Versamento e dichiarazione IMU per il curatore fallimentare
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Versamento e dichiarazione IMU per il curatore fallimentare
Speciale IMU Versamento e dichiarazione IMU per il curatore fallimentare: problemi ancora aperti L’introduzione dell’imposta municipale propria sta creando non pochi problemi ai contribuenti che devono assolvere ordinariamente l’imposta. Ma maggiori perplessità sorgono per l’applicazione del tributo in casi particolari, quali quello del fallimento ovvero della liquidazione coatta amministrativa. Per tutte le novità sull'IMU, consulta lo Speciale del Quotidiano IPSOA; puoi mandare il tuo quesito ai nostri Esperti, scrivendo a [email protected]. di Giovanni Fabio Aiello - Dottore commercialista ----------------------------------------------Invia il tuo quesito sull'IMU! Puoi scrivere a [email protected] e inviare agli Esperti IPSOA il tuo quesito sull'applicazione della nuova imposta municipale unica. Hai tempo dal 7 maggio fino al 18 maggio 2012. ----------------------------------------------- La vecchia disciplina ICI Sino al 31 dicembre 2011, con riferimento all’ICI, l’art. 10, comma 6, D.Lgs. n. 504/1992, indicava chiaramente il comportamento che il curatore fallimentare doveva assumere, in caso di cessione di immobili compresi nella procedura, per il rispetto della normativa. Era stabilito che per essi l'imposta fosse dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento e fosse prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Continuava la norma specificando che il versamento dell'imposta doveva essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo era stato incassato e che entro lo stesso termine doveva essere presentata la relativa dichiarazione. In pratica, si doveva calcolare l’ICI per l’intero periodo compreso tra la data di fallimento e la data del decreto di trasferimento dell’immobile (ovvero, in caso di delega ad un notaio, la data della stipula notarile), utilizzando le aliquote deliberate dal Comune per i singoli anni ricadenti nel periodo stesso ed indicando, nel modello F24, le singole annualità ed il fatto che versamento era effettuato a titolo sia di saldo, che di acconto. Sempre entro il termine di tre mesi, poi, doveva essere presentata la relativa dichiarazione ICI. Cosa cambia dal 2012 A partire dal 1° gennaio 2012, però, in virtù del contenuto dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, torna applicabile il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 il quale, agli articoli 8 e 9, ha introdotto e disciplinato l’IMU, che rimpiazza, tra l’altro, anche l’ICI. L'art. 8 citato prevede, infatti, che l’IMU sostituisce «per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili». Tralasciando, considerata la peculiarità di determinazione del reddito nel fallimento, la prevista sostituzione dell’IRPEF e delle relative addizionali con l’IMU, la norma indicata fuga ogni eventuale e remoto dubbio: anche il fallimento rimane soggetto all’IMU. E a sgombrare ogni dubbio su tale conclusione soccorre il comma 7 dell’art. 9,D.Lgs. n. 23/2011, il quale stabilisce che «per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6 [...] del citato D.Lgs. n. 504 del 1992». Pur se inserita in un contesto che disciplina altre situazioni («l’accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso» nell’ICI), la norma da ultimo citata, operando un espresso richiamo all’art. 10 (articolo che riguarda i «versamenti e la riscossione» dell’ICI), comma 6, D.Lgs. n. 504/1992, ne prevede esplicitamente la sua applicazione anche in tema di IMU. I problemi in caso di fallimento: il versamento dell’imposta Appurato, quindi, che per il curatore fallimentare debba ritenersi esistere una continuità