la redazione del libro degli inventari

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la redazione del libro degli inventari
LA REDAZIONE DEL LIBRO DEGLI INVENTARI
a cura di CELESTE VIVENZI
PREMESSA NORMATIVA
ll libro inventari è un adempimento posto a carico dell’imprenditore che
esercita un’attività commerciale, disciplinato dagli articoli 2214 e 2217 del
codice civile. Esso svolge la funzione di dare evidenza della situazione
economica e patrimoniale dell’impresa con riferimento ad un determinato
periodo al fine di fornire le seguenti informazioni :
-l’indicazione e la valutazione analitica degli elementi patrimoniali attivi
e passivi;
-la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e
valore e il valore attribuito a ciascun gruppo;
-il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite.
L’obbligo di redazione del libro degli inventari riguarda in particolare i seguenti
soggetti : - società di capitali , enti pubblici e privati diversi dalle società
che svolgono attività commerciali , società Snc, le Sas e società
equiparate , imprenditori individuali che esercitano imprese commerciali (
sono esclusi dalla tenuta del libro inventari i soggetti che rientrano nei
limiti per la della contabilità semplificata che non hanno optato per la
contabilità ordinaria). Come previsto dalla norma l'inventario va redatto
all’inizio dell’esercizio dell’impresa ed ogni anno entro 3 mesi dal termine
di presentazione del modello Unico (per il 2013 entro il 30.12.2013).
LE MODALITA' DI TENUTA DEL REGISTRO INVENTARI
NUMERAZIONE E BOLLATURA
Come disposto dall’art. 2215 del codice civile: “ il libro degli inventari deve
essere numerato progressivamente e non è soggetto né a bollatura né
a vidimazione ; si possono utilizzare registri manuali, a modulo
continuo o a fogli singoli mobili numerati progressivamente senza alcun
obbligo di bollatura e di vidimazione ( non lasciare spazi in bianco, abrasioni
e se è necessaria una cancellazione va eseguita in modo tale che quanto
cancellato risulti leggibile).La numerazione dei registri deve essere
progressiva per anno ovvero ripartire dal numero 1 all’inizio di ogni
periodo d’imposta indicando anche l'anno in quattro cifre a cui si
riferisce (ad esempio 2013/1,2013/2 ecc.). L'inventario è soggetto
all’imposta di bollo, assolta mediante l’apposizione di marche da bollo sulle
pagine effettivamente utilizzate (ogni 100 pagine nella misura di euro 16,
per le società di capitali e di euro 32 per le società di persone e le imprese
individuali ). L’imposta di bollo deve essere assolta in via preventiva, ossia
prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina o sulle successive cento
.
CONTENUTO DEL LIBRO INVENTARI: ASPETTI CIVILI E FISCALI
L'inventario, oltre agli elementi prescritti dal codice civile o da leggi speciali, ai
sensi del secondo comma dell’art.15/600, deve indicare la consistenza dei
beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore
attribuito a ciascun gruppo. Ove dall'inventario non si rilevino gli elementi
che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, devono essere
tenute a disposizione dell'ufficio delle imposte le distinte che sono
servite per la compilazione dell'inventario . Nell'inventario degli
imprenditori individuali devono essere distintamente indicate e valutate: - Le
attività e le passività relative all'impresa. Nella prassi, il libro inventari si
compone di una parte analitica, contenente la composizione qualiquantitativa del patrimonio aziendale, ovvero l’indicazione e la valutazione
delle attività e delle passività patrimoniali, secondo
categorie
omogenee per natura e valore con l’indicazione della relativa
consistenza; -una parte sintetica, contenente il bilancio d’esercizio (Stato
Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa). In definitiva, non si
ritiene sufficiente, pertanto, riportare sul libro degli inventari
unicamente il bilancio d’esercizio, ma è necessaria l’indicazione
analitica delle varie voci comprese nell’attivo e nel passivo riportando,
per lo meno, i saldi di bilancio. Dovranno essere invece conservate su
carta semplice, se non indicate sul libro inventari, le distinte contenenti il
dettaglio e la valorizzazione di detti saldi (quali, ad esempio, debiti v/fornitori,
crediti v/clienti, l’inventario delle merci, ma anche i saldi dei c/c bancari, la
composizione dei ratei e dei risconti, il dettaglio delle voci di patrimonio netto,
ecc.).
In base alle norme richiamate, si ritiene opportuno redigere l’inventario
indicando:
-gli immobili, che possono essere individuati analiticamente per ogni
particella catastale o per rogiti con le relative informazioni (ubicazione,
estensione, descrizione, valore al mq. ecc.); Nel libro inventari devono essere
indicate anche le rivalutazioni dei beni;
- gli impianti, i macchinari, i mobili, indicandoli analiticamente, per singolo
cespite, evidenziando il costo storico, il fondo ammortamento, il valore
netto da ammortizzare (possono essere indicati nel registro dei cespiti
ammortizzabili);
- le rimanenze di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, articolate per
categorie omogenee, evidenziando quantità, unità di misura, valore unitario e
complessivo;
-brevetti, marchi, diritti, indicati per titolo giuridico, secondo le informazioni
contrattuali o altro;
-le partecipazioni, obbligazioni, altri valori mobiliari, articolate per
categorie omogenee, evidenziando classe di titoli, emittente, numero, valore
nominale e contabile;
-i crediti e i debiti, distinti per nominativo ed evidenziando natura, importo
residuo, scadenza, valuta ed eventuali garanzie;
- il denaro e valori in cassa, distinti in relazione alle principali classi di valori
e opportunamente numerati;
-il capitale sociale e le riserve, indicando le singole poste ed evidenziando il
valore iniziale, gli incrementi e i decrementi di periodo, il valore finale;- i
fondi, distinti per classi, evidenziando il valore iniziale, gli incrementi e i
decrementi di periodo, il valore finale.
