PDFCreator, Job 2 - Comune di Alzate Brianza

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PDFCreator, Job 2 - Comune di Alzate Brianza
COMUNE DI ALZATE BRIANZA
Provincia di COMO
REGOLAMENTO
COMUNALE DI POLIZIA URBANA
24 aprile 2006
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CAPO I°
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1
Oggetto del Regolamento
1.
Con il presente regolamento viene disciplinata la polizia urbana nelle seguenti materie:
a)
Disciplina delle acque pubbliche e del suolo pubblico
b)
Pulizia degli edifici e dei centri abitati
c)
Decoro dei centri abitati
d)
Quiete pubblica e attività rumorose e incomode
e)
Incolumità e sicurezza pubblica
f)
Orari delle attività artigianali
Art.2
Scopi del regolamento
1. Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire nel territorio comunale la
convivenza civile,la vigilanza per l’applicazione delle regole di polizia urbana concorrendo alla
tutela dei diritti privati in armonia con il pubblico interesse.
Art.3
Disciplina della polizia urbana
1. La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa
attinenti secondo il D.Lgs 18.08.2000 n. 267. Essa attende alla tutela dell’integrità del pubblico
demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà
dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al
buon andamento della comunità, disciplinando l’attività ed il comportamento dei cittadini.
2. Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e
luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico.
Art.4
Vigilanza per l’applicazione delle norme di polizia urbana
1. Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia
Locale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all’art. 57 C.P.P., nell’ambito delle
rispettive mansioni.
2. Gli appartenenti alla Polizia Locale, nell’esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri,
nelle scale, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e
locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza
comunale, con obbligo di inoltrare notizia all’autorità giudiziaria competente per fatti costituenti
reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.
3. Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle
leggi, dei regolamenti, statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.
4. Oltre alle disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali,
che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati, in circostanze straordinarie,
dall’Autorità comunale o dagli agenti di polizia locale.
Art.5
Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previsti dal presente regolamento
1. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente
regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:
a) Personalmente al titolare
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b) Senza pregiudizio dei diritti di terzi
c) Con l’obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed
occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione
intentata da terzi per il fatto della concessione data;
d) Con riserva all’Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si
rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo/revocando a suo criterio
insindacabile i benefici concessi;
e) Con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.
f) Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento,
dovranno essere redatte in competente bollo.
CAPO II°
DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO
Art.6
Inquinamento atmosferico e delle acque
1. La vigilanza sull’inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata dalle norme legislative
vigenti in materia nonché da quelle del regolamento comunale d’igiene.
Art.7
Occupazione suolo pubblico
1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l’occupazione del suolo pubblico
è disciplinata dall’apposito regolamento comunale.
Art.8
Modalità per il carico e lo scarico delle merci
1. Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali
operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni
richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico di massima superiore alla mezzora occorre
ottenere il permesso dell’Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione alla
osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per motivi di tutela della circolazione e di
conservazione della pavimentazione stradale. Il permesso è rilasciato dal Funzionario dell’Area di
Vigilanza, dietro semplice richiesta scritta dell’interessato.
2. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine,
senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.
In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, chi ha effettuato le operazioni predette deve
ripulire il suolo e comunicare all’ufficio di polizia urbana la fine della attività.
3. In caso di inosservanza, l’Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa
verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a
terzi.
Art.9
Scarico di rottami,materiali e detriti
1. Fatte salve le disposizioni di cui alle particolari norme legislative in materia, è vietato scaricare
rottami,materiali e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall’Amministrazione
Comunale.
2. Qualsiasi trasporto attraverso le vie del territorio di materiali provenienti da demolizioni o da scavi
di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento o polverio.
3. Piccoli depositi di materiale putrescibile per concimazione di orti e giardini devono distare almeno
mt.100 da centri abitati.
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Art. 10.
Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica
1. L'
autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico
passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti agli esercizi
commerciali soltanto a favore dei gestori degli stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.
2. Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.
3. I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal
Codice della Strada.
4. L'
amministrazione comunale può negare la concessione quando vi si oppongano ragioni di viabilità e
di sicurezza del traffico o altri motivi di pubblico interesse.
5. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a
colori intonati e sempre puliti.
Art.11
Installazione di tende solari
1. Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale, per le tende solari dei piani terreni, la
sporgenza ,misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso non superare la
larghezza massima del marciapiedi ed avere un’altezza dallo stesso non inferiore a mt. 2,20.
2. Per quelle dei piani superiori, come pure per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare
la larghezza dei balconi.
3. Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da
collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno
determinate, caso per caso, dal competente ufficio comunale.
4. Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso
stabilito dal competente ufficio comunale, previa richiesta scritta, se ed a quali condizioni possa
essere accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi come pure in ogni edificio che abbia
interesse d’arte è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.
5. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica
illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa
destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d’interesse artistico.
6. Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite
minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.
Art.12
Esposizione di merci e derrate all’esterno dei negozi
1. Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'
esterno dei negozi,
sono disciplinate dal regolamento comunale di igiene e dal regolamento comunale in materia di
occupazione del suolo pubblico. In ogni caso non devono essere di intralcio alla mobilità dei
cittadini.
Art.13
Commercio su aree pubbliche
1. Il commercio su aree pubbliche è disciplinato dalla vigente normativa in materia ,ed è consentito
soltanto sulle aree stabilite e con i limiti e le modalità per esso definiti.
