Casa Riposo B. Bert. cooperat. det. 29 2913

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Casa Riposo B. Bert. cooperat. det. 29 2913
COMUNE DI
SABBIO CHIESE
PROVINCIA D I BRESCIA
via Caduti 1, 25070 SABBIO CHIESE (BS)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Determinazione repertorio dei provvedimenti n. 29
/RD del 23 gennaio 2013.
OGGETTO: affidamento servizi Casa di Riposo “B.Bertella” cooperativa “Insieme per Sabbio”, assunzione impegno
spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO
INTESTAZIONE
PRESO ATTO del provvedimento monocratico prot. N. 502 del28 gennaio 2010, emanato dal sindaco, di
individuazione e nomina dei Responsabili dei Servizi a’ sensi dell’art. 50 comma 10 e degli articoli 107 commi 2 e
3,109 comma 2 e 97 comma 4 lettera d) del tuel D. lgs. n. 267/2000 ( vedi Tar Calabria – Catanzaro. Sez. II, 4 maggio
2005 n. 715 e 9 maggio 2005 n. 779).
PREAMBOLO.
Vista e richiamata la delibera di giunta comunale n. 5 del 2 gennaio 2012 con la quale fu affidato alla cooperativa
“Insieme per Sabbio” il servizio di gestione della Casa di Riposo comunale “B. Bertella”
Visto l’articolo 5, comma 1, della legge quadro n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali” a mente del quale gli enti locali, nell’ambito delle risorse disponibili, devono promuovere
azioni di sostegno per i soggetti operanti nel terzo settore.
Visti:
- l’ art. 2511 c.c. - la società cooperativa è definita "società a capitale variabile con scopo mutualistico";
- l’ art. 2518 c.c. - stabilisce che per le obbligazioni della società cooperativa risponde solo il patrimonio sociale,
distinto da quello dei soci, proprio come accade nelle società di capitale;
- l’ art. 2519 c.c. - afferma che per quanto non previsto, in termini di disciplina giuridica nel titolo dedicato alle società
cooperative, si applicano le disposizioni per le società per azioni -tipiche società di capitale.
Vista la L.R. Lombardia n. 3 del 12/03/2008 e segnatamente:
• l’Art. 13 (Competenze dei comuni): “1. I comuni singoli o associati e le comunità montane, ove delegate, in
base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sono titolari delle funzioni amministrative
concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla realizzazione degli obiettivi della
presente legge nelle forme giuridiche e negli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con
i cittadini ed in particolare: a) programmano, progettano e realizzano la rete locale delle unità d'offerta
sociali, nel rispetto degli indirizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti (…)”;
• l’art. 1 comma 1 lettera f) a mente del quale il governo della rete delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie si
informa, tra l’altro, a principi di sussidiarietà verticale e orizzontale;
• l’art. 3 a mente del quale:” (Soggetti) 1. Nel quadro dei principi della presente legge e in particolare secondo
il principio di sussidiarietà, concorrono alla programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle
unità di offerta sociali e sociosanitarie, secondo gli indirizzi definiti dalla Regione: a) i comuni, singoli ed
associati, le province, le comunità montane e gli altri enti territoriali, le aziende sanitarie locali (ASL), le
aziende di servizi alla persona (ASP) e gli altri soggetti di diritto pubblico; b) le persone fisiche, le famiglie e i
gruppi informali di reciproco aiuto e solidarietà; c) i soggetti del terzo settore, le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative e gli altri soggetti di diritto privato che operano in ambito sociale e
sociosanitario;d) gli enti riconosciuti delle confessioni religiose, con le quali lo Stato ha stipulato patti,
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accordi o intese, che operano in ambito sociale e sociosanitario. 2. E' garantita la libertà per i soggetti di cui
al comma 1, lettere b), c) e d) di svolgere attività sociali ed assistenziali, nel rispetto dei principi stabiliti dalla
presente legge e secondo la normativa vigente, indipendentemente dal loro inserimento nella rete delle unità
di offerta sociali”
• l’art. 4 comma 1 lettera g) a mente del quale le unità di offerta sociali hanno il compito di, tra l’altro:” assistere
le persone in condizioni di disagio psicosociale o di bisogno economico, con particolare riferimento alle
persone disabili e anziane, soprattutto sole, favorendone la permanenza nel proprio ambiente di vita;”
• l’Art. 20 (Rapporti tra pubblico e privato): “1. La Regione promuove forme di collaborazione tra soggetti
pubblici e soggetti privati, in particolare appartenenti al terzo settore, al fine di dare concreta e piena
attuazione al principio di sussidiarietà e di valorizzare la piena espressione delle loro capacità progettuali. 2.
La Giunta regionale detta le linee guida per l'attivazione delle collaborazioni, di cui al comma 1, da parte
delle aziende sanitarie pubbliche e delle ASP, con particolare riferimento al ricorso a forme di affidamento di
servizi a soggetti del terzo settore, sentita la competente commissione consiliare. 3. La Giunta regionale
promuove la sperimentazione di nuovi modelli gestionali e di unità d'offerta innovative, comportanti forme di
collaborazione tra soggetti pubblici e soggetti privati. Qualora le sperimentazioni nell'ambito della rete
sociosanitaria siano rivolte a promuovere soluzioni particolarmente innovative dal punto di vista finanziario,
gestionale o tecnologico, sono oggetto di specifica autorizzazione regionale, sentita la competente
commissione consiliare.”
• L’art. 7 comma 2 :” I gestori delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie residenziali e semiresidenziali
assicurano:a) la presenza dei familiari o delle persone di fiducia da loro delegate e la costante informazione
sulla condizione degli utenti medesimi e sulle cure ad essi prestate; b) l'accesso alle strutture dei ministri di
culto, dei volontari e delle altre persone la cui presenza sia richiesta dagli utenti”.
Vista la legge L. 24 dicembre 2007, n. 247 (G.U. 29 dicembre 2007, n. 301) , legge delega al Governo in materia di
Welfare
Atteso che secondo la Commissione Europea, "affinché un determinato servizio si configuri come attività economica ai
sensi delle regole del mercato interno (libera circolazione dei servizi e libertà di stabilimento), deve possedere la
caratteristica essenziale di essere fornito dietro retribuzione"; tuttavia, "non occorre necessariamente che il servizio sia
pagato dai beneficiari" ed "il carattere economico di un servizio non dipende dallo status giuridico del prestatore (ad
esempio un ente non a scopo di lucro), né dalla natura del servizio, bensì delle effettive modalità di prestazione,
organizzazione e finanziamento di una determinata attività" (Comunicazione Commissione Europea 26 aprile 2006,
COM(2006) 177 def,).
