ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale
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ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale
N. 02864/2012 REG.RIC. https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy N. 00495/2015 REG.PROV.COLL. N. 02864/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2864 del 2012, proposto da: Caronte & Tourist Spa, Cartour Srl, rappresentate e difese dagli avv. Carmelo Briguglio, Fabio Cintioli, domiciliate per legge presso la Segreteria del Tar, in Catania, Via Milano, 42a; contr o Autorità Marittima della Navigazione dello Stretto di Messina, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per i Porti, Autorità Portuale di Messina, tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina, 149; Corporazione Piloti dello Stretto di Messina, rappresentata e difesa dagli avv. Sergio Maria Carbone, Francesco Munari, Antonino Mirone Russo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonino Mirone, in Catania, Via Vecchia Ognina, 142/B; per l'annullamento 1 di 16 16/02/15 18:54 N. 02864/2012 REG.RIC. https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy - del provvedimento dell’Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina datato 10/8/2012, prot. 4246, con cui è stata rigettata l’istanza congiunta di Caronte & Tourist s.p.a. e Cartour s.r.l. finalizzata all’autoproduzione del servizio di pilotaggio all’interno della cd. “Zona di obbligatorietà” del Porto e dello Stretto di Messina; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, tra i quali: - la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 25/7/2012; - la nota dell’Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina del 10/7/2012; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità Marittima della Navigazione dello Stretto di Messina, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per i Porti, dell’Autorità Portuale di Messina, e della Corporazione Piloti dello Stretto di Messina; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2014 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO La società Caronte & Tourist s.p.a. premette di effettuare da anni il servizio di collegamento tra la Sicilia e la penisola attraverso navi traghetto, con una frequenza di 168 collegamenti al giorno. Aggiunge poi di aver di recente attivato anche il servizio denominato “autostrade del mare”, che congiunge Messina e Termini Imerese con il Porto di 2 di 16 16/02/15 18:54 N. 02864/2012 REG.RIC. https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy Salerno, servizio in concreto gestito dalla società controllata Cartour s.r.l., con circa 13 corse settimanali da ciascun porto. In tali vesti, le due società hanno proposto istanza all’Autorità marittima della navigazione dello stretto di Messina (di seguito “AMS”) per poter effettuare “in proprio” il servizio di pilotaggio all’interno delle “zone di obbligatorietà” del Porto di Messina e dello Stretto, sottraendosi in tal modo all’obbligatoria fruizione del servizio espletato in atto esclusivamente dalla “Corporazione dei piloti dello Stretto di Messina”. L’istanza è stata respinta dall’AMS, dietro parere della Direzione Generale per i porti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota prot. 4246, datata 10/8/2012, con la motivazione che l’autoproduzione del servizio di pilotaggio non sarebbe ammissibile nel nostro ordinamento giuridico, né sotto forma di utilizzo di soggetti estranei alla Corporazione dei piloti, nè sotto forma di esenzione dall’obbligo di pilotaggio per i singoli comandanti di nave che dimostrassero adeguata capacità di manovra della nave. In particolare, il parere ministeriale richiamato nel provvedimento pone l’accento sul fatto che l’obbligatorietà del servizio di pilotaggio, e la sua riserva a favore della Corporazione dei piloti, siano funzionali ad esigenze di sicurezza della navigazione e dell’approdo. Avverso tali determinazioni le citate società hanno proposto il ricorso in epigrafe, con il quale deducono: 1.- Violazione delle norme di legge che disciplinano il servizio tecnico nautico di pilotaggio (art. 86 cod. nav., art. 14, co. 1 bis, della L. 84/1994) e dei principi e norme dettate a tutela della concorrenza e del mercato (art. 9 L. 287/1990 e 41 Cost.); In particolare, le ricorrenti deducono che le richiamate disposizioni di 3 di 16 16/02/15 18:54 N. 02864/2012 REG.RIC. https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy legge non configurano il pilotaggio come servizio da svolgere in via esclusiva, attraverso un unico gestore operante in regime di monopolio, e traggono da ciò la conseguenza che debba essere sempre riconosciuta la facoltà di autoproduzione del servizio, ad opera dei singoli armatori; 2.- Coerentemente con quanto denunciato, viene anche dedotta l’illegittimità dell’azione amministrativa, nella parte in cui non ha espletato una istruttoria volta ad individuare la possibilità di aprire il mercato in esame a potenziali gestori del servizio di pilotaggio muniti di adeguata capacità tecnica sufficiente a garantire il necessario standard di sicurezza; 3.- Infine, viene denunciato il vizio di eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà, insito nel fatto che l’AMS abbia dichiarato l’inammissibilità giuridica dello svolgimento in proprio del servizio di pilotaggio, ma nello stesso tempo abbia contraddittoriamente consentito, nel Porto di Reggio Calabria, un regime di esenzione dal servizio, a vantaggio di alcuni comandanti di navi che abbiano maturato una determinata esperienza. Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso la “Corporazione dei piloti dello stretto di Messina”, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’Autorità marittima della navigazione dello stretto di Messina, l’Autorità portuale di Messina. In particolare, il Ministero resistente ha sottolineato la differenza esistente in linea teorica tra l’esenzione dall’obbligo di avvalersi del servizio di pilotaggio e l’autoproduzione del servizio medesimo: a) nel primo caso, l’autorità competente ha valutato, a monte, l’insussistenza di esigenze di sicurezza talmente pregnanti da richiedere l’ausilio del servizio di pilotaggio per tutte le manovre che avvengono nell’ambito del porto, o per la navigazione nelle zone di cd. obbligatorietà; b) nel 4 di 16 16/02/15 18:54 N. 02864/2012 REG.RIC. https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy secondo caso invece, ferma restando la necessità di un’assistenza alla navigazione, questa viene espletata non dalla apposita Corporazione dei piloti, ma da un soggetto tecnicamente abilitato appartenente, o riconducibile, direttamente all’impresa armatoriale. L’amministrazione ha poi precisato che, laddove istituito, il servizio di pilotaggio può essere espletato o tramite la presenza del pilota a bordo della nave, ovvero tramite una prestazione di “guida” resa via radio dalla banchina o dalla torre di pilotaggio (quest’ultima viene definita come la soluzione più diffusa in ambito italiano, cui si correla un costo pari a circa un quarto della tariffa dovuta per il pilotaggio con tecnico a bordo). La resistente ha, infine, precisato che le esigenze di sicurezza, discrezionalmente valutate dal Ministro dei trasporti e della navigazione, che impongono il ricorso al servizio in questione, vengono stimate in ragione della compresenza nella medesima area portuale di più navi con rotte incrociate, cui consegue la necessità che un organismo unico, a ciò deputato, abbia una visione complessiva del traffico navale presente in un determinato momento, e lo possa quindi coordinare e gestire in totale sicurezza. La Corporazione dei piloti dello Stretto di Messina ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del decreto ministeriale del 2007 con il quale è stata sancita l’obbligatorietà del servizio di pilotaggio nello specchio acqueo in questione; nel merito, ha contestato la fondatezza di tutte le censure sollevate. In vista dell’udienza di trattazione della causa, la controinteressata Corporazione ha anche depositato in giudizio il decreto del Capo dello Stato, con annesso parere del Consiglio di Stato, con il quale è stato respinto il ricorso straordinario proposto dalla Cartour s.r.l. avverso le nuove tariffe adottate dalla Direzione marittima di Catania e Reggio 5 di 16 16/02/15 18:54 N. 02864/2012 REG.RIC. https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy Calabria. Nel citato parere si fa riferimento al regime monopolistico del servizio di pilotaggio, ed al fatto che la Corte di giustizia UE non abbia rilevato in esso elementi di contrarietà col diritto comunitario (sentenza n. 18/1994 Corsica Ferries Italia). All’udienza del 18 dicembre 2014 la causa, previa discussione delle parti, è passata in decisione. DIRITTO Allo scopo di dipanare la complessa vicenda introdotta col ricorso in epigrafe, appare necessario premettere un breve excursus della normativa che regola il servizio tecnico-nautico in questione, da esaminare anche alla luce delle precisazioni e delle interpretazioni fornite al riguardo dalla giurisprudenza. In primo luogo, va ricordato che il servizio di