Regolamento comunale passi carrabili

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Regolamento comunale passi carrabili
COMUNE DI SORICO
(Provincia di Como)
REGOLAMENTO COMUNALE
PASSI CARRABILI
Ai sensi degli artt. 22, 26 e 27 del Codice della strada D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 ed dell’art.
46 del relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. n. 495 del 16.12.1992, modificato dall’ art.
36 del D.P.R 16.09.1996, n° 610
Approvato con delibera di C.C. n.32 del 25.11.2011
INDICE
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2 - Definizioni
TITOLO II – REALIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI
Art. 3 - Tipologie costruttive
Art. 4 - Disciplina degli accessi
Art. 5 - Ubicazione dei passi carrabili
Art. 6 - Dimensioni dei passi carrabili
Art. 7 - Prescrizioni per la costruzione
TITOLO III – TITOLI AUTORIZZATIVI
Art. 8 - Apertura di nuovi passi carrabili e/o modifica di quelli esistenti
Art. 9 - Regolarizzazione passi carrabili esistenti all’entrata in vigore del presente regolamento
Art. 10 - Passi carrabili di accesso a più proprietà
Art. 11 - Passi carrabili temporanei
Art. 12 - Subentro ad un’autorizzazione di passo carrabile
Art. 13 - Cartello
Art. 14 - Spese segnaletica
Art. 15 - Obblighi del titolare dell’autorizzazione
Art. 16 - Determinazione della tassa - diritti di istruttoria e sopralluogo
Art. 17 - Diniego, revoca e sanzioni
TITOLO IV – NORME FINALI
Art. 18 – Norme di rinvio
Art. 19 - Entrata in vigore
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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente regolamento disciplina, nel territorio comunale, la realizzazione, la modificazione e la
regolarizzazione dei passi carrabili sulla strada statale situata all’interno del centro abitato, in
conformità alle disposizioni sancite nel vigente Codice della Strada (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e
nel relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495) e successive
modificazioni ed integrazioni.
Art. 2 - DEFINIZIONI
1. Per passo carrabile si intende l'insieme delle opere e degli apprestamenti atti a collegare
un'area privata laterale, idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta
all'uso pubblico.
2. E' inoltre passo carrabile anche l'accesso a raso, senza opere, che collega un'area privata
laterale, idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta all'uso
pubblico.
3. Sono passi carrabili gli accessi ad aree destinate all'esposizione, vendita, manutenzione dei
veicoli.
4. Non sono passi carrabili gli accessi ad aree non aventi per destinazione d'uso lo stazionamento
o la circolazione dei veicoli, quali ad esempio negozi ed uffici.
TITOLO II – REALIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI
Art. 3 – TIPOLOGIE COSTRUTTIVE
1. I passi carrabili sono di tre tipi: a raso, leggero, pesante.
a) A raso: è realizzato senza opere edili in quanto la quota del marciapiede occupato dal passo
carrabile è uguale a quella della zona interna destinata al parcamento dei veicoli.
b) Leggero: è realizzato con lastre rettangolari di materiale lapideo e voltatesta (elementi d'angolo)
che ne definiscono i contorni; la pavimentazione relativa all'area del marciapiede occupata dal
passo carrabile è realizzata con materiale uguale a quello del marciapiede (es. in conglomerato
bituminoso).
c) Pesante: è realizzato come quello leggero con la differenza che la pavimentazione è in
materiale diverso (ad es. cubetti di porfido) da quello del marciapiede. Tale accorgimento serve a
migliorare la visibilità dello spazio del marciapiede occupato dal passo carrabile.
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2. Il passo carrabile è realizzato assicurando la continuità del piano del marciapiede
indipendentemente dalla tipologia autorizzata.
