PG N° 30839 - Comune di Reggio Emilia

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PG N° 30839 - Comune di Reggio Emilia
Titolazione:
PG N° 30839
del 18/10/2013
COMUNE DI
REGGIO NELL’EMILIA
R.U.D. 1190
del 03/12/2013
DIREZIONE GENERALE
GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE E DEI
SISTEMI INFORMATIVI
Dirigente: LEVI Dott.ssa Nicoletta
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: DETERMINA DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA SINERGY DEL RINNOVO
DELLE LICENZE SOFTWARE SYMANTEC NAS 7.0 USER PER LA
SICUREZZA
INFORMATICA
DEI
CLIENT
DELL’ENTE
E
CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2013.
OGGETTO: DETERMINA DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA SINERGY DELL’ASSISTENZA
E MANUTENZIONE DI LICENZE SOFTWARE SYMANTEC SERVER NAS PER LA
SICUREZZA INFORMATICA DEI CLIENT DELL’ENTE E CONTESTUALE ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2013.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE
E DEI SISTEMI INFORMATIVI
Premesso che:
- che con deliberazione di Consiglio Comunale del 24/06/2013, n. 17254/118, dichiarata
immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2013, il Bilancio
Pluriennale 2013-2015 e i relativi allegati;
- che con deliberazione di Giunta Comunale del 10/07/2013, n. 20858/139 dichiarata
immediatamente eseguibile è stato approvato il Piano delle Performance, il Piano Esecutivo
di Gestione 2013 (art.169 e art.197 D.Lgs. 267/00) e relativi allegati;
Richiamate:
- la deliberazione della Giunta comunale del 10/09/1999 n. 22656/58, con la quale è stata
approvata la struttura organizzativa dell’Ente e le successive modifiche intervenute;
- la nuova struttura organizzativa del Comune di Reggio Emilia, operativa dal 1° gennaio 2006,
approvata con le deliberazioni della Giunta comunale del 06/06/2005 n. 10960/148 e del
07/09/2005 n. 17859/242, esecutive nei modi di legge;
- con provvedimento del Vice - Sindaco, di P.G. n. 14642 del 09/05/2013, è stato attribuito alla
Dott.ssa Nicoletta Levi della direzione ad interim del Servizio “Gestione e Sviluppo delle
Tecnologie e dei Sistemi informativi” ai sensi dall'art. 50, comma 10 del TU degli Enti Locali
D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 13 – sezione A del vigente Regolamento sull’Ordinamento
Generale degli Uffici e dei Servizi;
- la deliberazione consiliare di PG.n.3688/42 del 05/04/2002, con la quale è stato approvato il
nuovo Regolamento dei Contratti, relativa integrazione di PG. n.2511/25 del 21/02/2003, di
modificazione degli importi per gli acquisti in economia di PG. n.18956/213 del 26/09/2006 e
di ulteriori modificazioni di PG. n.21548/264 del 21/11/2008;
Richiamate altresì:
-
le determinazioni dirigenziali di PG. n. 21659 del 03/12/2011 e PG. n.9453 del 30/05/2012 con la quale
si provvedeva rispettivamente all’affidamento ed ampliamento di un nuovo sistema per la gestione e
l’accesso alle risorse di storage denominato SAN (Storage Area Network) necessario per la
riorganizzazione del sistema di backup dati del Comune di Reggio Emilia e rendere quindi disponibile
spazio storage condiviso per i server e per la memorizzazione di tutti i documenti dell’Ente denominato
NAS (Network Attached Storage);
Considerato che:
-
risulta assolutamente indispensabile garantire la salvaguardia e la protezione degli archivi informatici
e dell’elaborazione giornaliera dei dati nonché dell’hardware dall’insidia di virus al fine di consentire il
normale e corretto svolgimento delle attività dell’Ente, assicurando nel contempo un’efficace ed
efficiente risposta all’utenza;
-
il modo più efficace per tutelarsi da quanto sopra esposto è l’installazione di un valido
programma antivirus capace di controllare i software presenti nel computer / server e di
intercettare la sequenza di istruzioni che caratterizzano i virus informatici; tale controllo
