Delibera di Giunta Regionale n. 232 del 15 marzo 2004
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Delibera di Giunta Regionale n. 232 del 15 marzo 2004
42 7.4.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 14 dalle disposizioni vigenti nonché l’aggiornamento nel caso di eventuali variazioni; 3. di trasmettere il presente atto corredato dagli allegati al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio affinché il Ministero stesso possa predisporre gli atti e svolgere i successivi adempimenti di sua competenza. Il presente provvedimento è pubblicato in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge regionale 15 marzo 1996 n. 18 (Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana norme per la pubblicazione degli atti) così come modificata dalla legge regionale 3 agosto 2000 n. 63. Segreteria della Giunta Il Direttore Generale Valerio Pelini DELIBERAZIONE 15 marzo 2004, n. 232 Medicina dello Sport, programma triennale per i controlli anti-doping di cui all’art. 8, comma 2, della Legge regionale 9 luglio 2003, n. 35. LA GIUNTA REGIONALE Premesso che la legge 14 dicembre 2000, n. 376 “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping”, dispone all’art. 5 che: “Le regioni, nell’àmbito dei piani sanitari regionali, programmano le attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive, individuano i servizi competenti, avvalendosi dei dipartimenti di prevenzione, e coordinano le attività dei laboratori di cui all’articolo 4, comma 3”; Premesso: - che nelle azioni , di cui al punto 5, del Piano Sanitario Regionale 2002 - 2004 negli ambiti operativi della prevenzione della salute, nelle “Azioni di promozione della salute e orientamento della domanda obiettivi di salute”, ed in particolare nella sezione dedicata alla Medicina dello Sport, si riporta che: “Le attività motorie e lo sport rappresentano un’importante occasione sia per combattere l’affaticamento mentale e fisico che derivano dalla concitazione dei ritmi della vita lavorativa e sociale e per prevenire, in maniera mirata, l’insorgere di alcune patologie fra cui quelle cardiovascolari, osteoarticolari e metaboliche. …[omissis]… Un contributo qualificato per realizzare gli obiettivi prima richiamati può venire dalla medicina dello sport sia per quanto riguarda l’attenzione degli effetti dell’attività fisica nella generalità dei soggetti, sia per quanto riguarda la valutazione dei soggetti praticanti attività agonistiche e professionistiche, sia per la ricerca e la lotta contro le pratiche stimolanti e di doping che possono provocare gravi e irreparabili danni alla salute. Le attività di medicina dello sport dovranno quindi svilupparsi su campi di applicazione e ricerca che: …[omissis]… diffondano lo studio degli effetti dei farmaci usati nella medicina dello sport e promuovano la lotta al doping attraverso la ricerca e l’informazione nelle scuole e negli ambienti sportivi. Si prevede inoltre di istituire all’interno del Laboratorio di Sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione di Firenze un laboratorio regionale che consenta di avviare un programma di monitoraggio degli atleti, da svolgersi in collaborazione con le Federazioni sportive.”; - che il Piano Regionale per la Promozione della cultura e della pratica delle attività motorie 2004 - 2006, pone, fra i propri obbiettivi, il radicamento di una cultura dell’attività fisica che rifiuti l’uso di sostanze illecite e la tutela del diritto alla salute ed all’integrità delle persone impegnate nella pratica delle attività motorie, ricreative e sportive; Vista la legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 “Tutela sanitaria dello sport” ed in particolare quanto previsto dal comma 2) dell’art. 8, in merito alla definizione di un programma triennale per i controlli di competenza delle Aziende USL ed all’individuazione del laboratorio di riferimento regionale; Vista la legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 “Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie” che prevede, al comma 2 dell’art. 1, lettere a) e b), la finalizzazione dell’attività motoria al benessere della persona e alla prevenzione delle malattie e delle condizioni di disagio, la tutela del diritto alla salute, l’integrità delle persone, ed in particolare dei giovani, impegnate nella pratica delle attività motorie, ricreative e sportive; Ritenuto che per contrastare il fenomeno del ricorso all’utilizzo di sostanze e metodiche proibite, assunte al fine di modificare la prestazione sportiva, è necessaria una prima azione di conoscenza della diffusione del fenomeno “doping”, delle tecniche e/o sostanze che risultano più frequentemente assunte con finalità dopanti e delle modalità di approvvigionamento delle sostanze stesse all’interno del mondo sportivo giovanile, dilettantistico ed amatoriale; Ritenuto necessario elaborare una serie di interventi 7.4.