Regolamento acconciatore ed estetista

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Regolamento acconciatore ed estetista
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ATTO N. 10
DEL 22/02/2008
OGGETTO: Approvazione del regolamento comunale per la disciplina dell’attività
di acconciatore ed estetista
L’anno duemilaotto il giorno ventidue del mese di febbraio alle ore 09,30 e
seguenti, nella consueta sala delle riunioni, convocato dal Presidente, con avvisi
spediti nei modi e termini di legge, si è riunito in pubblica seduta, in via d’urgenza
ed in unica convocazione
IL CONSIGLIO COMUNALE
nelle persone dei Signori:
1)
MARACCHIONI Alessandro
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
SECCI Giovanni
ZEOLI Antonio
MIGNACCA Luca
CHIARATO Alberto
ZAPPALA’ Stefano
CUCCARONI Alberto
BELLASSAI Salvatore
FOGLI Giovanni Pietro
CAPRIGLIONE Pasquale
PICCIOLO Daniela
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
BIANCHI Amedeo
PAGLIAROLI Armando
SCHINTU Salvatore
CAPPONCELLI Gianni
SANNA Francesco
GIULIANI Piero
GELARDI Marilena
GARLANT Rino
BIANCHI Nicola
DE ANGELIS Antonio
Sono assenti: Maracchioni, Pagliaroli A., Giuliani, Bianchi N., Zappalà, De
Angelis, Mignacca e Schintu
Partecipa il Segretario Dott. Carmine Caputo.
Constatata la legalità dell’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta
ed invita il Consiglio ad adottare le competenti determinazioni in ordine
all’argomento in oggetto.
Il Presidente da la parola al Consigliere Bianchi Amedeo che relaziona in
merito all'oggetto.
Non avendo nessun Consigliere chiesto di interloquire.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la Legge 14 febbraio 1963, n. 161 “Disciplina dell’attività di barbiere,
parrucchiere ed affini”;
VISTA la Legge 17 agosto 2005, n. 174 “Disciplina dell’attività di
acconciatore”;
VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 26 “Riconoscimento della
figura professionale unica di acconciatore e nuovo percorso formativo e la
conseguente deliberazione della Giunta Regionale n. 670 del 31 maggio 2002,
recante Linee di indirizzo per l’applicazione della legge regionale 20 novembre
2001, n. 26;
VISTA la Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista”;
VISTA la vigente normativa comunale in materia;
VISTO l’art. 10 “Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività
economiche” del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in Legge 2 aprile 2007, n.
40 ed in particolare: il comma 2 ”Le attività di acconciatore di cui alle leggi 14
febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e
l'attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla sola
dichiarazione di inizio attività, da presentare allo sportello unico del comune,
laddove esiste, o al comune territorialmente competente ai sensi della normativa
vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza
minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti
svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura
infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione
professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed
igienico-sanitari”.
comma 6 :”A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le
disposizioni di cui ai commi da 2 a 5.
comma 7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le
regioni, le province ed i comuni adeguano le disposizioni normative e
regolamentari ai principi di cui ai commi da 2 a 5.
CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere all’adeguamento del
citato regolamento comunale in conformità con la normativa vigente e le attuali
modalità di svolgimento delle attività di cui trattasi;
VALUTATO il “Regolamento comunale per la disciplina della attività di
acconciatore ed estetista” allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale dello stesso, costituito da n. 12 articoli;
DATO ATTO che la suddetta proposta è stata debitamente discussa
nell’ambito della competente Commissione Consiliare per le Attività Produttive,
Lavoro, Agricoltura, turismo, Artigianato, Commercio, e licenziata nella seduta
dell’8 febbraio 2008, come da verbali agli atti;
VISTO l’art. 42 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali (T.U.E.L.) approvato con decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 in tema
di competenza del Consiglio Comunale all’adozione dei Regolamenti;
RITENUTO OPPORTUNO approvare la suddetta proposta di regolamento;
VISTO il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile del Settore
competente ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267
del 18.08.2000 e dato atto che non sussistono i presupposti per l’acquisizione
dell’attestazione in ordine alla copertura finanziaria e dell’attestazione di regolarità
contabile, in relazione alla natura del presente atto;
CON votazione unanime espressa per alzata di mano dai 13 Consiglieri
presenti e votanti.
DELIBERA
1. Di approvare, come in effetti con il presente atto approva, per le motivazioni di
cui in premessa, il “Regolamento comunale per le attività di acconciatore,
estetista” allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello
stesso, costituito da n. 12 articoli;
2. Di dare atto che per effetto dell’entrata in vigore del presente Regolamento
risulta abrogata tutta la normativa comunale di pari rango incompatibile con le
nuove disposizioni;
3. Di provvedere alla massima pubblicizzazione del Regolamento presso le
Associazioni di categoria e gli operatori commerciali presenti sul territorio, e di
autorizzare la pubblicazione del presente atto sul Sito Internet del Comune, in
aggiunta alle forme di pubblicità di rito;
4. Di incaricare il Settore competente in materia di Attività Produttive di tutti gli
adempimenti conseguenti all’adozione del presente atto;
Si da atto che rientra il consigliere Mignacca – presenti 14.
REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITA’
DI ACCONCIATORI ED ESTETISTE
Approvato con delibera di consiglio n. 10 del 22/02/2008
PREMESSA
DEFINIZIONI DELLE ATTIVITA'
o ESTETISTA: Ai sensi della legge 4 gennaio 1990, n. 1, l'attività di estetica
comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del
corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in
perfette condizioni, di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico,
modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi
presenti.
E' tale anche l'attività svolta utilizzando esclusivamente uno o più
apparecchi elettromeccanici per uso estetico.
E' esclusa dalla attività di estetista ogni prestazione diretta a finalità
specificamente e esclusivamente di carattere terapeutico
Rientra nella attività estetica:
A) Ginnastica estetica per miglioramento delle caratteristiche estetiche del
corpo;
B) Massaggio nell'ambito dei centri gestiti in forma di impresa;
C)
Disegno epidermico o trucco semi permanente: un insieme di
trattamenti che avvengono attraverso l'introduzione del pigmento a livello
superficiale, con trucco duraturo ma non definitivo in quanto si autoelimina
senza ricorso ad interventi.
L'attività svolta in forma imprenditoriale rientra nella sfera di applicazione
della legge n. 1 del 4 gennaio 1990.
L’attività di estetista può essere svolta attraverso l'utilizzo di alcuni
apparecchi elettromeccanici per uso estetico, come da elenco allegato alla
legge, comprese le lampade U.V.A.
L'attività di utilizzo di lampade abbronzanti anche se in centri di
abbronzatura rientra nell'attività estetica, con la previsione del possesso dei
requisiti professionali previsti nella legge n. 1 del 4 gennaio 1990.
L'attività può essere svolta anche in forma di tecniche manuali, con l'utilizzo
di apparecchi elettromeccanici per uso estetico e con applicazione dei
cosmetici indicati negli allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713,
modificata dal d.lgs. 10 settembre 1991, n. 300, dal d.lgs. 24 aprile 1997, n.
126 e DM 30 ottobre 2002 in attuazione della direttiva Commissione CE
2002/34/CE.
o ACCONCIATORE.
Comprende tutti i trattamenti e servizi volti a modificare, migliorare,
mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i
trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di
carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento
estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare.
ART. 1
LIBERALIZZAZIONE DEL SETTORE DI ACCONCIATURA E DI ESTETICA
1.Le attività di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e
successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174 e le attività di estetista di
cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 sono soggette alla sola dichiarazione di
inizio attività, da presentare al Comune ai sensi della normativa vigente, e non
possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima, di
superficie minima dei locali o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla
presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto
dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.
2.La dichiarazione di inizio di attività ha efficacia immediata, non comporta
l'acquisizione di preventivi nulla-osta, pareri o altri atti di consenso in ogni
modo denominati e consente l'inizio dell'attività stessa a decorrere dal giorno di
presentazione al Comune.
