Phoenix Dactylifera

Transcript

Phoenix Dactylifera
U.O.C. Verde Pubblico
Via Luigi Guercio, 190 –tel.089/666136-666135-662812-662813
E.mail: [email protected]
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALME
DELLA SPECIE “PHOENIX DACTILIFERA”
Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura e posa in opera, sul Lungomare
Trieste, di Palme della specie
“Phoenix Dactylifera”
N°
Descrizione della fornitura e dei lavori
1
Fornitura e posa in opera di Phoenix Dactylifera con stipite d’altezza
netta cm. 350/400, fornita in vaso da 1000 lt.. Completa in opera previo
scavo della buca di alloggiamento di dimensioni adeguate e rimozione
della zolla di precedenti alberature o palme ivi allocate. Rimozione di
detriti esistenti, al di sotto della quota di 70/80 cm dal piano di
campagna, fino ad ottenere una profondità complessiva della buca di cm.
140/150. Reintegro nella buca di terreno vegetale di ottima qualità
condotto in sito dall’impresa esecutrice.
Vedi descrizione completa successivi riferimenti tecnici CSA. Lavori e
fornitura eseguiti a perfetta regola d’arte con ogni onere e magistero. Il
prezzo indicato è comprensivo dell’aumento del 15% quale onere di
messa in opera con le caratteristiche sopra descritte. Prezzario di base
Assoverde 2002/03.
2
3
Fornitura e posa in opera di Phoenix Dactylifera con stipite di altezza
netta cm. 400/500, fornita in vaso da 1500 lt.. Completa in opera previo
scavo della buca di alloggiamento di dimensioni adeguate e rimozione
della zolla di precedenti alberature o palme ivi allocate. Rimozione di
detriti esistenti, al di sotto della quota di 70/80 cm dal piano di
campagna, fino ad ottenere una profondità complessiva della buca di cm.
140/150. Reintegro nella buca di terreno vegetale di ottima qualità
condotto in sito dall’impresa esecutrice.
Vedi descrizione completa successivi riferimenti tecnici CSA. Lavori e
fornitura eseguiti a perfetta regola d’arte con ogni onere e magistero. Il
prezzo indicato è comprensivo dell’aumento del 15% quale onere di
messa in opera con le caratteristiche sopra descritte. Prezzario di base
Assoverde 2002/03.
Fornitura e posa in opera di Phoenix Dactylifera con stipite di altezza
netta cm. 500/600, fornita in vaso da 1500 lt.. Completa in opera previo
N° Parti
Simili
12
2
1
scavo della buca di alloggiamento di dimensioni adeguate e rimozione
della zolla di precedenti alberature o palme ivi allocate. Rimozione di
detriti esistenti, al di sotto della quota di 70/80 cm dal piano di
campagna, fino ad ottenere una profondità complessiva della buca di cm.
140/150. Reintegro nella buca di terreno vegetale di ottima qualità
condotto in sito dall’impresa esecutrice.
Vedi descrizione completa successivi riferimenti tecnici CSA. Lavori e
fornitura eseguiti a perfetta regola d’arte con ogni onere e magistero. Il
prezzo indicato è comprensivo dell’aumento del 15% quale onere di
messa in opera con le caratteristiche sopra descritte. Prezzario di base
Assoverde 2002/03.
2
4
Fornitura e posa in opera di Phoenix Dactylifera con stipite di altezza
netta cm. 250/300, fornita in vaso da 700 lt.. Completa in opera previo
scavo della buca di alloggiamento di dimensioni adeguate e rimozione
della zolla di precedenti alberature o palme ivi allocate. Rimozione di
detriti esistenti, al di sotto della quota di 70/80 cm dal piano di
campagna, fino ad ottenere una profondità complessiva della buca di cm.
140/150. Reintegro nella buca di terreno vegetale di ottima qualità
condotto in sito dall’impresa esecutrice.
Vedi descrizione completa successivi riferimenti tecnici CSA. Lavori e
fornitura eseguiti a perfetta regola d’arte con ogni onere e magistero. Il
prezzo indicato è comprensivo dell’aumento del 15% quale onere di
messa in opera con le caratteristiche sopra descritte. Prezzario di base
Assoverde 2002/03.
1
Art.1 - Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera delle palme della specie Phoenix Dactylifera specificate
nel presente C.S.A.. Le attività di fornitura e posa in opera si svolgeranno sul Lungomare Trieste(tratto
Piazza Cavour/Jolly Hotel) della Città, salvo ulteriori esigenze che si dovessero verificare.
Art.2 - Descrizione sommaria delle opere
Le opere che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come sotto specificato, salvo più precise
indicazioni che potranno essere impartite dalla direzione lavori all’atto esecutivo:
- Fornitura e posa in opera di palmizi della specie Phoenix Dactylifera fornite in vaso,
Art. 3 - Ammontare dell’appalto
L’importo dei lavori, a base d’asta, facenti parte dell’appalto, compensati a misura ammonta ad €. 63.934,43
(sessantatremilanovecentotrentaquattromila/43euro ) comprensivo degli oneri di sicurezza, il committente
si riserva di apportare alla fornitura e posa in opera tutte le varianti, aggiunte o soppressioni, che ritenesse
opportune entro il limite del 20% (quinto d’obbligo obbligatorio per l’impresa) dell’importo ottenuto col
ribasso di gara praticato in sede di gara. Comunque, la fornitura e posa in opera, potrebbe, nel suo
complesso, essere estesa fino all’intera copertura dell’importo finanziato, in tal caso con accettazione
dell’Impresa aggiudicataria.
Tale percentuale é applicabile alle singole categorie d’opera.
Oltre tale limite del 20% (Dec. Min. LL.PP. n..145 del 19.04.2000) valgono le disposizioni contenute nel
“Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11.02.94, n° 109 e successive
modificazioni”, approvato con D.P.R. 21.12.99 n° 554.
2
La fornitura e posa in opera è appaltata secondo quanto prescritto dal presente capitolato con l’applicazione
dei prezzi di elenco allegati e con riferimento di base al prezzario Assoverde 2002/2003, tenuto conto del
ribasso d’asta.
Tali prezzi tengono conto di tutti gli oneri e gli imprevisti a carico dell’impresa per l’esecuzione a perfetta
regola d’arte della fornitura e posa in opera appaltata, secondo quanto prescritto dal presente capitolato.
L’impresa dovrà eseguire, se ordinati dalla direzione lavori, anche lavori in economia, valutati secondo
quanto è fissato nell’elenco prezzi, al Capo III ed art. 88 del DPR 21.12.99 n. 554.
Art. 3.1 - Durata dell'appalto ed eventuali penali a pagarsi
L'appalto avrà la durata di sei mesi con inizio dalla data di consegna dei lavori.
Il committente si riserva la facoltà, insindacabile, di sospendere i lavori previsti dall’appalto, qualora per
esigenze di ordine tecnico – botanico sia consigliabile differire la posa in opera degli esemplari previsti dal
presente C.S.A, per effetto di tale sospensione all’impresa non sarà dovuto alcun maggior compenso.
Comunque la sospensione non potrà eccedere i sei mesi dall’intervenuto provvedimento
dell’amministrazione, ovvero dalla Direzione dei Lavori.
Nel caso in cui l'impresa non ottemperi alle disposizioni della D.L. circa le modalità di esecuzione dei lavori,
entro e non oltre 5 gg. dalla comunicazione scritta della stessa, si applicherà una penale, per ritardato
adempimento, pari allo 0,5 per mille dell’importo contrattuale, pro/die, fatti salvi i casi di eventuali maggiori
danni e conseguenze cagionate dal ritardato adempimento.
Art.4 - Stipula del contratto e documenti che ne fanno parte
La stipulazione del contratto d’appalto deve aver luogo entro 60 giorni dalla data della determina di
aggiudicazione dell’appalto(art. 109 D.P.R. 21.12.99 n° 554 ). Se l’impresa non si presenterà nei termini
stabiliti per la stipula del contratto, l’aggiudicazione sarà considerata decaduta.
