Abitazione: il luogo di residenza o domicilio dell`assicurato (a
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Abitazione: il luogo di residenza o domicilio dell`assicurato (a
Polizza Collettiva n° 559640 IREN MERCATO SPA– Condizioni di Assicurazione redatte ai sensi del regolamento ISVAP n° 35/2010. Abitazione: Allagamento: Assicurato: Assistenza: Centrale Operativa: Contraente: Domicilio: Esplosione: Furto: Incendio: Italia: Massimale: Mezzi di chiusura: Paese di origine: Polizza: Premio: Residenza: Scoppio: Sinistro: Società: il luogo di residenza o domicilio dell’assicurato (a condizione che sia situato in Italia e sia ad esclusivo uso abitativo) ove quest’ultimo ha attivato un’utenza gas e/o energia elettrica con IREN MERCATO. L’indirizzo dell’abitazione deve risultare al momento della comunicazione d’inclusione in copertura di ciascun assicurato. eccesso o accumulo d’acqua al di fuori di bacini appositamente destinati alla sua raccolta. il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione, ovvero persona fisica, residente in Italia, che abbia in essere un’utenza gas e/o energia elettrica con IREN MERCATO a servizio della propria Abitazione. l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa della INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia. la struttura organizzativa di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, Via Bernardino Alimena, n. 111– 00173 Roma, costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione con la Società provvede a garantire il contatto telefonico con l’Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, le prestazioni di assistenza previste in Polizza. IREN MERCATO SPA il luogo, nel paese di origine, dove l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi come risultante da certificato anagrafico. lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. il reato previsto agli artt. 624 e 624-bis C.P., commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano. la somma massima, stabilita nella Polizza, garantita dalla Società in caso di sinistro. robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica chiusi con serrature, lucchetti, catenacci o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno. Inferriate fissate al muro. ai termini della presente Polizza si intende l’Italia; il documento che prova il contratto di assicurazione. la somma dovuta dal Contraente alla Società. il luogo, nel paese di origine, dove l’Assicurato ha stabilito la sua dimora come risultante da certificato anagrafico. il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. il verificarsi dell’evento dannoso, futuro ed incerto, per il quale è prestata l’assicurazione. INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia – Via B. Alimena 111 – 00173 Roma. Fascicolo Informativo IREN MERCATO SPA Pag. 1/ 5 ART. 1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 C.C.. ART. 2. ALTRE ASSICURAZIONI Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori. ART. 3. EFFICACIA E DURATA DELLE GARANZIE PER GLI ASSICURATI La presente Polizza dà diritto all’ Assicurato di usufruire della garanzia di assistenza all’Abitazione. Le applicazioni della presente Polizza hanno una durata di 365 giorni a partire dalle ore 24 delle date di decorrenza indicate nel successivo comma. Resta inteso che potranno essere inclusi nelle applicazioni di cui al comma che precede esclusivamente gli Assicurati per i quali verrà data comunicazione alla Società entro il 15 di ogni mese. La decorrenza della copertura avrà efficacia il primo giorno del mese successivo a quello di comunicazione. La copertura assicurativa non è più attiva in caso di recesso a qualsiasi titolo dovuto e/o da qualsiasi soggetto operato dal contratto di somministrazione sottoscritto con IREN MERCATO. Resta inteso che in caso di disdetta della Polizza, la data di termine del presente contratto viene considerata come ultimo giorno utile alla messa in copertura di nuovi Assicurati, essendo prevista la gestione delle code di portafoglio. Le attivazioni con data successiva a tale termine, non potranno essere considerate valide ai fini della copertura assicurativa della presente Polizza. ART. 4. TACITO RINNOVO Il contratto ha validità annuale in base a quanto indicato nel frontespizio polizza ed alla sua naturale scadenza si intenderà definitivamente risolto non essendo previsto il tacito rinnovo. ART. 5. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 C.C.. ART. 6. ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. ART. 7. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE – FORMA DEL CONTRATTO Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme dettate in materia dalla Legge italiana. ART. 8. RIMBORSO DELLE SOMME SPESE PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE RICEVUTE La Società si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato/Contraente la restituzione delle spese sostenute in seguito all’effettuazione delle prestazioni di polizza, che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge. ART. 9. COMUNICAZIONI PER L’OPERATIVITA’ DELLA POLIZZA Ai fini della validità della copertura è necessario rientrare nell’elenco di coloro che hanno diritto alle prestazioni e garanzie previste dalla presente Polizza. Il Contraente predispone l’elenco degli aventi diritto per l’invio alla Società; l’invio può avvenire o tramite Portale Internet o tramite flusso informatico. In quest’ultimo caso la periodicità dell’invio e le caratteristiche del flusso saranno di volta in volta concordate con la Società. Il Contraente si rende dunque responsabile: della raccolta e della comunicazione alla Società dei nominativi degli Assicurati; della comunicazione al singolo Assicurato dei contenuti del programma assicurativo offerto (vedi art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione). 