3.Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove
prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.
ART. 2
ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
1. Le attività di estetista o di acconciatore possono essere esercitate in forma
di:
a) impresa individuale;
b) b) di società
in luogo pubblico e privato, anche a titolo gratuito con espressa
esclusione dell'esercizio in forma ambulante o di posteggio, salvo che
tali attività siano esercitate a favore di persone immobilizzate o
diversamente abili o per particolari e straordinarie occasioni, da titolari,
collaboratori, soci o dipendenti di imprese gia autorizzate ad operare in
sede fissa.
2.
Le imprese che intendano esercitare l'attività in forma artigianale
dovranno risultare iscritte presso l'albo imprese artigiane (A.I.A.)
ART. 3
POSSESSO QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
1. La qualificazione professionale deve essere posseduta:
a) in caso di impresa individuale: dal titolare;
b) in caso di impresa societaria, anche cooperativa: dai soci
partecipanti ai lavori e dipendenti che esercitano professionalmente
l'attività
c) in caso di impresa societaria diversa da quelle per lo svolgimento in
forma artigianale: dai soci e dipendenti
professionalmente l'attività o dal direttore tecnico.
che
esercitano
ART. 4
ATTIVITA' MULTIPLE O MISTE
1. L'attività di acconciatore /estetista può essere svolta anche unitamente
all'attività di acconciatore e viceversa, esercitate nella medesima sede o
mediante una delle forme di società previste dal comma 2 dell'art. 3 della
legge 8 agosto 1985, n. 443 (s.n.c. costituita da 2 o più persone); società
cooperativa: costituita almeno da nove persone; piccola società cooperativa
(massimo 8 soci, esclusivamente persone fisiche, società a responsabilità
limitata unipersonale; s.a.s.; s.r.l. pluripersonali).
2. I singoli soci che esercitano le attività devono essere in possesso dei
requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.
3. Per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure
estetico possono avvalersi di collaboratori familiari e di personale
dipendente.
4. I singoli soci che esercitano entrambe le attività devono essere in possesso
dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio di entrambe le attività.
ART. 5
ATTIVITA' A DOMICILIO O ALTRI LUOGHI
1. L'attività di estetica può essere esercitata presso il domicilio dell'esercente
ovvero presso la sede designata dal cliente
2. L'attività esercitata presso il domicilio dell'esercente, dovrà garantire il
rispetto dei requisiti igienico sanitari con l'obbligo di consentire i controlli da
parte della competente autorità nei locali adibiti all'esercizio dell'attività.
3. Tali locali da destinare esclusivamente alla attività devono comunque
essere separati da quelli adibiti ad abitazione e dotati di un accesso
dall'esterno indipendente, con uso di servizi igienici ad uso esclusivo del
laboratorio.
4. E' fatta salva la possibilità di esercitare le attività oltre che nei luoghi di cura
e riabilitazione, anche nei luoghi di detenzione e nelle caserme o in altri
luoghi in cui risultano stipulate convenzioni con le pubbliche
amministrazioni.
5. Per l'effettuazione di tutte le prestazioni e servizi rientranti nelle attività di
estetica ed estetista, le imprese possono avvalersi anche di soggetti non
stabilmente inseriti nelle imprese esercenti, purché in possesso delle
prescritte abilitazioni professionali, potendo le imprese ricorrere alle diverse
tipologie contrattuali previste dalla legge.
ART. 6
VENDITA DI PRODOTTI COSMETICI
1. Alle imprese artigiane esercenti l'attività oggetto del presente regolamento
che vendono o cedono comunque alla propria clientela, per la continuità di
trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti allo
svolgimento delle attività, non si applicano le disposizioni del d.lgs. n.
114/98 rispetto all'attività di vendita di beni.
2. Le imprese già abilitate ai sensi del d.lgs. n. 114/98 alla vendita di prodotti
cosmetici possono esercitare l'attività di estetista o acconciatore a
condizione che si adeguino alle disposizioni di questo Regolamento e che
gli addetti siano in possesso di qualificazione professionale per lo
svolgimento dell'attività.
ART. 7
ATTIVITA' ESERCITATE IN FORMA STAGIONALE
1. L'attività di estetica può essere svolta in forma stagionale, intendendosi per
stagione un periodo temporale anche frazionato non inferiore a 60 giorni e
non superiore a 180 che può comprendere anche parte dell'anno
successivo a quello in cui ha avuto inizio; essa a seguito di avvio nelle
forme e con le modalità previste per le attività non a termine è equiparata a
tutti gli effetti a quelle non a termine (non stagionale)
ART. 8
PARERE DELLA ASL.
1. Ai fini dell'acquisizione del parere da parte del competente servizio della
ASL, il dichiarante dovrà munirsi di parere igienico sanitario da parte della
ASL territorialmente competente (S.I.P.) per l'accertamento della seguente
documentazione:
a) certificato di abitabilità
b) planimetria dei locali (scala 1:100 o 1:50) completa di indicazioni
sulla destinazione d'uso e accertamento prescritti di seguito aventi
rilevanza igienico sanitaria: (destinazioni d'uso, superfici dei locali,
superfici finestrate apribili, disposizione macchinari, attrezzature,
numero di addetti);
c) elenco
attrezzature
elettromeccaniche
e
apparecchiature
elettromeccaniche
d) relazione tecnica ove devono essere indicati i mezzi di disinfezione
da adottare e in caso di installazione impianti di areazione artificiali
sottoscritti da tecnico abilitato
e) dichiarazione di conformità impianto elettrico
f) dichiarazione di aver adottato ogni misura ai sensi del d.lgs. 626/94
2. la ASL potrà richiedere ogni ulteriore dato ed eventuali integrazioni alla
documentazione presentata che si rendessero necessarie.
ART. 9
LINEE GUIDA PER LE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA
(REQUISITI IGIENICO SANITARI, STRUTTURALI,
DI SICUREZZA DEI LOCALI, IMPIANTI E ATTREZZATURE)
1.Le attività di acconciatore-estetista sono soggette alle seguenti "Linee guida
per la conformità ai requisiti igienico-sanitari, strutturali e di sicurezza dei locali,
degli impianti e delle attrezzature".
2.Le indicazioni contenute nel presente allegato costituiscono indicazioni
minime di igiene e sicurezza. Le stesse devono essere integrate dalle
prescrizioni disposte dalle vigenti norme in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro, in materia di sicurezza degli impianti e dalle buone regole della tecnica
e del buon senso. Per attività di particolare consistenza per tipologia,
prestazioni effettuate e numero di addetti, potranno essere prescritti da parte
dell'Azienda U.S.L. ulteriori requisiti ai fini della tutela della salute e sicurezza
degli addetti e della clientela.
3.Sono requisiti per I'esercizio dell'attività di acconciatore.
A
SUPERFICIE OPERATIVA E DI ATTESA
A.1 Caratteristiche generali.
1. Gli esercizi di acconciatore devono disporre di uno o più locali operativi, da
destinare alI'utenza, al cui interno sono allestite le postazioni di lavoro e la
zona per l'attesa dei clienti.
2. La superficie complessiva di lavoro può essere ricavata anche in vani
separati, a condizione che ciascuno di questi disponga di una superficie
minima come di seguito indicato.
A.2 Superficie dei locali di lavoro e attesa.
1. Il locale deve disporre di una superficie utile (superficie calpestabile al lordo
degli arredi) proporzionata alle postazioni di lavoro (acconciatura;
asciugatura con casco; tintura) per ciascuna delle quali si dovrà attribuire
una superficie equivalente di ingombro pari a mq 4.
2. Ogni locale operativo dovrà disporre, in ogni caso, di una superficie minima
di mq. 15 per il primo posto di lavoro; mq. 4 per ogni postazione di lavoro in
più.
3. Si definisce posto di lavoro ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio.
4. La zona di attesa può essere compresa nel locale principale a condizione
che sia disponibile una superficie, oltre quella operativa, di minimo mq. 3
attrezzata con posti a sedere; nel caso in cui tale zona sia ricavata in un
vano separato, la superficie minima del medesimo deve essere pari a mq.
