distinta
di pagamento, con l’indicazione del tipo di prestazione e dell’importo da versare. All’utente pagante viene
rilasciata immediata fattura per l’importo versato in acconto alla quale seguirà, dopo le necessarie
verifiche, la fattura a saldo emessa dal Servizio Bilancio e Risorse da inviare al domicilio dello stesso.
Nel caso di attività rese dall’Azienda per l’erogazione di prestazioni ad essa commissionate, verrà
rilasciata direttamente fattura emessa a carico del richiedente.
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Art. 26 - Commissione verifica
Allo scopo di prevenire eventuali situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi tra l’esercizio
dell’attività libero professionale e l’esercizio dell’attività svolta ai fini istituzionali, viene costituita una
Commissione di verifica così composta:
n. 2 rappresentanti dell’Azienda esperti in problematiche gestionali e giuridiche individuati dall’Azienda
che alla stessa riporteranno le risultanze;
Detta Commissione esprimerà parere su tutte le situazioni che risulteranno innovative rispetto
all’esperienza già acquisita ed ai provvedimenti da assumere per ottimizzare la Libera Professione.
Art. 27 – Controllo
L’Azienda provvede all’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del presente regolamento
attraverso periodiche verifiche. Tali verifiche potranno essere indirizzate anche all' appropriatezza delle
prestazioni rese in regime libero professionale, ai tempi di attesa delle stesse come da DGR n°
VIII/9581/2009, nonché ad eventuali specifici accertamenti nelle strutture sanitarie private e presso gli
studi privati.
Capo VII
Disposizioni finali
Il presente regolamento è stato redatto nel rispetto delle norme di cui all’allegata appendice normativa;
nel caso di sopravvenute nuove disposizioni normative in materia, esso si intende conseguentemente
integrato e modificato in conformità alle nuove regole e dopo ulteriore confronto tra le OO.SS. e
l’Azienda.
E’ fatta salva la possibilità per la Direzione Generale di adottare con specifici atti norme attuative e di
dettaglio riguardanti la materia anche alla luce di nuove organizzazioni aziendali.
La Commissione di cui all’art. 26, può formulare proposte di modifica del presente regolamento che, se
approvate, dovranno avere applicazione entro 3 mesi dall’approvazione.
Il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente e ne è la logica conseguenza temporale.
Esso assume la stessa valenza del contratto integrativo aziendale, del quale costituisce parte integrante
anche rispetto alla validità temporale.
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Appendice normativa
Le norme fondamentali di riferimento sono le seguenti:
-
Legge 412 del 30/12/91, art. 4, 7° comma;
Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/92 e successive modifiche ed integrazioni, art. 4, 10° e 11°
comma;
Circolare Regionale n. 22/SAN dell’08/05/95;
Legge 662 del 23/12/96, art. 1;
Decreto Ministro Sanità 28/02/97;
Decreto Ministro Sanità 11/06/97;
Legge Regionale n. 31 del 11/07/97;
Decreto Legislativo 20/06/97 convertito in Legge n. 272 del 07/08/97;
Decreto Ministro Sanità 31/07/97 pubblicato in G.U. n. 181 del 05/08/97;
Decreto Ministro Sanità 31/07/97 pubblicato in G.U. n. 204 del 02/09/97;
Decreto Legislativo 02/09/97 n. 314, art. 2;
Decreto Ministro Sanità 28/11/97;
Decreto Legislativo 29/04/98 n. 124, art. 3, 12° comma, lett. a);
Decreto Ministro Sanità 03/08/98;
Legge 30/11/98 n. 419 art. 2, lett. q);
Legge n. 448 del 23/12/98, art. 72;
Circolare Ministro delle Finanze n. 69/E del 25/03/99;
Decreto Legislativo 19/06/1999 n.229, art. 13 (ex art.15 DL 30/12/92, n. 502);
Delibera Giunta Regionale 21/02/00 n.48413 (partecipazione regionale alla spesa del cittadino
per le prestazioni di ricovero in regime l.p.)
CCNL 08/06/00;
DPCM 27/03/00;
Decreto Legislativo 254 del 28/07/00
Delibera Giunta Regionale n. VII/3374 del 09/02/01;
Legge 20/06/03 n.141 (proroga termini studio privato)
Legge n. 138/2004 (reversibilità dell’opzione)
Delibera Giunta Regionale del 5/04/06 n VII/2308 (linee guida regionali)
Delibera Giunta Regionale del 25/07/07 n. VIII 5162
Legge n.120 del 3/8/07
Legge 189/2012
Legge Regionale n.23/2015
Legge Regionale n.41/2015
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Allegato 1
VALORE ORA PER IL PROLUNGAMENTO DI ORARIO
DOVUTO
PERSONALE DIRIGENTE
DIRIGENTE DI STRUTTURA
COMPLESSA
€ 200,00
DIRIGENTE DI SSVD
€ 170,00
DIRIGENTE
€ 130,00
PERSONALE NON
DIRIGENTE
CATEGORIA A
CATEGORIA B
CATEGORIA BS
CATEGORIA C
CATEGORIA D
CATEGORIA DS
€
€
€
€
€
€
24,00
26,00
27,00
30,00
34,00
36,00
16
Allegato 2
CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI FONDI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA
MEDICA/SANITARIA
Quote percepite
da € 0
% Fondo da attribuire
a
€ 3.000,00
100%
da € 3.001,00 a
€ 6.000,00
80%
da € 6.001,00 a
€ 9.000,00
60%
da € 9.001,00 a €12.000,00
40%
da €12.001,00 a €15.000,00
20%
da €15.001,00 a €18.000,00
15%
da €18.001,00 a €21.000,00
10%
da €21.001,00 a €24.000,00
5%
17