Il cruscotto Inail Procedure del personale
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Il cruscotto Inail Procedure del personale
Procedure del personale Finalità e limiti Il cruscotto Inail Ernesto Murolo - Esperto in materia previdenziale Cos’è il Cruscotto infortuni? Qual è la sua finalità? Quali soggetti possono accedervi? Quali informazioni si possono reperire? datori di lavoro e per gli altri assicuranti di istituire e tenere aggiornato questo documento. Il Cruscotto infortuni è una nuova applicazione telematica che l’Inail ha di recente realizzato e messo a disposizione degli utenti interessati nel Punto cliente che si trova all’interno del suo portale istituzionale www.inail.it. Il nuovo Cruscotto, che non è un’applicazione di tipo gestionale, ma ha valenza e contenuto esclusivamente informativo, si pone l’obiettivo di sostituire, almeno in parte, come si avrà modo di specificare meglio in seguito, le funzioni conoscitive e statistiche in tema di infortuni sul lavoro in precedenza assolte dal Registro infortuni, che, com’è noto, ormai da quasi un anno è stato definitivamente abolito dopo oltre 60 anni di, a volte contrastata, vigenza, visto che era stato introdotto e reso obbligatorio ai sensi del D.P.R. n. 547/1955. Comunque, perfettamente in linea con la tendenza che da diversi anni mira ad agevolare, attraverso la facilitazione degli adempimenti, i rapporti tra i cittadini/utenti e la Pubblica amministrazione, l’art. 21 del D.Lgs. n. 151/2015, nell’ambito del Jobs Act, ha introdotto alcune importanti semplificazioni anche nell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’Inail. Tali semplificazioni, per quanto attiene direttamente all’assicurazione Inail, hanno modificato pressoché radicalmente la gestione dei certificati medici di infortunio e malattia professionale, hanno abolito del tutto l’obbligo per i datori di lavoro di inviare le copie delle denunce d’infortunio all’Autorità di Pubblica sicurezza, e hanno notevolmente innovato lo svolgimento delle Inchieste amministrative d’ufficio che le Direzioni territoriali del lavoro (Dtl) svolgono per gli infortuni mortali e per quelli di una certa gravità. Per quanto qui interessa, le citate semplificazioni, anticipando quanto da tempo era già stato previsto da altre norme (D.Lgs. n. 81/2008, ecc.), hanno anche comportato l’abolizione del Registro infortuni (art. 21, c. 4, D.Lgs. n. 151/2015), visto che, a far tempo dal 23 dicembre 2015, è stato definitivamente eliminato l’obbligo per i Registro infortuni Il Registro infortuni in passato ha spesso causato non pochi problemi agli addetti ai lavori, sia di tipo normativo che operativo, soprattutto dopo che, in attuazione della legislazione concorrente e delle nuove competenze attribuite alle Regioni ai sensi del riformato art. 117 della Costituzione, le problematiche che attengono alla prevenzione, igiene, salute e sicurezza dei luoghi di lavoro sono state attribuite al Servizio sanitario nazionale, che le gestisce attraverso le Regioni, e l’esclusiva competenza delle Aziende sanitarie locali (Asl) e delle Unità operative (UO) dei Servizi prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (Spsal). Siccome tra queste attribuzioni rientravano anche le vicende inerenti il Registro infortuni, il passaggio alla legislazione e alla competenza esclusiva delle Regioni, e a quella operativa e di controllo delle Asl, aveva a un certo punto pesantemente disarticolato l’unitarietà della normativa, delle disposizioni e delle prassi vigenti a livello nazionale, facendo sì che i comportamenti dei datori di lavoro in tema di istituzione, vidimazione, tenuta e conservazione del registro fossero estremamente differenziati sul territorio, ingenerando notevoli dubbi e incertezze, a volte difficilmente superabili. Impropriamente considerato facente parte dei “libri obbligatori”, in uno con gli ormai altrettanto aboliti libri di matricola e di paga, il Registro infortuni è stato sempre associato al mondo lavoristico e previdenziale, e all’Inail e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in particolare, realtà