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 14 che hanno come obiettivo l’offerta di un’efficace informazione e formazione nei confronti di target di popolazioni che possono essere consapevoli o inconsapevoli attori coinvolti nella diffusione del fenomeno “doping” (atleti, preparatori, allenatori, medici, genitori, insegnanti, ecc.); Ritenuto di coinvolgere le Federazioni Sportive e gli Enti di Promozione Sportiva affiliate al CONI, nell’ambito di tutti gli interventi di cui sopra, con modalità di partecipazione conformi al Regolamento dell’attività anti-doping del CONI del 22/12/2000 e agli obblighi indicati nell’art. 6 della Legge 376/2000; Ritenuto necessario il coinvolgimento anche dei Pediatri di Famiglia e dei Medici di Medicina Generale nella lotta contro la diffusione del doping, vista la capillarità della loro presenza, del rapporto di fiducia con gli utenti e del ruolo di responsabilità nella fase prescrittiva; 43 Vista la legge 29 novembre 1995, n. 522 “Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989”; Visto il decreto Ministero della Salute 15 ottobre 2002 “Approvazione della lista dei farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376”, come modificato dai decreti Ministero della Salute 10 luglio 2003 e 16 gennaio 2004; Visto il decreto Ministero della Salute 7 agosto 2002 “Norme procedurali per l’effettuazione dei controlli anti-doping e per la tutela della salute, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 14 dicembre 2000, n. 376”; A voti unanimi DELIBERA Ritenuto che per il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti, è necessario effettuare con una rete di controlli da affidare alle competenti strutture organizzative delle Aziende Sanitarie e ad un laboratorio con capacità analitiche nel settore doping ed in possesso dei requisiti organizzativi e di funzionamento previsti dal comma 3) dell’art. 4 della L. 376/2000; Ritenuto di individuare nel laboratorio di Sanità pubblica dell’Azienda USL n. 10 di Firenze, il laboratorio di riferimento regionale per i controlli anti-doping; Considerato il <<Primo programma triennale per i controlli anti-doping di cui all’art. 8, comma 2, della legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 “Tutela sanitaria dello sport”>>, predisposto dalla competente ex Area “Sistema regionale di prevenzione collettiva”, della Direzione Generale del Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà; Valutate le osservazioni pervenute dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL; Visto il parere favorevole sul programma di cui sopra, espresso dal Consiglio Sanitario Regionale in data 20 gennaio 2004; - di approvare il primo programma triennale per i controlli anti-doping di cui all’art. 8, comma 2, della legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 “Tutela sanitaria dello sport”, riportato all’allegato A della presente deliberazione di cui costituisce parte integrante; - di incaricare i competenti Settori della Direzione Generale del Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà a predisporre gli idonei supporti all’azione dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL e del Laboratorio di riferimento regionale, per il raggiungimento degli obiettivi del programma di cui al punto precedente; - di pubblicare il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi dell’art. 41, comma 1, della L.R. 9/95, per intero, compreso l’allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della L.R. 13/05/1996 n. 18. Segreteria della Giunta Il Direttore Generale Valerio Pelini SEGUE ALLEGATO 44 7.4.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 14 ALLEGATO A Sezione 1 PRIMO PROGRAMMA TRIENNALE PER I CONTROLLI ANTI-DOPING DI CUI ALL'ART. 8 COMMA 2 DELLA L.R. 9 LUGLIO 2003, N. 35 PREMESSA L’attività sportiva ha un ruolo fondamentale nella formazione morale, fisica e psichica dei giovani e per la protezione dello stato di salute degli adulti e degli anziani. Il doping è definito, ai sensi dell'art. 1 della L. 376/2000, come: "somministrazione o assunzione di farmaci o sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni degli atleti". Il doping, quindi, ha effetti negativi per la salute, a breve e lungo termine, ed, inoltre, mette a repentaglio principi etici e valori educativi già sanciti dalla Carta Olimpica, dalla carta internazionale dello sport e