Abitazione: il luogo di residenza o domicilio dell`assicurato (a

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Abitazione: il luogo di residenza o domicilio dell`assicurato (a
Polizza Collettiva n° 559640 IREN MERCATO SPA– Condizioni di Assicurazione redatte ai sensi del regolamento ISVAP n° 35/2010.
Abitazione:
Allagamento:
Assicurato:
Assistenza:
Centrale Operativa:
Contraente:
Domicilio:
Esplosione:
Furto:
Incendio:
Italia:
Massimale:
Mezzi di chiusura:
Paese di origine:
Polizza:
Premio:
Residenza:
Scoppio:
Sinistro:
Società:
il luogo di residenza o domicilio dell’assicurato (a condizione che sia situato in Italia e sia ad
esclusivo uso abitativo) ove quest’ultimo ha attivato un’utenza gas e/o energia elettrica con
IREN MERCATO. L’indirizzo dell’abitazione deve risultare al momento della comunicazione
d’inclusione in copertura di ciascun assicurato.
eccesso o accumulo d’acqua al di fuori di bacini appositamente destinati alla sua raccolta.
il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione, ovvero persona fisica, residente in
Italia, che abbia in essere un’utenza gas e/o energia elettrica con IREN MERCATO a servizio
della propria Abitazione.
l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a
seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa della INTER PARTNER
ASSISTANCE S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia.
la struttura organizzativa di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. – Rappresentanza Generale per
l’Italia, Via Bernardino Alimena, n. 111– 00173 Roma, costituita da risorse umane ed
attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente
convenzione con la Società provvede a garantire il contatto telefonico con l’Assicurato,
organizzare gli interventi sul posto ed erogare, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.
IREN MERCATO SPA
il luogo, nel paese di origine, dove l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e
interessi come risultante da certificato anagrafico.
lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si
autopropaga con elevata velocità.
il reato previsto agli artt. 624 e 624-bis C.P., commesso da chiunque si impossessi della cosa
mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può
autoestendersi e propagarsi.
il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del
Vaticano.
la somma massima, stabilita nella Polizza, garantita dalla Società in caso di sinistro.
robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega
metallica chiusi con serrature, lucchetti, catenacci o altri idonei congegni manovrabili
esclusivamente dall’interno. Inferriate fissate al muro.
ai termini della presente Polizza si intende l’Italia;
il documento che prova il contratto di assicurazione.
la somma dovuta dal Contraente alla Società.
il luogo, nel paese di origine, dove l’Assicurato ha stabilito la sua dimora come risultante da
certificato anagrafico.
il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad
esplosione.
il verificarsi dell’evento dannoso, futuro ed incerto, per il quale è prestata l’assicurazione.
INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia – Via B. Alimena 111 –
00173 Roma.
Fascicolo Informativo IREN MERCATO SPA
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ART. 1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla
valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa
cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 C.C..
ART. 2. ALTRE ASSICURAZIONI
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve
dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli
assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli
assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun
assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non
superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione
proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua
quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
ART. 3. EFFICACIA E DURATA DELLE GARANZIE PER GLI ASSICURATI
La presente Polizza dà diritto all’ Assicurato di usufruire della garanzia di assistenza all’Abitazione.
Le applicazioni della presente Polizza hanno una durata di 365 giorni a partire dalle ore 24 delle date di decorrenza
indicate nel successivo comma.
Resta inteso che potranno essere inclusi nelle applicazioni di cui al comma che precede esclusivamente gli Assicurati
per i quali verrà data comunicazione alla Società entro il 15 di ogni mese. La decorrenza della copertura avrà efficacia
il primo giorno del mese successivo a quello di comunicazione.
La copertura assicurativa non è più attiva in caso di recesso a qualsiasi titolo dovuto e/o da qualsiasi soggetto operato
dal contratto di somministrazione sottoscritto con IREN MERCATO.
Resta inteso che in caso di disdetta della Polizza, la data di termine del presente contratto viene considerata come
ultimo giorno utile alla messa in copertura di nuovi Assicurati, essendo prevista la gestione delle code di portafoglio.
