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Anno 2015 N.RF035 www.redazionefiscale.it La Nuova Redazione Fiscale ODCEC VASTO Pag. 1 / 5 OGGETTO SPLIT PAYMENT - AMBITO DI APPLICAZIONE CHIARITO DALL’AGENZIA RIFERIMENTI CM 1/2015; ART. 1 C. 629 E C. 632 L. 190/2014; DM 23/01/2015 – INFO FISCO 028/2015 CIRCOLARE DEL 10/02/2015 Come noto, la Legge di stabilità 2015, al fine di contrastare i fenomeni di evasione di Iva, ha introdotto un particolare meccanismo di assolvimento dell’Iva denominato “scissione dei pagamenti” (o “split payment”), introducendo l’art. 17-ter nel Dpr 633/72. Il DM 23/01/2015 ha diramato le relative disposizioni attuative (v. Info Fisco 028/2015). AMBITO OGGETTIVO In applicazione di tale meccanismo: per qualsiasi operazione (cessioni di beni e prestazioni di servizi) effettuata nei confronti di determinati Enti pubblici (indipendentemente che questi operino nell’ambito dell’attività istituzionale o nell’esercizio di una eventuale attività commerciale) per la quale sia stata emessa fattura questi ultimi trattengono l’Iva (non più versata al fornitore) per procedere al successivo versamento all’Erario. Ricevute fiscali/scontrini – escluse: l’Agenzia chiarisce che: le operazioni non documentate da fattura rimangono escluse da split payment dunque rimangono escluse le operazioni certificate da ricevuta fiscale/scontrino. La fattispecie sarà comunque limitata a rare operazioni riferite a “piccole spese dell’ente pubblico” (CM 1/2015). Dal particolare regime sono escluse: prestazioni assoggettate a ritenuta alla fonte (anche titolo d’acconto, secondo il parere dei funzionari dell’Agenzia intervenuti a Telefisco 2015) operazioni soggette al meccanismo del reverse charge (incluse le nuove fattispecie di cui all’art. 17 c. 6 Dpr 633/72) le operazioni soggette ad un regime speciale Iva in cui l’Iva non risulti separatamente esposta in fattura (agenzie viaggi, regime del margine, ecc.). CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it Sintesi: l’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti sul meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. “split payment”), individuando l’ambito soggettivo di applicazione della norma. Al fine di individuare in modo più obiettivo possibile gli enti destinatari del particolare meccanismo di versamento dell’Iva, l’Agenzia: - fa riferimento all’Indice delle pubbliche amministrazioni, nell’ambito del quale individua le specifiche categorie interessate; - chiarendo che l’elencazione non risulta comunque esaustiva, dovendosi nei casi dubbi procedere a inoltrare istanza di interpello all’agenzia delle entrate. Dal punto di vista sanzionatorio, riconosciuta l’obiettiva incertezza della norma, l’Agenzia fa salvi i comportamenti tenuti dai contribuenti fino all’8 febbraio 2015 (data di pubblicazione della CM 1/2015). Redazione Fiscale Info Fisco 035/2015 Pag. 2 / 5 DECORRENZA DELLO SPLIT PAYMENT Il DM 23/01/2015 dispone che il nuovo regime: è applicabile alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1/01/2015 non si applica alle fatture emesse fino al 31/12/2014. AUTORIZZAZIONE UE: il nuovo criterio di versamento dovrà essere autorizzato dalla Commissione UE; fino a tale data viene applicato in via provvisoria fin dal 1/01/2015. Ove l’autorizzazione non dovesse pervenire entro il 30/06/2015, la disposizione sarà nulla in via retroattiva AMBITO SOGGETTIVO - CHIARIMENTI DELL’AGENZIA L’Agenzia procede a fornire chiarimenti in relazione ai soggetti interessati dal particolare meccanismo di assolvimento dell’Iva, individuati dal nuovo art. 17-ter Dpr 633/72: Camere di commercio Organi dello Stato, con o senza personalità giuridica Istituti universitari (es: Protezione civile) Enti pubblici territoriali (Regioni, Provincie e ASL ed enti ospedalieri Comuni) e relativi consorzi Enti pubblici di ricovero e cura con prevalente carattere scientifico, di assistenza e beneficenza e di previdenza (es: RSA pubbliche). Come evidenziato dall’Agenzia, dal punto di vista formale le Amministrazioni coincidono con