installazione di impianti per la telefonia cellulare S.R.B. stazioni
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installazione di impianti per la telefonia cellulare S.R.B. stazioni
COMUNE DI CANT€ UFFICIO TECNICO . AREA GESTIONE DEL TERRITORIO REGOLAMENTO installazione di impianti per la telefonia cellulare S.R.B. stazioni radio base adottato con deliberazione consiliare n. 25 del 05 luglio 2004 approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 23 febbraio 2005 (allegato “D”) pubblicato sul B.U.R.L. – serie inserzioni n. 12 del 23 marzo 2005 Art. 01: Ambito di applicazione 1. Rientrano nell’ambito di applicazione del presente Regolamento gli impianti fissi o mobili e le apparecchiature in grado di produrre campi elettromagnetici di frequenza compresa tra 100kHz e 300 GHz, impiegati quali sistemi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione. 2. Si dà atto che alla data di approvazione del presente Regolamento non esistono accertamenti santitari definitivi che correlano le emissioni degli impianti oggetto del presente Regolamento ad un comprovato aumento di rischio per la salute dell’uomo. 3. Il presente Regolamento non si applica a: a) attività di commercializzazione degli impianti e delle apparecchiature di cui al precedente primo comma; b) gli impianti e le apparecchiature di telecomunicazione con potenza al connettore d’antenna non supoeriore a 20W, utilizzati esclusivamente per fini di soccorso, protezione civile e di servizio di amministrazioni pubbliche; c) gli impianti e le apparecchiature di radiocomunicazione autorizzati ad uso radioamatoriale con potenza al connettore d’antenna non superuiore a 5 W. Art. 02: localizzazioni vietate 1. L'installazione degli impianti è vietata: a) in corrispondenza di asili, edifici scolastici nonché strutture di accoglienza socioassistenziale, ospedali, oratori, parchi giochi, carceri, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, che ospitano soggetti minorenni, giusto l’articolo 4, 8° comma, della LR 11/2001 e successive modificazioni o integrazioni; b) su immobili o manufatti privi di titolo abilitativo, ovvero realizzati abusivamente 2. Qualora alla data di approvazione del presente Regolamento, sussistano impianti situati in aree ove non ne è consentita l’installazione, i gestori di tali infrastrutture comunicano all’Amministrazione Comunale, alla competente ARPA, alla Direzione Generale competente in materia ambientale della Giunta della Regione Lombardia, il piano di adeguamento e di delocalizzazione, ai sensi della L.R. 11/01 art. 9. Art. 03: localizzazioni consentite 1. Il territorio comunale è suddiviso in tre ambiti chiamati a) Area 1 – è l’insieme delle parti del territorio comunale che, una per ciascun centro o nucleo abitato, sono singolarmente delimitate dal perimetro continuo che comprende unicamente tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi del relativo centro o nucleo abitato, con esclusione degli insediamenti sparsi e delle aree esterne anche se interessate dal processo di urbanizzazione; b) Area 2 – è la parte del territorio comunale non rientrante in Area 1; c) Aree di particolare tutela - sono le aree comprese entro il limite di 100 metri dal perimetro di proprietà di asili, scuole, ospedali, case di cura e residenze per anziani individuate per ciascuno di suddetti recettori. 2. Le tre Aree sono individuate nella cartografia allegata, come parte integrante, al presente Regolamento. 3. Per ciascuna delle predette Aree si applicano le seguenti prescrizioni: a) all’interno dell’Area 1, fuori dalle Aree di particolare tutela, è consentita l’installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla LR 11/2001, ad eccezione di quelli con potenza totale ai connettori di antenna superiore a 1000 W; 4. 5. 6. 7. 8. b) all’interno dell’Area 2, fuori dalle Aree di particolare tutela, è consentita l’installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla LR 11/2001; c) all’interno delle Aree di particolare tutela è consentita l’installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla LR 11/2001, ad eccezione di quelli con potenza totale ai connettori di antenna superiore a 300 W. Nella stessa cartografia sono indicate anche le aree e zone di proprietà pubblica in cui localizzare preferibilmente gli impianti. Qualora, la scelta per l’installazione degli stessi dovesse ricadere su altre aree o zone, i richiedenti dovranno fornire congrua motivazioni d’ordine tecnico e sanitario. È favorita l’installazione di impianti su manufatti esistenti che, per caratteristiche morfologiche ed altezze presenti, possono consentire in assenza di condizioni di incompatibilità l’insediamento di impianti senza arrecare rilevante impatto visivo. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel Decreto Legislativo 24 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, nonché le disposizioni a tutela delle servitù militari di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898. Per limitare l'uso del territorio e contenere il numero dei siti destinati all'installazione degli impianti questi dovranno essere progettati e realizzati in modo da permetterne l'utilizzazione da parte di almeno due concessionari o gestori che, a loro volta, si obbligheranno nei confronti del comune al rispetto di tale prescrizione. I gestori di reti di telecomunicazione, al fine di consentire all’Amministrazione Comunale (A.C.) di promuovere idonee azioni di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione territoriale delle S.R.B. e delle loro pertinenze, allo scopo di minimizzare l’esposizione della popolazione, sono tenuti a presentare all’A.C. stessa, e alla competente ARPA, entro il 30 novembre di ogni anno un Piano di localizzazione, ai sensi della L.R. 11/01 art. 4 c.11 e successivi Art. 04: norme progettuali, altezze e distanze degli impianti 1. Gli impianti sopra definiti, oltre che a rispettare i limiti di emanazione previsti dalle vigenti normative sanitarie, devono essere progettati in modo tale da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso. 2. I suddetti impianti devono essere progettati in modo tale da armonizzarsi con il contesto urbanistico, architettonico e paesaggistico-ambientale, salvaguardando i caratteri storici, artistici, monumentali e naturalistici. 