Costituiscono parte integrante del contratto :
1) il presente capitolato
2) l’elenco prezzi unitari (analisi) e la tariffa prezzi di Assoverde del 2002/2003
3) gli elaborati di perizia/progetto.
Art. - 5 Norme e prescrizioni integrative
L’impresa è soggetta all’osservanza di tutte le condizioni e disposizioni concernenti le opere pubbliche per
tutto quanto non specificato nel presente capitolato.
In particolare si fa riferimento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori al regolamento di attuazione
della legge quadro in materia di LL.PP. approvato con DPR n° 109 del 21.12.99, e al Capitolato Generale
d’appalto per le opere di competenza del ministero LL.PP. di cui al D.M. n° 145 del 19.04.2000.
Ricade, inoltre, esclusivamente sull’impresa l’osservanza scrupolosa delle leggi, regolamenti e prescrizioni
emanate (anche successivamente alla stipula del contratto) dalle autorità competenti in materia di lavori
pubblici, di sicurezza, igiene del lavoro, previdenza sociale, ecc.
Oltre alle incombenze di cui al successivo art. 13, l'impresa aggiudicataria dovrà mantenere costantemente
sul territorio comunale di Salerno o comunque nel raggio massimo di km. 20, da esso, un proprio punto di
riferimento fisico presso il quale vi sia la disponibilità giornaliera (escluso i festivi) di un proprio incaricato
dalle ore 08.00 alle 14.00 anche per, eventualmente, raccogliere le segnalazioni relativamente al servizio
appaltato. All'atto della consegna dei lavori la ditta aggiudicataria dovrà fornire, alla D.L., l'indirizzo e il
numero telefonico del punto di riferimento.
Art.6 - Divieto di subappalto
E’ vietato subappaltare a terzi le opere contrattuali o parte di esse, pena la risoluzione del contratto per colpa
dell’impresa e il risarcimento al committente di ogni danno o spesa.
Qualora durante l’esecuzione dei lavori l’impresa ritenesse opportuno, nell’interesse stesso dello sviluppo dei
lavori, affidare ad imprese specializzate o a cottimisti l’esecuzione di una parte dell’opera, essa dovrà
ottenere, preventivamente, esplicita autorizzazione scritta dal committente.
In ogni caso l’impresa rimane, di fronte al committente, unica responsabile dei lavori subappaltati.
Il committente potrà comunque a suo insindacabile giudizio fare annullare in qualsiasi momento il
subappalto per incompetenza del subappaltatore con sola comunicazione scritta e senza essere tenuto ad
indennizzi o risarcimenti di sorta.
Art.- 7 Offerte
L’offerta da inviare nei modi previsti dall’invito alla gara e dal bando dovrà contenere:
3
1) il ribasso percentuale, unico, sull’ammontare dei lavori e forniture;
2) gli altri documenti richiesti nel predetto invito.
Art. 8 - Cauzione definitiva
A garanzia del perfetto adempimento dagli impegni assunti e per risarcimento di eventuali danni, l'impresa,
all'atto della stipulazione del contratto, dovrà disporre per il versamento di una cauzione definitiva, secondo
quanto stabilito dal regolamento di attuazione della legge quadro in materia di LL.PP. di cui al D.P.R. n° 554
del 21.12.1999. Tale cauzione dovrà essere prestata secondo le modalità definite dal bando di gara e
mantenuta comunque fino allo scadere delle garanzie stabilite per legge e dal presente capitolato.
L'accettazione della fideiussione non darà luogo al miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
La cauzione è a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei
danni provocati in conseguenza della inadempienza, alle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle
somme che il committente abbia, eventualmente, corrisposto in più durante l’esecuzione dell'appalto in
confronto con il credito dell'impresa risultante dalla liquidazione finale; fatto salvo l'esperimento di ogni
altra azione nel caso che la cauzione risultasse inefficiente.
Il committente ha diritto di valersi di propria autorità della cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi
d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori spese pagate durante l'appalto.
Tale potere verrà esercitato con incameramento parziale o totale, se la cauzione costituita in numerario con la
vendita a mezzo di agenti di cambio, se costituita in titoli, oppure richiedendo all'istituto bancario o
all'impresa di assicurazione il versamento in contanti della polizza fidejussoria bancaria o assicurativa.
L'impresa potrà essere obbligata a reintegrare la cauzione di cui il committente abbia dovuto valersi, in tutto
o in parte, durante l'esecuzione del contratto.
Art. 9 - Consegna dei lavori
Il committente comunicherà all’impresa il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna
dei lavori, di cui sarà redatto verbale. Essa potrà avvenire, in via d’urgenza, immediatamente dopo
l’aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto, con le riserve di cui all’articolo 109 del D.P.R.
21.12.1999 n° 554 e del D.M. n° 145 del 19.04.2000. Nel verbale di consegna dovrà essere indicato il giorno
in cui i lavori saranno iniziati e, da tale data, decorreranno i tempi di avanzamento e di ultimazione dei lavori
appaltati.
Se l’impresa non si presenterà il giorno stabilito, a ricevere la consegna dei lavori, la direzione degli stessi, le
assegnerà, mediante lettera raccomandata e con un preavviso di almeno 15 giorni dalla data di ricevimento
della stessa, un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale, il committente avrà diritto di non stipulare
o di risolvere il contratto disponendo altresì l’incameramento della cauzione, salva e riservata l’azione per
eventuali ulteriori maggiori danni.
L’impresa si assumerà la piena responsabilità dei tracciati e dei rilievi ricevuti in consegna dal committente
e avrà, quindi, l’obbligo di controllarli entro il periodo concordato con la direzione lavori, riferendo poi al
committente le discordanze eventualmente riscontrate. L’impresa sarà, quindi, responsabile della perfetta
aderenza delle opere eseguite agli elaborati di progetto, a quelli di dettaglio ed alle istruzioni impartite dalla
direzione lavori durante e prima dell’esecuzione dei lavori stessi.
Qualora l’impresa riscontri delle discordanze, tra lo stato di fatto e il progetto o le istruzioni ricevute, dovrà
farne menzione nel verbale di consegna. La firma del verbale di consegna senza obiezione alcuna comporta,
da parte dell’impresa, la completa ed incondizionata accettazione della soluzione progettuale in rapporto alla
situazione di fatto. Prima di avviare concretamente i lavori, l’impresa, dovrà esibire alla Direzione dei Lavori
la certificazione relativa agli esemplari di palmizi utilizzati per l’attività oggetto del presente C.S.A..
Art. 10 - Programma dei lavori
Non oltre 15 giorni dalla data in cui è avvenuta la consegna dei lavori, l’impresa è tenuta a presentare al
committente il programma dettagliato per l’esecuzione delle opere, programma che dovrà essere approvato
dalla direzione lavori, per correlarlo con l’andamento generale dei lavori e con i termini di esecuzione.
Qualora la D.L. non ritenga di ottenere il richiamato programma dei lavori, ne darà comunicazione in sede di
consegna dei lavori ai fini dell’esonero da parte dell’impresa. Comunque la dove, nel corso dei lavori, la
D.L. ritenga di dover richiedere il programma dei lavori al fine di determinare l’andamento dei lavori,
l’impresa è tenuta a dare esecuzione alla richiesta nel richiamato termine dei 15 gg.. In caso di inadempienza
saranno applicate le penali previste dal presente C.S.A.
Art. 11 - Condotta dei lavori
Tutti i lavori occorrenti per l’espletamento delle opere appaltate dovranno essere eseguiti a perfetta regola
4
d’arte e in conformità alle previsioni di progetto, salvo le eventuali varianti o integrazioni che venissero
ordinate dalla direzione lavori.
Nel caso in cui le opere e le forniture non fossero state eseguite secondo gli elaborati di progetto e le
prescrizioni date in proposito e stabilite contrattualmente, la direzione lavori fisserà i provvedimenti
necessari e gli interventi che l’impresa dovrà attuare al fine di eliminare a proprie spese l’irregolarità, fermo
restante da parte del committente la richiesta del risarcimento dei danni subiti.
In ogni circostanza, l’impresa dovrà immediatamente eseguire gli ordini della direzione lavori.
