COMUNE DI MORLUPO
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COMUNE DI MORLUPO
COMUNE DI MORLUPO (Provincia di Roma) (Allegato all’atto consiliare n. 12/2005) REGOLAMENTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI, AGLI INVALIDI AI PORTATORI DI HANDICAP, AI MINORI A RISCHIO DI DEVIANZE. Articolo 1 Oggetto del servizio Per assistenza domiciliare si intende quel complesso di servizi a carattere sociale, che ha come obiettivo principale quello di evitare la istituzionalizzazione della persona,consentendole di restare inserita nel proprio nucleo familiare e nel proprio originario ambiente sociale. Tale servizio assicura all’utente, attraverso adeguati strumenti di valutazione del bisogno,interventi che gli consentano di conservare le abitudini quotidiane, di mantenere relazioni affettive,familiari e sociali necessarie per vivere in maniera autonoma. Articolo 2 Prestazioni I servizi domiciliari si sviluppano assecondando la logica dell’integrazione delle attività della persona assistita e dei suoi familiari, assumendo funzione di promozione di autonomia ed evitando, laddove possibile, di assumere natura sostitutiva. Tali servizi si articolano in: • interventi tesi a favorire lo sviluppo personale ed il rapporto con i membri del nucleo familiare e del contesto socio-ambientale di appartenenza; • interventi tesi a favorire lo sviluppo dell’autonomia personale, anche al fine di un corretto inserimento dell’utente nelle strutture ricreative, educative e di formazione professionale; • interventi a carattere ludico-ricreativo, laddove questi rappresentino il tramite per il pieno sviluppo delle capacità espressive dell’utente; • interventi finalizzati al recupero dell’autonomia nella cura della persona (vestizione, pulizia personale, assistenza nell’assunzione di farmaci, frizioni antidecubito, ecc.); • aiuto nel lavoro domestico (pulizia ambienti, acquisto di generi di prima necessità, preparazione pasti, disbrigo pratiche, ecc.). Tali attività, che solo in casi molto particolari(soggetti non autosufficienti e/o con familiari ugualmente non autosufficienti) saranno svolte unicamente dagli operatori, dovranno assumere carattere riabilitativo ed essere, pertanto, di stimolo all’autonomia dell’utente. Il servizio ha comunque carattere di temporaneità, essendo finalizzato alla rimozione di particolari difficoltà, superate le quali il servizio deve cessare. E’ pertanto previsto che il servizio sia sottoposto a verifica quadrimestrale da parte del competente ufficio dei Servizi sociali. Il servizio è rivolto esclusivamente ai cittadini residenti e le prestazioni non possono essere espletate al di fuori del territorio comunale. Regolamento assistenza domiciliare-delibera CC 12-2005.doc 1 Articolo 3 Utenti Sono destinatari del servizio i cittadini residenti nel comune di Morlupo che si trovino in condizione di avere necessità di aiuto a domicilio per il soddisfacimento dei bisogni essenziali relativi alla cura della persona, al governo della casa ed alla vita di relazione secondo un criterio di priorità esclusivamente determinato dall’effettivo stato di bisogno della persona e del suo nucleo familiare. In particolare sono destinatari: a) persone che vivono da sole o in coppia, in condizione di isolamento, parzialmente o totalmente non autosufficienti. Non possono essere ammessi al servizio le persone totalmente non autosufficienti, prive di qualsiasi aiuto familiare e con situazioni socio-sanitarie molto gravi, in quanto la loro condizione richiede un’assistenza continuativa e specializzata che il servizio non è in grado di erogare, salvo situazioni in cui sia previsto un intervento integrato con gli altri servizi presenti sul territorio; b) persone che vivono in famiglie con gravi difficoltà con figli conviventi; c) soggetti disabili limitatamente a situazioni di bisogno certificate dalle competenti autorità sanitarie; d) i soggetti già in carico ai servizi sanitari o infermieristici e o riabilitativi rieducativi che necessitano di interventi integrativi assistenziali. Articolo 4 modalità di erogazione delle prestazioni di norma il servizio di assistenza domiciliare viene erogato per non più di 12 ore settimanali su sei giorni settimanali (esclusi i festivi) dalle ore 8.00 alle ore 19.00. erogazioni superiori alle 12 ore settimanali possono essere attivati in casi eccezionali e in via temporanea, sulla base di una documentata relazione dell’assistente sociale e approvata con delibera di giunta. Articolo 5 Modalità di accesso al servizio la domanda di ammissione al servizio di assistenza domiciliare deve essere debitamente compilata e firmata dall’interessato, o persona delegata, su apposito modulo e presentata all’istituzione del comune. L’assistente sociale, nello svolgimento dell’istruttoria, valuta i seguenti elementi relativi all’utente che presenta la domanda: • situazione sociale e familiare: vanno necessariamente valutate le possibilità e le capacità assistenziali dei figli e dei parenti, va inoltre verificata l’intensità delle reti amicali, di vicinato e di volontariato. Si considera anche la situazione abitativa dal punto di vista igienico, della presenza di barriere architettoniche e della dislocazione sul territorio; • situazione sanitaria: viene valutata la situazione sanitaria in cui verte la persona in base alla presentazione di apposita documentazione. Previo consenso dell’utente e al fine di avvalorare la documentazione sanitaria presentata, verranno sentiti il medico di medicina generale ed eventuali altri servizi sanitari coinvolti nel caso. Qualora le condizioni del potenziale assistito richiedano l’attivazione di una valutazione multidimensionale, questa viene effettuata in raccordo con i competenti servizi dell’ULSS. • situazione economica: verrà valutata la situazione economica dell’utente, dei familiari conviventi e dei parenti tenuti agli alimenti in base all’art. 433 del Codice Civile. A tal fine verranno considerati i redditi così come specificati all’art. 13 del presente regolamento. Regolamento assistenza domiciliare-delibera CC 12-2005.doc 2 Per l’accertamento e la valutazione dei suddetti elementi si rende necessaria la seguente documentazione: • relazione dell’assistente sociale basata su visita domiciliare e colloqui con l’utente e la famiglia; • certificato di invalidità civile o certificazione medica; • dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE e documentazione relativa alla pensione di invalidità; Sulla base della documentazione prodotta durante la fase dell’istruttoria, l’assistente sociale e il Responsabile del Servizio determinerà l’ammissibilità della domanda e il grado di urgenza dell’intervento. Articolo 6 Lista d’attesa. 1. Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte a tutte le richieste di intervento pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso al servizio, formulata tenendo conto numerico degli indicatori di priorità di seguito individuati: • situazione sociale e familiare: • Persona che vive sola; • Rischio sociale elevato (persona che, trascorrendo molte ore da sola, risulta a rischio, in quanto potrebbero crearsi situazioni che peggiorano la condizione di autonomia già precaria); • Assenza di figli o di altri parenti, ovvero di una rete amicale, che siano in grado di offrire supporti reali all’utente; • Problemi dei familiari (coniuge, figli, fratelli etc.) nel gestire la situazione (necessità di assistenza/sorveglianza continua); • Problemi oggettivi dei figli a gestire la situazione (lontananza fisica, impegno in attività lavorativa, presenza di molti minori, presenza di invalidi, portatori di handicap o di altri persone che necessitano di supporti, ecc.); • Problemi di relazione con i familiari o altri parenti, che riducono la presenza degli stessi accanto all’utente; • Famiglie che stanno sostenendo il carico assistenziale da molto tempo; • situazione sanitaria: • Patologia che comporta un elevato carico assistenziale • situazione economica: • ISEE dell’utente e degli obbligati agli alimenti inferiore a € 6.000,00, come stabilito dall’art. del presente regolamento; Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla valutazione professionale complessiva dell’assistente sociale e dalla data di presentazione delle domande medesime. Articolo 7 Piano di Assistenza Individualizzato. al momento dell’attivazione del servizio, l’assistente sociale formula un Piano di Assistenza Individualizzato (PAI) sulla base delle risultanze dell’istruttoria e in rapporto alle risorse del SAD comunale e della rete dei servizi. Qualora il soggetto sia seguito contemporaneamente da più servizi, l’assistente sociale ne contatta i referenti per la formulazione di un PAI comune che condivida gli obiettivi dell’intervento, ferme restando le diverse funzioni e le diverse responsabilità. Il PAI viene poi trasmesso agli operatori addetti per l’attuazione che verrà effettuata con la supervisione dell’assistente sociale. Regolamento assistenza domiciliare-delibera CC 12-2005.doc 3 Il PAI deve essere concordato e sottoscritto dall’utente e dai suoi familiari, anche in ragione dell’eventuale quota di partecipazione alla copertura dei costi del servizio. Articolo 8 Sospensione e/o modifiche del Piano di Assistenza Individualizzato. Il PAI è operativo a seguito della firma di accettazione da parte del richiedente. L’assistenza domiciliare viene sospesa in caso di ricovero temporaneo dell'assistito in strutture sanitarie e/o assistenziali od in caso di altre assenze preventivamente ed obbligatoriamente comunicate dall'assistito al Servizio Sociale del Comune.Il PAI deve essere periodicamente aggiornato dall'assistente sociale, secondo lo stato di bisogno dell'assistito ed in rapporto alle esigenze organizzative generali del servizio. Il piano aggiornato viene formalmente comunicato all’utente. Le prestazioni indicate nel piano di assistenza vengono individuate per tipologia, frequenza di erogazione e conseguentemente rapportate all'impegno orario degli operatori