N.RF035 Anno 2015 OGGETTO Come noto, la

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N.RF035 Anno 2015 OGGETTO Come noto, la
Anno 2015
N.RF035
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La Nuova Redazione Fiscale
ODCEC VASTO
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OGGETTO
SPLIT PAYMENT - AMBITO DI APPLICAZIONE CHIARITO DALL’AGENZIA
RIFERIMENTI
CM 1/2015; ART. 1 C. 629 E C. 632 L. 190/2014; DM 23/01/2015 – INFO FISCO 028/2015
CIRCOLARE DEL 10/02/2015
Come noto, la Legge di stabilità 2015, al fine di contrastare i fenomeni di evasione di Iva, ha
introdotto un particolare meccanismo di assolvimento dell’Iva denominato “scissione dei
pagamenti” (o “split payment”), introducendo l’art. 17-ter nel Dpr 633/72.
Il DM 23/01/2015 ha diramato le relative disposizioni attuative (v. Info Fisco 028/2015).
AMBITO OGGETTIVO
In applicazione di tale meccanismo:
 per qualsiasi operazione (cessioni di beni e prestazioni di servizi) effettuata nei confronti
di determinati Enti pubblici (indipendentemente che questi operino nell’ambito dell’attività
istituzionale o nell’esercizio di una eventuale attività commerciale)
 per la quale sia stata emessa fattura
 questi ultimi trattengono l’Iva (non più versata al fornitore) per procedere al successivo
versamento all’Erario.
Ricevute fiscali/scontrini – escluse: l’Agenzia chiarisce che:
 le operazioni non documentate da fattura rimangono escluse da split payment
 dunque rimangono escluse le operazioni certificate da ricevuta fiscale/scontrino.
La fattispecie sarà comunque limitata a rare operazioni riferite a “piccole spese dell’ente
pubblico” (CM 1/2015).
Dal particolare regime sono escluse:
 prestazioni assoggettate a ritenuta alla fonte (anche titolo d’acconto, secondo il parere dei
funzionari dell’Agenzia intervenuti a Telefisco 2015)
 operazioni soggette al meccanismo del reverse charge (incluse le nuove fattispecie di cui
all’art. 17 c. 6 Dpr 633/72)
 le operazioni soggette ad un regime speciale Iva in cui l’Iva non risulti separatamente
esposta in fattura (agenzie viaggi, regime del margine, ecc.).
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Sintesi: l’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti sul meccanismo della scissione dei
pagamenti (cd. “split payment”), individuando l’ambito soggettivo di applicazione della norma.
Al fine di individuare in modo più obiettivo possibile gli enti destinatari del particolare meccanismo di
versamento dell’Iva, l’Agenzia:
- fa riferimento all’Indice delle pubbliche amministrazioni, nell’ambito del quale individua le specifiche
categorie interessate;
- chiarendo che l’elencazione non risulta comunque esaustiva, dovendosi nei casi dubbi procedere a
inoltrare istanza di interpello all’agenzia delle entrate.
Dal punto di vista sanzionatorio, riconosciuta l’obiettiva incertezza della norma, l’Agenzia fa salvi i
comportamenti tenuti dai contribuenti fino all’8 febbraio 2015 (data di pubblicazione della CM 1/2015).
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DECORRENZA DELLO SPLIT PAYMENT
Il DM 23/01/2015 dispone che il nuovo regime:
 è applicabile alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1/01/2015
 non si applica alle fatture emesse fino al 31/12/2014.
AUTORIZZAZIONE UE: il nuovo criterio di versamento dovrà essere autorizzato dalla Commissione UE;
fino a tale data viene applicato in via provvisoria fin dal 1/01/2015.
Ove l’autorizzazione non dovesse pervenire entro il 30/06/2015, la disposizione sarà nulla in via retroattiva
AMBITO SOGGETTIVO - CHIARIMENTI DELL’AGENZIA
L’Agenzia procede a fornire chiarimenti in relazione ai soggetti interessati dal particolare
meccanismo di assolvimento dell’Iva, individuati dal nuovo art. 17-ter Dpr 633/72:
 Camere di commercio
 Organi dello Stato, con o senza personalità giuridica
 Istituti universitari
(es: Protezione civile)
 Enti pubblici territoriali (Regioni, Provincie e
 ASL ed enti ospedalieri
Comuni) e relativi consorzi
 Enti pubblici di ricovero e cura con prevalente carattere scientifico, di assistenza e
beneficenza e di previdenza (es: RSA pubbliche).
