Regolamento Disciplinare
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Regolamento Disciplinare
REGOLAMENTO DISCIPLINARE TITOLO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 Contenuto del regolamento 1. Il presente regolamento contiene le norme disciplinanti i procedimenti per istruire ed irrogare le sanzioni disciplinari da applicare nei confronti di tutti i dipendenti di questa società; 2. Nel presente regolamento sono riportate, altresì, le norme inerenti: a) il codice di comportamento del dipendente; b) le sanzioni disciplinari, i comportamenti che ne determinano la rispettiva applicazione ed i criteri generali secondo cui ne sono individuati il tipo e l’entità. Art. 2 Norme di rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle fonti di diritto in materia gerarchicamente superiori ed, in particolare, per quanto concerne la responsabilità disciplinare, alle norme di cui all’art. 2106 del codice civile, all’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 ed ai contratti collettivi nazionali di lavoro. Art. 3 Modifiche del regolamento 1. Eventuali modifiche del presente regolamento saranno adottate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di questa società previa comunicazione alle rappresentanze aziendali delle Organizzazioni sindacali. TITOLO II CODICE DI COMPORTAMENTO Art. 4 Disposizioni generali 1. I principi e i contenuti del presente codice di comportamento costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti si impegnano ad osservarlo all’atto dell’assunzione in servizio. Art. 5 Principi 1. Il comportamento del dipendente è tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione al fine di salvaguardare gli interessi della società nonché quelli collettivi; 2. Il dipendente: a) antepone, nell’espletamento dei propri compiti, il rispetto della legge e l’interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui; b) dedica, nel rispetto dell’orario di lavoro, la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento dei propri compiti, si impegna a svolgerli nel modo più corretto ed efficiente e assume le responsabilità connesse ai propri compiti; c) usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio; non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio; d) mantiene una posizione di neutralità, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere 1 attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi; e) dimostra, nei rapporti con il cittadino utente, la massima disponibilità e non ostacola l’esercizio dei diritti; favorisce l’accesso dei cittadini utenti alle informazioni ed alla documentazione ai sensi della legge 241/90, previa autorizzazione da parte del C.d.A.; g) si impegna, nella vita sociale, a evitare situazioni e comportamenti che possono nuocere agli interessi o all’immagine della società. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Art. 6 Comportamento in servizio Durante l’orario di servizio, il dipendente non può assentarsi dal luogo di lavoro senza l’autorizzazione del superiore diretto. Durante l’orario di lavoro non sono consentiti rinfreschi o cerimonie che non siano autorizzate dal C.d.A. o dal superiore diretto. Il dipendente non utilizza a fini privati carta intestata o altro materiale di cancelleria, né elaboratori, fotocopiatrici o altre attrezzature di cui dispone per ragioni d’ufficio. Salvo casi eccezionali, dei quali informa, preventivamente il superiore diretto, il dipendente non utilizza le linee telefoniche dell’ufficio per effettuare telefonate personali. Durante l’orario di ufficio, il dipendente limita la ricezione di telefonate personali sulle linee telefoniche dell’ufficio al minimo indispensabile. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto della società se ne serve esclusivamente per lo svolgimento dei suoi compiti d’ufficio; Il dipendente non accetta per uso personale oggetti o cose offerti per l’acquisto di beni o servizi da parte della Società. Art. 7 Altri doveri del dipendente 1. Al fine di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare: a) collaborare con diligenza, osservando le norme del presente regolamento, le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro; b) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni di ufficio; c) rispettare l’orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l’autorizzazione del superiore diretto; d) mantenere, durante l’orario di lavoro, nei rapporti interpersonali e con gli utenti una condotta uniformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona; e) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il recupero psico-fisico in caso di malattia od infortunio; f) eseguire gli ordini inerenti all’espletamento delle proprie funzioni impartiti dai superiori. Se ritiene che l’ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l’ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l’ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve, comunque eseguire l’ordine quando l’atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo; g) vigilare sul corretto espletamento dell’attività del personale