la nuova definizione di valore normale

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la nuova definizione di valore normale
 Circolare N. 68
Area: TAX & LAW
Periodico plurisettimanale
2 ottobre 2009
LA NUOVA DEFINIZIONE DI VALORE NORMALE
Per le operazioni effettuate a partire dal 27 settembre 2009, trovano applicazione le nuove
disposizioni in materia di base imponibile e valore normale introdotte dalla L. 88/2009 (c.d.
“Comunitaria 2008”).
In particolare, le novità in commento interessano la nuova nozione di valore normale, le cessioni e
prestazioni gratuite, i veicoli ed i cellulari concessi in uso ai dipendenti.
COSA SI INTENDE PER VALORE NORMALE
Ai sensi dell’art. 14, c. 3, DPR 633/1972:
“Per valore normale dei beni e dei servizi si intende il prezzo o corrispettivo mediamente
praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza
e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata
l’operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi.”
Nella normativa IVA, tale valore ipotetico trova applicazione in presenza di determinate operazioni
effettuate in assenza di corrispettivo (ad esempio, autoconsumo, cessioni gratuite, assegnazioni ai
soci, messa a disposizione del personale dipendente di un’autovettura o di un telefono cellulare
senza addebito di corrispettivo) per l’individuazione della relativa base imponibile IVA.
LE MODIFICHE AL TESTO UNICO IVA
Allo scopo di allineare la normativa interna a quella comunitaria, la L. 88/2009 ha modificato la
definizione di valore normale contenuta nell’art. 14, DPR 633/1972:
“Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe, per valore
normale si intende: a) per le cessioni di beni, il prezzo di acquisto dei beni o di beni simili o,
in mancanza, il prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni;
b) per le prestazioni di servizi, le spese sostenute dal soggetto passivo per l’esecuzione dei
servizi medesimi.”
Tale novellata formulazione prevede che, qualora non siano riscontrabili cessioni di beni o
prestazioni di servizi analoghe, il valore normale vada parametrato:


per i beni, al prezzo di acquisto o, in mancanza, al prezzo di costo dei beni o di beni simili
determinati nel momento in cui si effettuano le operazioni;
per le prestazioni di servizi gratuite, alle spese sostenute dal soggetto passivo per
l’esecuzione dei servizi stessi.
Pertanto, nelle ipotesi in cui manchi un riferimento oggettivo con beni e servizi similari, la
norma considera valore normale tassabile il prezzo di acquisto sostenuto dal soggetto che
compie l’operazione in luogo del previgente valore di mercato.
Attenzione, l’applicazione delle nuove disposizioni non comporta che la base imponibile del
bene vada individuata nel costo sostenuto in occasione dell’acquisto dello stesso, ma,
piuttosto,
nel
costo
di
acquisto
del
bene
“attualizzato”
al
momento
dell’autoconsumo/cessione gratuita/assegnazione.
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Restano, tuttavia, da comprendere le modalità per “attualizzare” i predetti costi. Sul punto è
auspicabile un intervento dell’Agenzia delle Entrate.
In ogni caso, il passaggio dal “valore di mercato” al “prezzo di acquisto” per la determinazione della
base imponibile, consente un notevole abbattimento dell’IVA dovuta all’Erario per le suddette
operazioni.
AMBITO DI APPLICAZIONE
In particolare, le predette modifiche normative trovano applicazione per le seguenti operazioni:




cessioni gratuite di beni;
prestazioni gratuite;
autoconsumo;
assegnazioni ai soci.
Più in dettaglio, la nuova formulazione di valore normale trova applicazione per l’individuazione
della base imponibile IVA delle seguenti operazioni:

cessioni gratuite di beni, ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non
rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore a € 25,82 e di
quelli per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto/importazione, la detrazione
dell'IVA (ex art. 2, c. 2, n. 4), DPR 633/1972);

autoconsumo, con esclusione dei beni per i quali non è stata operata all’acquisto la
detrazione dell’IVA (ex art. 2, c. 2, n. 5), DPR 633/1972);