Come evidenziato dall’Agenzia, dal punto di vista formale le Amministrazioni coincidono con quelle
di cui all’art. 6 c. 5 Dpr 633/72 in materia di esigibilità “differita”.
Tuttavia, l’interpretazione delle norme deve essere differente, posta la diversa finalità che le ispira:
 all’art. 6 c. 5 Dpr 633/72: ha carattere agevolativo (finalizzato ad evitare l’anticipazione dell’Iva in
presenza di un pagamento notoriamente tardivo dell’ente pubblico) e pertanto non può essere
interpretata in via estensiva
 l’art. 17-ter Dpr 633/72: ha finalità antielusive, potendosi dunque prestare ad una
interpretazione estensiva.
Tanto premesso, le Amministrazioni pubbliche interessate dallo split payment, risultano essere
le seguenti:
 Stato e altri soggetti qualificabili come “organi dello Stato”, ancorché dotati di autonoma
personalità giuridica
Nota: tra tali soggetti rientrano le istituzioni scolastiche (e le istituzioni per l’alta formazione artistica,
musicale e coreutica: cd. “AFAM”), che per quanto dotate di personalità giuridica, “devono considerarsi a
tutti gli effetti amministrazioni statali, in quanto del tutto compenetrati nella organizzazione dello Stato in
ragione di specifici elementi distintivi” (viene richiamata la CM 16 del 20/03/2003 del MEF
 enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane) e consorzi tra essi
(costituiti ex art. 31 Dlgs 267/2000, cd. “Testo unico degli enti locali”)
Nota: rientrano le Comunità montane, Comunità isolane e Unioni di Comuni (ex art. 2 Dlgs 267/2000), in
quanto enti pubblici costituiti “per l’esercizio associato di una pluralità di funzioni o di servizi comunali in
un determinato territorio, i quali, pertanto, in relazione ad essi, si sostituiscono agli stessi Comuni
associati”.
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 Stato (es: ministeri)
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 Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.)
Nota: sono comprese le Unioni regionali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
(cui le varie CCIAA devono aderire, ex Dlgs 23/2010).
 istituti universitari;
 aziende sanitarie locali
Nota: rientrano anche gli enti pubblici costituiti dalle R egioni che si sono sostituiti al Servizio sanitario
nazionale nell’ambito di una “pluralità di funzioni amministrative e tecniche”, con particolare
riferimento “all’approvvigionamento di beni e servizi”
 enti ospedalieri
 enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico: l’Agenzia fa esclusivo
riferimento all’I.R.C.C.S.
 enti pubblici di assistenza e beneficenza: si tratta delle IPAB (Istituzioni Pubbliche di Assistenza
e Beneficenza) e delle ASP (Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona)
 enti pubblici di previdenza: si tratta dell’INPS e dei Fondi pubblici di previdenza.
SOGGETTI ESCLUSI
Non rientrano tra le amministrazioni cui si applica lo split payment i soggetti che non hanno “natura
pubblica”, tra cui:
a) gli enti pubblici economici (es: i gestori di pubblici servizi)
b) gli enti pubblici non economici (es: ordini professionali; enti ed istituti di ricerca; Agenzie
fiscali; le Authority; le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA); l’ACI; le
Agenzia per il farmaco (AIFA), per l’agricoltura (AGEA), ecc.; l’INAIL)
c) gli enti previdenziali privati (es.: Casse professionali; ecc.)
d) le aziende speciali (ivi incluse quelle delle Camere di commercio)
LA VERIFICA ONLINE
Al fine di oggettivizzare il più possibile l’individuazione degli enti interessati dallo split payment, la
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 ritiene potersi fare riferimento all’indice delle pubbliche amministrazioni consultabile
all’indirizzo: http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php
 il cui esito non è tuttavia esaustivo.
Nota: in caso di situazione dubbia l’Agenzia ritiene che l’interessato possa rivolger apposito interpello
all’agenzia delle entrate, ex art. 11 L. 212/2000
A tal fine è necessario individuare se l’ente interessato rientri tra quelle specificatamente
individuate nel par. 1.3 della CM 1/2015, nel seguito elencato.