Visto il c.d. principio di sussidiarietà orizzontale il quale richiede che lo Stato e gli enti pubblici territoriali
intervengano solo in quanto le funzioni non possano essere svolte dai cittadini e dalle formazioni sociali che essi
esprimono e che gli enti pubblici non debbano sostituirsi alla iniziative degli individui e delle associazioni, ma che al
contrario debbano fare appello alle loro energie. Esso definisce il limite esterno alla funzione della pubblica
amministrazione. Il principio di sussidiarietà, specie nella accezione orizzontale, determina un rapporto completamente
nuovo tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini, non più da superiore ad amministrato, ma di collaborazione
tendenzialmente paritaria per il raggiungimento di un fine di interesse generale comune. Esso implica la
valorizzazione dei cittadini associati, cioè delle organizzazioni che, pur essendo private nella forma e nella sostanza
perseguono finalità di utilità generale, collettiva ed in definitiva pubblica. In proposito, è stato sostenuto che: «Il nuovo
rapporto fra amministrazioni pubbliche e cittadini è, quindi, fondato su una pluralità di rapporti fra amministrazioni
pubbliche e cittadini singoli e associati che da punti di partenza diversi e con motivazioni e strumenti diversi
convergono nella stessa direzione, quell'interesse generale che, alla fine si identifica con il pieno sviluppo delle capacità
di ogni persona e con la tutela della sua dignità e dei suoi diritti». Il Consiglio di Stato così sintetizza efficacemente, la
sussidiarietà orizzontale: «quest'ultima si esprime in forme diverse dall'impresa: l'art. 118 Cost. indica come
protagonista del fenomeno il cittadino singolo o associato, le leggi ordinarie n. 59 del 1997 e n. 265 del 1999 collegano
la sussidiarietà orizzontale alle famiglie, alle formazioni sociali, alle associazioni e alla comunità, configurando una
capacità relazionale che si estrinseca in percorsi e metodiche rispetto alle quali, pur che sia salvaguardato il principio di
democraticità implicito alle previsioni dell'art. 18 Cost., i pubblici poteri non hanno sostanzialmente titolo
all'intromissione».
Considerato in particolare che la legge quadro n. 328/2000 prevede l'ampliamento del novero degli attori del sistema
socio-assistenziale, con l'esplicito richiamo alla necessità di un'integrazione tra i soggetti pubblici (Enti locali, Regioni,
Stato, IPAB, Aziende sanitarie) e di questi con i soggetti del privato e del Terzo settore (associazioni ed enti di
promozione sociale, enti di patronato, fondazioni, organizzazioni di volontariato, organismi della cooperazione,
organismi non lucrativi cosiddetto ONLUS).
Atteso che la Legge n. 328 dell’8 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali", all'art. 1, comma 4, statuisce che “gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive
competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della
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cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle
organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti,
accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali”;
Considerato che i Servizi Sanitari e Sociali rientrano nella categoria 25 in allegato IIB richiamato dall’art. 20 del D. lgs.
12 aprile 2006 n. 163 quale tipologia di servizio sottratto alla disciplina e alle disposizioni del Codice degli Appalti.
Visto il D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 11, comma 3, (“Con uno o più decreti del Ministro delle finanze ... sono stabilite le
modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di
ONLUS, nonchè i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal presente decreto...”), il titolo del
successivo D.M. 18 luglio 2003, n. 266, (Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla
sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460,
art. 11, comma 3), e la Circolare n. 22/E del 16/5/05 (ove si legge: “L'iscrizione all'anagrafe comporta due conseguenze:
la possibilità dell'utilizzo dell'acronimo ONLUS ed il diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali”).
Atteso che:
•
in base a quanto previsto dalla Legge n. 381/1991 "le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire
l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
1. la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi
2. lo svolgimento di attività: agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento
lavorativo di persone svantaggiate"
•
•
•
•
La gestione dell'Albo delle Cooperative Sociali (istituito con Legge regionale n. 16 del 1993) è affidata alle
Province (come previsto dalla Legge regionale n. 21 del 2003 e dall'apposita convenzione approvata con
Delibera della Giunta regionale n. 5536 del 2007).
Le cooperative sociali iscritte nell’albo alla lettera B), in quanto favoriscono l'inserimento lavorativo di
persone svantaggiate attraverso lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, artigianali, di
commercializzazione o di servizi) possono essere affidatarie dirette di servizi.
Nel panorama delle organizzazioni non profit o di terzo settore, le cooperative sociali rivestono un ruolo
importante sia nella produzione di servizi alla persona che nello svolgimento di attività finalizzate al
miglioramento dei livelli di benessere sociale di chi si trova in uno stato di disagio fisico, psichico ed
economico. Si distinguono fondamentalmente due tipologie di cooperative sociali: quelle per prassi definite di
tipo a, che perseguono l'interesse generale attraverso la prestazione di servizi socio-sanitari ed educativi, e
quelle di tipo b, che svolgono attività di varia natura (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. La circolare del Ministero del Lavoro, n. 153 dell'8
novembre 1996, ha ammesso, tuttavia, anche la presenza di cooperative sociali ad oggetto plurimo, ossia
impegnate in entrambe le attività, a condizione che siano rispettati determinati vincoli.
Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana
e all'integrazione sociale dei cittadini. Favoriscono, in particolare, il reingresso nel mercato del lavoro e nel
contesto sociale di individui che si trovano "ai margini". Si distinguono nettamente, quindi, dalle cooperative
di produzione lavoro: mentre quest'ultime sono dirette a fornire ai soci possibilità di lavoro a condizioni più
vantaggiose (mutualità pura), le altre estendono i propri benefici al di fuori della compagine sociale (mutualità
allargata o spuria). Lo scopo delle cooperative sociali, quindi, è altruistico. Ciò non vuol dire che i soci della
cooperativa sociale non possono essere i beneficiari della cooperativa stessa, "ma che possono essere
beneficiari non già di per sé in quanto soci, ma in quanto appartenenti alla categoria di persone che la
cooperativa sociale individua come beneficiari della propria attività"
Visto l’art. 5 della legge 8.11.1991, n. 381,che, nel riferirsi alla “fornitura di beni e servizi”, offre agli enti pubblici e
alle società di capitali a partecipazione pubblica la possibilità di stipulare, anche in deroga alla disciplina in materia di
contratti della pubblica amministrazione, con le cooperative che svolgono attività agricole, industriali, commerciali o di
servizi finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, convenzioni aventi ad oggetto la fornitura di beni
e servizi – diversi da quelli socio-sanitari ed educativi e di importo inferiore a quello preso in considerazione dalle
direttive comunitarie in materia di appalti – in favore dell’amministrazione richiedente. (cfr. in senso conforme T.A.R.