dell’educazione Fisica dell’UNESCO nonché dalla Carta europea dello Sport per tutti. Tali principi sono stati ratificati dalla Convenzione del Consiglio d’Europa contro il doping del 16.11.1989, e successivamente recepiti dallo Stato Italiano con la legge 522/95. La Regione Toscana ha riconosciuto questi valori fondamentali per la salute dei propri cittadini sia nel Piano Sanitario Regionale 2002 – 2004, che nel Piano Regionale per la Promozione della cultura e della pratica delle attività motorie 2004 - 2006. Nelle scelte strategiche dei piani regionali sopra citati, infatti, ed in particolare negli obiettivi di salute, è individuata una concertazione a livello locale di iniziative per lo sport ed esercizio fisico a tutte le età e per il radicamento fra coloro che praticano attività fisica di una cultura che rifiuti l’uso di sostanze illecite, allo scopo di ottenere una maggiore capacità delle persone a mantenersi in buona salute. Nella parte dedicata alla Medicina dello sport del PSR si riporta che: "Le attività motorie e lo sport rappresentano un’importante occasione sia per combattere l’affaticamento mentale e fisico che derivano dalla concitazione dei ritmi della vita lavorativa e sociale e per prevenire, in maniera mirata, l’insorgere di alcune patologie fra cui quelle cardiovascolari, osteoarticolari e metaboliche." In questa ottica gli obiettivi da perseguire riguardano: x l’avviamento alle attività fisiche e motorie di quelle fasce e di quei gruppi di popolazione che non svolgono alcuna pratica motoria; x lo sviluppo delle iniziative già in essere per migliorare il livello di salute dei soggetti che praticano attività sportiva. 7.4.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 14 Un contributo qualificato per realizzare gli obiettivi prima citati può venire dalla medicina dello sport sia per quanto riguarda l’attenzione degli effetti dell’attività fisica nella generalità dei soggetti, sia per quanto riguarda la valutazione dei soggetti praticanti attività agonistiche e professionistiche, sia per la ricerca e la lotta contro le pratiche stimolanti e di doping che possono provocare gravi e irreparabili danni alla salute. Le attività di medicina dello sport dovranno quindi svilupparsi su campi di applicazione e ricerca che: x al fine di prevenire eventuali effetti collaterali, permettano la valutazione degli effetti dell’attività fisica nei giovani in fase di accrescimento, negli anziani e nei soggetti obesi; x consentano la messa a punto di nuovi protocolli di valutazione medico sportiva; x diffondano lo studio degli effetti dei farmaci usati nella medicina dello sport e promuovano la lotta al doping attraverso la ricerca e l’informazione nelle scuole e negli ambienti sportivi. RIFERIMENTI NORMATIVI Nella legge 29 novembre 1995, n. 522 "Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989" era già previsto il controllo sull’uso del doping nello sport. Successivamente, con la legge 14 dicembre 2000, n. 376 “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping” sono stati puntualmente normati i controlli da effettuarsi nelle competizioni sportive. Nella legge 376/2000 sono evidenziati gli obiettivi di protezione dei princìpi etici dell’attività sportiva, che deve essere diretta alla promozione della salute e non può essere svolta con l’ausilio di tecniche, sostanze e metodologie che possano mettere in pericolo l’integrità psicofisica degli atleti. Per il raggiungimento di questi obiettivi l’articolo 5 della Legge citata attribuisce alle Regioni specifiche competenze di programmazione, di individuazione e di coordinamento dei servizi competenti nonché dei laboratori previsti dall’art. 4 comma 3 della L. 376/2000. La precedente legge regionale 15 dicembre 1994, n. 94 “Tutela sanitaria delle attività sportive”, prevedeva già all’art. 9 un esercizio diretto delle funzioni di controllo anti-doping, così come confermato dalla nuova legge regionale in materia. La legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 “Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie” prevede al comma 2 dell’art. 1, lettere a) e b) la finalizzazione dell’attività motoria al benessere della persona e alla prevenzione delle malattie e delle condizioni di disagio, la tutela del diritto alla salute e l’integrità delle persone, ed in particolare dei giovani, impegnate nella pratica delle attività motorie, ricreative e sportive. Il Piano Sanitario Regionale vigente,, nel capitolo 5.2.2.2. “Medicina dello sport” prevede che la disciplina dei controlli sulle competizioni e sulle attività sportive sia adottata con uno specifico atto normativo. 