Giuseppe Bitti L`anagrafe zootecnica [modalità compatibilità]

Transcript

Giuseppe Bitti L`anagrafe zootecnica [modalità compatibilità]
Dipartimento di Prevenzione
Servizio di Sanità Animale
L’anagrafe zootecnica
Dipartimento di Prevenzione
Servizio di Sanità Animale
Anagrafe Bovina
A livello nazionale gli strumenti normativi sono principalmente legati
al DPR n. 317/96 "regolamento recante norme per l'attuazione delle
Direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli
animali".
Il DPR n. 437/2000 "regolamento
l'identificazione e la registrazione dei bovini".
recante
modalità
per
Il DM 31 gennaio 2002 " disposizioni in materia di funzionamento
dell'anagrafe bovina" e successivo manuale operativo pubblicato nella GU
del 18 ottobre 2005.
Dipartimento di Prevenzione
Servizio di Sanità Animale
L’Anagrafe nazionale bovina" è un sistema di identificazione e
registrazione degli animali della specie bovina ed ha come obiettivo
principale la tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico
Essa, infatti, oltre a salvaguardare la salute del patrimonio
zootecnico con una completa tracciabilità dell'animale, rappresenta
una fonte di informazioni per il consumatore.
Dipartimento di Prevenzione
Servizio di Sanità Animale
Un capo bovino si intende correttamente identificato quando:
è marcato con due marchi auricolari recanti un codice identificativo
individuale univoco
•
è iscritto sul registro aziendale
•
è iscritto nella BDN
è dotato di documento identificativo individuale (non più
obbligatorio per i nati dopo l’ 1/5/15)
•
Dipartimento di Prevenzione
Servizio di Sanità Animale
Il sistema prevede la marcatura con doppia marca auricolare
recante un codice univoco assegnato da un numeratore nazionale
Le marche si applicano ad entrambe le orecchie del bovino, in
posizione centrale nello spazio delimitato dal passaggio delle due
vene del padiglione auricolare, in modo da evitare il più possibile
il loro smarrimento a causa di strappi o distacchi.
Dipartimento di Prevenzione
Servizio di Sanità Animale
Il detentore richiede attraverso la BDN un quantitativo di marche
auricolari non superiore al fabbisogno annuale dell'allevamento di cui
è responsabile, indicando il fornitore di marche autorizzato da cui
intende approvvigionarsi.
Il Servizio Veterinario verifica la congruità dell'ordinativo e autorizza la
produzione dei marchi auricolari richiesti.
Il fornitore di marchi auricolari riceve l'ordinativo autorizzato dal S.V e
procede alla produzione e alla spedizione delle marche recanti i codici
identificativi e le invia presso il luogo indicato dal richiedente
allegandovi la Cedola Identificativa del Bovino che dovrà essere
compilata dall'allevatore quando marca l'animale.
Dipartimento di Prevenzione
Servizio di Sanità Animale
I capi bovini devono, essere identificati:
entro 20 giorni dalla nascita devono esser applicate le marche auricolari
•
entro 3 giorni dall'applicazione delle marche auricolari deve essere
aggiornato il registro aziendale
•
entro 7 giorni dalla marcatura del capo deve esserne data comunicazione al
Servizio Veterinario (se delegato) mediante l'invio della cedola identificativa
correttamente compilata.
•
Il Servizio Veterinario (ricevuta la cedola) iscrive i capi in BDN e stampa il
documento identificativo individuale (passaporto) entro i 14 giorni
successivi
Dipartimento di Prevenzione
Servizio di Sanità Animale
Anagrafe Suina
L’Anagrafe dei suini è regolamentata dal D.lvo n. 200 del
26/10/2010, attuazione della direttiva n. 2008/71 CE, relativa
all’identificazione e registrazione dei suini. La Regione
Sardegna ha adottato l’11.02.2015 il Secondo Provvedimento
per la lotta alla Peste Suina Classica e all’art. 6 integra le
norme nazionali in materia di identificazione dei suini
Dipartimento di Prevenzione
Servizio di Sanità Animale
l’Anagrafe dei suini richiede la registrazione di una serie di informazioni
relative alla:
La Struttura zootecnica (indicandone la Capacità della struttura)
•Alla tipologia di allevamento indicando: l’Orientamento Produttivo (cioè se
si tratta di allevamento familiare, da ingrasso, o da riproduzione), la Tecnica
produttiva (ciclo aperto o chiuso)
•La
modalità di allevamento: indicando se si tratta di allevamento
“Stabulato”, o “Semibrado”.
•
Questa è un’informazione obbligatoria poiché dalla modalità di allevamento
dipende la “valutazione del rischio” che influenza i piani di controllo sanitari
e le qualifiche sanitarie dell’allevamento.
Dipartimento di Prevenzione
Servizio di Sanità Animale
IDENTIFICAZIONE DEI SUINI
I suini devono essere identificati entro il 70° giorno dalla nascita e
comunque prima di lasciare l’azienda nella quale sono nati (in zone di
restrizione da PSA può essere anticipata a 45 giorni) mediante
l’apposizione sul padiglione sinistro di un tatuaggio riportante il codice
dell’azienda di nascita.
Nei Suini destinati alla riproduzione deve essere applicato una marca
auricolare recante un numero progressivo. L’identificazione è a carico del
detentore.
I proprietari devono inoltre mantenere un registro aziendale in cui
annotare le movimentazioni in entrata e in uscita entro 3 giorni
dall’evento e le nascite e morti entro 7 giorni dall’evento.