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Nota: sono esclusi gli enti che operano in regime di diritto privato, tra cui l’agenzia cita gli enti
ecclesiastici che esercitano assistenza ospedaliera (ma vi rientrano tutte le cliniche convenzionate con
gli enti pubblici)
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In giallo sono evidenziate le Pubbliche Amministrazioni interessate dallo Split Payment:
TIPOLOGIA DI ENTE
Agenzie ed Enti per il Turismo
Agenzie ed Enti Regionali del Lavoro
Agenzie ed Enti Regionali di Sviluppo Agricolo
Agenzie ed Enti Regionali per la Formazione, la Ricerca e l'Ambiente
Agenzie Fiscali
Agenzie Regionali e Provinciale per la Rappresentanza Negoziale
Agenzie Regionali per le Erogazioni in Agricoltura
Agenzie Regionali Sanitarie
Agenzie, Enti e Consorzi Pubblici per il Diritto allo Studio Universitario
Altri Enti Locali
Automobile Club Federati ACI
Autorità Amministrative Indipendenti
Autorità di Ambito Territoriale Ottimale
Autorità di Bacino
Autorità Portuali
Aziende e Consorzi Pubblici Territoriali per l'Edilizia Residenziale
Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, Policlinici e Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico Pubblici
Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona
Aziende Sanitarie Locali
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro Unioni Regionali
Città Metropolitane
Comuni e loro Consorzi e Associazioni
Comunità Montane e loro Consorzi e Associazioni
Consorzi di Bacino Imbrifero Montano
Consorzi Interuniversitari di Ricerca
Consorzi per l'Area di Sviluppo Industriale
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Consorzi tra Amministrazioni Locali
Enti di Regolazione dei Servizi Idrici e o dei Rifiuti
Enti e Istituzioni di Ricerca Pubblici
Enti Nazionali di Previdenza ed Assistenza Sociale in Conto Economico Consolidato
Enti Pubblici Nazionali Non Economici
Enti Pubblici Produttori di Servizi Assistenziali, Ricreativi e Culturali
Federazioni Nazionali, Ordini, Collegi e Consigli Professionali
Fondazioni Lirico, Sinfoniche
Forze di Polizia ad Ordinamento Civile e Militare per la Tutela dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica
Gestori di Pubblici Servizi
Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado
Istituti Zooprofilattici Sperimentali
Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica - AFAM
Organi Costituzionali e di Rilievo Costituzionale
Parchi Nazionali, Consorzi e Enti Gestori di Parchi e Aree Naturali Protette
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Avvocatura dello Stato
Province e loro Consorzi e Associazioni
Regioni, Province Autonome e loro Consorzi e Associazioni
Società in Conto Economico Consolidato
Teatri Stabili ad Iniziativa Pubblica
Unioni di Comuni e loro Consorzi e Associazioni
Università e Istituti di Istruzione Universitaria Pubblici
Cliccare per scaricare un file excel per una comoda individuazione degli enti interessati.
ASPETTI SANZIONATORI
L’Agenzia, riconoscendo l’obiettiva difficoltà di interpretazione della norma, in applicazione delle
disposizioni dello statuto del contribuente:
 fa salvi i comportamenti adottati dal contribuente fino all’8 febbraio 2015 (data di
emanazione della CM 1/2015)
 non potendosi procedere ad applicare alcuna sanzione.
In applicazione di tale criterio, in caso di:
 mancata applicazione dello split payment: anche se la pubblica amministrazione ha
corrisposto l’Iva al fornitore dopo il 1/01/2015, se il fornitore ha fatto ordinariamente partecipare
la fattura alla liquidazione periodica, non va effettuata alcuna variazione
 errata applicazione dello split payment: il fornitore è tenuto ad emettere una nuova fattura
con applicazione dell’Iva, esercitando la rivalsa nei modi ordinari.
ERRORI NELL'APPLICAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT
PER LE FATTURE EMESSE FINO ALL'8/02/2015
NO SPLIT PAYMENT
LA P.A. HA
PAGATO L'IVA
IL FORNITORE HA
LIQUIDATO L'IVA
SI SPLIT PAYMENT
LA P.A. NON HA
PAGATO L'IVA
IL FORNITORE EMETTE
NOTA DI DEBITO PER IVA
NO SANZIONI
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