calcagno intervento
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calcagno intervento
Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR) N.° province: 6 N.° comuni: 258 Superficie: 19.365,80 Kmq si estende per 19.347 chilometri quadrati nell’Italia meridionale, tra la Campania e la Basilicata a ovest, il mar Jonio a sud-est, il mar Adriatico a nord-est, il Molise a nord-ovest il confine marittimo : 784 Km e 45 Km insulari Con delibera n. 357 del marzo 2007 la Giunta della Regione Puglia, ha approvato l’elaborazione del Piano Paesaggistico Territoriale (PPTR). Il Prof. Arch. Alberto Magnaghi, Professore Emerito alla Facoltà di Architettura di Firenze, Coordinatore e Responsabile scientifico Scientifico del Piano, ha elaborato nel novembre 2007, in un primo importante e articolato documento programmatico, la base di lavoro che sarebbe stata seguita per l’organizzazione del processo di costruzione del PPTR dal punto di vista metodologico e operativo. tenendo conto delle osservazioni emerse dagli incontri con il Comitato Scientifico. Si tratta di un percorso che doveva consentire di sviluppare un Piano Paesaggistico che, superando il carattere esclusivamente vincolistico applicato ad alcune aree di conservazione del precedente PUTT, si ponesse l’obiettivo della valorizzazione attiva dell’intero patrimonio territoriale e paesistico, coniugando “paesaggio ed economia, identità di lunga durata e innovazione di breve periodo, valore di esistenza con valore d’uso in forme durevoli e auto-sostenibili.” Il Documento elaborato dal prof. Magnaghi ha analizzato come il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia dovesse essere uno strumento in grado di produrre, regole di trasformazione, azioni e progetti che favorissero il miglioramento della qualità dei paesaggi dell’intero territorio regionale, sia urbano, che periurbano e rurale, comprendendo oltre alle azioni di conservazione, quelle di valorizzazione, riqualificazione, ricostruzione e costruzione di nuovi paesaggi. Il Documento del PPTR specificava quindi come fosse necessario muovendosi dalla tutela alla valorizzazione individuare regole necessarie per la costruzione di nuovi paesaggi di qualità, nella trasformazione del territorio, mantenendo e sviluppandone l’identità, i valori paesaggistici ed ecologici, elevandone la qualità dei luoghi e producendo valore aggiunto territoriale. Il nuovo PPTR viene presentato come “La via pugliese alla pianificazione » Per comprendere il significato di questa scelta può essere utile analizzare lo stato attuale della pianificazione paesaggistica in alcune regioni italiane. A seguito della Legge 431/1980, definita legge Galasso, il campo della pianificazione paesaggistica aveva attraversato un periodo di grande attivismo nella ricerca e nell’applicazione. Era una legge che aveva imposto alle Regioni la redazione - nei loro rispettivi territori - dei Piani Paesaggistici richiamando l’attenzione sui valori naturalistico-ambientali del territorio, attraverso vincoli imposti per decreto, sul complesso intreccio di elementi che concorrono a determinare i caratteri, i valori e le diversità dei paesaggi ,dalle coste, alle montagne, dai boschi, ai fiumi ai ghiacciai….. I criteri di lettura e le metodologie di analisi, hanno coiteressato, per la prima volta, settori disciplinari diversi che avevano scarsa conesuetudine a lavorare insieme, a mettere a sistema i risultati conseguiti nelle loro ricerche. Dalla reciproca integrazione tra scienze naturali, agraria, economia, storia dall’architettura, urbanistica, antropologia ed altre discipline (definite « specialistiche ») si è iniziata a cogliere l’importanza della lettura e comprensione delle molteplici relazioni e interdipendenze presenti nei vari paesaggi e si è avvertita l’importanza di un’analisi attenta delle loro caratteristiche strutturali e dinamiche. Fu la prima occasione di mettere a sistema analisi, ricerche ed esperienze diverse per la conoscenza del territorio nei suoi vari aspetti – tra vari settori disciplinari. Quest’insieme di contributi ha iniziato a sviluppare, nella prassi pianificatoria, un’importante funzione nella conoscenza e comprensione dei paesaggi, nelle valutazioni e nelle diagnosi, necessarie ad orientarne gli indirizzi della pianificazione, progettazione e gestione dei territori e nelle modalità per realizzarli: si sono continuate ad avere, però, soluzioni convenzionali prive di proposte innovative. Un merito della L.431 è certamente quello di aver introdotto tra gli adermpimenti amministrativi da compiere la problematica paesistica e ambientale ; mancavano però in quegli anni - almeno nel nostro Paese esperienze in materia di pianificazione paesistica riferibili, in particolare, alla scala regionale. Ma il risvegliarsi dei maggiori interessi nei confronti del Paesaggio è certamente da attribuirsi alla Convenzione europea del paesaggio (un documento giuridico internazionale presentato a Firenze nell’ottobre 2000 e divenuto legge dello Stato nel 2006, a seguito della sua ratifica) che ha portato autorevolmente il paesaggio ad una nuova e maggiore attenzione dei governanti, degli studiosi e dei professionisti per le importanti attenzioni che al paesaggio venivano riconosciute sul piano “culturale, scientifico, ecologico, sociale ed economico”. Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, con il decreto legislativo. N.°42 del 2004, (e nelle successive modifiche del 2006 e 2008.) aveva, a sua volta, prescritto alle Regioni, anche in collaborazione con lo Stato, la redazione di una specifica normativa d'uso il territorio, attraverso Piani Paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifiche considerazioni dei valori paesaggistici, concernenti l'intero territorio regionale. A seguito delle nuove prescrizioni del Codice e delle successive modifiche metodologiche e procedurali si sono resi necessari adeguamenti dei piani esistenti o in corso di realizzazione o la redazione di nuovi Piani. Può essere utile ricordare brevemente le esperienze di alcune Regioni post Galasso e di altre post Codice, evidenziando le innovazioni che si sono rese necessarie nella legislazione regionale ma anche gli strumenti legislativi e i percorsi pianificatori seguiti. Alcune Regioni a seguito della legge Galasso hanno avviato, infatti, in diverso modo e in tempi differenti la Pianificazione Paesistico-territoriale : è il caso, ad esempio, dell’Emilia Romagna, della Toscana, della Liguria, della Puglia. Nella Regione Sardegna la centralità del paesaggio nella pianificazione territoriale è stata assunta come tesi fondamentale del Piano Paesaggistico Regionale: quello sardo è uno di quei piani paesaggistici che R:Gambino definisce in suo studio “puri” Le linee guida del Piano (approvato nel 2006/7 e adottato nel 2009) si basano, infatti, sull’assunzione della centralità del paesaggio come ispiratrice del processo di governance del territorio regionale, (l’attenzione si è concentrata in particolare, inizialmente, sul tema della fascia Costiera). Le linee guida del Piano considerano il paesaggio come il riferimento fondamentale nella interazione tra fattori storici, culturali, ambientali e, in definitiva, dell’identità stessa della Sardegna : il primo importante riferimento delle politiche di governo del territorio per definire gli obiettivi, i metodi e i contenuti, non solo del PPR, ma anche degli strumenti generali della programmazione e gestione del territorio regionale, indirizzati verso una politica di sviluppo sostenibile. Il paesaggio, in quanto elemento chiave del benessere individuale e sociale, deve rappresentare anche il principale riferimento progettuale. Un altro significativo esempio è il nuovo Piano della Regione Piemonte che può essere considerato un documento ponte tra il Piano Territoriale ed il Piano Paesistico. La Giunta regionale nell’adottare nel 2009 il Piano paesaggistico ha posto in evidenza la necessità di un’efficace integrazione tra la tutela e la valorizzazione del paesaggio nei processi di pianificazione territoriale. Il Piano è stato redatto in attuazione del Codice dei Beni Culturali, per promuovere e diffondere la conoscenza del paesaggio piemontese e il suo ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile dell’intero territorio regionale, e per attivare un processo di condivisione con gli Enti Pubblici a tutti i livelli del quadro conoscitivo e regolativo in esso contenuto. La Regione Liguria è stata tra le prime, in ordine di tempo ad avviare i lavori per un Piano Paesistico secondo la legge Galasso: il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico il PTCP (adottato nel 1986 e approvato nel 1990) è esteso all'intero territorio regionale: per governare sotto il profilo paesistico le trasformazioni del territorio ligure. Ai sensi del Codice - del decreto legislativo del 2004 e delle successive modifiche si è reso necessario un aggiornamento del PTCP che ha visto la Regione impegnata con il MIBAC all’attuazione di alcune varianti ai metodi e alle politiche di salvaguardia e gestione del territorio regionale ad iniziare della fascia costiera. Anche la Regione Puglia dispone di un Piano per il paesaggio, il PUTT/P : un piano entrato in vigore nel 2000 redatto ai sensi della legge Galasso L.431/85. Il PUTT/P è stato definito “Piano Urbanistico Territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali”,e si configura, nella sua struttura, come un piano vincolistico applicato alle emergenze paesaggistiche: prevede dunque limitazioni o divieti all’edificazione riguardanti specifiche aree del territorio regionale. L’applicazione del Codice dei beni culturali e del Paesaggio (successivamente alla sua attuazione) ha imposto una struttura diversa di Piano che doveva riguardare non solo azioni vincolistiche di tutela di specifiche parti di territorio ricadenti nelle categorie di valore paesistico e definite dal PUTT, ma anche azioni di valorizzazione per l’elevamento