del servizio di assistenza domiciliare. Il piano di assistenza individualizzato può essere inoltre modificato anche nel caso in cui l’assistito venga ad essere soggetto ad una valutazione multidimensionale per l’erogazione di prestazioni socio-sanitarie nell’ambito di interventi di assistenza domiciliare integrata. Articolo 9 Inserimenti d’urgenza Possono essere inseriti in via di urgenza utenti che si trovino momentaneamente in stato di disagio documentato (dimissioni ospedaliere, persone sottoposte a particolari terapie mediche, emergenze sociali contingenti non permanenti). L’inserimento straordinario, essendo finalizzato a permettere all’utente ed alla sua famiglia di riorganizzarsi, potrà essere effettuato per un massimo di due mesi, utilizzando il monte ore, laddove ancora disponibile, che a tale scopo verrà autorizzato. Possono rientrare in tali casi anche gli utenti segnalati dai servizi sanitari del territorio. Articolo 10 Cessazione, sospensione o riduzione del servizio Il servizio cessa in caso di: • decesso dell’utente; • cambio del comune di residenza; • richiesta scritta dell’utente; • raggiungimento degli obiettivi prefissati dal piano individuale d’intervento • ricovero definitivo in istituto. Il servizio può essere sospeso in caso di: • ricovero temporaneo presso strutture sanitarie, riabilitative, o case famiglia; • soggiorni climatici; • soggiorni da parenti; • mancato pagamento delle quote di compartecipazione alla spesa. Nel caso di interruzione dell’assistenza per ricovero ospedaliero, trasferimento in strutture residenziali o trasferimento di domicilio, dovrà essere data immediata comunicazione all’Ufficio Servizi Sociali del Comune. Analogamente, occorrerà preventivamente comunicare ogni eventuale assenza dal proprio domicilio, che impedisca di svolgere regolarmente il servizio. Il servizio può essere ridotto o ampliato, nel numero delle ore o degli accessi, e nella tipologia delle prestazioni in relazione alle mutate condizioni dell’utente. L’Ufficio Servizi Sociali del Comune può modificare l’erogazione quantitativa del servizio in funzione delle domande da soddisfare e delle risorse a propria disposizione. Regolamento assistenza domiciliare-delibera CC 12-2005.doc 4 Articolo 11 Integrazione con i servizi del territorio Nel caso in cui l’utente del servizio necessiti contemporaneamente di prestazioni assistenziali e sanitarie andranno previsti, nella formulazione del piano individualizzato, interventi comuni dei servizi coinvolti, nel rispetto delle specificità e dell’autonomia del ruolo e della responsabilità di ciascuno e alla luce delle indicazioni della recente normativa in materia di assistenza integrata. Tale servizio opera, infatti nello spirito della realizzazione della più completa integrazione programmatica tra i servizi sanitari e quelli socio-assistenziali. Nei singoli progetti di intervento si potranno prevedere collaborazioni, laddove possibile, con operatori del volontariato sociale che abbiano esperienza nel campo dell’assistenza in favore di persone disabili e/o anziane. Articolo 12 Determinazione del costo del servizio e della quota di partecipazione a carico dell’utente L’erogazione del servizio di assistenza domiciliare prevede la compartecipazione alla spesa da parte dell’utente così come determinato annualmente dall’amministrazione comunale, contestualmente all’approvazione del bilancio. Articolo 13 Determinazione dei redditi Per la determinazione generale dei redditi si rimanda a quanto previsto dal D. lgs. 31.03.98 n.109 e dal D.Lgs 03.05.2000 n.130 e successive modifiche e integrazioni. Nel computo del reddito si tiene conto dei redditi (compresi quelli non soggetti a ritenuta IRPEF) di tutti i familiari conviventi con il richiedente il servizio di assistenza domiciliare. La compartecipazione sarà calcolata sulla base del costo/orario di tutte le ore di servizio fornite in un mese. La quota di partecipazione sarà versata mensilmente mediante bollettino postale appositamente predisposto e la cui ricevuta dovrà essere consegnata all’Ufficio Servizi Sociali del Comune entro il 15 del mese successivo a quello cui si riferisce il versamento. La mancata corresponsione di tale quota darà luogo alla sospensione del servizio di assistenza domiciliare. Concorrono alla determinazione del reddito tutti i redditi compresi quelli esenti da IRPEF (pensione e assegno sociale, pensione di invalidità civile, indennità di accompagno, pensione di guerra, rendite INAIL e pensioni di infortunio). Il risultato sarà definito attraverso la scala di equivalenza art.62 del regolamento dei servizi sociali. Il comune si iserva la possibilità di effettuare controlli a campione. Art.14 Entro i primi tre mesi dalla data di approvazione del presente regolamento il comune procederà alla revisione delle concessioni di assistenza domiciliare già in atto, definite con le modalità e ai sensi degli artt 4 e 5 del presente regolamento. Regolamento assistenza domiciliare-delibera CC 12-2005.doc 5