Via T. Romagnola, 101/A ABI 8562/1

Transcript

Via T. Romagnola, 101/A ABI 8562/1
FOGLIO INFORMATIVO
PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
NAUTICHE
LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO
1 luglio 2006
SEZIONE 1 - Informazioni su CABEL LEASING S.P.A.
La CABEL LEASING SPA - Capitale sociale di E 600.000,00 i.v. - iscritta al R.E.A. di Firenze al n.454308 – elenco intermediari settore finanziario L.197/91 al n.26843
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della capogruppo Cabel Holding s.r.l. - Codice Fiscale e Registro Imprese di Firenze n. 01085070496
Partita I.V.A. 04487530489 - con sede legale in Empoli, Via Cherubini n.99 e sede amm. in Empoli, P.zza Garibaldi n. 3, di seguito denominata Concedente,
SEZIONE 1-bis - Informazioni ulteriori in caso di offerta fuori sede
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FORNACETTE
Sede: 56012 Fornacette (PI)
Via T. Romagnola, 101/A
ABI 8562/1
Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.
SEZIONE 2 - Caratteristiche e rischi tipici della locazione finanziaria
Per locazione finanziaria si intende l’operazione di finanziamento posta in essere da una banca o da un intermediario finanziario (concedente) consistente nella concessione
in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone), di beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire
dal concedente da un terzo fornitore, su scelta e indicazione del cliente (utilizzatore), che ne assume così tutti i rischi e conserva una facoltà al termine della predetta durata
contrattuale di acquistare i beni ad un prezzo prestabilito ed eventualmente di prorogarne il loro utilizzo a condizioni economiche predeterminate o predeterminabili. Fornitore
ed utilizzatore possono anche coincidere (c.d. lease-back).
La funzione economica dell’operazione è, quindi, di finanziamento, anche se in luogo di una somma di denaro, il concedente mette a disposizione del cliente il bene da
questi richiesto.
Al momento della stipula del contratto può essere chiesto all’utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo, mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente
decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato.
L’operazione di locazione finanziaria può essere accompagnata dall’offerta dei seguenti servizi aggiuntivi:
•
Copertura assicurativa
•
Assistenza alla richiesta di contributi agevolativi
I rischi tipici dell’operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del cliente, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria.
Sul piano contrattuale il cliente-utilizzatore, da un lato, si assume l’obbligo del pagamento del corrispettivo periodico, anche in presenza di contestazioni che non riguardino
il comportamento del concedente, nonché l’obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall’altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto
del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento o altro,
la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l’obsolescenza tecnica o normativa.
A fronte dell’assunzione di tali rischi, il cliente-utilizzatore può agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti.
Sul piano economico-finanziario, poiché l’operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell’investimento dell’utilizzatore, il cliente nella locazione
finanziaria si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione,
erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l’impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del contratto la serie dei canoni
periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato.
Nei casi in cui l’ammontare dei canoni periodici sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall’Euro, il cliente si assume il rischio di cambio connesso.
Analogamente, qualora abbia optato per l’indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l’Euribor), si assume il rischio che detti
canoni possano aumentare in relazione all’andamento crescente dei parametri;
Nel caso in cui abbia invece optato per un’operazione a canoni fissi costanti per l’intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti
decrescenti del costo del denaro.
SEZIONE 3 - Condizioni economiche del servizio e dell’operazione
Il corrispettivo di un’operazione di locazione finanziaria è espresso in canoni, il cui ammontare è funzione – fra gli altri – della struttura dell’operazione intesa in termini di
costo di acquisto originario del bene, quota eventualmente versata alla stipula, durata della locazione, prezzo dell’opzione finale, periodicità dei pagamenti, ecc..
Un parametro di riferimento per misurare l’onerosità di questo flusso di pagamenti è il “tasso leasing”, definito nelle Istruzioni della Banca d’Italia come: “il tasso interno
di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell’opzione finale
di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà
considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l’acquisto del bene e dei relativi interessi”.
Nella tabella sottostante sono riportati i tassi leasing massimi praticati al variare del costo di acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria.
