Roma, 20 luglio 2011 OGGETTO: CONVERSIONE IN LEGGE DEL

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Roma, 20 luglio 2011 OGGETTO: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
Roma, 20 luglio 2011
OGGETTO: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 13 MAGGIO 2011 N.70 DECRETO SVILUPPO
Il decreto in oggetto, rubricato “Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia”
è stato convertito nella legge 12 luglio 2011 n.106, pubblicata sulla G.U. n.160 del 12 luglio
2011 ed entrata in vigore il 13 luglio 2011.
Facendo seguito alla Comunicazione Coordinamento Servizi Produttivi n. 151/11/CP del 18
maggio 2011 si evidenziano di seguito le disposizioni di maggiore interesse.
Comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza
Art.5, co. 4
La registrazione dei contratti di trasferimento aventi a oggetto immobili o diritti immobiliari
assorbe l’obbligo di comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza.
Case fantasma
Art.5, co. 15
E’ prevista la proroga dal 1° maggio 2011 al 1° lug lio 2011 della norma del federalismo
municipale (art.2, co. 12 del D. Lgs. 14/03/2011 n.23) che prevede l’aumento delle sanzioni per
mancato accatastamento delle c.d. case fantasma e la devoluzione del 75% delle somme al
Comune interessato.
Comunicazione annuale dei dati relativi alle detrazioni per familiari a carico
Art.7 “Semplificazione fiscale”, co. 2, lett. e)
E’ abolito per i lavoratori dipendenti e i pensionati l’obbligo di comunicare annualmente al
sostituto d’imposta i dati relativi alle detrazioni per familiari a carico.
L’obbligo sussiste solo in caso di variazione dei dati.
E’ disposto, altresì, che l’omissione della comunicazione relativa alle variazione dei carichi
familiari comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’art.11 del D. Lgs. n.471/1997
(sanzione amministrativa da € 258 a € 2.065).
Comunicazione dei dati già in possesso delle Amministrazioni finanziarie e previdenziali
Art.7, co. 2, lett. g), h)
Sono introdotte nuove disposizioni secondo cui i contribuenti non devono fornire informazioni
che siano già in possesso delle Amministrazioni finanziarie e previdenziali.
Richiesta di rimborso d’imposta in dichiarazione dei redditi
Art.7, co. 2, lett. i)
La richiesta per il rimborso d’imposta fatta dal contribuente in dichiarazione (modello UNICO)
può essere mutata in richiesta di compensazione entro 120 giorni dalla presentazione della
dichiarazione stessa.
Versamenti e adempimenti che scadono di sabato o di giorno festivo
Art.7, co. 2, lett. l)
E’ disposto che gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie
amministrate da articolazioni del MEF, comprese le Agenzie fiscali, i cui termini scadono di
sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
Sospensione giudiziale degli atti esecutivi
Art.7, co. 2, lett. n)
Con la modifica dell’art.29 del D.L. D.L. n.78/2010 è previsto che:
- la decorrenza del 1° luglio 2011 (1° ottobre 2011 in base al D.L. n.98/2011) riguarda gli
atti “emessi” e non quelli “notificati” da tale data;
- la nuova disposizione è applicabile anche agli avvisi di accertamento ai fini IRAP;
- la sanzione amministrativa del 30% prevista dall’art.13 del D. Lgs. n.471/1997 non si
applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento, nel termine previsto di 60
giorni, delle somme dovute in base agli avvisi;
- l’esecuzione forzata è sospesa per un periodo di 180 giorni dall’affidamento degli atti in
carico agli agenti delle riscossione; la sospensione non si applica con riguardo alle
azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme
ordinarie a tutela del creditore.
Comunicazione al Centro Operativo di Pescara (36%)
Art.7, co. 2, lett. q)
E’ abolito l’obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara.
I dati catastali degli immobili dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi.
Costo della manodopera indicato in fattura (36%)
Art.7, co. 2, lett. r)
E’ eliminato l’obbligo di indicare, ai fini della detrazione del 36%, il costo della manodopera in
fattura.
Rateizzazione dei debiti tributari
Art.7, co. 2, lett. u)
La rateazione è possibile anche se le somme dovute non sono superiori a € 2.000, senza
necessità di presentazione della richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
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Se l’importo complessivo delle rate successive alla prima è superiore a € 50.000 il contribuente
è tenuto a presentare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese
quelle a titolo di sanzione in misura piena, dedotto l’importo della prima rata; in alternativa alla
predetta garanzia l’ufficio può autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo
datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente,
per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in
misura piena, dedotto l’importo della prima rata.
