AGGIORNAMENTI Notizie varie
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AGGIORNAMENTI Notizie varie
AGGIORNAMENTI Rassegna di notizie di interesse notarile tratte dai principali canali di informazione Curata da Francesco Boni trasmesso via Internet e pubblicato sul sito www.notaibergamo.it Mese di SETTEMBRE 2006 Notizie varie Da notai e consumatori le “Guide per il cittadino” Il 21 settembre 2006 è stata presentata alla stampa “Mutuo Informato”, la prima Guida per il cittadino realizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato insieme alle associazioni dei consumatori (Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Assoutenti, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori). “Mutuo Informato – Istruzioni a chi richiede un mutuo ipotecario” è il frutto di una collaborazione fra Consiglio Nazionale del Notariato e Associazioni di Consumatori avviata nel 2005 e finalizzata a veicolare, colmando possibili asimmetrie informative, una informazione corretta e trasparente a tutela dei cittadini. La Guida potrà essere richiesta al Consiglio Nazionale del Notariato o alle Associazioni che hanno partecipato alla realizzazione del documento, e sarà consultabile nei rispettivi siti web. La Corte di giustizia ribadisce la natura di imposta degli onorari dei notai funzionari pubblici Corte di giustizia delle Comunità europee, Sentenza 7 settembre 2006, causa C-193/04 – Pres. Jann – Avv. Gen. Stix-Hackl Gli onorari riscossi per la redazione di un atto notarile, nel contesto di un sistema come quello portoghese, caratterizzato dal fatto che i notai sono dipendenti statali e che gli onorari sono in parte versati allo Stato per finanziare talune funzioni di quest’ultimo, costituiscono imposta ai sensi del medesimo atto. Tale giurisprudenza non è invocabile in relazione ad un ordinamento, come quello italiano, in cui il notaio non riveste lo status di dipendente pubblico e gli onorari spettantigli rappresentano soltanto la remunerazione dell’attività professionale svolta. Disegno di legge 22 settembre 2006. “Modernizzazione, efficienza delle Amministrazioni pubbliche e riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e per le imprese”. Il Consiglio dei ministri del 22 settembre 2006 ha approvato in esame preliminare su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, Luigi Nicolais un disegno di legge in materia di modernizzazione ed efficienza delle amministrazioni pubbliche e di riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e per le imprese. Nel Titolo “in materia di riduzione di oneri per cittadini e imprese e di rafforzamento della tutela degli utenti di servizi pubblici” è previsto che «La verifica dei requisiti e delle condizioni per l’acquisto della personalità giuridica, di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, nonché per le modificazioni dello statuto e dell’atto costitutivo, di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 2 del medesimo decreto, può essere effettuata dal notaio». Viene inoltre prevista la sostituzione del certificato di agibilità con la dichiarazione di conformità degli edifici e degli impianti alla normativa vigente, rilasciata dal direttore dei lavori. Il disegno di legge verrà inviato alla Conferenza unificata per il parere. Consiglio Nazionale Finanziaria 2007. Comunicato urgente Da prime notizie ricevute si segnala che l'odierno Consiglio dei Ministri avrebbe in agenda l'emanazione di un decreto legge che dovrebbe apportare relativamente agli atti pubblici e alle scritture private autenticate a partire dal 1° OTTOBRE 2006, alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a partire dal 1° OTTOBRE 2006, nonché per le successioni apertesi dalla medesima data, significative modifiche al regime delle imposte ipotecaria, catastale e di registro in ordine alla tassazione delle seguenti fattispecie impositive: a) donazioni o altri atti a titolo gratuito ivi compresi la costituzione di vincoli di destinazione di immobili o diritti reali immobiliari; b) donazioni o altri atti a titolo gratuito di aziende, azioni, obbligazioni, quote sociali, altri titoli e denaro; c) trasferimenti per causa di morte di immobili, diritti reali immobiliari, aziende, azioni, obbligazioni, altri titoli o quote sociali. Dovrebbe rimanere in vigore una fascia di esenzione per coniuge e parenti in linea retta per quanto riguarda i trasferimenti di immobili e diritti reali immobiliari, nonché per i trasferimenti di aziende, azioni, obbligazioni, altri titoli o quote sociali, con un limite di esenzione – per questi ultimi – sino a centomila euro, fatto salvo il coacervo di pregresse donazioni. Con il predetto decreto verrebbe altresì modificato il regime delle aliquote fisse di dette imposte; rivalutato del 40% il moltiplicatore da applicare alle rendite catastali ai fini della registrazione degli atti per gli immobili classificati nel gruppo B; elevata dal 12,50% al 20% l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze per le cessioni di immobili e terreni; modificata la tabella delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali, nonché prorogate al 31 dicembre 2007 le agevolazioni per la PPC. Dal notiziario On-line del CNN 5 settembre 6 settembre ■ Settore Comunitario - Speciale n. 6 - DIRITTO DELLE SOCIETÀ ■ Studi di Impresa Studio n. 38-2006/I Società cancellata dal registro delle imprese e sopravvenienze attive Lo studio tenta di dare una risposta al problema che nella prassi operativa si verifica con una certa frequenza che, cancellata la società di capitali dal registro delle imprese, si riscontri successivamente la sussistenza di un bene non assegnato a seguito della liquidazione. Il problema investe, pertanto, le c.d. sopravvenienze della società estinta, e sembra dover trovare una diversa soluzione rispetto a quanto avveniva prima della riforma del diritto societario, alla luce della nuova formulazione dell’art.2495. 14 settembre ■ Studi Civilistici Studio n. 14-2006/B Antiriciclaggio. Studio sull’indicazione nell’atto notarile dei mezzi di pagamento L’Autore afferma che se è vero che l’utilizzo di mezzi di pagamento non appropriati o di danaro contante, alla presenza del notaio ovvero di cui il notaio sia informato, costituisce, fuor di dubbio, un indice di peso specifico non indifferente nella valutazione dell’operazione, è altrettanto vero che non è imposto un obbligo di indagine a carico del notaio finalizzato all’individuazione di un eventuale uso illegittimo di mezzi di pagamento ed alla conservazione e registrazione dei relativi dati. L’obbligo a carico del notaio posto dalla normativa antiriciclaggio va individuato, pertanto, nel duplice dovere: - di vigilanza sulla regolarità delle operazioni che si svolgono alla sua presenza o di cui abbia, comunque conoscenza; - di comunicazione delle infrazioni alla norma che limita l’uso del contante e dei titoli al portatore. Obbligo quest’ultimo perfettamente analogo all’obbligo di carattere generale posto a carico del notaio, nella sua veste di pubblico ufficiale, dall’art. 361 del c.p. 15 settembre ■ Studi Civilistici Studio n. 15-2006/B Decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 e limitazione dell’uso del contante e dei titoli al portatore Essendo lo studio piuttosto corposo, mi limito a riportarne il sommario Parte prima: “Le sanzioni” 1.1 Schema riassuntivo. 