I proprietari sono, inoltre, tenuti a registrare in BDN la consistenza del
loro allevamento rilevata al 31 marzo di ogni anno
Dipartimento di Prevenzione
Servizio di Sanità Animale
Anagrafe ovi-caprina
Il sistema di identificazione e registrazione degli animali delle specie ovina e
caprina prevede che tutti i capi siano univocamente identificati mediante
l’applicazione di due distinti mezzi di identificazione.
Gli animali devono essere identificati entro 6 mesi dalla nascita e comunque
prima di lasciare l’azienda di nascita.
La normativa vigente autorizza i seguenti mezzi di identificazione:
•Marchi auricolari “convenzionali”
•Marchi auricolari elettronici
•Tatuaggio (eccetto per animali destinati a scambi intracomunitari ed
esportazione verso Paesi Terzi)
•Bolo endoruminale elettronico
Dipartimento di Prevenzione
Servizio di Sanità Animale
Il sistema di identificazione degli animali delle specie ovina e caprina si differenzia per:
•Animali nati prima del 9 luglio 2005;
•Animali nati dopo il 9 luglio 2005;
•Animali nati dopo il 31 dicembre 2009.
Per gli animali nati prima del 9 luglio 2005 il sistema di identificazione si compone di:
Tatuaggio da apporre alla grassella o sull’orecchio sinistro, recante la sigla IT e il codice
aziendale;
Marchio auricolare o tatuaggio sull’orecchio destro, riportante il numero progressivo
individuale e, nel caso del marchio auricolare, anche la sigla della provincia.
Per gli animali nati dopo il 9 luglio 2005:
Marchio auricolare applicato all’orecchio sinistro riportante il codice identificativo
individuale;
Marchio auricolare o tatuaggio all’orecchio destro (no per scambi comunitari)
riportante lo stesso codice del primo mezzo di identificazione.
Dipartimento di Prevenzione
Servizio di Sanità Animale
Per gli animali nati dopo il 31 dicembre 2009 l’identificazione elettronica
è diventata obbligatoria per i capi nati a partire dalla stessa data (ai sensi
del Regolamento (CE) n. 21/2004 come modificato dai Regolamenti (CE)
n. 1560/2007, 933/2008 e 759/2009).
Tutti gli animali nati a partire dal 31 dicembre 2009 devono quindi essere
identificati mediante l’apposizione di due mezzi di identificazione, dei
quali uno “convenzionale” visuale e l’altro elettronico.
Per gli animali destinati alla macellazione entro il 12° mese di età è
possibile utilizzare la c.d. identificazione semplificata, rappresentata
dall’applicazione di un unico marchio auricolare riportante
esclusivamente il codice dell’azienda di nascita.
Dipartimento di Prevenzione
Servizio di Sanità Animale
Registro di carico e scarico aziendale
I detentori degli animali tengono un registro aziendale che si
compone di un frontespizio con le informazioni anagrafiche
dell’azienda e di due sezioni una per la gestione delle
movimentazioni degli animali identificati per partita, l’altra per gli
animali identificati individualmente secondo il modello dell’allegato
C della Circolare 28 luglio 2005 del Ministero della Salute.
Dipartimento di Prevenzione
Servizio di Sanità Animale
Nel registro i detentori sono tenuti a registrare e aggiornare le informazioni
relative a: l’identificazione dell’azienda, le specie detenute, il detentore, il
proprietario, il numero complessivo di animali censiti nel mese di marzo di
ogni anno, le movimentazioni per partita di animali, il trasportatore e le
matricole dei mezzi di trasporto utilizzati per la movimentazione degli animali
e capi marcati individualmente
A partire dal 31 dicembre 2009, il registro aziendale deve contenere, per
ciascun animale nato dopo tale data, almeno le seguenti informazioni
aggiornate:
•codice di identificazione dell’animale
•azienda di nascita, anno di nascita e data di identificazione
•mese e anno del decesso dell’animale nell’azienda
•razza e genotipo (se noti)
Dipartimento di Prevenzione
Servizio di Sanità Animale
La regione Sardegna ha adottato la Delib.G.R. n. 52/30 del
28.10.2015 che prevede che:
i detentori di animali della specie ovina e caprina, ai fini dell’ottenimento
dei premi comunitari per l’anno 2015, devono direttamente o tramite
persona delegata, registrare individualmente nella BDN, entro il 31
dicembre 2015, tutti gli animali presenti nel proprio allevamento;
La deliberazione della RAS, adottata con i consenso del Ministero
della Salute e L’IZS di Teramo, prevede un programma straordinario
per la registrazione individuale dei capi ovini e caprini nella BDN
attraverso una procedura semplificata che consente la registrazione
massiva degli animali presenti in azienda. Tale operazione è a carico
dell’allevatore o di un suo delegato.
Dipartimento di Prevenzione
Servizio di Sanità Animale
La delibera adottata dalla RAS prevede che l’allevatore, dopo adeguato
e attento riscontro degli animali presenti nel proprio allevamento
proceda, per proprio conto o attraverso delega scritta a terzi (ASL,
associazioni di categoria o privati), all’upload in BDN di un file
contenente i dati anagrafici degli animali. Le modalità di allestimento
del file e le procedure operative relative a queste attività sono
esplicititate negli allegati della delibera.
Dipartimento di Prevenzione
Servizio di Sanità Animale
Grazie per l’attenzione
Dr. Giuseppe Bitti
Componente Equipe Anagrafe e
Referente per l’anagrafe ovi-caprina per l’ASL di Sassari
[email protected]