tra la vecchia disciplina riguardante l’ICI e la nuova relativa all’IMU, è necessario rilevare come, in alcuni particolari casi verificatisi nei primi mesi del 2012, l’adempimento dell’obbligazione per il versamento dell’IMU nei termini previsti sia di difficile attuazione, mentre quello della presentazione della dichiarazione sia fissato al 30 settembre 2012, giusta la previsione dell’art. 9, comma 6, D.Lgs. n. 23/2011 e dall'art. 13, comma 12-ter, D.L. n. 201/2011. Si ponga il caso della vendita di un immobile ricompreso nell’attivo fallimentare avvenuta nel mese di gennaio 2012 (ma la fattispecie, per quello che si dirà in appresso, non è molto differente dagli incassi effettuati per gran parte dello stesso anno 2012). Nessun problema si genererebbe ai fini del versamento dell’IMU se la vendita in questione fosse stata effettuata nel periodo compreso tra il 1° e il 14 gennaio; conformemente a quanto previsto in tema di ICI dall’art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 504/1992, infatti, l’art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 23/2011 prevede - anche per l’IMU - che l’imposta sia dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso e che, a tal fine, il mese durante il quale quest’ultimo si è protratto per almeno quindici giorni debba essere computato per intero. Conseguentemente, nel caso prospettato, il curatore non sarà tenuto a versare l’IMU per il possesso che si è verificato per il 2012, dovendosi limitare al versamento dell’ICI per il periodo compreso tra la data di fallimento ed il 31 dicembre 2011. Diverse sono le conseguenze nel caso di alienazione dell’immobile ricompreso nell’attivo fallimentare avvenuta successivamente al 14 gennaio 2012. Nell’ipotesi di incasso del prezzo contestuale all’atto di cessione del bene (come nel caso di delega della vendita fallimentare ad un notaio) ovvero di incasso quasi contemporaneo al decreto di trasferimento (come avviene nei tribunali di piccole dimensioni), il curatore sarà tenuto a versare, sempre in aggiunta all’ICI determinata a tutto il 31 dicembre 2011, anche l’IMU per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e la data di cessione. Ma la circostanza che, ad oggi, non si sia a conoscenza delle aliquote IMU definitive per il 2012 (aliquote che, come è noto, possono essere determinate dal Comune sino al 30 settembre 2012, salve ulteriori modifiche da D.P.C.M. entro il 10 dicembre 2012), genera per il curatore l’impossibilità di adempiere correttamente, entro i tre mesi dall’incasso del prezzo, ai propri obblighi di versamento del tributo. L’organo fallimentare, infatti, potrà certamente procedere a determinare la somma dovuta per IMU per il periodo 1° gennaio 2012-data di cessione applicando l’aliquota base del 7,6 per mille e, quindi, a versare l’imposta entro il termine dei tre mesi previsto dalla legge; ma certamente, non possedendo arti divinatorie, non potrà, nello stesso termine, determinare l’ulteriore somma dovuta per una eventuale maggiore aliquota IMU, in quanto tale maggiore aliquota potrà essere conosciuta soltanto nel mese di dicembre 2012 (naturalmente, corrispondendo l’IMU in relazione all’aliquota base del 7,6 per mille, il curatore, nell’ipotesi piuttosto remota di riduzione di tale aliquota, potrebbe trovarsi anche nella situazione di dover chiedere il rimborso della maggior imposta versata, in parte al Comune, in parte allo Stato, con evidenti ripercussioni sulla durata della procedura). E’ ovvio che, se l’aliquota base del 7,6 per mille presa a riferimento per la determinazione di quanto dovuto fosse confermata nel dicembre 2012, il curatore, nell’ipotesi prospettata, avrebbe correttamente adempiuto al suo obbligo. I problemi in caso di fallimento: la dichiarazione