Costo del bene locato
Tasso massimo praticato
DA 0 A 5.000 E
15,00 %
DA 5.000 A 25.000 E
DA 25.000 A 50.000 E
OLTRE 50.000 E
10,50 %
9,50 %
7,00 %
Il “tasso leasing” concretamente praticato al cliente sulla specifica operazione, evidentemente funzione fra l’altro del grado di rischio, di onerosità e di complessità
dell’operazione stessa, viene espressamente indicato in contratto.
PARAMETRI E CRITERI DI INDICIZZAZIONE
Il corrispettivo periodico della Locazione Finanziaria, verrà adeguato in relazione alle variazioni del costo del denaro e sarà regolato con le modalità di cui in appresso:
- nessuna revisione in aumento sarà apportata ai corrispettivi periodici della Locazione Finanziaria, fintanto che la media del tasso dell' "Parametro di Riferimento prescelto",
del mese in esame, non subisca una variazione in aumento rispetto alla base indicata nelle condizioni particolari di contratto.
- nessuna revisione in diminuzione sarà apportata ai corrispettivi della locazione finanziaria, fintanto che la media del tasso "Parametro di Riferimento prescelto", del mese
in esame, non subisca una variazione in diminuzione, rispetto alla base indicata nelle condizioni particolari di contratto. Dalla data in cui interviene la variazione, saranno
calcolati, con la stessa decorrenza, rispettivamente tutto l'aumento o tutta la diminuzione, come pure sarà calcolata qualsiasi variazione successiva, qualunque ne sia
l'ammontare, ad eccezione di quanto di seguito pattuito.
L'entità dell'adeguamento dei corrispettivi periodici della Locazione Finanziaria verrà calcolata moltiplicando il capitale residuo in essere alla data dell'ultima scadenza
maturata, per la differenza di tasso, determinatasi tra l'indice di base di riferimento e la media dell' "Parametro di Riferimento prescelto", del mese in esame.
Ai soli fini del calcolo dell'entità dell'adeguamento del corrispettivo periodico, viene definito "capitale residuo", il capitale residuo calcolato secondo il cosiddetto "metodo
francese", di un prestito avente la stessa durata del contratto leasing, con rimborsi di importi e scadenze identiche ai corrispettivi periodici previsti nel contratto (a tal fine,
l'opzione di acquisto viene considerata equivalente ad un corrispettivo) ed avente quale capitale erogato la differenza tra il valore dei cespiti oggetto del contratto ed il
corrispettivo alla firma.
Gli adeguamenti verranno conteggiati alla fine di ogni trimestre solare.
Entro 30 (Trenta) giorni dalla scadenza del trimestre considerato il Concedente invierà all'Utilizzatore l'eventuale nota di accredito, per conguaglio a favore dell'Utilizzatore
o fattura nel caso contrario.
Si stabilisce inoltre che, nessuna variazione sarà apportata al corrispettivo periodico della locazione finanziaria e perciò nessuna nota di accredito o fattura sarà emessa
qualora l'entità della variazione, nel periodo di competenza considerato, risulti inferiore a E 5,16; dette variazioni non costituiscono titolo per la risoluzione del contratto da
parte dell'Utilizzatore; in caso di addebito l'Utilizzatore dovrà versare a mezzo rimessa diretta o con bonifico bancario la relativa somma entro 30 giorni dall'invio della fattura.
