legale-favaro indag. p.g_ 2

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legale-favaro indag. p.g_ 2
LEGALE
INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA
REATI DI COMPETENZA
DEL GIUDICE DI PA C E
LE INDAGINI PRELIMINARI SVOLTE DIRETTAMENTE DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA IN ORDINE
AI REATI DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE PROCEDONO SENZA L’INTERVENTO
DEL P. M. ED UNA PREVENTIVA ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI INDAGATI
di A.F.*
Fermo il rinvio generalizzato, ma con
eccezioni, al Codice di Procedura Penale, così come formulato dall’art. 2,
comma 1, il Decreto Legislativo 28
Agosto 2000, nr. 274 (recante “Disposizioni sulla competenza penale
del Giudice di Pace”), dispone, in materia di indagini ad iniziativa della Polizia Giudiziaria che: “Acquisita la
notizia di reato, la polizia giudiziaria
compie di propria iniziativa tutti gli atti di indagine necessari per la ricostruzione del fatto e per l’individuazione
del colpevole e ne riferisce al pubblico
ministero, con relazione scritta, entro
il termine di quattro mesi”.
“Se la notizia di reato risulta fondata,
la polizia giudiziaria enuncia nella relazione il fatto in forma chiara e precisa, con l’indicazione degli articoli di
legge che si assumono violati, e richiede l’autorizzazione a disporre la comparizione della persona sottoposta ad
indagini davanti al giudice di pace.
Con la relazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l’ora in cui ha
acquisito la notizia” (art. 11, “Attività
di indagine”), “La polizia giudiziaria
può richiedere al pubblico ministero
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LEGALE
l’autorizzazione al compimento di accertamenti tecnici irripetibili ovvero di
interrogatori o di confronti cui partecipi
la persona sottoposta alle indagini. Il
pubblico ministero, se non ritiene di
svolgere personalmente indagini o singoli atti può autorizzare la polizia giudiziaria al compimento degli atti richiesti. Allo stesso modo provvede se viene
richiesta l’autorizzazione al compimento di perquisizioni e sequestri nei casi
in cui la polizia giudiziaria non può
procedervi di propria iniziativa” (art.
13, “Autorizzazione del pubblico ministero al compimento di atti”).
Quindi, le indagini preliminari svolte
direttamente dalla polizia giudiziaria
in ordine ai reati di competenza del
Giudice di Pace procedono di regola
senza l’intervento del pubblico ministero ed una preventiva iscrizione nel
registro degli indagati e comunque
senza informazione di garanzia ed
avviso della conclusione delle indagini
preliminari.
Alla polizia giudiziaria viene dunque
attribuito il compito di predisporre
un’ipotesi di imputazione: spetta al
pubblico ministero valutare, sulla base
degli elementi raccolti, se tale prospettazione appaia corretta sia nella qualificazione giuridica del fatto che come scelta conclusiva della indagini
preliminari ; resta fermo, infatti, il potere di controllo del pubblico ministero, unico ed es clusivo titola re
dell’azione penale , che può orientare
le proprie determinazioni in senso diverso, disattendendo le conclusioni investigative contenute nella relazione
della polizia giudiziaria.
Al riguardo , la Relazione Governativa al Decreto Legislativo in oggetto recita:”La norma in esame, in maniera
esplicita, attribuisce alla polizia giudiziaria il compito di porre in essere
un’attività investigativa completa, non
limitata all’espletamento degli atti urgenti o ad una prima informativa al
pubblico ministero sulla notizia del
reato. In particolare, la comunicazione o informativa di reato viene sostituita dalla relazione che la polizia
giudiziaria deve trasmettere al pubblico ministero sull’attività investigativa
svolta e nel caso in cui la stessa polizia ritenga fondata la notizia, debba
predisporre anche un’ipotesi di imputazione (enunciazione del fatto in forma chiara e precisa, con l’indicazione
degli articoli di legge violati), richiedendo l’autorizzazione a disporre la
citazione a giudizio della persona sottoposta ad indagini. Da attività prevalentemente informativa, destinata a far
apprendere i dati necessari per l’iscrizione della notizia nel registro di reato e a porre il pubblico ministero in
condizione di orientare e dirigere le
indagini, l’attività della polizia, in
questa fase, diventa stabilmente funzionale ad esaurire le indagini, offrendo al pubblico ministero un quadro investigativo completo che gli consenta la scelta tra la richiesta di archi-
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viazione o l’esercizio dell’azione penale.”. Peraltro, alla luce dell’art. 5
del Regolamento di esecuzione del
Decreto Legislativo in esame ( D. M.
Giustizia 204/2001 ), “ Prima della
trasmissione della relazione il pubblico ministero può richiedere alla polizia giudiziaria la trasmissione degli
atti compiuti”, a conferma della potestà che permane in capo all’organo
inquirente, di indirizzo, direzione e
controllo dell’attività della polizia giudiziaria.
E comunque, giusto il disposto dell’art.
6 del Regolamento di esecuzione di
tale Decreto Legislativo (il predetto D
M. Giustizia 204/2001 ) :” La polizia
giudiziaria, con la relazione trasmette
al pubblico ministero la documentazione relativa agli atti compiuti, il corpo del reato e le cose pertinenti al
reato che non debbono essere custodite altrove”.
*Avvocato in Roma