Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante

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Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante
CRITERI VALUTAZIONE AREA 12
SINTESI APRILE 2011
DOCUMENTO ORIGINARIO OTTOBRE 2010
CRITERI PER LA VALUTAZIONE
DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA AREA 12
[APPROVATO DAI DELEGATI DEI DIRETTIVI DELLE SOCIETÀ SCIENTIFICHE DI “SCIENZE GIURIDICHE”]
SOMMARIO: PREMESSA. OGGETTO E OBIETTIVI.. PARTE I. TIPOLOGIE DI PRODOTTO . PARTE II. COLLOCAZIONI EDITORIALI.
1.Riviste. Criteri generali – 2. Modalità di applicazione dei criteri. – 3. Lavori non pubblicati su riviste.
1. Oggetto e obiettivi
La comunità accademica delle scienze giuridiche ha elaborato, per il riconoscimento e per la valutazione dei prodotti della propria ricerca, i criteri esposti in questo documento di sintesi.
Tali criteri sono da intendersi come standard minimi da applicare in tutte le sedi valutative, locali, nazionali ed europee comunque configurate, quando abbiano a oggetto valutazioni di tipo essenzialmente
quantitativo e/o misto.
Essi non sostituiscono, pertanto, la valutazione di merito, qualitativa, propria delle selezioni comparative o abilitative.
I criteri qui esposti sono, dunque, rivolti: 1:
a) a consentire il riconoscimento delle diverse tipologie di prodotto;
b) a valutarle, secondo indicatori succedanei di quelli tipicamente, ed esclusivamente, bibliometrici,
allo stato non applicabili alle scienze giuridiche.
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PARTE I: TIPOLOGIE DI PRODOTTO
Le tipologie: Si ritiene necessario fare riferimento a tipologie di prodotto ideali, che, individuate sulla
base dei contenuti e delle forme tipiche degli studi giuridici, si reputano capaci di rappresentare (id est:
misurare) modalità ed entità dello sforzo scientifico.
A questo fine, si identificano tre principali categorie:
a) Monografia
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Le categorie ed i criteri di seguito articolati riguardano parimenti le pubblicazioni edite in forma cartacea,
informatica e quelle on-line, quando siano, anch’esse, conformi alla legge sulla stampa e, pertanto, obbediscano
alle condizioni poste dal legislatore per l’equiparazione.
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b) Articolo
c) Nota a sentenza
Le restanti tipologie potranno così trovare referenti sostanziali omogenei2.
(Ad esempio, una voce di enciclopedia, a seconda della sua estensione e dell’impegno scientifico in essa profuso, può avere
valore di monografia (scientifica o divulgativa), valore di articolo o, infine, appartenere al genere ampio degli scritti minori, di entità non sufficiente per esprimere valore di articolo. Così, le relazioni a convegno, una volta pubblicate sono in tutto assimilabili
ad articoli. La loro concreta valutazione – come per gli articoli – dipende perciò esclusivamente dalla loro collocazione editoriale:
se in riviste - e di quale categoria - o esclusivamente in raccolte di atti; dipende cioè da quale selezione hanno superato per giungere alla pubblicazione). Infine, alle note a sentenza, ove esprimano un rilevante valore scientifico, testimoniato dall’ampiezza e
dalla qualità dell’approfondimento critico, può essere attribuito valore di articolo. Analogamente, la recensione genere letterario dal passato illustre, benché, oggi, residuale merita di essere considerata “prodotto di ricerca”, quando valuti a fondo gli snodi
del lavoro analizzato, contestualizzandoli culturalmente anche in relazione alle acquisizioni della letteratura più o meno recente
sul medesimo argomento o su argomenti connessi. In questo caso, è lavoro impegnativo non meno di un articolo di livello medio
alto. Altra cosa sono le recensioni stringate e acritiche o sommariamente critiche, oggi notevolmente più diffuse, le quali poco si
discostano dalle mere segnalazioni e come tali debbono essere qualificate e valutate).
a) MONOGRAFIA SCIENTIFICA.
E’ il prodotto più complesso e rilevante della produzione scientifica nel campo giuridico. Richiede impegno e tempi notevolmente superiori rispetto a tutti gli altri generi letterari.
Se si qualificasse un lavoro come monografia sulla semplice base della forma di libro si peccherebbe,
tuttavia, sia per eccesso sia per difetto. Per eccesso, si peccherebbe poiché tale forma è assai spesso assunta da lavori di mera ricognizione di dottrina e giurisprudenza, che della monografia non hanno
l’approccio critico e costruttivo e, talvolta, da raccolte di articoli le quali benché tematicamente omogenee non costituiscono un lavoro organico. Per difetto, poiché il rilievo scientifico e l’organicità della monografica si riscontrano spesso in lavori formalmente qualificabili in altro modo: parti ampie di volumi a
più mani, parti ampie di trattato o di commentario (per le quali la pubblicazione in forma di volume non
monografico dipende da una scelta meramente editoriale), voci di enciclopedia. Caratteristica comune di
questi lavori è che potrebbero essere pubblicati come volume monografico. Valore di monografia è infine
espresso, anche, da volumi destinati alla didattica, ove questi rappresentino la sintesi del pensiero e
dell’esperienza culturale del loro autore.
Definizione.
Per lavoro avente valore di monografia scientifica s’intende uno studio approfondito e organico, caratterizzato da ampio respiro culturale e sistematico e da approccio critico costruttivo, finalizzato alla pro2
Sono ricondotti ai tipi ideali, secondo il valore assunto nella specifica comunità di riferimento, i generi propri soltanto di
alcuni settori, come le edizioni critiche di fonti le edizioni di manoscritti di opere giuridiche, le biografie dei giuristi ecc….
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spettazione di soluzioni originali e innovative. Le dimensioni non costituiscono un criterio di qualificazione
e valutazione dell’opera, salvo per ciò che esse eventualmente esprimano in ordine alla misura
dell’impegno culturale e sistematico. Tuttavia, ai fini della qualificazione, è possibile individuare una misura minima indicativa nella consistenza tipografica di almeno 240.000/280.000 battute3, al netto di indici
ed eventuali allegati.
Qualità.
Le qualità da assumere a criterio di valutazione di lavori qualificati come monografie scientifiche sono:
a) l’originalità del contributo; b) il respiro culturale e sistematico; c) la profondità e la coerenza del percorso argomentativo.
b) MONOGRAFIA A CARATTERE DIVULGATIVO, RICOGNITIVO O DIDATTICO.
I medesimi caratteri di ampiezza e sforzo ricostruttivo delineati con riguardo alla tipologia della monografia scientifica sono riscontrabili in opere aventi tuttavia una finalità prevalentemente ricognitiva ed
espositiva ed esprimenti perciò un contenuto critico ed un apporto di originalità decisamente inferiori.
c) ARTICOLO.
È il tipo letterario più diffuso, caratterizzato, peraltro, dal massimo grado di eterogeneità. In forma di
articolo sono stati pubblicati studi che si possono reputare pietre miliari nell’evoluzione della scienza giuridica; nella medesima forma sono pubblicati lavori di poco o nessun impegno critico.
In forma di articolo sono pubblicati scritti ampi, che per complessità e consistenza si avvicinano alla
sostanza di lavori monografici, e scritti di estensione minima, talvolta privi di riferimenti bibliografici.
Ancora, anche tra i lavori più brevi e meno articolati e informati taluni esprimono qualità considerevoli
in ragione dell’originalità e dell’efficacia critica delle idee rappresentate.
In definitiva, il panorama è troppo ampio per definire in modo univoco un tipo corrispondente ad
una ratio oggettiva di valutazione. “Articolo” è definizione residuale di ciò che non appartiene ad altre
tipologie più precisamente qualificabili (note a sentenza, recensioni ecc.).
Sul piano meramente quantitativo si può soltanto, stipulativamente, stabilire una consistenza tipografica indicativa minima di circa 18.000/20.000 battute, al di sotto della quale lo scritto debba essere, salvo
motivate eccezioni, qualificato come “commento”. Per il resto, si mostra fondamentale la selezione effettuata dalle riviste, la quale comporta una valutazione nel merito di tutte le caratteristiche e, dunque,
della qualità degli scritti in esse pubblicati.
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Considerando che la consistenza media di una pagina si può individuare in circa 2400/2800 battute, il limite corrisponde ad un minimo indicativo di circa 100/110 pagine secondo una impaginazione ragionevolmente contenuta.
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Le stesse considerazioni si possono riferire agli articoli pubblicati su volumi collettanei. In questo caso
si può reputare essenziale la valutazione effettuata dalla direzione della collana nella quale è inserito il
volume. Infine, analogo trattamento meritano le voci di enciclopedia e le parti di commentari e trattati
che abbiano una consistenza adeguata.
Definizione.
È articolo un lavoro di consistenza tipografica minima pari a circa 18.000/20.000 battute pubblicato
come tale da una rivista classificata come rilevante dal settore scientifico di riferimento. È articolo altresì
il lavoro, di eguale minima consistenza, pubblicato su volume collettaneo, commentario o trattato avente
rilievo scientifico per il settore di riferimento.
Qualità.
Le qualità da assumere a criterio di valutazione di lavori qualificati come articoli sono: a) l’originalità e
l’utilità pratica delle idee espresse; b) la consapevolezza culturale; c) la consistenza critica del percorso
argomentativo.
d) NOTE A SENTENZA
La nota o commento a sentenza è strumento principale e insostituibile di dialogo tra dottrina e
giurisprudenza costituendo per ciò stesso un punto di raccordo tra teoria e pratica essenziale per
l’evoluzione dell’ordinamento giuridico nel suo complesso.
Il genere comprende due specie: la nota critica e la nota meramente espositiva (c.d. redazionale). Alla prima specie si possono ascrivere contributi anche eccellenti, che per profondità e spessore delle
argomentazioni sono in tutto paragonabili ad articoli di prima qualità. E’ perciò opportuno distinguere,
nella medesima specie, questi casi – ove è rilevante l’interesse scientifico – da quelli comunque reputabili
di interesse scientifico in quanto caratterizzati da approccio critico. Scarso è invece il rilievo scientifico dei
lavori appartenenti alla seconda specie.
Non è tuttavia possibile stabilire, come per gli articoli, una perfetta correlazione tra classificazione della rivista e valutazione del lavoro in essa pubblicato. Occorre infatti considerare che le note qualificabili
come “di rilevante interesse scientifico” sono meno frequenti e che invece si possono reputare ottimi e
degni di essere pubblicati in riviste di eccellenza – anche in ragione della funzione summenzionata – lavori qualificabili come “di interesse scientifico”.
Definizione.
È nota a sentenza di rilevante interesse scientifico il commento caratterizzato da un approccio spiccatamente critico e da una profondità di argomenti, che travalicando le linee della decisione assunta ad oggetto costituisca un apprezzabile contributo alla materia specificamente considerata.
È nota a sentenza di interesse scientifico il commento caratterizzato da un approccio critico nella valutazione – anche quando adesiva – delle argomentazioni espresse dalla decisione assunta ad oggetto.
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È nota a sentenza a carattere espositivo il commento consistente nella mera ricognizione delle posizioni assunte dalla giurisprudenza e ricostruzione delle opinioni espresse dalla dottrina in ordine ai problemi affrontati dalla decisione assunta ad oggetto.
Qualità.
Le qualità da assumere a criterio di valutazione di lavori qualificati come note a sentenza sono: a) la
profondità degli argomenti; b) l’approccio critico.
ALTRO
Ciò che non rientra nelle tipologie specificamente delineate e che non possiede, per estensione e qualità,
valore di articolo può essere fatto rientrare in una categoria residuale. Il valore dei lavori in essa collocati
può esclusivamente variare in relazione alla qualità della rivista o della collana ove si trovano pubblicati.
Parte II. VALUTAZIONE DELLE RIVISTE E DELLE ALTRE COLLOCAZIONI EDITORIALI
1. Riviste. Criteri generali
Ai fini della valutazione delle riviste è proposta la classificazione in 4 classi.. Non si tratta pertanto di
una scelta essenziale né rigida. Altri modelli potranno essere adottati e possibilmente reputati preferibili.
In via generala la distinzione in classi può essere operata sulla base della combinazione dei seguenti
criteri:
a) qualità (dei contenuti);
b) prestigio della rivista;
c) diffusione nella comunità scientifica nazionale;
d) diffusione nella comunità scientifica internazionale.
2. Modalità di applicazione dei criteri.
a) per qualità dei contenuti si intende la risultante della ponderata combinazione dei seguenti indicatori:
i) L’eventuale ruolo svolto dalla rivista, di punto di riferimento editoriale di studiosi costituenti una parte
qualitativamente significativa della comunità scientifica.
ii)La frequenza di contributi di autori di riconosciuta autorevolezza scientifica.
iii) Il livello di approfondimento scientifico dei contributi, a prescindere dal prestigio del loro autore o dei
direttori.
Questi indicatori sono integrati in ragione del rilievo centrale assunto dal sistema della peer review.
La qualità della revisione è, a sua volta, criterio di classificazione delle riviste. In particolare, è essenziale che la revisione sia rigorosamente regolata, con modalità rese pubbliche ex ante, secondo principi di
trasparenza, autonomia e competenza dei revisori, adeguatezza del loro numero rispetto all’entità dei lavori annualmente revisionati.
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È altresì criterio di valutazione della qualità, ulteriore e non sostitutivo rispetto alla revisione la puntualità nella pubblicazione dei fascicoli, in coerenza con la periodicità propria della rivista.
b) per prestigio di una rivista si intende l’alta considerazione della quale la medesima gode presso la
comunità scientifica in ragione del suo impegno civile, della sua continuità culturale e dell’autorevolezza
scientifica del direttore e/o del comitato scientifico;
c) Per diffusione nella comunità scientifica nazionale si intende la diffusione tra gli studiosi costituenti, appunto, la comunità scientifica, rilevata, tra l’altro, dalla evidente incidenza sulla dottrina successiva e
dalla consultabilità della rivista nelle biblioteche scientifiche, in cartaceo o on line, nonché dei suoi indici e
abstracts on line. Peraltro, diffusione scientifica non è da confondersi con divulgazione: non si considera
perciò rilevante la diffusione in senso più ampio, la quale non necessariamente corrisponde alla vocazione scientifica della rivista ed è invece, spesso, testimonianza del suo carattere divulgativo. Al contrario, si
deve considerare positivamente il requisito della diffusione anche per le riviste che ospitano il dibattito
scientifico proprio di una ristretta comunità specializzata.
d) Diffusione nella comunità scientifica internazionale. Ai fini della qualificazione, in tal senso, è necessaria la consultabilità in via telematica di titoli e abstracts in lingua inglese nonché la presenza di almeno una tra le seguenti condizioni:
- la presenza di scritti integrali in lingua straniera - nella pubblicazione in forma cartacea o su web - anche, se del caso, in conseguenza della partecipazione della rivista a network internazionali;
- la presenza, nella direzione, di componenti stranieri, la quale si traduca nella presenza costante di contributi di studiosi di altri Paesi;
- la presenza della rivista in biblioteche universitarie di almeno tre Paesi diversi dall’Italia
- la presenza in indici internazionali e/o in cataloghi di Università straniere a essi assimilabili.
3. Lavori non pubblicati su riviste.
Criterio generale per la valutazione dei lavori pubblicati non pubblicati in riviste è quello del prestigio
della collocazione editoriale.
Ai fini del relativo giudizio, in via transitoria, si dovrà distinguere esclusivamente tra editori di rilevanza locale e nazionale.
A far capo dall’anno 2012, Il giudizio sarà poi formulato esclusivamente sulla base delle caratteristiche
della singola opera, collana, trattato o commentario secondo i parametri di seguito articolati.
Condizione essenziale ai fini della valutabilità delle opere pubblicate in forma monografica o a più
mani è che esse siano collocate in collane, trattati, commentari o che siano, comunque, edite presso editori che assicurino, in forma idonea e da essi certificata, sistemi di referaggio interni.
La valutazione in ordine al prestigio dipenderà dalla presenza di un sistema di revisione paritaria, che
può essere affidata anche alla direzione o al comitato scientifico delle collane, purché vi sia ragionevole
proporzione tra il numero dei componenti e quello dei volumi pubblicati e sia regolata secondo principi di
trasparenza, autonomia e competenza dei revisori.
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