Scaduto il termine di pagamento si darà luogo all'applicazione degli interessi di mora nella misura prevista dal contratto leasing. In caso di accredito, entro 30 o al massimo
entro 90 giorni, dall'invio della Nota, il Concedente, qualora l'Utilizzatore non risulti debitore di altri importi nei confronti dello stesso, dovrà inviare il relativo conguaglio
all'Utilizzatore;
CONDIZIONI MASSIME APPLICABILI (Importi esclusa IVA)
- tasso d’interesse convenzionale di mora:
- tasso di riferimento per l’attualizzazione per operazioni a tasso variabile
- tasso di riferimento per l’attualizzazione per operazioni a tasso fisso
- tasso di prelocazione
- copertura assicurativa
- modalità di rimborso assicurazione
- spese incasso canoni periodici
- spese insoluti
- spese voltura, cessione, proroga
- spese istruttoria
- spese invio comunicazioni periodiche
- spese copia documenti
- spese di riscatto
- spese per la gestione di altre richieste di tipo amministrativo
EURIBOR 3 ml/360 + 6 punti percentuali
Base di riferimento dell’operazione -1 punto percentuale
IRS in vigore alla data di stipula del contratto -1 punto percentuale
EURIBOR 3 ml/360 + 4 punti percentuali
a cura del Concedente o a cura dell’ Utilizzatore
compresa nei canoni di locazione (solo se a cura del Concedente)
E
5
E
5
E 750
E 155
E
8
E 25
E 500
E 500
SEZIONE 4 - Clausole contrattuali regolanti il servizio e l’operazione
Il contratto di locazione finanziaria è strutturato di norma in due parti: nella prima parte (Condizioni Particolari del Contratto), oltre alla descrizione del bene ed all’indicazione
del suo fornitore, sono indicati tutti i dati economici e finanziari sopra visti, inclusi gli interessi di mora e l’eventuale parametro di indicizzazione; nella seconda parte (Condizioni
Generali di Contratto), sono riportate le clausole contrattuali che disciplinano l’intero rapporto di locazione finanziaria con il cliente-utilizzatore.
Di seguito si riporta l’elenco ed una breve descrizione delle più significative clausole contrattuali che costituiscono le condizioni generali di contratto, facendo presente che
in caso di contestazioni e/o controversie trova applicazione esclusivamente il contenuto delle singole clausole così come riportato nelle condizioni generali di contratto.
OGGETTO: Il Concedente concede in leasing, con opzione di acquisto, all’Utilizzatore, che accetta per sé, e aventi causa anche a titolo particolare ed in via solidale ed
indivisibile tra loro l’imbarcazione descritta nelle condizioni particolari.
MODALITA’ DI PAGAMENTO E INTERESSI DI MORA: L’Utilizzatore ha l’obbligo di rimborsare alle rispettive scadenze il corrispettivo dovuto in forza del contratto. In caso
di ritardato pagamento all’Utilizzatore verranno addebitati gli interessi moratori contrattualmente previsti.
Il pagamento dei corrispettivi periodici e di ogni altra somma dovuta dall’Utilizzatore al Concedente dovrà essere effettuato secondo le modalità contrattualmente previste.
L’Utilizzatore non sarà legittimato a sospenderne il pagamento per qualsiasi motivo. I versamenti verranno imputati, ad insindacabile giudizio del Concedente, in primo luogo
ad interessi e spese, e successivamente ai canoni periodici. In caso di pluralità di contratti, il Concedente potrà imputare i pagamenti ricevuti oltre che ai debiti più remoti a
quei contratti reputati meno garantiti.
REVISIONE DEL CORRISPETTIVO: Il corrispettivo inizialmente pattuito potrà subire modifiche per effetto della clausola di indicizzazione, il cui parametro viene stabilito
nelle condizioni particolari del contratto. L’adeguamento non comporterà la variazione del canone, che verrà conguagliato a parte, dietro emissione da parte del Concedente
di fattura o nota di credito, entro 30 gg. dalla scadenza del trimestre solare di riferimento. Nessuna variazione sarà apportata nel caso in cui l’entità dell’adeguamento sia
inferiore a E 5,16.
MODALITÀ’ DI CONSEGNA - STATO DI NAVIGABILITÀ’ - L’Utilizzatore concorderà direttamente con il Fornitore i tempi, luogo e modalità della consegna, e darà
immediatamente al Concedente notizia scritta della data in cui la stessa dovrà avvenire. L’Utilizzatore al momento della consegna, previo mandato del Concedente, dovrà
sottoscrivere con il Fornitore apposito verbale in cui verrà fatta constatare ad ogni effetto la consegna e che varrà quale accettazione dell’imbarcazione prescelta, della
sua conformità al contratto di compravendita, della completezza delle dotazioni di sicurezza e della regolarità della documentazione prescritta dalle vigenti disposizioni. Un
originale di tale verbale dovrà essere consegnato al Concedente non oltre 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione.
La sottoscrizione del verbale implicherà la piena ed incondizionata accettazione della conformità dell’imbarcazione alle previsioni del contratto di acquisto , ed esonererà il
Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità per vizi, difetti, mancanze o altro dell’imbarcazione, dovendo ogni reclamo a riguardo essere presentato e risolto direttamente
dall’Utilizzatore con il Fornitore senza alcun coinvolgimento e/o responsabilità e/o spesa per il Concedente.