pilotaggio in ambito marittimo è previsto e regolato dall’art. 86 cod. nav., in base al quale “Nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi, dove è riconosciuta la necessità del servizio di pilotaggio, è istituita, mediante decreto del presidente della Repubblica, una corporazione di piloti. La corporazione ha personalità giuridica, ed è diretta e rappresentata dal capo pilota”. Anche in altri ambiti marittimi, se ne viene ravvisata la necessità, può essere reso obbligatorio il servizio di pilotaggio, in forma definitiva o temporanea, legata a particolari esigenze (art. 87 cod. nav.). Dal punto di vista soggettivo, il servizio è svolto dalla Corporazione dei piloti prevista dall’art. 86 cod. nav. e – ove questa non sia stata istituita – “il comandante del porto può autorizzare altri marittimi a esercitare il pilotaggio” (art. 96 cod. nav.); in tal caso, i gestori saranno comunque soggetti alle specifiche norme del Codice della navigazione che regolamentano il servizio, e segnatamente: (i) all’obbligo di suggerire la rotta e di assistere il comandante nella determinazione delle manovre 6 di 16 16/02/15 18:54 N. 02864/2012 REG.RIC. https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy necessarie per seguirla (art. 92 cod. nav.); (ii) alla responsabilità per i danni subiti dalla nave durante il pilotaggio (art. 93 cod. nav.). La legislazione successiva ha poi specificato che, sul piano funzionale, “I servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi di interesse generale atti a garantire nei porti, ove essi sono istituiti, la sicurezza della navigazione e dell'approdo. Per il pilotaggio l'obbligatorietà è stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione” (L. 84/1994, art. 14, co. 1 bis). Alla luce dei citati referenti normativi si può, sinteticamente, concludere che (i) il servizio di pilotaggio è istituito sulla scorta di una valutazione tecnico/discrezionale del Ministero dei trasporti e della navigazione (v. Cons. Stato, VI, 1922/2003); (ii) che, ove istituito, esso è un servizio economico di interesse generale fornito da imprese private (ed integra, quindi, la nozione “oggettiva” di servizio pubblico); (iii) che è svolto dalla Corporazione dei piloti, o dagli altri soggetti a tale scopo autorizzati; (iv) che ha carattere oneroso ed a fruizione individuale; (v) che deve essere indirizzato a garantire le esigenze di sicurezza della navigazione e dell’approdo. E’ stato, poi, affermato in giurisprudenza che il servizio è configurato come funzionale all’esigenza di garantire la sicurezza della navigazione in ambito portuale e negli altri ambiti ove è ritenuto necessario (in tal senso, recentemente, Tar Catania, IV, 480/2014), con la precisazione che esso va inteso come attività espletata a beneficio della sicurezza del Porto nel suo complesso (o delle altre zone in cui si svolge la navigazione), piuttosto che come ausilio alle attività di conduzione e manovra del singolo comandante di imbarcazione (C.G.A. 495/2000). Tale ultima precisazione deve essere sin da ora sottolineata, e risulterà fondamentale per quanto si esporrà in seguito. 7 di 16 16/02/15 18:54 N. 02864/2012 REG.RIC. https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy Occorre, ora, tornare alle diverse prospettazioni fornite dalle parti in causa, per precisare che sussiste comunque un aspetto sul quale si registra unanimità di vedute: nessuna delle parti, infatti, mette in discussione la valutazione – di natura tecnico/discrezionale – effettuata dall’autorità competente, all’esito della quale è stata ravvisata la necessità di istituire un servizio di pilotaggio sia per le manovre nel Porto di Messina, sia per l’attraversamento dello Stretto di Messina. In particolare, preme evidenziare come tale valutazione non sia stata contestata dalle ricorrenti, che hanno così mostrato di condividere la necessità generale di una “assistenza” alla navigazione nelle zone in esame, sollevando obiezioni solo sulle modalità attraverso le quali questa debba essere fornita. Ciò consente di respingere l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata in ragione della mancata impugnazione del decreto ministeriale del 2007 che ha riconosciuto da tempo la necessità del servizio di pilotaggio nel porto e nello stretto di Messina. Passando all’esame delle singole censure di merito, va ricordato che, con il primo motivo, le ricorrenti muovono dalla premessa che le richiamate disposizioni di legge non configurano il pilotaggio come servizio da svolgere in via esclusiva, per mezzo di un unico gestore, operante