calcagno intervento

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calcagno intervento
Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR)
N.°
province: 6
N.° comuni: 258
Superficie: 19.365,80 Kmq si estende per 19.347 chilometri quadrati nell’Italia
meridionale, tra la Campania e la Basilicata a ovest, il mar Jonio a sud-est, il mar Adriatico
a nord-est, il Molise a nord-ovest
il confine marittimo : 784 Km e 45 Km insulari
Con delibera n. 357 del marzo 2007 la Giunta della Regione Puglia, ha
approvato l’elaborazione
del Piano Paesaggistico Territoriale
(PPTR).
Il Prof. Arch. Alberto Magnaghi, Professore Emerito alla Facoltà di
Architettura di Firenze, Coordinatore e Responsabile scientifico
Scientifico del Piano, ha elaborato nel novembre 2007, in un primo
importante e articolato documento programmatico, la base di lavoro
che sarebbe stata seguita per l’organizzazione del processo di
costruzione del PPTR dal punto di vista metodologico e operativo.
tenendo conto delle osservazioni emerse dagli incontri con il Comitato
Scientifico.
Si tratta di un percorso che doveva consentire di sviluppare un Piano
Paesaggistico che, superando il carattere esclusivamente vincolistico
applicato ad alcune aree di conservazione del precedente PUTT, si
ponesse l’obiettivo della valorizzazione attiva dell’intero patrimonio
territoriale e paesistico, coniugando “paesaggio ed economia, identità di
lunga durata e innovazione di breve periodo, valore di esistenza con
valore d’uso in forme durevoli e auto-sostenibili.”
Il Documento elaborato dal prof. Magnaghi ha analizzato come il Piano
Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia dovesse essere uno
strumento in grado di produrre, regole di trasformazione, azioni e
progetti che favorissero il miglioramento della qualità dei paesaggi
dell’intero territorio regionale, sia urbano, che periurbano e rurale,
comprendendo oltre alle azioni di conservazione, quelle di
valorizzazione, riqualificazione, ricostruzione e costruzione di nuovi
paesaggi.
Il Documento del PPTR specificava quindi come fosse necessario
muovendosi dalla tutela alla valorizzazione individuare regole
necessarie per la costruzione di nuovi paesaggi di qualità, nella
trasformazione del territorio, mantenendo e sviluppandone l’identità, i
valori paesaggistici ed ecologici, elevandone la qualità dei luoghi e
producendo valore aggiunto territoriale.
Il nuovo PPTR viene presentato come “La via pugliese alla
pianificazione »
Per comprendere il significato di questa scelta può essere utile analizzare
lo stato attuale della pianificazione paesaggistica in alcune regioni
italiane.
A seguito della Legge 431/1980, definita legge Galasso, il campo della
pianificazione paesaggistica aveva attraversato un periodo di grande
attivismo nella ricerca e nell’applicazione. Era una legge che aveva
imposto alle Regioni la redazione - nei loro rispettivi territori - dei Piani
Paesaggistici richiamando l’attenzione sui valori naturalistico-ambientali
del territorio, attraverso vincoli imposti per decreto, sul complesso
intreccio di elementi che concorrono a determinare i caratteri, i valori e le
diversità dei paesaggi ,dalle coste, alle montagne, dai boschi, ai fiumi ai
ghiacciai….. I criteri di lettura e le metodologie di analisi, hanno
coiteressato, per la prima volta, settori disciplinari diversi che avevano
scarsa conesuetudine a lavorare insieme, a mettere a sistema i risultati
conseguiti nelle loro ricerche. Dalla reciproca integrazione tra scienze
naturali, agraria, economia, storia dall’architettura, urbanistica,
antropologia ed altre discipline (definite « specialistiche ») si è iniziata a
cogliere l’importanza della lettura e comprensione delle molteplici
relazioni e interdipendenze presenti nei vari paesaggi e si è avvertita
l’importanza di un’analisi attenta delle loro caratteristiche strutturali e
dinamiche. Fu la prima occasione di mettere a sistema analisi, ricerche ed
esperienze diverse per la conoscenza del territorio nei suoi vari aspetti – tra
vari settori disciplinari. Quest’insieme di contributi ha iniziato a
sviluppare, nella prassi pianificatoria, un’importante funzione nella
conoscenza e comprensione dei paesaggi, nelle valutazioni e nelle
diagnosi, necessarie ad orientarne gli indirizzi della pianificazione,
progettazione e gestione dei territori e nelle modalità per realizzarli: si
sono continuate ad avere, però, soluzioni convenzionali prive di proposte
innovative. Un merito della L.431 è certamente quello di aver introdotto
tra gli adermpimenti amministrativi da compiere la problematica paesistica
e ambientale ; mancavano però in quegli anni - almeno nel nostro Paese esperienze in materia di pianificazione paesistica riferibili, in particolare,
alla scala regionale.