45 46 7.4.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 14 Con l'entrata in vigore della legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 "Tutela sanitaria dello sport" , è completato ed aggiornato il quadro normativo di riferimento regionale in materia. IL PROGETTO REGIONALE La Regione Toscana intende promuovere una serie di iniziative al fine di contrastare il fenomeno del ricorso all’utilizzo di sostanze e metodiche proibite assunte al fine di modificare la prestazione sportiva. La prima azione che è necessario intraprendere è quella relativa alla necessità di conoscere la diffusione del fenomeno “doping” all’interno del mondo sportivo giovanile, dilettantistico ed amatoriale. In questi settori, infatti, e specialmente in quello giovanile, pare opportuno un intervento particolarmente efficace perché i soggetti in fasce di età infantile o adolescenti sono maggiormente suscettibili nei confronti di stimoli distorsivi e fuorvianti dai princìpi etici e preventivi dell’attività sportiva. Tali stimoli fuorvianti, intervenendo in un particolare momento formativo della personalità, possono in seguito consolidarsi in un'errata acquisizione culturale delle modalità con le quali approcciarsi al mondo dello Sport e delle competizioni. Successivamente alla valutazione epidemiologica e alla conoscenza delle tecniche e/o sostanze che potranno risultare più frequentemente assunte con finalità “doping” e delle modalità di approvvigionamento da parte delle categorie di cui sopra, sarà necessario elaborare una serie di interventi che avranno come obiettivo l’offerta di un'efficace informazione e formazione nei confronti di target di popolazioni che risulteranno essere consapevoli o inconsapevoli attori coinvolti nella diffusione del fenomeno “doping” (atleti, preparatori, allenatori, medici, genitori, insegnanti, ecc.). Gli interventi formativi e informativi saranno organizzati e gestiti in collaborazione con l'Assessorato "Cultura, Sport, Rapporti con le comunità toscane all'estero, Rapporti con le associazioni culturali giovanili". Ritenuto fondamentale il ruolo dei medici di medicina generale e dei pediatri di famiglia, si dovrà favorire la formazione specifica di questi soggetti in quanto figure professionali che rivestono un ruolo insostituibile nell'educazione sanitaria dei loro assistiti, nonché per il fatto che dalla prescrizione di medicinali usati impropriamente possono derivare serie conseguenze, anche da un punto di vista sanzionatorio, disciplinare e penale, sia per chi assume sia per chi favorisce l’uso dei farmaci di cui all’art. 2 della L. 376/2000. Gli interventi di tipo preventivo, educativo e formativo non sono comunque sufficienti per affrontare il problema nella sua complessità. Infatti, è previsto anche un approccio repressivo, che sostanzialmente rappresenta il contenuto principale della L. 376/2000, al quale la Regione Toscana intende partecipare, negli ambiti previsti dalla Legge succitata, con una rete di controlli da affidare alle competenti strutture organizzative delle Aziende Sanitarie e ad un laboratorio con capacità 7.4.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 14 analitiche anche nel settore doping ed in possesso dei requisiti organizzativi e di funzionamento previsti dal comma 3 dell’art. 4 della Legge di cui sopra. Le iniziative di questo genere saranno proposte e affrontate da parte degli organismi istituzionali di concerto con la Commissione per la Vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute sulle attività sportive del Ministero della Salute nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della Legge 376/2000 e dal comma f) dell’art. 8 del Decreto n° 440 del 31/10/2001 del Ministero della Salute (Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la Vigilanza ed il Controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive). E’ naturalmente prevista, nell’ambito di tutti gli interventi di cui sopra, l'insostituibile partecipazione delle Federazioni Sportive e degli Enti di Promozione Sportiva affiliate al CONI alla realizzazione delle campagne di prevenzione nonché agli interventi diretti al controllo sugli sportivi in gara o fuori gara. Il coinvolgimento degli organismi istituzionali del mondo dello sport è comunque necessario anche perché non deve essere trascurato l’impegno storico delle Federazioni e degli Enti di Promozione fin qui autonomamente profuso nella lotta al doping. Le modalità di partecipazione devono essere comunque conformi al Regolamento dell’attività anti-doping del CONI del 22/12/2000 e agli obblighi indicati nell’art. 6 della Legge 376/2000. OBIETTIVI 1. Conoscere l’estensione del fenomeno dell’abuso di farmaci e/o integratori assunti al fine di modificare le performance sportive soprattutto nell’ambito dei praticanti di attività a livello giovanile, dilettantistico ed amatoriale. 