la viticoltura biologica

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la viticoltura biologica
LA VITICOLTURA BIOLOGICA
La superficie italiana coltivata ad uva da vino in agricoltura biologica totale è al 31/12/2008 di 39.819
ettari, di cui 10.837 sono in conversione, 28.982 ettari hanno già completato il periodo di conversione.
Dal 2001 al 2008 si è registrato un incremento del totale della superficie a vite da vino in agricoltura
biologica del 27,4%. Si tratta di un settore in continua espansione e che incontra sempre maggior
consenso da parte dei consumatori.
La viticoltura biologica è un metodo di produzione che:
- Non utilizza sostanze chimiche di sintesi.
- Conserva e migliora le caratteristiche del suolo.
- Rispetta le forme di vita e gli organismi utili.
- Salvaguarda la salute dell’ambiente
- Salvaguarda della salute del consumatore e dell’operatore
- Offre opportunità economiche
La viticoltura biologica è regolamentata dai Regg.CE 834/2007 e 889/2008. Questi regolamenti
rappresentano un riconoscimento ufficiale a livello europeo di questo metodo produttivo e definiscono
regole uniformi per gli operatori dei diversi paesi della Comunità, regolamentano il sistema di
produzione, l’etichettatura dei prodotti provenienti da agricoltura biologica e il regime di importazione
dai paesi terzi.
Produrre secondo tali norme consente all’operatore di commercializzare il proprio prodotto
contrassegnato dalla dicitura “da agricoltura biologica”, prodotto che è commerciabile come tale in
tutta l’area comunitaria. I Regg. CE 834/2007 e 889/2008 oltre a definire il significato della
produzione biologica, stabiliscono alcuni punti fondamentali :
Per potere commercializzare i propri prodotti come biologici, le aziende agricole e i trasformatori
devono rispettare le norme contenute nei Regg. CE 834/2007 e 889/2008 e sottoporsi al controllo di
un Organismo di Controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole e accreditato.
Gli Organismi di Controllo attualmente accreditati sono (Banca dati Accredia LS-11 rev.06 del
05/11/2009): ANCCP S.R.L., BIOAGRICERT S.R.L., BIOS S.R.L., BIOZOO S.R.L., CCPB S.R.L, CODEX
S.R.L., ECOCERT ITALIA S.R.L., ICEA, ISTITUTO MEDITERRANEO DI CERTIFICAZIONE S.R.L.,
QC&I INTERNATIONAL SERVICES S.A.S., SIDEL S.P.A., SUOLO E SALUTE S.R.L.
Il controllo agli operatori si sviluppa attraverso un sistema di accertamenti sia di tipo amministrativo
(notifiche di attività di produzione del metodo di produzione con metodo biologico, Programma annuale
di produzione, quaderno di campagna, schede materie prime ecc.) sia di tipo ispettivo (visite degli
ispettori nelle aziende agricole e nelle industrie di trasformazione) che di tipo analitico (analisi di
laboratorio per la ricerca di residui di pesticidi e sostanze chimiche di sintesi, sia in campo su campioni
di terreno e parti vegetali, sia sul prodotto finito).
L’azienda lombarda che intende convertirsi al biologico deve presentare sul sistema S.I.A.R.L. apposita
domanda di notifica. Tale notifica trae automaticamente i dati dal fascicolo aziendale che pertanto
deve risultare aggiornato e riporta la data di fine conversione per ciascun appezzamento inserito.
Attualmente il P.A.P. non è più obbligatorio, ma le aziende devono comunque garantire l’aggiornamento
del fascicolo aziendale almeno entro il 15 maggio di ogni anno.
L’operatore biologico deve individuare tutti i punti critici della propria attività, quelli cioè nei quali vi è
il rischio di contaminazione del prodotto da agricoltura biologica (es. confini con produttori
convenzionali, trasporto promiscuo, lavorazioni effettuate da terzisti, trasformazione dei prodotti
promiscua con prodotti da agricoltura convenzionale) e mettere in atto una serie di misure
precauzionali atte ad evitare la contaminazione.
L’operatore è obbligato ad ottemperare alle seguenti registrazioni:
· la scheda colturale (su cui l’agricoltore registra tutte le operazioni colturali quali la potatura, i
trattamenti fitosanitari, la vendemmia, ecc…);
· la scheda degli acquisti (su cui l’agricoltore registra gli acquisti di barbatelle, prodotti fitosanitari,
concimi, ecc…);
· la scheda delle vendite (su cui l’agricoltore registra le vendite dei prodotti).
Gli appezzamenti a vigneto che entrano nel regime di controllo biologico devono superare un periodo di
conversione di almeno 3 anni prima del primo raccolto da certificare come biologico.
La fertilità e l’attività del suolo deve essere mantenuta o aumentata nei casi appropriati mediante:
a) la coltivazione di leguminose, di concimi verdi (sovesci) o vegetali aventi apparato radicale profondo
nell’ambito di un adeguato programma di rotazione pluriennale;
b) incorporazione nel terreno di materiale organico, compostato o meno.
L’integrazione con altri concimi organici o minerali di cui all’allegato I del Reg.CE 889/2008 è
consentita qualora un nutrimento adeguato dei vegetali in rotazione o il condizionamento del terreno
non possano essere ottenuti con i mezzi prima indicati.
Per l’attivazione del composto possono essere utilizzate preparazioni appropriate (preparazioni
biodinamiche) a base di microrganismi o di vegetali.
Gli interventi di fertilizzazione devono essere supportati da un documento giustificativo che ne
dimostri l’effettiva necessità (ad es.): analisi del terreno, analisi fogliari, piani di concimazione.
Gli apporti azotati da letame e liquami non devono superare i 170 kg/ha di S.A.U..
La lotta contro parassiti, le malattie e le piante infestanti si impernia sul seguente complesso di misure:
- scelta di specie e di varietà adeguate;
- programma di rotazione adeguato;
- coltivazione meccanica;
- protezione di nemici naturali dei parassiti grazie a provvedimenti ad essi favorevoli (ad esempio siepi,
posti per nidificare, diffusione dei predatori);
- eliminazione delle malerbe mediante bruciatura.
Possono essere utilizzati i prodotti di cui all’allegato II del Reg.CE 889/2008 soltanto in caso di
pericolo immediato che minacci le colture. I trattamenti fitosanitari devono essere supportati da un
documento giustificativo che ne dimostri l’effettiva necessità (ad es.): bollettini fitosanitari,
monitoraggi e catture insetti, relazioni tecniche.
Vi è l’obbligo di utilizzare piantine ottenute con metodo biologico e dal 1° gennaio 2003 di utilizzare
sementi, piante (astoni, marze barbatelle) e materiale di riproduzione vegetativo (bulbi e tuberi)
ottenuti con metodo biologico. In via transitoria è concessa una deroga qualora l’agricoltore dimostri
l’impossibilità di reperire sul mercato sementi e materiale di riproduzione proveniente da agricoltura
biologica.
Aggiornamento: Dicembre 2009
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