avviene mediante una sofisticata scansione delle “informazioni” in essi contenute;
-
nello specifico, si rende necessaria l’acquisizione di n.1.200 licenze software antivirus Symantec
Protection Engine for NAS 7.0 per garantire tale sicurezza;
-
Dato atto che:
dovendo addivenire alla fornitura delle licenze in questione, ai sensi dell’art.47quater, punto
2 “Procedure e Modalità di spese in Economia”, del Vigente regolamento per la disciplina dei
contratti, così come integrato con deliberazione di G.C. n.2511/25 del 21/02/2003, di
modifica degli importi per gli acquisti in economia di G.C. n.18956/213 del 26/09/2006 e di
ulteriori modificazioni di C.C. n.21548/264 del 21/11/2008 dichiarate immediatamente
eseguibili, sono state esperite le seguenti verifiche:
 che per la fornitura in questione, non sussiste la possibilità di utilizzare le
convenzioni, denominate convenzioni CONSIP, finalizzate all’approvvigionamento di
beni e servizi ai sensi degli artt. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria
2000) e 59 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Convenzioni CONSIP) tantomeno
la facoltà di ricorrere agli strumenti di acquisto di beni e servizi, approntati dalla
Regione Emilia Romagna e gestiti dall’Agenzia Regionale di sviluppo dei mercati
telematici, denominata Intercent-ER in quanto all’oggi non vi sono convenzioni
comparabili attive che possano soddisfare le esigenze di approvvigionamento
dell’Ente;
 che per la fornitura in questione si è ricorso al MePa (Mercato Elettronico) ai sensi
dell’art.1 comma 450 della Legge n.296 del 27/12/2006 (finanziaria 2007) ovvero ai
sensi della Legge n.94 del 06/07/2012 che impone l’obbligo di ricorso agli strumenti di
acquisto telematici acquisto approntati per le pubbliche amministrazioni;
 alla luce di quanto sopra il paragone dei costi, ai sensi dell’art.1 comma 4 del D.L.
n. 168 del 12/07/2004 convertito in Legge 30 luglio 2004, n. 191 “Interventi urgenti per
il contenimento della spesa Pubblica” con la quale si apportano tra l’altro le
modificazioni all’art. 26 della Legge 23 Dicembre 1999 n. 488 (imposizione dell’utilizzo
dei parametri di prezzo e qualità delle convenzioni approntate dal Ministero delle
Economie e delle Finanze come limite massimo per l’acquisto di beni e servizi) ha
evidenziato la ditta SINERGY come miglior offerente MePa per l’affidamento della
fornitura in questione;
Visto: l’art. 47 quater, comma 2, del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti
sopra richiamato, il quale prevede che si prescinde dalla pluralità di preventivi qualora l’importo
della spesa non superi l’ammontare di €.20.000,00 con esclusione dell’iva, (pluralità
comunque intrinseca all’interno del MePa), verificata la piena rispondenza tecnica della
proposta l’effettiva concorrenzialità del prezzo rispetto al regime di libero mercato, nella tabella
indicata di seguito viene sommariamente specificata la configurazione finale :
per un importo di €.3.612,00 oltre ad Iva al 22% e così per un totale complessivo di
€.4.406,64 ovvero come da ordine di acquisto diretto n.936758 di acquistinretepa.it di cui si
allega copia;
Preso atto:
di quanto previsto all’art. 9 del D. L. 78 convertito in L. 102 del 3/8/2009 che impone al
funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, dando altresì atto che i pagamenti
relativi all’intervento in oggetto, come risulta dal cronoprogramma allegato in atti al presente
provvedimento sono previsti integralmente entro l’esercizio 2013 e che tale cronoprogramma
è coerente con le previsioni di competenza e di cassa del Bilancio Pluriennale 2013-2015 e
con le previsioni degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per il triennio
2013-2015 allegate la Bilancio 2013;
-
Visto:
l’art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche, si attuano le procedure per
consentire i relativi adempimenti prevedendo altresì esplicita clausola contrattuale
per quanto previsto al comma 7 e comma 8 ovvero che l’appaltatore assume l’obbligo
di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto secondo la disciplina
contenuta nella legge ora richiamata. L’inadempienza di tale obbligo comporta la
risoluzione di pieno diritto del presente contratto ai sensi dell’art.1456 del codice
civile;
-
Visti altresì:
-
il D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” ed in particolare l’art. 125;
-
il D. Lgs n. 267/00, e in particolare gli artt. 107, 3° comma, 151, 4° comma, e 183, 9° comma;
l’artt. 56 e 57 dello Statuto Comunale;
l’art.11 del vigente Regolamento Generale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del
Comune;
l’art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Reggio Emilia;
gli artt. 26 della Legge 23 Dicembre 1999 n.488 (finanziaria 2000) e 59 della Legge 23
Dicembre 2000 n.388 (Convenzioni CONSIP);
l’art.1 comma 4 del D.L. n.168 del 12/07/2004 convertito in Legge 30 Luglio 2004, n.191
“Interventi urgenti per il contenimento della spesa Pubblica” con la quale si apportano tra
l’altro le modificazioni all’art.26 della Legge 23 Dicembre 1999 n.488 (imposizione
dell’utilizzo dei parametri di prezzo e qualità delle convenzioni CONSIP come limite massimo
per l’acquisto di beni e servizi);
l’art.1 comma 159 della legge 23 Dicembre 2005 n.266 (finanziaria 2006) riguardante gli
acquisti CONSIP;
l’art. 3 comma 16 e comma 18 della legge 24 Dicembre 2004 n.350 (finanziaria 2004);
l’art.1 comma 450 della Legge n.296 del 27/12/2006 (finanziaria 2007) dove si dispone che le
amministrazioni statali centrali e periferiche a decorrere dal 01/07/2007 sono tenute a fare
ricorso al mercato elettronico;
l’art. 12 del D.P.R. n.384 del 20/08/2001 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di
spese in economia”;
della Legge n.94 del 06/07/2012 che impone l’obbligo di ricorso agli strumenti di acquisto
telematici acquisto approntati per le pubbliche amministrazioni;
l’art. 47 quater, punto 2, “Lavori in Economia” del Vigente Regolamento per la disciplina dei
contratti così come integrato con deliberazione G.C. n.2511/25 del 21/02/2003, di modifica
degli importi per gli acquisti in economia di PG. n.18956/213 del 26/09/2006 e di ulteriori
modificazioni di PG. n.21548/264 del 21/11/2008 dichiarate immediatamente eseguibili;
-
-
-
DETERMINA
per i motivi in premessa meglio esposti che si intendono richiamati integralmente:
1)
di affidare alla ditta SINERGY S.p.A. filiale di Padova, ai sensi dell’art. 47 quater,
comma 2, del Vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, la fornitura di licenze
software Symantec Antivirus come meglio dettagliato nella tabella che segue:
per un importo di €.3.612,00 oltre ad Iva al 22% e così per un totale complessivo di
€.4.406,64 ovvero come da ordine di acquisto diretto n.936758 di acquistinretepa.it di cui si
allega copia;
2) di assumere impegno di spesa pari ad un importo complessivo di €. €.4.406,64 (iva 22%
compresa), in favore della ditta SINERGY di cui si ribadisce l'anagrafica nel successivo
punto 5 con imputazione alla Missione: 01; Programma:08; Titolo:1; codice del piano dei
conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art.13
DPSCM28/11/2011; Liv.5:007 Manutenzione Software del Bilancio 2013 – al Capitolo
n.39490 del PEG 2013 denominato “Prestazioni di Servizio per il Sistema Informativo”
Codice Coge:GS; Codice Prodotto/Progetto 3304; Centro di costo: 0107;
3) di prendere atto di quanto previsto dall’art. 9 del D. L. 78 convertito in L. 102 del 3/8/2009 che
impone al funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa di
accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con
i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, dando altresì atto che i
pagamenti relativi all’intervento in oggetto, come risulta dal cronoprogramma allegato in atti