2. Costruire una rete di relazioni con le Federazioni Sportive, gli Enti di Promozione Sportive, con le Società Sportive ad essi affiliate e con le Istituzioni scolastiche per concordare una strategia comune contro la diffusione del fenomeno “doping”. 3. Organizzare, anche in collaborazione con il settore Sport dell'Assessorato "Cultura, Sport, Rapporti con le comunità toscane all'estero, Rapporti con le associazioni culturali giovanili" eventi e campagne informative per la formazione e l'aggiornamento di gruppi target quali i giovani che praticano attività sportive agonistiche, i loro genitori, allenatori e preparatori atletici, relativamente ai problemi della distorsione dei princìpi etici legati allo sport e dei rischi 47 48 7.4.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 14 per la salute provocati dall’uso di sostanze farmacologicamente attive assunte per migliorare le prestazioni fisico-sportive. 4. Avviare iniziative per la formazione e aggiornamento dei Pediatri di Famiglia e dei Medici di Medicina Generale relativamente all’importante contributo che tali categorie professionali possono offrire alla lotta contro la diffusione del doping, vista la capillarità della loro presenza, del rapporto di fiducia con gli utenti e del ruolo di responsabilità nella fase prescrittiva. 5. Istituire, d’accordo con la Commissione Ministeriale di Vigilanza sul doping di cui all’art. 2 della L. 376/2000 e con la collaborazione con le organizzazioni sportive, una rete di controlli, secondo quanto previsto dalla succitata legge. METODOLOGIA A) Il progetto prevede una prima fase sperimentale avente un duplice scopo: un orizzonte conoscitivo del fenomeno su un campione selezionato di sportivi con procedure standardizzate attuando una serie di controlli su campioni biologici di atleti dilettanti ed amatoriali, eseguiti in accordo con le Organizzazioni Sportive, e la sperimentazione dell’affidabilità tecnica del sistema di laboratorio. La fase sperimentale è divisa in due periodi. Il primo periodo ha un intervallo temporale dall'approvazione della presente delibera sino a giugno 2004, ed ha le seguenti finalità: realizzazione delle strutture murarie e logistiche del laboratorio anti-doping, addestramento e formazione degli operatori tecnici ed amministrativi del laboratorio, adeguamento ed implementazione della strumentazione di analisi, sperimentazione, standardizzazione e verifica delle metodiche di analisi. Per il secondo periodo è individuata una durata massima di due anni a partire da giugno 2004. In tale fase sono avviati i controlli anti-doping con le modalità indicate nella successiva Sezione 2. Per tutta la fase sperimentale l'esecuzione dei controlli avviene su base volontaria e d'intesa con le Federazioni e gli organismi sportivi di riferimento, in base ad apposite convenzioni in conformità alle disposizioni della presente delibera. Al termine della fase sperimentale, con successivo atto della Giunta Regionale, sono fissate le modalità per il controllo ufficiale a regime. Il numero minimo annuo di controlli è individuato in trecento. I controlli sono effettuati sulle urine. I Dipartimenti di prevenzione della Aziende U.S.L. della Toscana provvedono a prendere contatto con le federazioni sportive locali per la promozione delle attività di controllo. Il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda U.S.L. n° 10 di Firenze provvede alla stipula con le federazioni delle convenzioni inerenti l'esecuzione dei controlli. La convenzione prevede 7.4.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 14 49 l'indicazione delle manifestazioni sportive e di altri vari eventi come raduni, allenamenti, esibizioni, ecc., nelle quali è eseguito il controllo. Nella fase sperimentale di applicazione dei controlli anti-doping, il nominativo dell'atleta controllato non è registrato. In ogni caso la designazione ed il nominativo del medico prelevatore, l'esito delle analisi ed i nominativi dei soggetti controllati, sono sottoposti al segreto d'ufficio. B) Presentazione e socializzazione dei risultati per mezzo di iniziative specifiche quali convegni, incontri, pubblicazioni e presentazione dei risultati agli organi di informazione. In particolare si prevede l'organizzazione di un convegno che preveda la presenza di testimonial toscani di sport olimpici e campagne di informazione mirate al mondo giovanile e dello sport sia