L’impresa, qualora ne sussistano i presupposti, potrà richiedere un compenso come previsto dal capitolato
generale.
Non saranno comunque ammesse e riconosciute varianti e aggiunte apportate dall’impresa nella esecuzione
dei lavori, senza la precisa autorizzazione della direzione lavori.
I lavori dovranno essere condotti con personale di provata capacità qualitativamente e numericamente,
avente la qualifica di operaio specializzato giardiniere regolarmente assicurato a norma di legge.
Dal punto di vista numerico l'impresa dovrà dare corso ai lavori con la presenza quotidiana di un numero di
operai congruo al regolare e puntuale svolgimento degli stessi, secondo quelle che saranno le valutazioni
insindacabili della direzione dei lavori. In caso ciò non avvenga, si applicherà quanto previsto al comma 2
dall' art. 27 del presente capitolato, previo avviso scritto della D.L..
La direzione lavori avrà il diritto di ottenere l’allontanamento di qualsiasi addetto ai lavori che si
dimostrasse incapace, inadempiente o non ossequioso alle disposizioni della direzione stessa.
Art. 12 - Lavori festivi e al di fuori dell’orario normale
Le opere non verranno eseguite al di fuori delle fasce orarie contrattuali salvo che:
- siano espressamente richieste dalla direzione lavori per motivi di necessità e urgenza;
- per particolari tecniche e procedimenti lavorativi o esigenze di ordine pratico e logistico che
verranno valutate dal committente.
- l’impresa ne sia stata, a richiesta, autorizzata dalla direzione lavori per potere ultimare i lavori
nel termine stabilito.
Nel primo caso, oltre alle spese di illuminazione che fossero occorrenti per l’esecuzione del lavoro notturno,
verranno riconosciute all’impresa, in aggiunta al prezzo delle opere stabilite in elenco, le maggiorazioni
previste dai contratti di lavoro vigenti all’epoca dell’esecuzione, alle quote di incidenza della manodopera,
nel secondo caso, ovviamente, non sarà riconosciuto alcun indennizzo.
Le maggiorazioni concesse verranno assoggettate a tutte le condizioni di capitolato e di contratto.
Nel caso l’impresa venga autorizzata ad eseguire i lavori al di fuori delle normali fasce orarie contrattuali, la
direzione lavori si riserva di addebitare alla stessa le maggiori spese di sorveglianza e direzione lavori.
Art. 13 - Rappresentanza tecnica dell’impresa
Durante il lavoro, l’impresa dovrà mantenere costantemente sul posto un proprio tecnico di provata
esperienza, al quale verranno comunicati ordini scritti valevoli a tutti gli effetti.
Il rappresentante tecnico dovrà essere di gradimento della direzione lavori. In proposito si fa riferimento a
quanto stabilito dal capitolato generale.
Art. 14 - Occupazione di suolo
Saranno a cura e spese dell’impresa tutte le occupazioni di suolo (sia temporanee che definitive) necessarie
per l’installazione del cantiere, per la creazione degli accessi e per l’esecuzione stessa dei lavori.
Sarà inoltre compito esclusivo dell’impresa definire tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere con
i proprietari e i confinanti dei terreni occupati di cui al comma precedente, esonerando in tal modo il
committente da qualsiasi responsabilità.
Art. 15 - Modalità di pagamento
Durante il corso dell’opera si predisporranno vari stati di avanzamento dei lavori eseguiti e si darà luogo alla
compilazione dei certificati di pagamento ogni qualvolta l’ammontare al netto della ritenuta a garanzia e di
legge di detto certificato risulti non inferiore ad €. 30.000,00(trentamila).
La predetta trattenuta a garanzia per l’attecchimento delle piante, eventualmente messe a dimora, viene
quantificata forfettariamente in ragione del 10%. Si considera l’avvenuto attecchimento allo scadere di un
anno esatto dalla posa in opera dell’alberatura. In caso di sostituzione di una pianta morta, avvenuta sotto
garanzia di attecchimento, dalla data del reimpianto decorrerà un altro anno a garanzia. Al termine della
garanzia d’attecchimento sarà formalizzato un ulteriore verbale di constatazione e quindi della definitiva
ultimazione della fornitura e posa in opera.
5
I pagamenti di tali stati di avanzamento potranno essere effettuati a mezzo di determinazione dirigenziale, su
ordinativo predisposto dalla D.L..
Art. 16 - Contabilità dei lavori - Conto finale
Per la contabilità dei lavori valgono le norme del regolamento per la contabilità dei lavori pubblici. Il conto
finale sarà redatto entro 30 giorni dall’ultimazione dei lavori, che dovrà risultare da apposito verbale
congiunto. Dopo di che verrà effettuato il pagamento dell’ultima rata, al netto delle eventuali ritenute, il
saldo sarà corrisposto dopo l’esito favorevole del concludersi delle opere.
Art. 17 - Collaudo provvisorio
A lavori ultimati, la direzione lavori procederà ad una constatazione della avvenuta esecuzione di tutte le
forniture e la loro posa in opera, così come ordinate, formalizzandone l’esito a mezzo di apposito
verbale(verbale di ultimazione), così come detto al precedente articolo.
Entro i 30 (trenta) giorni successivi si procederà, se previsto dalle leggi in materia, al collaudo provvisorio
delle opere, la dove la tipologia delle stesse lo consentano, per verificare la perfetta rispondenza con quanto
ordinato e per accertare l’esatto adempimento di ogni prescrizione tecnica contemplata dal contratto e suoi
allegati. In tale sede sarà stabilito il termine entro il quale l’impresa dovrà provvedere all’eventuale
completamento dei lavori o alla modifica di quelli non correttamente eseguiti, ovvero alla sostituzione di
quanto non correttamente eseguito, secondo le indicazioni, insindacabili, della direzione lavori.
Qualora non siano dovute e/o previste operazioni di collaudo, la constatazione finale, ovvero il verbale di
ultimazione dei lavori, sarà da intendersi quale collaudo provvisorio degli interventi effettuati. Al termine
della garanzia d’attecchimento sarà formalizzato un ulteriore verbale di constatazione dello stato delle
alberature e quindi, con esso, della definitiva ultimazione della fornitura e posa in opera.
Art. 18 - Manutenzione delle opere - Collaudo definitivo e pagamenti a saldo
Qualora non ricorrano le condizioni di cui al precedente art. 17, il collaudo definitivo delle opere, la dove la
tipologia delle stesse lo consentano, dovrà avvenire, in considerazione della particolarità dei lavori, dopo il
termine definitivo di scadenza della garanzia d’attecchimento. Esso sarà certificato con apposito verbale con
il quale si disporrà anche lo svincolo immediato delle ritenute, della cauzione e di ogni eventuale ritenuta
operata a garanzia dell’intervento.
Le sostituzioni dovranno avvenire con piante identiche a quelle fornite e nell’immediata stagione adatta ai
trapianti (estate successiva trattandosi di palme, ovvero con esemplari in vaso e perfettamente attecchite).
In particolare dovranno essere effettuate tutte le cure colturali e i trattamenti antiparassitari che si rendessero
necessari di volta in volta.
La manutenzione stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo e senza particolari inviti della
direzione lavori.
Ove però l’impresa non provvedesse a tale cura, previa comunicazione scritta, la direzione lavori provvederà
d’ufficio e la spesa sarà addebitata all’impresa stessa.
La dove la D.L. lo ritenga, verificato il non perfetto grado di conservazione del bene sottoposto a
manutenzione, potrà richiedere ulteriori interventi atti a recuperare una condizione soddisfacente dello stato
dei beni sottoposti a manutenzione, ovvero applicare le penali già previste dal presente C.S.A..
La rata di saldo potrà essere trattenuta dal committente, anche in presenza di collaudo definitivo approvato,
qualora l’impresa debba procedere alla sostituzione di piante per il verificarsi delle sopra indicate situazioni.
Art. 19 - Danni di forza maggiore
Non verrà accordato all’impresa alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il
corso dei lavori. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dal capitolato
generale. La denuncia del danno di cui sopra dovrà sempre essere fatta per iscritto.