Puglia Bari Sez. I, 07-05-2002, n. 2265, ord. Cons. Stato, sez. VI, 30.7.2004, n. 3729, T.A.R. Lazio Latina Sez. I Sent.,
15-11-2007, n. 1211,Consiglio di Stato, Sez. V – Sentenza 11 maggio 2010, n. 2829)
MOTIVAZIONE DI FATTO E DI DIRITTO IN ORDINE ALLA COMPETENZA.
La realizzazione del fine pubblico viene affidato, nei sistemi democratici, agli organi elettivi (con compiti di rappresentanza diretta degli elettori),
mentre la materiale esecuzione degli obiettivi (la gestione) è di competenza degli apparati organizzativi (tecnostruttura). La Corte Costituzionale,
con la sentenza n.453 del 15 ottobre 1990, soffermando sul principio costituzionale stabilito dall’articolo 97 secondo comma della Costituzione
(«Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari») ebbe a precisare
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che la distinzione di ruoli - tra la sfera politica e quella gestionale – va individuato nell’imparzialità dell’amministrazione, uno dei principi essenziali
cui deve uniformarsi l’organizzazione dei pubblici uffici ponendo le basi giuridiche per argomentare la distinzione tra politica e amministrazione,
successivamente, recepita dal Legislatore con il Decreto legislativo n.29 del 1993. L’impostazione organizzativa, con la riforma del pubblico impiego
del ‘93 (cfr. d.lgs. n. 29/1993) passa da un “modello gerarchico” alla costruzione di modello “direttivo” contraddistinto dalla ridefinizione dei ruoli
tra politica e amministrazione. A livello locale è la legge n. 127/1997 e successivamente la legge n. 265/1999 che ha fissato il principio della
separazione tra le funzioni di indirizzo politico e quelle del vertice amministrativo tipicamente gestionali. Il d.lgs. n. 267/2000 ha disposto
l’inderogabilità del principio della separazione ad opera dello statuto o della legge solo con prescrizioni normative espressamente definite. La
distinzione tra atti di indirizzo e atti di gestione (con relativa distinzione di competenza) costituisce un principio generale dell’ordinamento giuridico
(Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 5695 del 24 ottobre 2011). Si tratta di una “riserva di competenza” che comporta in capo alla dirigenza
una responsabilità “in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati” non ammettendo alcuna ingerenza da parte
degli organi elettivi giacché l’attività di indirizzo, riservata agli organi elettivi o politici del comune, si risolve nella fissazione delle linee generali da
seguire e degli scopi da perseguire con l’attività di gestione (Cons. Stato, sez. V, 9.9.2005, n. 4654) delineando un confine tra attività politica e
attività gestionale nell’intento di evitare indebite commistioni tra due distinti soggetti: uno di estrazione politica ed elettiva, l’altro titolare di un
potere tecnico – gestionale avulso da valutazioni che non siano fondate su regole di legittimità. I Dirigenti/Responsabili dei servizi sono incaricati
della gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali rispettivamente assegnate per il perseguimento degli obiettivi individuati, e della
acquisizione delle entrate, adottando i necessari atti di gestione, impegnando direttamente le risorse finanziarie ed accertando le entrate assegnate,
nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge alla Giunta ed al Consiglio Comunale. In dipendenza di ciò, in base al principio di separazione
tra “politica ed amministrazione” negli enti locali, una responsabilità dell’organo politico di vertice è configurabile solo in presenza di specifiche
condizioni, correlate alle attribuzioni proprie di tale organo: e, cioè, quando si sia al cospetto di violazioni derivanti da carenze di ordine strutturale,
riconducibili all’esercizio dei poteri di indirizzo e di programmazione, ovvero quando l’organo politico sia stato specificamente sollecitato ad
intervenire (in primis, dallo stesso funzionario preposto, il quale abbia segnalato difficoltà od ostacoli di natura economico-finanziaria che solo gli
organi politici potrebbero affrontare e risolvere), ovvero ancora quando sia stato a conoscenza della situazione antigiuridica derivante dalle
inadempienze dell’apparato competente, e abbia ciò nondimeno omesso di attivarsi, con i suoi autonomi poteri, per porvi rimedio ( Cass. civ., sez. I,
27.9.2006, n. 21010). A mente dell’art. 107 comma 1 del tuel ( testo unico enti locali) D. lgs. n. 267/2000 e dell’art. 4 comma 1 lettera a) spettano
agli organi politici e di governo i poteri di indirizzo e di controllo (discrezionalità politica), mentre, a’ sensi dell’art. 107 commi 2 e 3 tuel
medesimo, dell’art. 4 II° comma del D. Lgs. n. 165/2001, dell’art. 6 1° comma della legge delega n. 15/2009 e dell’art. 37 del Decreto Legislativo
n.150 del 31 ottobre 2009, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresi tutti gli atti e compiti che impegnano l’amministrazione verso
l’esterno (discrezionalità tecnica e amministrativa) spettano ai responsabili di servizio ai quali compete non solo la gestione amministrativa, ma
anche quella finanziaria e tecnica in autonomia con autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo e
connessa responsabilità gestionale. Vedi PRINCIPIO CONTABILE N. 2 PER GLI ENTI LOCALI GESTIONE NEL SISTEMA DEL BILANCIO Testo
approvato dal Ministero dell’interno OSSERVATORIO PER LA FINANZA E LA CONTABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI – 2009 – punto 1 – Quadro
giuridico di riferimento nel quale è detto che “Il legislatore ha richiamato in più occasioni il principio della differenziazione tra i compiti di
direzione politica e quelli di direzione amministrativa, con l’affidamento ai dirigenti di autonomi poteri di direzione, di vigilanza e di controllo, in
particolare la gestione di risorse finanziarie attraverso l’adozione di idonee tecniche di bilancio, la gestione di risorse umane e strumentali(…)” e,
più oltre al punto 7 “7. I dirigenti e i responsabili degli uffici e dei servizi, negli enti privi di personale di qualifica dirigenziale, sono direttamente
responsabili, in via esclusiva, della correttezza amministrativa, dell’efficienza, dei risultati della gestione e del raggiungimento degli obiettivi
formulati negli strumenti di programmazione di cui al sistema di bilancio(…). e copiosa giurisprudenza pretoria assolutamente concorde e conforme
sul punto; tra le altre, da ultimo: TAR Piemonte, 27 novembre 2002 n. 2000, Cassazione, sez. II, 6 novembre 2006 n. 23622; TAR Brescia 28 aprile
2003 n. 464 e n. 188/07 del 5 marzo 2007, T.A.R. Lombardia Brescia, 27 giugno 2005 n. 690 ( laddove è precisato che il nuovo assetto dei poteri
nelle amministrazioni pubbliche è improntato ad una rigida separazione dei rispettivi ruoli e che tutti i poteri gestionali sono di competenza della
burocrazia intesa come il complesso degli apparati amministrativi); Cons. Stato Sez. V, 07-04-2011, n. 2154 (laddove è ribadito che ai dirigenti è
attribuita tutta la gestione, amministrativa, finanziaria e tecnica, comprensiva dell'adozione di tutti i provvedimenti, anche discrezionali, incluse le
autorizzazioni e concessioni (e quindi anche i loro simmetrici atti negativi), e sugli stessi dirigenti incombe la diretta ed esclusiva responsabilità della
correttezza amministrativa della medesima gestione (art. 107, commi 3 e 6, T.U. cit.) (Conferma della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli, sez. I,
n. 1351/2010);TAR Calabria, sede staccata di Reggio Calabria, con sentenza n. 493 del 28 luglio 2009 dove è detto che l'attività gestionale
sicuramente è anche attività discrezionale; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 15 febbraio 2007 n. 279, T.A.R. Calabria Catanzaro, 23 settembre 2003 n.