Art. 4 – DISCIPLINA DEGLI ACCESSI
I passi carrabili devono essere realizzati osservando le condizioni che seguono, in conformità con i
dettami indicati nell’art. 46 del Reg.to al Codice della Strada:
1. devono essere distanti almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, devono essere visibili
da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada
medesima;
2. devono consentire l’accesso ad un’area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla
circolazione dei veicoli;
3. qualora l’accesso alle proprietà laterali sia destinato anche al traffico pedonale, deve essere
prevista una separazione dell’entrata carrabile da quella pedonale;
4. qualora l’accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo
carrabile, oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma 2, deve essere realizzato in
modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L’eventuale cancello a
protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori
dalla carreggiata di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obbiettive impossibilità
costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare
gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatizzata dei cancelli o delle
serrande che delimitano gli accessi. E’ consentito derogare all’arretramento degli accessi e
all’utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza
uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono
determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.
6. Nei nuovi interventi edificatori ovvero in quelli di recupero del patrimonio edilizio esistenti
eccedenti la manutenzione, gli accessi carrai, comunque realizzati con smussi laterali di almeno 15
gradi dovranno attenersi ai seguenti arretramenti minimi (art. 67.1 – norme generali delle N.T.A.
vigenti), a partire dal limite della recinzione o comunque della proprietà private:
- m. 1,50 dal ciglio stradale, salvo maggiori distanze disposte dall’ente gestore della strada.
5. in deroga alle condizioni indicate nel precedente punto 1, qualora il passo carrabile debba
essere individuato a servizio di un immobile avente destinazione d’uso artigianale, commerciale,
industriale o di altra attività che possa comportare un notevole flusso di veicoli, ovvero l’accesso di
veicolo o di complessi di veicoli aventi massa max complessiva a pieno carico superiore a 3,5 T, la
prevista misura di distanza dalle intersezioni dovrà essere nell’eventualità ampliata in relazione al
caso specifico e comunque in maniera tale da garantire la sicurezza della circolazione veicolare e
pedonale.
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Art. 5 – UBICAZIONE DEI PASSI CARRABILI
1. I passi carrabili hanno un'ubicazione tale da:
a) non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione veicolare e pedonale sulla strada;
b) agevolare le manovre dei veicoli in ingresso o in uscita dal passo carrabile;
c) rispettare le norme di legge vigenti.
Art. 6 – DIMENSIONI DEI PASSI CARRABILI
1. Le dimensioni dei passi carrabili sono determinate dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati o
in assenza di determinazione da parte degli stessi vengono stabilite dai competenti uffici comunali,
fermo restando le norme di legge vigenti.
Art. 7 – PRESCRIZIONI PER LA COSTRUZIONE
1. Gli accessi e le diramazioni sono costruiti con materiali di caratteristiche tali – e sempre
mantenuti in modo - da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla
sede stradale; sono inoltre pavimentati per l'intero tratto e comunque per una lunghezza non
inferiore a 5 metri a partire dal margine della carreggiata della strada da cui si diramano.
2. Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte
ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a
rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada e ad operare sotto
la sorveglianza dello stesso.
3. In caso di nuova pavimentazione del manto stradale che modifichi le quote altimetriche, i
proprietari dei passi carrabili adeguano i medesimi alle nuove quote.
TITOLO III – TITOLI AUTORIZZATIVI
Art. 8 – APERTURA DI NUOVI PASSI CARRABILI E/O MODIFICA DI QUELLI ESISTENTI
1. L'apertura dei nuovi passi carrabili o la modifica di quelli esistenti è sottoposta ad autorizzazione
del Comune, previa domanda da parte del proprietario o dall’avente titolo corredata dal progetto
firmato da un tecnico abilitato e da nulla osta dell’ente proprietario della strada.
2. Qualora la realizzazione del passo carrabile richieda l’esecuzione di lavori edili, quali ad
esempio l’apertura di recinzioni, la realizzazione di colonne di sostegno, l’autorizzazione al passo
carrabile viene rilasciata sulla base del progetto presentato dal proprietario o dall’avente titolo,
previa acquisizione di titolo abilitativo ai sensi della vigente normativa in materia con gli elaborati
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prescritti in relazione al regime urbanistico e vincolistico cui il sito di intervento è sottoposto. Il
costo delle opere e della relativa manutenzione è a totale carico dell’interessato.