A tale scopo l’Utilizzatore ha visitato l’imbarcazione a mezzo di tecnici di propria fiducia ed ha effettuato gli smontaggi ed aperture ritenuti opportuni, dando altresì atto di
aver eseguito prove della unità agli ormeggi, ed in mare aperto e di aver riscontrato il tutto di suo gradimento e soddisfazione.
In ogni caso il Concedente, qualora l’esecuzione del contratto fosse divenuta impossibile, si dichiarerà sciolto da ogni impegno e potrà ripetere dall’Utilizzatore e dall’eventuale
Fornitore in solido, il prezzo pagato per l’imbarcazione, gli interessi nella misura specificata all’articolo 4 ed ogni altra spesa e danno sostenuto.
INSTALLAZIONE DI MATERIALI ACCESSORI - L’Utilizzatore si obbliga a mantenere ed installare a bordo tutte le attrezzature, gli accessori, le parti di rispetto ed i materiali
di tipo conforme ed approvato dalle Autorità competenti ed atti a garantire il più idoneo impiego dell’imbarcazione nonché dotare quest’ultima dei documenti di bordo previsti
dalla vigente normativa, curandone l’aggiornamento.
E’ obbligo dell’Utilizzatore eseguire tutte le modifiche imposte legislativamente o dall’Autorità e richieste dal Costruttore per la nave oggetto del presente contratto.
I materiali, accessori, equipaggiamenti, parti di rispetto e ricambio e quant’altro venisse per qualsiasi ragione installato dall’Utilizzatore a bordo dell’imbarcazione, se non
separabili senza documento, passeranno di pieno diritto in proprietà del Concedente, senza che l’Utilizzatore abbia diritto ad alcuna indennità.
USO DELL’IMBARCAZIONE - L’Utilizzatore si impegna a fare quanto necessario affinché: - l’imbarcazione sia sempre in stato di navigabilità, convenientemente armata e
atta all’impiego al quale é destinata; - l’equipaggio sia munito delle relative licenze o abilitazioni; - siano attive ed operanti tutte le coperture assicurative; L’Utilizzatore si
impegna ad utilizzare l’imbarcazione, sue pertinenze ed accessori, con la massima diligenza e nei limiti di impiego consentito nella categoria in cui l’imbarcazione stessa
risulta assegnata dai documenti di bordo, nonché osservare tutte le leggi ed i regolamenti vigenti nel luogo ove l’imbarcazione stessa si viene a trovare.
L’Utilizzatore si obbliga altresì ad impiegare l’imbarcazione nel rigoroso rispetto di tutte le condizioni previste dalle polizze assicurative e relativi limiti di territorialità. L’Utilizzatore
si impegna ad inviare al Concedente entro il 31 Marzo di ogni anno una situazione dalla quale risulti la regolare posizione contributiva dell’equipaggio. L’Utilizzatore si impegna
a verificare le dotazioni di sicurezza, ad integrarle e mantenerle continuamente in buono stato. L’Utilizzatore manleva il Concedente per le conseguenze o danni derivanti
da inadempienze alle norme sulla navigazione e sostiene direttamente gli oneri per le contravvenzioni, impegnandosi a rimborsare a prima richiesta, le somme che il
Concedente abbia dovuto anticipare nel caso di emissione del provvedimento a suo nome, rinunciando sin d’ora ad ogni eccezione nei suoi confronti
ISCRIZIONE, CERTIFICATI E LICENZE - L’Utilizzatore dovrà provvedere a sua cura e spese ed a nome del Concedente a trascrivere il passaggio di proprietà della Nave
nelle Matricole tenute dagli Uffici di Compartimento marittimo o dagli altri uffici previsti. L’Utilizzatore dovrà, a sua cura e spese, provvedere al mantenimento dell’imbarcazione
al più alto livello di classe presso il Registro di Classifica ed a sottoporre la stessa alle prescritte visite periodiche ed occasionali, nonchè provvedere al tempestivo rinnovo
dei documenti di bordo. Un esemplare del presente contratto dovrà essere costantemente tenuto a bordo dell’imbarcazione.