2730 e 2 maggio 2006 n. 453, T.A.R. Campania, Napoli; II, 23 marzo 2004 n. 3081 e ex pluribus Cassazione, Sez. I, 1 aprile 2004, n. 6362, TAR
Lazio Sez. II, 19 agosto 2004, n. 7790, T. A. R. Emilia Romagna Parma 13/12/2005 n. 580; Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia 24
settembre 2012, n. 1216. Tali norme sono immediatamente precettive senza la necessità di alcun atto normativo, statutario o regolamentare poiché
“in base alla ripartizione delle competenze negli enti locali delineata dal combinato disposto degli artt. 48, 50, 107 e 109, comma 2, t.u. enti locali
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni di indirizzo e di controllo politico – amministrativo spettano agli organi di
governo (sindaco e giunta), mentre gli atti di gestione che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, tra i quali quelli relativi alle procedure
d’appalto ed alla stipulazione dei contratti (art. 107, comma 3, lett. b) e c)), competono ai dirigenti dell’ente”, e va “disapplicata la disposizione
contenuta nel regolamento dei contratti di un comune che assegna alla giunta il compito di pronunciare la decadenza dall’aggiudicazione, essendo
tale disposizione insanabilmente contrastante con le disposizioni attributive ai dirigenti dei compiti di gestione che, siccome immediatamente
precettive, tollerano solo una disciplina regolamentare delle modalità di esercizio delle funzioni già inderogabilmente assegnate dalla fonte primaria
e coperte da riserva di legge, ma non anche una diversa ripartizione delle stesse tra gli organi dell’ente” Cons. Stato, sez. V, 21.11.2003, n. 7632. In
questo senso, Cons. Stato, sez. V, 23.6.2003 n. 3717; Cons. Stato, sez. IV, 10.1.2002, n. 102; sez. V, 15.11.2001, n. 5833 e 26.1.1999, n. 64. L'art. 107,
comma 5, del dlgs n. 267/2000 prevede che «le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I, titolo III, (consiglio, giunta e sindaco)
l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo
quanto previsto dall'art. 50, comma 3, e dall'art. 54» dello stesso decreto legislativo. Il principio di separazione e la disposizione dell’esclusiva
responsabilità dei risultati della gestione escludono qualsiasi rapporto gerarchico tra organi di governo e dirigenti/responsabili di servizi. Essi,
nell’attuare i programmi politico amministrativi sono “soli”, hanno la responsabilità di conseguire gli obiettivi fissati dagli organi di governo, che
costituiscono i binari, ma il mezzo per raggiungere la meta lo conducono i dirigenti esclusivamente, senza intromissioni di nessuno. Non possono
cedere nemmeno per un attimo la conduzione ad altri o condizionare le scelte operative a decisioni “politiche”. (Corte dei conti, I Sezione
giurisdizionale centrale d’appello, con la sentenza 14 gennaio 2013, n. 29).
Vedi altresì la competenza del segretario comunale in applicazione degli articoli 109 comma 2 e 97 comma 4 lettera d) del tuel enti locali D. Lgs. n.
267/2000 ( circolare del Ministero dell’Interno n. 1 del 15 luglio 1997, T.A.R. Sardegna, 12 maggio 1999, n. 593,Consiglio di Stato, sezione IV,
Sentenza 21 agosto 2006 n. 4858, TAR Puglia, Bari, sez. II, 16 giugno 2005 n. 2919, TAR Calabria, sentenza 28 luglio 2004 n. 1729, disposizione
aperta che permette di attribuire al segretario comunale tutte le funzioni dirigenziali e gestionali; TAR Calabria – Catanzaro, sez. II, pronuncia n.
1729 del 28 luglio 2004, 4 maggio 2005, n. 715 e 9 maggio 2005 n. 779, T.A.R. Emilia Romagna Parma 26/7/2006 n. 336 nei procedimenti
disciplinari ed irrogazione delle sanzioni -;TAR Napoli, sentenza n. 6081 del 12 giugno 2007, TAR Puglia -Lecce, SEZ. II – Sentenza 7 settembre
2010, n. 1924; Contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei segretari comunali, sottoscritto il 22 dicembre 2003 tabella A), lettera H, TAR
Puglia – Bari, sez. II, sent. 18 marzo 2005 n. 1200 che affida al segretario la competenza ad adottare atto di gestione del personale sulla base
dell’art. 16, comma 1, lett. h) del D. lgs. n. 165/2001; TAR Piemonte sentenza 2739/2008; T.A.R. Sardegna Cagliari, 12 maggio 1999, n. 593, TAR
Sardegna 28 maggio 2010 n. 1396, Autorità garante della concorrenza e del mercato, parere 27 settembre 2007 n. 23 in merito all’affidamento al
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affidamento cooperativa Insieme per Sabbio
segretario comunale della presidenza di commissioni di concorso ed appalto). L’elenco delle competenze dirigenziali e dei responsabili dei servizi
contenuto nel suddetto articolo 107 ha peraltro solo un valore esemplificativo e non esaustivo.