3. In particolare, essi devranno privilegiare scelte cromatiche di tipo neutro che riducano l’impatto visisvo dei manufatti e dovranno evitatre superfici metalliche riflettenti. 4. L’installazione degli impianti dovrà essere realizzata in modo da evitare che il centro del sistema radiante sia posizionato a quote inferiori a quelle di edifici destinati a permanenza superiori alle quattro ore situati: a) entro 100 metri nel caso di impianti con potenza ai connettori d’antenna non superiore a 300 W; b) entro 250 metri nel caso di impianti con potenza ai connettori d’antenna non superiore a 1000 W; c) entro 500 metri nel caso di impianti con potenza ai connettori d’antenna superiore a 1000 W. 5. Inoltre, fatto salvo quanto disposto dal precedente comma, l’installazione degli impianti deve di norma rispettare quanto segue: a) altezza massima dei tralicci o pali, installati a quota campagna, di sostegno degli impianti pari a metri 30 (trenta); b) altezza massima degli impianti da installare sui tetti degli edifici pari a metri 5 (cinque); c) la cabina costituente la stazione (centralina, quadri elettrici, accessori vari) non deve essere di norma superiore a mq. 12,00 per m. 2.50 di altezza. La cabina, se realizzata fuori terra, deve rispettare la normativa sulle distanze prevista dal vigente PRG nell'ambito delle singole zone omogenee e non è computata ai fini planovolumetrici; d) i materiali costituenti la cabina devono essere di comprovata solidità non precari e trattati all’esterno in modo tale da integrarsi con l’ambiente circostante; e) i tralicci o i pali di sostegno, installati a quota campagna, dovranno rispettare una distanza minima dagli edifici circostanti, esistenti sulle proprietà confinanti, pari all’altezza dei tralicci o pali stessi. In ogni caso dovranno essere collocati a una distanza minima dai confini di proprietà pari alla metà dell’altezza del traliccio o palo, con un minimo di 5 m.; distanze inferiori saranno ammesse in presenza di regolari accordi sottoscritti tra i confinanti interessati. 6. Sarà esplicito obbligo di conservare e mantenere con cura gli impianti, sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l’efficacia delle misure di protezione eventualmente adottate ai fini del contenimento delle emissioni, nonché di ripristinare lo stato dei luoghi al momento della dismissione degli impianti stessi Art. 05: deroghe 1. I limiti di cui alle lettere a) b) del precedente articolo 4, comma 5, potranno essere derogati, previa deliberazione del Consiglio comunale, nel caso di documentata impossibilità tecnica a rispettarli e sulla scorta di idonea documentazione, nonché previo conforme parere favorevole del Responsabile del Procedimento e degli Enti preposti all’espressione del parere di competenza. Art. 06: autorizzazione comunale 1. Per gli impianti con potenza superiore a 20W si fa riferimento all’articolo 87, commi 2 e 3 del D.Lgs 259/03. 2. Il ricorso alla D.I.A. ex articolo 87 c. 3 del D.Lgs. 259/03 è ammesso per gli impianti con potenza inferiore a 20W. 3. La Giunta comunale approverà una convenzione tipo disciplinante i rapporti tra le parti nel caso di impianti da realizzare su aree pubbliche 4. Gli impianti sono equiparati alle opere di urbanizzazione primaria e pertanto l’autorizzazione è rilasciata a titolo gratuito, giusto anche l’art. 17 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 Art. 07: documentazione a corredo della richiesta di installazione degli impianti 1. La domanda di autorizzazione comunale, da redigere sull'apposita modulistica, dovrà essere corredata, oltre che degli atti ed elaborati previsti dal vigente Regolamento edilizio, dalla documentazione elencata negli allegati al Decreto Legislativo 259/03. 2. La domanda andrà depositata presso il competente Sportello Unico per le Attività Produttive Art. 08: vigilanza e controllo 1. I controlli sulla corretta esecuzione delle opere, oggetto dell’autorizzazione comunale, e quelli sulla corretta gestione degli impianti saranno svolti dai competenti Uffici comunali Edilizia e Ambiente nonché dall’ARPA, ovvero dall’organismo indicato dalla Regione Art. 09: rinvio a norme statali e regionali e criterio di prevalenza - durata del Regolamento 1. Per quanto non disciplinato o previsto dal presente Regolamento, ivi comprese le sanzioni e il regime transitorio per gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si rinvia alle normative statali e regionali vigenti o emanande1. 2. Qualora queste ultime dovessero dettare prescrizioni o accorgimenti più restrittivi essi saranno immediatamente prevalenti su quelli contenuti nel presente Regolamento. 3. Il Comune favorirà la sua divulgazione ed ottempererà alle forme di pubblicità e di pubblicazione previste dalla vigente normativa. 4. Le norme del presente Regolamento integrano, e sostituiscono se con esse contrastanti, il vigente Regolamento Edilizio e le Norme Tecniche d’Attuazione del vignete PRG. Il presente Regolamento, composto di 9 (nove) articoli e integrato con la cartografia in scala 1:10.000 raffigurante la zonizzazione di cui al precedente articolo 3, entra in vigore dopo la pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 1 Si veda in particolare la D.G.R.L. n. 20907 del 16.02.2005 "Piano di risanamento per l’adeguamento degli impianti radioelettrici esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità, stabiliti secondo le norme della Legge 22.02.2001, n. 36"