MANUTENZIONE, RIPARAZIONI E ISPEZIONI - Il Concedente potrà in qualsiasi momento, anche a mezzo di tecnici all’uopo delegati, accedere all’imbarcazione al fine
di verificare l’idoneità delle riparazioni, lo stato di manutenzione o quant’altro riterrà opportuno, previo preavviso scritto all’Utilizzatore, qualora ritenga vi sia pregiudizio
grave alle strutture o pericolo per la sicurezza della navigazione. Il Concedente è esonerato da ogni obbligo o responsabilità per vizi preesistenti e sopravvenuti all’imbarcazione
con assunzione contestuale dell’Utilizzatore di tali obblighi e responsabilità.
RISCHI DI IMPIEGO E RESPONSABILITÀ’ - Per l’intera durata della locazione finanziaria e fino alla riconsegna al Concedente, i rischi di perdita o danni e di deterioramento
dell’imbarcazione sono a carico dell’Utilizzatore ancorché verificatisi per cause a lui non imputabili. Del pari a carico dell’Utilizzatore è ogni responsabilità verso terzi derivante
da fatto comunque riconducibile all’imbarcazione e al suo esercizio. L’Utilizzatore manleva il Concedente da ogni responsabilità e conseguenza derivanti da inquinamento
da idrocarburi, impegnandosi ad ottenere il Certificato Assicurativo previsto dalla Convenzione Internazionale sulla Responsabilità Civile per tali danni.
ASSICURAZIONI - L’Utilizzatore si obbliga, sin dal momento della presa in consegna dell’imbarcazione dal Fornitore e fino alla riconsegna della stessa al Concedente, ad
assicurare l’imbarcazione a nome proprio e del Concedente, ciascuno per il rispettivo interesse, contro tutti i rischi della navigazione, inclusi i rischi di guerra, per un valore
stimato non inferiore al costo di acquisto da parte del Concedente. L’assicurazione verrà stipulata presso primarie compagnie di assicurazione di gradimento del Concedente,
alle più ampie condizioni di mercato in relazione al tipo ed età dell’imbarcazione, in particolare alle condizioni di cui alle più recenti edizioni delle Institute Clauses-Hulls a
pieno rischio. Tali coperture dovranno essere in vigore per tutta la durata della locazione, e pertanto l’Utilizzatore provvederà a sue spese a stipulare le polizze annuali iniziali
e quelle successive per tutta la durata della locazione. Copia di tutte le polizze dovrà essere fornita al Concedente Tutte le polizze assicurative dovranno: - dare atto che la
proprietà dell’imbarcazione appartiene al Concedente; - contenere la rinuncia all’azione di rivalsa nei suoi confronti; - contenere apposita clausola di vincolo a favore del
Concedente nella formulazione contenuta nel modulo predisposto dal Concedente stesso. L’Utilizzatore si obbliga ad adempiere a tutte le condizioni di legge e di polizza
affinché le suindicate coperture assicurative siano sempre operanti per tutta la durata della locazione finanziaria. Nel caso l’Utilizzatore non provvedesse per qualsiasi motivo
al pagamento dei premi assicurativi alla loro scadenza, gli stessi verranno corrisposti dal Concedente e l’Utilizzatore si impegna a rimborsarli a prima richiesta. Lo stesso
avverrà nel caso che l’Utilizzatore non provveda al rinnovo delle polizze scadute. In caso di perdita totale, presunta o costruttiva dell’imbarcazione il contratto sarà
automaticamente risolto. L’abbandono dell’imbarcazione agli assicuratori, ai sensi dell’articolo 540 del Codice della Navigazione, verrà eseguito a nome del Concedente e
dell’Utilizzatore per i rispettivi interessi a cura e spese dell’Utilizzatore. L’Utilizzatore si obbliga a dare preventiva immediata notizia al Concedente qualora l’imbarcazione
sia destinata a navigare in aree geografiche nelle quali siano in atto azioni belliche o assimilate escluse dall’ordinaria copertura dei rischi di guerra e a provvedere all’estensione
dell’assicurazione pagando i rispettivi premi. L’Utilizzatore è tenuto a non compiere alcun atto che possa comportare decadenza o pregiudizio alle coperture assicurative
e si impegna comunicare a mezzo Fax al Concedente ogni e qualsiasi sinistro occorso all’imbarcazione, o da questa causato, entro le 24 (ventiquattro) ore da quando ne
avrà avuto conoscenza, nonché a farne regolare denuncia agli Assicuratori interessati nei termini della rispettiva polizza.