sottordinato ove tale compito rientri nelle proprie responsabilità; h) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati; i) non valersi di quanto è di proprietà della società per ragioni che non siano di servizio; j) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa; k) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l’accesso ai locali della società da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee alla società stessa in locali non aperti al pubblico; l) comunicare alla società la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse; m) dare tempestivo avviso, in caso di malattia, all’ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento. 2 TITOLO III DELLE SANZIONI DISCIPLINARI CAPO I PRINCIPI GENERALI Art. 8 Garanzia del diritto di difesa 1. Al dipendente nei cui confronti è promosso procedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, è garantito, in ogni fase dello stesso, l’esercizio del diritto di difesa, con l’eventuale assistenza, a sua cura e spese, di un rappresentante sindacale o di un legale di fiducia. 2. La nomina del difensore può essere fatta non oltre il momento conclusivo della fase istruttoria del procedimento e di essa va data preventiva comunicazione scritta al Responsabile del personale. 3. Non è consentito prorogare alcun termine del procedimento disciplinare per consentire al dipendente di provvedere alla nomina del suo difensore. Art. 9 Esercizio dei diritto di difesa 1. Al dipendente sottoposto a procedimento disciplinare o al suo difensore, purché munito di espressa delega scritta, è garantito il diritto di accesso a tutti gli atti istruttori inerenti il procedimento a suo carico. 2. L’esercizio del diritto di visione può essere prorogato, per motivate esigenze di ufficio, non oltre le ventiquattro ore dalla data della richiesta. Il rilascio delle copie deve avvenire entro le 48 ore dalla presentazione della motivata richiesta scritta. 3. Il rilascio delle copie è subordinato al pagamento soltanto del costo di riproduzione. CAPO II SANZIONI DISCIPLINARI Art. 10 Sanzioni disciplinari 1. Al dipendente che violi i propri doveri ovvero non osservi la diligenza e l’obbligo di fedeltà previsti rispettivamente dagli articoli 2104 e 2105 del codice civile, nonché i doveri previsti nel precedente titolo II si applicano, previo procedimento disciplinare, secondo la gravità della infrazione di cui si sia reso colpevole le seguenti sanzioni disciplinari: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto o censura; c) multa di importo non superiore a quattro ore di retribuzione; d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni; e) destituzione (licenziamento con e senza preavviso). 2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con un unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità. Art. 11 Criteri generali per la determinazione delle sanzioni 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali: a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrata, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento; b) rilevanza degli obblighi violati; c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente; d) grado di danno o di pericolo causato alla società, agli utenti o a terzi avuto riguardo anche al disservizio determinatosi; e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo alla recidività del lavoratore, da computarsi nell’arco del biennio previsto dalla legge; f) al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro. 3 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. Art. 12 Rimprovero verbale e scritto Il rimprovero verbale ed il rimprovero scritto, quest’ultimo denominato anche censura, consistono in una dichiarazione di biasimo rivolta al dipendente rispettivamente in forma orale e per iscritto (censura). Il rimprovero verbale è applicato per una infrazione dalla quale siano derivati una lieve infrazione o un intralcio al funzionamento del servizio di non rilevante entità e comunque senza alcun danno per la società o ritardo per l’attività della stessa. Il rimprovero scritto o censura è inflitta per lievi trasgressioni dalle quali siano derivati danni non rilevanti alla società o a terzi o al funzionamento del servizio, nonché nel caso si sia già proceduto, inutilmente, con un rimprovero verbale. Art. 13 Multa La multa consiste in una riduzione dello stipendio in misura non superiore all’importo di quattro ore di retribuzione, costituita dagli elementi retributivi fissi e continuativi, escluso quelli per carichi familiari. Le sanzioni previste per la multa si applicano per: a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell’orario di lavoro; b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi; c) negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza; d) irregolarità di servizio, abusi e negligenze, quando non abbiano carattere di gravità o non dipendano da proposito deliberato; e) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio; f) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio della società, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 6 