Resta però contrattualmente convenuto che:
1) non saranno considerati come danni di forza maggiore quelli prodotti dal maltempo, dal gelo, dal disgelo,
da precipitazioni anche di eccezionale intensità, o quelli causati dalle acque di pioggia alle scarpate, a meno
che non si tratti di calamità come tali dichiarate dalle competenti autorità. L’impresa dovrà provvedere a
riparare i danni a sua cura e spese;
2) ove una parte degli impianti eseguiti e regolarmente contabilizzati vada perduta per riconosciuta causa di
forza maggiore, l’accredito del danno in favore dell’impresa non potrà superare il 70 % in caso di prati,
fioriture, piccoli arbusti e l'85% in caso di alberature, palme e grandi arbusti, dell’importo relativo alle
quantità perdute e già contabilizzate, ritenendosi in tale modo convenzionalmente valutati nella misura del
30% nel primo caso e del 15% nel secondo, gli oneri di manutenzione e cure colturali non sostenute
6
dall’impresa, a causa della perdita dell’impianto;
3) in ogni caso non sarà compreso nell’importo del danno il valore del materiale (piante o altro)
eventualmente ricuperabile e reintegrabile.
Art. 20 - Oneri e obblighi a carico dell'impresa
Sono a carico dell’impresa gli oneri, obblighi e responsabilità di cui al capitolato generale d’appalto. In
particolare, l’impresa assume a proprio carico i seguenti adempimenti ed obblighi:
A) l’osservanza delle vigenti leggi e decreti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene del
lavoro, assicurazioni infortunistiche, previdenza varia in favore della disoccupazione, della invalidità e
vecchiaia, delle malattie professionali, nonché di ogni altra disposizione in vigore o che interverrà nel corso
dell’esecuzione del lavoro mirante alla tutela dei lavoratori. La direzione lavori si riserva di effettuare, a suo
insindacabile giudizio tutti i necessari controlli in proposito;
B) l’attuazione nei confronti dei lavoratori dipendenti e, nel caso di cooperative, anche nei confronti dei soci,
delle condizioni normative e retributive contenute in contratti collettivi di lavoro vigenti, per le varie
categorie, nelle località in cui si svolgono i lavori;
C) la custodia del cantiere;
D) le spese per le operazioni di collaudo ad eccezione dell’onorario per i collaudatori, che rimane a carico
del committente;
E) la fornitura di attrezzi, strumenti e relativa manodopera per l’esecuzione di tracciamenti , rilievi e
misurazioni in occasione delle opere di consegna verifica, contabilità e collaudo lavori;
F) l’obbligo di rimuovere, a lavori ultimati, tutte le opere costruite provvisoriamente, sgomberando anche gli
eventuali materiali residui, gli ammassi di detriti, ecc.
Art. 21 – Misure di sicurezza sui posti di lavoro
L’impresa, senza diritto ad alcun compenso, è tenuta a predisporre ,sui luoghi di lavoro, tutte le
misure atte a salvaguardare e tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere. In particolare
dovranno essere posti in opera gli sbarramenti, le indicazioni, recinti, indicatori, fanali e quant’altro
necessario ad impedire l’accesso di estranei sull’area cantierizzata. Dovranno essere tutelati gli
scavi
Art. 21 - Misure di sicurezza sui posti di lavoro
L’impresa, senza diritto ad alcun compenso, aggiuntivo, è tenuta a predisporre sui posti di lavoro, tutte le
misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere. In particolare dovrà curare la
posa di sbarramenti, di cartelli indicatori e stradali, fanali in corrispondenza degli scavi, ammassi di materiali
e cumuli di terreno, depositi di macchinari, interruzioni delle sedi stradali e ostacoli di ogni genere. Ogni
qualvolta sarà ritenuto opportuno, apporrà i cartelli stradali necessari, almeno quarantotto ore prima
dell’esecuzione delle lavorazioni previste dall’appalto, concordando preventivamente con la DL ogni
iniziativa e con avvertenza agli uffici comunali competenti.
Art. 22 - Responsabilità dell'impresa
L’impresa a tutti gli effetti assume la completa responsabilità dell’osservanza delle condizioni di contratto
e di perfetta esecuzione e riuscita delle opere prese in appalto.
La circostanza che i lavori siano stati eseguiti alla presenza di dipendenti della direzione lavori non
costituirà ragione per esimere l’impresa dalla responsabilità e l’obbligo di rifarli ogni qualvolta le venisse
ordinato, essendo la stessa, fino al collaudo, garante di ogni difetto del lavoro, in rapporto agli obblighi
contrattuali ed alla sua manutenzione.
L’impresa è responsabile di tutti i danni a persone o cose causati dall’esecuzione dei lavori ed è obbligata ad
indennizzare il committente e i terzi dei danni medesimi.
Art. 23 - Elenco prezzi
Nell’elenco prezzi allegato sono indicati i prezzi che, al netto del ribasso d’asta, fisseranno, per qualsiasi
lavoro, a misura, a corpo o prestazione in economia, i compensi spettanti, comprensivi degli oneri e delle
prestazioni seguenti:
A) per manodopera qualsiasi spesa per il trasporto e l’alloggiamento dei propri dipendenti, l’eventuale
illuminazione dei posti di lavoro, la fornitura di utensili e attrezzi, la dotazione dei mezzi di sicurezza, ogni
onere diretto ed indiretto e quanto altro occorra;
B) per noleggi ogni spesa per l’acquisto di lubrificanti, energia elettrica, pezzi di ricambio ecc., oltre
7
all’assistenza dei meccanici e alle prestazioni dei conducenti, in modo da dare macchinari e mezzi d’opera
pronti per l’uso a pie di lavoro;
C) per i materiali ogni spesa per forniture, trasporto, noli, perdite, sprechi ed ogni altro onere necessario per
averli pronti all’impiego a pie d’opera in qualsiasi punto di lavoro;
D) per i lavori a misura ogni spesa riguardante i mezzi d’opera, le assicurazioni, le spese generali, gli
imprevisti, i pedaggi, le spese provvisorie e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte
rispettando in ogni caso quanto specificato nel presente capitolato.
Per quanto non previsto nell’elenco prezzi del presente C.S.A., resta espressamente convenuto che si farà
riferimento al Prezzario ASSOVERDE 2002/2003. Per quanto invece non previsto in entrambe i prezzari, si
fara ricorso al verbale di concordamento dei prezzi tra l’Impresa e la Direzione dei Lavori, secondo le
modalità previste dalle leggi e regolamenti in materia.
Art. 24 - Revisione prezzi
Il prezzo dell'appalto, derivato dall'elenco prezzi, è da ritenersi fisso e invariabile. Nel caso di rinnovo del
contratto ricorrendo le condizioni prevista dalla L. 41/86, si darà luogo alla revisione prezzi secondo le
norme ivi previste.
Art. 25 - Lavori non previsti - Anticipazioni dell'impresa
Per l’esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non vi siano i prezzi corrispondenti si
procederà alla determinazione dei nuovi prezzi con le modalità stabilite dal precedente art. 23 e dall’art. 34
del Regolamento di cui al DPR n. 554 del 21.12.99, ovvero si procederà in economia con gli operai, mezzi
d’opera e provviste fornite dall’impresa a norma dello stesso regolamento.
Le somme anticipate dall’impresa per pagamento dei lavori in economia, da farsi cioè per conto del
committente, saranno portate in conto con l’interesse di cui al capo III del richiamato regolamento e DPR n.
554/99.
In particolare l’impresa sarà obbligata ad anticipare le somme occorrenti per i lavori necessari
Art .26 - Riserve e controversie
L’impresa potrà formulare riserve nei modi e nei termini prescritti dagli art. 31 e 32 del D. M. LL.PP. n.
145 del 19.04.2000 e le controversie saranno affrontate ai sensi degli artt. 33 e 34 del medesimo decreto
ministeriale e del titolo X di cui al regolamento DPR n. 554/99.
Le procedure per la nomina degli arbitri e sulla composizione numerica del collegio arbitrale saranno però
previste dalla camera arbitrale competente nella giurisdizione del domicilio legale del committente.