AVARIA COMUNE E SALVATAGGIO - I casi di contribuzione in avaria comune che dovessero verificarsi durante l’utilizzazione dell’imbarcazione, verranno regolati secondo
le regole di York ed Anversa 1974 e successivi aggiornamenti, e comunque il liquidatore dovrà essere di gradimento del Concedente. Resta pattuito che il canone previsto
dal presente contratto resterà comunque escluso dalla contribuzione. Nel caso di salvataggio dell’imbarcazione il compenso da questa dovuto sarà interamente a carico
dell’Utilizzatore che regolerà a sua cura e rischio la posizione con gli assicuratori della nave. Nessun onere finanziario potrà essere addossato al Concedente nel caso che
l’imbarcazione sia chiamata a contribuire sia nell’avaria comune sia nel salvataggio per un valore superiore a quello per il quale è assicurata, la differenza facendo carico
all’Utilizzatore.
SPESE DI ESERCIZIO - L’Utilizzatore provvederà all’armamento ed equipaggiamento dell’imbarcazione, nonchè alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria e a quant’altro
necessario per l’impiego della stessa nell’ambito e con i doveri e la responsabilità esclusiva stabiliti dal presente contratto.
DICHIARAZIONE DI ARMATORE - L’Utilizzatore si impegna prima dell’inizio dell’utilizzazione dell’imbarcazione a rendere nelle forme dovute la Dichiarazione d’Armatore,
ed a curare che la stessa sia trascritta nelle Matricole presso l’Ufficio competente ed annotata sull’Atto di nazionalità, consegnando al Concedente copia autentica di tali
documenti, rimanendo convenuto che la nave non potrà essere in alcun modo utilizzata fino a quando il Concedente non avrà confermato l’avvenuto ricevimento della
documentazione. L’Utilizzatore è altresì tenuto a portare immediatamente a conoscenza dei terzi interessati la propria qualità di Armatore. Qualsiasi obbligazione e responsabilità
derivante dall’esercizio dell’imbarcazione è assunta dall’Utilizzatore o da chi per esso a suo nome.
AZIONI DI TERZI - L’Utilizzatore è tenuto a comunicare al Responsabile del Porto o del Cantiere ed a fare riconoscere e tutelare nei confronti di chiunque, a sue spese, il
diritto di proprietà del Concedente sull’imbarcazione. L’Utilizzatore dovrà dare immediata comunicazione per iscritto al Concedente di ogni e qualsiasi azione di terzi nei
confronti di entrambi, nonché delle azioni che l’Utilizzatore riterrà opportuno intraprendere al fine di garantire sia i propri interessi che gli interessi del Concedente. Tutte le
responsabilità, gli oneri e le spese dirette ed indirette connesse o derivanti da qualsiasi azione da parte di terzi sono a carico dell’Utilizzatore. L’Utilizzatore è altresì tenuto
a non fare sorgere sull’imbarcazione alcuno dei privilegi previsti dall’articolo 552 del Codice della Navigazione ovvero, in difetto, a provvedere prontamente al pagamento
dei debiti assistiti da tale privilegio.
DIVIETI ALL’UTILIZZATORE - E’ fatto espresso divieto all’Utilizzatore di costituire privilegio sull’imbarcazione e di cedere il presente contratto in qualsiasi forma a terzi
senza il preventivo consenso scritto del Concedente. E’ obbligo dell’Utilizzatore dare immediata notizia al Concedente della modifica della propria forma sociale. In nessun
caso, comunque, il mutamento della forma sociale comporterà liberazione dagli obblighi gravanti sui soci a responsabilità illimitata.
L’Utilizzatore non potrà locare l’imbarcazione a terzi senza il preventivo consenso del Concedente, fermo e restando la piena responsabilità dell’Utilizzatore per la corretta
e puntuale esecuzione del presente contratto, con le relative garanzie. La locazione stipulata con il terzo nelle sue clausole e condizioni dovrà essere approvata preventivamente
dal Concedente.