Ma il risvegliarsi dei maggiori interessi nei confronti del Paesaggio è
certamente da attribuirsi alla Convenzione europea del paesaggio (un
documento giuridico internazionale presentato a Firenze nell’ottobre 2000
e divenuto legge dello Stato nel 2006, a seguito della sua ratifica) che ha
portato autorevolmente il paesaggio ad una nuova e maggiore attenzione
dei governanti, degli studiosi e dei professionisti per le importanti
attenzioni che al paesaggio venivano riconosciute sul piano “culturale,
scientifico, ecologico, sociale ed economico”.
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, con il decreto legislativo.
N.°42 del 2004, (e nelle successive modifiche del 2006 e 2008.) aveva, a
sua volta, prescritto alle Regioni, anche in collaborazione con lo Stato, la
redazione di una specifica normativa d'uso il territorio, attraverso Piani
Paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifiche
considerazioni dei valori paesaggistici, concernenti l'intero territorio
regionale. A seguito delle nuove prescrizioni del Codice e delle successive
modifiche metodologiche e procedurali si sono resi necessari adeguamenti
dei piani esistenti o in corso di realizzazione o la redazione di nuovi Piani.
Può essere utile ricordare brevemente le esperienze di alcune Regioni post
Galasso e di altre post Codice, evidenziando le innovazioni che si sono
rese necessarie nella legislazione regionale ma anche gli strumenti
legislativi e i percorsi pianificatori seguiti. Alcune Regioni a seguito della
legge Galasso hanno avviato, infatti, in diverso modo e in tempi differenti
la Pianificazione Paesistico-territoriale : è il caso, ad esempio, dell’Emilia
Romagna, della Toscana, della Liguria, della Puglia.
Nella Regione Sardegna la centralità del paesaggio nella pianificazione
territoriale è stata
assunta come tesi fondamentale del Piano
Paesaggistico Regionale: quello sardo è uno di quei piani paesaggistici
che R:Gambino definisce in suo studio “puri” Le linee guida del Piano
(approvato nel 2006/7 e adottato nel 2009) si basano, infatti,
sull’assunzione della centralità del paesaggio come ispiratrice del
processo di governance del territorio regionale, (l’attenzione si è
concentrata in particolare, inizialmente, sul tema della fascia Costiera). Le
linee guida del Piano considerano il paesaggio come il riferimento
fondamentale nella interazione tra fattori storici, culturali, ambientali e, in
definitiva, dell’identità stessa della Sardegna : il primo importante
riferimento delle politiche di governo del territorio per definire gli
obiettivi, i metodi e i contenuti, non solo del PPR, ma anche degli
strumenti generali della programmazione e gestione del territorio
regionale, indirizzati verso una politica di sviluppo sostenibile. Il
paesaggio, in quanto elemento chiave del benessere individuale e
sociale, deve rappresentare anche il principale riferimento progettuale.