Art. 27 - Risoluzione del contratto
Il committente ha la facoltà di risolvere il contratto:
1) quando l’impresa si renda responsabile di frode e di grave inadempienza nella condotta dei lavori;
2) quando l’impresa, per trascuratezza e per inosservanza agli obblighi e alle norme contrattuali,
comprometta la buona riuscita del lavoro e la possibilità di compimento dell’opera entro i limiti
prestabiliti;
3) quando l’impresa, per sopravvenuti dissensi circa la condotta tecnica dei lavori, la loro compatibilità o
per contestazioni e/o per altra causa, sospenda o rallenti l’esecuzione delle opere.
La risoluzione per le cause sopra esposte opera di diritto ai sensi dell`art.1456 del codice civile.
Nei casi previsti ai punti 2) e 3) del comma precedente perché la risoluzione possa essere dichiarata, il
committente dovrà prima notificare una formale diffida che prescriva dettagliatamente, specificandone il
relativo termine di adempimento, quanto debba fare l’impresa per mettersi in regola con gli obblighi e gli
impegni a suo tempo assunti. Trascorso tale termine senza che l’impresa abbia integralmente adempiuto a
quanto prescritto, il committente potrà fare dichiarazione di risoluzione del contratto.
In tal caso, l’impresa avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, a meno che il
committente non avanzi richiesta di risarcimento per i danni subiti per il mancato completamento dei lavori
e per motivi imputabili all’inadempienza dell’impresa. All’atto della risoluzione è obbligo dell’impresa
riconsegnare immediatamente i lavori e le opere allo stato in cui si trovano. Dopo la riconsegna delle opere
il committente renderà il conto finale dei lavori eseguiti, detratte le somme per le eventuali penali e per il
risarcimento dei danni subiti.
Il committente si riserva inoltre la facoltà di risolvere in qualunque tempo il contratto, giusta disposizioni e
procedure di cui agli artt. 118, 119, 120, 121 e 122 del regolamento di cui al dpr. N. 554 del 21.12.1999.
8
Art. 28 - Elezione di domicilio
Agli effetti tutti del contratto l’impresa, nel rispetto delle procedure viste dall`art. 6 del capitolato generale,
dovrà eleggere domicilio nel luogo presso il comune di Salerno.
* Parte
N o r m e
Seconda*
T e c n i c h e
Capo I - Prescrizioni generali
Art.29 - Sopralluoghi ed accertamenti preliminari
Prima di presentare l’offerta per l’esecuzione dei lavori, oggetto del presente capitolato, l’impresa dovrà
ispezionare il luogo per prendere visione delle condizioni di lavoro e dovrà assumere tutte le informazioni
necessarie in merito alle opere da realizzare (con particolare riguardo alle dimensioni, alle caratteristiche
specifiche e alle eventuali connessioni con altri lavori di costruzione, movimenti di terra e sistemazione in
genere), alla quantità, alla utilizzabilità e alla effettiva disponibilità di acqua per l’irrigazione.
Di questi accertamenti e ricognizioni l’impresa è tenuta a dare, in sede di offerta, esplicita dichiarazione
scritta. Non saranno pertanto presi in alcuna considerazione reclami per eventuali equivoci sia sulla natura
del lavoro da eseguire sia sul tipo di materiali da fornire. La presentazione dell’offerta implica, comunque,
l’accettazione da parte dell’impresa di ogni condizione riportata nel presente capitolato e relative specifiche
o risultante dagli eventuali elaborati di progetto allegati.
Art. 30 - Conservazione e recupero delle piante esistenti nella zona
Tutta la vegetazione esistente e quella eventualmente indicata dalla direzione lavori in corso d’opera dovrà
essere protetta adeguatamente da ogni danneggiamento.
Pertanto l’impresa dovrà usare la massima cautela nell’eseguire le prescrizioni della direzione lavori ogni
volta che si troverà a operare nei pressi delle piante esistenti.
Nell’eventualità di dover trapiantare piante esistenti nel cantiere o sul luogo della sistemazione, la direzione
lavori si riserva la facoltà di fare eseguire, secondo tempi e modi da concordare, la preparazione delle piante
stesse.
Art. 31 - Accantonamento degli strati fertili del suolo e del materiale di scavo
Nel caso che il progetto di sistemazione ambientale preveda movimenti di terra di una certa importanza,
l’impresa è tenuta a provvedere alla rimozione e all’accantonamento, nel luogo e con le modalità indicati
dalla direzione lavori, degli strati fertili del suolo destinati ad essere utilizzati nelle zone interessate ai lavori
stessi.
Le quantità eccedenti e l’eventuale altro materiale di scavo saranno accantonati nel luogo e secondo le
modalità indicate dalla direzione lavori.
Art.32 - Approvvigionamento d’ acqua
Il committente fornirà gratuitamente all’impresa l’acqua nel luogo dei lavori (a pie d’opra). Questi se ne
potrà avvalere utilizzando proprie dotazioni e mezzi e non potrà pretendere oneri aggiuntivi o dotazioni di
mezzi dall’Amministrazione, qualora non ne disponga in proprio. Qualora l’acqua non fosse disponibile,
entro 150 metri dal sito di lavoro, l’impresa si approvvigionerà con propri mezzi, solo in tal caso gli oneri
relativi saranno contabilizzati sulla base dell’elenco prezzi.
Art.33 - Pulizia dell'area di cantiere
A mano a mano che procedono i lavori di sistemazione e le operazioni di piantagione, l’impresa, per
mantenere il luogo più in ordine possibile, è tenuta a rimuovere tempestivamente tutti i residui di lavorazione
(es. spezzoni di cordame e di canapa, contenitori, residui, ecc.) e gli utensili inutilizzati.
I residui di cui sopra dovranno essere allontanati e portati dal cantiere alla discarica pubblica o su altre aree
indicate dalla direzione lavori.
Alla fine dei lavori tutte le aree e gli altri manufatti che siano stati in qualche modo imbrattati dovranno
essere accuratamente ripuliti.
Art.34 - Norme per misurazione e valutazione di lavori e somministrazioni
Le quantità dei lavori e delle somministrazioni (forniture, trasporti e noli) saranno determinate con metodi
9
geometrici, matematici o a peso in relazione a quanto previsto nell’elenco prezzi. I lavori e le
somministrazioni in genere saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto e dall’elenco prezzi. Le
maggiori quantità o misure che si dovessero riscontrare nel corso della contabilità verranno riconosciute
valide secondo quanto previsto dal presente C.S.A..
La misurazione dei prati sarà eseguita tenendo conto dell’area effettivamente coperta e non della sua
proiezione planimetrica, vuoto per pieno, o al netto di tare, come previsto nell’elenco prezzi.
Le misure saranno prese in contraddittorio a mano a mano che si procederà nella esecuzione dei lavori e
delle somministrazioni e verranno riportate su un apposito libretto che sarà firmato dagli incaricati
dell’impresa e dalla direzione lavori. Resta sempre salva, in caso di riserve scritte da parte dell’impresa, la
possibilità di verifica e di rettifica in occasione delle operazioni di liquidazione finale dei lavori.
L’impresa è tenuta ad eseguire i lavori a perfetta regola d’arte secondo i dettami ultimi della tecnica e a
fornire materiali rispondenti a quanto determinato nel capitolato e nei suoi allegati: tutte le opere e tutte le
somministrazioni che, a giudizio della direzione lavori non siano state eseguite a perfetta regola d’arte,
oppure non rispettino le prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente eseguite a spese dell’impresa.
Art.35 - Lavori e somministrazioni in economia
Le prestazioni in economia avranno carattere di eccezionalità e potranno verificarsi soltanto per i lavori e
somministrazioni del tutto secondari o non altrimenti quantificabili non verranno, in ogni caso, riconosciute e
compensate se non rispondenti a preventive autorizzazioni della direzione lavori.
Art.36 - Garanzia di attecchimento
L’impresa s’impegna a fornire una garanzia di attecchimento del 100% per tutte le piante.