6.
5. Non possono essere destinati all'attività oggetto di tale regolamento locali
interrati o seminterrati.
A.3 Altezza minima.
1. Gli ambienti operativi, indifferentemente dal numero di addetti impegnati,
devono avere altezza libera media non inferiore a ml. 2,70.
2. L'altezza media dei locali adibiti al lavoro deve comunque garantire il
rispetto dei seguenti limiti:
a) nel caso di soffitti inclinati, la minima altezza del locale non deve essere
mai inferiore a ml. 2.40;
b) nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezza tra una
parte e l'altra del locale l’altezza minima non deve essere mai inferiore a
ml. 2,50.
3. In ogni caso, la superficie utile delle zone con altezza maggiore o uguale a
ml. 2,70 deve ricoprire almeno i 2/3 della superficie complessiva del vano.
4. La zona di attesa, se ricavata in locali diversi da quello principale, deve
disporre di un’altezza non inferiore a ml. 2,50.
A. 4 Illuminazione.
1. Gli ambienti di lavoro devono disporre di finestre o altri infissi vetrati in
grado di garantire i parametri d'illuminazione naturale prescritti dal Decreto
n. 7225 del 18.11.2002 - Allegato B - Indirizzi tecnici di igiene edilizia per i
locali e gli ambienti di lavoro; nel caso di immobili che presentino aperture
non in grado di garantire il rispetto di detti parametri, è consentita
l'integrazione dell'illuminazione naturale con illuminazione artificiale nel
rispetto di quanto previsto dal Decreto di cui sopra.
2. Nei locali di attesa, quando separati dal locale principale, l'illuminazione può
essere naturale o artificiale, a condizione che l'illuminazione artificiale sia
idonea per intensità e qualità e non dia luogo a fenomeni di abbagliamento
(Norme UNI 10380).
A.5 Areazione.
1. Gli ambienti di lavoro devono disporre di finestre o altri infissi apribili in
grado di garantire i parametri d'aerazione naturale prescritti dal Decreto n.
7225 del 18/12/2002 - Allegato B - Indirizzi tecnici di igiene edilizia per i
locali e gli ambienti di lavoro. In alternativa all'aerazione naturale è
consentita I'installazione d'impianti d'aerazione forzata, conformemente al
disposto del Decreto di cui sopra, previa progettazione da parte di
professionista abilitato, nel rispetto delle norme vigenti (UNI 10339).
2. Anche nella zona d'attesa, quando collocata in apposito vano separato,
l'aerazione naturale può essere sostituita da un impianto di aerazione
forzata conforme alle suddette norme.
A.6 Pareti.
1. Le pareti degli ambienti di lavoro e della zona d'attesa devono disporre di
una balza lavabile fino all'altezza di m. 2,00 dal pavimento.
2. Le pareti in prossimità di lavatesta o lavandini devono essere inoltre
protette, sempre fino all'altezza di ml. 2,00 dal pavimento, con materiali
impermeabili (es. smalto, laminato plastico, piastrelle, ecc.) in modo da
consentire l'immediata detersione e disinfezione in caso di schizzi.
A.7 Pavimenti.
1. I pavimenti devono avere superfici unite e compatte, facilmente lavabili e
disinfettabili e antisdrucciolevoli.
A.8 Superfici di lavoro/appoggio.
1. Le superfici di tutti gli arredi, contenitori e sedute utilizzati nell'esercizio
dell'attività di acconciatore devono essere facilmente lavabili e disinfettabili.
A.9 Poltrone per la rasatura della barba
1. Le poltrone-lavoro per la rasatura della barba devono essere dotate, nel
loro complesso, di lavabo con distributore di sapone e salviette a perdere.
L'attività deve essere corredata dell'attrezzatura necessaria per la
disinfezione ad alto livello o sterilizzazione qualora si usino strumenti
acuminati o taglienti non monouso.
A.10 Lavatesta.
1. Per il lavaggio dei capelli l'esercizio deve disporre di attrezzature regolabili
per ogni cliente, costituite da lavandini o poltrone reclinabili. Ogni lavello per
il lavaggio della testa deve essere munito d'idoneo sistema atto a trattenere
i capelli che dovrà essere costantemente pulito.
2. Almeno un lavatesta deve disporre di poltrona rimovibile, in modo da
consentire il lavaggio dei capelli a favore di persone disabili sedute sulla
propria sedia a ruote, per quest'ultimo scopo possono essere utilizzati
lavatesta di tipo spostabile, purché fruibili con l'impianto idro-sanitario
dell'esercizio e collegabili agli scarichi idrici saponosi.
A.11 Preparazione di tinture
1. I procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o
solventi, le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive per addetti e
clienti, devono avvenire, utilizzando appositi recipienti, in un locale od area
separata, su un piano di lavoro sottostante un'apertura fenestrata o dotato
di cappa di aspirazione da banco.
B SERVIZI IGIENICI
B.1 Caratteristiche generali.
1. Tutti gli esercizi devono essere dotati di un idoneo servizio igienico (anti +
WC) e di un adeguato ripostiglio, in aggiunta ai locali adibiti all'attività, ad
eccezione dei laboratori di estetica per i quali devono essere previsti i locali
con superficie minima di almeno mq. 50.
2. Ogni esercizio deve disporre inoltre dei servizi igienici minimi prescritti per i
luoghi di lavoro dalla normativa vigente: n.1 lavabo ogni 10 addetti; n.1 w.c.
ogni 10 addetti.
3. I servizi igienici potranno essere utilizzabili sia dalla clientela che dagli
addetti, a meno che questi ultimi non dispongano di propri servizi igienici
realizzati per scelta costruttiva o per adempimento della normativa
sull’igiene del lavoro.
B.2 Dotazioni funzionali minime.
1. Il lavabo, installato nel locale w.c. o nell'antibagno, deve disporre d'acqua
corrente calda e fredda erogata mediante impianto a comando non
manuale (es: pedale; leva clinica; infrarosso, ecc.), di distributore di
asciugamani monouso e sapone a "dispensa" o altro sistema idoneo.
B.3 Antibagno:
1. Il locale w.c. non può avere accesso diretto dagli ambienti di lavoro ma
attraverso uno spazio di disimpegno o un apposito antibagno. L'accesso ai
servizi igienici deve avvenire senza uscire dall'esercizio.
2. Nel disimpegno o nell'antibagno non possono essere depositati arredi,
attrezzature, scorte e altro materiale non finalizzato alla detersione della
persona. Tuttavia, I'antibagno può essere usato come zona spogliatoio
qualora siano rispettati i requisiti funzionali e strutturali come di seguito
indicato nello specifico paragrafo.
B.4 Altezza:
1. Il locale w.c. ed i relativi ambienti di disimpegno, devono avere un'altezza
media non inferiore a ml. 2,40. L'altezza media dei locali deve comunque
garantire il rispetto dei seguenti limiti:
a)
nel caso di soffitti inclinati, la minima altezza del locale non
deve essere mai inferiore a ml. 2,00;
b)
nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di
altezza tra una parte e l'altra del locale, 'altezza minima non
deve essere mai inferiore a ml. 2,20.
2.
In ogni caso, la superficie utile delle zone con altezza maggiore o
uguale a ml 2,40 deve ricoprire almeno 2/3 della superficie
complessiva del vano.
B.5 Superficie.
1. Poiché le attività di acconciatore e di estetista si distinguono da altre
forme di artigianato di servizio o dal commercio per la durata in cui il
cittadino si sofferma nei locali, la sede, a prescindere dalla sua
superficie complessiva, dovrà disporre di un servizio igienico che
garantisca almeno il requisito della "visitabilità condizionata" ai sensi del
D M n. 236/89 in grado di garantire I'accessibilità da parte di persone
con ridotte capacità motorie.
2. Pertanto, anche l'antibagno o il locale antistante il servizio igienico
dovranno avere dimensioni e caratteristiche minime e sufficienti a
garantire una "accessibilità condizionata", mediante l’intervento del
personale interno all'attività.