Visti:
•
gli articoli 183 ( segnatamente il comma 1) e 191 comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” in ordine all’assunzione di impegni di spesa da parte del responsabile del servizio.
•
gli articoli 183 comma 9, l’art. 107 comma 3 lettera d) e 109 tuel d. lgs. n. 267/2000 in materia di impegni di spese a mezzo atti monocratici
detti “determinazioni” dei responsabili dei servizi nonché l’art. 4 II° comma e l’art. 17 I° comma lettera e) del tuel sul pubblico impiego n.
165/2001 in ordine alla gestione delle risorse finanziarie a mezzo determinazioni dei responsabili dei servizi.
Atteso che:
•
l’art. 107, c. 2 del Tuel stabilisce che “spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che
impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo
politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui
rispettivamente agli articoli 97 e 108 (del Tuel)”.
•
Il Principio n. 2 approfondisce quanto detto dal Tuel specificando che: • la competenza ad adottare i provvedimenti che comportano
impegno di spesa è, di norma, dei responsabili dei servizi cui è attribuito il procedimento di gestione dei singoli interventi e/o servizi o
funzioni del bilancio, che vi provvedono con propria determinazione (Punto 48);
•
il responsabile che adotta l’atto di impegno deve assicurare la verifica della coerenza dell’operazione con il sistema delle poste di bilancio
che l’autorizzano nonché della legittimità nei riguardi della corretta applicazione delle norme dell’ordinamento finanziario e contabile
(Punto 46);
•
l’atto di impegno di spesa si perfeziona con la registrazione di tutti gli elementi costitutivi dell’impegno nel corrispondente stanziamento e
con la conseguente apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria (Punto 47);
•
Ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), del D.L. 01.07.2009, n. 78 e nel rispetto delle misure organizzative adottate dall’amministrazione
comunale, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che
comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. La violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma
comporta responsabilità disciplinare.
Visto il Principio contabile n. 2, dal punto 44 al punto 64 che si concentra in modo specifico ed approfondito sulla principale fase di gestione
della spesa: l’impegno.
Considerato che:
a) “48. La competenza ad adottare i provvedimenti che comportano impegno di spesa è, di norma, dei responsabili dei servizi cui è attribuito il
procedimento di gestione dei singoli interventi e/o servizi o funzioni del bilancio, che vi provvedono con propria determinazione” ( punto 48
Principio contabile n. 2 PER GLI ENTI LOCALI GESTIONE NEL SISTEMA DEL BILANCIO Testo approvato dal Ministero dell’interno
OSSERVATORIO PER LA FINANZA E LA CONTABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI – 2009 );
b) i dirigenti, ovvero i responsabili dei servizi ai quali siano state attribuite le funzioni dirigenziali, assumono con le procedure fissate dalle
disposizioni normative in precedenza citate i seguenti atti:
a) prenotazione di impegni relativi a procedure in via di espletamento;
b) impegni di spesa sugli esercizi successivi;
c) altri impegni di spesa.
c) Ai fini della determinazione, in qualunque momento, dello stato di attuazione del bilancio di previsione, l’ufficio di ragioneria
prontamente annota, sul mastro, in corrispondenza di ciascun intervento, gli impegni assunti e scadenti nell’esercizio, sì che la differenza
rispetto alla previsione costituisca il fondo di cui si può disporre ai fini dell’assunzione di ulteriori impegni, tenuto conto di quelli già in
corso di perfezionamento.
d) Ai sensi dell’art. 183 comma 2 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e del Punto 56 del Principio contabile n. 2 il
responsabile dei servizi finanziari, dopo l’approvazione del bilancio e senza la necessità di ulteriori atti, provvede alla registrazione degli
impegni sui relativi stanziamenti, per le seguenti spese:
Spese correnti:
a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;
c) per le spese dovute nell’esercizio in base a contratti o disposizioni di legge;
d) per spese correnti correlate ad accertamento di entrate aventi destinazione vincolata per legge.
Spese in conto capitale ove sono finanziate:
a) con l’assunzione di mutui a specifica destinazione, in corrispondenza e per l’ammontare del mutuo, contratto o già concesso, e del
relativo prefinanziamento accertato in entrata;
b) con quota dell’avanzo di amministrazione in corrispondenza e per l’ammontare dell’avanzo di amministrazione accertato;
c) con l’emissione di prestiti obbligazionari in corrispondenza e per l’ammontare del prestito sottoscritto;
d) con entrate proprie in corrispondenza e per l’ammontare delle entrate accertate;
e) con entrate, accertate, aventi destinazione vincolata per legge.
f)
obbligazioni giuridicamente perfezionate negli esercizi precedenti, per le quote gravanti sull’esercizio.
Per tali impegni l'attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario non è necessaria, perché assorbita dal
parere reso sulla proposta di bilancio, dato che la verifica della copertura è già stata effettuata con la definizione dei singoli stanziamenti. Corte dei
conti, Liguria, 27 febbraio 2012, n. 6.
Atteso che:
•
la Corte Costituzionale con sentenza 28/10/2010 n. 304 ha ribadito che .” Nell’ordinamento della P.A. deve essere assicurata una chiara
distinzione tra funzioni politiche e funzioni amministrative di tipo dirigenziale, al fine di assicurare, in particolare, la piena attuazione dei
principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità dell’azione della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).” con il rammentare che
sul punto la giurisprudenza è costante. È, infatti, censurabile l’adozione di una decisione operativa quando questa risulta compiuta senza una
valutazione autonoma, ma “limitandosi a riportare nell’atto il contenuto predeterminato” dall’organo politico poiché “un simile modo di
procedere appare in contrasto […] con il principio di separazione tra politica e amministrazione” dovendo essere sempre salvaguardata
“l’autonomia e l’esclusiva responsabilità dell’organo nell’emanazione della decisione (e non in un contesto integralmente predeterminato
dall’organo politico)”, segnando un evidente solco ordinamentale tra quello che il politico può stabilire e quello che il tecnico è abilitato a fare
)TAR Puglia, Lecce, sez. II, 11 luglio 2003, n.4747).