DIFFIDA AD ADEMPIERE, CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE ED EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - Il Concedente ha la facoltà di risolvere il presente contratto ai
sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1454 Codice Civile, qualora entro 30 (trenta) giorni dalla diffida della Cabel Leasing s.p.a. non abbia provveduto a mettersi in regola,
nel caso che:
- l’Utilizzatore ritardi il pagamento anche di uno solo dei corrispettivi periodici o di quant’altro previsto a suo carico; - vengano diminuite le garanzie sulla base delle quali il
Concedente è addivenuto al contratto; - i garanti dell’Utilizzatore siano dichiarati falliti o sia aperto nei loro confronti una qualsiasi procedura concorsuale, nel caso non
vengano date garanzie sostitutive gradite al Concedente; - L’Utilizzatore e/o suoi garanti decadano o cessino la loro attività; - L’Utilizzatore si renda inadempiente anche
parzialmente ad uno o più degli obblighi previsti dagli articoli seguenti: - articolo (modalità di consegna - stato di navigabilità); - articolo (installazione di materiali accessori);
- articolo (uso dell’imbarcazione); - articolo (manutenzione, riparazioni e ispezioni); - articolo (rischi di impiego e responsabilità); - articolo (avaria comune e salvataggio); articolo (spese di esercizio); - articolo (dichiarazione di armatore); - articolo (azioni di terzi); - articolo (divieti all’Utilizzatore ); - articolo (imposte, spese e maggiori costi).
Sarà altresì in facoltà del Concedente risolvere anticipatamente il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 Codice Civile, senza necessità d preventiva
costituzione in mora, in caso di: - inadempimento degli obblighi di copertura assicurativa prevosti dal presente contratto; - mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e
conti forniti dall’Utilizzatore; - protesti cambiari, sequestri, pignoramenti, iscrizioni d’ipoteche giudiziarie preesistenti o sopravvenute; - perdita, sottrazione, distruzione
dell’imbarcazione per qualsiasi causa avvenuta, compreso il caso fortuito e la forza maggiore; - impossibilità di adibire l’imbarcazione, per qualsiasi motivo, allo scopo per
il quale l’Utilizzatore ne chiede la locazione. La risoluzione diverrà senz’altro operante a seguito di comunicazione che, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, sarà data dalla Cabel Leasing s.p.a. all’Utilizzatore. La sentenza dichiarativa di fallimento dell’Utilizzatore determina “ipso-iure” la risoluzione del presente
contratto. A seguito della risoluzione del contratto, l’Utilizzatore dovrà immediatamente riconsegnare l’imbarcazione al Concedente, nel porto di VIAREGGIO (LU) ed in
stato di navigabilità. Qualora l’Utilizzatore non provvedesse alla restituzione dell’imbarcazione secondo le modalità richieste, il Concedente incaricherà un Comandante e
un equipaggio idonei ed abilitati per la presa in consegna dell’imbarcazione a spese e rischio dell’Utilizzatore che si impegna, sin d’ora, a non fare opposizioni di alcun
genere. In tutti i casi di risoluzione di contratto, compreso quello causato da perdita totale, presunta o costruttiva dell’imbarcazione, oltre ai canoni periodici già pagati
dall’Utilizzatore, che resteranno acquisiti dal Concedente, lo stesso avrà la facoltà di richiedere all’Utilizzatore a titolo di risarcimento del danno il pagamento a prima richiesta
ed in unica soluzione di una somma pari a tutti gli importi contrattualmente previsti fino al termine della locazione finanziaria a carico dell’Utilizzatore, ivi compreso il prezzo
per l’eventuale esercizio dell’opzione di acquisto, attualizzati al Tasso indicato come base di riferimento nelle condizioni particolari di contratto diminuito di 1 punto o in sua
assenza al Tasso IRS di riferimento vigente al momento della stipula del contratto, diminuito di 1 punto. Su tale somma decorreranno di diritto gli interessi convenzionalmente
pattuiti dalla data di risoluzione del contratto fino al giorno dell’effettivo pagamento, salvo per il Concedente il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti ivi compresi
quelli eventualmente connessi all’estinzione anticipata della provvista. Il Concedente avrà diritto di incassare dagli assicuratori le indennità dagli stessi dovute nel caso di
perdita totale effettiva, costruttiva o arrangiata dell’imbarcazione. A seguito del pagamento dei suddetti importi, il Concedente, venduta l’imbarcazione o ricevuto il rimborso
assicurativo, provvederà, detratte le spese sostenute e a condizione che siano state onorate tutte le altre obbligazioni del presente contratto, a retrocedere all’Utilizzatore
le somme restanti. E’ comunque riservata al Concedente la facoltà di non avvalersi della risoluzione ma di chiedere l’adempimento del presente contratto procedendo
all’esecuzione coattiva dello stesso.
