Oggetto: armamento della Polizia Locale

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Oggetto: armamento della Polizia Locale
Oggetto: armamento della Polizia Locale
Con la presente si vogliono proporre alcuni spunti di riflessione circa la necessità di
dotare il Personale della Polizia Locale dei necessari strumenti di autoprotezione, dovendo esso
svolgere anche attività di pubblica sicurezza sul territorio.
Innanzitutto rammentiamo che questo compito non è prerogativa/esclusiva delle forze di
polizia ad ordinamento statale, ma di qualunque operatore rivesta la qualifica di agente di
pubblica sicurezza. La tanto declamata “ausiliarietà” di cui parla la L. 65/86, infatti, non riguarda
le qualifiche – che sono e restano quelle di “agente di p.s.” – bensì solo le funzioni della
P.L. in generale... Basta rifletterci: se le nostre qualifiche di p.s. fossero “ausiliarie”, si avrebbe
la conseguenza che gli agenti di P.L. non potrebbero procedere neppure ad una identificazione/
attività di p.s. senza avere accanto ai “cugini”. Invece sappiamo bene che così non è ed anzi il
personale di P.L. può (e deve) effettuare qualsivoglia attività di pubblica sicurezza in piena
autonomia, sovente in ausilio di nessuno.
In secondo luogo, l’art. 54 comma 1 lett. c) del TUEL (D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.)
stabilisce che il Sindaco debba “vigilare su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine
pubblico”. Questo compito il Sindaco lo svolge in primis attraverso il proprio organo di vigilanza,
cioè la Polizia Locale.
Con questi presupposti, ci troviamo spesso a dover affrontare situazioni delicate, a volte
pericolose, come capita certamente ai colleghi delle forze di polizia ad ordinamento statale.
A differenza di questi, però, i nostri operano in un ambito contrattuale nel quale non
hanno le stesse garanzie retributive, previdenziali ed assicurative... Orbene, in questo
panorama (che si paventa sempre più oscuro visti i tempi che corrono), molti si trovano a dover
pure rinunciare ad altre tutele, quelle per la propria sicurezza, non essendo dotati di arma
d’ordinanza né di altri strumenti di autoprotezione. Alcuni Comandi non forniscono al proprio
Personale neppure le manette!
Beh, qualcuno ritiene che la pistola d’ordinanza (o addirittura anche solo le manette)
siano “strumenti che possono spaventare il cittadino, che non è abituato a vedere i vigili armati”.
Certo, dico io, molto meglio vederli infortunati all’ospedale...
Cerchiamo di essere obiettivi e realistici: non è che portare l’arma al fianco garantisca in
via assoluta l’incolumità degli agenti ma avere anche solo una probabilità in più di tornare a
casa incolumi credo sia sufficiente!
A questo proposito, l’effetto “deterrente” è fondamentale. Pensiamoci: l’effetto visivo di
un agente di polizia armato rispetto ad uno disarmato è nettamente diverso. Ed il cittadino
onesto non credo abbia nulla da temere. Anzi, si sentirà più sicuro e maggiormente protetto!
Segreteria Provincia del Verbano Cusio Ossola – Viale A. Gramsci n° 22/b – 10093 Collegno ( TO )
Tel. 0117808165 Fax 0257760418 - posta elettronica: [email protected]
Qualcun altro è convinto che “i vigili non sono affidabili per portare un’arma”.
Mah... io ritengo che un AGENTE DI POLIZIA (locale o nazionale che sia) è un AGENTE
DI POLIZIA. Punto. Prima di essere dotato di arma d’ordinanza andrà sottoposto alle prescritte
visite mediche, dovrà effettuare degli esami, compresi quelli di uso e maneggio presso il
poligono di tiro. Quindi, se risulterà idoneo, potrà fare l’AGENTE DI POLIZIA.
Se, alla fine, non risulterà tale o non ritenga (per convinzioni proprie) di dover portare
un’arma, potrà sempre fare un altro mestiere, parimenti meritevole di rispetto e magari meglio
remunerato... Certamente meno rischioso!
Ecco, a questo proposito, la classica obiezione: “Ma qui non è mai successo nulla. E’ un
posto tranquillo”. Ho appreso proprio in questi giorni la notizia di un collega, agente di un
piccolo Comune “tranquillo”, quindi disarmato perché lì non era mai successo nulla di eclatante,
il quale, durante un normale servizio di controllo soste, è stato aggredito e pestato
selvaggiamente fino ad essere ridotto in stato di incoscienza. Ora, in fase di riabilitazione, sta
apprestando una causa anche contro il Comune d’appartenenza, reo di non averlo dotato dei
prescritti strumenti di autoprotezione, con i quali avrebbe perlomeno avuto la possibilità di
provare a difendersi...
Il nostro contratto di lavoro è, infatti, di stampo privatistico. Ergo ad esso si applicano le
norme del Codice Civile sulla tutela del lavoro.
In ispecie, nella vigenza dell'art. 2087 cod. civ., il datore di lavoro DEVE ADOTTARE
TUTTE LE CAUTELE AL FINE DI PRESERVARE L'INTEGRITA' PSICHICA E FISICA DEL
LAVORATORE, in ottemperanza al disposto dell'art. 32 Costituzione.
Adibire degli agenti DISARMATI all’espletamento di attività di polizia non pare proprio
una decisione che rispetta i suddetti oneri da parte del datore di lavoro e lo espone, di
conseguenza, a precise responsabilità civili e penali qualora ai suoi dipendenti dovesse
succedere qualcosa di sgradito...
A conferma di quanto sostenuto, richiamo alla memoria un interessante approfondimento
dell’avv. Rossetti, già pubblicato su “Il Sole 24 Ore” nel dicembre 2006, ma sempre attuale, nel
quale l’autore chiarisce dettagliatamente il perché le nostre quotidiane attività NON possano
essere prestate senza arma d’ordinanza, in commento alla Nota del Ministero dell’Interno –
Dipartimento della pubblica Sicurezza – 557/pas. 9400.12982(10)8 dell’11 ottobre 2006,
dalla quale si evince la responsabilità dell’Amministrazione Comunale qualora risulti
inadempiente all’obbligo di dotare di arma d’ordinanza il Personale di Polizia Locale per
l’espletamento dei servizi indicati nell’art. 20 del D.M. 145 del 1987 (tra cui tutti i “servizi esterni
di vigilanza”, ivi compresi quindi anche tutti i servizi di polizia stradale ex art. 11 del CdS).
Il coordinatore provinciale VCO
dott. Andrea Morandini
Segreteria Provincia del Verbano Cusio Ossola – Viale A. Gramsci n° 22/b – 10093 Collegno ( TO )
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