della legge n. 300/1970; g) insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell’assolvere i compiti assegnati; h) violazioni di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo alla società, agli utenti o ai terzi. L’importo delle somme rivenienti dalle ritenute per l’applicazione di multe è versato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamento. Art. 14 Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione La sospensione consiste nell’allontanamento del dipendente dal servizio con la privazione della retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni e si applica per: a) recidiva nelle mancanze di cui all’articolo 13, che abbiano comportato l’applicazione del massimo della multa; b) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio avuto riguardo al disservizio determinatosi; c) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori; d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro, quando la mancanza abbia prodotto danni alla società e/o a terzi; e) simulazione di malattia o per sotterfugi diretti a sottrarsi all'obbligo del servizio; f) essersi presentato ad assumere servizio in stato di ubriachezza; g) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio; h) testimonianza falsa o reticenza in procedimenti disciplinari relativi ad altri dipendenti o rifiuto della stessa; i) comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di organi aziendali, di altri dipendenti, degli utenti o di terzi; 4 j) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi; k) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona; l) aver domandato mance o regali in qualsiasi caso, oppure per averne accettati allo scopo di procurare vantaggi a terzi; m) ritardato versamento o consegna di valori od oggetti derivanti da colpevole negligenza o da altra causa non dolosa; n) dimostrazioni di scherno o di disprezzo a superiori od agli atti dell'azienda, sia per iscritto che in presenza di testimoni; o) essere stato sorpreso in stato di ubriachezza nel disimpegno di funzioni non interessanti la sicurezza dell'esercizio; p) rifiuto di risposte precise e categoriche da parte di chi è interrogato come testimonio nei procedimenti amministrativi, sempre che le domande si riferiscano a questioni di servizio; q) irregolarità nei viaggi o trasporti in genere, quando non rivestono carattere di frode; r) mancanze da cui siano derivate irregolarità nell'esercizio o da cui avrebbe potuto derivare danno alla sicurezza dell'esercizio; s) aver ecceduto nel valersi della propria autorità verso il personale dipendente; t) aver rivolte accuse infondate, specialmente se a mezzo di scritti od ingiurie scritte, contro altri dipendenti della società; u) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno alla società, agli utenti o a terzi. 2. Il Responsabile del personale, su motivata richiesta scritta dell’interessato, può concedere la rateizzazione della privazione della retribuzione in non più di tre rate uguali mensili. 3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si avrà riguardo a tutti gli elementi del trattamento economico avente carattere fisso e continuativo. 4. Nei casi previsti dai paragrafi b) e f), la punizione si applica indipendentemente dalla perdita dello stipendio o della paga per le giornate di assenza. 1. a) b) c) d) e) f) g) 1. a) b) c) d) Art. 15 Licenziamento con preavviso La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per: recidiva plurima, almeno tre volte nell’anno, nelle mancanze previste nell’art. 14, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo articolo, che abbia comportato l’applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto all’articolo 16, lettera a); occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza della società o ad essa affidati; rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio; assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni; persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio; condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità; violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro. Art. 16 Licenziamento senza preavviso Il dipendente incorre nel licenziamento senza preavvisò per: chi, negli ambienti di lavoro, si rende colpevole di fatto contro superiori o altri dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio; chi simula aggressioni, attentati, contravvenzioni od altri fatti congeneri, o comunque adopera artifici o si avvale della propria condizione od autorità per recar danno altrui, per procurarsi o far lucrare ad altri premi, compensi o vantaggi indebiti, ancorché non ne siano derivati inconvenienti di servizio; chi, nei casi previsti dall'art. 450 del Codice penale abbia recato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio; chi nonostante restituzione, scientemente si appropri o contribuisca a che altri si appropri di somme, valori, materiale od oggetti spettanti all'azienda, o ad essa affidati per qualsiasi causa; o scientemente, e nonostante restituzione, defraudi o contribuisca a che altri defraudi l'azienda dei suoi averi, diritti o 