con le quali, in verità, non ha mai avuto nulla a che vedere. Come detto, infatti, la competenza in tema di applicazione della legislazione riguardante il Registro infortuni, le modalità di istituzione, tenuta e conservazione, le competenze a gestirne le vicende e ad accertarne e sanzionarne eventuali irregolarità, ha sempre fatto capo ai sopra citati Guida alle Paghe 1/2017 43 Procedure del personale Finalità e limiti enti e istituzioni, avulse o comunque parecchio lontane, da quelle che “normalmente” si interessano di rapporti di lavoro e di previdenza sociale. La competenza di queste istituzioni era esclusiva, dal momento che al Registro infortuni era stata riconosciuta un’accentuata vocazione prevenzionale, almeno dal 1996, anno in cui, nel contesto di norme che recepivano alcune direttive comunitarie in tema di sicurezza, era diventato, a pieno titolo, un documento della prevenzione, disciplinato dalla legislazione in tema di prevenzione, igiene, salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 626/ 1994 prima, e del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. poi. Questo per dire che, contrariamente al comune sentire, il Registro infortuni non ha mai avuto nulla a che vedere con l’Inail, la cui qualità di assicuratore, vale a dire di soggetto che si attiva, interviene e opera quando gli eventi tutelati (infortuni e malattie professionali) sono già accaduti, l’ha sempre escluso dalla diretta partecipazione alla gestione delle specifiche problematiche inerenti la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle tecnopatie. È appena il caso di rammentare che il Registro infortuni era un documento che, con finalità statistiche e riepilogative circa l’andamento del fenomeno infortunistico all’interno dell’azienda, conteneva l’elenco di tutti gli incidenti che accadevano, nessuno escluso, ivi compresi i c.d. “brevi infortuni”, vale a dire quelli prognosticati guaribili da 1 a 3 giorni, per i quali non c’era, e tuttora non c’è, l’obbligo di denuncia all’Inail, che non li ammette all’indennizzo perché sono considerati “in franchigia” a norma di legge. Abolizione del Registro infortuni La definitiva abolizione del Registro infortuni, se da una parte è stata bene accolta dagli addetti ai lavori, perché ha eliminato un adempimento di dubbia valenza, spesso pressante e operativamente oneroso, dall’altra però ha sottratto ai datori di lavoro la possibilità di tenere sotto controllo il fenomeno infortunistico in azienda, privandoli della facoltà di acquisire dati e informazioni circa le cause e circostanze degli eventi, indispensabili per attuare, alla bisogna, delle strategie prevenzionali mirate. Ed è proprio per eliminare, per quanto possibile, i risvolti negativi dell’intervenuta abolizione del Registro infortuni, che l’Inail, ancorché estraneo alla materia, ha realizzato il nuovo Cruscotto infortuni, anche se tale rimedio risulterà inevitabilmente parziale, visto che l’abolizione del Registro infortuni comporterà comunque l’irrimediabile perdita di tutte le informazioni relative agli eventi con prognosi fino a 3 giorni, che non sono conosciuti dall’Inail. Tale circostanza avrà dei certi riflessi negativi sulla rilevazione dei dati necessari per orientare, pianificare, programmare e valutare l’efficacia della prevenzione infortuni in azienda, quanto meno in tema di “micro infortunistica”. La micro infortunistica è un fenomeno che in parecchie realtà aziendali è a volte molto ricorrente, fastidioso, oltre che oneroso in termini di ore lavorative perse, ed è dovuto a infortuni professionali, regolari dal punto di vista amministrativo e sanitario, ma che causano agli assicurati delle lesioni fisiche o psichiche di lieve o lievissima entità, con delle prognosi che spesso non superano, o superano appena, il minimo indennizzabile (3 giorni). Solo questi ultimi eventi, ovviamente, determinano il diritto dei lavoratori a conseguire l’indennizzo Inail, sia con l’erogazione dell’indennità per inabilità temporanea assoluta, sia con il ristoro per danno biologico (se vi sono danni permanenti valutati superiori al 5%), ma