Le attivazioni con data successiva a tale termine, non potranno essere considerate valide ai fini della copertura
assicurativa della presente Polizza.
ART. 4. TACITO RINNOVO
Il contratto ha validità annuale in base a quanto indicato nel frontespizio polizza ed alla sua naturale scadenza si
intenderà definitivamente risolto non essendo previsto il tacito rinnovo.
ART. 5. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio
non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché
la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 C.C..
ART. 6. ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 7. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE – FORMA DEL CONTRATTO
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme dettate in materia dalla Legge
italiana.
ART. 8. RIMBORSO DELLE SOMME SPESE PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE RICEVUTE
La Società si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato/Contraente la restituzione delle spese sostenute in seguito
all’effettuazione delle prestazioni di polizza, che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto
o dalla legge.
ART. 9. COMUNICAZIONI PER L’OPERATIVITA’ DELLA POLIZZA
Ai fini della validità della copertura è necessario rientrare nell’elenco di coloro che hanno diritto alle prestazioni e
garanzie previste dalla presente Polizza.
Il Contraente predispone l’elenco degli aventi diritto per l’invio alla Società; l’invio può avvenire o tramite Portale
Internet o tramite flusso informatico. In quest’ultimo caso la periodicità dell’invio e le caratteristiche del flusso
saranno di volta in volta concordate con la Società.
Il Contraente si rende dunque responsabile:
della raccolta e della comunicazione alla Società dei nominativi degli Assicurati;
della comunicazione al singolo Assicurato dei contenuti del programma assicurativo offerto (vedi art. 21 delle
Condizioni Generali di Assicurazione).
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ART. 10. MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI E LIMITI DI RESPONSABILITÀ
In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell’Assicurato o per sua negligenza, la
Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quello offerto. La
Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento dovuto
all’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o a causa di forza maggiore o circostanza
fortuita ed imprevedibile.
Il Contraente stipula la presente polizza nell’interessa dei propri Clienti restando esonerato da ogni e qualsivoglia
responsabilità in ordine all’esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto.
ART. 11. VALUTA DI PAGAMENTO
Gli indennizzi vengono corrisposti in Italia in euro. Nel caso di spese sostenute al di fuori dei paesi aderenti all’euro, il
rimborso verrà calcolato al cambio ufficiale relativo del giorno in cui sono state sostenute.
ART. 12. TERMINE DI PRESCRIZIONE
Il termine di prescrizione dei diritti relativi alla presente Polizza è di due anni, a norma dell’Art. 2952 C.C..
ART. 13. PRIVACY
La Contraente, in qualità di unico Titolare del trattamento dei dati degli Assicurati, si obbliga, a fornire a propria cura e
spese, a coloro che usufruiranno dei Servizi erogati dalla Società l’Informativa di cui all’Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.
Informativa per la gestione dei dati del contratto
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (Testo Unico delle norme in materia di tutela dei dati personali),
riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, le Parti del presente
contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente del presente atto (Sede, recapito
telefonico, Codice Fiscale e Partita I.V.A.) verranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i
reciproci rapporti contrattuali. Le Parti del presente atto si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza,
cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto
previsto all'art. 7 del suddetto Decreto Legislativo. Resta espressamente inteso che ciascuna Parte dichiara di aver
preso visione di quanto sopra esposto. Autonomi Titolari del trattamento dei dati personali, ciascuno per le proprie
attività istituzionali, ai fini del presente atto, sono il Contraente e la Società.
Nomina a Responsabile del Trattamento dei dati
In considerazione del fatto che la formalizzazione del presente contratto comporta per la Società l’elaborazione di dati
relativi ai assicurati al fine di provvedere alla fornitura e gestione dei Servizi, il Contraente provvede a nominare Inter
Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia "Responsabile" del Trattamento ai sensi dell'art. 29 del
D.Lgs 196/03. Del pari la Società si impegna a nominare ove non abbia a ciò già provveduto, gli addetti allo
svolgimento delle attività connesse con l'esecuzione del presente accordo quali "Incaricati" del Trattamento ai sensi e
per gli effetti dell'art. 30 del D.Lgs 196/03.