in regime di monopolio, e traggono da ciò la conseguenza che debba essere necessariamente riconosciuta come possibile anche l’autoproduzione del servizio, da affidare ai loro “Comandanti in possesso di abilità ed esperienza certamente non inferiore a quella di un pilota della locale corporazione” (v. pag. 14 del ricorso). A conferma del loro assunto, le ricorrenti richiamano sia l’art. 9 della L. 287/1990, laddove stabilisce che – persino nei mercati assoggettati a monopolio legale – ciascun operatore è libero di produrre il servizio per uso proprio; sia il parere 8 di 16 16/02/15 18:54 N. 02864/2012 REG.RIC. https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo il quale non sussiste nella materia in esame un diritto di gestione in via esclusiva del servizio. Il Collegio premette di concordare con la lettura fornita dalle ricorrenti, circa il fatto che il servizio in esame non sia stato concepito dal legislatore come ipotesi di “monopolio legale”, da riservare ad un’unica Corporazione di piloti; né può dirsi che esso costituisca necessariamente un “monopolio naturale” nel quale il gestore unico viene selezionato tra tanti aspiranti attraverso una procedura competitiva. Sotto il primo profilo dedotto, va evidenziato che l’art. 86 del Codice della navigazione si limita a prevedere l’istituzione della già vista Corporazione dei piloti, ma non esclude assolutamente che le corporazioni possano essere anche più d’una, e possano quindi agire in regime di concorrenza tra loro, offrendo un ventaglio di scelte all’utenza interessata. Anzi, a testimoniare il carattere soggettivamente non esclusivo del servizio, va ricordato come “Nelle località di approdo o di transito ove non sia costituita una corporazione di piloti, il comandante del porto può autorizzare altri marittimi a esercitare il pilotaggio” (art. 96 cod. nav.). Va anche detto che tale lettura “aperta” della norma si pone perfettamente in linea con quelle – interne e comunitarie - che garantiscono la concorrenza nel mercato dei servizi pubblici, e non rappresenta una interpretazione innovativa, essendo stata già propugnata da questo Tar allorquando ha affermato che “Non v’è dubbio che l’istituzione del servizio è relazionata allo scopo di garantire la sicurezza nel porto e che tale finalità determina, ex lege, che lo stesso diventi di “interesse generale”. L’assunto non significa, né è possibile trarre la conclusione dalle norme richiamate, che il concessionario debba essere unico (…), ma che lo stesso o gli stessi 9 di 16 16/02/15 18:54 N. 02864/2012 REG.RIC. https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy debbano assicurare un alto livello di qualità del servizio, al fine di garantire la sicurezza nei porti. Il detto obiettivo non è sminuito, a priori, dalla sussistenza di più operatori” (Tar Catania, IV, 480/2014). Anche con riferimento al (per certi versi analogo) “servizio di rimorchio” la giurisprudenza ha riconosciuto l’esistenza di spazi per la gestione concorrenziale affermando che “non vi è alcun dubbio che la sicurezza del lavoro e della navigazione - intesa in senso ampio quale garanzia funzionale al trasporto, alla comunità e al territorio-ambiente localizzati intorno al porto - deve essere privilegiata rispetto ad altri interessi pur meritevoli di sostegno e tutela: anche se non va sottaciuto che la garanzia della sicurezza non appare necessariamente in contrasto con la concorrenza tra più imprese, né con assetti istituzionali che introducano gli stessi incentivi all'efficienza determinati dal libero mercato (cfr. Autorità garante, Segnalazione dd. 28 ottobre 1998, AS 152, cit.) fermo - altresì - restando che la selezione dell'impresa concessionaria deve avvenire con meccanismi trasparenti e oggettivi, attraverso gare pubbliche ripetute a periodi regolari, in modo da assicurare i maggiori vantaggi per l'utenza, ad esempio in termini di prezzi e qualità del servizio, e senza accordare ingiustificate preferenze all'impresa già operante sul mercato.” (Tar Venezia 2639/2009). Affermato, dunque, che nel mercato in esame non sono costituite riserve legali a favore di un unico gestore, occorre ora valutare la correttezza delle conseguenze che da tale presupposto le ricorrenti fanno discendere. A tal fine, è necessario esaminare la specifica richiesta avanzata dalle società ricorrenti all’AMS, respinta con il provvedimento oggetto di impugnazione. In dettaglio, i due vettori marittimi hanno avanzato istanza per procedere all’<autoproduzione> del servizio di pilotaggio, intendendola come svincolo dall’utilizzo del servizio