L’attecchimento s’intende avvenuto quando, al termine di un anno (365 gg.) a decorrere dalla messa a
dimora, le piante si presentino sane e in buono stato vegetativo. Nel caso il progetto e l’elenco prezzi
contemplino la manutenzione dell’impianto, la garanzia di attecchimento deve essere verbalizzata in
contraddittorio fra direzione lavori e impresa entro 10 giorni dalla scadenza del periodo sopra definito.
L’impresa è tenuta ad una sola sostituzione delle piante non attecchite.
Eventuali ulteriori sostituzioni di piante, già sostituite una volta, dovranno essere oggetto di nuovi accordi
fra le parti.
Art.37 - Garanzia per i tappeti erbosi
L’impresa s’impegna a realizzare tappeti erbosi rispondenti alle caratteristiche previste dal progetto e a
garantirne la conformità al momento della ultimazione dei lavori, salvo quanto diversamente specificato dal
progetto e/o dall’elenco prezzi.
Art.38 – Responsabilità dell'impresa nel corso dei lavori
L’impresa è responsabile di ogni danno causato a terzi ed è tenuta, senza alcun rimborso, a ripristinare i
manufatti, le aree, le attrezzature, gli impianti, le piantagioni e i tappeti erbosi danneggiati nel corso dei
lavori ( artt. 20, 21, 22) salvo casi di vandalismi riconosciuti dalle parti.
Art. 39 - Materiale agrario
Tutto il materiale agrario(es. terra di coltivo, concimi torba, ecc.) e il materiale vegetale (es. alberi, arbusti,
sementi, ecc.) occorrente, dovrà essere delle migliori qualità, senza difetti e in ogni caso con qualità e
pregi uguali o superiori a quanto è prescritto dal presente Capitolato, dal progetto e dalla normativa
vigente. S’intende che la provenienza sarà liberamente scelta dall’impresa purché, a giudizio insindacabile
della Direzione Lavori, i materiali siano riconosciuti accettabili.
L’impresa dovrà sostituire a sua cura e spese, con altre rispondenti ai requisiti concordati, le eventuali partite
non ritenute conformi dalla Direzione Lavori.
L’approvazione dei materiali consegnati sul posto non sarà tuttavia considerata come accettazione definitiva.
La Direzione Lavori si riserva infatti la facoltà di rifiutare, in qualsiasi momento, quei materiali e quelle
provviste che si siano per qualsiasi causa, alterati dopo l’introduzione sul cantiere, nonché il diritto di farli
analizzare a cura e spese dell’impresa, per accertare la loro corrispondenza con i requisiti specificati nel
presente Capitolato e dalle norme vigenti. In ogni caso l’impresa, pur avendo ottenuto l’approvazione dei
materiali dalla Direzione Lavori, resta totalmente responsabile della buona riuscita delle opere.
Per “materiale agrario” s’intende tutto il materiale usato negli specifici lavori di agricoltura, vivaismo e
giardinaggio (es. terreni e substrati di coltivazione, concimi, fitofarmaci, tutori, ecc.), necessari alla messa
a dimora, alla cura e alla manutenzione delle piante occorrenti per la sistemazione.
10
L’impresa prima di effettuare il riporto della terra di coltivo dovrà accertarne la qualità per sottoporla
all’approvazione della Direzione lavori.
Art. 40 - Terra di coltivo
La terra di coltivo riportata dovrà essere priva di pietre, tronchi, rami radici e loro parti, che possano
ostacolare le lavorazioni agronomiche del terreno dopo la posa in opera.
La quantità di scheletro con diametro maggiore di mm.2,0 non dovranno eccedere il 25% del
volume totale.
La terra di coltivo dovrà essere priva di agenti patogeni e di sostanze tossiche per le piante, a giudizio della
Direzione Lavori.
Con “substrati di coltivazione” s’intendono materiali di origine minerale e/o vegetale utilizzati
singolarmente o miscelati in proporzioni note e impieghi particolari e per ottenere un ambiente di crescita
adatto alle diverse specie che si vogliono mettere a dimora.
Per i substrati imballati le confezioni dovranno riportare quantità, tipo e caratteristiche del contenuto.
I concimi minerali, organici e misti da impiegare dovranno avere titolo dichiarato secondo le vigenti
disposizioni di legge ed essere forniti nell’involucro originale della fabbrica, fatta esclusione per i letami,
per i quali saranno valutate di volta in volta qualità e provenienza.
La Direzione Lavori si riserva il diritto di indicare con maggiore precisione, scegliendoli di volta in volta in
base alle analisi di laboratorio sul terreno e sui concimi e alle condizioni delle piante durante la messa a
dimora e il periodo di manutenzione, quale tipo di concime dovrà essere usato.
Art. 41 – Ammendanti, Correttivi e Pacciamature.
Con " Ammendanti " si intendono quelle sostanze sotto forma di composti naturali o di sintesi in grado di
modificare le caratteristiche fisiche del terreno.
Con "correttivi" si intendono quei prodotti chimici, minerali organici o biologici capaci di modificare le
caratteristiche chimiche del terreno.
In accordo con la Direzione Lavori si potranno impiegare prodotti con funzioni miste purché ne siano
dichiarati la provenienza, la composizione e il campo d’azione e siano forniti preferibilmente negli involucri
originali secondo la normativa vigente.
Ove le condizioni ambientali e delle buche di ricezione lo consentono, le alberature saranno trattate con
"Pacciamatura" a copertura del terreno di colletto allo scopo di avere un controllo delle infestanti, la
limitazione dell’evapotraspirazione, la limitazione degli sbalzi termici, sostanza organica di sostegno, ecc..
I materiali per pacciamatura comprendono prodotti di origine naturale e dovranno essere forniti (quando si
tratti di prodotti confezionabili) in accordo con la Direzione Lavori, nei contenitori originali con
dichiarazione della quantità, del contenuto e dei componenti.
Per i prodotti da pacciamatura forniti sfusi la Direzione Lavori si riserva la facoltà di valutare di volta in
volta qualità e provenienza.
Art. 42 - Pali di sostegno
Per fissare al suolo gli alberi e gli arbusti di rilevanti dimensioni, l’impresa dovrà fornire pali di sostegno
(tutori) adeguati, per numero, diametro ed altezza, alle dimensioni delle piante.
I tutori dovranno essere di legno, diritti, scortecciati, appuntiti dalla parte dell’estremità di maggiore
diametro. La parte appuntita dovrà essere imputrescibile per un’altezza di 100 cm circa, in alternativa, su
autorizzazione della Direzione Lavori, si potrà fare uso di pali di legno industrialmente preimpregnati di
sostanze imputrescibili.
Analoghe caratteristiche di imputrescibilità dovranno avere anche picchetti di legno per l’eventuale
bloccaggio a terra dei tutori.
Qualora si dovessero presentare problemi di natura particolare per mancanza di spazio, esigenze estetiche,
ecc. i pali di sostegno, su autorizzazione della Direzione Lavori, potranno essere sostituiti con ancoraggi in
corda di acciaio muniti di tendifilo.
Le legature dovranno rendere solidali le piante ai pali di sostegno e agli ancoraggi, pur consentendone
l’eventuale assestamento; al fine di non provocare strozzature al tronco, dovranno essere realizzate per
mezzo di collari speciali o di adatto materiale elastico (es. cinture di gomma, nastri di plastica ecc.) oppure
in subordine, con corda di canapa (mai filo di ferro o altro materiale non estensibile). Per evitare danni alla
corteccia, potrà essere necessario interporre, fra tutore e tronco un cuscinetto antifrizione di adatto
materiale.
11
Art. 43 - Materiale vegetale
Per “materiale vegetale” s’intende tutto il materiale vivo (alberi, arbusti, sementi, ecc.) occorrente per
l’esecuzione del lavoro.
Questo materiale dovrà provenire da ditte appositamente autorizzate ai sensi delle leggi 18.6.1931 n.
987 e 22.5.1973 n. 269 e successive modificazioni e integrazioni. L’impresa dovrà dichiararne la
provenienza alla Direzione Lavori.
