Oggetto : Verifica di assoggettabilità a VAS del SUAP per la

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Oggetto : Verifica di assoggettabilità a VAS del SUAP per la
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Direzione
Class. 6.3
Fascicolo: 2014.3.41.71.
Spettabile
Comune di Sirmione
Piazza Virgilio, 52
25019 Sirmione (BS)
Email: [email protected]
Oggetto : Verifica di assoggettabilità a VAS del SUAP per la realizzazione di una piscina
coperta-Gozzi Luca- Comune di Sirmione
In ossequio all’avvenuta pubblicazione della documentazione afferente la verifica di
assoggettabilità a VAS del progetto citato all’oggetto, sul sito SIVAS della Regione Lombardia, si
trasmette il parere di competenza alla cui lettura si rimanda.
Il presente parere sostituisce la partecipazione alla conferenza.
Al fine di agevolare le procedure di protocollazione e smistamento delle pratiche si chiede
cortesemente, per qualsiasi ulteriore comunicazione relativa alla VAS del SUAP, di richiamare il n°
di Pratica 2014.3.41.71
Distinti saluti
Il Direttore
Dipartimento ARPA di Brescia
Dott.ssa M. Luisa Pastore.
Responsabile del procedimento: dott. M.Luisa Pastore
P.O. Ufficio VIA -VAS: geom. Marcella Don ([email protected])
Funzionario incaricato: Lanfranchi Emiliana ([email protected])
Dipartimento di Brescia, via Cantore, 20 - 25128 Brescia - tel. 030 76811 - fax 030 7681460 www.arpalombardia.it
Indirizzo e-mail: [email protected]
Indirizzo PEC: [email protected]
UNI EN ISO 9001:2008
Certificato n.9175.ARPL
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Oggetto: Parere alla verifica di assoggettabilità alla VAS della proposta di SUAP in variante allo
strumento urbanistico per la realizzazione di una piscina coperta.- Comune di Sirmione.
Il Comune di Sirmione è dotato di PGT approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 50 del
21 dicembre 2009. In data 23/04/2014 con D.G.C. n 61 ha dato avvio alla procedura di verifica di
assoggettabilità alla VAS del SUAP per la realizzazione di una piscina coperta.
Progetto e inquadramento territoriale.
Il progetto è finalizzato alla realizzazione di piscina coperta annessa all’attività professionale
esercitata nella medesima proprietà, contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio n°11 mappale n° 81 e
classificata dallo strumento urbanistico vigente in zona omogenea Art. 21- ZONA BO - zona
residenziale esistente a volumetria satura.
L’ampliamento previsto in progetto andrà a posizionarsi in adiacenza all’edificio esistente tra via
Toscana e via Don Minzoni, per una superficie di circa 175 mq sufficienti a contenere la piscina
delle dimensione di 25x2.90 ml per una profondità di 1.39 ml per un totale di circa 100 mc che
colloca la piscina tra quelle normate dall’allegato B della D.G.R. 17/05/2006 N°8/2552.
L’accesso principale avviene dalla ex statale 11 dando accesso direttamente all’area destinata al
parcheggio dei veicoli. Un altro ingresso secondario verrà realizzato sul lato sud della proprietà
con accesso da via Toscana.
Osservazioni.
L’area, soggetta a vincolo ambientale-paesistico è collocata dal Piano Paesistico Regionale
nell’ambito geografico della riviera gardesana, mentre il Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale di Brescia colloca Sirmione nel sistema urbano n. 6 denominato “Garda Bresciano”.
Il vincolo è stato apposto con Verbale della Commissione Provinciale espresso il 25/09/1987
notificato con lettera della Regione Lombardia del 28/09/1987 prot.n°31602; con il vincolo citato, la
zona interessata delimitata tra la Strada Statale 11 e la ferrovia MILANO–BRESCIA è stata
assoggettata a vincolo di tutela paesaggistica, per tutelare questo tipo di paesaggio di notevole
interesse pubblico, il quale costituisce la mediazione tra il lago e le retrostanti colline moreniche,
territorio legato alla struttura agricola, contrappuntata da una serie di cascine non prive di
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connotazioni storiche e di sicuro significato testimoniale.
Si ritiene necessaria ai fini della sostenibilità del progetto la verifica dei seguenti aspetti:
Coerenza con le indicazioni dello studio geologico comunale relativamente all’area in esame.
Capacità dell’acquedotto comunale di soddisfare la capacità richiesta per la realizzazione della
piscina.
Congruenza della capacità della fognatura e del depuratore di supportare gli scarichi decadenti
dalla nuova piscina.
Si richiama a tal proposito il R.R. n. 3 del 24 marzo 2006, art. 9 c.1 vieta lo scarico su suolo o in
strati superficiali del sottosuolo di acque reflue urbane nelle zone appartenenti al bacino
idrografico dei laghi delimitati dalla fascia di 10 km dalla linea di costa, se la popolazione degli
agglomerati da cui provengono è superiore a 400 a.e.; inoltre l’art. 9 c. 3, nelle zone appartenenti
al bacino idrografico dei laghi vieta di recapitare nei corpi d’acqua superficiali nuovi scarichi di
acque reflue urbane provenienti da agglomerati con popolazione equivalente da 50 a 100 a.e.
Infine l’art. 8 c. 1 del medesimo regolamento prevede il divieto di recapito sia su suolo che in corpo
idrico superficiale degli scarichi derivanti da insediamenti isolati di carico organico inferiore a 50
a.e. nelle zone appartenenti al bacino idrografico dei laghi (1 km dalla costa).
Ritenendo che gli impatti attesi non giustifichino la necessità della redazione della Valutazione
Ambientale Strategica si ritiene di poter esprimere parere favorevole all’esclusione dalla procedura
di VAS del SUAP, fatti salvi gli approfondimenti sopra riportati che dovranno essere recepiti nell’iter
di approvazione dello stesso.
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