la viticoltura biologica
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la viticoltura biologica
LA VITICOLTURA BIOLOGICA La superficie italiana coltivata ad uva da vino in agricoltura biologica totale è al 31/12/2008 di 39.819 ettari, di cui 10.837 sono in conversione, 28.982 ettari hanno già completato il periodo di conversione. Dal 2001 al 2008 si è registrato un incremento del totale della superficie a vite da vino in agricoltura biologica del 27,4%. Si tratta di un settore in continua espansione e che incontra sempre maggior consenso da parte dei consumatori. La viticoltura biologica è un metodo di produzione che: - Non utilizza sostanze chimiche di sintesi. - Conserva e migliora le caratteristiche del suolo. - Rispetta le forme di vita e gli organismi utili. - Salvaguarda la salute dell’ambiente - Salvaguarda della salute del consumatore e dell’operatore - Offre opportunità economiche La viticoltura biologica è regolamentata dai Regg.CE 834/2007 e 889/2008. Questi regolamenti rappresentano un riconoscimento ufficiale a livello europeo di questo metodo produttivo e definiscono regole uniformi per gli operatori dei diversi paesi della Comunità, regolamentano il sistema di produzione, l’etichettatura dei prodotti provenienti da agricoltura biologica e il regime di importazione dai paesi terzi. Produrre secondo tali norme consente all’operatore di commercializzare il proprio prodotto contrassegnato dalla dicitura “da agricoltura biologica”, prodotto che è commerciabile come tale in tutta l’area comunitaria. I Regg. CE 834/2007 e 889/2008 oltre a definire il significato della produzione biologica, stabiliscono alcuni punti fondamentali : Per potere commercializzare i propri prodotti come biologici, le aziende agricole e i trasformatori devono rispettare le norme contenute nei Regg. CE 834/2007 e 889/2008 e sottoporsi al controllo di un Organismo di Controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole e accreditato. Gli Organismi di Controllo attualmente accreditati sono (Banca dati Accredia LS-11 rev.06 del 05/11/2009): ANCCP S.R.L., BIOAGRICERT S.R.L., BIOS S.R.L., BIOZOO S.R.L., CCPB S.R.L, CODEX S.R.L., ECOCERT ITALIA S.R.L., ICEA, ISTITUTO MEDITERRANEO DI CERTIFICAZIONE S.R.L., QC&I INTERNATIONAL SERVICES S.A.S., SIDEL S.P.A., SUOLO E SALUTE S.R.L. Il controllo agli operatori si sviluppa attraverso un sistema di accertamenti sia di tipo amministrativo (notifiche di attività di produzione del metodo di produzione con metodo biologico, Programma annuale di produzione, quaderno di campagna, schede materie prime ecc.) sia di tipo ispettivo (visite degli ispettori nelle aziende agricole e nelle industrie di trasformazione) che di tipo analitico (analisi di laboratorio per la ricerca di residui di pesticidi e sostanze chimiche di sintesi, sia in campo su campioni di terreno e parti vegetali, sia sul prodotto finito). L’azienda lombarda che intende convertirsi al biologico deve presentare sul sistema S.I.A.R.L. apposita domanda di notifica. Tale notifica trae automaticamente i dati dal fascicolo aziendale che pertanto deve risultare aggiornato e riporta la data di fine conversione per ciascun appezzamento inserito. Attualmente il P.A.P. non è più obbligatorio, ma le aziende devono comunque garantire l’aggiornamento del fascicolo aziendale almeno entro il 15 maggio di ogni anno. L’operatore biologico deve individuare tutti i punti critici della propria attività, quelli cioè nei quali vi è il rischio di contaminazione del prodotto da agricoltura biologica (es. confini con produttori convenzionali, trasporto promiscuo, lavorazioni effettuate da terzisti, trasformazione dei prodotti promiscua con prodotti da agricoltura convenzionale) e mettere in atto una serie di misure precauzionali atte ad evitare la contaminazione. L’operatore è obbligato ad ottemperare alle seguenti registrazioni: · la scheda colturale (su cui l’agricoltore registra tutte le operazioni colturali quali la potatura, i trattamenti fitosanitari, la vendemmia, ecc…); · la scheda degli acquisti (su cui l’agricoltore registra gli acquisti di barbatelle, prodotti fitosanitari, concimi, ecc…); · la scheda delle vendite (su cui l’agricoltore registra le vendite dei prodotti). Gli appezzamenti a vigneto che entrano nel regime di controllo biologico devono superare un periodo di conversione di almeno 3 anni prima del primo raccolto da certificare come biologico. La fertilità e l’attività del suolo deve essere mantenuta o aumentata nei casi appropriati mediante: a) la coltivazione di leguminose, di concimi verdi (sovesci) o vegetali aventi apparato radicale profondo nell’ambito di un adeguato programma di rotazione pluriennale; b) incorporazione nel terreno di materiale organico, compostato o meno. L’integrazione con altri concimi organici o minerali di cui all’allegato I del Reg.CE 889/2008 è consentita qualora un nutrimento adeguato dei vegetali in rotazione o il condizionamento del terreno non possano essere ottenuti con i mezzi prima indicati. Per l’attivazione del composto possono essere utilizzate preparazioni appropriate (preparazioni biodinamiche) a base di microrganismi o di vegetali. Gli interventi di fertilizzazione devono essere supportati da un documento giustificativo che ne dimostri l’effettiva necessità (ad es.): analisi del terreno, analisi fogliari, piani di concimazione. Gli apporti azotati da letame e liquami non devono superare i 170 kg/ha di S.A.U.. La lotta contro parassiti, le malattie e le piante infestanti si impernia sul seguente complesso di misure: - scelta di specie e di varietà adeguate; - programma di rotazione adeguato; - coltivazione meccanica; - protezione di nemici naturali dei parassiti grazie a provvedimenti ad essi favorevoli (ad esempio siepi, posti per nidificare, diffusione dei predatori); - eliminazione delle malerbe mediante bruciatura. Possono essere utilizzati i prodotti di cui all’allegato II del Reg.CE 889/2008 soltanto in caso di pericolo immediato che minacci le colture. I trattamenti fitosanitari devono essere supportati da un documento giustificativo che ne dimostri l’effettiva necessità (ad es.): bollettini fitosanitari, monitoraggi e catture insetti, relazioni tecniche. Vi è l’obbligo di utilizzare piantine ottenute con metodo biologico e dal 1° gennaio 2003 di utilizzare sementi, piante (astoni, marze barbatelle) e materiale di riproduzione vegetativo (bulbi e tuberi) ottenuti con metodo biologico. In via transitoria è concessa una deroga qualora l’agricoltore dimostri l’impossibilità di reperire sul mercato sementi e materiale di riproduzione proveniente da agricoltura biologica. Aggiornamento: Dicembre 2009 Accedi al sito web dedicato al FEASR: Agricoltura e Sviluppo rurale - Politica di sviluppo rurale 2007-2013 Torna all’indice