SERVIZIO ESTERO - Crediti Documentari e Lettere di Credito

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SERVIZIO ESTERO - Crediti Documentari e Lettere di Credito
FOGLIO INFORMATIVO (D.Lgs 385/01.09.93 e successive modifiche - Deliberazione CICR del 04.03.03 )
SERVIZIO ESTERO - Crediti Documentari e Lettere di Credito Standby (SBLC)
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Denominazione e forma giuridica: Banca Apulia S.p.A.
Sede legale e sociale: Via Tiberio Solis, 40 - 71016 San Severo ( FG )
Tel: 0882 201111
Direzione Generale: Corso Vittorio Emanuele II, 112 – 70122 Bari
Tel: 080 2177211
Fax: 0882 225214
Fax: 080 2177399
Sito Internet: www.bancapulia.it
E-mail: [email protected]
Numero di iscrizione al Registro Imprese di Foggia, Codice Fiscale e Partita IVA: 00148520711
Numero di iscrizione all’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia: 1089.2 - Codice ABI n. 5787.7 - C.C.I.A.A. di Foggia 10638
Gruppo bancario di appartenenza e relativo codice di iscrizione all’albo dei gruppi bancari tenuto dalla Banca d’Italia: Gruppo Bancario Veneto
Banca, cod. gruppo 5035.1
RISERVATO ALL’OFFERTA FUORI SEDE
Soggetto che entra in contatto con il cliente
Nome
Cognome
Indirizzo
Telefono
E-mail
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL’OPERAZIONE O DEL SERVIZIO
L’operazione di credito documentario consiste nell’assunzione di un impegno da parte di una banca (Banca emittente), su ordine e per conto di un
proprio cliente (ordinante), generalmente acquirente di merci, a seguito del quale tale banca effettuerà, o farà effettuare da una Banca
corrispondente, una prestazione economica (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito, accettazione di effetto, ecc. ) fino
alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine temporale stabilito, in favore di un terzo (Beneficiario), generalmente venditore
delle merci oggetto della transazione sottostante, contro presentazione, da parte dello stesso venditore, di documenti commerciali relativi alla
fornitura ed alla spedizione delle merci che risultino conformi ai termini ed alle condizioni previsti nel testo del credito.
Si tratta di un’operazione assai diffusa nel commercio internazionale con la quale si realizza una marcata contestualità tra la fornitura della merce
ed il suo pagamento con lo scambio, tramite le banche del venditore e del compratore, della documentazione inerente la fornitura e la spedizione
della merce, documentazione di cui le banche controllano la conformità formale (omettendo quindi valutazioni di merito) secondo principi e regole
consolidati e come stabilito dalle Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari, pro-tempore vigenti, emesse dalla Camera di Commercio
Internazionale (ICC).
La Lettera di credito standby (SBLC) è un impegno della banca emittente in favore del beneficiario (in genere il venditore) a garanzia dell’impegno
di pagamento contrattuale assunto dall’ordinante (di solito il compratore). La banca emittente si impegna, pertanto, a pagare il beneficiario a fronte
della presentazione dei documenti previsti dal testo della SBLC, generalmente una dichiarazione di mancato pagamento da parte dell’ordinante
accompagnata da eventuali altri documenti.
Anche per la SBLC trovano applicazione gli usi codificati nelle relative pubblicazioni dalla Camera di Commercio Internazionale (ICC).
Sia il credito documentario che la Lettera di credito standby possono essere confermati da una banca, diversa da quella emittente. Con l’aggiunta
della conferma, la banca confermante (usualmente prescelta dal beneficiario in fase di negoziazione con il compratore) aggiunge il proprio
impegno a quello della banca emittente nei confronti del beneficiario di adempiere alla prestazione prevista nel credito documentario o nella
SBLC, a condizione che i documenti presentati dal beneficiario siano conformi ai termini ed alle condizioni del credito. In accordo a quanto
previsto dagli usi raccolti nelle pubblicazioni della Camera di Commercio Internazionale (ICC) “Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti
Documentari" la conferma può essere aggiunta da un’altra banca solo su espressa autorizzazione della banca emittente.
Rischi tipici dell’operazione
a) per l’ordinante-compratore: il pagamento si basa sulla conformità formale dei documenti di utilizzo presentati dal beneficiario-venditore.
Pertanto la merce o il servizio potrebbero non corrispondere a quanto pattuito nel contratto commerciale.
b) per il beneficiario-venditore: il mancato pagamento da parte della banca emittente il credito documentario a causa di sua insolvenza o di
moratoria del paese.
c) rischio di cambio (se espresso in moneta diversa da quella del conto da addebitare/accreditare)
d) rischio variazione condizioni economiche: la banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate al cliente che, in caso
di variazioni in senso sfavorevole, gli saranno rese note mediante apposita comunicazione, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 118 e 161,
comma 2, del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione.
CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO O DELL’OPERAZIONE
CREDITI DOCUMENTARI DALL’ITALIA SULL’ESTERO (IMPORT) – Prod. QR17
Minimo
PerMille
Massimo
Commissioni di intervento per operazioni in Euro
€ 5,00
2,5000 ‰
senza limite
Commissioni di intervento per operazioni in Divisa
€ 5,00
2,5000 ‰
senza limite
Minimo
PerMille
Massimo
€ 50,00
1,0000 ‰
senza limite
Minimo
PerMille
Massimo
Commissioni di Intervento
Fisso
Emissione del Credito
Fisso
Commissione di impegno – per mese o frazione (1) (oltre eventuali spese
reclamate) (2)
€ 35,00
Spese di emissione import
Modifica del Credito
Fisso
€ 20,00
Spesa di modifica import
Crediti Documentari e Lettere di Credito- Prod. QR17; QR20
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Diritto di modifica import (3)
€ 30,00
Minimo
PerMille
Massimo
€ 50,00
3,0000 ‰
senza limite
Commissioni di impegno a 01 mese
€ 50,00
6,0000 ‰
senza limite
Commissioni di impegno a 02 mesi
€ 50,00
8,0000 ‰
senza limite
Commissioni di impegno a 03 mesi
€ 50,00
10,0000 ‰
senza limite
Commissioni di impegno a 04 mesi
€ 50,00
12,0000 ‰
senza limite
Commissioni di impegno a 05 mesi
€ 50,00
15,0000 ‰
senza limite
Commissioni di impegno a 06 mesi
€ 50,00
18,0000 ‰
senza limite
Commissioni di impegno a 07 mesi
€ 50,00
21,0000 ‰
senza limite
Commissioni di impegno a 08 mesi
€ 50,00
24,0000 ‰
senza limite
Commissioni di impegno a 09 mesi
€ 50,00
27,0000 ‰
senza limite
Commissioni di impegno a 10 mesi
€ 50,00
30,0000 ‰
senza limite
Commissioni di impegno a 11 mesi
€ 50,00
33,0000 ‰
senza limite
Commissioni di impegno a 12 mesi
€ 50,00
36,0000 ‰
senza limite
€ 50,00
1,5000 ‰
senza limite
Utilizzo del Credito
Fisso
Utilizzo del credito con regolamento a vista:
Commissioni di utilizzo pagamenti import
Utilizzo del credito con regolamento a scadenza:
Altre spese di utilizzo del Credito:
€ 20,00
Spese di utilizzo apercrediti import
Commissioni mancato utilizzo o annullamento del credito import
(4)
STANDBY LETTER OF CREDIT EMESSE
Minimo
PerMille
Massimo
Commissioni di escussione/utilizzo standby
Fisso
€ 40,00
3,0000 ‰
€ 80,00
Comm. di rilascio per durate fino ai 12 mesi compresi, per mese o frazione
€ 75,00
2,5000 ‰
senza limite
Comm. di rilascio per durate fino ai 24 mesi, per mese o frazione
€ 75,00
3,0000 ‰
senza limite
Comm. di rilascio per durate oltre i 24 mesi compresi, per mese o frazione
€ 75,00
3,5000 ‰
senza limite
Minimo
PerMille
Massimo
€ 30,00
Spese per rilascio/inoltro
€ 30,00
Spese di modifica su emissione
Diritto di modifica su emissione
(5)
€ 30,00
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
Fisso
Spesa fissa per rilascio liberatoria (Autorizzazioni a terzi per svincolo di merci
indirizzate alla nostra Banca)
€ 50,00
Recupero spese Richiesta esito Crediti Documentari
€ 18,00
Spedizione di lettere, plichi e pacchi in Italia (oltre costi del corriere)
€ 10,00
Spedizione di lettere, plichi e pacchi all’Estero (oltre costi del corriere)
€ 20,00
Spesa su documenti irregolari (Discrepancy fee) se a carico ordinante
€ 50,00
Recupero spese SWIFT
€ 18,00
Giorni valuta di addebito pagamenti import
Data Contabile + 0 gg. Lavorativi
Note:
(1) Per mese si intende un lasso di tempo di 30 giorni. Esempio: l’operazione accesa il 10/12 ed in scadenza il 03/01 conta un mese; l’operazione accesa il 10/12 ed in
scadenza il 12/01 conta due mesi.