offerto in esclusiva dalla Corporazione dei piloti dello Stretto di Messina, e come 10 di 16 16/02/15 18:54 N. 02864/2012 REG.RIC. https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy riconoscimento dell’esenzione dall’obbligo di assistenza al pilota a vantaggio di quei “comandanti marittimi che, in ragione della reiterazione di transiti e di approdi, abbiano maturato esperienza, abilità e conoscenze che garantiscono una navigazione in piena sicurezza nelle acque dello Stretto” (cfr. istanza dell’1 giugno 2012, all. 8 al ricorso). A supporto di quest’ultima richiesta, le ricorrenti hanno evidenziato come altri grandi porti europei (ad esempio, quello di Rotterdam) prevedano per gli operatori marittimi anche una forma di gestione “in proprio” del servizio di pilotaggio, consentendola ai comandanti di navi che per esperienza adeguata maturata in loco siano titolari del cd. PEC (Pilotage Exemption Certificate). La richiesta di <autoproduzione>, intesa dalle ricorrenti come forma di <esenzione>, non può essere ritenuta conforme all’architettura normativa sulla quale i servizi marittimi si reggono. Sotto tale profilo va messa in risalto la corretta motivazione del provvedimento impugnato, laddove fa riferimento al parere espresso dal Ministero che ha ritenuto la proposta <autoproduzione> del servizio incompatibile con le esigenze di garanzia della sicurezza della navigazione. Invero, va ricordato che ai sensi del già visto art.14, co. 1 bis, della L. 84/1994 il servizio tecnico-nautico di pilotaggio costituisce un servizio di interesse generale, atto a garantire la sicurezza della navigazione e dell'approdo. Come ha evidenziato la giurisprudenza già citata (C.G.A. 495/2000), i servizi nautici ancillari sono strumentali alla sicurezza dell’intero specchio acqueo del porto, inteso come tratto di mare in cui sono compresenti diverse imbarcazioni ed operatori; essi, quindi, non devono essere guardati, in un’ottica riduttiva, come mero ausilio prestato alla conduzione della singola nave in ragione della mancata o insufficiente conoscenza del sito di navigazione e/o approdo. E’, 11 di 16 16/02/15 18:54 N. 02864/2012 REG.RIC. https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy infatti, evidente che il comandante esperto, e l’equipaggio che lo coadiuva, possono essere perfettamente in grado di condurre (in mare aperto, così come anche) nel porto l’imbarcazione, specie quando si tratta di rotte e manovre che vengono eseguite continuativamente, anche più volte al giorno. Tuttavia, non può non essere rilevato come le esigenze di sicura navigazione ed approdo sorgano non solo (e non tanto) per effetto della possibile inesperienza o insufficiente conoscenza dei luoghi da parte del comandante e/o del suo pilota, quanto in ragione del fatto che nella ristretta area marittima interessata sono (o possono essere) contestualmente presenti diverse imbarcazioni in manovra, con rotte incrociate, i cui movimenti e posizioni devono essere necessariamente conosciuti da un organismo unitario, che sappia coordinare l’azione dei singoli piloti, onde evitare il verificarsi di quelle accidentali collisioni che recenti fatti di cronaca hanno dimostrato essere sempre possibili. E’ questo, quindi, il particolare aspetto della “sicurezza” che le amministrazioni resistenti hanno inteso evidenziare e tutelare negando la facoltà di esenzione dal servizio richiesta. Alla luce di tale primaria esigenza, il servizio di pilotaggio non potrebbe essere svolto in proprio da ogni armatore, a beneficio delle sue navi, in quanto i singoli conducenti, ancorchè tecnicamente capaci ed esperti, non potrebbero avere quella visione d’insieme del traffico portuale necessaria a gestire le operazioni in totale sicurezza. Sicurezza che, per contro, viene garantita solo da una regìa unitaria che coordini gli interventi dei vari piloti presenti, in un determinato momento, nel porto. La sessa conclusione è stata rassegnata dalla Corte di cassazione, allorquando ha affermato che “Non sussiste, in base all'art. 9 comma 2 l. 10 ottobre 1990 n. 287, il diritto di autoproduzione del servizio di ormeggio in 12 di 16 16/02/15 18:54 N. 02864/2012 REG.RIC. https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy quanto trattasi di servizio rilevante per la sicurezza della navigazione” (Cass., SS.UU., 6488/2002). Il Collegio ritiene comunque di dover precisare che la conclusione appena raggiunta non è inconciliabile con l’altro assunto, sopra condiviso, secondo il quale il servizio in questione potrebbe essere gestito anche da diverse Corporazioni