1.2 Le violazioni di natura amministrativa. 1.3 Le violazioni di natura penale. Parte seconda: “Il reato di riciclaggio e il concorso del professionista” 2.1 Premessa. 2.2 Il reato presupposto. 2.3 L’autoriciclaggio. 2.4 Il concorso del professionista nel reato di riciclaggio e l’obbligo di segnalazione in caso di provenienza di denaro, beni e utilità da reato tributario. 2.5 Il favoreggiamento personale. 18 settembre 21 settembre 26 settembre 27 settembre 2.6 La nozione di riciclaggio fornita dalla Direttiva CE 2001/97 e gli artt.548-bis e 648-ter codice penale. --ooOoo-Si segnala l’articolo di A.Busani pubblicato in Nuova giurisprudenza civile commentata, 5/2006, II, 255275 sul tema Il nuovo atto di “opposizione” alla donazione (art. 563, comma 4°, cod. civ.) e le donazioni anteriori: problemi di diritto transitorio. L’articolo commenta la disciplina dell’atto di “opposizione” alla donazione, previsto dall’art. 563, 4° comma, c.c., introdotto dal D.L. n. 35/2005 (cd. decreto legge sulla competitività), convertito in Legge n. 80/2005. L’atto di opposizione alla donazione viene qualificato come atto stragiudiziale, personale e rinunziabile e produce l’effetto di sospendere il decorso del termine ventennale trascorso il quale al legittimario leso è preclusa l’azione di restituzione. L’Autore si pone il problema dell’applicabilità della vigente disciplina alle donazioni stipulate in data anteriore all’entrata in vigore della novella stessa e, pur alla luce del generale principio di irretroattività della legge, conclude in senso favorevole a tale applicazione, pur con alcune distinzioni. ■ Settore Comunitario Speciale n. 7 CONCORRENZA ■ Studi Tributari Studio n. 117-2006/T I limiti ai poteri di rettifica dell'amministrazione finanziaria e valutazione catastale “automatica” dopo il “decreto Bersani” n. 223/2006 ■ Studi Tributari Studio n. 76-2006/T La regola del “prezzo–valore” e sua applicazione all'alienazione di beni immobili culturali Lo studio cerca di trovare una risposta al questo se all'alienazione di beni immobili sottoposti a "vincolo" culturale sia applicabile la regola del "prezzo-valore" prevista dall'art. 1 comma 497 legge n. 266/2005 o se - al contrario - in ragione della peculiare natura di tali beni (esposti al rischio dell'acquisto in via di prelazione da parte dello Stato o di altro ente pubblico territoriale) - l'imposta di registro sia assolvibile esclusivamente su di una base imponibile rappresentata dal prezzo pattuito dalle parti contraenti. Lo studio conclude nel senso di ritenere senz'altro applicabile anche alla alienazione di beni immobili "culturali" la particolare procedura di quantificazione "forfetaria" della relativa base imponibile di cui al cit. art. 1 comma 497 legge n. 266/2005 ( ricorrendone i prescritti requisiti soggettivi ed oggettivi). ■ Segnalazioni Novità Dottrinali Prime riflessioni sull’art. 2645 ter c.c. e sul rapporto fra negozio di destinazione di diritto interno e trust E’ stato segnalato l’articolo di S. Bartoli, pubblicato su Il Corriere del merito, 6, 2006, p. 697, che affronta alcuni tra gli aspetti più problematici della nuova figura del negozio di destinazione, disciplinata dall’art. 2645 ter c.c.. L’Autore sofferma la sua attenzione sul problema della forma del negozio in questione (chiedendosi se la forma pubblica, prescritta dall’art. 2645 ter c.c. sia richiesta ad substantiam ovvero ai soli fini della trascrivibilità dell’atto), successivamente tratta il tema della dibattuta questione inerente all’ammissibilità di un negozio di destinazione contenuto in un testamento, in terzo luogo esamina l’oggetto del negozio di destinazione l’Autore si interroga sull’ammissibilità di un atto avente ad oggetto beni mobili non registrati, in quarto luogo esamina la struttura (statica e dinamica) del negozio, infine tratta altri aspetti di rilievo inerenti alla figura in esame, quali la sussistenza di un obbligo di reimpiego, la configuarabilità di un negozio di destinazione privo di beneficiari in senso tecnico, le modalità di trascrizione, le conseguenze dell’impiego dei beni destinati per finalità diverse e la natura unilaterale o bilaterale della separazione patrimoniale realizzata per effetto del negozio di destinazione. Risposte dell’Ufficio Studi ai quesiti posti dai singoli notai Quesito n. 173-2006/C Quesito n. 449-2006/C Divieti decennali di alienazione ex lege 410/2001 e applicabilità all’erede dell’inquilino che abbia esercitato il diritto di opzione Al quesito se il divieto di alienazione, ex art. 3, comma 14° della legge n. 410 del 2001, per cinque anni degli immobili previdenziali pubblici oggetto di dismissione, si applichi anche all’erede dell’inquilino acquirente che ha esercitato il diritto di opzione, l’Ufficio ha risposto che l’erede è tenuto a rispettare il divieto dei cinque anni di inalienabilità previsti per il termine che comunque decorre dal momento dell’acquisto dell’atto da parte del de cuius predetto. Fabbricato realizzato in base a d.i.a., nullità e atto di conferma All’Ufficio è stata prospettata la seguente fattispecie: in un atto di compravendita immobiliare è stata omessa l’indicazione degli estremi della denuncia d’inizio attività presentata ai sensi dell’art. 22, comma terzo, lett. b) del D.P.R. n. 380/2001. La D.I.A., in realtà era stata presentata, ma alla data della stipula non erano ancora decorsi i trenta giorni previsti dall’art. 23 D.P.R. n. 380/2001 per l’efficacia della denuncia d’inizio attività. In questa fattispecie è stato chiesto se l’atto (nullo ai sensi dell’art. 46, comma 5 bis, D.P.R. n. Quesito n. 113-2006/I Quesito n. 2812006/C Quesito n. 92-2006/I Quesito n. 74-2006/I Quesito n. 4632006/C 380/2001) possa essere confermato ai sensi del quarto comma del predetto articolo dal momento che alla data della stipula la D.I.A. non era efficace e quindi forse insussistente. La nullità del contratto deriva dalla semplice carenza documentale di tipo formalistico: se la mancata indicazione nell’atto dei documenti necessari ai fini della validità del negozio posto in essere non è dovuta all’effettiva inesistenza della documentazione richiesta (se, cioè, i documenti esistevano, ma nell’atto non sono stati dichiarati) l’atto nullo può essere confermato. L’Ufficio si è espresso nel senso che non si ravvisano ragioni che ostano alla conferma dell’atto “…anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella forma del precedente, che contenga la menzione omessa” (art. 46, comma quarto, D.P.R. n. 380/2001), in quanto la sopravvenuta efficacia della D.I.A. – attribuendo unicamente l’effetto abilitativo dell’atto – non possa che confermarne l’esistenza al momento della stipula del rogito viziato. La nullità del contratto deriva dalla semplice carenza documentale di tipo formalistico: se la mancata indicazione nell’atto dei documenti necessari ai fini della validità del