Art.14
Audizioni, trattenimenti e spettacoli su aree pubbliche
1. Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli o trattenimenti
all’aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giuochi o
rappresentazioni, se non dietro specifico permesso dell’autorità comunale.
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2. L’intestatario del permesso dovrà,prima dell’utilizzo,consegnare una dichiarazione di idoneità statica
e antincendio da consegnare all’Amministrazione Comunale.
Art.14
Installazione di chioschi ed edicole
1. La concessione per erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di
rivendita di qualsiasi merce, è accordata secondo le disposizioni normative previste dal vigente
Codice della strada e Regolamento Comunale di occupazione di suolo pubblico.
Art.15
Divieto di giochi sul suolo pubblico
1. Salvo quanto previsto dal Codice della strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che
pedoni e nei parcheggi , è vietato usare i pattini, occupare il suolo per giocare e/o compiere qualsiasi
esercitazione sportiva salvo espressa autorizzazione dei competenti uffici comunali.
2. E’ vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose
sia a mano che con qualsiasi altro strumento.
Art.16
Collocamento di condutture
1. Il collocamento e la riparazione di condutture dell’energia elettrica e di gas, l’impianto di linee
telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste,
sagre ecc. sono concesse in seguito a regolare domanda in base alle disposizioni legislative ed alle
particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio
comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi, dietro parere dell’ufficio tecnico
comunale, ferma l’osservanza delle prescrizioni in vigore per il canone di concessione spazi ed aree
pubbliche.
2. Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in
modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell’atto di concessione e conservati efficienti ed in
buono stato di manutenzione.
3. Il concessionario avrà l’obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta
dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio,
per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.
4. Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in
buono stato le installazioni eseguite.
5. Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa,
manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici,
la copertura del tetto e ciò sia all’atto dell’impianto che di seguito.
6. I concessionari, nell’esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo,
saranno date dall’ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, comunicare il luogo ed il
giorno in cui si darà inizio al lavoro.
7. Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Comando di Polizia municipale, i tempi e le modalità
per l’esecuzione dei lavori.
8. Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti di cui ai commi precedenti, a giudizio
dell’amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di
funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi
pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi,
L’Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.
9. L’Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di
isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i
concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a
loro proprie spese.
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CAPO III
PULIZIA DEI CENTRI ABITATI
Art.18
Disposizioni di carattere generale
1. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di
pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico debbono essere tenuti costantemente
puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tal fine è proibito deporre o lasciare in
qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, rifiuti, materiale di demolizione ovvero occupare ed
ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.
Art.19
Obblighi degli esercenti di pubblici esercizi e attività commerciali.
1. E’ proibito agli esercenti di bar, ristoranti ed esercizi commerciali, di gettare, anche
momentaneamente o non vietare con appositi cartelli di buttare sul suolo pubblico o privato ma ad
uso pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo
stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico degli esercenti e deve essere
effettuata immediatamente.
2. E’ altresì proibito ai titolari dei negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno,
depositare o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e i
rifiuti provenienti dalle loro botteghe se non negli orari previsti per la raccolta dei rifiuti.
3. Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.
4. I titolari di esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande hanno l’obbligo di
collocare all’esterno dei locali e nei parcheggi privati al servizio dell’esercizio appositi contenitori
per la raccolta di rifiuti,cenere e mozziconi e di provvedere alla pulizia dei esidui del fumo dal suolo
prospiciente il pubblico esercizio.
Art.20
Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi
1. E’ proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori e incettatori di stracci, carta e simili, di
gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.
Art.21
Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale.
1. I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o
pertinenza degli edifici, devono a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti
costantemente puliti. salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili,
detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne
impedisca l’uso normale o nuoccia al decoro dell’edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo
fastidio o di impedimento.
Art.22
Trasporto di materiale di facile dispersione
1. Fatto salvo quanto previsto dal codice della strada, il trasporto di qualsiasi materiale di facile
dispersione, come sabbia, calcina, carbone, terre e detriti, ramaglie sostanze in polvere, liquidi e
semi liquidi, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul
suolo pubblico.
2. Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà
essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell’aria.
3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata
pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi altro oggetto delle case o
botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo
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pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro
che hanno ricevuto le merci od oggetti peri quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.
Art.23
Sgombro della neve
1. I proprietari e i conduttori di case hanno l’obbligo solidale di provvedere per tutta la lunghezza dei
loro stabili a sgomberare la neve e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucciolevole il
ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spargervi sopra acqua che possa congelarsi
2. E’ vietato lo scarico su suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza
e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della
neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.
3. Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar
e simili esistenti al piano terreno.
Art.24
Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli su aree pubbliche
1. E’ proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura dei veicoli.
2. Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, salvo se
determinate da forza maggiore o cause fortuite.
Art.25
Divieto dell’esercizio dell’attività artigiana ed industrie su aree pubbliche
1. E’ proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi
attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell’autorità
competente.
Art.26
Pulizie delle vetrine
1. L’occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle
vetrine è consentita, senza autorizzazione, dalla chiusura serale sino alle ore 10,00 del mattino.
Art.27
Disposizioni riguardanti gli animali.
1. E’ vietato tosare, ferrare, strigliare ,lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.
2. E’ vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di
pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per animali.