OPZIONE DI ACQUISTO - L’Utilizzatore al termine del contratto potrà acquistare l’imbarcazione al prezzo stabilito, più spese di passaggio di proprietà ed eventuali altre
spese, oneri, imposte e tasse, connesse direttamente o indirettamente con il trasferimento della Proprietà.
L’Utilizzatore dovrà richiedere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento di acquistare l’imbarcazione almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del contratto.
Il prezzo dovrà essere versato contestualmente al pagamento dell’ultima rata ovvero alla scadenza naturale della locazione finanziaria; gli effetti traslativi della proprietà
sono sospensivamente condizionati all’integrale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto.
Qualora l’Utilizzatore non richiedesse di acquistare l’imbarcazione, la stessa dovrà essere riconsegnata al Concedente il giorno di scadenza del contratto nel porto di
VIAREGGIO (LU), in buono stato di manutenzione e funzionamento, salvo la normale usura, e della consegna verrà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti. Le
spese di riconsegna ed i relativi oneri saranno a carico dell’Utilizzatore.
IMPOSTE, SPESE E MAGGIORI COSTI - Tutte le imposte e spese presenti e future, ripetitive od una-tantum, oneri di qualsiasi genere, compresi gli oneri fiscali, loro
inasprimento o nuova istituzione, inerenti e conseguenti al presente contratto, nonché le imposte e spese per l’acquisto dell’imbarcazione e consequenziali, nonché quelle
per l’Utilizzazione, l’immatricolazione e navigazione, tassa annuale di stazionamento, eventuali maggiori costi sostenuti dal Concedente per l’acquisto, saranno a carico
dell’Utilizzatore, avendo le parti calcolato il corrispettivo della locazione finanziaria sulla base del prezzo di acquisto.Eventuali importi anticipati dal Concedente gli saranno
rimborsati dall’Utilizzatore a prima richiesta.Saranno altresì a carico dell’Utilizzatore gli importi anticipati dal Concedente a titolo di spese, diritti ed onorari legali conseguenti
all’inadempimento totale o parziale da parte dell’Utilizzatore di una o più pattuizioni del presente contratto. Gli importi relativi dovranno essere rimborsati dietro presentazione
delle parcelle redatte in base alla tariffa professionale forense emessa dai Legali del Concedente a carico dello stesso.
FORO COMPETENTE - Ogni e qualsiasi controversia in ordine all’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto sarà di competenza del Tribunale di Firenze sezione
di Empoli in via esclusiva. Il presente contratto è soggetto alla legge italiana.
ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI. - Le parti eleggono domicilio presso gli indirizzi sopra indicati. Le parti si impegnano a darsi tempestivamente notizia di
ogni variazione del domicilio e recapito.
CLAUSOLE COMUNI
concedente: è l’intermediario bancario o finanziario creditore che “concede” il bene in locazione finanziaria; utilizzatore: è il cliente debitore che “utilizza” il bene ricevuto
in locazione finanziaria; tasso leasing: il tasso interno di attualizzazione; opzione finale di acquisto: è la facoltà in forza della quale il cliente alla fine del contratto, sempre
che abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, può decidere di acquistare il bene al prezzo indicato; canone: è il corrispettivo periodico della locazione finanziaria;
tasso di mora:è il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro; parametro di indicizzazione: è un indice di riferimento del mercato monetario sul
quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità all’uopo indicate; foro competente: è l’autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare
le controversie derivanti dal contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal codice di procedura civile.