negozio posto in essere non è dovuta all’effettiva inesistenza della documentazione richiesta (se, cioè, i documenti esistevano, ma nell’atto non sono stati dichiarati) l’atto nullo può essere confermato. Scissione e termine per l’opposizione dei creditori Si è posto il dubbio se, nell’ipotesi di delibera di scissione di società a responsabilità limitata, con costituzione di una nuova società a responsabilità limitata e contestuale riduzione del capitale sociale della società scindenda, la delibera stessa possa essere attuata, in mancanza di opposizione dei creditori, decorso il termine previsto dalla disciplina propria della scissione o se debba invece trovare applicazione quello più lungo previsto ai sensi dell’articolo 2482, secondo comma, c.c. (90 giorni) dalla sua iscrizione presso il Registro delle Imprese. Secondo l’Ufficio, siccome la riduzione di capitale non si configura come una deliberazione autonoma, assunta nella medesima sede rispetto alla scissione, ma costituisce un elemento funzionale alla realizzazione della più complessa operazione di scissione, l’opposizione dei creditori esercitabile sarà solo quella prevista in materia di scissione, con l’applicazione del termine ordinario di sessanta giorni - o di quello ridotto di trenta, ricorrendone i presupposti Terzo condono e termini per il versamento delle rate di oblazione ed oneri concessori Alla domanda se i termini prescritti dalla legge sul c.d. terzo condono per il versamento delle rate di oblazione e oneri concessori successive alla prima siano perentori, l’Ufficio ha risposto che il ritardo nel versamento dell’oblazione non determina l’incommerciabilità del bene, ma soltanto un ritardo nella definizione amministrativa del procedimento di condono, fermo restando che la commerciabilità viene salvaguardata allorquando la parte dichiari nell’atto l’avvenuto versamento dell’intera oblazione autoliquidata. A tal proposito ha ricordato che mentre per il primo condono erano previsti i termini per il versamento dell’oblazione, ma senza conseguenze sanzionatorie per la loro inosservanza; per il secondo condono, a partire dal D.L. n. 468 del 1994, i termini per il versamento dell’oblazione sono stati indicati in modo rigoroso, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica collegate al condono, e probabilmente tenuto conto anche del fatto che per il precedente condono l’ultima rata di oblazione risultava spesso insoluta. Fusione per incorporazione di una cooperativa in altra società cooperativa cui si applicano le norme sulla s.p.a. ai sensi dell’art. 2519 c.c., e relazione di cui all’art. 2501 sexies c.c. Al quesito se, in caso di fusione per incorporazione di una cooperativa in altra società cooperativa cui si applicano le norme sulla s.p.a. ai sensi dell’art. 2519 c.c., la relazione di cui all’art. 2501 sexies c.c. possa essere affidata ad un esperto nominato direttamente dalle società interessate dalla fusione, o se, viceversa, questi debba essere designato dal tribunale, l’Ufficio Studi ha risposto che nel caso specifico gli esperti che dovranno redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni, ai sensi dell’art. 2501-sexies, debbono essere designati dal tribunale. Partecipazione di associazione non riconosciuta in una società a responsabilità limitata consortile Al quesito se sia possibile effettuare una cessione di quota di società a responsabilità limitata consortile ad un’associazione non riconosciuta, precisando che lo statuto della società in questione prevede espressamente la possibilità, per tali soggetti, di assumere la qualità di socio, l’Ufficio Studi ha risposto positivamente, com’è confermato da una serie di pronunce della giurisprudenza onoraria in sede di omologazione, le quali hanno costantemente qualificato le associazioni non riconosciute, nonostante la mancanza di personalità giuridica, come “centri autonomi di imputazione giuridica”, dotati di propria soggettività. Resta ovviamente da verificare dal punto di vista “interno” la compatibilità dell’attività svolta dall’associazione con gli scopi consortili propri della società Autorizzazione alla accettazione di donazione in favore di ente ecclesiastico E stato chiesto se, oltre al decreto di autorizzazione del titolare della diocesi, il legale Quesito n. 27-2006/I Quesito n. 493-2006/C Quesito n. 462-2006/C Quesito n. 6103/C Quesito rappresentante della parrocchia che intende accettare una donazione debba produrre - in base al diritto civile e al diritto canonico – ulteriori documenti autorizzativi. L’Ufficio, richiamata la dottrina in materia, ha affermato che dall’esame delle norme di diritto canonico non è emersa la necessità di allegare ulteriori documenti autorizzativi. In sintesi - le donazioni pure devono essere accettate dagli enti ecclesiastici e per rifiutarle si richiede una giusta causa. Ove, peraltro, si tratti di una donazione di grande valore da parte di una persona giuridica pubblica è anche necessaria la licenza dell’Ordinario; - l’accettazione delle donazioni modali o condizionate deve essere sempre autorizzata dall’Ordinario. L’autorizzazione del titolare della diocesi tende ad evitare che il rifiuto di beni liberamente donati o – come si evince dall’esame del can. 1304 - l’accettazione di oneri il cui adempimento non sia compensato dal valore della donazione possano arrecare danno all’ente ecclesiastico donatario. Scissione parziale e diritto di recesso del socio dissenziente E’ stato posto il quesito se al socio di minoranza contrario alla scissione spetti il diritto di recesso nel caso in cui venga approvato un pro-getto di scissione parziale a favore di una S.p.A. di nuova costituzione da attuarsi mediante trasferimento alla newco di un ramo d'azienda, tenuto conto che lo statuto della S.p.A.(beneficiaria) di nuova costituzione, compreso l'oggetto, sarà identico a quello della società scissa e che la clausola dell'oggetto della scissa non subirà modifiche anche se l'attività relativa al ramo d'azienda trasferita non verrà più svolta. L’Ufficio studi si è espresso nel senso la risposta va data in relazione alla valutazione sostanziale se, alla luce della cessazione dell’attività relativa al ramo di azienda trasferito, si attui una modifica dell’oggetto sociale che dia luogo un cambiamento «significativo» dell’attività svolta. Strade vicinali e procedura di eliminazione dei vincoli alla commerciabilità E’ stato chiesto all’Ufficio Studi se, ai fini della successiva vendita o permuta di strade classificate come vicinali, il Comune possa procedere all’eliminazione del relativo vincolo mediante adozione di delibera di sdemanializzazione oppure debba procedervi mediante l’adozione di un atto dichiarativo di cessazione della servitù di uso pubblico sulla strada vicinale interessata. L’Ufficio dopo aver distinto tra strade vicinali private o agrarie e strade vicinali d’uso pubblico o pubbliche ha risposto che, fatta salva la necessità di procedere, preliminarmente, all’esatta individuazione della natura del diritto reale vantato dall’amministrazione sul bene, ai fini della qualificazione giuridica del relativo