Un altro significativo esempio è il nuovo Piano della Regione Piemonte
che può essere considerato un documento ponte tra il Piano Territoriale
ed il Piano Paesistico. La Giunta regionale nell’adottare nel 2009 il Piano
paesaggistico ha posto in evidenza la necessità di un’efficace integrazione
tra la tutela e la valorizzazione del paesaggio nei processi di
pianificazione territoriale. Il Piano è stato redatto in attuazione del Codice
dei Beni Culturali, per promuovere e diffondere la conoscenza del
paesaggio piemontese e il suo ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile
dell’intero territorio regionale, e per attivare un processo di condivisione
con gli Enti Pubblici a tutti i livelli del quadro conoscitivo e regolativo in
esso contenuto.
La Regione Liguria è stata tra le prime, in ordine di tempo ad avviare i
lavori per un Piano Paesistico secondo la legge Galasso:
il Piano
Territoriale di Coordinamento Paesistico il PTCP (adottato nel 1986 e
approvato nel 1990) è esteso all'intero territorio regionale: per governare
sotto il profilo paesistico le trasformazioni del territorio ligure. Ai sensi
del Codice - del decreto legislativo del 2004 e delle successive modifiche si è reso necessario un aggiornamento del PTCP che ha visto la Regione
impegnata con il MIBAC all’attuazione di alcune varianti ai metodi e alle
politiche di salvaguardia e gestione del territorio regionale ad iniziare della
fascia costiera.
Anche la Regione Puglia dispone di un Piano per il paesaggio, il
PUTT/P : un piano entrato in vigore nel 2000 redatto ai sensi della
legge Galasso L.431/85. Il PUTT/P è stato definito “Piano Urbanistico
Territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici e
ambientali”,e si configura, nella sua struttura, come un piano
vincolistico applicato alle emergenze paesaggistiche: prevede dunque
limitazioni o divieti all’edificazione riguardanti specifiche aree del
territorio regionale.
L’applicazione del Codice dei beni culturali e del Paesaggio
(successivamente alla sua attuazione) ha imposto una struttura diversa di
Piano che doveva riguardare non solo azioni vincolistiche di tutela di
specifiche parti di territorio ricadenti nelle categorie di valore paesistico e
definite dal PUTT, ma anche azioni di valorizzazione per l’elevamento
della qualità paesistico-ambientale dell’intero territorio regionale. Si
rendeva necessaria, per attuare le norme del Codice, una revisione
o un aggiornamento completo del PUTT/P vigente.
Questa premessa può aiutare certamente a comprendere la scelta compiuta
dalla Regione Puglia di una nuova via Pugliese alla Pianificazione. Non
si riteneva, infatti, percorribile – nè consigliabile – la scelta di un
aggiornamento del PUTT/P – attraverso l’attuazione di numerose varianti
necessarie ai metodi e alle politiche di salvaguardia e gestione del
territorio regionale imposte dal Codice..
Tra i fattori che suggerivano la necessità di individuare una nuova
“tipologia” di Piano per la Regione Puglia vi erano, ad esempio, alcune
considerazioni quali:
- una diffusa inerzia burocratica nell’attuale struttura amministrativa;
- il persistere di un diffuso abusivismo privato,
- l’esistenza in numerosi Comuni dotati del solo “programma di
fabbricazione”
- l’impossibilità a riferirsi a modelli di piano spermentati in altre regioni
per la diversità strutturale, geomorfologica, espositiva (…) della Regione
Puglia nei confronti di altre regioni italiane e dei loro piani.
Ma veniva rilevato al tempo stesso il forte interesse nel mondo
associativo, in alcune amministratori locali , nella ricerca verso un
rinnovamento della cultura locale e di un’attenzione verso beni comuni
come il territorio, l’ambiente, il paesaggio. Sono state ricavate alcune
indicazioni strategiche per individuare una nuova “tipologia” di Piano
paesaggistico idoneo per la Regione Puglia.
La Giunta Regionale ha ritenuto quindi opportuno produrre un nuovo
Piano, per adeguarlo all’attuale sistema di governo del territorio regionale:
la via Pugliese alla Pianificazione.
Importante obiettivo è stato quello non solo di considerare i beni culturali
e paesaggistici quale componente qualificante dell’intero territorio ma di
favorire una connotazione strategica e progettuale nelle trasformazioni del
territorio regionale, fino alla predisposizione di veri e propri progetti di
paesaggio.