dilettantisticoamatoriale che professionistico. SOGGETTI Azienda Sanitaria di Firenze AZIONI Realizzazione del Laboratorio anti-doping mediante la ristrutturazione ed il potenziamento tecnico e professionale del Laboratorio di Sanità Pubblica. Istituzione di rete di rapporti con il CONI, Federazione Medica Sportiva Italiana e con la Commissione Ministeriale di Vigilanza. Individuazione, programmazione esecuzione controlli. Supporto all'Azienda Sanitaria di Firenze per facilitare il coinvolgimento degli Organismi Istituzionali legati al Progetto (Federazioni, Enti Promozione, CONI, Scuola, Enti Locali). Regione Toscana Campagne di informazione e formazione verso target specifici (giovani, sportivi amatoriali, scuole, allenatori), promozione di progetti formativi e di aggiornamento nei confronti delle professioni sanitarie coinvolte (Medici di Medicina Generale, Pediatri di Famiglia, Medici Sportivi dell’Azienda). 50 7.4.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 14 ANNO 2003 Avvio della realizzazione del Laboratorio anti-doping all’interno del Modulo di Tossicologia occupazionale e ambientale del Laboratorio di Sanità Pubblica dell’Azienda Sanitaria di Firenze. RISULTATI ATTESI ANNO 2004 Conclusione delle opere di realizzazione del Laboratorio anti-doping all’interno del Modulo di Tossicologia occupazionale e ambientale del Laboratorio di Sanità Pubblica dell’Azienda Sanitaria di Firenze. ANNO 2005 Prosecuzione delle attività di controllo e della campagna di conoscenza sulle attività sportive e amatoriali come previsto dalla L.R. 35/2003. Organizzazione di iniziative specifiche di carattere Avvio dell'addestramento e Conclusione dell'addestramento e formativo ed informativo, quali convegni, incontri, formazione del personale di formazione del personale di laboratorio, laboratorio, dell'implementazione pubblicazioni, ecc., verso target specifici (giovani, sportivi, dell'implementazione della della strumentazione e della strumentazione e della messa a messa a punto delle metodiche di scuole, allenatori, professioni sanitarie). punto delle metodiche di analisi. analisi. Inizio delle procedure di Avvio fase di informazione e accreditamento delle strutture del formazione indirizzate ai laboratorio anti-doping secondo target di categorie coinvolti le norme EN 17025. nella lotta contro il doping. Realizzazione della fase preanalitica del controllo mediante l’organizzazione del prelievo dei campioni biologici. Avvio della prima campagna di controllo e conoscenze sulle attività sportive e amatoriali come previsto dalla L.R. 35/2003. 7.4.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 14 ALLEGATO A Sezione 2 MODALITÀ E PROCEDURE DI ESECUZIONE DEI CONTROLLI Art. 1 1. Sono soggetti al controllo anti-doping sulle urine tutti gli atleti a partire dai quattordici anni di età. 2. Il prelievo dei campioni per l'esecuzione dei controlli, fermo restando le condizioni di volontarietà del prelievo, anonimato del soggetto controllato e di accordo con le Federazioni, Enti, Organismi e Società sportive, può avvenire al termine di una manifestazione sportiva, nel corso di un raduno, di un allenamento, di un'esibizione o di ogni altra iniziativa che preveda la presenza di atleti. Il prelievo dei campioni può altresì avvenire durante l'esecuzione della visita di idoneità agonistica, effettuata presso gli ambulatori di medicina dello sport delle Aziende U.S.L. della Toscana, attraverso la separazione di un'aliquota del campione autonomamente presentato dall'atleta e dietro sottoscrizione del modulo di consenso informato di cui alla Sezione 4. 3. Le sostanze ricercate sono quelle indicate nella lista dei farmaci e sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, di cui al decreto del Ministero della Salute 15 ottobre 2002 e successive modifiche ed integrazioni. Nella fase sperimentale di applicazione dei controlli anti-doping sono ricercate le sostanze appartenenti alle seguenti classi: stimolanti, agenti anabolizzanti, diuretici e betabloccanti. 4. Per l'esecuzione dei controlli le società sportive o gli enti organizzatori della manifestazione mettono a disposizione un locale, comprendente un'area di attesa ed un vano per le operazioni di prelievo dotato di servizi igienici, come già previsto dai regolamenti sportivi. Il locale deve essere altresì fornito di tavolo e sedie. Il responsabile della società sportiva o dell'ente organizzatore della manifestazione deve consentire l'accesso al medico prelevatore con il proprio mezzo, nel luogo più vicino al locale adibito al prelievo. Art. 2 1. Le operazioni di prelievo eseguite negli eventi sportivi indicati al comma 2 del precedente art. 1, con esclusione di quelle effettuate nell'ambito delle visite di idoneità sportiva agonistica, sono svolte dal medico prelevatore. Il medico prelevatore è costituito dal medico appartenente alle Aziende U.S.L. della Toscana avente specializzazione in medicina dello sport. 