COMUNICATO UFFICIALE N. 8 del 24 Gennaio 2017 Presenti: Lino

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COMUNICATO UFFICIALE N. 8 del 24 Gennaio 2017 Presenti: Lino
COMUNICATO UFFICIALE N. 8 del 24 Gennaio 2017
Presenti: Lino Campeggi (Responsabile), Adriano Magistri, Gianluca Polastri (Componenti) e
Alessandro Lodi (Rappresentante Arbitri).
RECLAMO : USD S.ALBINO S.DAMIANO ROSA
CALCIO A 7 FEMMINILE CATEGORIA OPEN B GIRONE C
Gara : S.ALBINO S.DAMIANO ROSA – HSM FEMMINILE del 04 Dicembre 2016
Comunicato Ufficiale n. 11 pubblicato il 06 Dicembre 2016
Con reclamo depositato il 9 dicembre 2016, la Società USD S. Albino S. Damiano Rosa (nel seguito, per
brevità, solamente USD S. Albino), in persona del Presidente, proponeva reclamo avverso il comunicato
ufficiale n. 11 del 6 dicembre 2016, con il quale il Giudice Sportivo di primo grado, rilevata la rinuncia alla
partecipazione alla gara in epigrafe da parte della reclamante, irrogava a quest’ultima la sanzione della
partita persa per 0 – 2, nonché applicava le sanzioni accessorie dell’ammenda di € 15,00 e di un punto di
penalizzazione, oltre ad informare la società che l’infrazione veniva calcolata in misura pari al 50% ai fini
dell’esclusione dal Campionato Provinciale.
Assume la USD S. Albino che il giorno antecedente l’incontro (i.e. 3 dicembre 2016), diverse atlete
contattavano il proprio allenatore, comunicando di essere impossibilitate a partecipare alla competizione
sportiva fissata in calendario per il giorno successivo, perché affette da sindrome influenzale. A tali
defezioni, dovevano aggiungersi quelle di altre atlete che, nei due mesi precedenti, avevano subito
infortuni incompatibili con la pratica sportiva.
In considerazione dell’incapacità dell’USD S. Albino di schierare in campo le proprie giocatrici, l’allenatore
contattava il dirigente avversario, il quale assentiva allo spostamento dell’incontro.
Veniva quindi informato il servizio Arbitri in Linea del CSI, al fine di evitare la trasferta del DDG già
designato.
Alla luce di tale ricostruzione, la reclamante censura la delibera del Giudice di primo grado nella parte in cui
si afferma che la USD S. Albino avrebbe rinunciato alla disputa dell’incontro, laddove, invece, essa
richiedeva lo spostamento della gara in comune accordo con l’avversaria. Per tali ragioni, insiste per la
riforma della delibera, con conseguente fissazione del recupero, e, in subordine, chiede la parziale riforma
in punto di sanzioni accessorie ritenute oltremodo gravose, attesa la solerzia con la quale il proprio
dirigente rendeva noto al CSI che la partita non sarebbe stata giocata.
La reclamante, infine, chiede l’audizione dei propri tesserati, nonché di quelli avversari, al fine di provare i
propri assunti.
Preliminarmente si evidenzia come le istanze istruttorie della USD S. Albino siano da ritenersi
manifestamente superflue, atteso che la ricostruzione del fatto trova sostanziale conferma negli atti
ufficiali, né è stata oggetto di formale contestazione da parte della società contro interessata, la quale non
ha fatto pervenire memorie o deduzioni nei termini regolamentari.
Le doglianze della reclamante, in estrema sintesi, si fondano sull’asserita legittimità dello spostamento gara
comunicato al CSI il giorno antecedente l’incontro, sicché è da escludersi che la volontà della stessa fosse
stata quella di rinunciare alla competizione, ma piuttosto di giocarla in altra data.
Le istanze della ricorrente, tuttavia, si pongono in aperto contrasto con l’articolo 18 del Regolamento
comune a tutti gli sport.
Invero, dalla lettura della norma si evince come lo spostamento delle gare non è mai consentito nei due
giorni antecedenti alla gara, salvo deroghe espresse, che costituiscono atti amministrativi e, pertanto, non
impugnabili (arg ex art. 18, co. I, Regolamento Comune).