vincolo, l’ente esponenziale, tanto nell’ipotesi in cui il vincolo stesso sia ascrivibile alla categoria delle servitù prediali pubbliche, quanto che sia riconducibile a quella, diversa, dei diritti d’uso pubblico, potrà determinarsi secondo i criteri propri della procedura di sdemanializzazione, atteso l’assoggettamento al regime demaniale, ex art. 825 c.c., di entrambe le descritte categorie, fermo restando, quanto al provvedimento da adottarsi in concreto, quanto sopra esposto in merito alle modalità di estinzione delle diverse tipologie di vincolo. Decorrenza del termine di esercizio della prelazione artistica: possibilità di applicare la regola di cui al secondo comma dell’art. 2963 c.c. Alla domanda se nel computare il termine di esercizio della prelazione previsto dall’art. 61 d.lgs. 42/2004 deve tenersi conto del giorno in cui il Ministero ha ricevuto la prescritta denuncia, ovvero il medesimo termine decorre dal giorno successivo a tale ricezione (conformemente alla regola di cui all’art. 2963, comma secondo, codice civile) l’Ufficio studi ha risposto che che il termine per l’esercizio della prelazione dovrà calcolarsi dal giorno successivo a quello in cui si è stata ricevuta la denuncia (soluzione in linea con la posizione della giurisprudenza). Prezzo della rivendita di alloggio da parte dell’assegnatario acquirente ai sensi della legge 560/1993 E’ stato chiesto se, in caso di rivendita da parte dell’assegnatario che abbia acquistato un alloggio di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell’articolo unico, della legge 24 dicembre 1993 n. 560, il prezzo da comunicarsi allo IACP, o suoi consorzi comunque denominati, ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 20, dell’articolo unico della predetta legge, debba essere quello pari al prezzo di cessione rivalutato sulla base della variazione accertata dall’ISTAT, oppure sia quello di mercato. L’Ufficio ha risposto che la possibilità di rivendita, solo decorso il decennio, a chiunque e a prezzo libero esclude, da un lato, che possano sussistere limitazioni relative al corrispettivo con il quale l’ente eserciti la prelazione; e, dall’altro lato, che la prelazione dello IACP possa essere disattivata ricorrendo al disposto del comma 25, il quale, pur essendo contemplato nella normativa in esame, ha in realtà solo la funzione di integrare quella prevista dalla legge del 1977 Prestazione di garanzie per acquisizione da parte di s.r.l. di società in nome collettivo n. 110-2006/I L’Ufficio ha risposto che non sembra che ostino specifiche disposizioni normative alla realizzazione di un’operazione così congenata: acquisto, da parte di una società a responsabilità limitata unipersonale, del 99% di una società in nome collettivo, nel cui patrimonio è contenuto un bene immobile ad uso industriale, laddove il residuo 1% sarà acquistato dalla persona fisica – unico socio della s.r.l., precisandosi che l’acquisto della partecipazione nella s.n.c. avverrà tramite un finanziamento ipotecario garantito dall’immobile di proprietà della stessa società acquisita. Tutto ciò pare fattibile in quanto alla società in nome collettivo non si applica il disposto degli artt. 2358 e 2474 c.c., che vietano, rispettivamente alle s.p.a. e alle s.r.l., di accordare prestiti o fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione di proprie partecipazioni. L'operazione, tuttavia, sembra poter destare perplessità quanto alla possibile estraneità dell'atto in questione all'oggetto sociale, ex art. 2298 c.c., nonché in ragione del conflitto di interessi esistente Quesito n. 5-2006/E Applicabilità della nuova disciplina delle offerte dopo l’incanto ex art. 584 c.p.c. alle vendite ordinate prima del 1° marzo 2006 L’Ufficio ha dato risposta negativa al quesito se la disciplina contenuta nel testo novellato dell’art. 584 c.p.c. (offerte dopo l’incanto) si applichi (anche) agli incanti in cui la vendita era già stata ordinata prima del 1° marzo 2006; Quesito In tema di atti stipulati dal segretario comunale: un caso pratico. n. 320-2006/C In tema di compravendita stipulata dal Segretario Comunale e necessità di menzioni urbanistiche, l’Ufficio ha risposto ad un caso pratico confermando il principio che anche in assenza del richiamo alla licenza/concessione edilizia, ovvero al richiamo della deliberazione con la quale il progetto è stato approvato o l'opera autorizzata, l’atto di vendita da parte di un Comune può comunque ritenersi valido (e non necessita di convalida) quando risulta trattarsi di opera costruita dall’amministrazione comunale e posta a servizio di un interesse pubblico. L’affermazione si fonda sulle conclusioni raggiunte in un precedente studio del CNN, (N. RAITI, Costruzioni della pubblica amministrazione, in Condono edilizio, Milano, 1999, 122), secondo il quale “dovrebbe essere sufficientemente chiaro che tutte le volte in cui l’oggetto di uno degli atti previsti dagli artt. 17 e 40 della l. 47/85 è costituito da un fabbricato costruito dall’amministrazione dello Stato, non dovrà menzionarsi alcune licenza o concessione, essendo sufficiente dare dimostrazione del fatto che la costruzione è stata eseguita da parte della stessa amministrazione, a ciò autorizzata dalla stessa legge, senza che occorra alcun titolo che ulteriormente la abiliti”. Quesito Prelazione agraria e vendita in blocco n. 407-2006/C E’ stato chiesto se nel caso di vendita in blocco ad un prezzo unico di un fondo agricolo costituito da un unico corpo – formato da porzioni con destinazioni colturali diverse – può il confinante coltivatore diretto, che non ha esercitato il diritto di prelazione, chiedere il riscatto per una singola porzione del fondo avente una specifica destinazione colturale, sostenendo la invalidità della notifica della proposta di alienazione sulla base della mancanza della distinzione dei prezzi per le single porzioni del fondo destinate a colture diverse. Nel formulare la risposta l’Ufficio ha condotto un’attenta analisi sulla configurabilità della “vendita in blocco” nella prelazione agraria, sulla possibilità di esercizio del retratto nel caso in cui vi sia stata la regolare denuntiatio, e sulla rilevanza della indicazione del terreno all’interno del contratto. Dalla Lista Sigillo 2 settembre 7 settembre 11 settembre 30 settembre Allego alla presente un articolo de Il Sole 24 Ore, ove si riporta che la Camera di Commercio di Milano ha ammesso l'iscrizione di SRL in cui l'amministratore unico sono altre SRL. Chiedo ai colleghi, se ne hanno a disposizione, di divulgare eventuale altro materiale per approfondire la questione. Buona serata Antonio Barbazza R.Trabace ha trasmesso una raccolta di appunti sulla tassazione degli atti. L’Autore ha precisato che la raccolta è stata, suo malgrado, fortemente condizionata dalle nuove disposizioni del D.L. 223, ma l’ha inviata comunque, prima che altri sconvolgimenti legislativi lo privino definitivamente del piacere di condividerla con gli Amici della Lista R.TRABACE e G.PETRELLI hanno trasmesso la versione “aggiornata” di due loro tabelle sinottiche in tema di tassazione di atti traslativi (alla