della qualità paesistico-ambientale dell’intero territorio regionale. Si rendeva necessaria, per attuare le norme del Codice, una revisione o un aggiornamento completo del PUTT/P vigente. Questa premessa può aiutare certamente a comprendere la scelta compiuta dalla Regione Puglia di una nuova via Pugliese alla Pianificazione. Non si riteneva, infatti, percorribile – nè consigliabile – la scelta di un aggiornamento del PUTT/P – attraverso l’attuazione di numerose varianti necessarie ai metodi e alle politiche di salvaguardia e gestione del territorio regionale imposte dal Codice.. Tra i fattori che suggerivano la necessità di individuare una nuova “tipologia” di Piano per la Regione Puglia vi erano, ad esempio, alcune considerazioni quali: - una diffusa inerzia burocratica nell’attuale struttura amministrativa; - il persistere di un diffuso abusivismo privato, - l’esistenza in numerosi Comuni dotati del solo “programma di fabbricazione” - l’impossibilità a riferirsi a modelli di piano spermentati in altre regioni per la diversità strutturale, geomorfologica, espositiva (…) della Regione Puglia nei confronti di altre regioni italiane e dei loro piani. Ma veniva rilevato al tempo stesso il forte interesse nel mondo associativo, in alcune amministratori locali , nella ricerca verso un rinnovamento della cultura locale e di un’attenzione verso beni comuni come il territorio, l’ambiente, il paesaggio. Sono state ricavate alcune indicazioni strategiche per individuare una nuova “tipologia” di Piano paesaggistico idoneo per la Regione Puglia. La Giunta Regionale ha ritenuto quindi opportuno produrre un nuovo Piano, per adeguarlo all’attuale sistema di governo del territorio regionale: la via Pugliese alla Pianificazione. Importante obiettivo è stato quello non solo di considerare i beni culturali e paesaggistici quale componente qualificante dell’intero territorio ma di favorire una connotazione strategica e progettuale nelle trasformazioni del territorio regionale, fino alla predisposizione di veri e propri progetti di paesaggio. Con deliberazione della Giunta è stato dato avvio, nel 2007, alla elaborazione di un nuovo Piano Paesaggistico a valenza territoriale PPTR. Nel Documento Magnaghi si legge: che era necessario costruire “un piano capace di sviluppare una forte processualità negoziale e partecipativa come strumento per la costruzione di un neomunicipalismo di cittadinanza attiva; un piano capace nel contempo di definire una forte cornice istituzionale di regole certe, chiare, semplificatorie, stabilendo con ciò le precondizioni di un processo di valorizzazione dal basso del territorio”. Il nuovo Piano di cui ci parlerà oggi il Coordinatore Scientifico del Piano Prof. Magnaghi si propone - o meglio si è proposto - di integrare gli interessi e i diritti connessi all’ambiente e al paesaggio con quelli riguardanti il territorio: un’integrazione da attuarsi nel processo complessivo di pianificazione territoriale. Il PPTR è un modello di Piano che individua il percorso da seguire nel significato che è stato attribuito al Paesaggio dalla Convenzione Europea del Paesaggio ed anche nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio del 2004 e nelle successive modificazioni. Il PPTR recepisce nella sua impostazione i principi, gli obiettivi e le disposizioni contenuti e indicati con chiarezza nella Convenzione Europea del Paesaggio (che a seguito della ratifica è divenuta, nel 2006, legge dello Stato) e quelli nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (contenuti nel decreto legislativo. del 2004, successivamente modificato nel 2006, e nel 2008.) Anche di questi due importanti Documenti legislativi è opportuno richiamare alcuni dei più importanti principi ed obiettivi La Convenzione Europea del Paesaggio definisce il ”paesaggio”, un “sistema vivente in continua evoluzione, risultato del rapporto tra natura e opera dell’uomo in cui sono presenti valori storico-culturali, ecologiconaturalistici, estetico-percettivi, ed estende questa considerazione a tutti i paesaggi, nella loro più completa accezione: da quelli di particolare bellezza a quelli comuni o degradati, in quanto ” tutti” contribuiscono, nel loro insieme e nelle loro specificità, alla qualità della vita delle popolazioni. La CEP - documento giuridico internazionale interamente dedicato al paesaggio – è uno strumento che si prefigge di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi e di organizzare la cooperazione europea in questo campo ; è l’espressione giuridica di un disegno politico innovativo finalizzato ad intendere e gestire il rapporto tra società e territorio, fondato sulla percezione delle popolazioni delle sue risorse. Nel fare chiarezza sul termine « paesaggio » ha inteso promuovere, stimolare, favorire, attraverso il coordinamento delle attuali normative, la presa di coscienza delle vaste e complesse problematiche paesistiche che, nella maggior parte delle città, nelle zone periurbane, costiere