Con deliberazione della Giunta è stato dato avvio, nel 2007, alla
elaborazione di un nuovo Piano Paesaggistico a valenza territoriale
PPTR.
Nel Documento Magnaghi si legge: che era necessario costruire “un piano
capace di sviluppare una forte processualità negoziale e partecipativa
come strumento per la costruzione di un neomunicipalismo di cittadinanza
attiva; un piano capace nel contempo di definire una forte cornice
istituzionale di regole certe, chiare, semplificatorie, stabilendo con ciò le
precondizioni di un processo di valorizzazione dal basso del territorio”.
Il nuovo Piano di cui ci parlerà oggi il Coordinatore Scientifico del Piano
Prof. Magnaghi si propone - o meglio si è proposto - di integrare gli
interessi e i diritti connessi all’ambiente e al paesaggio con quelli
riguardanti il territorio: un’integrazione da attuarsi nel processo
complessivo di pianificazione territoriale. Il PPTR è un modello di Piano
che individua il percorso da seguire nel significato che è stato attribuito al
Paesaggio dalla Convenzione Europea del Paesaggio ed anche nel Codice
dei Beni Culturali e del Paesaggio del 2004 e nelle successive
modificazioni.
Il PPTR recepisce nella sua impostazione i principi, gli obiettivi e le
disposizioni contenuti e indicati con chiarezza nella Convenzione
Europea del Paesaggio (che a seguito della ratifica è divenuta, nel 2006,
legge dello Stato) e quelli nel Codice dei beni culturali e del paesaggio
(contenuti nel decreto legislativo. del 2004, successivamente modificato
nel 2006, e nel 2008.)
Anche di questi due importanti Documenti legislativi è opportuno
richiamare alcuni dei più importanti principi ed obiettivi
La Convenzione Europea del Paesaggio definisce il ”paesaggio”, un
“sistema vivente in continua evoluzione, risultato del rapporto tra natura
e opera dell’uomo in cui sono presenti valori storico-culturali, ecologiconaturalistici, estetico-percettivi, ed estende questa considerazione a tutti i
paesaggi, nella loro più completa accezione: da quelli di particolare
bellezza a quelli comuni o degradati, in quanto ” tutti” contribuiscono, nel
loro insieme e nelle loro specificità, alla qualità della vita delle
popolazioni.
La CEP - documento giuridico internazionale interamente dedicato al
paesaggio – è uno strumento che si prefigge di promuovere la
salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi e di organizzare
la cooperazione europea in questo campo ; è l’espressione giuridica di un
disegno politico innovativo finalizzato ad intendere e gestire il rapporto
tra società e territorio, fondato sulla percezione delle popolazioni delle sue
risorse. Nel fare chiarezza sul termine « paesaggio » ha inteso promuovere,
stimolare, favorire, attraverso il coordinamento delle attuali normative, la
presa di coscienza delle vaste e complesse problematiche paesistiche che,
nella maggior parte delle città, nelle zone periurbane, costiere e rurali
(dell’intera Europa) sono alla radice dell’abbassamento della qualità della
vita e del malessere dello popolazioni
Nei principi contenuti nella CEP viene riconosciuto al paesaggio una
centralità, un ruolo complesso, una rilevanza sociale e culturale e una
valenza pervasiva su tutto il territorio. La pianificazione paesaggistica ha i
il compito di tutelare il paesaggio (non soltanto “il bel paesaggio”) quale
contesto di vita quotidiana delle popolazioni, e fondamento della loro
identità; la pianificazione paesaggistica, deve garantire, oltre alla tutela, la
gestione attiva dei paesaggi, e l’integrazione degli aspetti paesaggistici
nelle diverse politiche territoriali e urbanistiche, ed anche in quelle
settoriali.