3. Gli eventuali altri servizi igienici, necessari in relazione al numero di
addetti, dovranno disporre di dimensioni e caratteristiche non inferiori a
quanto prescritto dal Regolamento Edilizio Comunale per gli ambienti di
servizio dei luoghi di lavoro dotati di w.c. e lavabo: mq. 1,20 con
larghezza minima di cm. 90. L'ambiente di solo w.c. deve avere
superficie minima di mq 1,00 con larghezza minima di cm. 90.
B.6 Areazione:
1. I servizi igienici possono essere aerati in modo naturale diretto,
mediante finestre con una superficie complessiva non inferiore ad 1/8
della superficie del pavimento e con un minimo assoluto di mq. 0 40.
2. Nel caso i servizi igienici siano privi di finestre o le medesime abbiano
una superficie inferiore al minimo prescritto, e possibile installare
impianti di ventilazione forzata in grado di ricambiare l'aria nell'ambiente
in uno dei seguenti modi:
a) impianto di espulsione continua, con coefficiente di ricambio
non inferiore a 6 volumi/ora;
b) - impianto con funzionamento intermittente a comando
automatico, in grado di garantire almeno un ricambio in un
tempo massimo di 5 minuti per ogni utilizzo.
3. L'espulsione all'esterno dell'impianto di ventilazione forzata dovrà
essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni d'igiene pubblica indicate
dal Regolamento Edilizio Comunale.
B.7 Illuminazione.
1. I servizi igienici devono disporre sempre di illuminazione artificiale, non
e richiesta la presenza di illuminazione naturale.
B.8 Pareti e pavimenti.
1. Le pareti dei servizi igienici devono avere superficie impermeabile,
facilmente lavabile e disinfettabile per almeno m. 2,00 di altezza.
2. I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta,
antisdrucciolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.
C RIPOSTIGLIO
C. 1 Caratteristiche generali.
1.
L'ambiente di lavoro di acconciatore deve disporre di un vano o di
una cabina da adibire a deposito (prodotti cosmetici, materiali vari in
uso dell'esercizio, i prodotti e le attrezzature per la pulizia, contenitori
per i rifiuti e per la biancheria sporca). Il ripostiglio può anche
custodire apparecchiature da usare in modo discontinuo e l'eventuale
macchina lava-asciuga-biancheria. Il ripostiglio, inoltre, può essere
utilizzato come spogliatoio, alle condizioni indicate nello specifico
paragrafo.
C.2 Dotazioni funzionali minime.
1. Il ripostiglio deve essere dotato di lavello per la pulizia delle
apparecchiature e dei locali, con dimensioni adeguate a consentire il
lavaggio di stracci e l'attingimento di acqua con un secchio. Nel
ripostiglio dovranno inoltre essere collocati n. 2 contenitori con
coperchio, in materiale impermeabile e disinfettabile, uno per la
biancheria sporca ed uno per depositare i rifiuti solidi apribili a pedale.
C3 Altezza.
1. Il ripostiglio deve avere un'altezza media non inferiore a ml.2,40.
2. L'altezza media del ripostiglio deve garantire il rispetto dei seguenti
limiti:
a) nel caso di soffitti non piani. la minima altezza del locale non
deve essere mai inferiore a ml. 2,00;
b) nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezza
tra una parte e I'altra del locale, l'altezza minima non deve
essere mai inferiore a ml. 2,20.
c) In ogni caso, la superficie utile delle zone con altezza
maggiore o uguale a ml 2,40 deve ricoprire almeno i 2/3 della
superficie complessiva del vano.
C.4 Superficie.
1. Il ripostiglio deve disporre di una superficie minima di mq. 2,00 per
contenere le dotazioni minime sopra indicate. Per consentirne altre
funzioni (spogliatoio) la superficie del ripostiglio dovrà essere
adeguatamente ampliata nel rispetto delle norme del presente
regolamento
C.5 Areazione.
1. Il ripostiglio può essere aerato in modo diretto, rispettando i requisiti
dell'aerazione naturale o artificiale sopra indicati per il servizio igienico.
2. Nel caso il ripostiglio sia costituito da una cabina (che deve avere una
luce minima di cm. 30 nella parte superiore) l'aerazione può essere di
tipo indiretto.
C.6 Illuminazione.
1.
Il ripostiglio deve disporre sempre d'illuminazione artificiale; non è
obbligatoria la presenza di illuminazione naturale.
C.7 Pareti e Pavimenti:
1. Le pareti del ripostiglio devono avere superficie impermeabile facilmente
lavabile e disinfettabile per almeno ml. 2,00 dI altezza.
2. I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta,
antisdrucciolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.
D SPOGLIATOIO
D. 1 Caratteristiche generali:
1. Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 30.3.1956 così come
integrato dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, I'ambiente
di lavoro dove viene svolta I'attività di barbiere o parrucchiere deve
prevedere una zona adibita a deposito individuale per gli addetti,
attrezzata come di seguito indicato. Oltre i 10 addetti deve essere
attrezzato come spogliatoio un apposito vano ad uso esclusivo.
D.2 Armadietti individuali per gli indumenti del personale:
1. Ogni operatore deve disporre di un armadietto individuale, a doppio
scomparto, anche sovrapposto, per riporvi separatamente gli abiti privati
e l'indumento di lavoro obbligatorio. Se l'indumento da lavoro è
monouso l'armadietto può anche essere ad un solo scomparto.
2. Gli armadietti dovranno avere dimensioni sufficienti a consentire il
deposito degli abiti personali appesi in verticale; i camici da lavoro
potranno invece essere deposti piegati in uno scomparto separato più
piccolo.
3. Gli armadietti dovranno avere superfici lavabili, impermeabili e
disinfettabili. Gli armadietti non potranno essere collocati nel locale w.c.
e non potranno essere utilizzati anche per altre finalità.
D. 3 Superficie spogliatoio:
1. Fatti salvi i casi di aziende soggette a specifici adempimenti previsti
dalle normative sui luoghi di lavoro, gli addetti potranno cambiarsi
all’interno di un apposito vano adibito a spogliatoio (anche in uso alla
clientela) o all'interno del ripostiglio, purché questi ambienti dispongano
di una quota della superficie che consenta la corretta collocazione degli
armadietti e di una superficie libera da arredi di mq. 1,2 per ogni addetto
contemporaneamente presente nel locale spogliatoio.
2. In questa superficie netta dovrà essere collocata una sedia.
3. L'uso dell'antibagno come spogliatoio è consentito purché questo
disponga di una superficie libera da arredi di mq. 2,00, oltre alla quota
necessaria per gli armadietti.
D.4 Altezza.
1. L'ambiente utilizzato a spogliatoio deve disporre di un'altezza media non
inferiore a ml. 2,40, calcolata conformemente a quanto già indicato per il
servizio igienico.
D.5 Areazione.
1. L'ambiente destinato a spogliatoio può essere aerato sia in modo
naturale che con un impianto di ventilazione forzata.
2. La superficie minima finestrata apribile per I'aerazione naturale o
I'impianto di ventilazione per l'areazione forzata dovranno rispettare i
parametri già indicati per il servizio igienico.
D.6 Pareti:
1. Le pareti dello spogliatoio devono avere superficie impermeabile
facilmente lavabile e disinfettabile per almeno ml. 2,00 di altezza.
Quando I'ambiente adibito a spogliatoio è costituito da una cabina, le
pareti della medesima devono avere un'altezza non inferiore a mI.2,00,
con una luce minima di cm. 30. Nel caso di assenza di finestre o
d'impianto per I'aerazione diretta della cabina, le pareti dovranno
interrompersi prima del soffitto, almeno a cm 30 dallo stesso, in modo
da usufruire indirettamente dell’aerazione del l'ambiente circostante.
D.7 Pavimenti:
1.