5 interessi, anche se tali mancanze siano rimaste allo stato di tentativo; e) chi dolosamente percepisca somme indebite a carico di terzi; f) chi, per azioni disonorevoli ed immorali, ancorché non costituiscano reato o trattasi di cosa estranea al servizio, si renda indegno della pubblica stima; g) chi con sentenza passata in giudicato è condannato alla pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici; h) chi, dolosamente, rechi o tenti di recare danno all'azienda nella stipula di contratti per forniture o servizi; i) chi, scientemente e per qualsiasi motivo, altera o falsifica biglietti di viaggio o altri documenti di trasporto, altera, falsifica, sottrae o distrugge documenti di servizio, registri o documentazione appartenenti all'azienda; j) chi, anche senza fine di lucro, viola un segreto di ufficio, la cui divulgazione possa riuscire di pregiudizio agli interessi della azienda o di altri dipendenti; k) chi si rende colpevole di vie di fatto contro superiori o di altri atti di grave insubordinazione; l) chi, durante il servizio in funzioni attinenti alla sicurezza dell’esercizio, è trovato in stato di ubriachezza; o chi, anche se non addetto a tali funzioni, venga trovato abitualmente in stato di ubriachezza; m) chi per mancanza di diligenza è causa di incendi a danno dell'azienda; n) chi altera dolosamente i sigilli; o) chi, senza giustificazione di una causa di forza maggiore, non restituisce o restituisce manomessi i gruppi, i bagagli, le merci o i materiali in genere avuti in consegna, custodia o sorveglianza; p) chi, facendo parte del personale viaggiante, oppure essendo addetto al ricevimento, alla manipolazione o custodia di bagagli, merci, valori o generi di magazzino, o anche alla lavorazione o manipolazione di materiali, ricusi di assoggettarsi o tenti di sottrarsi alle visite personali da eseguirsi sia da ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, sia in qualunque luogo pertinente all'azienda, anche da dipendenti di questa a ciò incaricati; q) chi nei casi indicati nel paragrafo precedente, sia trovato munito di ordigni od oggetti atti a perpetrare o mascherare manomissioni; r) chi, avendo avuto cognizione o conoscendo da chi siano stati perpetrati furti o manomissioni di bagagli o merci di qualsivoglia altro oggetto di spettanza dell'azienda o ad essa affidato per qualsiasi causa, ne abbia deliberatamente occultato ai superiori il nome e le circostanze di fatto. 1. 2. 3. 4. Art. 17 Sospensione cautelare I dipendenti sottoposti a procedimento penale o che comunque trovansi in stato d'arresto, possono, a giudizio insindacabile di chi ne ha la facoltà, essere sospesi in via preventiva dal soldo e dal servizio. La sospensione preventiva dura, di regola, finché sia cessata o risolta la causa che la motivò. I dipendenti sospesi in via preventiva possono in ogni tempo e a giudizio dell’azienda essere destinati temporaneamente dietro loro domanda o consenso, finché dura il relativo provvedimento disciplinare, ad attribuzioni diverse od anche inferiori a quelle inerenti al proprio grado, conservando in tal caso lo stipendio o paga, sempre che il dipendente non risulti tassativamente o scientemente colpevole. Alla famiglia dell'agente sospeso dallo stipendio o paga in via preventiva spetta un assegno alimentare corrispondente alla metà dello stipendio o della paga per la durata della sospensione, comprese le indennità fisse. La concessione dell'assegno alimentare è facoltativa per l’azienda, in caso di arresto non dovuto a causa di servizio. Art. 18 Complicità nelle mancanze 1. Per le mancanze commesse da due o più dipendenti in seguito a concerto fra loro, la punizione è aumentata di un grado a tutti i colpevoli. Si applica la punizione di grado immediatamente inferiore a quello stabilito per la mancanza, quando la medesima sia rimasta allo stato di tentativo, salvo i casi cui è disposto diversamente. 2. I mandanti, gli istigatori ed i complici, in mancanze previste dal presente regolamento, sono puniti alla pari degli autori principali. 3. Soggiace parimenti alla stessa punizione, comminata per il colpevole in primo grado, che, avendone l'obbligo, omette deliberatamente di denunciare ai superiori fatti costituenti mancanze gravi previste dal presente regolamento. 6 CAPO III PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER L’IRROGAZIONE DEL RIMPROVERO VERBALE E SCRITTO Art. 19 Soggetto competente 1. Il rimprovero verbale ed il rimprovero scritto o censura sono inflitti dal Responsabile del personale ovvero dal Datore di lavoro qualora i predetti provvedimenti riguardano direttamente il Responsabile del personale. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Art. 20 Procedimento per l’irrogazione del rimprovero verbale Il soggetto competente all’applicazione della sanzione deve provvedere alla contestazione, per la quale non è prescritta alcuna formalità procedurale, non appena è stata commessa l’infrazione e non oltre tre giorni lavorativi dalla data in cui ne è venuto a conoscenza. Al dipendente incolpato deve essere consentita la possibilità di esprimere le proprie controdeduzioni con la stessa modalità in cui è avvenuta la contestazione. Nel caso in cui la contestazione sia verbale, le controdeduzioni a difesa devono essere fornite immediatamente dopo la stessa contestazione; mentre, se avvenuta per iscritto, le controdeduzioni devono essere presentate entro il perentorio termine di cinque giorni lavorativi dalla data di notifica dell’atto di contestazione. Alla contestazione ed alla formulazione delle controdeduzioni avvenute entrambe nella forma verbale e comunque alla eventuale irrogazione del rimprovero verbale il soggetto competente alla applicazione della sanzione deve fare assistere un altro dipendente della stessa struttura. Dell’avvenuta irrogazione del rimprovero verbale viene data comunicazione scritta all’Ufficio personale per l’acquisizione dello stesso al fascicolo del dipendente interessato. Art. 21 Procedimento per l’irrogazione del rimprovero scritto Il soggetto competente a norma dell’art. 19 ad infliggere la censura provvede a contestare la mancanza con atto scritto, da comunicare al dipendente incolpato, con le formalità previste dall’articolo 24, entro venti giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza del fatto, convocando il dipendente, per una data non anteriore a cinque giorni lavorativi successivi a quella di ricevimento dell’atto di contestazione, per essere sentito a sua difesa, assistito, previa sua richiesta, da un procuratore ovvero da un rappresentante dell’organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce apposito mandato scritto, anche ai fini di un tentativo di conciliazione. Il dipendente incolpato può presentare le proprie controdeduzioni scritte a sua difesa entro i quindici giorni successivi a quello fissato per essere sentito. Il soggetto competente ad irrogare la sanzione adotta le proprie decisioni entro i quindici giorni al termine di cui al precedente comma. Nell’ipotesi che siano trascorsi inutilmente quindici giorni dalla data di convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni. Copia della censura unitamente agli atti inerenti la contestazione e le giustificazioni, sono rimessi all’Ufficio del personale per la loro acquisizione al fascicolo del dipendente. Se il soggetto competente ad irrogare la censura, compiendo gli accertamenti del caso, dovesse ritenere irrogabile una sanzione più grave trasmette, unitamente ad un motivata relazione, gli atti all’Ufficio del personale per le indagini di cui all’art. 23. CAPO IV PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER SANZIONI SUPERIORI ALLA CENSURA. Art. 22 Ufficio competente 1. Competente allo svolgimento dei procedimenti disciplinari finalizzati alla irrogazione della multa, della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, nonché del licenziamento con o senza preavviso è il Responsabile del personale ovvero il Datore di lavoro qualora i predetti provvedimenti riguardano direttamente il Responsabile del personale. Art. 23 Accertamento e segnalazione 7 1. Qualora il Responsabile dell’ufficio o servizio presso cui il dipendente è addetto abbia avuto diretta o indiretta conoscenza che lo stesso dipendente si sia reso responsabile di un comportamento, anche omissivo, punibile con una sanzione disciplinare ha l’obbligo di darne motivata comunicazione scritta al Responsabile del personale. 2. Il soggetto competente ad irrogare la sanzione disciplinare non è obbligato ad attivarsi qualora i fatti da contestare siano rappresentati con lettera anonima o risultata tale ovvero con segnalazione verbale, salvo, in quest’ultimo caso, che non avvenga in presenza di un terzo testimone di cui sono note le generalità e del che viene dato atto nell’atto di contestazione. 3. Qualora si accerti che i soggetti obbligati alla segnalazione del comportamento disciplinarmente perseguibile non abbiano provveduto alla comunicazione comunque entro cinque giorni dall’avvenuta conoscenza dello stesso, si darà corso all’accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. Art. 24 Formalità per la contestazione Il Responsabile del personale provvede a contestare la mancanza con atto scritto, da comunicare al dipendente incolpato, con le formalità previste dai commi seguenti del presente articolo entro venti giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza del fatto, convocando il dipendente, per una data non anteriore a cinque giorni lavorativi successivi a quella di ricevimento dell’atto di contestazione. perché sia sentito a sua difesa, assistito, a sua richiesta, da un procuratore ovvero da un rappresentante dell’organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce apposito mandato scritto, anche al fini di un tentativo di conciliazione. Dalla contestazione di cui al comma precedente debbono chiaramente evincersi la precisa indicazione dei fatti assunti a base dell’imputazione, i pregiudizi arrecati, il nesso causale tra i primi ed i secondi, nonché l’univoca determinazione di considerare tali fatti come infrazioni disciplinari. L’avvenuta ricevuta della nota contenente le contestazioni deve risultare