! #$ + 5.1.2.6: L conc. l` assicurazione sulla responsabilità civile e

Transcript

! #$ + 5.1.2.6: L conc. l` assicurazione sulla responsabilità civile e
5.1.2.6
Legge
concernente l'assicurazione sulla responsabilità civile
e sugli infortuni scolastici
(del 18 dicembre 1996)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
-
visto l'art. 18 della legge della scuola del 1° febbraio 1990;
visto il messaggio 3 luglio 1996 no. 4554 del Consiglio di Stato;
visto il rapporto 2 dicembre 1996 no. 4554 R della Commissione speciale scolastica,
decreta:
Istituzione di una cassa di assicurazione
e sua amministrazione
1È istituita a favore degli allievi delle scuole pubbliche dell'infanzia, delle scuole
Art. 1
pubbliche elementari, speciali, medie e postobbligatorie e delle scuole obbligatorie private una
cassa d'assicurazione per la responsabilità civile e gli infortuni scolastici.
2Per la responsabilità civile la cassa d'assicurazione è pure istituita a favore dei docenti delle
scuole pubbliche dell'infanzia, delle scuole pubbliche elementari e delle scuole obbligatorie private
e a favore degli apprendisti.
3Il Consiglio di Stato provvede alla sua amministrazione.
Riassicurazione
Art. 2
Il Consiglio di Stato ha la facoltà di stipulare un contratto di riassicurazione con una
società di assicurazione autorizzata ad esercitare in Svizzera in virtù della legge federale sulla
sorveglianza degli istituti d'assicurazione privati del 23 giugno 1978.
Persone assicurate
1Fanno obbligatoriamente parte della cassa d'assicurazione tutte le persone di cui
Art. 3
all'art. 1 della presente legge.
2La cassa d'assicurazione può ammettere al beneficio dell'assicurazione gli allievi e i docenti delle
scuole private non contemplati dall' art. 1, purché ne facciano domanda.
Scopo
Art. 4
L'assicurazione ha lo scopo:
a) di assicurare tutti gli allievi delle scuole di cui all'art. 3 della presente legge contro le
conseguenze degli infortuni che possono colpirli nell'ambito della loro attività scolastica, dentro
e fuori degli edifici scolastici, come pure sulla via diretta della scuola;
b) di coprire la responsabilità civile dello Stato, dei Comuni e dei Consorzi nella loro qualità di
proprietari di edifici, piazzali e mobili scolastici nei confronti delle persone assicurate e di terze
persone, come pure la responsabilità civile delle persone assicurate nei confronti di terze
persone.
Prestazioni e premi dell'assicurazione sugli
infortuni scolastici
1Le prestazioni dell'assicurazione sugli infortuni scolastici comportano:
Art. 5
a) in caso di decesso, e cioè quando l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'assicurato,
una indennità di fr. 10’000.-- per ogni allievo;
b) in caso di invalidità totale, e cioè quando l'infortunio ha per conseguenza una diminuzione
durevole e verosimilmente permanente delle capacità lavorative dell'assicurato, secondo il
grado d'invalidità, fino a fr. 50’000.-- per ogni allievo.
2I premi sono interamente a carico dello Stato.
Prestazioni e premi dell'assicurazione
sulla responsabilità civile
1La responsabilità civile degli assicurati è coperta dall'assicurazione, per ogni sinistro,
Art. 6
fino a un massimo di fr. 1’000’000.-- per lesioni corporali e materiali assieme.
1
2Per
i danni materiali è prevista una franchigia per sinistro, a carico dell'assicurato, stabilita dal
Consiglio di Stato.
3I premi per la responsabilità civile degli assicurati di cui all'art. 1 della presente legge sono a
carico dello Stato; i premi per la responsabilità civile degli allievi e docenti di cui all'art. 3 cpv. 2
sono a loro carico.
4L'ammontare dei premi è fissato dal Consiglio di Stato.
Rimedi di diritto
Art. 7
Contro decisioni prese, in applicazione della presente legge, da unità amministrative
subordinate al Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle
assicurazioni entro 30 giorni dall'intimazione.
Disposizioni abrogative
Art. 8
È abrogato il decreto legislativo concernente l'assicurazione sulla responsabilità civile e
sugli infortuni scolastici del 10 ottobre 1972.
Entrata in vigore
Art. 9
Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata
nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente
1
in vigore.
Pubblicato nel BU 1997, 59.
1
Entrata in vigore: 7 febbraio 1997 - BU 1997, 59.
2