Per telefax
Transcript
Per telefax
STUDIO DELL’AVVOCATO SALVATORE ORESTANO PATROCINANTE DINANZI LE GIURISDIZIONI SUPERIORI 00186 ROMA – VIA DE’ PREFETTI N. 26 – TEL.: 06. 6833818; TELEFAX: 06. 6833752 posta elettronica: [email protected] ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTICOLO 111 CONVEGNO 10 GIUGNO 2016, NAPOLI T.A.R. CAMPANIA Sala Filangieri Intervento dell’Avv. Salvatore Orestano, del Foro di Roma, in rappresentanza dei “Comitati di azione per la giustizia” I “Comitati di azione per la giustizia” sono stati costituiti il 21 febbraio 1989 con atto del notaio Domenico Sciumbata di Roma con la partecipazione di Vittorio Martuscelli, magistrato a riposo, Adalberto Abbamonte, magistrato in servizio quale consigliere dirigente della V sezione penale della Pretura di Roma e gli avv.ti Alessandra Civello e Salvatore Orestano del Foro di Roma, con lo scopo di promuovere le iniziative opportune per la soluzione dei problemi attinenti al corretto e democratico funzionamento della giustizia, secondo i principi e lo spirito della Costituzione repubblicana nonché di partecipare attivamente ad esse. Nei 27 anni di vita, numerose sono le iniziative culturali di carattere giuridico avviate dai Comitati, ovvero alle quali hanno preso parte. Il convegno odierno tratta un argomento di fondamentale importanza per la giustizia e per il corretto modo di fruirne da parte dei consociati; e dunque la presenza dei Comitati d’azione, attraverso chi ha l’onore di parlare, mira proprio a sottolineare l’importanza del tema prescelto. Non vi è dubbio che l’attività del nostro legislatore è assoggettata al controllo della Corte Costituzionale, la quale, a sua volta, nell’esercizio dei poteri ad essa conferiti, non può omettere di “rapportarsi” non soltanto alle prescrizioni della nostra Carta ma, altresì, a quelle contenute nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà Codice fiscale: RST SVT 38E25 H501Q – Partita I.V.A.: 01914480585 1 STUDIO DELL’AVVOCATO SALVATORE ORESTANO PATROCINANTE DINANZI LE GIURISDIZIONI SUPERIORI 00186 ROMA – VIA DE’ PREFETTI N. 26 – TEL.: 06. 6833818; TELEFAX: 06. 6833752 posta elettronica: [email protected] fondamentali, sottoscritta dai governi dei Paesi membri del Consiglio d’Europa il 4 novembre 1950, ed entrata in vigore il 3 settembre 1953. Giustamente, dunque, il nostro legislatore costituente ha inteso – con la legge costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999, pubblicata in G.U. il 23 dicembre 1999, n. 300 – effettuare un raccordo di rilevante importanza, in particolare, con l’art. 6 della Convenzione aggiungendo i primi 5 commi all’art. 111 della Costituzione e introducendo così nel nostro ordinamento il principio del “giusto processo”. In forza di tali disposizioni, è ormai acclarato che esiste una riserva di legge relativamente al “giusto processo”; va garantito il contraddittorio tra le parti in condizioni di parità davanti a giudice terzo e imparziale. Il secondo comma di detto art. 111, stabilisce che la legge assicura la “ragionevole durata” del processo; in tale prospettiva fu emanata la legge 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. legge Pinto) la quale anche in virtù delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016, statuisce all’art. 2 comma 2 bis che si considera rispettato “il termine ragionevole” in parola se il processo “non eccede la durata di tre anni in primo grado, omissis”. A questo proposito va evidenziato che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 36 emessa alle date 13 gennaio – 19 febbraio 2016 (G.U. n. 8 del 24 febbraio 2016) ha dichiarato la illegittimità dell’art. 2, comma 2 bis della legge 24 marzo 2001, n. 89, nella parte in cui si applica alla durata del processo di primo grado prevista dalla citata legge n. 89 del 2001, e ciò in quanto viene ad essere disatteso quanto stabilito dalla Corte Europea che fissa in due anni il limite massimo di durata del primo grado di un procedimento regolato dalla legge n. 89 del 2001; questo è un caso di evidente collegamento, anche ermeneutico, tra il nostro ordinamento e Codice fiscale: RST SVT 38E25 H501Q – Partita I.V.A.: 01914480585 2 STUDIO DELL’AVVOCATO SALVATORE ORESTANO PATROCINANTE DINANZI LE GIURISDIZIONI SUPERIORI 00186 ROMA – VIA DE’ PREFETTI N. 26 – TEL.: 06. 6833818; TELEFAX: 06. 