Le disposizioni relative alle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali delle
dichiarazioni si applicano anche alle somme da versare a seguito di ricevimento della
comunicazione relativa ai redditi soggetti a tassazione separata.
Le rate possono essere anche di importo decrescente, fermo restando il numero massimo
previsto.
Espropriazione forzata di immobili
Art.7, co. 2, lett. u-bis), gg-decies), gg-undecies)
Relativamente all’iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore in caso di mancato pagamento
della cartella decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della stessa è previsto che l’agente
della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione
preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il
termine di 30 giorni, sarà iscritta ipoteca.
A decorrere dal 13 luglio 2011 l’agente della riscossione non può iscrivere ipoteca se l’importo
complessivo del credito è inferiore complessivamente a:
1) € 20.000, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora
contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell’unità immobiliare dallo stesso
adibita ad abitazione principale;
2) € 8.000, negli altri casi.
E’ previsto, altresì, che l’agente della riscossione non può procedere all’espropriazione
immobiliare se l’importo complessivo del credito non supera i predetti limiti e sussistono le
predette condizioni.
Rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni
Art.7, co. 2, lett. dd), dd-bis), ee), ff), gg)
Sono riaperti i termini per rideterminare il costo di acquisto dei terreni agricoli e edificabili e delle
partecipazioni societarie non negoziate in mercati regolamentati.
Le nuove date di riferimento sono:
- 1° luglio 2011 , per individuare il valore dei beni;
- 30 giugno 2012, per la redazione e l’asseverazione della perizia di stima e per il
versamento, in unica soluzione o della prima di tre rate, dell’imposta sostitutiva (2% per
le partecipazioni non qualificate e 4% per i terreni agricoli e edificabili e per le
partecipazioni qualificate).
Sono state introdotte anche le seguenti importanti novità:
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i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto delle
partecipazioni e dei terreni, qualora abbiano già effettuato una precedente
rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono detrarre dall'imposta sostitutiva
dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata;
i soggetti che non effettuano la detrazione di cui sopra possono chiedere il rimborso
dell’imposta sostitutiva già pagata ai sensi dell'art.38 del DPR 29/09/73 n.602 e il
termine di decadenza per la richiesta di rimborso decorre dalla data del versamento
dell'intera imposta o della prima rata relativa all'ultima rideterminazione effettuata.
L'importo del rimborso non puo' essere comunque superiore all'importo dovuto in base
all'ultima rideterminazione del valore effettuata;
le disposizioni di cui al punto precedente si applicano anche ai versamenti effettuati
entro il 14 maggio 2011; nei casi in cui a tale data il termine di decadenza per la
richiesta di rimborso risulta essere scaduto, la stessa può essere effettuata entro il
termine di dodici mesi a decorre dalla medesima data.
Attività di accertamento delle entrate dei Comuni
Art.7, co. 2, lett. gg-ter), gg-quater)
Dal 1° gennaio 2012 la società Equitalia Spa, nonch é le società per azioni dalla stessa
partecipate, cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione,
spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei Comuni e delle società da essi
partecipate.
Riscossione coattiva
Art.7, co. 2, lett. gg-quinquies)
In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a € 2.000, intrapresa successivamente al 14
luglio 2011, le azioni cautelari ed esecutive devono essere precedute dall’invio, mediante posta
ordinaria, di 2 solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno 6 mesi dalla
spedizione del primo.
Sospensione dell’atto impugnato
Art.7, co. 2, lett. gg-novies)
L’istanza di sospensione, richiesta dal ricorrente se dall’atto impugnato può derivargli un danno
grave e irreparabile, è decisa dalla CTP entro 180 giorni dalla data di presentazione stessa.
Riconoscimento del requisito di ruralità dei fabbricati
Art.7, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater
Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili (art.9 del D.L. n.557/1993) i soggetti
interessati possono presentare all’Agenzia del Territorio una domanda di variazione della
categoria catastale per l’attribuzione all’immobile della categoria:
- A/6 per gli immobili rurali a uso abitativo;
- D/10 per gli immobili rurali a uso strumentale.