7 ART. 10. MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI E LIMITI DI RESPONSABILITÀ In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell’Assicurato o per sua negligenza, la Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quello offerto. La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento dovuto all’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o a causa di forza maggiore o circostanza fortuita ed imprevedibile. Il Contraente stipula la presente polizza nell’interessa dei propri Clienti restando esonerato da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine all’esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto. ART. 11. VALUTA DI PAGAMENTO Gli indennizzi vengono corrisposti in Italia in euro. Nel caso di spese sostenute al di fuori dei paesi aderenti all’euro, il rimborso verrà calcolato al cambio ufficiale relativo del giorno in cui sono state sostenute. ART. 12. TERMINE DI PRESCRIZIONE Il termine di prescrizione dei diritti relativi alla presente Polizza è di due anni, a norma dell’Art. 2952 C.C.. ART. 13. PRIVACY La Contraente, in qualità di unico Titolare del trattamento dei dati degli Assicurati, si obbliga, a fornire a propria cura e spese, a coloro che usufruiranno dei Servizi erogati dalla Società l’Informativa di cui all’Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003. Informativa per la gestione dei dati del contratto Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (Testo Unico delle norme in materia di tutela dei dati personali), riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, le Parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente del presente atto (Sede, recapito telefonico, Codice Fiscale e Partita I.V.A.) verranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali. Le Parti del presente atto si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto all'art. 7 del suddetto Decreto Legislativo. Resta espressamente inteso che ciascuna Parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto. Autonomi Titolari del trattamento dei dati personali, ciascuno per le proprie attività istituzionali, ai fini del presente atto, sono il Contraente e la Società. Nomina a Responsabile del Trattamento dei dati In considerazione del fatto che la formalizzazione del presente contratto comporta per la Società l’elaborazione di dati relativi ai assicurati al fine di provvedere alla fornitura e gestione dei Servizi, il Contraente provvede a nominare Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia "Responsabile" del Trattamento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 196/03. Del pari la Società si impegna a nominare ove non abbia a ciò già provveduto, gli addetti allo svolgimento delle attività connesse con l'esecuzione del presente accordo quali "Incaricati" del Trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.Lgs 196/03. ART. 14. FORO COMPETENTE Il Foro competente per le controversie tra le Parti è esclusivamente Roma esclusa quindi ogni altra e diversa competenza territoriale dell’Autorità Giudiziaria. Il foro competente per le controversie con gli Assicurati è quello del luogo di residenza dell’Assicurato. SINTESI POLIZZA IREN 559640 8 CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE ART. 1 - ESTENSIONE TERRITORIALE Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l’assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano. ART. 2- ASSICURATI L’assicurazione si intende valida a favore della persona fisica presente nell’elenco degli aventi diritto. ART. 3 - OPERATIVITA’ DELLA POLIZZA La copertura assicurativa opera purché sia stato pagato alla Società il relativo premio: mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno; con il limite di 3 sinistri per Assicurato per ogni anno di validità della polizza; senza limite di numero di prestazioni nell’ambito del medesimo sinistro; entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione; Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l’Assicurato sarà richiamato entro le successive 48 (quarantotto) ore. ART. 4 - PRESTAZIONI GARANTITE Si intendono le prestazioni descritte di seguito: SEZIONE ASSISTENZA ALL’ABITAZIONE 01 - Servizio di ricerca artigiani convenzionati La Centrale Operativa è a disposizione dell’Assicurato per la ricerca di artigiani qualora, a seguito di incendio, esplosione, scoppio, allagamento, furto o tentato furto avvenuti nell’abitazione, abbia la necessità di reperire un: - idraulico; - elettricista; - fabbro; - vetraio; - falegname; - riparatori di elettrodomestici. La ricerca sarà effettuata nel minor tempo possibile in base alle richieste dell’Assicurato e alla disponibilità del network convenzionato. L’Assicurato, oltre ad usufruire di tariffe convenzionate, potrà, al momento del contatto con l’artigiano, richiedere un preventivo di spesa. Resta inteso che tutte le spese dell’intervento e della riparazione sono a totale carico dell’Assicurato così come da lui preventivamente concordate con l’artigiano stesso. 02 - Invio di un Elettricista in caso di urgenza Qualora l’Assicurato necessiti di un elettricista in caso di mancanza della corrente elettrica in tutti i locali dell’abitazione a causa di guasti agli interruttori di accensione, impianti di distribuzione interna o prese di corrente non causati da sua imperizia o negligenza, la Centrale Operativa invierà un elettricista convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa. La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il limite di euro 250,00 per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell’Assicurato. Da tale prestazione sono esclusi: • gli interventi sul cavo di alimentazione generale dell’edificio in cui è situata l’abitazione dell’Assicurato; • gli interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell’Ente erogatore; • gli interventi a timer, impianti di allarme o apparecchiature similari; • gli interventi per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall’Assicurato. 