(2) Nel caso in cui l’importo del credito sia indicato con la clausola “circa”, la commissione, di regola, va conteggiata sull’importo del credito maggiorato del 10% o della
percentuale indicata.
(3) Nel caso in cui la modifica comporti una variazione di importo o scadenza, il “Diritto di modifica import” viene sostituito dalla commissione di impegno e non viene
percepita se la commissione di impegno è superiore al diritto stesso.
(4) La commissione di impegno rimane acquisita per intero.
(5) Nel caso che la modifica comporti variazione di importo o scadenza, il “Diritto di modifica” viene sostituito dalle Spese per rilascio.
CREDITI DOCUMENTARI DALL’ESTERO SULL’ITALIA (EXPORT) – Prod. QR20
Crediti domiciliati presso le Casse dell’Istituto e presso Banca estera o
Fisso
altra Banca confermante
Minimo
PerMille
Massimo
Commissioni di intervento per operazioni in Euro
€ 5,00
2,5000 ‰
senza limite
Commissioni di intervento per operazioni in Divisa
€ 5,00
2,5000 ‰
senza limite
Diritto di notifica export
€ 70,00
Spesa fissa per gestione pratica/documento
€ 45,00
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Altre condizioni per i crediti domiciliati presso le Casse dell’Istituto
Minimo
PerMille
Massimo
€ 50,00
3,0000 ‰
senza limite
Commissioni di accettazione a 01 mese
€ 50,00
4,5000 ‰
senza limite
Commissioni di accettazione a 02 mesi
€ 50,00
6,0000 ‰
senza limite
Commissioni di accettazione a 03 mesi
€ 50,00
7,5000 ‰
senza limite
Commissioni di accettazione a 04 mesi
€ 50,00
9,0000 ‰
senza limite
Commissioni di accettazione a 05 mesi
€ 50,00
10,5000 ‰
senza limite
Commissioni di accettazione a 06 mesi
€ 50,00
12,0000 ‰
senza limite
Commissioni di accettazione a 07 mesi
€ 50,00
14,0000 ‰
senza limite
Commissioni di accettazione a 08 mesi
€ 50,00
16,0000 ‰
senza limite
Commissioni di accettazione a 09 mesi
€ 50,00
18,0000 ‰
senza limite
Commissioni di accettazione a 10 mesi
€ 50,00
20,0000 ‰
senza limite
Commissioni di accettazione a 11 mesi
€ 50,00
22,0000 ‰
senza limite
Commissioni di accettazione a 12 mesi
€ 50,00
24,0000 ‰
senza limite
Commissioni mancato utilizzo o annullamento del credito export
€ 50,00
1,5000 ‰
senza limite
Commissioni di smobilizzo cred. conf.