questi, come gli altri eventi di minore gravità, causano uno stillicidio di assenze dal lavoro, provocando deleteri riflessi sulle attività quotidiane delle aziende, oltre che sugli aspetti dinamico-relazionali della vita dei lavoratori. Non avere più uno strumento senz’altro utile alle aziende per tentare di eliminare, o quanto meno ridurre, il fenomeno infortunistico in generale, e della micro infortunistica in particolare, farà sì che la situazione peggiori ulteriormente, scoraggiando anche i datori di lavoro più sensibili e volenterosi dall’adottare specifiche iniziative prevenzionali. In ogni caso si è del parere che l’eliminazione dell’obbligo di tenere il Registro infortuni non debba di per sé essere considerata un divieto, per cui i datori di lavoro, comunque costretti ad aggiornare il Documento di valutazione dei rischi (Dvr) e a convocare, quando previsto, le riunioni periodiche (artt. 33 e 35, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), anziché limitarsi a conservare le copie delle denunce di infortunio, possano continuare a tenere in azienda un documento informale, dal quale attingere i dati e le informazioni utili, oltre che per rispettare la normativa, anche per favorire l’attuazione di eventuali iniziative di prevenzione e sicurezza del lavoro. Il contenuto di tale documento informale, magari analogo a quello dell’abolito registro ufficiale, potrebbe però tenere conto, oltre che di tutti gli infortuni che accadono, qualunque sia la prognosi (maggiore o minore di 3 giorni), anche dei c.d. “mancati infortuni”, vale a dire degli incidenti che, soltanto per circostanze fortuite, non hanno arrecato danni fisici o psichici alle persone, i cui dati sono senz’altro necessari, tra l’altro, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di individuazione dei fattori di rischio, di cui all’art. 33, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Guida alle Paghe 44 1/2017 Procedure del personale Finalità e limiti Alla luce di tutto quanto è accaduto, analizzando l’impatto dell’abolizione del Registro infortuni sul generale andamento infortunistico delle aziende, non si può fare a meno di considerare che molto più accorto e lungimirante era stato il legislatore del Testo unico della sicurezza, che agli artt. 8 e 53, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. aveva sì disposta l’abolizione del Registro, ma l’aveva, si ritiene opportunamente, subordinata all’effettiva entrata in vigore del Sinp Sistema informativo nazionale per la prevenzione - nei luoghi di lavoro, la banca dati in cui le informazioni già contenute nel Registro infortuni erano destinate a transitare. Nuovo Sinp In verità la storia del Sinp è stata, e ancora oggi è, alquanto travagliata, visto che l’art. 8, D.Lgs. n. 81/2008, entrato in vigore il successivo 15 maggio, oltre a istituirlo, disponeva pure che, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della norma (entro l’11 novembre 2008), doveva essere emanato un decreto interministeriale per definire i principi tecnici per la realizzazione e il funzionamento del Sinp, nonché le regole per il trattamento dei dati che, in uno con la sua gestione tecnica e informatica, dovevano essere garantite dall’Inail (art. 8, c. 3, D.Lgs. n. 81/ 2008). Ci sono voluti quasi 8 anni dal termine stabilito, prima che fosse pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226/2016 il D.M. 25 maggio 2016, entrato in vigore il 12 ottobre. Tale decreto, tuttavia, lungi dal dare avvio al concreto, pratico utilizzo del Sinp da parte delle aziende, che si ritiene sia ancora di là da venire, si limita per ora a stabilire, come previsto, una serie di norme e di regole tecniche, a esclusivo beneficio dei soggetti pubblici che del sistema fanno parte, e sono chiamati a realizzarlo e attuarlo. Per lo svolgimento dell’attività di sviluppo, raccordo e coordinamento del Sinp il citato decreto ha istituito un tavolo tecnico composto da: 2 rappresentanti per ciascuno dei Ministeri del lavoro, della salute, della semplificazione, dell’interno, della difesa e dell’economia, da due rappresentanti dell’Inail