Tra le Misure specifiche si legge anche che « ogni parte si impegna ad
accrescere la sensibilizzazione della società civile, delle organizzazioni
private e delle autorità pubbliche al valore dei paesaggi, al loro ruolo e
alla loro trasformazione »
Come già rilevato più sopra si è imposta inoltre al nuovo PPTR la
necessità di applicare il nuovo Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici:
di armonizzare, ad esempio, le azioni di tutela con quelle di
valorizzazione, riqualificazione e ri-progettazione per conseguire una
migliore qualità paesistico-ambientale dell’intero territorio regionale.
Il Piano Paesaggistico previsto dal Codice si configura come uno
strumento con finalità complesse, non più soltanto di tutela e
mantenimento dei valori paesistici esistenti ma altresì di valorizzazione, di
recupero e riqualificazione dei paesaggi compromessi, di realizzazione di
nuovi valori paesistici.
Il Codice non si limita peraltro a indicare le finalità del Piano, ma ne
dettaglia altresì le fasi e i relativi compiti conoscitivi e previsionali (al già
richiamato art.143), prevedendo nel caso di elaborazione congiunta con il
MIBAC, una ridefinizione delle procedure di autorizzazione paesaggistica
con trasformazione del parere delle Sopraintendenze da vincolante a
consultivo.
A fronte di contenuti così impegnativi, il Codice definisce le previsioni dei
piani paesaggistici cogenti per gli strumenti urbanistici, immediatamente
prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli stessi,
vincolanti per gli interventi settoriali. Prevede inoltre che si stabiliscano
norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli
strumenti urbanistici, e che detto termine di adeguamento sia fissato
comunque non oltre due anni dalla sua approvazione.
Dall’insieme delle disposizioni contenute nel Codice il Piano
Paesaggistico Regionale assume un’importanza rilievante, per i compiti
che gli sono attribuiti e per il ruolo che esso viene ad assumere nei
confronti di tutti gli atti di pianificazione urbanistica eventualmente
difformi, compresi gli atti degli enti gestori delle aree naturali protette,
nonché vincolante per gli interventi settoriali.
L’attuazione Convenzione Europea del Paesaggio ha richiesto, a sua volta,
la predisposizione di un quadro conoscitivo completo coniugando tra loro
approcci disciplinari diversi, e tra loro complementari, che insieme e con
diverso peso ed importanza, concorrono ad indagare le interrelazioni
esistenti tra fenomeni e classi di fenomeni, ad approfondire la natura
dinamica del paesaggio, a comprendere i processi generatori dei
mutamenti, mettendo in continua correlazione la struttura e i caratteri del
territorio - geomorfologici, pedologici, idrologici, climatici, espositivi con la colonizzazione vegetale dei suoli e con i molteplici, diversi assetti
generati nel tempo dalle azioni trasformatrici dell’uomo.
Le analisi offrono una guida efficace alla lettura del paesaggio, alla
conoscenza degli elementi e dei processi e che lo costituiscono, alla
comprensione dei codici genetici della dinamica e delle interazioni che lo
caratterizzano del paesaggio. La molteplicità di configurazioni, fenomeni e
assetti del paesaggio rende, però, il processo di conoscenza
particolarmente complesso: impone la rigorosa applicazione di metodi
analitici atti a definire i caratteri, le potenzialità e criticità del paesaggio e
richiede l’adozione di idonei criteri e percorsi per elaborare ed integrare le
indagini svolte al fine di tenere nella necessaria considerazione l’unità
strutturale e funzionale del paesaggio.
.
Con deliberazione del 2007 la Giunta Regionale pugliese ha dato
l’avvio alla elaborazione del Piano : per quanto osservato prima si è
scelto quindi di redigere un nuovo Piano paesaggistico a valenza
territoriale, il nuovo PPTR che fornisce indirizzi e direttive in campo
ambientale, territoriale e paesaggistico ai piani di settore regionali, ai
PTCP, ai PUG: interpreta in modo innovativo la funzione “sovraordinata”,
attribuitagli sia dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio attraverso
l’attivazione di un processo di co-pianificazione con tutti i settori regionali
che direttamente o indirettamente incidono sul governo del territorio e con
le province e i comuni.
FINE