Diversa, invece, è la situazione in materia di dichiarazione IMU; ciò, poiché l’inesistenza, a tutt’oggi, del relativo modello, non consente all’organo deputato della procedura - almeno con riferimento alle cessioni degli immobili ricomprese nell’attivo fallimentare effettuate entro la prima quindicina del mese di febbraio 2012 (comprese quelle avvenute anche nei primi 14 giorni del mese di gennaio 2102, per le quali, pur non essendovi, come visto, obbligo di versamento, sussiste pur sempre l’obbligo di dichiarazione) - di poter rispettare il termine dei tre mesi previsto dalla legge. Tale impossibilità si sarebbe dovuta riflettere, quanto meno, per tutte le vendite per le quali l’incasso del prezzo è avvenuto prima dei tre mesi antecedenti la data di pubblicazione in G.U. del modello di dichiarazione IMU. Tale situazione di impossibilità a presentare la dichiarazione viene superata grazie a quanto previsto dall’art. 9, comma 6, D.Lgs. n. 23/2011 e dall'art. 13, comma 12-ter, D.L. n. 201/2011 (introdotto dalla legge n. 44/2012, di conversione del DL n. 16/2012) il quale, disciplinando il regime transitorio, stabilisce che la dichiarazione relativa agli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1º gennaio 2012 possa essere presentata entro il 30 settembre 2012. Conclusioni Riepilogando gli obblighi di versamento e dichiarativi 2012 che gravano sul curatore per le vendite di immobili ricompresi nel fallimento, si avrà: 1. Vendita di immobili ricadenti nell’attivo fallimentare avvenuta nel periodo 1 gennaio - 14 gennaio 2012 Entro tre mesi dall’incasso del prezzo: Versamento ICI dovuta per il periodo compreso tra la data del fallimento ed il 31 dicembre 2011 (con i nuovi codici di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 aprile 2012) e relativa dichiarazione; Dichiarazione IMU entro il 30 settembre 2012. 2. Vendita di immobili ricadenti nell’attivo fallimentare avvenuta nel periodo 15 gennaio - 31 dicembre 2012 Entro tre mesi dall’incasso del prezzo: Versamento ICI dovuta per il periodo compreso tra la data del fallimento ed il 31 dicembre 2011 (con i nuovi codici di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 aprile 2012) e relativa dichiarazione; Versamento IMU dovuta per il periodo compreso tra l’1 gennaio 2012 e la data del decreto di trasferimento, ovvero la data dell’atto pubblico delegato (fatta salva l’ulteriore integrazione ovvero la richiesta di rimborso non appena conosciuta l’aliquota definitiva), e relativa dichiarazione entro il 30 settembre 2012. Nello Speciale IMU: a cura di M.Damiani, "Tutta l'IMU nello Speciale del Quotidiano IPSOA", il Quotidiano IPSOA del 7 maggio 2012; - R.Fanelli, "IMU, dal controllo al contenzioso”, il Quotidiano IPSOA del 15 maggio 2012; - C.Ricci, “IMU, come sono cambiate le esenzioni”, il Quotidiano IPSOA del 14 maggio 2012; - S.Cinieri, “Le regole IMU per fabbricati rurali e terreni”, il Quotidiano IPSOA del 11 maggio 2012; - P.Mazza, "Soggetti attivi e passivi d’imposta”, il Quotidiano IPSOA del 10 maggio 2012; - E.Ribacchi, “L'IMU sull'abitazione principale”, il Quotidiano IPSOA del 9 maggio 2012; - M.Damiani, “Il federalismo fiscale e l’IMU, un iter accidentato”, il Quotidiano IPSOA del 9 maggio 2012; - S.Cinieri, “Come determinare la base imponibile dei fabbricati”, il Quotidiano IPSOA del 8 maggio 2012; - G.Ielo, “L'ABC dell'IMU”, il Quotidiano IPSOA del 7 maggio 2012. Le risposte degli Esperti - “Aree fabbricabili: base imponibile”, il Quotidiano IPSOA del 14 maggio 2012; - “Agevolazioni abitazione principale per un solo immobile”, il Quotidiano IPSOA del 11 maggio 2012. Copyright © - Riproduzione riservata Copyright © 2012 Wolters Kluwer Italia - P.I. 10209790152 - Cod. ISSN 2239-0545 Sviluppato da OS3 srl