luce delle modifiche apportate dalla manovra correttiva d’estate) A.Pischetola ha trasmesso la raccolta di Nugae e Circolari del terzo trimestre dell’anno 2006 Circolari, Risoluzioni e Note ministeriali Ministero dello Sviluppo Economico CIRCOLARE 3 agosto 2006, n. 3602/C Registro delle imprese: sollecito alla diffusione dello strumento della firma digitale. Nell'ambito dell'attività di vigilanza sulla tenuta del Registro delle imprese, il Ministero dello Sviluppo economico ha evidenzia alcune procedure che le Camere di Commercio sono invitate ad adottare (con riferimento, in particolare, alla firma digitale e al sistema di generazione del protocollo automatico). (La circolare è reperibile in allegato al Notiziario del 7 settembre) Nota della Direzione Trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità – regime sanzionatorio Centrale Catasto e L’Agenzia del Territorio ha sostenuto che anche alla trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità di applica il regime sanzionatorio per l’esecuzione della formalità oltre il termine Pubblicità di legge. Immobiliare Il termine evidentemente decorre non dall’apertura della successione, ma dalla data in cui è Del 5 luglio 2006 stato compiuto l’atto che comporta accettazione tacita. Risoluzione 94 del OGGETTO Istanza di interpello- Art. 1, comma 469 e segg. legge 23 dicembre 2005, 25.07.06 n.266 - Rivalutazione dei beni d'impresa ed aree fabbricabili Comitato Consultivo Quando non è elusiva la scissione parziale proporzionale La scissione parziale proporzionale non presenta aspetti di elusività, a condizione che non sia per l’applicazione preordinata alla successiva vendita delle quote della beneficiaria o, comunque, a privare di delle norme operatività le imprese partecipi della complessiva riorganizzazione societaria. antielusive Parere del 25 luglio L'operazione di scissione parziale proporzionale rappresentata non evidenzia aspetti di elusività poiché non genera alcun risparmio di imposta da considerarsi indebito in quanto realizzato attraverso l' 2006, n. 24 aggiramento di norme tributarie ed è altresì sorretta da valide ragioni economiche. Considerato, peraltro, che eventi successivi alla descritta operazione potrebbero rivestire carattere elusivo, per cui la stessa potrebbe risultare ex post come il primo stadio di un più vasto disegno elusivo, è opportuno ribadire che resta impregiudicato, ai sensi dell'art. 37-bis, comma 2, D.P.R. n. 600/73, ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria volto a verificare se l'operazione in esame ed eventuali altri atti, fatti o negozi ad essa collegati e non rappresentati nell'istanza, si inseriscano in un più ampio disegno elusivo o siano altrimenti contrari alle norme fiscali. Circolare Agenzia Entrate n. 30 del 29.09.2006 (Il parere è consultabile sul Notiziario del 21 settembre) Oggetto: Articolo 37, comma 49 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto, n. 248 La circolare fornisce alcuni chiarimenti interpretativi delle disposizioni contenute nell'articolo 37, comma 49 del decreto legge 4 luglio, n. 223 approvato con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (tale norma, stabilisce che, dal 1 ottobre 2006, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all'articolo 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997). Scadenzario 18 agosto 2006 12 agosto 2006 21 agosto 2006 26 agosto 2006 Entrata in vigore del Regolamento C.E. che approva lo Regolamento C.E. n.1435/2003 Statuto della Società Cooperativa Europea del 22 luglio 2003 Entra in vigore la Legge di conversione del “Decreto Legge 248 del 4 agosto 2006 Bersani” (D.L. 233 del 4 luglio 2006) (G.U. n.186 dell’11.08.2006) Gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui Decreto del Presidente del agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio Consiglio dei Ministri, 28 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il 2006 giorno 1 ed il giorno 21 del mese di agosto 2006, possono (G.U. del 31 luglio 2006, n. essere effettuati entro il medesimo giorno 21, senza alcuna 176) maggiorazione Entra in vigore il “Nuovo disciplinare” (inteso come D.Lgs. 1 agosto 2006 n. 249 l’insieme delle norme in materia di procedimento disciplinare (G.U. n. 186 dell’11 agosto a carico dei notai, che hanno integrato la Legge 16 febbraio 2006 - Suppl. Ord. n. 184) 1913 n.89), limitatamente agli articoli 19 (per quanto concerne l’art.135 comma 4 della Legge Notarile, ivi richiamato), da 20 a 27, 29, 30, 47, 50, 51, 52 commi 2 e 4, 53 e 54. 31 agosto 2006 15 settembre 2006 1 ottobre 2006 1 ottobre 2006 8 ottobre 2006 31 dicembre 2006 31 dicembre 2006 1 gennaio 2007 1 gennaio 2007 1 gennaio 2007 1 gennaio 2007 1 giugno 2007 30 giugno 2007 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Concorso a duecentotrenta posti di notaio. Termine ultimo per presentare domanda di partecipazione al prossimo concorso notarile. Entra in vigore il Decreto Legge 258/2006 portante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell'IVA. Data a partire dalla quale vengono ridotte del 50% le aliquote delle imposte ipotecarie e catastali per le cessioni di fabbricati strumentali per natura a favore di fondi immobiliari chiusi, società di locazione finanziaria , banche ed intermediari finanziari Data a partire dalla quale (e sino al 31 dicembre 2006) la quota di detrazione IRPEF per le ristrutturazioni edilizie è ridotta al 36%, nei limiti di Euro 48.000,00 per abitazione Applicazione della nuova normativa in tema di “RENDIMENTO ENERGETICO NELL’EDILIZIA”. NB E’ prevista la nullità degli atti di compravendita ai quali (quando dovuto) non è allegato l’attestato di certificazione energetica Scadenza proroga delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina Scadenza proroga delle agevolazioni del 41% in materia di recupero del patrimonio edilizio Abrogato l’obbligo per i notai di trasmettere in questura una scheda informativa nell'ipotesi di trasferimento di terreno o di esercizio commerciale) mantenendo questa norma in vigore limitatamente ai terreni ed esclusivamente con riferimento alle zone ove esiste il regime tavolare; e ferma in ogni caso la possibilità che il questore richieda ai notai copia di atti nell'ipotesi di criminalità mafiosa. Abrogato anche l’obbligo di comunicazione delle cessioni d’azienda. Data a decorrere dalla quale è soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini ICI (NB l’obbligo tuttavia rimane in vigore fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio) Data a decorrere dalla quale è possibile detrarre dall’IRPEF dovuta, il 19% degli oneri sostenuti per i compensi corrisposti ai soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’unità da adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore ad Euro 1.000,00 per ciascuna annualità Entra in vigore il “Nuovo disciplinare” (inteso come l’insieme delle norme in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai, che hanno integrato la Legge 16 febbraio 1913 n.89), limitatamente agli articoli 34, 33, 34, 35 e 36. Ai procedimenti disciplinari promossi da questa