3. E’ vietato lasciar vagare nei luoghi pubblici qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come
pure tenere nei luoghi pubblici o aperti al pubblico nelle terrazze ,nei poggioli e cortili, gli animali di
cui sopra con o senza protezione. Eventuali deroghe potranno essere concesse, dai competenti uffici
comunali, che ne stabiliscono i limiti e le condizioni, limitatamente alle frazioni e borghi
prevalentemente rurali.
4. Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia nel rispetto delle norme
del codice della strada.
5. E’ vietato circolare con il proprio cane senza essere provvisti di idonea attrezzatura per il recupero
dei bisogni.Gli animali devono essere tenuti al guinzaglio.
Art.28
Disposizioni riguardanti i piccioni.
1. E’ vietato dare da mangiare ai piccioni.
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2. E’ obbligatorio mantenere sempre puliti i luoghi in cui i volatili si posano abitualmente quali
davanzali, balconi ,terrazzi.
3. E’ obbligatorio ricorrere alle occlusioni in muratura o reti di protezione, per impedire ai piccioni di
invadere i sottotetti e le intercapedini, fatte salve, comunque, eventuali normative di carattere
edilizio.
Art.29
Divieto di getto di opuscoli o foglietti
1. E’ vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli,
foglietti ed altri oggetti.
2. E’ altresì vietato fare volantinaggio appostando foglietti pubblicitari sotto ai tergicristalli.
3. Detti volantini pubblicitari devono essere consegnati direttamente nelle mani del passante.
4. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto ,dal competente ufficio comunale.
Art.30
Divieto di segatura e spaccatura della legna.
1. Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna.
CAPO IV°
DECORO DEI CENTRI ABITATI E DELLE AREE PUBBLICHE
Art.31
Manutenzione degli edifici
1. I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e
dei negozi nonché gli infissi prospicenti l’esterno, gli androni e le scale. In modo particolare
dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno
altresì l’obbligo di provvedere ai restauri dell’intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi
fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall’autorità comunale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in
genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.
3. Ogni edificio deve essere dotato di una targa riportante il numero civico assegnato all’edificio stesso:
i proprietari sono responsabili della installazione, conservazione e pulizia delle targhe dei numeri
civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d’insegne.
4. E’ vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure
insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le
porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.Il Sindaco disporrà per la immediata
cancellazione a spese del trasgressore se identificato.
5. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre l’obbligo di provvedere all’estirpamento dell’erba lungo
tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.
6. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme comunali in vigore.
Art.32
Danneggiamento di edifici e manufatti di pubblico interesse
1. E’ vietato danneggiare,manomettere,imbrattare in qualsiasi modo gli edifici ed i manufatti sia
pubblici che privati.
2. E’ vietato imbrattare o recare guasti in qualunque modo alle targhe, manufatti stradali,cestini
portarifiuti, lampade,impianti di pubblica illuminazione ed a qualsiasi altro oggetto/manufatto di
pubblica utilità.
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Art.33
Collocamento di cartelli ed iscrizioni
1. Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e
delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere
permanente o temporaneo, è subordinato all’autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela
delle strade e della circolazione stradale, dell’estetica cittadina, della bellezza panoramica e per
rispetto all’arte ed alla storicità dei luoghi.
2. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse
locale, non sarà, di regola, consentita l’apposizione di iscrizione ed insegne. Tuttavia potrà
concedersi, caso per caso, che l’apposizione sia fatta entro l’ambito delle luci e delle porte, o,
comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.
3. Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l ’affissione di manifesti di avvisi od ,in genere, di
qualunque mezzo di pubblicità.
4. E’ vietato apporre cartelli,avvisi,pubblicità,volantini e cose simili sulle proprietà pubbliche,quali ad
esempio pali dell’illuminazione pubblica e piante.
Art.34
Delle canne fumarie
1. Sia nell’interno, come all’esterno delle abitazioni, non è permesso accendere fuochi se il fumo non
immette in apposita canna fumaria che sfoghi sul tetto.
2. E’ vietato dare sfogo al fumo dei camini, stufe, ecc. mediante aperture prospicienti la pubblica via.
3. I camini devono sporgere almeno 1 metro dal tetto ed essere ad una altezza superiore alle case
contigue.
Art. 35
Collocamento di targhe o lapidi commemorative.
1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o
comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l’autorizzazione
dell’Amministrazione comunale, salva l’osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento a
riguardo.
2. A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie
delle opere, i testi delle epigrafi e quant’altro potrebbe essere richiesto nel caso.
3. L’Amministrazione comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a
collaudo le opere.
Art.36
Ornamento esterno ai fabbricati
1. Gli oggetti di ornamento(come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole
etc),posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la
caduta.
2. Nell’innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell’acqua sul suolo
pubblico o sulle abitazioni sottostanti.
Art.37
Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici
1. Per antenna parabolica si intende l’apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni
radiotelevisive ed alla ricezione di servizi via satellite,compresa la loro distribuzione all’interno dei
singoli edifici.La loro installazione non è soggetta ad autorizzazione edilizia se non implica opere di
carattere edile.Le prescrizioni di seguito indicate intendono disciplinare, attraverso la definizione di
criteri di collocazione degli impianti ed in ottemperanza alla normativa vigente,l’installazione delle
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2.
3.
4.
5.
6.
antenne paraboliche per ricezione sull’intero territorio comunale per minimizzarne l’impatto visivo
ed ambientale.
Di norma non si possono installare le apparecchiature satellitari su balconi,terrazze o all’esterno di
edifici ma devono essere messe sui tetti nel lato considerato interno .