in regime di concorrenza. Infatti, è ben possibile – a legislazione vigente - che più piloti decidano di associarsi dando vita a differenti Corporazioni, ed offrano i loro servizi agli utenti del mare, facendosi concorrenza sulle tariffe e sulle modalità di espletamento del servizio. Tale forma “pluralista” di gestione del servizio di pilotaggio potrebbe essere in concreto realizzata o attraverso la suddivisione del Porto in distinte aree, da “assegnare” alla competenza esclusiva di ogni Corporazione (soluzione, questa, in concreto adottata in alcuni porti europei); ovvero, attraverso la contestuale compresenza di più operatori appartenenti alle diverse Corporazioni; ma, in tale ultimo caso, sarebbe necessario un atto di regolazione proveniente dall’autorità, che assoggetti l’azione dei diversi operatori al potere di coordinamento di un unico centro di controllo (né più e né meno di quanto si verifica in ambito aeroportuale, nel quale i movimenti dei diversi aeromobili sono regolati dalla torre di controllo). In ogni caso - va aggiunto - le eventuali diverse Corporazioni presenti nel porto dovrebbero essere regolamentate in modo da fornire i loro servizi marittimi accessori in forma accessibile a tutti i soggetti transitanti nelle aree marittime interessate, e con i caratteri della doverosità, continuità, universalità, regolazione e sorvegliabilità ad opera della pubblica autorità, in modo da rendere effettiva la natura di servizio pubblico generale imposta dalla legge. Per tale ragione, quindi, 13 di 16 16/02/15 18:54 N. 02864/2012 REG.RIC. https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy non si potrebbe ad esempio consentire l’autoproduzione, intesa come predisposizione “in proprio” del servizio da parte di ciascun armatore, e ad esclusivo beneficio interno della propria compagnia di navigazione. Le considerazioni fin qui esposte, in definitiva, consentono di dichiarare infondata anche la seconda censura articolata nel ricorso, con la quale si lamenta la mancata attivazione di una istruttoria volta ad esplorare le possibilità di aprire il mercato a potenziali ulteriori gestori. La censura risulta infondata, per un verso, sul piano del fatto, tenuto conto della circostanza che l’istanza presentata dalle due società ricorrenti non era volta a consentire l’ingresso di altri operatori nel settore, interessati ad offrire i loro servizi alla generalità degli utenti del porto, ma ad ottenere l’autorizzazione all’<autoproduzione> del servizio, nella peculiare accezione sopra evidenziata. Per altro verso, la censura è infondata in punto di diritto, dato che – come ampiamente esposto – non è necessaria alcuna specifica istruttoria per riconoscere ed affermare il carattere naturalmente concorrenziale del servizio di pilotaggio ora in esame. Infine, va esaminata la terza censura, nella quale – come già visto – si lamenta il presunto comportamento contraddittorio dell’amministrazione, che ha riconosciuto nel Porto di Reggio Calabria un regime di esenzione dal servizio di pilotaggio a favore dei comandanti di navi che abbiano maturato una determinata esperienza. La censura non può essere accolta, non essendo stato provato il presupposto di base della denunciata irrazionalità e contraddittorietà dell’azione amministrativa: ossia, il fatto che siano state regolate in modo diverso situazioni uguali. In particolare, non è accertato in giudizio che le esigenze di sicurezza del Porto di Reggio Calabria, 14 di 16 16/02/15 18:54 N. 02864/2012 REG.RIC. https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy desumibili dalla conformazione fisica del luogo e dal traffico navale esistente, siano esattamente uguali a quelle che connotano il Porto di Messina. Solo in presenza di tale (indimostrata) uguaglianza delle esigenze di sicurezza, potrebbe affermarsi l’irragionevolezza di un regime di esenzione introdotto solo nel primo dei due porti in questione. In conclusione, il ricorso va respinto, con le precisazioni di cui in motivazione. Le spese processuali possono essere compensate, tenuto conto della parziale novità della questione. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, con le precisazioni di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati: Cosimo Di Paola, Presidente Pancrazio Maria Savasta, Consigliere Francesco Bruno, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE 15 di 16 IL PRESIDENTE 16/02/15 18:54 N. 02864/2012 REG.RIC. https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 16/02/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 16 di 16 16/02/15 18:54