€ 500,00
5,0000 ‰
senza limite
Fisso
Utilizzo del Credito con regolamento a vista:
Commissioni di utilizzo non confermate con pagamento a vista
Utilizzo del Credito con regolamento a scadenza:
(1)
Giorni accredito incasso export in Euro
Data Forex + 0 gg. Lavorativi
Giorni accredito incasso export in Divisa
Data Forex + 0 gg. Lavorativi
Altre condizioni per i crediti domiciliati presso Banca estera o altra
Banca confermante
Fisso
Commissioni di applicazione dei documenti al credito
Condizioni applicate ai crediti domiciliati presso le Casse dell’Istituto e
alle Standby Letter of Credit ricevute
Fisso
Minimo
PerMille
Massimo
€ 50,00
3,0000 ‰
senza limite
Minimo
PerMille
Massimo
€ 50,00
3,0000 ‰
senza limite
Minimo
PerMille
Massimo
€ 40,00
3,0000 ‰
€ 80,00
Minimo
PerMille
Massimo
€ 50,00
3,7500 ‰
senza limite
Minimo
PerMille
Massimo
€ 30,00
Diritto di modifica export
Commissioni di Conferma/Silent Confirmation/Star del credere (2)
Altre condizioni applicate alle Standby Letter of Credit ricevute
Fisso
Commissione di escussione/utilizzo Standby
CREDITI DOCUMENTARI TRASFERIBILI SU ITALIA/ESTERO
Fisso
€ 35,00
Spesa di trasferimento Crediti Documentari
Commissioni di trasferimento Crediti Documentari
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
Fisso
Spesa fissa per rilascio liberatoria (Autorizzazioni a terzi per svincolo di merci
indirizzate alla nostra Banca)
€ 50,00
Recupero spese Richiesta esito Crediti Documentari
€ 18,00
Spedizione di lettere, plichi e pacchi in Italia (oltre costi del corriere)
€ 10,00
Spedizione di lettere, plichi e pacchi all’Estero (oltre costi del corriere)
€ 20,00
Note:
(1) Qualora il periodo intercorrente fra il ritiro dei documenti e la data di pagamento sia superiore ai 6 mesi, la commissione da applicare va calcolata rapportando ad
anno la commissione prevista per le accettazioni a 6 mesi e conteggiandola pro-rata per tutto il periodo stesso, considerando le eventuali frazioni di mese come mese
intero.
Nel caso di crediti, confermati dall'Istituto per i quali l'impegno assunto con la conferma debba intendersi esteso anche al buon fine delle tratte, è da percepire la
commissione di conferma commisurata al periodo di validità del credito e successivamente la commissione di accettazione commisurata alla durata delle rate.
(2) Calcolata al trimestre o frazione a seconda dei rischi Paese e Banca, da percepire sull'intero ammontare del credito, a partire dalla data di emissione del credito.
Nel caso in cui la Banca ordinante autorizzi l'aggiunta della conferma, purché il beneficiario sia disposto ad accollarsi la relativa commissione, si deve precisare in sede
di notifica che, qualora il beneficiario non comunichi alla banca notificante le sue decisioni entro 15 gg. di calendario, il credito non verrà confermato; in caso di aggiunta
di conferma, la relativa commissione viene percepita dal beneficiario con decorrenza dalla data di notifica.
Per i paesi e le Banche considerati da Banca Apulia ad alto rischio, l'aliquota della commissione di conferma, pagamento ed accettazione verranno concordate di volta
in volta (includendo nel calcolo il costo di un’eventuale copertura assicurativa tramite SACE.)
Nel caso in cui l'importo del credito sia indicato con la clausola "circa", la commissione sarà conteggiata sull'importo del credito maggiorato del 10% o della percentuale
indicata.
In caso di proroga, la commissione di conferma sarà sempre conteggiata dal giorno successivo alla data di scadenza originaria, anche se la comunicazione della
proroga avviene dopo la scadenza stessa.
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RECESSO E RECLAMI
Recesso dai rapporti
La banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dai rapporti con il cliente, ancorché questi siano a tempo determinato.
Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore o microimpresa la banca ha facoltà di recedere dai rapporti a tempo indeterminato con effetto
immediato al ricorrere di una giusta causa o di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso scritto di almeno 2 mesi. Nel caso di rapporti a
tempo determinato, la banca ha facoltà di recedere con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa.
Per il pagamento di quanto dovuto, sarà dato al cliente, per iscritto, un termine di almeno 1 giorno. Le eventuali spese addebitate periodicamente
per l’erogazione dei servizi (per esempio: canoni; ecc.) sono dovute dal cliente solo in misura proporzionale per il periodo precedente lo
scioglimento del rapporto; se sono state pagate anticipatamente, tali spese sono rimborsate dalla banca in misura proporzionale.
Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalità e senza spese, Il cliente ha facoltà di
recedere dai rapporti con la banca in qualunque momento con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero dandone
comunicazione scritta alla banca con un preavviso di 5 giorni lavorativi bancari e rimborsando alla stessa, entro un 1 giorno dalla data in cui il
recesso è divenuto operante, tutto quanto eventualmente dovutole per capitale, interessi, spese, commissioni, oneri tributari.
Il cliente, al verificarsi del recesso, è tenuto a restituire l’eventuale materiale di pertinenza della banca eventualmente in precedenza consegnato
per l’utilizzo dei servizi e a costituire i fondi necessari per il pagamento delle eventuali disposizioni impartite alla banca e non ancora eseguite o
addebitate.
Il cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell’uso dei servizi successivamente al recesso
della banca o nel periodo in cui abbia ricevuto dalla banca medesima eventuale comunicazione dell’esistenza di un temporaneo divieto di
utilizzazione.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
Non oltre due mesi dalla comunicazione di recesso formalizzata dal cliente, allo scopo di consentire l’ordinato regolamento e conclusione dei
rapporti eventualmente pendenti.
Reclami
1. Nel caso in cui insorga una controversia con la Banca sui prodotti e servizi resi dall’intermediario, il Cliente può presentare un reclamo
alla Banca. Si definisce “reclamo” ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta alla banca un suo comportamento
anche omissivo.
2. I reclami possono essere afferenti: a servizi bancari o finanziari (ad es. conto corrente, deposito titoli, deposito a risparmio,
finanziamenti ecc.) o a servizi di investimento come definiti dall’art. 1, comma 5° D.Lgs. 28/2/98 n. 58 quando hanno ad oggetto strumenti
finanziari ovvero al comportamento tenuto dalla Banca, dai suoi dipendenti o collaboratori in materia di intermediazione assicurativa
(Provvedimento IVASS del 3.5.2016, n. 46).
L’appartenenza alle tre diverse categorie comporta un diverso processo di gestione in base all’oggetto dei reclami, con termini di risposta
differenti nonché modalità e organismi specifici di ricorso avverso le decisioni assunte dall’Ufficio Reclami.
3. Il reclamo va formulato per iscritto (per esempio con lettera, fax o e-mail) e deve contenere i dati anagrafici del reclamante,
l’indicazione dei rapporti (per esempio: il numero del conto corrente) ai quali il reclamo si riferisce e una chiara e precisa esposizione dei
fatti contestati.
4. Il reclamo va inviato alla banca in uno dei seguenti modi:
- posta ordinaria o raccomandata indirizzata a
Ufficio Reclami Gruppo Veneto Banca – via Feltrina Sud 250 – 31044 Montebelluna (TV)”;
- posta elettronica all’indirizzo e-mail [email protected]
- Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo e-mail [email protected] .
- fax da inviare al numero 0423/283755;
- consegna diretta del reclamo alla filiale della banca presso la quale è intrattenuto il rapporto.
5. La Banca provvederà in ogni caso, sia che il reclamo sia ritenuto fondato o non fondato, a fornire adeguato riscontro al cliente.
Reclami aventi ad oggetto i servizi bancari e finanziari
1. La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. Tali termini sono sospesi dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6
gennaio di ogni anno.
2. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di 30 giorni può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario
(ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it,
chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell’Arbitro non pregiudica la possibilità per il
Cliente di ricorrere all’Autorità Giudiziaria ordinaria.
3. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso
all’Autorità Giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo
alternativamente: all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione
delle controversie bancarie, finanziarie e societarie “ADR” (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo
Regolamento) oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito
registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
4. La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui Il Cliente abbia esperito il procedimento di
cui al comma precedente presso l’ABF.
Reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento
1. Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca e la Banca deve rispondere entro 90 giorni dal ricevimento. Tali termini sono sospesi
dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.
2. Se il cliente non ha ricevuto risposta nei termini o non è soddisfatto del relativo esito può rivolgersi all’Ombudsman-Giurì Bancario. Per
sapere come rivolgersi all'Ombudsman Giurì Bancario e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito
www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell’Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere
all’Autorità Giudiziaria ordinaria.