I pavimenti devono avere una superficie unita
antisdrucciolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.
e
compatta,
E CABINA MANICURE/PEDICURE
E. 1 Caratteristiche generali:
1. L'attività di manicure e pedicure deve disporre di un vano o di una
cabina adibita esclusivamente a detta funzione (fatte salve altre attività
d'estetica, nel caso l'esercizio disponga di apposita autorizzazione di
estetista).
2. Per cabina si deve intendere una porzione di vano delimitata da pareti di
altezza minima di ml. 2,00 e aperte nella parte superiore in modo da
consentire I'aerazione e l'illuminazione naturale indiretta con una luce
minima di cm. 30.
3. La sola attività di manicure non necessita di apposito vano o cabina; può
essere prestata alle poltrone di lavoro purché I'esercizio disponga
comunque delle dotazioni funzionali minime più avanti indicate.
E.2 Superficie:
1. La cabina adibita all'attività di manicure e pedicure deve disporre di una
superficie minima di mq 3, in aggiunta alle superfici previste per I'attività
di parrucchiere relativamente ai locali di lavoro e all'attesa.
E.3 Altezza:
1.
Il vano o la zona attrezzata con cabina per I'attività di manicure e
pedicure deve disporre di un'altezza libera media non inferiore a ml.
2,70. determinata come per il locale principale.
E.4 Aerazione ed illuminazione:
1.
L'ambiente adibito all'attività di manicure e pedicure deve disporre di
aerazione
ed
illuminazione
conformemente
a
quanto
precedentemente indicato per il locale principale di lavoro. La cabina,
delimitata da pareti aperte nella parte superiore, può usufruire
d'aerazione e illuminazione naturale indiretta proveniente
dall'ambiente in cui è stata montata. Quest'ambiente dovrà garantire i
requisiti d'aerazione ed illuminazione già indicati, comprendendo la
superficie della cabina.
E.5 Dotazioni funzionali minime:
1.
La cabina deve essere dotata dei seguenti accessori minimi: lavabo
con acqua corrente calda e fredda con comando di erogazione non
manuale; distributore di sapone liquido applicato alla parete;
distributore di salviette a perdere o asciugamani monouso;
contenitore dei rifiuti con apertura a pedale in materiale impermeabile
e disinfettabile.
2. Il solo servizio di manicure può essere effettuato alla poltrona
lavoro, purché tale poltrona sia funzionalmente servita delle
dotazioni funzionali di cui sopra.
E.6 Pareti:
1.
Le pareti dell'ambiente adibito all'attività di manicure e pedicure
devono avere superficie impermeabile facilmente lavabile e
disinfettabile per almeno ml. 2,00 di altezza.
E.7 Pavimenti.
1.
I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta,
antisdrucciolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.
4. Sono requisiti per I'esercizio dell'attività di estetista:
A SUPERFICIE OPERATIVA E DI ATTESA
A. I Caratteristiche generali:
1. Gli esercizi d'estetista devono disporre di uno o più locali operativi da
destinare all'utenza, al cui interno devono essere allestite le postazioni
di lavoro, intese come gli spazi dove viene effettuato qualsiasi
trattamento estetico, e la zona per l'attesa dei clienti.
2. La superficie complessiva da destinare all'utenza potrà essere ricavata
anche in vani separati, a condizione che ciascuno di questi disponga di
una superficie minima come di seguito indicato.
A.2 Superficie:
1. Le postazioni di lavoro devono essere ricavate in vani di superficie
conforme a quanto prescritto dal vigente regolamento edilizio in materia
di luoghi di lavoro.
2. All'interno dei vani possono essere realizzate cabine per trattamenti
estetici, delimitate da pareti di altezza minima di Mt. 2,00 e aperte nella
parte superiore, con una luce minima dal soffitto di almeno cm. 30, in
modo da consentire l'aerazione e I'illuminazione naturale indiretta. ad
eccezione delle cabine dove il cliente siede senza la presenza
continuativa dell'operatore (solarium, idromassaggio, bagno turco, ecc.).
3. Ogni cabina deve disporre di una superficie minima di mq. 6 (superficie
calpestabile al lordo degli arredi), ad eccezione per le prestazioni di
4.
5.
6.
7.
seguito elencate, per le quali e consentita una superficie minima di mq.
3. manicure e pedicure estetico (v. relativo paragrafo nella parte
"parrucchiere"), pulizia del viso, trucco e altri trattamenti al viso; solarium
viso; solarium integrale ad assetto verticale "a doccia".
I trattamenti estetici che richiedono l'impiego di lampade abbronzanti o
di lampade con applicazioni combinate o indipendenti di raggi
ultravioletti ed infrarossi devono essere eseguiti esclusivamente in
appositi vani o cabine.
I dispositivi di chiusura delle cabine devono avere superficie
impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.
Gli impianti di sauna o bagno turco sono computati secondo la superficie
effettivamente occupata. (N B Trattasi in questo caso di attrezzature ad
uso dell'attività di estetica, più che di cabine, che nella fattispecie
devono essere necessariamente chiuse).
La zona di attesa può essere compresa nel locale principale (dove sono
collocate le cabine) a condizione che sia disponibile una superficie
minima, attrezzata con posti a sedere, di mq. 3, in aggiunta alla
superficie operativa; nel caso in cui tale zona sia ricavata in un vano
separato, la superficie minima del medesimo deve essere pari a mq 6.
A.3 Altezza minima:
1. I vani o le cabine adibiti all'esercizio dell'attività. indifferentemente dal
numero di addetti impegnati, devono avere altezza libera media non
inferiore a ml. 2.70.
2. L'altezza media deve comunque garantire il rispetto dei seguenti limiti:
a) nel caso di soffitti inclinati, la minima altezza del locale non
deve essere mai inferiore a ml. 2,20;
b) nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezza
tra una parte e I'altra del locale, l'altezza minima non deve
essere mai inferiore a ml. 2.40.
c) In ogni caso, la superficie utile delle zone con altezza
maggiore o uguale a ml. 2,70 deve ricoprire almeno i 2/3 della
superficie complessiva del vano.
3. La zona di attesa, se ricavata in locali diversi da quello principale, deve
disporre di un’altezza non inferiore a ml.2,40.
A. 4 Illuminazione.
1. Gli ambienti di lavoro devono disporre di finestre o altri infissi vetrati in
grado di garantire i parametri d'illuminazione naturale prescritti dal Decreto
n. 7225 del 18.12.2002 - Allegato B - lndirizzi tecnici di igiene edilizia per i
locali e gli ambienti di lavoro. Nel caso di immobili che presentino aperture
non in grado di garantire il rispetto di detti parametri, è consentita
l'integrazione dell’illuminazione naturale con illuminazione artificiale nel
rispetto di quanto previsto dal Decreto di cui sopra.
2. Nei locali di attesa e nelle cabine adibite solamente ad attività dove il cliente
siede senza la presenza continuativa dell'operatore (es: solarium;
idromassaggio; bagno turco; ecc.) l'illuminazione naturale può essere
sostituita con illuminazione artificiale idonea per intensità e qualità e che
non dia luogo a fenomeni di abbagliamento (Norme UNI 10380).
A. 5 Areazione.
1. Gli ambienti di lavoro e la zona d'attesa devono disporre di finestre o altri
infissi apribili in grado di garantire i parametri d'aerazione naturale prescritti
dal Decreto n. 7225 del 18/12/2002 - Allegato B -Indirizzi tecnici di igiene
edilizia per i locali e gli ambienti di lavoro In alternativa all'aerazione
naturale è consentita l'installazione d'impianti d'aerazione forzata,
(immissione ed estrazione dell'aria) conformemente a quanto previsto dal
Decreto di cui sopra, previa progettazione da parte di professionista
abilitato, nel rispetto delle norme vigenti (UNI 10339/1995) e della
normativa sull'inquinamento acustico a tutela del vicinato.
2. Anche nella zona d'attesa, quando collocata in apposito vano
separato,l'aerazione naturale può essere sostituita da un impianto di
aerazione forzata conforme alle suddette norme.
A.6 Dotazioni funzionali minime.