e da 7 rappresentanti delle Regioni e Province autonome. Obiettivo del Sinp è quello di fornire i dati necessari per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia dell’attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, riguardo ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti previdenziali e assicurativi pubblici, oltre che per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato di tutte le informazioni disponibili nei diversi sistemi informativi di enti e istituzioni pubbliche, anche tramite l’integrazione degli archivi e la creazione di banche dati unificate. Quando sarà operativo, il Sinp raccoglierà e renderà disponibili, per la consultazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati, alcuni specifici flussi informativi, che nello specifico riguarderanno: il quadro produttivo ed occupazionale; il quadro dei rischi, anche in un’ottica di genere; il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici; il quadro degli interventi di prevenzione da parte delle istituzioni preposte; il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte; il quadro relativo agli infortuni che si sono verificati per ciascun settore, anche sotto la soglia indennizzabile da parte dell’Inail. Questi ultimi sono i c.d. “brevi infortuni”, cioè quelli con prognosi fino a 3 giorni escluso quello dell’evento, per i quali non è prevista la denuncia all’Inail ai fini assicurativi, perché non sono indennizzabili, ma per i quali l’art. 18, c. 1, lett. r), D.Lgs. n. 81/2008 ha comunque previsto l’obbligo per i datori di lavoro di denunciarli all’Istituto assicuratore, anche se a mero titolo statistico e informativo. È opportuno rammentare che tale obbligo aveva a suo tempo provocato non poche preoccupazioni e contestazioni, sia da parte dei datori di lavoro, che sarebbero stati costretti ad eseguire un ulteriore, pesante adempimento, sia da parte dello stesso Inail, che all’improvviso, senza aver avuto il tempo di organizzarsi e attrezzarsi, sarebbe stato chiamato a gestire una mole notevole di nuovi dati e informazioni, peraltro sostanzialmente irrilevanti dal punto di vista della sua gestione assicurativa. Com’è noto, la querelle è stata poi risolta dal Ministero del lavoro, che con la sua circ. n. 17/2009 ha formalmente sottoposto il nuovo adempimento a condizione sospensiva, situazione che tuttora sussiste, è in vigore, e subordina l’attuazione del nuovo obbligo a quando saranno definite e rese pubbliche le regole operative di funzionamento proprio del Sinp. Cruscotto infortuni Inail Si è detto che la repentina, forse perfino frettolosa, abolizione del Registro infortuni ha privato i datori di lavoro di un utile strumento prevenzionale, ma l’Inail, sebbene da sempre escluso dalla gestione del registro, in assenza di Regioni e Asl, ha assunto una concreta iniziativa in proposito, mostrando una particolare sensibilità verso questo specifico problema. Infatti, con la circ. n. 92/2015, pubblicata lo stesso giorno dell’abolizione del Registro infortuni (23 dicembre 2015), l’Inail ha rilasciato un nuovo applicativo on-line, denominato Cruscotto infortuni, che vuole essere uno Guida alle Paghe 1/2017 45 Procedure del personale Finalità e limiti strumento alternativo all’abolito Registro, in grado di fornire dati e informazioni circa gli eventi lavorativi che si verificano presso le aziende. Nonostante l’impegno dell’Inail, il Cruscotto infortuni, come accennato in precedenza, risulta necessariamente limitato nei contenuti, visto che tiene conto dei soli dati relativi agli eventi con prognosi superiore a 3 giorni, quelli per i quali vige l’obbligo per i datori di lavoro di denunciarli all’Inail (art. 53, D.P.R. n. 1124/1965 e s.m.i.) ai fini dell’erogazione agli interessati degli indennizzi di legge. Il Cruscotto infortuni, infatti, non contiene, e nemmeno potrebbe contenere, i brevi infortuni, eventi con prognosi fino a 3 giorni dei quali l’Inail non ha nessuna contezza, visto che non riceve nessuna comunicazione dai datori di lavoro, che non hanno l’obbligo di denunciarli, perché non rientrano nella tutela assicurativa, e