03 - Invio di un Idraulico in caso di urgenza Qualora l’Assicurato necessiti di un idraulico in caso di: • allagamento o infiltrazione nell’abitazione a seguito di rottura, otturazione o guasto delle tubature fisse dell’impianto idraulico ad essa pertinente; • mancanza totale di acqua non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione; • mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari a causa dell’otturazione delle tubature fisse di scarico dell’impianto idraulico; SINTESI POLIZZA IREN 559640 8 la Centrale Operativa invierà un idraulico convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa. La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il limite di euro 250,00 per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell’Assicurato. Da tale prestazione sono esclusi: • gli interventi su apparecchi mobili (lavatrici, lavastoviglie, etc.), su guasti provocati dal loro utilizzo, su tubature o rubinetterie a loro collegate; • gli interventi sull’impianto idraulico generale dell’edificio in cui è situata l’abitazione dell’Assicurato; • gli interventi richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o da lavori ai pozzi neri; • gli interventi per danni causati dal gelo. 04 - Invio di un Fabbro/Falegname Qualora l’Assicurato necessiti di un fabbro/falegname in caso di: • furto, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura, purché non elettronica; • furto tentato o consumato, incendio, esplosione o scoppio che comprometta in modo grave la funzionalità della porta di accesso e pregiudichi la sicurezza dell’abitazione; la Centrale Operativa invierà un fabbro/falegname convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa. La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il limite di euro 250,00 per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell’Assicurato. In caso di furto, tentato furto o smarrimento chiavi, l’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo. 05 - Invio di un Vetraio in caso di urgenza Qualora l’Assicurato necessiti di un vetraio in caso di rottura di un vetro della porta d’ingresso o delle finestre dell’abitazione a seguito di furto o tentato furto, la Centrale Operativa invierà un vetraio convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa. La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il limite di euro 250,00 per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell’Assicurato. L’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo. SINTESI POLIZZA IREN 559640 8 ART. 4 - ESCLUSIONI 1) Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da: a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall’inizio delle ostilità qualora l’Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza); b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale; c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; d) dolo o colpa grave dell’Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio; e) abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; f) infortuni derivanti da atti di pura temerarietà dell' Assicurato; 2) La Società non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Società. 3) La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati. Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire una copertura, a pagare un sinistro o a fornire una prestazione a qualsiasi titolo nel caso in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale sinistro o la fornitura di tale servizio esponga l’/il (ri)assicuratore ad una qualsiasi sanzione o restrizione in virtù di una risoluzione delle Nazioni Unite o in virtù delle sanzioni, leggi o embarghi commerciali ed economici dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America. ART. 5 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI RICHIESTA DI ASSISTENZA In caso di sinistro l’Assicurato, o chi agisce in sua vece, dovrà contattare la Centrale Operativa al numero telefonico: Linea Verde 800 915786 Linea urbana 06 4211 5632 La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste. Inoltre, dovrà qualificarsi come “Assicurato IREN MERCATO SPA” e comunicare: cognome e nome; • prestazione richiesta; • suo indirizzo o recapito temporaneo; • numero di telefono al quale essere contattato. La denuncia dovrà essere effettuata il più presto possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 (tre) giorni successivi. L’inosservanza dei suddetti termini può compromettere il diritto alla prestazione. A parziale deroga, resta inteso che, qualora la persona fisica titolare dei diritti derivanti dal contratto sia nell’oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e comunque entro i termini di legge (art. 2952 C.C.). Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza. La Società ha facoltà di richiedere, ai fini liquidativi, ulteriore documentazione rispetto a quella contrattualmente prevista e non perde il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, eventuali eccezioni anche se abbia iniziato la liquidazione delle prestazioni. • SINTESI POLIZZA IREN 559640 8 INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 1. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo Avvertenza: Il Contratto di Assicurazione può prevedere particolari modalità e termini per la denuncia del sinistro. Si rinvia agli articoli delle Condizioni Particolari di Assicurazione rubricati: “3 – Obblighi dell’assicurato in caso di richiesta di assistenza e 4 – Obblighi dell’assicurato in caso di richiesta di rimborso”. Il mancato rispetto dei quali può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. 2. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri preliminarmente devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e.mail) a: Servizio Clienti di Inter Partner Assistance S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia Via Bernardino Alimena 111 - 00173 Roma numero fax 0039.06.48.15.811 e-mail: [email protected]. L‘Impresa gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo. In conformità al disposto del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, il reclamante potrà rivolgersi al seguente Istituto: IVASS - Centro Tutela Consumatori Utenti, Via del Quirinale n. 21, 00187 Roma; corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dalla Compagnia e dei dati specificati all’art. 5 del predetto Regolamento, nei seguenti casi: - reclami relativi all’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione; - reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, nonché quelli ai quali l’Impresa non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto). In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu//internalmarket/finservices-retail/finnet/index en.htm Resta comunque salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Inter Partner Assistance S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia SINTESI POLIZZA IREN 559640 8