2. È sottoposto al controllo anti-doping un solo atleta alla volta. Nessuno può essere ammesso al locale sede di prelievo tranne il medico prelevatore, gli atleti sottoposti al controllo, il medico della società o dell'atleta o, in sua assenza, il dirigente accompagnatore della società o il rappresentante della federazione sportiva competente. 51 52 7.4.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 14 3. L'esecuzione del prelievo è corredata dalla compilazione del verbale di prelievo di cui alla Sezione 3, e secondo le disposizioni di cui all'art. 3. 4. Per il prelievo dei campioni possono essere utilizzati solo kit approvati dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping di cui alla legge 14 dicembre 2000, n. 376. Il medico prelevatore provvede a portare un numero di kit di prelievo delle urine sufficiente ad eseguire il numero di prelievi programmato, ed un numero opportuno di guanti monouso per se e per gli atleti da controllare. L'atleta sceglie uno fra i kit disponibili per il prelievo anti-doping verificandone l'integrità. 5. Per i controlli sulle urine il kit, di norma, è così costituito: un recipiente sterile e sigillato, graduato, per la raccolta delle urine; un flacone graduato contrassegnato con la lettera A, dotato di idoneo sistema di sigillatura; un flacone graduato contrassegnato con la lettera B, dotato di idoneo sistema di sigillatura; adeguato contenitore/i termico/i eventualmente sigillabili; adeguata borsa per il trasporto. 6. Il prelievo del campione delle urine è eseguito dal medico prelevatore. Il medico deve essere dello stesso sesso dell'atleta. Il prelievo si conclude quando è stata prodotta una quantità minima di urina pari a 75 ml. Per facilitare la produzione di urina l'atleta può assumere bevande analcoliche gassate o non gassate, preferibilmente confezionate in confezioni integre di vetro o alluminio, non contenenti sostanze vietate ed aperte direttamente dall'atleta o dal medico. Nel caso in cui la quantità di urina prodotta non sia sufficiente, il campione incompleto è sigillato e, a discrezione del medico, è consentito all'atleta di fare la doccia e vestirsi senza lasciare però il locale sede dei prelievi. Il campione incompleto è dissigillato quando l'atleta è in grado di produrre l'ulteriore quantità di urina necessaria per completare il prelievo. 7. In presenza del medico prelevatore e con l'eventuale collaborazione di quest'ultimo, l'atleta, al completamento della produzione del campione, utilizzando la protezione dei guanti, travasa l'urina dal recipiente nel solo flacone A. 8. Terminate le operazioni di prelievo e la sigillatura dei campioni raccolti, il medico invita l'atleta ad eliminare, sotto la sua osservazione, il residuo delle urine. 9. Ciascun flacone deve essere sigillabile; se inserito in altro contenitore, anche quest'ultimo deve essere sigillabile. I flaconi e gli eventuali contenitori sono introdotti in apposite borsette termiche, eventualmente sigillabili, che sono a loro volta inserite in apposita borsa per la spedizione, conforme alla normativa vigente, per il trasporto di materiali biologici, che è a sua volta chiusa con un sigillo. 10. Le operazioni di prelievo si intendono concluse con la sigillatura dei contenitori e delle eventuali borsette termiche. L'atleta ha la facoltà di restare nel locale sino alla sigillatura delle borse 7.4.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 14 per il trasporto. A questi è consentito di constatare che i flaconi, i contenitori, la borsetta termica e la borsa di trasporto siano stati sigillati in modo corretto e che i sigilli relativi ai flaconi ed ai contenitori corrispondano a quelli riportati sul verbale di prelievo anti-doping. Art. 3 1. Il verbale di prelievo è compilato dal medico prelevatore per ciascun atleta sottoposto al controllo. Il verbale è composto di quattro copie secondo il facsimile riportato nella Sezione 3. Una copia è consegnata all'atleta, una al laboratorio di analisi, una alla Federazione di appartenenza ed una trattenuta dal medico prelevatore. 2. Nella fase sperimentale di applicazione dei controlli è omesso sul verbale il nominativo dell'atleta. Sono annotati l'età, il sesso, il comune di residenza, la società sportiva di appartenenza, la data ed il luogo di prelievo con l'indicazione della tipologia di evento, gli estremi identificativi del campione prelevato, l'indicazione di eventuali farmaci assunti per motivi terapeutici. Deve essere previsto anche uno spazio per eventuali note e dichiarazioni. 