ART. 14. FORO COMPETENTE
Il Foro competente per le controversie tra le Parti è esclusivamente Roma esclusa quindi ogni altra e diversa
competenza territoriale dell’Autorità Giudiziaria.
Il foro competente per le controversie con gli Assicurati è quello del luogo di residenza dell’Assicurato.
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CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
ART. 1 - ESTENSIONE TERRITORIALE
Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l’assicurazione è valida per i sinistri
avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.
ART. 2- ASSICURATI
L’assicurazione si intende valida a favore della persona fisica presente nell’elenco degli aventi diritto.
ART. 3 - OPERATIVITA’ DELLA POLIZZA
La copertura assicurativa opera purché sia stato pagato alla Società il relativo premio:
mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno;
con il limite di 3 sinistri per Assicurato per ogni anno di validità della polizza;
senza limite di numero di prestazioni nell’ambito del medesimo sinistro;
entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione;
Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta,
l’Assicurato sarà richiamato entro le successive 48 (quarantotto) ore.
ART. 4 - PRESTAZIONI GARANTITE
Si intendono le prestazioni descritte di seguito:
SEZIONE ASSISTENZA ALL’ABITAZIONE
01 - Servizio di ricerca artigiani convenzionati
La Centrale Operativa è a disposizione dell’Assicurato per la ricerca di artigiani qualora, a seguito di incendio,
esplosione, scoppio, allagamento, furto o tentato furto avvenuti nell’abitazione, abbia la necessità di reperire un:
- idraulico;
- elettricista;
- fabbro;
- vetraio;
- falegname;
- riparatori di elettrodomestici.
La ricerca sarà effettuata nel minor tempo possibile in base alle richieste dell’Assicurato e alla disponibilità del
network convenzionato.
L’Assicurato, oltre ad usufruire di tariffe convenzionate, potrà, al momento del contatto con l’artigiano, richiedere un
preventivo di spesa.
Resta inteso che tutte le spese dell’intervento e della riparazione sono a totale carico dell’Assicurato così come da lui
preventivamente concordate con l’artigiano stesso.
02 - Invio di un Elettricista in caso di urgenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un elettricista in caso di mancanza della corrente elettrica in tutti i locali
dell’abitazione a causa di guasti agli interruttori di accensione, impianti di distribuzione interna o prese di corrente
non causati da sua imperizia o negligenza, la Centrale Operativa invierà un elettricista convenzionato comunicando
preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.
La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il limite di euro 250,00 per sinistro,
mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell’Assicurato.
Da tale prestazione sono esclusi:
•
gli interventi sul cavo di alimentazione generale dell’edificio in cui è situata l’abitazione dell’Assicurato;
•
gli interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell’Ente erogatore;
•
gli interventi a timer, impianti di allarme o apparecchiature similari;
•
gli interventi per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall’Assicurato.
03 - Invio di un Idraulico in caso di urgenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un idraulico in caso di:
•
allagamento o infiltrazione nell’abitazione a seguito di rottura, otturazione o guasto delle tubature fisse
dell’impianto idraulico ad essa pertinente;
•
mancanza totale di acqua non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione;
•
mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari a causa dell’otturazione delle tubature fisse di
scarico dell’impianto idraulico;
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la Centrale Operativa invierà un idraulico convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria
approssimativa.
La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il limite di euro 250,00 per sinistro,
mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell’Assicurato.
Da tale prestazione sono esclusi:
•
gli interventi su apparecchi mobili (lavatrici, lavastoviglie, etc.), su guasti provocati dal loro utilizzo, su tubature o
rubinetterie a loro collegate;
•
gli interventi sull’impianto idraulico generale dell’edificio in cui è situata l’abitazione dell’Assicurato;
•
gli interventi richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o da lavori ai pozzi neri;
•
gli interventi per danni causati dal gelo.
04 - Invio di un Fabbro/Falegname
Qualora l’Assicurato necessiti di un fabbro/falegname in caso di:
•
furto, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura, purché non elettronica;
•
furto tentato o consumato, incendio, esplosione o scoppio che comprometta in modo grave la funzionalità della
porta di accesso e pregiudichi la sicurezza dell’abitazione;
la Centrale Operativa invierà un fabbro/falegname convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la
tariffa oraria approssimativa.