A partire dall’entrata in vigore del presente regolamento tutti gli edifici costruiti dopo tale data
oppure quelli ristrutturati soggetti a piani di recupero,se intendono dotarsi di antenne di un impianto
satellitare, devono avere impianti centralizzati collettivi.
Le parabole devono presentare una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di
copertura. I convertitori ed i relativi supporti ed aste devono anch’essi avere una colorazione simile a
quella dell’antenna di ricezione satellitare.
Le parabole devono avere come dimensione massima un diametro di 150 cm.Il supporto di appoggio
( distanza tra piano di collocazione e bordo inferiore della parabola ) non può essere maggiore di cm.
50.Le antenne paraboliche non devono sporgere dal perimetro del tetto e non devono sporgere oltre
il punto più alto del tetto ( colmo ) per più di cm. 100.Per i tetti piani l’altezza massima ammessa è
determinata dal supporto di appoggio ( massimo 50 cm. ) e dal diametro della parabola ( massimo
150 cm. )
Fatto salvo il diritto di ogni cittadino di poter ricevere il segnale satellitare, ogni eccezione che renda
tecnicamente irrealizzabile l’applicazione di una qualsiasi prescrizione della norme specificate in
questo articolo deve essere specificatamente autorizzata dall’ufficio tecnico comunale previa
richiesta scritta con allegata relazione redatta da un installatore in possesso dei requisiti previsti dalla
legge o da tecnico abilitato che dimostri l’impossibilità di adeguamento tecnico dell’impianto alle
norme suddette.Nel caso di motivazioni non di natura tecnica ( es. un condominio nel quale non si
raggiunga la maggioranza prevista per la installazione di una antenna collettiva ) la richiesta scritta
deve essere corredata da idonea documentazione a supporto della stessa.
Art.38
Depositi in proprietà privata
1. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato
qualsiasi cosa che nuoccia all’estetica ed al decoro della città.
il collocamento od il deposito di
Art.39
Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
1. La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.
2. E’ vietato distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre,
direttamente sui parapetti dei terrazzi e poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al
pubblico.
Art.40
Spolveramento di panni e tappeti.
1. E’ vietato scuotere, spolverare e sbattere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti
pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.
2. Nei cortili ed anditi interni lo sbattere e spolverare dei panni sarà consentito dalle ore 08,00 sino alle
ore 10,00 del mattino esclusi i giorni festivi.
3. E’ rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo
le scale di abitazione.
4. Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da
non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei
piani sottostanti.
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Art.41
Bestie macellate e trasporto carni
1. Salvo quanto è prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico-sanitaria e veterinaria, è
vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animale.
2. Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito secondo le disposizioni del Regolamento
veterinario.
Art.42
Pattumiere e recipienti con rifiuti
1. E’ vietato depositare e porre in luoghi pubblici. ed aperti al pubblico, pattumiere e recipienti
contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.
2. E’ solo consentito di depositare nei pressi del portone di accesso all’abitazione i contenitori dei
rifiuti per l’ora in cui è previsto il passaggio del servizio di raccolta ovvero inserirli negli appositi
cassonetti destinati alla raccolta degli stessi.
3. Negli appositi cassonetti collocati all’ingresso dei cimiteri comunali, è vietato il deposito di rifiuti
diversi da quelli utilizzati per la decorazione delle tombe, quali fiori, arredi sacri, lumini, ecc.
Art. 43.
Parchi, giardini pubblici, aree pubbliche
AMBITO DI APPLICAZIONE
La presente parte del regolamento si applica a tutte le aree adibite a parchi pubblici,giardini pubblici ed aree
a verde di proprietà o gestione dell’Amministrazione Comunale.
Le norme enunciate hanno lo scopo di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica che il verde può
e deve assolvere nell’ambito cittadino, garantendo agli utenti il godimento degli spazi verdi, salvaguardando
parallelamente l’ambiente da eventuali danni che potrebbero comprometterne l’uso stesso.
Gli orari di fruizione di parchi e giardini pubblici, se recintati, saranno quelli esposti sui cartelli all’esterno
degli ingressi.
Ogni volta che gli spazi a verde pubblico saranno oggetto di trattamenti fitosanitari, gli stessi verranno chiusi
ed interdetti al pubblico, previo avviso.
DESTINATARI
Sono individuati come destinatari tutti gli utenti delle aree a verde pubblico, quindi singoli cittadini, Enti
pubblici e privati, Società, Gruppi ed Associazioni.
INTERVENTI VIETATI
E’ vietato:
A) Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque
utilizzi le aree a verde pubblico.
B) Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l’esistenza di alberi e
arbusti o parti di essi, nonché provocare danni ai prati e scavare il terreno.
C) Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale del
terreno nonché calpestare le aiuole.
C1)Passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle
panche o sedie;
C2) Danneggiare le siepi; salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli
stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
C3)Dedicarsi a giuochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone,alle strutture o che
siano stati espressamente vietati dalla autorità;
C4) Svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione.
C5) Introdursi con veicoli in genere, compresi i velocipedi salvo autorizzazione.
Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, l'
uso
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D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
dei tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non
arrechino disturbo o danno a persone e/o cose.
Occupare i luoghi pubblici con strutture/materiali senza autorizzazione
Provocare danni a strutture e infrastrutture. ( es. panchine,cestini,giochi,ecc. )
Gettare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta appositamente predisposti.