al presente provvedimento denominato “Allegato A” che si approva sono previsti
integralmente entro l’esercizio 2013 e che tale cronoprogramma è coerente con le previsioni
di competenza e di cassa del Bilancio Pluriennale 2013-2015 e con le previsioni degli
aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per il triennio 2013-2015 allegate la
Bilancio 2013;
4) di dare atto che:
4.1 per la fornitura in questione, non sussiste la possibilità di utilizzare le convenzioni,
denominate convenzioni CONSIP, finalizzate all’approvvigionamento di beni e servizi
ai sensi degli artt. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000) e 59 della
Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Convenzioni CONSIP) tantomeno la facoltà di
ricorrere agli strumenti di acquisto di beni e servizi, approntati dalla Regione Emilia
Romagna e gestiti dall’Agenzia Regionale di sviluppo dei mercati telematici,
denominata Intercent-ER in quanto all’oggi non vi sono convenzioni comparabili attive
che possano soddisfare le esigenze di approvvigionamento dell’Ente;
4.2 che per la fornitura in questione si è ricorso al MePa (Mercato Elettronico) ai sensi
dell’art.1 comma 450 della Legge n.296 del 27/12/2006 (finanziaria 2007) ovvero ai
sensi della Legge n.94 del 06/07/2012 che impone l’obbligo di ricorso agli strumenti di
acquisto telematici acquisto approntati per le pubbliche amministrazioni;
4.3 che paragonati i costi, ai sensi dell’art.1 comma 4 del D.L. n. 168 del 12/07/2004
convertito in Legge 30 luglio 2004, n. 191 “Interventi urgenti per il contenimento della
spesa Pubblica” con la quale si apportano tra l’altro le modificazioni all’art. 26 della
Legge 23 Dicembre 1999 n. 488 (imposizione dell’utilizzo dei parametri di prezzo e
qualità delle convenzioni approntate dal Ministero delle Economie e delle Finanze
come limite massimo per l’acquisto di beni e servizi) ha evidenziato la ditta SYNERGY
come miglior offerente MePa per l’affidamento della fornitura in questione;
4.4 l’art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche, impone l’attuazione delle
procedure per consentire i relativi adempimenti prevedendo altresì esplicita clausola
contrattuale per quanto previsto al comma 7 e comma 8 ovvero che l’appaltatore
assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto
secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata. L’inadempienza di tale
obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto ai sensi
dell’art.1456 del codice civile e pertanto:
 alla presente determinazione si allega la documentazione prevista (Allegato A1 o
A2) dando altresì atto che il Creditore è stato informato delle modalità di pagamento
possibili e dei relativi costi;
 il codice CIG è il seguente: 53854738E7
5) di ribadire che la ditta SINERGY è censita nell’anagrafica creditori del Comune di Reggio
Emilia al n.47799 ai seguenti dati:
SINERGY via Cassanese, 90 – 20090 – Segrate MILANO
tel.:02/2169561 fax.: 02/26922048
P.IVA: 11185120158
6) di stipulare il contratto conseguente alla suddetta fornitura per scambio di corrispondenza
secondo l’uso del commercio (art.13, comma 2°, lettera d) del Vigente Regolamento per la
disciplina dei contratti;
7) di disporre l’invio alla Ragioneria Comunale per le procedure di cui all’art.151, 4 comma, del
dlgs 267/00.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO:
GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE
E DEI SISTEMI INFORMATIVI
Dott.ssa Nicoletta Levi
Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Esercizio
Capitolo
Oggetto del Movimento
Importo
Obiettivo
INS_IMP Impegno
2013
39490
4.406,64
2013_PD_3304
DETERMINA DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA SINERGY DEL
RINNOVO DELLE LICENZE SOFTWARE SYMANTEC NAS 7.0 USER
PER LA SICUREZZA INFORMATICA DEI CLIENT DELL’ENTE E
CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2013.