assegnazioni ai soci a qualunque titolo, con esclusione dei beni per i quali non è stata
operata all’acquisto la detrazione dell’IVA (ex art. 2, c. 2, n. 6), DPR 633/1972);

prestazioni gratuite di valore superiore a € 25,82, effettuate per l'uso personale o familiare
dell'imprenditore, per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ad esclusione delle
somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche,
educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria a favore del personale dipendente
(ex art. 3, c. 3, DPR 633/1972).
DISCIPLINA PREVIGENTE



cessioni gratuite
autoconsumo
assegnazioni ai soci

BASE IMPONIBILE
valore di mercato
NUOVA DISCIPLINA
prestazioni gratuite
cessioni gratuite
autoconsumo
assegnazioni ai soci




prestazioni gratuite
BASE IMPONIBILE
prezzo di acquisto o, in
mancanza, prezzo di costo dei spese sostenute per l’esecuzione
beni o di beni simili determinati della prestazione
nel momento dell’operazione
VEICOLI E TELEFONI CELLULARI MESSI A DISPOSIZIONE DEI DIPENDENTI
Come noto, la base imponibile IVA per la concessione di autoveicoli e telefoni cellulari ai propri
dipendenti è costituita dal valore normale (ossia, dal valore di mercato) di tali servizi, se è dovuto
un corrispettivo inferiore a tale valore.
In particolare, per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, sono previste regole diverse a
seconda che la messa a disposizione sia

a titolo gratuito;

con addebito di uno specifico corrispettivo.
I veicoli concessi a titolo gratuito non si considerano utilizzati esclusivamente nell’esercizio
dell’attività e, conseguentemente, la relativa IVA può essere detratta dal datore di lavoro nella
misura forfetaria del 40%.
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Diversamente, i veicoli concessi in uso promiscuo a fronte del pagamento di un corrispettivo
specifico sono considerati utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività e la relativa IVA può
essere interamente detratta (100%) dal datore di lavoro.
La Risoluzione MEF n. 6/2008, precisa che tale operazione, trattandosi di operazione con
corrispettivo, obbliga il datore di lavoro ad addebitare l’IVA al dipendente (c.d. rivalsa, ex
art. 18, DPR 633/1972).
CONCESSIONE VEICOLI IN USO PROMISCUO
DETRAZIONE IVA PER IL DATORE DI LAVORO
RIVALSA
a titolo gratuito
40%
==
a titolo oneroso
100%
SI
Per i veicoli concessi ai dipendenti a titolo oneroso, al fine dell’individuazione della base imponibile
IVA, la normativa vigente prevede che, se il corrispettivo pattuito è inferiore al valore di mercato, la
base imponibile è costituita dal valore normale pari al 30% dell’ammontare corrispondente ad una
percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico desumibile
dalle tabelle ACI (al lordo delle somme trattenute al dipendente ed al netto dell’IVA).
Tale disposizione è volta ad evitare possibili manovre “distorsive” derivanti dalla completa
detrazione IVA a fronte di un corrispettivo addebitato al dipendente inferiore al valore di mercato.
CORRISPETTIVO PATTUITO ≥ VALORE DI MERCATO
CORRISPETTIVO PATTUITO < VALORE DI MERCATO

costituisce la base imponibile sui cui calcolare l’IVA

la base imponibile è pari al valore normale
corrispondente ad una percorrenza convenzionale di
15.000 Km sulla base delle tabelle ACI al netto dell’IVA
ivi inclusa
A seguito delle modifiche operate dalla “Comunitaria 2008” all’art. 13, c. 3, lett. d), DPR 633/1972,
il meccanismo di individuazione del valore normale, da applicarsi per la concessione di veicoli e
telefonini (nonché relativi servizi di gestione) ai dipendenti, sarà stabilito da un apposito decreto
MEF da emanarsi entro il prossimo mese di novembre.
Sino all’emanazione di tale decreto, continua ad applicarsi la disciplina vigente. ■
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