•
Il parametro della fiduciarietà non deve essere il criterio ordinatore del rapporto tra organo di governo e dirigenza gestionale (vedi Corte
Costituzionale nn. 103 _ che parla di “(…) chiara distinzione funzionale fra i compiti di indirizzo politico amministrativo e quelli di gestione”) e
104 del 2007, n. 161, 351, 390 del 2008; nn. 34 e 81 del 2010).
Pagina 5 di 8 impegno spesa Casa Riposo B. Bertela
affidamento cooperativa Insieme per Sabbio
•
Il PROTOCOLLO D’INTESA PER LA RIFORMA DEL LAVORO PUBBLICO 10 MAGGIO 2012 siglato tra il Ministro della Pubblica
Amministrazione e gli enti locali fra cui i Comuni prevede un rafforzamento del ruolo della dirigenza pubblica, delle funzioni e della
responsabilità della medesima anche al fine di garantire una effettiva autonomia rispetto all’organo di indirizzo politico.
Visti:
•
l’art. 107 I° comma lettera e) del tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000 che affida la competenza ai responsabili del servizio in materia di atti
di amministrazione e gestione del personale ( vedi TAR Toscana, sez. II, sentenza 25 luglio 2006 n. 3218); L’art. 4 del d.lgs. 26.3.2001, n. 165 –
nell’attribuire agli organi di governo le funzioni di indirizzo politico-amministrativo – ha conferito ai dirigenti il potere di adottare tutti gli atti
e i provvedimenti amministrativi, ivi compresi quelli inerenti alla gestione del personale, non escluse eventuali dichiarazioni di decadenza
dall’impiego, Cons. Stato, sez. VI, 21.9.2010, n. 7007. È illegittima la delibera con cui la giunta municipale approva i verbali di un concorso
pubblico e nomina i vincitori poiché, trattandosi all’evidenza di un atto di gestione amministrativa, e non di indirizzo e di definizione degli
obiettivi generali, rientra nella sfera di competenza del dirigente responsabile del settore del personale comunale, T.A.R. Toscana, sez. II,
25.7.2006, n. 3218.
• l’art. 2 comma 1 lettera b) del D. lgs. n. 165/2001, nel testo coordinato con l’art. 3 comma 2 lettera b) della legge 15 marzo 2009 n. 15, a
mente del quale le amministrazioni pubbliche ispirano l’organizzazione degli uffici in base, tra l’altro a criteri di “ampia flessibilità,
garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2”;
• l’art. 37 del decreto legislativo n. 150/2009 di attuazione dell’art. 6,comma 1, lettera e) della legge 4 marzo 2009 n. 15 che mira a “(…)
rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo, spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione
amministrativa spettanti alla dirigenza(…)”;
• l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 a mente del quale “2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi,
compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante
autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva
dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.” Vedi, tra le altre, T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I Sent., 9 ottobre 2009, n.
1738 ; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 12-09-2008, n. 23567 (rv. 605164) M.Z. c. I.N.P.S. Cons. Stato Sez. VI, 28-03-2007, n. 1430 M.P. s.a.s. e
altri c. S.I.A.E. e altri. La norma dell'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 (ex art. 3 del D.Lgs. n. 29/1993) demanda, in via generale, ai dirigenti
pubblici / responsabili dei servizi l'emanazione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso
l'esterno. L'art. 107, co. 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 267/2000 (ex art. 51 della L. n. 142/1990, a suo tempo modificato dall'art. 6 della L. n.
127/1997), nel delineare la sfera delle attribuzioni spettanti ai dirigenti/responsabili dei servizi degli enti locali, contempla la loro
competenza per tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione di atti anche di carattere discrezionale che impegnano l'amministrazione
verso l'esterno, con la sola esclusione degli atti espressamente riservati agli organi di governo dell'ente, ai quali spettano invece poteri di
indirizzo e di controllo politico-amministrativo. ( vedi anche, inter coetera T.A.R. Campania Napoli Sez. I, 18-05-2006, n. 4734 L. s.n.c. c.
Azienda Sanitaria Locale omissis e altri T.A.R. Campania Napoli Sez. I, 05-05-2006, n. 3967 S. S.p.A. c. Comune di Cellule T.A.R.
Campania Napoli Sez. IV, 13-01-2006, n. 651 S.M. e altri c. Comune di Alife). L’art. 4 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 165 – nell’attribuire agli
organi di governo le funzioni di indirizzo politico-amministrativo – ha conferito ai dirigenti/responsabili dei servizi il potere di adottare tutti
gli atti e i provvedimenti amministrativi, ivi compresi quelli inerenti alla gestione del personale, non escluse eventuali dichiarazioni di
decadenza dall’impiego, (Cons. Stato, sez. VI, 21 settembre 2010, n. 7007; TAR Toscana, sez. II, 25 luglio 2006, n. 3218).
• l’articolo 45 del d.lgs. 80/1998 stabilì, ben 11 anni fa, che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le
disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui
all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai
dirigenti”;
• l’art. 70 comma 6 del D. lgs. n. 165/2001, a’ sensi del quale “(…) le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l’adozione di
atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all’articolo 4, comma 2, del presente decreto, s’intendono nel senso che la
relativa competenza spetta ai dirigenti”. Consolidata giurisprudenza in materia - Corte Cost., n. 103 e n. 104 del 23 marzo 2007; Cons. di
Stato, Sez. V, n. 5312 del 2005- e l'art. 45, D.Lgs. n. 80 del 1998 nel precisare che, a decorrere dalla sua entrata in vigore di quest’ultimo
d.lgs. "le disposizioni previgenti che attribuiscono agli organi di governo la adozione di atti di gestione, di atti o provvedimenti
amministrativi si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti". T.A.R. Sardegna, Sez. II, 12 ottobre 2011, n. 968;
• gli articoli 183 comma 9, l’art. 107 III° comma 3 lettera d) in materia di impegni di spese a mezzo atti monocratici detti “determinazioni”
nonché l’art. 4 II° comma e l’art. 17 I° comma lettera e) del tuel sul pubblico impiego n. 165/2001 in ordine alla gestione delle risorse
finanziarie a mezzo determinazioni dei responsabili dei servizi.
Visto il conclamato principio di separazione delle competenze gestionali, proprie dei dirigenti ( o dei responsabili dei servizi) e quelle di
indirizzo e di controllo ( spettanti agli organi di governo) per cui la dirigenza dispone di una competenza all’adozione degli atti gestionali di micro
– organizzazione di carattere e esclusivo ed inderogabile.
Considerato che l'adozione delle determinazioni di spesa dei responsabili di servizi a’ sensi dell’art. 183 comma 9 del tuel enti locali D. lgs. n.
267/2000 rappresenta la prima fase di realizzazione della spesa e si concretizza in un accantonamento di somme necessarie per l'assunzione
dell'impegno di spesa nei limiti degli stanziamenti disponibili in bilancio. Con l'impegno, infatti, a seguito di obbligazione giuridicamente
perfezionata, è determinata la somma da pagare e il soggetto creditore, è individuata la ragione del debito, è costituito il vincolo sulle previsioni di
bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata dal responsabile del servizio finanziario. Possono essere assunti impegni di spesa anche
sugli esercizi successivi, purché compresi nel bilancio pluriennale e nel limite delle previsioni nello stesso contenute . Gli impegni pluriennali
costituiscono obbligazioni giuridicamente perfezionate che estendono i loro effetti in più esercizi. Essi possono discendere da norme di legge o da
contratti o da atti amministrativi esecutivi e determinano l'assunzione automatica del corrispondente impegno di spesa pluriennale su ciascuno degli
esercizi futuri di vigenza dell'atto fonte (punto 59 principio contabile 2 e art. 183 comma 6 tuel enti locali D. lgs. N. 267/2000). Gli impegni assunti in
forza di norme di legge o di contratti o di atti amministrativi esecutivi che estendono i loro effetti in più esercizi, permangono per ciascuno degli
esercizi futuri del bilancio pluriennale (Punto 62 principio contabile 2.)
Considerato che l'adozione delle determinazioni di spesa dei responsabili di servizi rappresenta la prima fase di realizzazione della spesa
e si concretizza in un accantonamento di somme necessarie per l'assunzione dell'impegno di spesa nei limiti degli stanziamenti disponibili in bilancio.
Vista la legge costituzionale n. 1 del 2012 con la quale si intende assicurare a tutti i soggetti che si rapportano con le pubbliche
amministrazioni che le pubbliche amministrazioni rispetteranno essenziali canoni di correttezza nella definizione dei comportamenti finanziariamente
rilevanti.
Visto il Dlgs n. 123 del 30 giugno 2011, adottato in base alla delega conferita al Governo ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità e
di finanza pubblica, che detta i principi e i criteri direttivi per il potenziamento e la graduale estensione a tutte le amministrazioni pubbliche
dell'attività di analisi e valutazione della spesa -la cd. spending review, già prevista per le amministrazioni centrali - e per la riforma del controllo
di regolarità amministrativo-contabile di cui agli artt. 1, comma 1, lett. a), e 2 del Dlgs n. 286 del 30 luglio 1999,
Il Principio n. 2 approfondisce quanto detto dal Tuel specificando inoltre che:
la competenza ad adottare i provvedimenti che comportano impegno di spesa è, di norma, dei responsabili dei servizi cui è attribuito il procedimento
di gestione dei singoli interventi e/o servizi o funzioni del bilancio, che vi provvedono con propria determinazione (Punto 45); il responsabile che
emette l'atto di impegno deve darsi carico della verifica di legittimità nei riguardi della corretta applicazione delle norme dell'ordinamento
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affidamento cooperativa Insieme per Sabbio
finanziario e contabile (Punto 42); la sottoscrizione delle determinazioni di spesa da parte dei responsabili dei servizi presuppone, fra l'altro, la
conformità dell'atto alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale statutaria e regolamentare (Punto 73); sulla determinazione deve
essere apposto, da parte del responsabile dei Servizi finanziari, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, anche ai fini
dell'esecutività del provvedimento di spesa (Punto 43); l'apposizione di tale visto non verifica la legittimità degli atti, la cui responsabilità resta in
capo ai soggetti che li hanno emanati (Punto 73); solo dopo aver acquisito l'esecutività, il responsabile preposto al servizio è abilitato a comunicare
al terzo interessato l'ordinazione della fornitura o della prestazione, con avvertenza che la relativa fattura deve, a suo tempo, contenere gli estremi
della comunicazione stessa (Punto 65).
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1.
2.
3.
Di affidare alla cooperativa “Insieme per Sabbio” (soc.coop.r.l.) con sede in via Parrocchiale, 26 - 25070
Sabbio Chiese (BS), i servizi di gestione della Casa di Riposo comunale per il periodo di anni 1 (uno) con
decorrenza dal 1 gennaio 2013 quali riportati in allegato prospetto illustrativo e riepilogativo, per un importo totale
a carico del Comune di € 1.278.592,70 indice ISTAT ed IVA compresi calcolati come segue:
€ 1.200.601,61 = imponibile 2012
€
28.814,44 = ISTAT al 2,4%
€ 1.229.416,05 = totale imponibile
€
49.176,65 IVA al 4%
€ 1.278.592,70 Totale impegno
Di impegnare, a’ sensi degli articoli 183 e 191 del tuel enti locali D. Lgs. N. 267/2000, la spesa totale, relativa
all’affidamento dei predetti servizi, di € 1.278.592,70 con imputazione all’intervento n. 1.10.03.03 del bilancio
relativo al corrente esercizio finanziario denominato “Prestazioni di servizi per strutture residenziali di ricovero per
anziani” a’ sensi dell’art. 163 comma 3 del testo unico enti locali D. lgs. n. 267/2000 per quel che concerne
l’esercizio provvisorio.
Di dare atto che sono state e saranno osservate tutte le disposizioni dell’articolo 9, comma 2, del Decreto
Legge n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009 in attuazione della direttiva CE 2000/35 relativa ai ritardi di
pagamenti non effettuati entro i termini contrattuali o legali nelle relazioni commerciali tra imprese e
amministrazioni pubbliche, anche con riferimento al piano europeo di ripresa economica (COM 20088 800) che
tende a garantire il pagamento di fatture relative a forniture di beni e servizi entro un mese ed alla Direttiva del
Parlamento Europeo 13 ottobre 2010 n. A7-0136/2010 fatta salva la possibilità di cui all’art. 7-bis di concordare
versamenti a rate
Di precisare, anche ai fini della proposizione di un’eventuale ricorso o impugnativa avverso il presente atto che, se la pubblicazione è prevista dall'art.