La Direzione Lavori si riserva comunque la facoltà di effettuare, contestualmente all’impresa appaltatrice,
visite ai vivai di provenienza allo scopo di scegliere le piante; si riserva quindi la facoltà di scartare quelle
non corrispondenti alle caratteristiche indicate nel presente Capitolato, nell’Elenco prezzi e negli elaborati
di progetto in quanto non conformi ai requisiti fisiologici e fitosanitari che garantiscono la buona riuscita
dell’impianto, o che non ritenga comunque adatte alla sistemazione da realizzare.
L’impresa sotto la sua piena responsabilità potrà utilizzare piante non provenienti da vivaio e/o di
particolare valore estetico unicamente se indicate in progetto e/o accettate dalla Direzione Lavori.
Le piante dovranno essere etichettate singolarmente o per gruppi omogenei per mezzo di cartellini di
materiale resistente alle intemperie sui quali sia stata riportata, in modo leggibile e indelebile, la
denominazione botanica (genere, specie, varietà, dimensioni) del gruppo a cui si riferiscono.
Le caratteristiche con le quali le piante dovranno essere fornite (densità e forma della chioma, presenza e
numero di ramificazioni, sistema di preparazione dell’apparato radicale, ecc.) sono precisate nelle
specifiche allegate al progetto o indicate nell’Elenco prezzi e nelle successive voci particolari.
L’impresa dovrà far pervenire alla Direzione Lavori, con almeno 48 ore di anticipo, comunicazione scritta
della data in cui le piante verranno consegnate.
Prima di avviare concretamente i lavori, l’impresa, dovrà esibire alla Direzione dei Lavori la certificazione
relativa agli esemplari di palmizi utilizzati per l’attività oggetto del presente C.S.A..
Per quanto riguarda il trasporto delle piante, l’impresa dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie
affinché queste arrivino sul luogo della sistemazione nelle migliori condizioni possibili, curando che il
trasferimento venga effettuato con mezzi, protezioni e modalità di carico idonei con particolare attenzione
perché rami e corteccia non subiscano danni e le zolle non abbiano a frantumarsi o ad essiccarsi a causa dei
sobbalzi o per il peso del carico del materiale soprastante.
Una volta giunte a destinazione, tutte le piante dovranno essere trattate in modo che sia evitato loro ogni
danno; il tempo intercorrente tra il prelievo in vivaio e la messa a dimora, definitiva (o la sistemazione in
vivaio provvisorio) dovrà essere il più breve possibile.
In particolare l’impresa curerà che le zolle e le radici delle piante, eventualmente non fornite in vaso e che
non possono essere immediatamente messe a dimora, non subiscano ustioni e mantengano il tenore di
umidità adeguato alla loro buona conservazione.
Gli alberi dovranno presentare portamento e dimensioni rispondenti alle caratteristiche richieste dal progetto
e tipici della specie, della varietà e dell’età al momento della loro messa a dimora.
Gli alberi dovranno essere stati specificamente allevati per il tipo di impiego previsto (es. alberate stradali,
filari, esemplari isolati o gruppi, ecc.).
Il fusto e le branche principali dovranno essere esenti da deformazioni, capitozzature, ferite di qualsiasi
origine e tipo, grosse cicatrici o segni conseguenti ad urti, grandine, scorticature, legature, ustioni da
sole, cause meccaniche in genere, attacchi di insetti e malattie crittogamiche o da virus.
La chioma, salvo quanto diversamente richiesto, dovrà essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata per
simmetria e distribuzione delle branche principali e secondarie all’interno della stessa.
L’apparato radicale dovrà presentarsi ben accestito , ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari
fresche e sane e privo di tagli di diametro maggiore di un centimetro.
Gli alberi dovranno essere normalmente forniti in contenitore o in zolle(solo su autorizzazione della
Direzione dei Lavori), a seconda delle esigenze tecniche o della richiesta potranno essere eventualmente
consegnati a radice nuda soltanto quelli a foglia decidua, purché di giovane età e di limitate dimensioni.
Le zolle e i contenitori (vasi, mastelli di legno o di plastica, ecc.) dovranno essere proporzionati alle
dimensioni delle piante. Per gli alberi forniti con zolla o in contenitore, la terra dovrà essere compatta, ben
aderente alle radici, senza crepe evidenti con struttura a tessitura tali da non determinare condizione di
asfissia.
Le piante in contenitore dovranno essere state adeguatamente rinvasate in modo da non presentare un
apparato radicale eccessivamente sviluppato lungo la superficie del contenitore stesso.
Le zolle dovranno essere ben imballate con un apposito involucro degradabile (juta, paglia, teli, reti di ferro
non zincate, ecc.) rinforzato, se le piante superano i 5 metri di altezza, con rete metallica degradabile,
oppure realizzato con pellicola plastica porosa o altri materiali equivalenti.
Gli alberi dovranno corrispondere alle richieste del progetto e dell’Elenco prezzi secondo quanto segue:
12
• altezza dell’albero: distanza che intercorre fra il colletto e il punto più alto della chioma;
• altezza di impalcatura: distanza intercorrente fra il colletto e il punto di intersezione al fusto della branca
principale più vicina;
• circonferenza del fusto: misurata a metri 1 dal colletto (non saranno ammesse sottomisure salvo
accettazione della Direzione Lavori);
• diametro della chioma: dimensione rilevata in corrispondenza della prima impalcatura per le conifere, a
due terzi dell’altezza totale per tutti gli altri alberi.
Per gli alberi innestati dovranno essere specificati il tipo di portainnesto e l’altezza del punto d’innesto, che
non dovrà presentare sintomi di non affinità.
Le piante dovranno aver subìto le necessarie lavorazioni in vivaio.(Valgono le prescrizioni della scheda
di valutazione allegata). Su tutte le alberature e palmizi sarà applicata la garanzia di attecchimento per dodici
mesi decorrenti dalla data di posa a dimora.
Prima di avviare concretamente i lavori, l’impresa, dovrà esibire alla Direzione dei Lavori la certificazione
relativa agli esemplari di palmizi utilizzati per l’attività oggetto del presente C.S.A..
Arbusti e cespugli, qualunque siano le loro caratteristiche specifiche(a foglia decidua o sempreverdi), anche
se riprodotti per via agamica, non dovranno avere portamento “filato”, dovranno possedere un minimo di
tre ramificazioni alla base e presentarsi dell’altezza prescritta in progetto o in Elenco prezzi,
proporzionata al diametro della chioma e a quello del fusto.
Anche per arbusti e cespugli “l’altezza totale” verrà rilevata analogamente a quella degli alberi. Il diametro
della chioma sarà rilevato alla sua massima ampiezza.
Tutti gli arbusti e i cespugli dovranno essere forniti in contenitore o in zolla; a seconda delle esigenze
tecniche e della richiesta potranno essere eventualmente consegnati a radice nuda soltanto quelli a foglia
decidua, purché di giovane età e di limitate dimensioni.
Il loro apparato radicale dovrà essere ricco di piccole ramificazioni e radici capillari. Per le indicazioni
riguardanti l’apparato radicale, l’imballo delle zolle, la terra delle zolle e dei contenitori vale quanto
esposto nel precedente articolo a proposito degli alberi.
Per “piante esemplari” s’intendono alberi, arbusti e cespugli di grandi dimensioni nell’ambito della propria
specie con particolare valore ornamentale per forma e portamento.
Le “piante esemplari” saranno riportate in Elenco prezzi distinguendole dalle altre della stessa specie e
varietà.
Art. 44 - Lavorazione del terreno
Su indicazione della Direzione Lavori, l’impresa dovrà procedere alla lavorazione del terreno fino alla
profondità necessaria preferibilmente eseguita con l’impiego di mezzi meccanici ed attrezzi specifici a
seconda della lavorazione prevista dagli elaborati di progetto.
Per i palmizi sulle aiuole del Lungomare Trieste, dovrà procedersi, dopo della rimozione dell’eventuale
ceppaia dei vecchi palmizi, a scavare rimuovendo e accantonando lo strato di terreno vegetale e
approfondendo, successivamente lo scavo, con la rimozione e il trasporto a rifiuto dei detriti o inerti
sottostanti il terreno vegetale.
