legale-favaro indag. p.g_ 2
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LEGALE INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA REATI DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PA C E LE INDAGINI PRELIMINARI SVOLTE DIRETTAMENTE DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA IN ORDINE AI REATI DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE PROCEDONO SENZA L’INTERVENTO DEL P. M. ED UNA PREVENTIVA ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI INDAGATI di A.F.* Fermo il rinvio generalizzato, ma con eccezioni, al Codice di Procedura Penale, così come formulato dall’art. 2, comma 1, il Decreto Legislativo 28 Agosto 2000, nr. 274 (recante “Disposizioni sulla competenza penale del Giudice di Pace”), dispone, in materia di indagini ad iniziativa della Polizia Giudiziaria che: “Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria compie di propria iniziativa tutti gli atti di indagine necessari per la ricostruzione del fatto e per l’individuazione del colpevole e ne riferisce al pubblico ministero, con relazione scritta, entro il termine di quattro mesi”. “Se la notizia di reato risulta fondata, la polizia giudiziaria enuncia nella relazione il fatto in forma chiara e precisa, con l’indicazione degli articoli di legge che si assumono violati, e richiede l’autorizzazione a disporre la comparizione della persona sottoposta ad indagini davanti al giudice di pace. Con la relazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l’ora in cui ha acquisito la notizia” (art. 11, “Attività di indagine”), “La polizia giudiziaria può richiedere al pubblico ministero 42 LEGALE l’autorizzazione al compimento di accertamenti tecnici irripetibili ovvero di interrogatori o di confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini. Il pubblico ministero, se non ritiene di svolgere personalmente indagini o singoli atti può autorizzare la polizia giudiziaria al compimento degli atti richiesti. Allo stesso modo provvede se viene richiesta l’autorizzazione al compimento di perquisizioni e sequestri nei casi in cui la polizia giudiziaria non può procedervi di propria iniziativa” (art. 13, “Autorizzazione del pubblico ministero al compimento di atti”). Quindi, le indagini preliminari svolte direttamente dalla polizia giudiziaria in ordine ai reati di competenza del Giudice di Pace procedono di regola senza l’intervento del pubblico ministero ed una preventiva iscrizione nel registro degli indagati e comunque senza informazione di garanzia ed avviso della conclusione delle indagini preliminari. Alla polizia giudiziaria viene dunque attribuito il compito di predisporre un’ipotesi di imputazione: spetta al pubblico ministero valutare, sulla base degli elementi raccolti, se tale prospettazione appaia corretta sia nella qualificazione giuridica del fatto che come scelta conclusiva della indagini preliminari ; resta fermo, infatti, il potere di controllo del pubblico ministero, unico ed es clusivo titola re dell’azione penale , che può orientare le proprie determinazioni in senso diverso, disattendendo le conclusioni investigative contenute nella relazione della polizia giudiziaria. Al riguardo , la Relazione Governativa al Decreto Legislativo in oggetto recita:”La norma in esame, in maniera esplicita, attribuisce alla polizia giudiziaria il compito di porre in essere un’attività investigativa completa, non limitata all’espletamento degli atti urgenti o ad una prima informativa al pubblico ministero sulla notizia del reato. In particolare, la comunicazione o informativa di reato viene sostituita dalla relazione che la polizia giudiziaria deve trasmettere al pubblico ministero sull’attività investigativa svolta e nel caso in cui la stessa polizia ritenga fondata la notizia, debba predisporre anche un’ipotesi di imputazione (enunciazione del fatto in forma chiara e precisa, con l’indicazione degli articoli di legge violati), richiedendo l’autorizzazione a disporre la citazione a giudizio della persona sottoposta ad indagini. Da attività prevalentemente informativa, destinata a far apprendere i dati necessari per l’iscrizione della notizia nel registro di reato e a porre il pubblico ministero in condizione di orientare e dirigere le indagini, l’attività della polizia, in questa fase, diventa stabilmente funzionale ad esaurire le indagini, offrendo al pubblico ministero un quadro investigativo completo che gli consenta la scelta tra la richiesta di archi- 43 viazione o l’esercizio dell’azione penale.”. Peraltro, alla luce dell’art. 5 del Regolamento di esecuzione del Decreto Legislativo in esame ( D. M. Giustizia 204/2001 ), “ Prima della trasmissione della relazione il pubblico ministero può richiedere alla polizia giudiziaria la trasmissione degli atti compiuti”, a conferma della potestà che permane in capo all’organo inquirente, di indirizzo, direzione e controllo dell’attività della polizia giudiziaria. E comunque, giusto il disposto dell’art. 6 del Regolamento di esecuzione di tale Decreto Legislativo (il predetto D M. Giustizia 204/2001 ) :” La polizia giudiziaria, con la relazione trasmette al pubblico ministero la documentazione relativa agli atti compiuti, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato che non debbono essere custodite altrove”. *Avvocato in Roma