1. Il vano operativo o la cabina deve essere dotata dei seguenti accessori
minimi lavabo con acqua corrente calda e fredda con comando di
erogazione non manuale; distributore di sapone liquido applicato alla
parete; distributore di salviette a perdere o asciugamani monouso;
contenitore dei rifiuti con apertura a pedale in materiale impermeabile e
disinfettabile; rotolo di carta monouso per coprire il lettino o la poltrona.
2. Le superfici di lavoro e di appoggio devono essere facilmente lavabili e
disinfettabili.
3. Le cabine o i locali, destinati esclusivamente all'abbronzatura mediante
apparecchiature solarium, possono essere dotati del solo contenitore dei
rifiuti e del rotolo di carta monouso.
4. Nei locali o cabine dove si effettuano i trattamenti che comportano la
permanenza del solo utente (sauna, idromassaggio, solarium, ecc.) deve
essere presente, facilmente individuabile e raggiungibile dall'utente, un
campanello di chiamata.
5. All'esterno di vani o cabine ove sono installate lampade che emettono raggi
ultravioletti deve essere apposto in modo ben visibile un cartello recante il
simbolo che indica la presenza di sorgenti che emettono radiazioni non
ionizzanti. All'interno di tali postazioni devono essere esposti, in modo ben
visibile, dei cartelli recanti avvertenze e controindicazioni in merito alle
esposizioni alle radiazioni ultraviolette e devono essere disponibili mezzi di
protezione individuali per utenti e addetti.
A.7 Pareti.
1. Le pareti devono avere superficie impermeabile facilmente lavabile e
disinfettabile per almeno Mt. 2,00 di altezza.
2. Le pareti del locale o cabina solarium non dovranno essere realizzate o
rivestite con materiali riflettenti o trasparenti.
A.8 Pavimenti.
1.
I pavimenti devono avere una superficie unita
antisdrucciolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.
e
compatta,
B DOCCIA
B. 1 Caratteristiche generali:
1. Quando vengono eseguiti trattamenti al corpo manuali o con apparecchiature,
quali massaggi, applicazione di fanghi o di calore, solarium integrale, bagno
turco, bagno di vapore, sauna, l'esercizio deve disporre di doccia accessibile
direttamente dalle cabine dove vengono eseguiti i suddetti trattamenti o
collocata in apposito locale, parte del quale destinato a spogliatoio. L'accesso
al box doccia o all'antistante spogliatoio non può avvenire direttamente dal
locale w.c..
2. La superficie operativa delle cabine non può computare lo spazio
eventualmente destinato a box doccia.
3. Il box doccia è computato secondo la superficie effettivamente occupata.
B. 2 Dotazioni funzionali minime:
1. Il locale o box doccia dovrà disporre di campanello di chiamata a tirante,
conforme alle norme tecniche sulla sicurezza elettrica.
2. Lo spazio antistante il box doccia dovrà disporre di apposito appendiabiti.
B.3 Altezza e superficie dell'anti-doccia:
1.
Nell'eventuale locale doccia a servizio di più cabine, la zona spogliatoio
antistante il box deve avere un'altezza media non inferiore a ml. 2,40,
calcolata come per i servizi igienici, e una superficie minima di mq. 0,60 con
lato minimo cm. 80.
B. 4 Aerazione.
1.
L'aerazione del locale o box doccia può essere di tipo naturale, diretta o
indiretta, o di tipo forzato. In entrambi i casi devono essere rispettati i
parametri indicati per i servizi igienici.
B.5 Illuminazione.
1.
Il locale o box doccia deve disporre di illuminazione artificiale (diretta o
indiretta) nel rispetto delle norme tecniche sulla sicurezza elettrica; non è
richiesta la presenza di illuminazione naturale.
B.6 Pareti e pavimenti.
1. Le pareti del box doccia devono avere superficie impermeabile,
facilmente lavabile e disinfettabile per almeno m. 2,00 di altezza. I
pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, anti
sdrucciolevole, faci I mente lavabi le e disinfettabile.
2.
C SERVIZI IGIENICI
C. Caratteristiche generali.
1.
Ogni esercizio deve disporre dei servizi igienici minimi prescritti per i luoghi di
lavoro dalla normativa vigente: n. 1 lavabo ogni 10 addetti, n 1 w.c. ogni 10
addetti. I servizi igienici potranno essere utilizzabili sia dalla clientela che
dagli addetti, a meno che questi ultimi non dispongano di propri servizi
igienici realizzati per scelta costruttiva o per adempimento della normativa
sull'igiene del lavoro.
C. 2 Dotazioni funzionali minime.
1. Il lavabo, installato nel locale w.c. o nell'antibagno, deve disporre d'acqua
corrente calda e fredda erogata mediante impianto a comando non manuale
(es: pedale; leva clinica; infrarosso; ecc.). di distributore di asciugamani
monouso e sapone a "dispensa" o altro sistema idoneo.
C.3 Antibagno.
1.
2.
Il locale w.c. non può avere accesso diretto dagli ambienti di lavoro ma
attraverso uno spazio di disimpegno o un apposito antibagno. L'accesso ai
servizi igienici deve avvenire senza uscire dall'esercizio.
Nel disimpegno o nell'antibagno non possono essere depositati arredi,
attrezzature, scorte e altro materiale non finalizzato alla detersione della
persona. Tuttavia, I'antibagno può essere usato come zona spogliatoio
qualora siano rispettati i requisiti funzionali e strutturali come di seguito
indicato nello specifico paragrafo.
C.4 Altezza.
1.
Il locale wc ed i relativi ambienti di disimpegno, devono avere un'altezza
2.
media non inferiore a ml. 2,40. L'altezza media dei servizi deve garantire il
rispetto dei seguenti limiti:
A) nel caso di soffitti inclinati, la minima altezza del locale non deve
essere mai inferiore a ml. 2,00.
B) nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezza tra
una parte e I'altra del locale, l'altezza minima non deve essere mai
inferiore a ml. 2,20.
In ogni caso, la superficie utile delle zone con altezza maggiore o uguale a
ml. 2,40 deve ricoprire almeno i2/3 della superficie complessiva del vano.
C.5 Superficie.
1. Poiché le attività di barbiere, di parrucchiere e di estetista si distinguono da
altre forme di artigianato di servizio o del commercio per la durata in cui il
cittadino si sofferma nei locali, la sede, a prescindere dalla sua superficie
complessiva, dovrà disporre di un servizio igienico che garantisca almeno il
requisito della "visitabilità condizionata" ai sensi del D.M n. 236/89 in grado
di garantire I'accessibilità da parte di persone con ridotte capacità motorie.
Pertanto, anche I'antibagno o il locale antistante il servizio igienico
dovranno avere dimensioni e caratteristiche minime e sufficienti a garantire
una "accessibilità condizionata", mediante I'intervento del personale interno
all'attività.
2. Gli eventuali altri servizi igienici, necessari in relazione al numero di addetti,
dovranno disporre di dimensioni e caratteristiche non inferiori a quanto
prescritto dal Regolamento Edilizio Comunale per gli ambienti di servizio
dei luoghi di lavoro dotati di w.c. e lavabo: mq. 1,20 con larghezza minima
di cm. 90. L'ambiente di solo w.c. deve avere superficie minima di mq 1,00
con larghezza minima di cm. 90.
C.6 Areazione:
1. I servizi igienici possono essere aerati in modo naturale diretto, mediante
finestre con una superficie complessiva non inferiore ad 1/8 della superficie
del pavimento e con un minimo assoluto di mq. 0,40.
2. Nel caso i servizi igienici siano privi di finestre o le medesime abbiano una
superficie inferiore al minimo prescritto, è possibile installare impianti di
ventilazione forzata in grado di ricambiare I'aria nell'ambiente in uno dei
seguenti modi. - impianto di espulsione continua, con coefficiente di
ricambio non inferiore a 6 volumi/ora. - impianto con funzionamento
intermittente a comando automatico, in grado di garantire almeno un
ricambio in un tempo massimo di 5 minuti per ogni utilizzo.