Nel corso di quest’operazione l’impresa dovrà rimuovere tutti i sassi, le pietre e gli eventuali ostacoli
sotterranei che potrebbero impedire la corretta esecuzione dei lavori provvedendo anche, su indicazioni della
Direzione Lavori, ad accantonare e conservare le preesistenze naturali di particolare valore estetico (es.
rocce, massi, ecc.) o gli altri materiali che possono essere vantaggiosamente riutilizzati nella sistemazione.
Nel caso si dovesse imbattere in ostacoli naturali di rilevanti dimensioni che presentano difficoltà ad essere
rimossi, oppure manufatti sotterranei di qualsiasi natura di cui si ignori l’esistenza (es. cavi, fognature,
tubazioni, reperti archeologici, ecc.), l’impresa dovrà interrompere i lavori e chiedere istruzioni specifiche
alla Direzione Lavori.
I detriti rimossi dovranno essere rimpiazzati con terreno vegetale idoneo e con le caratteristiche gia descritte.
Il terreno vegetale rimosso, sarà collocato sul fondo della buca e quello fresco a riempimento della buca
stessa.
Art. 45 - Materiale proveniente dagli scavi
Il materiale proveniente dagli scavi, se non riutilizzato o, a insindacabile giudizio della Direzione
Lavori, non ritenuto idoneo, dovrà essere allontanato dalla sede del cantiere e portato alla pubblica discarica
o su aree predisposte dall’impresa a sua cura e spese.
Nella preparazione delle buche e dei fossi, l’impresa dovrà assicurare che nella zona in cui le piante
13
svilupperanno le radici non ci siano ristagni di umidità e provvedere che lo scolo delle acque superficiali
avvenga in modo corretto. Nel caso invece fossero riscontrati gravi problemi di ristagno l’impresa
provvederà, su autorizzazione della Direzione Lavori, a predisporre dei drenaggi secondari che verranno
contabilizzati a parte.
Alcuni giorni prima della piantagione, l’impresa dovrà procedere, al riempimento parziale delle buche già
predisposte, in modo che le piante possano essere collocate su uno strato di fondo di spessore adeguato alle
dimensioni della zolla o delle radici delle diverse specie vegetali, il tutto con le modalità gia descritte.
Art. 46 - Messa a dimora degli alberi, degli arbusti e dei cespugli
La messa a dimora degli alberi, degli arbusti e dei cespugli dovrà avvenire in relazione alle quote finite,
avendo cura che le piante non presentino radici allo scoperto oppure risultino, una volta assestatosi il
terreno, interrate oltre il livello del colletto.
La zolla deve essere integra, sufficientemente umida, aderente alle radici; se si presenta troppo asciutta dovrà
essere immersa temporaneamente in acqua con tutto l’imballo.
Analogamente si dovrà procedere per le piante fornite in contenitore.
Per le piante a radice nuda parte dell’apparato radicale dovrà essere, ove occorra, spuntato alle estremità
delle radici, privato di quelle rotte o danneggiate.
Le piante dovranno essere collocate ed orientate in modo da ottenere il miglior risultato estetico e tecnico
(es. precedente orientamento della pianta in vivaio ecc.) in relazione agli scopi della sistemazione.
Prima del riempimento definitivo delle buche, gli alberi, gli arbusti e i cespugli di rilevanti dimensioni
dovranno essere resi stabili per mezzo di pali di sostegno, ancoraggi e legature.
Prima di avviare concretamente i lavori, l’impresa, dovrà esibire alla Direzione dei Lavori la certificazione
relativa agli esemplari di palmizi utilizzati per l’attività oggetto del presente C.S.A..
Computo Metrico Estimativo
N°
Descrizione della fornitura e dei lavori
1
Fornitura e posa in opera di Phoenix Dactylifera con
stipite d’altezza netta cm. 350/400, fornita in vaso da
1000 lt.. Completa in opera previo scavo della buca di
alloggiamento di dimensioni adeguate e rimozione
della zolla di precedenti alberature o palme ivi
allocate. Rimozione di detriti esistenti, al di sotto della
quota di 70/80 cm dal piano di campagna, fino ad
ottenere una profondità complessiva della buca di cm.
140/150. Reintegro nella buca di terreno vegetale di
ottima qualità condotto in sito dall’impresa esecutrice.
Vedi descrizione completa successivi riferimenti
tecnici CSA. Lavori e fornitura eseguiti a perfetta
regola d’arte con ogni onere e magistero. Il prezzo
indicato è comprensivo dell’aumento del 15% quale
onere di messa in opera con le caratteristiche sopra
descritte. Prezzario di base Assoverde 2002/03.
Fornitura e posa in opera di Phoenix Dactylifera con
stipite di altezza netta cm. 400/500, fornita in vaso da
1500 lt.. Completa in opera previo scavo della buca di
alloggiamento di dimensioni adeguate e rimozione
della zolla di precedenti alberature o palme ivi
allocate. Rimozione di detriti esistenti, al di sotto della
quota di 70/80 cm dal piano di campagna, fino ad
ottenere una profondità complessiva della buca di cm.
140/150. Reintegro nella buca di terreno vegetale di
ottima qualità condotto in sito dall’impresa esecutrice.
Vedi descrizione completa successivi riferimenti
tecnici CSA. Lavori e fornitura eseguiti a perfetta
2
N° Parti Costo
Simili
Unitario
12
3.563,55
Totale
Parziale
42.762,60
14
3
4
regola d’arte con ogni onere e magistero. Il prezzo
indicato è comprensivo dell’aumento del 15% quale
onere di messa in opera con le caratteristiche sopra
descritte. Prezzario di base Assoverde 2002/03.
2
Fornitura e posa in opera di Phoenix Dactylifera con
stipite di altezza netta cm. 500/600, fornita in vaso da
1500 lt.. Completa in opera previo scavo della buca di
alloggiamento di dimensioni adeguate e rimozione
della zolla di precedenti alberature o palme ivi
allocate. Rimozione di detriti esistenti, al di sotto della
quota di 70/80 cm dal piano di campagna, fino ad
ottenere una profondità complessiva della buca di cm.
140/150. Reintegro nella buca di terreno vegetale di
ottima qualità condotto in sito dall’impresa esecutrice.
Vedi descrizione completa successivi riferimenti
tecnici CSA. Lavori e fornitura eseguiti a perfetta
regola d’arte con ogni onere e magistero. Il prezzo
indicato è comprensivo dell’aumento del 15% quale
onere di messa in opera con le caratteristiche sopra
descritte. Prezzario di base Assoverde 2002/03.
2
Fornitura e posa in opera di Phoenix Dactylifera con
stipite di altezza netta cm. 250/300, fornita in vaso da
700 lt.. Completa in opera previo scavo della buca di
alloggiamento di dimensioni adeguate e rimozione
della zolla di precedenti alberature o palme ivi
allocate. Rimozione di detriti esistenti, al di sotto della
quota di 70/80 cm dal piano di campagna, fino ad
ottenere una profondità complessiva della buca di cm.
140/150. Reintegro nella buca di terreno vegetale di
ottima qualità condotto in sito dall’impresa esecutrice.
Vedi descrizione completa successivi riferimenti
tecnici CSA. Lavori e fornitura eseguiti a perfetta
regola d’arte con ogni onere e magistero. Il prezzo
indicato è comprensivo dell’aumento del 15% quale
onere di messa in opera con le caratteristiche sopra
descritte. Prezzario di base Assoverde 2002/03.
1
Totale Importo per la fornitura e posa in opera
Oneri per la sicurezza
4.038,70
8.077,40
4.751,40
9.502,80
2.591,63 2.591,63
€. 62.934,43
€. 1.000,00
Importo a base d’asta €. 63.934,43
Equivalenza litri e diametro contenitori
V1 = diametro cm.12
V5 = “
“ cm. 20
V12 = “
“ cm. 26
Il Responsabile U.O.C.
Biagio Scanniello
V2 = diametro cm. 15
V7 = “
“ cm. 22
V15 = “
“ cm. 28
V3 = diametro cm.18
V9 = “
“ cm.24
V18 = “
“ cm. 30
Il Direttore del Settore
Ing. Matteo Basile
15