124 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (t.u.e.l.) per le delibere degli organi di governo dell'ente territoriale, quali Consiglio e Giunta municipali, e
costituisce – tra l'altro – segmento procedurale il cui adempimento è preordinato a far conseguire l'esecutività all'atto stesso, il quadro normativo non
contempla tale genere di pubblicità per le determinazioni dirigenziali (TAR Toscana, sez. II, 28.7.2004, n. 2833 che cita a supporto Cons. Stato, sez.
V, 25.2.2004, n. 762 e Cons. Stato, sez.VI, 6.3.2003) che divengono esecutive con l’apposizione da parte del responsabile dei servizi finanziari del
visto di regolarità contabile attestante al copertura finanziaria a’ sensi dell’art. 151 comma 4 del tuel enti locali D. Lgs. n. 267/2000. La pubblicazione
delle determine dei responsabili di servizi determinerebbe un ingiustificato aggravamento del procedimento, in contrasto con il chiaro dettato dell’art.
1, ultimo comma, della legge 241/1990. Così anche TAR Veneto 26 marzo 2007, n. 908: la pubblicazione dei provvedimenti costituisce forma legale
di conoscenza solo ove sia normativamente imposta, il che non avviene per le determinazioni dirigenziali o dei responsabili di servizi. T.A.R.
CALABRIA - CATANZARO - SEZIONE I - Sentenza 29 novembre 2004 n. 2160 nella massima punto 2 puntualizza che “In mancanza di
un’espressa e specifica deroga, la pubblicazione delle determinazioni dirigenziali costituisce una formalità estrinseca e susseguente sia al
perfezionamento dell’atto sia alla fase integrativa di efficacia; pertanto, i vizi ovvero l’omissione di tale adempimento non possono incidere né
sulla validità, né sull’efficacia della relativa determinazione dirigenziale, esaurendo i loro effetti sulla conoscibilità dell’atto, rilevante, al più, in
assenza di forme equipollenti di divulgazione, sulla decorrenza del termine per impugnare.”Vedi anche quella giurisprudenza che in generale
afferma che, per i soggetti diversi dai diretti interessati, la decorrenza del termine per l’impugnazione di un provvedimento dalla sua pubblicazione
presuppone che questa sia prevista da norme legislative o regolamentari (Consiglio Stato, sez. VI, 28 febbraio 2006, n. 870).Per quanto riguarda le
determinazioni dirigenziali esse non sembrano rientrare nella dizione “deliberazioni” di cui all’articolo 124 del d.lgs. 267 del 2000. principi di recente
rimarcati nelle linee guida contenute nella deliberazione del Garante privacy n. 88/2011, la quale evidenzia la necessità che la pubblicazione trovi la
propria fonte in una norma. Militano a sostegno di tale interpretazione (restrittiva) una pluralità di argomenti formali e sostanziali. Sul piano formale,
l'art.124 usa il termine "deliberazione", ossia atto di pertinenza di un organo collegiale; ciò induce ad escludere l'esistenza di un obbligo di affissione
rispetto agli atti dirigenziali, atteso che, ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. n.267 del 2000, gli stessi, esercitano le proprie funzioni mediante "determine",
ovvero atti di diritto privato. Se poi al concetto di "deliberazione del Comune e della Provincia" si intendesse assegnare un significato atecnico, ossia
come sinonimo di "provvedimento amministrativo", si arriverebbe al paradosso di dover ritenere efficaci tutti gli atti solo dopo l'avvenuta affissione,
ovvero di rendere pubblicabili tutti i provvedimenti, anche se non aventi la forma della determinazione (ad esempio le sanzioni amministrative). Sul
piano istituzionale, infine, ove l'affissione e/o pubblicazione, derivasse da un'autonoma scelta dell'amministrazione, in un sistema federale assestato
sul riparto delle potestà legislative di cui all'art.117Cost., dovrebbe ritenersi preclusa qualsiasi cogenza statale rispetto ad una materia (la pubblicità
volontaria dei propri atti) espressione dell'autonomia degli enti locali.L'esegesi dell'art.32 della L. n. 69 del 2009 deve pertanto indurre a ritenere che,
dal 1 gennaio 2011, debbano essere pubblicati presso il sito web degli enti locali, esclusivamente le deliberazioni di Giunta e Consiglio (con i relativi
allegati) ovvero gli altri atti espressamente indicati nel D.Lgs. n.267 del 2000.
Di stabilire che la presente determinazione che comporta impegno di spesa è trasmessa al responsabile del servizio finanziario e che diverrà esecutiva
con l'apposizione da parte dello stesso del visto di regolarità contabile, a’ sensi dell’art. 151 comma 4 tuel e articolo 153, comma 5, del Tuel D.lgs.
n. 267/2000, attestante la copertura finanziaria di quanto prescritto dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 78/2009, come convertito in legge ed a’ sensi del
punto 47 del principio contabile n. 2 a mente del quale l’atto di impegno di spesa si perfeziona con la registrazione di tutti gli elementi costitutivi
dell’impegno nel corrispondente stanziamento e con la conseguente apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Punto 47).
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affidamento cooperativa Insieme per Sabbio
Si comunichi il presente provvedimento:
- al responsabile del servizio finanziario;
-all’ufficio segreteria.
AVVERTE
Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, con decorrenza del termine per l’impugnazione dal
giorno della pubblicazione all’albo pretorio del presente provvedimento per estratto, a’ sensi dell’art. 1 legge n. 205 del 2 luglio 20008 (vedi
consiglio di Stato, sez. Vi, 12 maggio 2009 n. 2948):
- giurisdizionale al T.A.R. di Brescia ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 nel testo come modificato dalla legge n. 205/2000, che ha
introdotto significative innovazioni, e ss. mm entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal
regolamento comunale] ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; con il
precisare che il ricorso deve essere notificato all’organo che ha emesso l’atto impugnato e ai controinteressati ( non ai co-interessati) ai quali l’atto
di riferisce o almeno a uno di essi. Il predetto termine di 60 giorni è aumentato di 30 giorni se le parti o alcuna di esse risiedono in un altro stato
d’Europa e di 90 giorni se risiedono fuori di Europa.
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi
dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/ SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ALBERTO LORENZI
Attestazione a’ sensi dell’art. 151 comma 4 tuel e articolo 153, comma 5, del Tuel D.lgs. n. 267/2000 enti locali e del punto 47
del principio Contabile 2.
Si assicura a riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull’equilibrio finanziario
della gestione, dando atto altresì che dalla data odierna viene apposto il visto di copertura finanziaria attestante la regolarità contabile
e che, di conseguenza, il suddetto provvedimento è esecutivo.
Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to rag. Franca Cadenelli
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