3. Il verbale è firmato dal medico prelevatore e dal responsabile della società sportiva o della federazione di appartenenza dell'atleta. Art. 4 1. Il laboratorio di analisi dei campioni prelevati è il laboratorio di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. n° 10 di Firenze. 2. Nell'ambito delle sue attività, il laboratorio di cui al comma 1 può avvalersi di altre strutture, ed in particolare di quelle dell'Azienda ospedaliera di Careggi, attraverso la stipula di convenzioni o altre modalità di accordo. 3. Il laboratorio effettua la misura del pH e della densità del campione di urina. Il valore del pH deve essere compreso fra 5 e 7 e la densità deve essere uguale o superiore a 1.010. Qualora il campione prelevato non rientri in tali parametri esso si ritiene non accettabile. Considerate le esigenze di standardizzazione delle procedure e delle analisi di laboratorio in questa fase sperimentale, è comunque facoltà del laboratorio eseguire la ricerca delle sostanze di cui al precedente art. 1, comma 3. 4. Per l'esecuzione delle analisi di cui all'art. 1, comma 3, e al fine della stipula delle convenzioni tra il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda U.S.L. n° 10 di Firenze e le federazioni sportive, come previsto dal paragrafo "Metodologia" della Sezione 1, è indicato nella Sezione 5 il tariffario dei costi massimi delle prestazioni di prelievo, spedizione ed analisi dei campioni. 53 54 7.4.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 14 ALLEGATO A Sezione 3 VERBALE DI PRELIEVO PER I CONTROLLO ANTI-DOPING DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2003, N. 35 N° ……………….. DATA: ……../……../………… DEL ………………………………… LUOGO: …………….…….…………………………………………………………… EVENTO SPORTIVO: ………………………………..……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ETÀ: ………… SESSO: M F COMUNE DI RESIDENZA: ……..……..……………. (PROV.:………) SOCIETÀ SPORTIVA:……………………………..…………………………………………………………………………... FEDERAZIONE: …………………………..………………………………………………………………………………….. CODICE CAMPIONE: ………………………………………………………………………………………………………… FARMACI ASSUNTI DAL SOGGETTO PER MOTIVI TERAPEUTICI: SI NO SE SI, INDICARE QUALI: …………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… NOTE E/O EVENTUALI DICHIARAZIONI: ……………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… IL MEDICO PRELEVATORE PER LA SOCIETÀ SPORTIVA PER LA FEDERAZIONE _______________________ __________________________ _____________________ 55 7.4.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 14 ALLEGATO A Sezione 4 CONSENSO AL PRELEVAMENTO DI ALIQUOTA DEL CAMPIONE DI URINA PER CONTROLLO ANTI-DOPING DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2003, N. DATA: ……../……../………… 35 LUOGO: …………….…….…………………………………………………………… NOME E COGNOME:……………………………..…………………………………………………………………………... LUOGO DI NASCITA:……………………………..…………………… DATA DI NASCITA:……………………………. ETÀ: ………… SESSO: M F COMUNE DI RESIDENZA: ……..……..……………. (PROV.:………) SOCIETÀ SPORTIVA:……………………………..…………………………………………………………………………... FEDERAZIONE: …………………………..………………………………………………………………………………….. Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 e dei successivi provvedimenti di attuazione e regolamentazione, il nominativo del sottoscrivente non potrà essere in alcun modo riconducibile al campione prelevato garantendo l'anonimato dell'atleta soggetto al controllo. In ogni caso tutte le informazioni relative all'esito dell'analisi ed al soggetto controllato, sono sottoposte al segreto d'ufficio di cui alla legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modifiche. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito dei procedimenti per i quali il presente modulo è stato sottoscritto e che al riguardo mi competono tutti i diritti previsti dall'art. 13 della medesima legge. IL COMPILATORE (Timbro e Firma) _______________________ PER ACCETTAZIONE __________________________ 56 7.4.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 14 ALLEGATO A Sezione 5 TARIFFARIO DEL LABORATORIO ANTIDOPING (COSTI MASSIMI A PRESTAZIONE) ANALISI DI SCREENING PER IL CAMPIONE A: Agenti anabolizzanti € 45,00 Betabloccanti € 25,00 Cannabinoidi € 25,00 Diuretici € 30,00 Narcotici € 25,00 Ormoni peptidici, mimetici e analoghi € 30,00 Stimolanti € 30,00 TOTALE € 210,00 ANALISI CONFERMA SUL CAMPIONE B: € 400,00 PRELIEVO DEI CAMPIONI: € 61,00 MATERIALE DI CONSUMO E DI TRASPORTO ED ACCESSORIO: € 28,00 SPEDIZIONE E TRASPORTO BUSTE, BORSONI E MATERIALI: € 13,00