3. Sempre al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, in relazione all’obbligo previsto dal Decreto Legislativo n.
28/2010 di esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria ed anche
in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e la Banca possono ricorrere: all’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal
“Conciliatore Bancario Finanziario” - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure ad uno degli altri Organismi di mediazione,
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specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell’apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia.
4. Per la risoluzione di controversie insorte con la Banca relativamente agli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza nei
rapporti contrattuali, il Cliente – esclusi i clienti professionali di cui all’art. 6, commi 2 quinquies e 2 sexies del D.Lgs. n. 58/98 - potrà
anche attivare la procedura di conciliazione avanti la Camera di Conciliazione ed Arbitrato istituita presso la Consob (www.cameraconsob.it).
5. Resta ferma per il Cliente la possibilità di ricorrere all’Autorità Giudiziaria ordinaria. Il ricorso a detto Organismo assolve alla condizione
di procedibilità di cui al precedente comma 4.
Reclami aventi ad oggetto il comportamento dell’intermediario nello svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa:
1.La Banca deve rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
2.Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni, può inviare un esposto
(allegando la documentazione relativa al reclamo presentato all’intermediario) all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al seguente
indirizzo:
Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale 21
00187 Roma – Italia
Le informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione del reclamo scritto ad IVASS, incluso il modello da utilizzare, sono disponibili
sul sito www.ivass.it alla sezione "Per il Consumatore" - sottosezione "Come presentare un reclamo".
3. Al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, si segnala altresì la possibilità per il reclamante di rivolgersi ai sistemi
alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.
LEGENDA
Credito documentario
Paese (o Banche) a rischio
Commissione di conferma
Commissione di modifica
Commissione di utilizzo del credito
Prodotti accessori/facoltativi (contratti
accessori)
I crediti documentari sono regolati, salve diverse pattuizioni, dalla “Norme ed Usi Uniformi relativi ai
Crediti Documentari”, pro-tempore vigenti, della Camera di Commercio Internazionale di Parigi.
Potrebbero nascere dei problemi con le operazioni in valuta estera a causa di problematiche con
alcuni paesi o banche (situazione politiche, calamità naturali, situazione economico finanziaria, etc.)
Per i paesi e le Banche, considerati a rischio dalla banca, l'aliquota della commissione di conferma,
pagamento ed accettazione verrà concordata di volta in volta .
Commissione che viene applicata al momento della conferma del credito
Commissione che viene applicata al momento che vengono variati i contenuti/estremi del credito
Commissione dovuta alla Banca in sede di applicazione dei documenti al credito.
Per prodotti accessori (obbligatori o facoltativi) si intendono rispettivamente quei prodotti senza i
quali il prodotto principale non può esistere o non può essere perfezionato o a quei prodotti che
vengono offerti al cliente a corredo del prodotto principale e che possono essere accettati o meno
dal cliente.
N.B: Nel caso del prodotto accessorio obbligatorio, la mancata sottoscrizione del contratto
accessorio di norma preclude la possibilità di perfezionare il prodotto principale.
Si intendono, secondo la definizione dell’allegato alla Direttiva 2007/64/CE:
1.
servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni
richieste per la gestione di un conto di pagamento;
servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste
per la gestione di un conto di pagamento;
3.
esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il
prestatore di servizi di pagamento dell’utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
a.
esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
b.
esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
c.
esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
4.
esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un
utente di servizi di pagamento:
a.
esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
b.
esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
c.
esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
5.
emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;
6.
rimessa di denaro;
7.
esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l’operazione di
pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento
sia effettuato all’operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce
esclusivamente come intermediario tra l’utente di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi.
8.
emissione di moneta elettronica.
Sono escluse dall’applicazione della direttiva, tra le altre:
a.
il cambio di valuta contante contro contante;
b.
le operazioni di pagamento con assegni bancari, con titoli cambiari su supporto cartaceo, con
traveller’s cheque su supporto cartaceo;
c. le operazioni di pagamento collegate all’amministrazione degli strumenti finanziari.
2.
Servizi di Pagamento nel Mercato Unico
Europeo
Crediti Documentari e Lettere di Credito- Prod. QR17; QR20
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Aggiornato al 26/11/2016