data, si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 1 a 19, 28, 31, da 37 a 46, 48, 49 e 52 del “Nuovo disciplinare” (D.Lgs. 1 agosto 2006 n.249); con precisazione che l’art.19 entra in vigore da questa data limitatamente all’art.135 commi 1, 2 e 3 della Legge Notarile, ivi richiamati. Entra in vigore il limite dei 500,00 Euro per il pagamento in (G.U. 18 luglio 2006 - 4a serie speciale - n. 54) DECRETO-LEGGE 15 settembre 2006, n. 258 (GU n. 215 del 15 settembre 2006) Art.35, comma 10 ter Legge 248 del 4 agosto 2006 (G.U. n.186 dell’11.08.2006) Art.35, comma 35 quater Legge 248 del 4 agosto 2006 (G.U. n.186 dell’11.08.2006) D.Lgs 19 agosto 2005 n.192 (Supp.Ord. GU n.222 del 23.09.2005) Art.1 comma 120 L. 23.12.2005 n.266 (Finanziaria 2006) Art.1 comma 121 L.23.12.2005 n.266 (Finanziaria 2006) DPR 9 novembre 2005, n. 304. (G.U. 10 marzo 2006, n. 58) Art.37, comma 53 Legge 248 del 4 agosto 2006 (G.U. n.186 dell’11.08.2006) Art.35, comma 22 bis Legge 248 del 4 agosto 2006 (G.U. n.186 dell’11.08.2006) D.Lgs. 1 agosto 2006 n.249 (G.U. 11 agosto 2006 n.186 – Supplemento Ordinario 184) D.Lgs. 1 agosto 2006 n.249 (G.U. 11 agosto 2006 n.186 – Supplemento Ordinario 184) Art.35 comma 12 bis Legge 248 1 luglio 2008 contanti dei compensi professionali, di cui al quarto comma dell’art.19 del DPR 29 settembre 1973 n.600, introdotto dal comma 12 dell’art.35 della legge di conversione del “Decreto Bersani” Entra in vigore il limite dei 100,00 Euro per il pagamento in contanti dei compensi professionali, di cui al quarto comma dell’art.19 del DPR 29 settembre 1973 n.600, introdotto dal comma 12 dell’art.35 della legge di conversione del “Decreto Bersani” del 4 agosto 2006 (G.U. n.186 dell’11.08.2006) Art.35 comma 12 bis Legge 248 del 4 agosto 2006 (G.U. n.186 dell’11.08.2006) Segnalazione di giurisprudenza Cassazione, Sez.II 9 /02/2006 n.2863 Condominio degli edifici – ultimo piano La facoltà di sopraelevare concessa dall’art.1127 Cod.Civ., comma 1, al proprietario dell’ultimo piano dell’edificio condominiale, ove l’ultimo piano appartenga pro diviso a più proprietari, spetta a ciascuno di essi nei limiti della propria porzione di piano, con utilizzazione dello spazio aereo sovrastante a ciascuna porzione e nel rispetto del limite di cui all’art.1127 Cod.Civ., commi 2 e 3. (su questo argomento vedasi anche “Diritto di sopraelevazione ed indennità ex art.1127 Cod.Civ.” di Maddalena Tamma in IL NOTARIATO 4/2006 pag.483) Cass. 10564/2005 Accertamento della lesione di legittima e natura del credito del legittimario pretermesso La sentenza, conformandosi all’orientamento giurisprudenziale consolidato, ribadisce che la valutazione dei beni ai fini della determinazione della lesione della legittima e, conseguentemente, della concreta reintegra della quota lesa deve farsi con riferimento al valore dei beni al momento dell’apertura della successione. Il legittimario ha diritto di ottenere in natura, ove possibile, l’integrazione della propria quota, ovvero ha diritto di vederla soddisfatta attraverso l'attribuzione di beni ereditari e/o donativi, essendo il beneficiario della disposizione impugnata tenuto a restituire il bene o parte di esso. Tuttavia, ove non sia possibile un'integrazione in natura, la tutela della legittima va garantita tramite l'attribuzione in denaro del relativo credito. Si tratterebbe, più precisamente, di un credito di valore, avendo la relativa obbligazione ad oggetto la prestazione di cose diverse dal denaro, secondo una consolidata opinione dottrinale che distingue tra obbligazioni di valore e di valuta a seconda dell’oggetto della relativa prestazione, e costituendo, nelle obbligazioni di valore, la moneta il sostitutivo di un'altra prestazione. (commento di M. Bertoli, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 5/2006, 536-544). Proprietà coltivatrice La rivendita del fondo acquistato con i benefici della Legge 26 maggio 1965 n.590 (c.d. PPC) prima che siano decorsi dieci anni dall’acquisto (n.d.r. oggi 5 anni) non è nulla, ma comporta unicamente la decadenza dei benefici previsti dalla legislazione in materia di formazione ed arrotondamento della proprietà contadina, a norma dell’art.28 Legge 590 del 1965. Tribunale di Milano La responsabilità civile degli amministratori di s.p.a. e di s.r.l. nell’ambito della procedura concorsuale di fallimento del 13/2/2006 In tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali, il Tribunale ha affermato che il danno al patrimonio di società dichiarata fallita, derivante dall’inadempimento contrattuale di negozi facenti capo alla medesima società, non può essere imputato all’amministratore, in quanto questi risponde per la violazione degli obblighi di diligenza inerenti alle funzioni esercitate, ma non assume la posizione di garante delle obbligazioni stipulate dalla società. Cassazione Sez.Unite 28/03/2006 n.7033 (commento di L. De Rentiis, nota a Trib. Di Milano, 13 febbraio 2006, in Il Corriere del merito, 5/2006, 604). Corte d’Appello di Contratto preliminare di compravendita - certificato di destinazione urbanistica e Firenze del 16/11/2005 sentenza ex art. 2932 c.c. La Corte d’Appello di Firenze affronta la tematica inerente alla necessità o meno n. 1787 dell’allegazione del certificato di destinazione urbanistica ad un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto dei terreni. La prevalente dottrina e giurisprudenza dà al quesito risposta negativa, argomentando, principalmente, in base alla considerazione che la norma in questione ha carattere eccezionale e si riferisce esclusivamente ai contratti con efficacia reale, non anche ai contratti ad effetti obbligatori (quale, appunto, il preliminare). Per quanto invece attiene la possibilità di ottenere una sentenza traslativa ex art. 2932 c.c., la giurisprudenza di legittimità sembra concorde nel ritenere che la mancata allegazione del certificato al contratto preliminare di vendita precluda l’esecuzione in forma specifica dello stesso; ciò in considerazione del fatto che la sentenza ex art. 2932 c.c. è destinata a produrre gli effetti reali del contratto definitivo non concluso, rientrando così nella previsione normativa di cui all’art. 30, 2° comma, T.U.. La Corte D’Appello di Firenze, con la citata sentenza, si discosta dal delineato orientamento giurisprudenziale, affermando la validità della sentenza di cui all’art. 2932 c.c. nel caso in cui il richiesto certificato sia rilasciato prima della trascrizione della stessa. La sentenza in commento giunge, quindi, ad affermare che la mancata allegazione del certificato di destinazione urbanistica non comporta la nullità della sentenza esecutiva di cui all’art. 2932 c.c., salva la necessaria allegazione dello stesso al momento della trascrizione della sentenza (commento di V. Tomarchio, in Il Corriere del merito, 5/2006, 587). Tribunale di Milano del 7/2/2006 Rapporto tra diritto di opzione ed interesse sociale effettivo e riconoscibile Viene affrontata la questione inerente all’esclusione del diritto di opzione fondata su di un corrispondente interesse della società: il Collegio milanese riconosce che tale causa di esclusione postula