La domanda deve essere presentata entro il 30 settembre 2011 e alla stessa deve essere
allegata un’autocertificazione ai sensi del DPR n.445/2000 nella quale il richiedente dichiara
che l’immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal 5° anno antecedente a quello di
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presentazione della domanda (quindi dal 1° gennaio 2006), i requisiti di ruralità dell’immobile
necessari ai sensi dell’art.9 del D.L. n.557/1993.
L’Agenzia del Territorio, entro il 20 novembre 2011 e previa verifica dell’esistenza dei requisiti di
ruralità di cui all’art.9 del D.L. n.557/1993, convalida la dichiarazione e riconosce l’attribuzione
della categoria catastale richiesta.
In caso di mancata pronuncia entro tale termine, il contribuente può assumere, in via
provvisoria per ulteriori 12 mesi, la categoria catastale richiesta.
Se entro il predetto termine l’attribuzione della categoria catastale richiesta è negata con
provvedimento motivato, il contribuente è tenuto al pagamento delle imposte non versate, degli
interessi e delle sanzioni determinate in misura raddoppiata rispetto a quelle previste dalla
normativa vigente.
Le modalità applicative e la documentazione necessaria ai fini della predetta disposizione
saranno stabilite con decreto del MEF.
Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi
Art.7, co. 2-quinquies)
Le imposte, i contributi e i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall’Ufficio non ancora
definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica
dell’atto di accertamento, per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai
maggiori imponibili accertati.
Rinegoziazione mutuo per l’acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad
abitazione
Art.8, commi 6 e 8
Fino al 31 dicembre 2012 il mutuatario che prima del 14 maggio 2011 ha stipulato, o si è
accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario di importo
originario non superiore a € 200.000 per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari
adibite ad abitazione, a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, ha diritto di
ottenere la rinegoziazione del mutuo qualora:
- al momento della richiesta presenti un'attestazione ISEE non superiore a € 35.000;
- non abbia avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo, salvo diverso accordo tra le
parti;
Il mutuatario e il finanziatore possono concordare che la rinegoziazione comporti anche
l'allungamento del piano di rimborso del mutuo per un periodo massimo di 5 anni, purché la
durata residua del mutuo all'atto della rinegoziazione non diventi superiore a 25 anni.
Altre semplificazioni
Si segnalano, di seguito, anche altre semplificazioni.
“Credito d’imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno”
Art.2
E’ previsto un credito d’imposta a favore dei datori di lavoro che assumono a tempo
indeterminato lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.
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“Costruzioni private”
art.5
Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate modificazioni alla disciplina vigente; sono
previste, tra l’altro:
- l’introduzione del “silenzio assenso” per il rilascio del permesso di costruire, ad
eccezione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici e culturali;
- l’estensione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) agli interventi edilizi
precedentemente compiuti con denuncia di inizio attività (DIA).
Regime di contabilità semplificata
Art.7, co. 2, lett. m)
Con la modifica dell’art.18, co. 1 del DPR 29/09/1973 n.600 è disposta l’estensione del regime
di contabilità semplificata a € 400.000 di ricavi per le imprese di servizi e a € 700.000 di ricavi
per le altre imprese.
Comunicazione telematica per acquisti d’importo superiore a € 3.000
Art.7, co. 2, lett. o)
Con l’aggiunta del co. 1-bis all’art.21 del D.L. 31/05/2010 n.78, convertito dalla legge
30/07/2010 n.122, e' escluso l'obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti
di contribuenti non soggetti passivi IVA se il pagamento dei corrispettivi avviene mediante carte
di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di
comunicazione previsto dall'art.7, co. 6 del DPR 29/09/1973 n.605.
Scheda carburante
Art.7, co. 2, lett. p)
I soggetti IVA che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito,
carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di
comunicazione previsto dall'art.7, co. 6 del DPR 29/09/1973 n.605 non sono soggetti all'obbligo
di tenuta della scheda carburante.
Riepilogo delle fatture ricevute nel mese in un solo documento
Art.7, co. 2, lett. aa)
E’ disposto l’innalzamento a € 300 (da € 154,94) dell’importo per potere riepilogare in un solo
documento le fatture emesse/ricevute nel mese.
Cordiali saluti
Il Direttore Generale
Paolo Conti
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