Per le classi di valori più affollate (es. le rimanenze, i crediti e i debiti) si può
darne una rappresentazione sintetica, rinviando ad altri supporti il dettaglio
(come previsto, rispettivamente, dall’art.15, DPR 600/73 e dalla R.M.
n.2/1109-74 del 05.04.75).
Si ritiene inoltre indispensabile la conservazione delle schede contabili
(mastrini ) dell’attivo e del passivo al fine di integrare eventuali omissioni di
informazioni riscontrate dai verificatori nell’analisi del libro degli inventari e si
segnala che la sentenza della Corte di Cassazione, sez. tributaria, n.
225 del 14 febbraio 2003, riconosce l’attendibilità dei mastrini solo se «il
contribuente (o il suo legale rappresentante), si assume, attraverso la loro
sottoscrizione, la responsabilità del loro contenuto». In merito a tale
sentenza, che richiederebbe quindi la sottoscrizione dei mastrini, vi è
da dire che autorevole dottrina
ha espresso un parere di
totale
infondatezza logica e normativa ma si ritiene di dover segnalare
ugualmente la problematica.
TABELLA RIASSUNTIVA DATI DA INDICARE NEL LIBRO INVENTARI
DESCRIZIONE VOCI ANALITICHE
IMMOBILI
(DATI
CATASTALI,
SUPERFICIE
, VALORE
ECC);
IMPIANTI, MACCHINARI, E MOBILI
(COSTO
STORICO
,
FONDO
AMMORTAMENTO E RESIDUO DA
AMMORTIZZARE);RIMANENZE
(CATEGORIE, QUANTITA' , VALORE);CREDITI E DEBITI (NOMINATIVI E
IMPORTI);PARTECIPAZIONI
(DESCRIZIONE E VALORE); DENARO E
VALORI DI CASSA( DENOMINAZIONE E
VALORI);
CAPITALE
E
RISERVE
(DENOMINAZIONE E VALORI); -FONDO
TFR : andrebbe indicato il saldo nominativo
di ogni dipendente. E'
POSSIBILE
CONSERVARE su carta (se non indicate
sul libro degli inventari) le distinte
contenenti il dettaglio e la valorizzazione
di detti saldi (debiti v/fornitori, crediti
v/clienti, l’inventario delle merci, saldi dei
c/c bancari, la descrizione di ratei e risconti,
fatture da ricevere ,il dettaglio delle voci di
patrimonio netto, ecc.). Per evitare la
tenuta del libro beni ammortizzabili, gli
imprenditori in contabilità ordinaria
potranno
effettuare
le
correlative
annotazioni sul libro inventari. Per evitare
di dover riportare il dettaglio di tutte le
immobilizzazioni sul libro inventari, si può
anche riportare su suddetto libro solo una
distinzione dei beni per classi omogenee
(es.
impianti,
macchinari,
immobili,
attrezzature, attrezzature minute ecc.) e
tenere a disposizione
il libro beni
ammortizzabili .Nel libro inventari devono
essere indicate anche le rivalutazioni dei
beni effettuate.
RIPORTO BILANCIO E CONTO
PROFITTI E PERDITE
BILANCIO E CONTO PROFITTI E
PERDITE. PER LE SOCIETA' DI
CAPITALI : BILANCIO CEE E NOTA
INTEGRATIVA .
N.B. ALCUNE CONSIDERAZIONI
L'imprenditore che passa dalla contabilità semplificata a quella ordinaria è
tenuto a redigere un prospetto "iniziale" ; tale prospetto, che costituisce
l'inventario iniziale va riportato sul libro inventari entro il termine di Unico
relativo il periodo di imposta precedente. I soggetti in contabilità
semplificata provvederanno a riportare in calce al registro Iva acquisti il
valore delle rimanenze e i criteri utilizzati per la loro valutazione.
LA SOTTOSCRIZIONE DEL LIBRO INVENTARI
L'inventario, riportato nell’apposito libro, va sottoscritto
dal titolare
dell’impresa individuale o dal rappresentante legale della società ;
occorre anche ricordare che non è possibile in caso di verifica stampare
il registro in presenza dei funzionari dell'amministrazione (cosa possibile
invece per le scritture contabili). L’inventario va conservato per 10 anni
dall'ultima registrazione e la conservazione può essere effettuata anche su
supporti ottici o magnetici che ne garantiscano la certezza della data e la
non modificabilità dei dati .
CONSEGUENZE DEL MANCATO O IRREGOLARE ADEMPIMENTO
In caso di mancata o irregolare tenuta dell’inventario, il contribuente potrebbe
avere sia ripercussioni civilistiche che fiscali ovvero : -il mancato
aggiornamento del libro inventari può costituire reato per bancarotta
semplice (Cassazione n. 40078-2011) ;-la totale mancanza del registro
bancarotta fraudolenta documentale (Cassazione 6191-2011);-ai fini
fiscali l’omessa predisposizione dell’inventario, la mancata sottoscrizione
dell’inventario , l’omessa indicazione nell’inventario del criterio di
valutazione delle rimanenze e la presenza di errori nelle distinte
inventariali può dare origine ad un accertamento induttivo.
CELESTE VIVENZI