da dichiarazione del dipendente, scritta sulla stessa nota, la cui copia gli deve essere consegnata. L’eventuale rifiuto a rilasciare la dichiarazione predetta deve risultare da attestazione scritta del Responsabile del personale. Qualora la consegna personale sia rifiutata dal dipendente incolpato o comunque non sia possibile, la consegna delle contestazioni viene fatta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Se la consegna predetta non sia possibile effettuarla ai sensi dei due commi precedenti, è fatta mediante affissione della nota nell’albo ordinariamente utilizzato per le comunicazioni al personale. Art. 25 Giustificazioni del dipendente Le giustificazioni devono essere presentate, per iscritto, entro i quindici giorni successivi alla data per la convocazione stabilita per la difesa, al Responsabile del personale. Il termine per la presentazione delle giustificazioni può essere prorogato, per gravi motivi e per non oltre quindici giorni, dal Responsabile del personale. È in facoltà dell’incolpato rinunciare al termine, purché lo dichiari espressamente per iscritto. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, senza che il dipendente abbia presentato le controdeduzioni a sua difesa, deve essere adottato il provvedimento per irrogare la sanzione. Art. 26 Procedimento. 1. Il Responsabile del personale, quando attraverso le indagini preliminari e le giustificazioni del dipendente ritenga che possa applicarsi una sanzione più grave della censura e che il caso sia sufficientemente istruito, commina la sanzione entro quindici giorni dalla data in cui sono pervenute le giustificazioni, ovvero, qualora ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, provvede all’archiviazione degli atti, dandone comunicazione al dipendente. Art. 27 Sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del giudizio penale 1. Qualora a seguito di reato, al dipendente sia stata iniziata l’azione penale, il procedimento disciplinare deve avere inizio con la contestazione e contemporaneamente sospeso fino al termine del procedimento penale. Il termine concesso al dipendente per la presentazione delle controdeduzioni a sua difesa ovvero per il successivo adempimento procedurale riprenderà a decorrere dalla data di notifica alla società della sentenza penale passata in giudicato o da altra decisione giurisdizionale 8 penale da cui conseguono per legge effetti sul rapporto di lavoro del dipendente colpevole. 2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l’azione penale si intende iniziata nel momento della fissazione dell’udienza preliminare, ovvero con la citazione dell’imputato nel caso di giudizio davanti al Pretore o di giudizio direttissimo, nonché con il provvedimento di detenzione. 3. L’accertamento dei fatti acquisiti in sede penale, risultante da sentenza di condanna passata in cosa giudicato, è vincolante ai fini del procedimento disciplinare. Art. 28 Riapertura del procedimento 1. Il procedimento disciplinare può essere riaperto se il dipendente cui fu inflitta la sanzione, ovvero la vedova od i figli aventi titolo agli assegni familiari che possano avervi un interesse economico, adducano nuove prove tali da far ritenere che sia applicabile una sanzione minore o possa essere dichiarato il proscioglimento. 2. La riapertura del procedimento è disposta dal Responsabile del personale ed il nuovo procedimento si svolge nelle forme previste dal precedente art. 26. 3. Il Responsabile del personale qualora non ritenga di dover disporre la riapertura del procedimento disciplinare, provvede con atto motivato. Art. 29 Riduzione della sanzione 1. Entro cinque giorni dalla adozione della decisione con cui è comminata la sanzione disciplinare, il Responsabile dell’Ufficio del personale comunica al dipendente interessato quale sia la sanzione applicabile e gli assegna cinque giorni per poter proporre richiesta scritta per la riduzione della sanzione, impegnandosi, in caso di accoglimento, a non presentare appello avverso il provvedimento con cui è decisa la riduzione della sanzione. 2. Il soggetto competente a comminare la sanzione può, con provvedimento motivato, ridurre la sanzione applicabile. 3. La sanzione ridotta ai sensi del comma 2 non è più suscettibile di impugnazione. CAPO V IMPUGNAZIONE DELLA SANZIONE DINANZI AL COLLEGIO DI CONCILIAZIONE 1. 2. 3. 4. Art. 30 L’impugnazione della sanzione dinanzi al collegio di conciliazione Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere entro venti giorni dalla data di inizio dell’applicazione della sanzione, anche a mezzo di un procuratore o dell’organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, la costituzione, tramite l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione e arbitrato composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell’ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall’invito rivoltogli dall’ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma 1, la sanzione disciplinare non ha alcun effetto. Se il datore di lavoro adisce l’autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. 9