un’adeguata allegazione e dimostrazione dell’interesse sociale prevalente ed attribuisce al giudice la valutazione della sussistenza e della reale consistenza di tale interesse, che deve essere qualificato, effettivo e riconoscibile (nel caso di specie tale è stato valutato l’interesse di una società a far entrare nella compagine sociale un finanziatore, al fine di porre rimedio alla situazione di indebitamento e di sottocapitalizzazione in cui la società versava, consentendo lo sviluppo dei programmi imprenditoriali). La ragione giustificatrice del diritto di opzione va individuata nell’esigenza di garantire ai soci di mantenere inalterata la partecipazione al capitale sociale, qualora venga deliberato un aumento. L’art. 2441, 5° comma, c.c. prevede che tale diritto può essere escluso o limitato “quando l’interesse della società lo esige”: secondo l’impostazione tradizionale al fine di legittimare l’esclusione del diritto di opzione è necessario evidenziare il perseguimento di un interesse sociale, obiettivo e concreto, che risulti ulteriore rispetto al solo aumento di capitale (cfr. Cass. 4089/1980 e Cass. 2263/1972). A tale riguardo va osservato che non potrebbe considerarsi legittima l’esclusione del diritto di opzione in presenza di mere descrizioni “generiche” dell’asseritamente presente interesse sociale. (Commento di G. Vecchio, in Il Corriere del merito, 7, 2006, p. 853) Cassazione 25 luglio Effetti in Italia di un divorzio estero Non può essere ritenuta contraria all'ordine pubblico, per il solo fatto che il matrimonio sia 2006, n. 16978 stato sciolto con procedure e per ragioni e situazioni non identiche a quelle contemplate dalla legge italiana, una sentenza di scioglimento del matrimonio pronunciata, fra cittadini italiani, dal giudice straniero il quale abbia fatto applicazione del diritto straniero. Ed infatti attiene in realtà all'"ordine pubblico" solo la esigenza che lo scioglimento del matrimonio venga pronunciato solo all'esito di un rigoroso accertamento - condotto nel rispetto dei diritti di difesa delle parti, e sulla base di prove non evidenzianti dolo o collusione delle parti stesse dell'irrimediabile disfacimento della comunione familiare, il quale ultimo costituisce l'unico inderogabile presupposto delle varie ipotesi di divorzio previste dall'art. 3 della legge n. 898/70. Appello di Milano 28 Prescrizione dell’azione disciplinare aprile 2004 La pronuncia conferma l’orientamento dominante in giurisprudenza: l'azione disciplinare promossa contro un Notaio si prescrive in quattro anni, dal giorno in cui l'infrazione viene commessa, "ancorché vi siano atti di procedura" (art. 146 L. 16 febbraio 1913 n. 89 - n.d.r. nel testo ora non più vigente in quanto sostituito dall'art. 29 del Decreto Legislativo 1 agosto 2006 n. 249) e quindi non subisce interruzione per effetto del procedimento disciplinare, della contestazione delle infrazioni e delle pronunce del Consiglio Notarile o del Tribunale. Si ricorda che la Corte Costituzionale del 2 febbraio 1990 n. 40 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art 146 L.16 febbraio 1913 n. 89 e ha riconosciuto che vi è un'unica ipotesi di sospensione (in caso di pendenza di un procedimento penale) e che la prescrizione dell'azione disciplinare è rilevabile d'ufficio (Cass. Civ. 10 maggio 2002 n. 6732; Cass. Civ. 20 gennaio 2001 n. 839; Cass. Civ. 9 aprile 1999 n. 3476). Diritto internazionale Tradotto il Codice Civile tedesco (BGB) Il Ministero federale della Giustizia tedesco ha fatto eseguire una traduzione in lingua inglese del Codice Civile (BGB), che può essere scaricata presso http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/ Il BGB, preparato dal 1881, è entrato in vigore il 1 gennaio 1900. In lingua italiana esiste una versione curata dal Prof. Salvatore Patti. Questa versione ora disponibile sul web sarà inserita nel settore internazionale della RUN, alla voce links legislativi. Sul notiziario del giorno 21 settembre 2006 è pubblicata la tabella riepilogativa che riporta i limiti della maggiore età nei principali Stati IRLANDA : soggetti abilitati a porre in essere atti notarili e autentiche Con l’adesione alla Convenzione di Bruxelles, 25 maggio 1987 che abolisce la legalizzazione dei documenti negli Stati membri CE di Stati nei quali il Notariato è disomogeneo rispetto al nostro sistema, assume rilievo capire quali siano le autorità nazionali di tali Stati abilitate a rogiti ed autentiche. Gli Stati coi quali è in vigore tale abolizione, per via di tale convenzione multilaterale sono: Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda e Italia e vi sono altri casi d’esenzione, che discendono da regolamenti comunitari. Nel caso di sistemi di common law, le competenze alle autentiche sono poco note e, quel che è peggio, talvolta poco chiare anche per gli stessi operatori locali. Di lì il rischio insito nel ricevere atti che abbiano tale provenienza e siano esenti da legalizzazione (e quindi da Apostille). Il doppio problema, prima segnalato, si pone, nei loro confronti, in questo modo: a) non è palese quali siano i soggetti abilitati, b) non è agevole, in ogni caso, assumere informazioni su tali soggetti. Per queste ragioni, ad un nostro quesito il Notariato irlandese, ha fornito la seguente risposta: “1. Una firma, quanto ai suoi effetti, in un documento posto in essere per il suo uso all’estero, fuori dall’Irlanda, sarà invariabilmente autenticata da un notary public. Un Solicitor delle Courts in Irlanda può talvolta autenticare una firma ma tale autentica non sarà accettata dappertutto fuori dall’Irlanda e dal Regno Unito, Australia e Canada – giurisdizioni di common law. 2. Un atto notarile, in quanto documento pubblico, può essere autenticato ai sensi della Convenzione dell’Aia del 5 Ottobre 1961 mediante Apostille emessa dal Department of Foreign Affairs, che è l’autorità competente. 3. Siccome l’Irlanda ha ratificato la Convenzione comunitaria del 25 Maggio 1987 ogni documento pubblico come un atto notarile, posto in essere in Irlanda, e destinato ad un altro Stato membro, che abbia ratificato la Convenzione, è esentato da ogni forma di legalizzazione "o formalità equipollente". Pertanto, in tali circostanze, l’Apostille non è richiesta né in Irlanda né in Italia, che ha ratificato tale convenzione. 4. In ogni caso che non rientri nelle categorie di cui sopra, occorrerà la legalizzazione. Ciò richiederebbe che la firma e il sigillo del Notaio irlandese siano verificati dal Registrar of the Irish Supreme Court e richiederebbe anche che firma e sigillo del Registrar siano verificati dal Department of Foreign Affairs e indi legalizzati dal console o agente dello Stato al quale il documento è destinato. 