La disposizione è altresì confermata dalla prassi amministrativa del CSI, come risulta evidente dalla lettura
della circolare ‘modulistica spostamento gare’ pubblicata sul sito internet del Comitato Provinciale di
Milano. In particolare, le ‘note organizzative’ prescrivono che lo spostamento debba essere comunicato
non oltre tre giorni prima la competizione che si intende posticipare.
Alla luce della predetta disposizione, pertanto, il tentativo di spostamento della gara oggetto di reclamo è
da intendersi illegittimo, e, pertanto, inammissibile.
Non può trovare applicazione nel caso di specie nemmeno la disposizione speciale contenuta nell’articolo
18 sopra citato e rubricato “Spostamenti e mancata disputa delle gare pur con comunicazione ad Arbitri in
Linea Calcio”, che accorda al Giudice la facoltà di valutare le motivazioni concrete che hanno comportato
uno spostamento della gara in deroga ai termini regolamentari e ciò solo in presenza di ‘gravi motivi’.
Orbene, secondo consolidato orientamento di questa Commissione, sono da ritenersi gravi motivi
solamente quelli che influiscono quale fattore esterno non imputabile alla Società che li invoca, dovendo
questa rispondere, in difetto, a titolo di responsabilità oggettiva.
Nel caso in esame, per stessa pacifica ammissione della reclamante, la gara non veniva disputata per fatto
imputabile alla stessa, ovvero la defezione delle proprie atlete a causa di una sindrome influenzale. Detto
evento non può costituire un fatto eccezionale, trattandosi di patologia stagionale ampiamente prevedibile.
Proprio per tale ragione, le Società sportive maggiormente diligenti tendono a mantenere in rosa un
numero considerevole di atleti per scongiurare di trovarsi sotto organico.
Inoltre, la stessa reclamante ha affermato che altre atlete erano infortunate ormai da mesi, circostanza
pertanto che avrebbe dovuto indurre ad un rinfoltimento della rosa o, in alternativa (come del resto è
accaduto), ad accettare il rischio di ritrovarsi senza un numero di atleti sufficiente per disputare la partita.
Il particolare rigore interpretativo della clausola generale dei ‘gravi motivi’ si impone, infatti, a tutela della
correttezza dell’intero campionato e al fine di presidiare uguaglianza applicativa dei regolamenti, evitando
che le società sportive, più o meno lecitamente, possano rinviare le competizioni, anche con finalità
egoistiche o, nei casi più gravi, con lo scopo di attendere dolosamente la disputa di altri incontri, così da
conoscerne il risultato finale.
Alla luce delle superiori considerazioni, nel caso di specie la Commissione ritiene non sussistenti i gravi
motivi a giustificazione dello spostamento, dovendosi pertanto confermare la sanzione della perdita della
gara a carico della società reclamante, stante la sua oggettiva rinuncia a disputare la gara per impossibilità
di schierare un numero minimo di giocatrici.
Tuttavia, in considerazione della condotta mantenuta dalla dirigenza della Società S. Albino che, in modo
encomiabile, ha avvertito tempestivamente il servizio Arbitri in Linea, devono ritenersi oltremodo gravose
le sanzioni accessorie irrogate, con la sola eccezione dell’ammenda di € 15,00, avverso la quale
l’impugnazione è da ritenersi inammissibile, ai sensi dell’articolo 26, lett. a, p. IV del Regolamento di
Giustizia.
P.Q.M.
La Commissione, definitivamente pronunciando:
- Dichiara inammissibile l’impugnazione avverso l’irrogazione dell’ammenda per € 15,00;
- Accoglie parzialmente il reclamo della società USD S. Albino – S. Damiano Rosa e, in parziale riforma
della delibera del 6 dicembre 2016 – C.U. n. 11 dispone l’annullamento del punto di penalizzazione
e della valutazione della sanzione in misura pari al 50% ai fini dell’esclusione del campionato,
confermando la decisione per il resto.
- Dispone il rimborso della tassa di reclamo versata.
AFFISSO ALL’ ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 24 GENNAIO 2017