quelle di cui all’art. 6 c. 5 Dpr 633/72 in materia di esigibilità “differita”. Tuttavia, l’interpretazione delle norme deve essere differente, posta la diversa finalità che le ispira: all’art. 6 c. 5 Dpr 633/72: ha carattere agevolativo (finalizzato ad evitare l’anticipazione dell’Iva in presenza di un pagamento notoriamente tardivo dell’ente pubblico) e pertanto non può essere interpretata in via estensiva l’art. 17-ter Dpr 633/72: ha finalità antielusive, potendosi dunque prestare ad una interpretazione estensiva. Tanto premesso, le Amministrazioni pubbliche interessate dallo split payment, risultano essere le seguenti: Stato e altri soggetti qualificabili come “organi dello Stato”, ancorché dotati di autonoma personalità giuridica Nota: tra tali soggetti rientrano le istituzioni scolastiche (e le istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica: cd. “AFAM”), che per quanto dotate di personalità giuridica, “devono considerarsi a tutti gli effetti amministrazioni statali, in quanto del tutto compenetrati nella organizzazione dello Stato in ragione di specifici elementi distintivi” (viene richiamata la CM 16 del 20/03/2003 del MEF enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane) e consorzi tra essi (costituiti ex art. 31 Dlgs 267/2000, cd. “Testo unico degli enti locali”) Nota: rientrano le Comunità montane, Comunità isolane e Unioni di Comuni (ex art. 2 Dlgs 267/2000), in quanto enti pubblici costituiti “per l’esercizio associato di una pluralità di funzioni o di servizi comunali in un determinato territorio, i quali, pertanto, in relazione ad essi, si sostituiscono agli stessi Comuni associati”. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it Stato (es: ministeri) Redazione Fiscale Info Fisco 035/2015 Pag. 3 / 5 Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) Nota: sono comprese le Unioni regionali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (cui le varie CCIAA devono aderire, ex Dlgs 23/2010). istituti universitari; aziende sanitarie locali Nota: rientrano anche gli enti pubblici costituiti dalle R egioni che si sono sostituiti al Servizio sanitario nazionale nell’ambito di una “pluralità di funzioni amministrative e tecniche”, con particolare riferimento “all’approvvigionamento di beni e servizi” enti ospedalieri enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico: l’Agenzia fa esclusivo riferimento all’I.R.C.C.S. enti pubblici di assistenza e beneficenza: si tratta delle IPAB (Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza) e delle ASP (Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona) enti pubblici di previdenza: si tratta dell’INPS e dei Fondi pubblici di previdenza. SOGGETTI ESCLUSI Non rientrano tra le amministrazioni cui si applica lo split payment i soggetti che non hanno “natura pubblica”, tra cui: a) gli enti pubblici economici (es: i gestori di pubblici servizi) b) gli enti pubblici non economici (es: ordini professionali; enti ed istituti di ricerca; Agenzie fiscali; le Authority; le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA); l’ACI; le Agenzia per il farmaco (AIFA), per l’agricoltura (AGEA), ecc.; l’INAIL) c) gli enti previdenziali privati (es.: Casse professionali; ecc.) d) le aziende speciali (ivi incluse quelle delle Camere di commercio) LA VERIFICA ONLINE Al fine di oggettivizzare il più possibile l’individuazione degli enti interessati dallo split payment, la CM 1/2015 ritiene potersi fare riferimento all’indice delle pubbliche amministrazioni consultabile all’indirizzo: http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php il cui esito non è tuttavia esaustivo. Nota: in caso di situazione dubbia l’Agenzia ritiene che l’interessato possa rivolger apposito interpello all’agenzia delle entrate, ex art. 11 L. 212/2000 A tal fine è necessario individuare se l’ente interessato rientri tra quelle specificatamente individuate nel par. 1.3 della CM 1/2015, nel seguito elencato. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it Nota: sono esclusi gli enti che operano in regime di diritto privato, tra cui l’agenzia cita gli enti ecclesiastici che esercitano assistenza ospedaliera (ma vi rientrano tutte le cliniche convenzionate con gli enti pubblici) Info Fisco 035/2015 Pag. 4 / 5 In giallo sono evidenziate le Pubbliche Amministrazioni interessate dallo Split Payment: TIPOLOGIA DI ENTE Agenzie ed Enti per il Turismo Agenzie ed Enti Regionali del Lavoro Agenzie ed Enti Regionali di Sviluppo Agricolo Agenzie ed Enti Regionali per la Formazione, la Ricerca e l'Ambiente Agenzie Fiscali Agenzie Regionali e Provinciale per la Rappresentanza Negoziale Agenzie Regionali per le Erogazioni in Agricoltura Agenzie Regionali Sanitarie Agenzie, Enti e Consorzi Pubblici per il Diritto allo Studio Universitario Altri Enti Locali Automobile Club Federati ACI Autorità Amministrative Indipendenti Autorità di Ambito Territoriale Ottimale Autorità di Bacino Autorità Portuali Aziende e Consorzi Pubblici Territoriali per l'Edilizia Residenziale Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, Policlinici e Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Pubblici Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona Aziende Sanitarie Locali Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro Unioni Regionali Città Metropolitane Comuni e loro Consorzi e Associazioni Comunità Montane e loro Consorzi e Associazioni Consorzi di Bacino Imbrifero Montano Consorzi Interuniversitari di Ricerca Consorzi per l'Area di Sviluppo Industriale CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it Redazione Fiscale Info Fisco 035/2015 Pag. 5 / 5 Consorzi tra Amministrazioni Locali Enti di Regolazione dei Servizi Idrici e o dei Rifiuti Enti e Istituzioni di Ricerca Pubblici Enti Nazionali di Previdenza ed Assistenza Sociale in Conto Economico Consolidato Enti Pubblici Nazionali Non Economici Enti Pubblici Produttori di Servizi Assistenziali, Ricreativi e Culturali Federazioni Nazionali, Ordini, Collegi e Consigli Professionali Fondazioni Lirico, Sinfoniche Forze di Polizia ad Ordinamento Civile e Militare per la Tutela dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica Gestori di Pubblici Servizi Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado Istituti Zooprofilattici Sperimentali Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica - AFAM Organi Costituzionali e di Rilievo Costituzionale Parchi Nazionali, Consorzi e Enti Gestori di Parchi e Aree Naturali Protette Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Avvocatura dello Stato Province e loro Consorzi e Associazioni Regioni, Province Autonome e loro Consorzi e Associazioni Società in Conto Economico Consolidato Teatri Stabili ad Iniziativa Pubblica Unioni di Comuni e loro Consorzi e Associazioni Università e Istituti di Istruzione Universitaria Pubblici Cliccare per scaricare un file excel per una comoda individuazione degli enti interessati. ASPETTI SANZIONATORI L’Agenzia, riconoscendo l’obiettiva difficoltà di interpretazione della norma, in applicazione delle disposizioni dello statuto del contribuente: fa salvi i comportamenti adottati dal contribuente fino all’8 febbraio 2015 (data di emanazione della CM 1/2015) non potendosi procedere ad applicare alcuna sanzione. In applicazione di tale criterio, in caso di: mancata applicazione dello split payment: anche se la pubblica amministrazione ha corrisposto l’Iva al fornitore dopo il 1/01/2015, se il fornitore ha fatto ordinariamente partecipare la fattura alla liquidazione periodica, non va effettuata alcuna variazione errata applicazione dello split payment: il fornitore è tenuto ad emettere una nuova fattura con applicazione dell’Iva, esercitando la rivalsa nei modi ordinari. ERRORI NELL'APPLICAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT PER LE FATTURE EMESSE FINO ALL'8/02/2015 NO SPLIT PAYMENT LA P.A. HA PAGATO L'IVA IL FORNITORE HA LIQUIDATO L'IVA SI SPLIT PAYMENT LA P.A. NON HA PAGATO L'IVA IL FORNITORE EMETTE NOTA DI DEBITO PER IVA NO SANZIONI CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it Redazione Fiscale