quindi non sono indennizzabili. Altro limite del Cruscotto infortuni Inail, ancorché di minor valenza del precedente, è rappresentato dal fatto che contiene i soli infortuni occorsi e denunciati dai datori di lavoro a far tempo dal 23 dicembre 2015, limite che però è agevolmente superabile, visto che gli eventi occorsi in precedenza possono sempre essere consultati nel Registro infortuni aziendale che, nonostante l’abolizione, deve comunque essere conservato per almeno 4 anni dall’ultima registrazione, ovvero, in mancanza, dalla data di vidimazione e, in assenza anche di questa, dalla data della messa in uso. In realtà, in fase di primo rilascio, il Cruscotto infortuni dell’Inail era rivolto e riservato ai soli funzionari di vigilanza dell’Istituto, delle Asl e dell’Ispettorato nazionale del lavoro presso le Dtl, nonché agli ufficiali di polizia giudiziaria e ai Carabinieri in forza presso il Ministero del lavoro, e doveva rappresentare uno strumento in grado di fornire dati e notizie circa gli infortuni occorsi nel territorio di competenza, utili per meglio orientare l’attività ispettiva. Solo di recente l’Inail, con il comunicato dell’11 agosto 2016, ha esteso e consentito l’utilizzo del Cruscotto infortuni pure ad altri organi e amministrazioni pubbliche, anche a quelle cui si applica la gestione per conto dello Stato, oltre che a specifiche figure di utenti privati, quali i datori di lavoro appartenenti alle gestioni Iaspa - Industria, Artigianato, Servizi e Pubbliche Amministrazioni - e ai loro intermediari abilitati ex lege n. 12/1979 e s.m.i. È utile ricordare che tali intermediari, oltre ai consulenti del lavoro iscritti al relativo Albo professionale, comprendono anche altri professionisti (avvocati, commercialisti ed esperti contabili) iscritti agli Albi di appartenenza, che sono abilitati a trattare la materia lavoristica e previdenziale, perché hanno inoltrato la prevista comunicazione alle competenti Dtl, nonché le associazioni di categoria, le società capogruppo, i consorzi di cooperative, ecc. Accesso Con la circ. n. 31/2016 l’Inail ha ampliato la platea degli utenti che possono accedere alle informazioni del Cruscotto infortuni, fornendo anche istruzioni circa le modalità di accesso al nuovo servizio e l’organizzazione dei dati che è possibile rilevare. I datori di lavoro e gli altri utenti sopra evidenziati, possono accedere al Cruscotto infortuni, che si trova nell’area dei servizi on-line all’interno del sito istituzionale www.inail.it, ed esattamente nella macro area del menù “Denuncia d’infortunio e malattia professionale” del portale, avvalendosi delle stesse credenziali dispositive necessarie per accedere ai preesistenti servizi telematici. Si rammenta che si tratta delle nuove credenziali dispositive per le singole aziende che l’Inail, con la circ. n. 81/ 2015, ha introdotto in sostituzione delle vecchie abilitazioni di accesso al sito e alle procedure on-line ivi presenti, che prevedevano l’utilizzo del Codice ditta e del Pin, utenze ormai disattivate e non più utilizzabili. Il nuovo sistema di profilazione delle utenze introdotto dall’Inail, però, nulla ha innovato, né modificato per quanto attiene alle credenziali già in possesso degli intermediari abilitati, che pertanto continuano a essere costituite dal Codice fiscale e dalla Password rilasciata dall’Inail. In concreto l’Inail, al fine di elevarne il livello di sicurezza, ha adeguato i sistemi di autenticazione delle aziende che accedono ai servizi on-line, introducendo delle credenziali dispositive che, in alternativa a quelle rilasciate dall’Inps, alla Carta nazionale dei servizi (Cns) e al Sistema pubblico di identità digitale (Spid), consentono a diverse figure di utenti, appositamente profilate e configurate, di accedere al sito www.inail.it e utilizzare le procedure on-line. Alla consultazione del Cruscotto infortuni sono senz’altro abilitati tutti gli intermediari sopra citati che, alle condizioni previste, e limitatamente alle aziende per le quali hanno ottenuto e ritualmente inserito, con le consuete modalità nel sito Inail le