La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il limite di euro 250,00 per sinistro,
mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell’Assicurato.
In caso di furto, tentato furto o smarrimento chiavi, l’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della
regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.
05 - Invio di un Vetraio in caso di urgenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un vetraio in caso di rottura di un vetro della porta d’ingresso o delle finestre
dell’abitazione a seguito di furto o tentato furto, la Centrale Operativa invierà un vetraio convenzionato comunicando
preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.
La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il limite di euro 250,00 per sinistro,
mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell’Assicurato.
L’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti
del luogo.
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ART. 4 - ESCLUSIONI
1) Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo,
sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall’inizio delle ostilità qualora l’Assicurato
risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni
atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
d) dolo o colpa grave dell’Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio;
e) abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
f)
infortuni derivanti da atti di pura temerarietà dell' Assicurato;
2) La Società non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla
Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della
Società.
3) La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori,
nonché per eventuali danni da questi provocati.
Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire una copertura, a pagare un sinistro o a fornire una prestazione a
qualsiasi titolo nel caso in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale sinistro o la fornitura di tale servizio
esponga l’/il (ri)assicuratore ad una qualsiasi sanzione o restrizione in virtù di una risoluzione delle Nazioni Unite o
in virtù delle sanzioni, leggi o embarghi commerciali ed economici dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli
Stati Uniti d’America.
ART. 5 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI RICHIESTA DI ASSISTENZA
In caso di sinistro l’Assicurato, o chi agisce in sua vece, dovrà contattare la Centrale Operativa al numero telefonico:
Linea Verde 800 915786
Linea urbana 06 4211 5632
La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste.
Inoltre, dovrà qualificarsi come “Assicurato IREN MERCATO SPA” e comunicare:
cognome e nome;
•
prestazione richiesta;
•
suo indirizzo o recapito temporaneo;
•
numero di telefono al quale essere contattato.
La denuncia dovrà essere effettuata il più presto possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 (tre) giorni successivi.
L’inosservanza dei suddetti termini può compromettere il diritto alla prestazione.
A parziale deroga, resta inteso che, qualora la persona fisica titolare dei diritti derivanti dal contratto sia nell’oggettiva
e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e
comunque entro i termini di legge (art. 2952 C.C.).
Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa, ovvero essere da
questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza.
La Società ha facoltà di richiedere, ai fini liquidativi, ulteriore documentazione rispetto a quella contrattualmente
prevista e non perde il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, eventuali eccezioni anche se abbia
iniziato la liquidazione delle prestazioni.
•
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INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
1. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza: Il Contratto di Assicurazione può prevedere particolari modalità e termini per la denuncia del sinistro. Si rinvia
agli articoli delle Condizioni Particolari di Assicurazione rubricati: “3 – Obblighi dell’assicurato in caso di richiesta di assistenza
e 4 – Obblighi dell’assicurato in caso di richiesta di rimborso”. Il mancato rispetto dei quali può comportare la perdita totale
o parziale del diritto all’indennizzo.
2. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri preliminarmente devono essere inoltrati per
iscritto (posta, fax ed e.mail) a:
Servizio Clienti di
Inter Partner Assistance S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia
Via Bernardino Alimena 111 - 00173 Roma
numero fax 0039.06.48.15.811
e-mail: [email protected].
L‘Impresa gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo. In
conformità al disposto del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, il reclamante potrà rivolgersi al seguente Istituto:
IVASS - Centro Tutela Consumatori Utenti, Via del Quirinale n. 21, 00187 Roma; corredando l’esposto della documentazione
relativa al reclamo eventualmente trattato dalla Compagnia e dei dati specificati all’art. 5 del predetto Regolamento, nei
seguenti casi:
- reclami relativi all’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione;
- reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, nonché quelli ai quali l’Impresa non ha
dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del
rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione,
della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto). In relazione alle controversie inerenti la
quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità
Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i
reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero
competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito
internet: http://ec.europa.eu//internalmarket/finservices-retail/finnet/index en.htm
Resta comunque salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei
dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Inter Partner Assistance S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia
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