5. La Faculty of Notaries Public in Irlanda è in grado di verificare che un soggetto che dice di agire quale notaio irlandese sia stato debitamente designato e abilitato alla pratica professionale.” (Comunicazione di E. Rory O’Connor, Dean della Faculty of Notaries Public in Ireland) Aggiornato il sito del Ministero degli Esteri sulla reciprocità nella UE Il Ministero Affari Esteri, nel suo sito internet www.esteri.it, ha tolto il riferimento alla condizione di reciprocità anteriormente contenuto nelle informative riguardanti i nuovi Stati membri dell’Unione Europea, inserendo al suo posto la seguente dicitura: “A seguito dell'adesione della ……… all'Unione Europea, a partire dal 1° maggio 2004 non si rende più necessario l'accertamento delle condizioni di reciprocità ex articolo 16 delle Preleggi, applicandosi viceversa i principi e le norme dell'ordinamento comunitario e la normativa nazionale attuativa del diritto comunitari”. Al riguardo, si richiama lo studio 05.03.04.38/UE - Appunti sulla capacità giuridica immobiliare delle persone fisiche e giuridiche dei nuovi stati membri dell’Unione Europea, (in CNN Notizie del 23 marzo 2005), sulla cui scorta è avvenuta tale modifica. Segnalazioni di volumi, pubblicazioni e letture Giancarlo Iaccarino Nomina del Curatore Speciale ai sensi dell’art.78 del IL NOTARATO, 4/2006 pag.424 C.p.C. La cessazione dell’ufficio di amministratore rappresenta nelle società di persone, dove esiste un forte legame fiduciario, un momento critico per la Società, in particolare allorchè lo statuto sociale attribuisca l’amministrazione ad un socio soltanto si pone il problema . in caso di cessazione per qualunque causa (dimissioni, revoca, recesso, esclusione, morte) - di sapere se si verifichi il riacquisto automatico in capo all’altro socio del potere di amministrare, oppure se sia necessario uno specifico atto volitivo in tal senso. L’orientamento giurisprudenziale è nel senso che non vi sia automatica riviviscenza (rectius estensione) dei poteri degli amministratori e, qualora non si sia proceduto ad una specifica sostituzione, tornano applicabili le disposizioni di cui all’art.78 C.p.C.. Giovanni Rizzi Claudio Trinchillo a cura di Ubaldo La Porta Enrico Bevilacqua Il patto di famiglia (tecniche redazionali) IL NOTARIATO, 4/2006 pag.429 SCRITTI GIURIDICI Ricerca e metodo di un giurista Liguori Editore, 2006 Pag.665, Euro 50,00 “pratico” Rassegna di clausole potenzialmente vessatorie nei Federnotizie n.5/2006, pag.173 contratti di mutuo bancario Segnalazioni di siti web e programmi Sul sito http://www.maccarone.it/manovrina_2006/ il notaio Enrico Maccarone ha realizzato (in beta test) una serie di pagine web destinate a facilitare la comprensione e l'applicazione delle recenti novità fiscali, per la parte che ci riguardano, dopo la cd. “Manovra Estiva” Sul sito dell’Agenzia del Territorio, alla pagina http://www.agenziaterritorio.it/servizi/osservatorioimmobiliare/pubblicazioni_gratuite.htm è possibile consultare i dati statistici di valutazione commerciale/fiscale degli immobili. La registrazione degli interventi al convegno di studi organizzato il 20 maggio 2006 dall’Associazione Sindacale dei Notai dell'Emilia Romagna su: “Patti di famiglia ed altri strumenti di trasmissione del patrimonio familiare” è stata messa a disposizione di tutti i Colleghi sul sito della Notartel, grazie all’interessamento della gentilissima Giulia Clarizio al link http://www.notartel.it/media/dett.asp?arg=Ferrara20052006 Si possono perciò scaricare le quattro interessantissime relazioni: I Patti di Famiglia: finalità e presupposti. Struttura e natura giuridica. Prof. Gianluca Sicchiero Avvocato in Venezia, Professore Straordinario di Istituzioni di diritto privato presso l'Università Ca'Foscari di Venezia I Patti di Famiglia: La definizione degli ambiti soggettivi ed oggettivi. Effetti e vicende del patto di famiglia. Federico Tassinari Notaio in imola, Consigliere Nazionale del Notariato, Coordinatore del Settore Studi Gli atti di destinazione diretti alla realizzazione dell'interesse alla sistemazione del patrimonio familiare. Prof. Ubaldo La Porta Notaio in Milano, Professore Associato di Diritto Privato presso la Facoltà di Economia dell'Università del Piemonte Orientale Le implicazioni fiscali delle attribuzioni tra familiari attuate con i patti di famiglia e gli atti di destinazione. Fabrizio Sertori Notaio in Bologna Agenda di incontri di interesse notarile www.notartel.it>Congressi e Convegni> Agenda http://www.notariato.it/cnn/notaio/listing.aspx?lml_language_id=0&trs_id=103000&id=1612 DATA: 3 ottobre 2006, ore 18,30 LUOGO: Brescia Via U.La Malfa n.4 ARGOMENTO: Fusioni ed operazioni straordinarie a cui partecipano Società estere ORGANIZZAZIONE: Ufficio Studi del Consiglio Notarile di Brescia DATA: 3 - 4 Ottobre 2006 LUOGO: Milano Hotel Principe di Savoia ARGOMENTO: DONAZIONI E SUCCESSIONI NELL'EVOLUZIONE CIVILISTICA E FISCALE · TUTELA DEI LEGITTIMARI E CIRCOLAZIONE DEI BENI · ASSETTI PATRIMONIALI E PIANIFICAZIONE FISCALE ORGANIZZAZIONE: Paradigma Internet: http://www.paradigma.it E - mail: [email protected] DATA: 9 Ottobre 2006 ore 17,30 LUOGO: Milano Palazzo Turati – Via Meravigli n.9 ARGOMENTO: IL testamento biologico ORGANIZZAZIONE: Centro Studi Grande Milano DATA: 14-17 OTTOBRE 2006 CONGRESSO NAZIONALE DEL NOTARIATO LUOGO: Riva del Garda (TN) ARGOMENTO: Società, mercato, regole. Il notaio garante DATA: 27 - 29 ottobre e il 10 - 12 novembre LUOGO: Roma ARGOMENTO: “Negozi di destinazione, negozi di affidamento fiduciario, trust” ORGANIZZATORE: Associazione “Il Trust in Italia” PER INFORMAZIONI: http://www.sfidaglobalizzazione.unige.it DATA: 21 ottobre 2006 LUOGO: Verona - Sala Convegni Banco Popolare di Verona e Novara (Viale delle Nazioni, 4) ARGOMENTO: «Riflessi sull'attività notarile delle norme di diritto internazionale privato sulle società ed altri enti» ORGANIZZATORE: CONSIGLIO NOTARILE DI VERONA PER INFORMAZIONI: www.consiglionotarileverona.it/News.htm PER CONSULTARE IL PROGRAMMA: http://www.notariato.it/cnn/notaio/listing.aspx?lml_language_id=0&trs_id=103000&id=1612 Notizie diffuse nel corso del mese con le circolari locali www.notaibergamo.it > Area riservata > Archivio circolari Circolare n.26/2006 Circolare n.27/2006 Circolare n.28/2006 Convocazione all’incontro di studio su “La Manovra Estiva” Segnalazione della chiusura del servizio OBCO Auto; Segnalazioni in tema di Tariffa; Segnalazioni in tema di crediti formativi; Commissari al concorso notarile; Monitoraggio attività 2005. Pratiche automobilistiche: richiesta da parte di concessionari ed agenzie La documentazione segnalata da "CNN Notizie" può essere reperita nella relativa banca dati on-line. La posta elettronica relativa alla lista "Sigillo", nel caso di mancata ricezione, può essere reperita nell’archivio on-line (dall'1 gennaio 2002 il materiale della lista è già archiviato per argomento in automatico. Lo si può consultare dalla home page RUN cliccando su servizi di posta e poi Archivio sigillo). Le circolari e le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate sono reperibili sul sito WWW.finanze.it Le circolari del Distretto sono reperibili nell'area riservata del sito WWW.notaibergamo.it, unitamente ai numeri arretrati della presente rassegna. Si segnala che nell'area web della RUN dedicata a CNN Notizie è inserita la pagina AGORA' che contiene una selezione degli articoli di stampa riguardanti la categoria e consultabili dal giorno seguente la loro pubblicazione.