Circolare e sostare con mezzi motorizzati non autorizzati su tappeti erbosi, aree a verde attrezzate
e/o pavimentate ed effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parti di essi.Nel caso di
manifestazioni pubbliche l’amministrazione comunale con specifico provvedimento può
autorizzare,per un periodo temporaneo necessario allo svolgimento delle manifestazioni,la
circolazione ed il parcheggio di veicoli in aree specifiche.
E’ vietato in generale qualunque comportamento che determini danno all’ambiente.
L’accesso agli animali è ammesso solo se specificamente consentito con cartelli.
Nel caso dei cani,se ammessi,devono essere accompagnati al guinzaglio e l’accompagnatore deve
avere con sè gli attrezzi adatti alla pulizia degli escrementi.
Buttare i mozziconi di sigaretta a terra
ACQUE
Nelle acque di laghetti, stagni, canali, rogge, fontane e zone umide pubbliche sono vietati:
- la balneazione e il pattinaggio su ghiaccio
- l’ostruzione e la deviazione delle acque
- l’alterazione delle acque con versamento di sostanze nocive di qualsiasi natura, compresi gli erbicidi.
INTERVENTI CONSENTITI SOLO PREVIA E MOTIVATA AUTORIZZAZIONE SCRITTA
Su richiesta di singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Società, Gruppi o Associazioni, l’Amministrazione
comunale può autorizzare nei parchi e nei giardini pubblici e nelle aree a verde le seguenti attività:
A) Il campeggio,l'
installazione di tende,attrezzature per spettacoli/manifestazioni
B) L’accesso e la sosta di veicoli
C) L’accensione di fuochi,la preparazione di braci e carbonelle e l'
uso di petardi e fuochi artificiali.
D) La messa a dimora di piante e l'
introduzione di animali.
E) La raccolta di semi, frutti ed erbe selvatiche.
COMPETENZE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
Il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente articolo è affidato all’ Ufficio competente istituito presso
codesto comune.
Art.44
Vasche e fontane
1. E’ proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o
liquida.
2. E’ vietato usare l’acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al
consumo personale sul posto, né attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle
è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.
3. E’ altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e
presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.
Art.45
Atti contrari al decoro ed alla moralità.
1. E’ vietato sedersi o sdraiarsi sulla sulla pubblica via,soffermarsi con atteggiamenti sconvenienti sotto
i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private.
2. E’ del pari vietato, in qualsiasi circostanza sedersi sui monumenti, salire o arrampicarsi sugli stessi,
sulle inferiate delle finestre, sulle fontane, sulle colonne ,sui muri di cinta e simili.
3. Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e
compiere atti contrari al decoro ed alla moralità.
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Art.46
Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico
1. I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recingere
solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre,
qualora le circostanze e l’autorità comunale lo imponessero.
2. La stessa disposizione potrà essere estesa anche a qualunque altra zona del territorio comunale,
quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico
interesse.
3. La recinzione deve realizzarsi, fatte salve le autorizzazioni del caso, con difese stabilmente infisse al
suolo,di aspetto decoroso e nel rispetto della normativa vigente.
4. E’ comunque assolutamente vietato effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri
materiali che possano costituire pericolo per i passanti.
CAPO V°
QUIETE PUBBLICA – DELLE ATTIVITA’ RUMOROSE,PERICOLOSE O INCOMODE
Art.47
Attività rumorose ed incomode
1. Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a
migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente regolamento.
2. Sono considerate attività rumorose tutte quelle attività che richiedono l’impiego di macchine, motori
o altri strumenti, anche normali che, con l’uso, recano molestia al vicinato.
3. Sono considerate incomode le attività che producono odori,gas,vapori nauseanti o inquinanti
Art. 48
Esercizio dei mestieri ,arti e d industrie
1. Salvo speciale autorizzazione del Comune. è vietato esercitare attività che siano causa di rumore e di
disturbo nelle giornate domenicali e festive e dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 7 del
mattinoseguente nei restanti giorni della settimana.
2. Comunque, nella vicinanza di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici ,etc è
assolutamente vietato l’esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di
necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta da parte degli organi competenti in materia.
3. L’autorità comunale, accertata la natura e l’entità dei rumori, può emettere provvedimenti al fine di
eliminare i rumori stessi, ridurre l’orario di lavoro.Nei casi di riconosciuta e documentata assoluta
impossibilità della coesistenza di cui trattasi con il rispetto dovuto alla quiete pubblica l’autorità
comunale può vietare l’esercizio dell’arte, dell’industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il
trasferimento degli esercizi o mestieri stessi in altra sede.
Art.49
Trasporto di strumenti o oggetti incomodi o pericolosi
1. E’ vietato attraversare luoghi con falci, coltelli od altri strumenti da taglio o comunque pericolosi
non opportunamente protetti allo scopo di non costituire pericolo di danni a passanti.
2. Il trasporto di oggetti acuminati non può effettuarsi se all’estremità non siano stati collocati gli
opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa
adozione delle opportune cautele atte ad evitare danni.
Art.50
Produzione di odori, gas, vapori nauseanti e inquinanti
1. E’ vietato,in particolare in prossimità di strade ed edifici, accendere fuochi allo scopo di bruciare
sterpaglie, legna, arbusti, carta, o quanto altro possa arrecare disturbo alle persone e alla circolazione
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stradale.( valutare l’eccezione per le zone agricole e comunque a distanza degli edifici e sotto
controllo ).