3. L'espulsione all'esterno dell'impianto di ventilazione forzata dovrà essere
realizzata nel rispetto delle prescrizioni d'igiene pubblica indicate dal
Regolamento Edilizio Comunale.
C.7 llluminazione.
1. I servizi igienici devono disporre sempre di illuminazione artificiale; non è
richiesta la presenza di illuminazione naturale.
C.8 Pareti e Pavimenti.
1. Le pareti devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e
disinfettabile per almeno m. 2,00 di altezza. I pavimenti devono avere una
superficie unita e compatta, antisdrucciolevole, facilmente lavabile e
disinfettabile.
D RIPOSTIGLIO
D. 1 Caratteristiche generali.
1. Gli esercizi di estetista devono disporre di un vano o di una cabina da
adibire a deposito (prodotti cosmetici, materiali vari in uso dell'esercizio, i
prodotti e le attrezzature per la pulizia, contenitori per i rifiuti e per la
biancheria sporca). Il ripostiglio può anche custodire apparecchiature da
usare in modo discontinuo e I'eventuale macchina lava-asciuga-biancheria.
Il ripostiglio, inoltre, può essere utilizzato come spogliatoio, alle condizioni
indicate nello specifico paragrafo.
D.2 Dotazioni funzionali minime :
1. Il ripostiglio deve essere dotato di lavello, per la pulizia delle
apparecchiature e dei locali, con dimensioni adeguate a consentire il
lavaggio di stracci e l'attingimento di acqua con un secchio. Nel ripostiglio
dovranno inoltre essere collocati n. 2 contenitori con coperchio, in materiale
impermeabile e disinfettabile, uno per la biancheria sporca ed uno per
depositare i rifiuti solidi apribili a pedale.
D.3 Altezza.
1. Il ripostiglio deve avere un'altezza media non inferiore a ml.2,40.
L'altezza media del ripostiglio deve garantire il rispetto dei seguenti limiti:
a) nel caso di soffitti non piani, la minima altezza del locale non deve
essere mai inferiore a ml. 2,00;
b) nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezza tra
una parte e I'altra del locale, l'altezza minima non deve essere mai
inferiore a m1.2,20.
2. In ogni caso, la superficie utile delle zone con altezza maggiore o uguale a
m.l..2,40 deve ricoprire almeno i 2/3 della superficie complessiva del vano.
D.4 Superficie:
1. Il ripostiglio deve disporre di una superficie minima di mq. 2. per contenere
le dotazioni minime sopra indicate. Per consentire altre funzioni
(spogliatoio) la superficie del ripostiglio dovrà essere adeguatamente
ampliata nel rispetto delle norme del presente regolamento.
D.5 Areazione:
1. Il ripostiglio può essere aerato in modo diretto, rispettando i requisiti
dell'aerazione naturale o artificiale sopra indicati per il servizio igienico.
2. Nel caso il ripostiglio sia costituito da una cabina aperta nella parte
superiore, che deve avere una luce minima di cm. 30, l'aerazione può
essere di tipo indiretto.
D.6 Illuminazione.
1. Il ripostiglio deve sempre disporre d'illuminazione artificiale, non e
obbligatoria la presenza di illuminazione naturale.
D7 Pareti e Pavimenti:
1. Le pareti devono avere superficie impermeabile facilmente lavabile e
disinfettabile per almeno ml. 2,00 di altezza.
2. I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta,
antisdrucciolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.
E SPOGLIATOIO
E. 1 Caratteristiche generali:
1. Fermo restando quanto previsto dal D.P.R 303/1956 così come integrato
dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, l'ambiente di lavoro
dove viene svolta I'attività di estetista deve prevedere una zona adibita a
deposito individuale per gli addetti, attrezzata come di seguito indicato.
Oltre i 10 addetti deve essere attrezzato come spogliatoio un apposito vano
ad uso esclusivo.
E.2 Armadietti individuali per gli indumenti del personale:
1. Ogni operatore, deve disporre di un armadietto individuale, a doppio
scomparto, anche sovrapposto, per riporvi separatamente gli abiti privati e
l'indumento di lavoro obbligatorio. Se l'indumento da lavoro è monouso
I'armadietto può anche essere ad un solo scomparto.
2. Gli armadietti dovranno avere dimensioni sufficienti a consentire il deposito
degli abiti personali appesi in verticale; i camici da lavoro potranno invece
essere deposti piegati in uno scomparto separato più piccolo
3. Gli armadietti dovranno avere superfici lavabili, impermeabili e disinfettabili.
Gli armadietti non potranno essere collocati nel servizio igienico e non
potranno essere utilizzati anche per altre finalità.
E. 3 Superficie spogliatoio:
1. Fatti salvi i casi di aziende soggette a specifici adempimenti previsti dalle
normative sui luoghi di lavoro, gli addetti potranno cambiarsi all'interno di un
vano apposito adibito a spogliatoio (anche in uso alla clientela) o all'interno
del ripostiglio, purché questi ambienti dispongano di una quota della
superficie che consenta la corretta collocazione degli armadietti e di una
superficie libera da arredi di mq.1,2 per ogni addetto contemporaneamente
presente nel locale spogliatoio.
2. In questa superficie netta dovrà essere collocata una sedia.
3. L'uso dell'antibagno come spogliatoio è consentito purché questo disponga
di una superficie libera da arredi di mq. 2,00, oltre alla quota necessaria per
gli armadietti.
E.4 Altezza:
1. L'ambiente utilizzato a spogliatoio deve disporre di un'altezza media non
inferiore a ml. 2,40, calcolata conformemente a quanto già indicato per il
servizio igienico.
E.5 Areazione:
1. L'ambiente destinato a spogliatoio può essere aerato sia in modo naturale
che con un impianto di ventilazione forzata.
2. La superficie minima finestrata apribile per 1'aerazione naturale o l'impianto
di ventilazione per I'areazione forzata dovranno rispettare i parametri già
indicati per il servizio igienico.
E. 6 Pareti:
1. pareti devono avere superficie impermeabile facilmente lavabile e
disinfettabile per almeno mt 2,00 di altezza. Quando 1'ambiente adibito a
spogliatoio e costituito da una cabina, le pareti della medesima devono
avere un'altezza non inferiore a mt. 2,00, con una luce minima di cm. 30.
Nel caso di assenza di finestre o d'impianto per l'aerazione diretta della
cabina, le pareti dovranno interrompersi prima del soffitto, almeno a cm. 30,
in modo da usufruire indirettamente dell'aerazione dell'ambiente
circostante.
E.7 Pavimenti:
1. I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta,
antisdrucciolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.
Costituiscono "note tecniche generali comuni per le attività di
acconciatore, estetista ed attività assimilate" le seguenti disposizioni:
1. Gli esercizi devono essere forniti di acqua potabile proveniente
dall'acquedotto comunale. Qualora esigenze lavorative lo richiedano potrà
essere installato un impianto di accumulo e sollevamento dell'acqua
potabile nel rispetto di quanto prescritto dal Regolamento comunale
dell'edilizia. L'impianto dovrà essere anche munito di rubinetto sterilizzabile
per flambatura, a monte del serbatoio di accumulo, da utilizzare per il
prelievo di campioni d'acqua.
2. Gli esercizi devono essere corredati di un impianto per la raccolta e lo
smaltimento dei liquami conforme alle prescrizioni del Regolamento
comunale dell'edilizia.
3. Gli eventuali impianti di aerazione forzata (immissione ed estrazione
dell'aria) installati negli esercizi dovranno essere progettati in conformità
alla NORMA UNI 1039/1995 ed installati nel rispetto del Regolamento
comunale dell'edilizia e della normativa sull'inquinamento acustico, a tutela
del vicinato.
4. Per i requisiti strutturali e funzionali non esplicitamente indicati nel presente
Allegato si applicano le disposizioni del Regolamento comunale dell'edilizia
e della normativa generale sull'igiene del lavoro. Ai fini del presente
regolamento, fatte salve eventuali disposizioni future del Regolamento
comunale dell'edilizia, si considerano accorpabili in un solo vano due vani
tra loro collegati tramite un'apertura priva di posta ed avente una superficie
non inferiore a mq. 4.