deleghe, possono esaminare i relativi dati infortunistici. Nell’ambito delle singole aziende, invece, l’accesso al Cruscotto infortuni è consentito, oltre che al legale rappresentante aziendale, munito di proprie credenziali dispositive personali, anche alle persone che egli stesso o l’Amministratore delle utenze digitali ha delegato, assegnando loro i profili di Delegato ai servizi o Datore di lavoro. Tali soggetti, a loro volta in possesso di credenziali dispositive personali, sono abilitate, tra l’altro, a effettuare on- Guida alle Paghe 46 1/2017 Procedure del personale Finalità e limiti line anche le denunce telematiche di infortunio, di malattia professionale e di silicosi/asbestosi all’Inail. Per le modalità di dettaglio relative all’accesso e alla fruizione dei dati del Cruscotto infortuni, la circ. Inail n. 31/ 2016 rinvia ad un apposito Manuale utente predisposto e rilasciato dall’Istituto che, opportunamente aggiornato, è reperibile al seguente link: https://www.inail.it/cs/internet/accedi-ai-servizi-online/moduli-online.html. Utilizzo Il primo passo che tutti gli utenti (aziende e intermediari) devono compiere per accedere al Cruscotto infortuni consiste nel connettersi a Internet e fare il login al sito istituzionale www.inail.it, nel quale è poi necessario selezionare la funzione “Accedi ai servizi on-line”, la cui pagina iniziale richiede l’inserimento delle sopra richiamate credenziali dispositive. Come accennato in precedenza, la consultazione del cruscotto, oltre che al personale ispettivo dell’Inail e di altri enti e istituzioni pubbliche, è stata estesa anche ai datori di lavoro e ai loro intermediari, ma con ovvie, differenti modalità, sia nella strutturazione che nell’organizzazione dei dati che è possibile estrarre e consultare. Ad esempio gli ispettori, attraverso un’apposita funzione (toolbar) della procedura, hanno la facoltà di selezionare lo specifico settore produttivo, l’amministrazione o i servizi da consultare (aziende Iaspa, amministrazioni statali, agricoltura, ecc.), con la possibilità di scaricare l’elenco degli infortuni che si sono verificati, selezionati in base ai parametri di ricerca inseriti, anche relativamente a una singola unità produttiva dell’azienda o della struttura pubblica di riferimento. Le stesse potenzialità, ovviamente, non sono disponibili per le singole aziende e per gli intermediari, che possono ottenere dal cruscotto soltanto, rispettivamente, il report relativo agli infortuni della propria azienda, individuata dal codice ditta, e quello delle aziende delle quali hanno le deleghe. Consultazione per le singole aziende Effettuato l’accesso al sito Internet www.inail.it e ai Servizi on-line messi a disposizione dall’Istituto, le singole aziende devono inserire delle valide credenziali dispositive, perché l’applicazione visualizzi una homepage che riporta sulla sinistra il menù dei servizi forniti dal portale: il Cruscotto infortuni è presente quale sotto funzione della Denuncia telematica d’infortunio e malattia (professionale). Per attivare la consultazione occorre selezionare tale scelta, operazione che dà luogo all’apertura della home page del Cruscotto infortuni che, per quanto attiene alle singole ditte, presenta per default, oltre alla denominazione o ragione sociale aziendale, anche il Codice ditta Inail, che non è modificabile, perché è l’unico che tali interessati possono consultare, con riferimento ai soli dati infortunistici dell’impresa di cui fanno parte. La home page del Cruscotto reca anche un campo “Provincia”, che contiene l’elenco delle province in cui sono presenti dei casi d’infortunio. Per proseguire con la consultazione è necessario inserire dei parametri, selezionando in sequenza: una Provincia, tra quelle disponibili; un Comune, tra quelli in cui risultano presenti dei casi d’infortunio; una Unità produttiva, da individuare con la denominazione e l’indirizzo; e uno o più Anni, afferenti agli infortuni di cui si vuole eseguire la ricerca. Completata l’indicazione dei parametri e cliccato nella mappa il pulsante “Visualizza infortuni”, parte la ricerca degli