e rurali (dell’intera Europa) sono alla radice dell’abbassamento della qualità della vita e del malessere dello popolazioni Nei principi contenuti nella CEP viene riconosciuto al paesaggio una centralità, un ruolo complesso, una rilevanza sociale e culturale e una valenza pervasiva su tutto il territorio. La pianificazione paesaggistica ha i il compito di tutelare il paesaggio (non soltanto “il bel paesaggio”) quale contesto di vita quotidiana delle popolazioni, e fondamento della loro identità; la pianificazione paesaggistica, deve garantire, oltre alla tutela, la gestione attiva dei paesaggi, e l’integrazione degli aspetti paesaggistici nelle diverse politiche territoriali e urbanistiche, ed anche in quelle settoriali. Tra le Misure specifiche si legge anche che « ogni parte si impegna ad accrescere la sensibilizzazione della società civile, delle organizzazioni private e delle autorità pubbliche al valore dei paesaggi, al loro ruolo e alla loro trasformazione » Come già rilevato più sopra si è imposta inoltre al nuovo PPTR la necessità di applicare il nuovo Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici: di armonizzare, ad esempio, le azioni di tutela con quelle di valorizzazione, riqualificazione e ri-progettazione per conseguire una migliore qualità paesistico-ambientale dell’intero territorio regionale. Il Piano Paesaggistico previsto dal Codice si configura come uno strumento con finalità complesse, non più soltanto di tutela e mantenimento dei valori paesistici esistenti ma altresì di valorizzazione, di recupero e riqualificazione dei paesaggi compromessi, di realizzazione di nuovi valori paesistici. Il Codice non si limita peraltro a indicare le finalità del Piano, ma ne dettaglia altresì le fasi e i relativi compiti conoscitivi e previsionali (al già richiamato art.143), prevedendo nel caso di elaborazione congiunta con il MIBAC, una ridefinizione delle procedure di autorizzazione paesaggistica con trasformazione del parere delle Sopraintendenze da vincolante a consultivo. A fronte di contenuti così impegnativi, il Codice definisce le previsioni dei piani paesaggistici cogenti per gli strumenti urbanistici, immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli stessi, vincolanti per gli interventi settoriali. Prevede inoltre che si stabiliscano norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici, e che detto termine di adeguamento sia fissato comunque non oltre due anni dalla sua approvazione. Dall’insieme delle disposizioni contenute nel Codice il Piano Paesaggistico Regionale assume un’importanza rilievante, per i compiti che gli sono attribuiti e per il ruolo che esso viene ad assumere nei confronti di tutti gli atti di pianificazione urbanistica eventualmente difformi, compresi gli atti degli enti gestori delle aree naturali protette, nonché vincolante per gli interventi settoriali. L’attuazione Convenzione Europea del Paesaggio ha richiesto, a sua volta, la predisposizione di un quadro conoscitivo completo coniugando tra loro approcci disciplinari diversi, e tra loro complementari, che insieme e con diverso peso ed importanza, concorrono ad indagare le interrelazioni esistenti tra fenomeni e classi di fenomeni, ad approfondire la natura dinamica del paesaggio, a comprendere i processi generatori dei mutamenti, mettendo in continua correlazione la struttura e i caratteri del territorio - geomorfologici, pedologici, idrologici, climatici, espositivi con la colonizzazione vegetale dei suoli e con i molteplici, diversi assetti generati nel tempo dalle azioni trasformatrici dell’uomo. Le analisi offrono una guida efficace alla lettura del paesaggio, alla conoscenza degli elementi e dei processi e che lo costituiscono, alla comprensione dei codici genetici della dinamica e delle interazioni che lo caratterizzano del paesaggio. La molteplicità di configurazioni, fenomeni e assetti del paesaggio rende, però, il processo di conoscenza particolarmente complesso: impone la rigorosa applicazione di metodi analitici atti a definire i caratteri, le potenzialità e criticità del paesaggio e richiede l’adozione di idonei criteri e percorsi per elaborare ed integrare le indagini svolte al fine di tenere nella necessaria considerazione l’unità strutturale e funzionale del paesaggio. . Con deliberazione del 2007 la Giunta Regionale pugliese ha dato l’avvio alla elaborazione del Piano : per quanto osservato prima si è scelto quindi di redigere un nuovo Piano paesaggistico a valenza territoriale, il nuovo PPTR che fornisce indirizzi e direttive in campo ambientale, territoriale e paesaggistico ai piani di settore regionali, ai PTCP, ai PUG: interpreta in modo innovativo la funzione “sovraordinata”, attribuitagli sia dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio attraverso l’attivazione di un processo di co-pianificazione con tutti i settori regionali che direttamente o indirettamente incidono sul governo del territorio e con le province e i comuni. FINE