5. Fermo restando tutto quanto indicato nei precedenti paragrafi in ordine ai
requisiti funzionali e strutturali dei locali adibiti alle singole attività di
acconciatore ed estetista, si ammette che , negli esercizi in cui vengono
svolte contemporaneamente le attività di acconciatore e di estetista, anche
se afferenti a titolari diversi, possono essere utilizzate in comune le strutture
destinate a servizi igienici, spogliatoio, ripostiglio e ricezione-attesa, purché
risultino, per numero e superficie impegnata, adeguate alle reali necessità
delle due attività. La superficie operativa minima per le attività di
parrucchiere ed estetista resta fissata come indicato ai rispettivi paragrafi e
deve, altresì, rimanere separata in vani diversi per le due distinte attività,
anche quando svolte contemporaneamente nello stesso esercizio.
6. Per quanto attiene agli impianti elettrici, agli impianti di messa a terra. alle
apparecchiature elettriche od elettromeccaniche e agli impianti termici si
applicano le normative tecniche di settore.
7. Tolleranze e metodi di misurazione. A tutte le misure lineari minime
prescritte in queste disposizioni si applicano le tolleranze indicate dal
Regolamento comunale dell'edilizia. A tutte le misure minime di superficie
prescritte in queste disposizioni si applica una tolleranza non superiore al
2,5%. Le superfici finestrate utilizzate per l'illuminazione naturale sono
misurate convenzionalmente al lordo dei telai delle finestre o porte-finestre,
con esclusione delle sole parti non vetrate e di quelle poste ad altezza
inferiore a cm. 80.
8. Le superfici finestrate apribili utilizzate per l'aerazione naturale sono
misurate convenzionalmente al lordo dei telai delle finestre, delle portefinestre o degli sporti. L'altezza libera di un locale viene misurata secondo
le istruzioni riportate dal Regolamento comunale dell'edilizia.
9. Tutti i rinvii al Regolamento comunale dell'edilizia s'intendono riferiti sia a
quello vigente al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento,
sia a sue eventuali successive modifiche che potrebbero intervenire nel
periodo in cui rimarrà in vigore il presente regolamento per la disciplina
delle attività di barbiere, di parrucchiere e di estetista. Le attività oggetto del
presente Regolamento possono essere svolte anche presso il domicilio
dell'esercente a condizione che i locali ed i servizi sanitari siano
funzionalmente disgiunti da quelli adibiti a civile abitazione, abbiano
un'idonea sala d'attesa ed i requisiti igienico-sanitari prescritti dalle
sopraccitate disposizioni regolamentari per ciascuna delle attività.
10. Salvo I'elenco contenuto in atti normativi nazionali e/o regionali le
apparecchiature che possono essere impiegate nell'attività estetica sono
quelle previste nell'allegato art.13 -legge 4 gennaio 1990, n.1.
ART.10
SOSPENSIONE, REVOCA, DECADENZA
1 La sospensione dell'attività è prevista:
a)
per mancato delle disposizioni normative vigenti in materia e
quelle ricomprese in questo regolamento
b)
qualora entro 60 giorni dalla presentazione della d.i.a. il
dichiarante non abbia provato in alcun modo l'avvenuta
iscrizione al Registro imprese e non o all'albo provinciale
artigianato
2. La sospensione avrà durata massima di 30 giorni assegnandosi dunque 30
giorni di tempo al dichiarante per trasmettere la documentazione richiesta decorsi
i quali il procedimento si intenderà concluso.
3. La revoca è prevista:
a)
per sopravvenuta mancanza delle superficie minime previste e
dei requisiti igienico sanitari
b)
per reiterate interruzioni dell'attività o altre gravi, reiterate
turbative al buon andamento della stessa, tali da compromettere
le esigenze degli utenti del servizio
c)
per abuso di professione e reiterate violazioni alle disposizioni di
legge in materia che abbiano determinato già più di un
precedente provvedimento di chiusura temporanea dell'esercizio,
ferme restando altre disposizioni in materia applicate per le
violazioni commesse.
4. La decadenza è prevista:
a) per perdita dei requisiti previsti dalle vigenti normative da parte di soci,
in base al tipo di società costituita, titolare e direttore tecnico
5.
b) nel caso indicato nel comma 3 (sub revoca);
c) in caso di sospensione dell’attività per più di 30 giorni da parte
dell'Interessato senza averne dato comunicazione al Comune;
d) nel caso di mancata attivazione entro 60 giorni da presentazione d.i.a.
e) per morte del titolare.
Al fine di garantire il rispetto delle presenti disposizioni nota con gli estremi
delle d.i.a. presentate sarà trasmessa al comando Polizia Municipale, fermi
restando i controlli delle Autorità di Pubblica sicurezza esercenti l'attività in
questione.
ART.11
LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.
1. Nei casi sopra indicati trattandosi di atti ablativi (negativi) per il destinatario, è
assicurata la partecipazione dell'interessato al procedimento finalizzato alla
revoca, dichiarazione di decadenza e sospensione, con comunicazione da
parte del responsabile, dell'avvio del procedimento.
2. Nel caso relativo alla sospensione:
-A) rispetto al punto 1) le modalità di partecipazione dell'interessato
andranno individuate di volta in volta, in base alle disposizioni normative
violate;
-B) rispetto al punto 2) scaduti i 60 giorni, si concederà un termine
ulteriore di 5 giorni all’interessato per produrre la documentazione
richiesta, scaduto il quale si procederà alla emanazione di atto di
sospensione con conseguente comunicazione formale al destinatario
dell'esito procedimentale.
3.
Nel caso relativo alla decadenza
nel caso in cui si verifichi la situazione di cui al punto 4 dell’articolo
precedente, essendo facoltà e non obbligo per l'interessato attivare
l'esercizio, il responsabile del settore procedente, scaduto il termine di
60 giorni, chiederà informazioni formali, previo accertamento della
Polizia Municipale di non apertura dell'esercizio, rispetto alla volontà del
dichiarante che risulta abilitato in seguito a verifica di documentazione
prodotta, un termine di tre giorni per fornire chiarimenti. Decorsi tre
giorni senza riscontro o con riscontro negativo, il procedimento si
intende concluso e la d.i.a. in luogo di autorizzazione decaduta.
Dell'esito procedimentale in questione sarà messo a conoscenza il
destinatario del medesimo.
ART.12
SANZIONI AMMINISTRATIVE
1. Le sanzioni amministrative previste dalla legge n.1/90 -art.12 -sono
irrogate dal Comune ai sensi e con le procedure previste dalla legge n.
689/81 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità di cui ai
commi che seguono.
2. In caso di esercizio di attività senza qualifica professionale: sanzione da
€ 516,00 a € 2582,00
3. in caso di esercizio senza denuncia di inizio attività € 516,00 a €
1032,00;
4. Ai sensi dell'art. 5 della legge 17 agosto 2005, n. 174 le sanzioni
amministrative irrogate per assenza di uno o più requisiti in violazione
delle modalità previste dalla legge richiamata, dalle disposizioni recepite
in sede di regolamentazione, saranno per importi non inferiori a 250,00
e non superiori a 5000,00 €.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il PRESIDENTE
COMUNALE
f.to: Salvatore Bellassai
IL SEGRETARIO
f.to: Dott Carmine Caputo
*************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Messo comunale
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio in data odierna.
Sabaudia, lì ______________
Il Messo Comunale
f.to: Giuseppe Pannilunghi
*************************************************
****
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo comunale,
certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo pretorio di questo
Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal ______________________ come
prescritto dall’art. 124 – primo comma – del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to: Dott Carmine Caputo
*************************************************
Ai sensi dell’art. 18 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, io sottoscritto
CERTIFICO
che la presente copia, da me collazionata, formata da n.
deliberazione originale emessa da questo ufficio.
Sabaudia, lì ________________
fogli, è conforme alla
Il Segretario Generale
________________