eventi che rispondono ai requisiti richiesti, e la procedura, una volta eseguiti tutti i controlli di compatibilità previsti, consolida le informazioni inserite e consente il download del file in formato “.pdf” che è generato automaticamente dalla richiesta di consultazione. Il report è costituito da un unico file che contiene tutti gli eventi infortunistici relativi agli anni richiesti, riporta su ciascuna riga un singolo caso d’infortunio, e in ogni pagina gli eventi di un solo anno, di una sola Posizione assicurativa territoriale (P.A.T.) o di una sola unità produttiva. Quest’ultima può anche non essere stata espressamente dichiarata, ma è stata, come previsto, indicata nella denuncia d’infortunio telematica che è stata presentata. Il contenuto del report, del tutto analogo a quello del modello dell’abolito Registro infortuni approvato con il D.M. 12 settembre 1958 e modificato dal successivo D.M. 5 dicembre 1996, è costituito da un’intestazione, che reca i dati aziendali e quelli della ricerca che è stata impostata, e da diverse colonne che riportano: il numero d’ordine; la data d’infortunio e quella di ripresa del lavoro; il cognome e nome dell’infortunato; l’età; il reparto e la qualifica professionale; la descrizione delle cause e circostanze dell’infortunio; la natura e la sede della lesione; le conseguenze dell’infortunio (inabilità temporanea, permanente o morte); i giorni di assenza per inabilità temporanea e l’eventuale percentuale (%) di inabilità permanente. Terminata la consultazione, la medesima mappa consente, sia di tornare alla home page del portale Inail (funzione di “breadcrumb”), sia di chiudere la sessione di lavoro e tornare ugualmente alla home page del portale, Guida alle Paghe 1/2017 47 Procedure del personale Finalità e limiti ma stavolta senza annullare le credenziali in precedenza inserite (tasto “logout”). Se non ci sono infortuni, la pagina di ricerca avvisa l’utente con un apposito messaggio “Non sono presenti infortuni per il codice ditta”. Consultazione per gli intermediari abilitati Effettuato l’accesso al sito Internet www.inail.it e ai Servizi on-line dell’Istituto, gli intermediari abilitati devono inserire codice fiscale e password affinché l’applicazione visualizzi la home page che riporta sulla sinistra il menù dei servizi forniti dal portale: il Cruscotto infortuni è presente quale sotto funzione della Denuncia telematica d’infortunio e malattia (professionale). Per attivare la procedura di consultazione occorre appunto selezionare tale scelta, operazione che dà luogo all’apertura della home page del Cruscotto infortuni che, per quanto attiene gli intermediari abilitati, presenta l’“Elenco delle ditte in delega”, vale a dire la lista delle aziende dalle quali l’intermediario ha ottenuto la delega e l’ha inserita nel sito Inail. La procedura consente all’intermediario abilitato di individuare l’azienda interessata alla ricerca da eseguire mediante diversi criteri: cognome e nome (azienda individuale) o ragione sociale (società), indicate anche parzialmente o con la sola iniziale; codice ditta Inail; “tutte” le aziende, in modo da poter selezionare dalla lista che sarà presentata quella d’interesse. Una volta individuata l’azienda, viene proposta all’intermediario abilitato la pagina in cui impostare i parametri di ricerca che, come per le singole aziende, richiedono la scelta, in sequenza, della Provincia, del Comune, dell’Unità produttiva, e di uno o più Anni relativi agli infortuni da consultare. Indicati i parametri e cliccato nella mappa il pulsante “Visualizza infortuni”, parte la ricerca degli eventi che rispondono a tutti i requisiti richiesti, e la procedura, eseguiti i previsti controlli di compatibilità, consente il download del file in formato “.pdf” che viene generato in automatico. Il formato e il contenuto del report che sarà prodotto dalla procedura è del tutto analogo a quello in precedenza descritto per le singole aziende, così come il messaggio che segnala la mancanza di dati e le modalità di uscita dalla procedura (“breadcrumb” o “logout”). Guida alle Paghe 48 1/2017