2. Fatto salvo quanto previsto delle vigenti norme contro l’inquinamento atmosferico, è comunque
vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica
salute o che risultino nauseanti per la comunità.
3. Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l’inquinamento atmosferico, il
Comune potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere,
prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo ,su parere
del competente ufficio sanitario, la sospensione dell’attività inquisita.
4. Lo spargimento di reflui zootecnici come concime sui terreni può avvenire esclusivamente nei
seguenti orari: dal 15 settembre al 15 maggio non oltre le ore 10 e non prima delle ore 16,dal 16
maggio al 14 settembre non oltre le ore 8 e non prima delle ore 19. Nelle vicinanze dei centri abitati
sono vietati lunghi lanci durante la distribuzione delle deiezioni per evitare la diffusione degli
odori.E’ opportuno sospendere lo spargimento nei periodi di persistenti precipitazioni atmosferiche.
Art.51
Funzionamento di apparecchiature, attrezzi e strumenti vari nelle abitazioni e giardini.
1. Nelle abitazioni e per la manutenzione dei giardini, potranno essere usati apparecchi, attrezzi e
strumenti vari che producono rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al
vicinato.
2. In ogni caso è vietato l’uso di qualsiasi apparecchiatura, attrezzo e strumento rumoroso( es.
tagliaerba ) nelle giornate festive prima delle ore 10.00, dalle ore 13.00 alle ore 16,00 e dopo le ore
21 e nei giorni feriali prima delle 8,30 e dopo le 21.
3. L’autorità comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni in casi particolari.
4. E’ vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne nelle pubbliche strade,parcheggi o nelle aree
private comprese nelle zona dove ci sono edifici, il relativo funzionamento, accelerando
eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.
Art.52
Rumori nei locali pubblici e privati
1. Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o
suoni di qualunque specie che possano arrecare disturbo ai vicini.
2. E’ soggetto a tale limitazione anche l’uso degli apparecchi radio e televisivi.
3. In particolare i rumori e suoni provenienti dai locali pubblici non devono essere udibili dall’esterno
dei locali stessi salvo specifici casi autorizzati per spettacoli/manifestazioni
Art.53
Uso di strumenti sonori
1. E’ vietato l’uso di sirene o di altri strumenti sonori se non nei casi autorizzati dagli organi
competenti. Negli stabilimenti industriali l’uso delle sirene è consentito per la segnalazione
dell’orario di inizio e di cessazione del lavoro.
2. In ogni caso, l’Autorità comunale, tenuto conto delle circostanze, ha la facoltà di disciplinare l’uso
degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori sulle pubbliche strade e che, per la loro
insistenza, tonalità e continuità ( es. ripetuti passaggi di manifestazioni sullo stesso tracciato ), siano
tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini. Durante lo svolgimento di
manifestazioni sportive, quali corse ciclistiche, che prevedano ripetuti passaggi ( più di tre ) nello
stesso centro abitato è fatto divieto di utilizzare,ad eccezione dei veicoli di soccorso e servizio,sirene
e dispositivi acustici al fine di salvaguardare la quiete pubblica.
3. E’ consentito,previa autorizzazione comunale,l’uso di strumenti sonori per manifestazioni/spettacoli.
In ogni caso l’utilizzo degli strumenti non è consentito oltre la mezzanotte.
4. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per
le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di
altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione
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Art.54
Uso di sistemi d’allarme
1. Si raccomanda ai proprietari di lasciare ai vicini di casa un recapito telefonico ove sia possibile
rintracciarli in caso di guasto. La durata del segnale non deve comunque superare la durata
complessiva di 5 minuti .
2. In caso di guasto degli stessi e di emissione di suoni ,con insistente disturbo alla quiete pubblica, gli
organi di polizia effettuano ricerche in loco al fine di rintracciare il proprietario per la disattivazione
dell’impianto
3. In caso di ricerca negativa, gli organi di polizia possono contattare i Vigili del fuoco che
procederanno ad introdursi nelle abitazioni e stabilimenti privati al fine di disattivare l’allarme.
4. Fermo restando quanto prescritto dal codice della strada i proprietari dei veicoli sui quali sia stato
installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non
superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti.Il segnale non deve comunque superare la durata di tre
minuti ancorché sia intermittente.
Art.55
Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori
1. Dalle ore 21 alle ore 7 del giorno successivo,nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico
e scarico di merci, derrate , etc. contenute in casse, bidoni, bottiglie, etc. devono effettuarsi con la
massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.
2. Dette operazioni sono vietate nei giorni festivi salvo autorizzazione motivata della polizia locale.
3. Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutire quanto
più possibile il rumore.
Art.56
Venditori e suonatori ambulanti
1. Sono vietate, dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 9 del giorno successivo le grida di
rivenditori di giornali o di altri banditori o strilloni che annunciano notizie giornaliere o altri
comunicati.
2. I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole,
chiese, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia o è
ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti, né successivamente a
meno di 500 mt. dal posto precedente.
3. Ai venditori, dovunque autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di fare uso di
mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.
Art.57
Schiamazzi, grida, giochi, rumori sulle pubbliche vie.
1. Sono vietate i giochi,le grida, gli schiamazzi,i canti nelle vie,piazze,parcheggi tanto di giorno che di
notte .
