la nuova definizione di valore normale
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la nuova definizione di valore normale
Circolare N. 68 Area: TAX & LAW Periodico plurisettimanale 2 ottobre 2009 LA NUOVA DEFINIZIONE DI VALORE NORMALE Per le operazioni effettuate a partire dal 27 settembre 2009, trovano applicazione le nuove disposizioni in materia di base imponibile e valore normale introdotte dalla L. 88/2009 (c.d. “Comunitaria 2008”). In particolare, le novità in commento interessano la nuova nozione di valore normale, le cessioni e prestazioni gratuite, i veicoli ed i cellulari concessi in uso ai dipendenti. COSA SI INTENDE PER VALORE NORMALE Ai sensi dell’art. 14, c. 3, DPR 633/1972: “Per valore normale dei beni e dei servizi si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l’operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi.” Nella normativa IVA, tale valore ipotetico trova applicazione in presenza di determinate operazioni effettuate in assenza di corrispettivo (ad esempio, autoconsumo, cessioni gratuite, assegnazioni ai soci, messa a disposizione del personale dipendente di un’autovettura o di un telefono cellulare senza addebito di corrispettivo) per l’individuazione della relativa base imponibile IVA. LE MODIFICHE AL TESTO UNICO IVA Allo scopo di allineare la normativa interna a quella comunitaria, la L. 88/2009 ha modificato la definizione di valore normale contenuta nell’art. 14, DPR 633/1972: “Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe, per valore normale si intende: a) per le cessioni di beni, il prezzo di acquisto dei beni o di beni simili o, in mancanza, il prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni; b) per le prestazioni di servizi, le spese sostenute dal soggetto passivo per l’esecuzione dei servizi medesimi.” Tale novellata formulazione prevede che, qualora non siano riscontrabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe, il valore normale vada parametrato: per i beni, al prezzo di acquisto o, in mancanza, al prezzo di costo dei beni o di beni simili determinati nel momento in cui si effettuano le operazioni; per le prestazioni di servizi gratuite, alle spese sostenute dal soggetto passivo per l’esecuzione dei servizi stessi. Pertanto, nelle ipotesi in cui manchi un riferimento oggettivo con beni e servizi similari, la norma considera valore normale tassabile il prezzo di acquisto sostenuto dal soggetto che compie l’operazione in luogo del previgente valore di mercato. Attenzione, l’applicazione delle nuove disposizioni non comporta che la base imponibile del bene vada individuata nel costo sostenuto in occasione dell’acquisto dello stesso, ma, piuttosto, nel costo di acquisto del bene “attualizzato” al momento dell’autoconsumo/cessione gratuita/assegnazione. RIPRODUZIONE VIETATA Pag. | 1 di 3 INTEGRA ON LINE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) TEL. 0546 62 10 78 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE DOTT. GIOVANNI TORRICELLI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] Restano, tuttavia, da comprendere le modalità per “attualizzare” i predetti costi. Sul punto è auspicabile un intervento dell’Agenzia delle Entrate. In ogni caso, il passaggio dal “valore di mercato” al “prezzo di acquisto” per la determinazione della base imponibile, consente un notevole abbattimento dell’IVA dovuta all’Erario per le suddette operazioni. AMBITO DI APPLICAZIONE In particolare, le predette modifiche normative trovano applicazione per le seguenti operazioni: cessioni gratuite di beni; prestazioni gratuite; autoconsumo; assegnazioni ai soci. Più in dettaglio, la nuova formulazione di valore normale trova applicazione per l’individuazione della base imponibile IVA delle seguenti operazioni: cessioni gratuite di beni, ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore a € 25,82 e di quelli per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto/importazione, la detrazione dell'IVA (ex art. 2, c. 2, n. 4), DPR 633/1972); autoconsumo, con esclusione dei beni per i quali non è stata operata all’acquisto la detrazione dell’IVA (ex art. 2, c. 2, n. 5), DPR 633/1972); assegnazioni ai soci a qualunque titolo, con esclusione dei beni per i quali non è stata operata all’acquisto la detrazione dell’IVA (ex art. 2, c. 2, n. 6), DPR 633/1972); prestazioni gratuite di valore superiore a € 25,82, effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria a favore del personale dipendente (ex art. 3, c. 3, DPR 633/1972). DISCIPLINA PREVIGENTE cessioni gratuite autoconsumo assegnazioni ai soci BASE IMPONIBILE valore di mercato NUOVA DISCIPLINA prestazioni gratuite cessioni gratuite autoconsumo assegnazioni ai soci prestazioni gratuite BASE IMPONIBILE prezzo di acquisto o, in mancanza, prezzo di costo dei spese sostenute per l’esecuzione beni o di beni simili determinati della prestazione nel momento dell’operazione VEICOLI E TELEFONI CELLULARI MESSI A DISPOSIZIONE DEI DIPENDENTI Come noto, la base imponibile IVA per la concessione di autoveicoli e telefoni cellulari ai propri dipendenti è costituita dal valore normale (ossia, dal valore di mercato) di tali servizi, se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore. In particolare, per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, sono previste regole diverse a seconda che la messa a disposizione sia a titolo gratuito; con addebito di uno specifico corrispettivo. I veicoli concessi a titolo gratuito non si considerano utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività e, conseguentemente, la relativa IVA può essere detratta dal datore di lavoro nella misura forfetaria del 40%. 091002 CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. | 2 di 3 INTEGRA ON LINE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) TEL. 0546 62 10 78 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE DOTT. GIOVANNI TORRICELLI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] Diversamente, i veicoli concessi in uso promiscuo a fronte del pagamento di un corrispettivo specifico sono considerati utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività e la relativa IVA può essere interamente detratta (100%) dal datore di lavoro. La Risoluzione MEF n. 6/2008, precisa che tale operazione, trattandosi di operazione con corrispettivo, obbliga il datore di lavoro ad addebitare l’IVA al dipendente (c.d. rivalsa, ex art. 18, DPR 633/1972). CONCESSIONE VEICOLI IN USO PROMISCUO DETRAZIONE IVA PER IL DATORE DI LAVORO RIVALSA a titolo gratuito 40% == a titolo oneroso 100% SI Per i veicoli concessi ai dipendenti a titolo oneroso, al fine dell’individuazione della base imponibile IVA, la normativa vigente prevede che, se il corrispettivo pattuito è inferiore al valore di mercato, la base imponibile è costituita dal valore normale pari al 30% dell’ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico desumibile dalle tabelle ACI (al lordo delle somme trattenute al dipendente ed al netto dell’IVA). Tale disposizione è volta ad evitare possibili manovre “distorsive” derivanti dalla completa detrazione IVA a fronte di un corrispettivo addebitato al dipendente inferiore al valore di mercato. CORRISPETTIVO PATTUITO ≥ VALORE DI MERCATO CORRISPETTIVO PATTUITO < VALORE DI MERCATO costituisce la base imponibile sui cui calcolare l’IVA la base imponibile è pari al valore normale corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km sulla base delle tabelle ACI al netto dell’IVA ivi inclusa A seguito delle modifiche operate dalla “Comunitaria 2008” all’art. 13, c. 3, lett. d), DPR 633/1972, il meccanismo di individuazione del valore normale, da applicarsi per la concessione di veicoli e telefonini (nonché relativi servizi di gestione) ai dipendenti, sarà stabilito da un apposito decreto MEF da emanarsi entro il prossimo mese di novembre. Sino all’emanazione di tale decreto, continua ad applicarsi la disciplina vigente. ■ 091002 CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. | 3 di 3 INTEGRA ON LINE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) TEL. 0546 62 10 78 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE DOTT. GIOVANNI TORRICELLI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected]