Il trattamento fiscale delle auto per gli amministratori
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Il trattamento fiscale delle auto per gli amministratori
Fisco Il trattamento fiscale delle auto per gli amministratori di Davide De Giorgi Spesso nelle aziende l’auto viene assegnata in uso promiscuo anche agli amministratori. In questi casi le auto assegnate vengono utilizzate in parte per le esigenze dell'impresa ed in parte per le esigenze familiari. Si tratta di casi particolari di auto concesse anche in benefit che meritano di essere approfonditi perchè vi sono peculiarità che li differenziano dalle auto date in benefit ai dipendenti. La concessione dell’autovettura agli amministratori di un'azienda anche per fini personali costituisce a tutti gli effetti un emolumento, che pertando deve essere approvato dagli organi societaro. Il trattamento tributario da riservare in questi casi assume dimensioni diverse, che variano con il variare di alcune caratteristiche soggettiva relative all’utilizzatore del veicolo. L’amministratore-dipendente Per cominciare bisogna dire che non sono molti i casi in cui l’amministratore dell’impresa che gode dell’assegnazione dell’auto aziendale in uso promiscuo, sia anche dipendente dell’impresa stessa. Questo può accadere, ad esempio, nel caso in cui un dipendente, sia stato, per cooptazione, chiamato ad assumere il ruolo di componente del consiglio di amministrazione seppur per un breve periodo. In mancanza di ragioni che facciano presumere il contrario, in questi casi si ritiene che il corretto trattamento fiscale da applicare è quello previsto per la concessione del veicolo in uso promiscuo al dipendente. Il che significa, come prevedono le recenti novità fiscali, che per l’impresa la percentuale di deducibilità del costo è pari al 70%, senza nessun limite economico di spesa. L’amministratore-autonomo Nei casi più diffusi di assegnazione dell’auto in uso promiscuo ad amministratori di società, legati all’impresa non con contratto di lavoro dipendente ma con altre tipologie contrattuali, occorre tenere a mente che, dal punto di vista civilistico, i proventi derivanti dagli uffici di amministratore costituiscono redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente. E soltanto in via di eccezione, quando l’ufficio rientra nei compiti istituzionali oggetto della professione, i relativi proventi sono riconducibili all’attività professionale, con le differenze che analizzeremo di seguito. Tale regola generale non trova riscontro nei confronti dell’impresa, che non può automaticamente configurare il valore dell’auto data in uso all’amministratore come spesa assimilabile a quella sostenuta per un lavoratore dipendente, e, di conseguenza, trattare la messa a disposizione del veicolo aziendale con le più favorevoli regole previste nel caso di assegnazione del veicolo ai dipendenti (70% costi deducibili, senza limite economico di spesa). Al di là delle diverse tipologie contrattuali con il quale l’amministratore è legato al proprio incarico, e al di là dei modi di remunerare tale attività il corretto trattamento da riservare al costo del bene auto dato in uso all’amministratore è pertanto quello generalmente previsto per le auto aziendali e professionali, con una percentuale di costo deducibile che è passata dal 40% al 20%. L’amministrazione finanziaria ha precisato che la deducibilità del 70% di tali costi opera solo con riferimento ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti e non anche per i veicoli concessi a tale titolo ai collaboratori coordinati e continuativi attualmente transitati nell'ambito dei redditi assimilati al lavoro dipendente. Per l’impresa, quindi, fatta salva la piena deducibilità del costo sostenuto, nel limite del fringe benefit imputato all’amministratore (calcolato in base alla media del costo di percorrenza fissato delle tariffe di noleggio a lungo termine o, per semplicità, utilizzando come parametro la tabelle ACI), il costo pagato per l’acquisto o leasing risulterà deducibile nella misura del 20%, tenendo presente il limite massimo di spesa complessivo sul quale applicare tale valore, pari a 18.075,99 euro (per l’eccedenza, il costo è sempre indeducibile). I proventi derivanti dagli uffici di amministratore, come quelli derivanti dall’ufficio di sindaco o revisore di società ed enti danno luogo a reddito assimilato a quello da lavoro dipendente, e dunque il relativo benefit deve essere esposto in busta paga, con trattenute, deduzioni e contribuzioni INPS relative ai collaboratori. L’amministratore-professionista I compensi derivanti dall’attività di collaborazione coordinata e continuativa, come quelli previsti per gli uffici di amministratore, se rientrano nell’oggetto tipico dell’attività di lavoro autonomo esercitata dal soggetto che assume le vesti di amministratore, sono assoggettati alle disposizioni fiscali relative ai redditi di natura professionale con la conseguente previsione di alcune particolarità. Al fine di stabilire se sussista o meno una connessione tra l’attività di collaborazione e quella di lavoro autonomo esercitata occorre valutare se per lo svolgimento delle prestazioni di collaborazione siano necessarie conoscenze tecnico-giuridiche direttamente collegate all’attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente. Ad esempio, in alcuni casi l’attività di amministrazione della società richiede la necessità di attingere a conoscenze direttamente collegate all’attività di lavoro autonomo svolta (per l’attività svolta dai ragionieri e commercialisti), o in alternativa, l’attività di amministratore è oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della propria professione abituale (ingegnere membro del consiglio di amministrazione). In tale ipotesi è ragionevole ritenere che l'incarico di amministratore sia stato attribuito al professionista proprio in quanto svolge quella determinata attività professionale. In questi casi è bene effettuare queste valutazioni tenendo in considerazione, in via prioritaria, quanto disposto dai singoli ordinamenti professionali. Dal punto di vista operativo, questo vuol dire che l’amministratore “professionista” è obbligato ad emettere fattura, con compenso imponibile Iva, assoggettata a contributo della Cassa di previdenza professionale e ritenuta d’acconto, avendo cura di esporre il compenso percepito. Anche in questo caso, per l’impresa risulterà deducibile interamente il compenso corrisposto, quantificato secondo le tabelle di media percorrenza per il noleggio; per l’eccedenza il costo pagato per l’acquisto o leasing dell’autovettura risulterà deducibile nella misura del 20%, tenendo ovviamente presente il limite massimo di spesa complessivo sul quale applicare tale valore, pari a 18.075,99 euro. BOX Aggiornamento delle tabelle A.C.I. Sono state pubblicate sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 297, di venerdì 21 dicembre 2012, le tabelle elaborate dall’Automobile Club d’Italia che fissano i costi chilometrici di esercizio, per il 2013, di autovetture, motocicli e ciclomotori, indispensabili per determinare l’imponibile fiscale e previdenziale del fringe benefit. BOX Assicurazione e deducibilità Dal 2012 il contributo per il servizio sanitario nazionale versato con l’RC auto non può essere dedotto integralmente come nel passato. Infatti, con le nuove regole introdotte con la legge di riforma del Lavoro (n. 92/2012, art. 4, co. 76) viene previsto che il contributo al servizio sanitario nazionale che fa parte del premio di assicurazione RC auto è deducibile solo parzialmente, per la parte che eccede i 40 euro. Essendo il contributo pari al 10,5% del premio assicurativo, nella maggioranza dei casi, ossia per le polizze sotto i 400 euro la deducibilità risulta azzerata.