2. I bambini , nei luoghi pubblici e privati ad uso pubblico, devono essere accompagnati e
convenientemente controllati onde evitare che rechino disturbo ai passanti ed al vicinato.
E’ vietato inoltre l’utilizzo delle strade e dei parcheggi per giocare.
3. E’ proibito disturbare la quiete pubblica con veicoli producenti rumori fastidiosi che arrecano
inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.
Art.58
Suono delle campane
1. Il suono delle campane è proibito da un’ora dopo il tramonto del sole all’alba, fatta eccezione per
l’annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.
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2. Comunque nelle prime ore della giornata e nella serata le campane possono essere suonate con suono
sommesso e per un tempo contenuto.
Art. 59
Sale da ballo, locali di pubblico spettacolo e ritrovi
1. Le sale da ballo, i locali d pubblico spettacolo e i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione del
Comune ed attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all’esterno. All’interno il
livello di pressione sonora deve essere contenuta nei limiti previsti dalla normativa vigente. Qualora
fossero gestiti all’aperto, l’autorità comunale, nel concedere l’autorizzazione, accerta che l’attività
non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.
Art. 60
Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, impianti stereofonici e simili
1. Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, impianti stereofonici e simili ,il suono degli
apparecchi dovrà essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare passanti e gli abitanti.
Vicini.
CAPO VI°
INCOLUMITA’ E SICUREZZA PUBBLICA
Art. 61
Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni
1. E’ vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti ,negozi, magazzini,
cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e
prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.
2. Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, nei locali pubblici e nei mezzi pubblici di
trasporto, è vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio e muniti di
idonea museruola nel caso di animali di taglia media e grossa o di indole mordace.
3. I proprietari quando circolano con i cani devono obbligatoriamente essere provvisti di idonea
attrezzatura per il recupero dei bisogni.
4. I cani da guardia devono essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia.
5. Nei casi sopraddetti gli agenti di polizia municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del
proprietario o del detentore, lo diffidano ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del
caso a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l’animale rechi disturbo.
6. Ove la diffida non venga osservata o nel caso in cui venga superata la normale soglia di tollerabilità
e vengano disturbate più persone, l’autorità comunale può disporre l’allontanamento dell’animale .
7. E’ inoltre vietato;
a) impedire all’accalappiacani l’esercizio delle sue funzioni e favorire la fuga dei cani;
b) aizzare i cani tra loro o contro le persone o in qualunque modo incitarli o impaurirli se non allo
scopo di difesa;
c) tenere a guardia delle case cani in libertà che abbiano l’istinto di aggredire o mordere o
comunque abbiano la possibilità di protendersi dalla proprietà privata alla pubblica via, per aggredire
o anche spaventare i passanti.
8. I proprietari che non intendono più mantenere il possesso del proprio cane ,dietro pagamento di una
somma stabilita dalla Giunta Comunale, possono rivolgersi alla polizia locale affinché disponga il
ricovero del cane presso il canile convenzionato.
Art. 62
Detenzione di gatti
1. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991 n. 281 e successive modificazioni, è vietato
maltrattare i gatti che vivono in libertà.
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2. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
3. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d’intesa con le aziende sanitarie locali, avere in
gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di
sopravvivenza.
Art. 63
Cantieri edili
1. Le attività di cantiere,le attività di macchine rumorose (martelli demolitori, flessibili, betoniere,
seghe circolari, gru, ecc.) e l’esecuzione di lavori disturbanti (escavazioni, demolizioni, ecc.) sono
svolte di norma tutti i giorni feriali escluso il sabato dalle ore 07,00 alle ore 20,00; il sabato dalle ore
08,00 alle ore 13,00.
2. Le recinzioni messe a protezione dei cantieri edili e tutte le infrastrutture facenti parte dei cantieri
stessi devono essere sempre tenute in buono stato di conservazione e rimosse al termine dei lavori.
Tutte le infrastrutture inerenti i cantieri edili devono essere realizzate in modo da non rappresentare
pericolo per l’incolumità pubblica.
Art. 64
Circolazione e sosta di roulottes,campers ed auto-caravan
1. E’ vietato il soggiorno dei suddetti veicoli,se abitati, sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico.
2. La sosta di questi veicoli è consentita solamente nelle aree attrezzate,se esistenti, allo scopo istituite
con ordinanza del Sindaco, ai sensi dell’art.7 del vigente codice della strada.
3. La sosta dei suddetti veicoli, dove consentita sulla sede stradale, non costituisce campeggio o
attendamento se l’autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi
propri, salvo quelli del propulsore meccanico. L’ingombro del veicolo non deve comunque eccedere
lo spaziosingolo delimitato a parcheggio.
4. E’ vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade pubbliche al di fuori
di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario
CAPO VII°
NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI
Art. 65.
Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili
1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato
tenere nell'
abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'
esercizio della minuta
vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'
autorità comunale.
Art. 66.
Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici
1. E'vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.
2. Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente
necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane,
pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale
resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di
abitazione. E'vietato fare ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I
combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono
ricavate canne fumarie.
3. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e
vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili. Nei
solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.
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4. Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare
materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolino il
passaggio alle persone.
