Il trattamento fiscale delle auto per gli amministratori

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Il trattamento fiscale delle auto per gli amministratori
Fisco
Il trattamento fiscale
delle auto per gli amministratori
di Davide De Giorgi
Spesso nelle aziende l’auto viene assegnata in uso promiscuo anche agli
amministratori. In questi casi le auto assegnate vengono utilizzate in parte per le
esigenze dell'impresa ed in parte per le esigenze familiari. Si tratta di casi particolari
di auto concesse anche in benefit che meritano di essere approfonditi perchè vi
sono peculiarità che li differenziano dalle auto date in benefit ai dipendenti.
La concessione dell’autovettura agli amministratori di un'azienda anche per fini
personali costituisce a tutti gli effetti un emolumento, che pertando deve essere
approvato dagli organi societaro. Il trattamento tributario da riservare in questi casi
assume dimensioni diverse, che variano con il variare di alcune caratteristiche
soggettiva relative all’utilizzatore del veicolo.
L’amministratore-dipendente
Per cominciare bisogna dire che non sono molti i casi in cui l’amministratore
dell’impresa che gode dell’assegnazione dell’auto aziendale in uso promiscuo, sia
anche dipendente dell’impresa stessa. Questo può accadere, ad esempio, nel caso in
cui un dipendente, sia stato, per cooptazione, chiamato ad assumere il ruolo di
componente del consiglio di amministrazione seppur per un breve periodo. In
mancanza di ragioni che facciano presumere il contrario, in questi casi si ritiene che il
corretto trattamento fiscale da applicare è quello previsto per la concessione del
veicolo in uso promiscuo al dipendente. Il che significa, come prevedono le recenti
novità fiscali, che per l’impresa la percentuale di deducibilità del costo è pari al 70%,
senza nessun limite economico di spesa.
L’amministratore-autonomo
Nei casi più diffusi di assegnazione dell’auto in uso promiscuo ad amministratori di
società, legati all’impresa non con contratto di lavoro dipendente ma con altre tipologie
contrattuali, occorre tenere a mente che, dal punto di vista civilistico, i proventi derivanti
dagli uffici di amministratore costituiscono redditi assimilati a quelli da lavoro
dipendente. E soltanto in via di eccezione, quando l’ufficio rientra nei compiti
istituzionali oggetto della professione, i relativi proventi sono riconducibili all’attività
professionale, con le differenze che analizzeremo di seguito. Tale regola generale non
trova riscontro nei confronti dell’impresa, che non può automaticamente configurare il
valore dell’auto data in uso all’amministratore come spesa assimilabile a quella
sostenuta per un lavoratore dipendente, e, di conseguenza, trattare la messa a
disposizione del veicolo aziendale con le più favorevoli regole previste nel caso di
assegnazione del veicolo ai dipendenti (70% costi deducibili, senza limite economico di
spesa). Al di là delle diverse tipologie contrattuali con il quale l’amministratore è legato
al proprio incarico, e al di là dei modi di remunerare tale attività il corretto trattamento da
riservare al costo del bene auto dato in uso all’amministratore è pertanto quello
generalmente previsto per le auto aziendali e professionali, con una percentuale di
costo deducibile che è passata dal 40% al 20%. L’amministrazione finanziaria ha
precisato che la deducibilità del 70% di tali costi opera solo con riferimento ai veicoli
concessi in uso promiscuo ai dipendenti e non anche per i veicoli concessi a tale titolo
ai collaboratori coordinati e continuativi attualmente transitati nell'ambito dei redditi
assimilati al lavoro dipendente.
Per l’impresa, quindi, fatta salva la piena deducibilità del costo sostenuto, nel limite del
fringe benefit imputato all’amministratore (calcolato in base alla media del costo di
percorrenza fissato delle tariffe di noleggio a lungo termine o, per semplicità, utilizzando
come parametro la tabelle ACI), il costo pagato per l’acquisto o leasing risulterà
deducibile nella misura del 20%, tenendo presente il limite massimo di spesa
complessivo sul quale applicare tale valore, pari a 18.075,99 euro (per l’eccedenza, il
costo è sempre indeducibile). I proventi derivanti dagli uffici di amministratore, come
quelli derivanti dall’ufficio di sindaco o revisore di società ed enti danno luogo a reddito
assimilato a quello da lavoro dipendente, e dunque il relativo benefit deve essere
esposto in busta paga, con trattenute, deduzioni e contribuzioni INPS relative ai
collaboratori.
L’amministratore-professionista
I compensi derivanti dall’attività di collaborazione coordinata e continuativa, come quelli
previsti per gli uffici di amministratore, se rientrano nell’oggetto tipico dell’attività di
lavoro autonomo esercitata dal soggetto che assume le vesti di amministratore, sono
assoggettati alle disposizioni fiscali relative ai redditi di natura professionale con la
conseguente previsione di alcune particolarità. Al fine di stabilire se sussista o meno
una connessione tra l’attività di collaborazione e quella di lavoro autonomo esercitata
occorre valutare se per lo svolgimento delle prestazioni di collaborazione siano
necessarie conoscenze tecnico-giuridiche direttamente collegate all’attività di lavoro
autonomo esercitata abitualmente. Ad esempio, in alcuni casi l’attività di
amministrazione della società richiede la necessità di attingere a conoscenze
direttamente collegate all’attività di lavoro autonomo svolta (per l’attività svolta dai
ragionieri e commercialisti), o in alternativa, l’attività di amministratore è oggettivamente
connessa alle mansioni tipiche della propria professione abituale (ingegnere membro
del consiglio di amministrazione). In tale ipotesi è ragionevole ritenere che l'incarico di
amministratore sia stato attribuito al professionista proprio in quanto svolge quella
determinata attività professionale. In questi casi è bene effettuare queste valutazioni
tenendo in considerazione, in via prioritaria, quanto disposto dai singoli ordinamenti
professionali. Dal punto di vista operativo, questo vuol dire che l’amministratore
“professionista” è obbligato ad emettere fattura, con compenso imponibile Iva,
assoggettata a contributo della Cassa di previdenza professionale e ritenuta d’acconto,
avendo cura di esporre il compenso percepito. Anche in questo caso, per l’impresa
risulterà deducibile interamente il compenso corrisposto, quantificato secondo le tabelle
di media percorrenza per il noleggio; per l’eccedenza il costo pagato per l’acquisto o
leasing dell’autovettura risulterà deducibile nella misura del 20%, tenendo ovviamente
presente il limite massimo di spesa complessivo sul quale applicare tale valore, pari a
18.075,99 euro.
BOX
Aggiornamento delle tabelle A.C.I.
Sono state pubblicate sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 297, di venerdì
21 dicembre 2012, le tabelle elaborate dall’Automobile Club d’Italia che fissano i costi
chilometrici di esercizio, per il 2013, di autovetture, motocicli e ciclomotori, indispensabili
per determinare l’imponibile fiscale e previdenziale del fringe benefit.
BOX
Assicurazione e deducibilità
Dal 2012 il contributo per il servizio sanitario nazionale versato con l’RC auto non può
essere dedotto integralmente come nel passato. Infatti, con le nuove regole introdotte con
la legge di riforma del Lavoro (n. 92/2012, art. 4, co. 76) viene previsto che il contributo al
servizio sanitario nazionale che fa parte del premio di assicurazione RC auto è deducibile
solo parzialmente, per la parte che eccede i 40 euro. Essendo il contributo pari al 10,5%
del premio assicurativo, nella maggioranza dei casi, ossia per le polizze sotto i 400 euro la
deducibilità risulta azzerata.