6833752 posta elettronica: [email protected] le decisioni della Corte europea basate sulla Convenzione più volte sopra menzionata. Il “giusto processo”, pertanto, rappresenta ormai un fondamentale principio di giustizia nel nostro ordinamento; tuttavia, perché esso possa realizzarsi in pieno, è necessario che le strutture processuali, sia civili sia penali, siano potenziate in modo da garantire il completo funzionamento del medesimo, assicurando al tempo stesso una parità di condizioni tra i protagonisti della vicenda processuale, gli avvocati ed i magistrati. Ma tale situazione non è affatto garantita nel nostro Paese; basti leggere le relazioni dei Procuratori generali delle Corti di appello italiane, svolte in occasione della inaugurazione degli anni giudiziari, per comprendere quanto lavoro debba ancora essere effettuato dagli Organi di governo, onde assicurare in concreto il funzionamento del “giusto processo”. In particolare, mi sembra opportuno evidenziare le “grida di dolore” esternate da Luciano Panzani, Presidente della Corte di Appello di Roma, il 24 gennaio 2015 alla Assemblea Generale della Corte, per comprendere in pieno il significato di quel che in precedenza ho affermato, soprattutto con riferimento alla carenza di personale amministrativo, comune a tutti i servizi civili, penali e amministrativi, carenza destinata a crescere per il pensionamento di molte unità lavorative non sostituite. I ruoli del giudice e dell’avvocato sono tra loro complementari e, ricordando quanto affermava Piero Calamandrei, perché si svolga un processo in maniera corretta occorre in primo luogo che siano presenti avvocati deontologicamente attrezzati e rispettosi delle funzioni dell’organo giudicante, anche se, talvolta, l’attività del magistrato è ritenuta non in linea con quanto auspicato nell’interesse della parte Codice fiscale: RST SVT 38E25 H501Q – Partita I.V.A.: 01914480585 3 STUDIO DELL’AVVOCATO SALVATORE ORESTANO PATROCINANTE DINANZI LE GIURISDIZIONI SUPERIORI 00186 ROMA – VIA DE’ PREFETTI N. 26 – TEL.: 06. 6833818; TELEFAX: 06. 6833752 posta elettronica: [email protected] assistita. A tal proposito va ricordato il dettato dell’art. 53 del Codice deontologico forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31 gennaio 2014, in vigore dal 16 dicembre 2014; con tale norma si stabilisce che “i rapporti con i magistrati devono essere importanti a dignità e al reciproco rispetto” (1° comma); inoltre, l’avvocato non deve interloquire con il Giudice in merito al procedimento in corso senza la presenza del collega avversario né deve approfittare di rapporti di amicizia, familiarità o confidenza con i magistrati per ottenere o richiedere favori e preferenze, né ostentare l’esistenza di tali rapporti (commi 2 e 4). La violazione dei doveri e divieti di cui sopra comporta l’applicazione di sanzione disciplinare (comma 6). Ed allora, tirando le fila di quel che fin qui si è detto, può concludersi che l’avvocatura e la magistratura italiane, nel reciproco rispetto delle proprie funzioni, si attendono una maggiore attenzione per le aspettative di giustizia dei consociati, e ciò attraverso la costituzionalizzazione del concetto stesso di “durata ragionevole del processo”, affinché siano garantite le situazioni e le aspettative di chi si rivolge al giudice per conseguire quel che gli è dovuto, ovvero perché venga accertata la infondatezza di pretese nei di lui confronti azionate nonché, in sede penale, perché non si dilati oltre misura il tempo durante il quale si venga ad essere destinatari della azione promossa dal pubblico ministero. Infine, desidero sottolineare che – stante la riserva di legge contenuta nel 1° comma dell’art. 111 Cost. – la funzione nomopoietica della Consulta deve svolgersi in modo tale da evitare sovrapposizioni rispetto all’attività del legislatore, che altrimenti subirebbe una “invasione di campo”, oltre Codice fiscale: RST SVT 38E25 H501Q – Partita I.V.A.: 01914480585 4 STUDIO DELL’AVVOCATO SALVATORE ORESTANO PATROCINANTE DINANZI LE GIURISDIZIONI SUPERIORI 00186 ROMA – VIA DE’ PREFETTI N. 26 – TEL.: 06. 6833818; TELEFAX: 06. 6833752 posta elettronica: [email protected] che non consentita, sicuramente fonte di ulteriori illegittimità che nuocerebbero al corretto funzionamento del nostro ordinamento. Roma – Napoli, 10 giugno 2016 Avv. Salvatore Orestano Codice fiscale: RST SVT 38E25 H501Q – Partita I.V.A.: 01914480585 5