5. Come norma di prevenzione antincendio dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
a) le bombole di gas d'
uso domestico dovranno essere installate all'
esterno dei locali ove trovasi
l'
apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'
interno del locale ed
areate direttamente verso l'
esterno;
b) le tubazioni fisse in metallo, nell'
attraversamento delle murature dovranno essere protette con
guaina metallica aperta verso l'
esterno o chiusa ermeticamente verso l'
interno;
c) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed aver giunto
flessibile di collegamento tra quella fissa e l'
apparecchio utilizzatore realizzati con materiale
resistente all'
usura e all'
azione del gas di produzione chimica. Le congiunzioni del tubo flessibile sia
alla tubazione sia all'
apparecchio utilizzatore dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da
evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;
d) per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma,
dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas.
6. Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e
disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando
provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il «certificato di
prevenzione incendi».
Art. 67.
Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
1. Nell'
ambito dell'
abitato nessuno può, senza autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili,
fuochi artificiali, falò e simili, fare esplodere petardi e fare spari in qualsiasi modo o con qualunque
arma.
2. Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta
l'
autorizzazione al Comune, che detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.
3. E'pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.
Art. 68.
Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici
1. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono
stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro
materiale.
2. E'fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di entità non trascurabile di acqua
dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.
3. L'
Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'
Ufficio tecnico comunale.
4. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti di ufficio con rivalsa
delle spese.
Art. 69.
Manutenzione di aree di pubblico transito
1. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi
di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura
e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'
Autorità comunale.
2. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico
Art. 70.
Segnalazione e riparazione di opere in costruzione
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1. Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici o
simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la concessione edilizia rilasciata.
2. Queste dovranno osservarsi sino alla ultimazione dell'
opera e durante la notte si terrà acceso ed
affisso uno o più lumi a giudizio dell'
Ufficio Tecnico Comunale.
3. I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ; il ponte di lavoro sarà
cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.
4. Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni impartite dall'
Ispettorato del lavoro.
Art. 71.
Materiale di demolizione
1. E'proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che
dall'
interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro.
Art. 72.
Insegne, persiane, vetrate di finestre
1. Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le
persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro
congegno di ferro od altro idoneo mezzo.
Art. 73.
Ripari ai pozzi, cisterne e simili
1. I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello
ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadono persone, animali, oggetti
e materiali qualsiasi.
Art. 74.
Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi
1. I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato purchè di libero accesso al
pubblico dovranno essere, nelle ore di notte, convenientemente illuminati.
CAPO VIII°
DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI
Art. 75.
Orari degli esercizi
1. I titolari di attività commerciali e di esercizi pubblici devono rispettare gli orari previsti dalle vigenti
disposizioni.
Art. 76.
Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri
1. Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in
luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.
2. Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli
imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi delle vigenti norme.
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Art. 77.
Vendita delle merci
1. In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura
minima.
Art. 78.
Vendita del pane
1. Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti situati in modo da vietarne la
manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.
2. La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme non esime l'
esercente, se l'
acquirente lo
domandi, dall'
obbligo di pesare il pane all'
atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al
prezzo unitario stabilito per chilogrammo.
3. Per il pane posto in vendita dovranno indicarsi qualità e prezzo in modo ben visibile nell'
esercizio.
Art. 79.
Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili
1. Senza la prescritta autorizzazione comunale, è vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi
pubblici di prodotti stagionali, come cocomeri, castagne, uva ecc., nonché di derivati da simili
prodotti, come castagnacci, frutta sciroppata, candita ecc.
Art. 80.
Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi
.
1. Gli esercenti, che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi o in contenitori chiusi,
hanno l'
obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco o contenitore, il peso o misura
della merce che esso contiene, la qualità, il nome commerciale e il prezzo.
Art. 81.
Tabella per la vendita del combustibile
1. I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta , in modo ben visibile, oltre ai cartellini
indicante il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile anche una tabella con la
indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita.
CAPO IX
CORTEI E PROCESSIONI
Art. 82.
Cortei funebri
1. I cortei funebri dovranno percorrere l'
itinerario più breve dal luogo di culto al luogo di sepoltura
rispettando le eventuali disposizioni della polizia locale.
Art. 83.
Processioni - Manifestazioni
1. Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli
dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia locale.
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CAPO VII °
ATTIVITA’ ARTIGIANALI
Art.84
Orari delle attività artigianali
1. Al fine di uniformare l’attività degli orari di vendita degli artigiani con l’attività degli esercizi di
vendita al dettaglio di cui al D. Lgs. 31.03.1998 n. 114, gli orari degli artigiani che effettuano la
vendita al pubblico nel rispetto della legge 8 agosto 1985 n. 443 e 15 marzo 1997 n. 59 e successive
modificazioni, osservano lo stesso orario degli esercizi pubblici come stabilito dalle vigenti
disposizioni legislative in materia.
2. L’esercente artigiano è tenuto a rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura del
proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione
CAPO VIII°
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art.85
Norme abrogate
1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso
contrastanti.
Art. 86
Pubblicità del regolamento
1. Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sarà tenuta a
disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
Art. 87
Casi non previsti dal presente regolamento
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
b) lo Statuto Comunale;
c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
d) gli usi e consuetudini locali;
Art.88
Vigilanza – Sanzioni
1. Per le violazioni del presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa da un minimo di
€.70,00 ad un massimo di €.500,00..
2. La procedura per l’applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, è regolata dalla
legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni ed in particolare l’art.16 che recita: “E’ ammesso il
pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per
la violazione commessa o, se più favorevole, il doppio del minimo”.
Art.89
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all’esecutività della
delibera di approvazione.
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