3. Il titolo abilitativo edilizio che evidenzia anche la connessione tra struttura su suolo privato e
accesso su suolo pubblico ha rilievo solo sul suolo privato e pertanto non esime il proprietario
dall'obbligo di munirsi dell'autorizzazione di passo carrabile.
4. L'autorizzazione al passo carrabile ricomprende tutti i lavori su suolo pubblico o soggetto a
servitù di pubblico passaggio da effettuare.
5. La fine dei lavori è comunicata formalmente dal titolare dell'autorizzazione; l'ufficio comunale
competente, previa verifica di conformità, rilascia il segnale indicativo del passo carrabile (art. 120
del D.P.R. 495/92 e successive modifiche e integrazioni), che deve essere esposto.
6. Qualora i lavori per l’apertura del passo carrabile non vengano eseguiti entro il termine indicato
nell'autorizzazione, quest'ultima decade, salvo la possibilità di concedere una proroga motivata per
ulteriori 30 giorni, su richiesta dell'interessato.
Art. 9 - REGOLARIZZAZIONE PASSI CARRABILI ESISTENTI ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL
PRESENTE REGOLAMENTO
1. Per i passi carrai esistenti sulle strade urbane, verrà rilasciata dal Comune opportuna
autorizzazione di passo carraio previo ottenimento del nulla osta dell’Ente proprietario della strada.
2. I Comuni possono autorizzare distanze inferiori a quelle fissate dal comma 2 lettera a) del
D.P.R. 16.12.1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
Strada" per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento sopra citato,
nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22, comma 2,
del D.L.vo 30/04/92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada".
3. In caso di interventi di nuova costruzione o di demolizione e nuova costruzione su lotti con passi
carrabili già autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, si applicano gli
standard previsti per i passi carrabili di nuova realizzazione.
Art. 10 – PASSI CARRABILI DI ACCESSO A PIU’ PROPRIETA’
1. Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, gli oneri sono
dovuti in solido dai rispettivi proprietari interessati, salva ripartizione fra gli stessi.
Art. 11 – PASSI CARRABILI TEMPORANEI
1. Possono essere aperti accessi provvisori, sulle strade urbane, per situazioni di carattere
temporaneo (es. cantieri) e sono subordinati a permesso di costruire o altro titolo abilitativo. I loro
effetti cessano al termine dei lavori di cui al titolo autorizzativo rilasciato dall’Ufficio Tecnico
comunale.
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2. I passi carrabili provvisori rispettano le norme previste per quelli definitivi. Nel caso ciò non sia
possibile in sede di autorizzazione vengono stabilite prescrizioni a tutela della sicurezza, in
particolare prevedendo idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere
osservate le distanze dalle intersezioni.
3. Il segnale indicativo del passo carrabile (art. 120 del D.P.R. 495/92 e successive modifiche e
integrazioni) è integrato da una scritta aggiuntiva riportante gli estremi e la data di scadenza del
titolo autorizzativo.
Art. 12 – SUBENTRO AD UN’AUTORIZZAZIONE DI PASSO CARRABILE
Qualora occorra modificare l’intestatario di un’autorizzazione di passo carrabile, ovvero assegnare
all’autorizzazione un nuovo nominativo (per trasferimento di proprietà, decesso dell’intestatario,
variazione del locatario, ecc.) si deve presentare al Comune apposita richiesta di subentro con
allagata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e
l’autorizzazione da volturare.
Art. 13 – CARTELLO
1. Il segnale stradale di “passo carrabile” ha dimensioni e formato stabilite dall’art. 120 del Reg.to
al CdS (figura II.78) e indica la zona per l’accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in
corrispondenza del quale vige con carattere permanente ore 00.00-24.00 il divieto di sosta a tutti i
veicoli ai sensi dell’art. 158/II lett. a). Il cartello è rilasciato dal Comune e reca il numero
dell’autorizzazione e l’indicazione dell’anno di rilascio.
2. E’ fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione di esporre in modo visibile il suddetto cartello e
provvedere agli ulteriori adempimenti nel rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento
autorizzatorio.
3. L’autorizzazione di passo carrabile dà diritto a fruire dell’intervento della Polizia Locale,
compatibilmente con le esigenze tecniche e/o operative esistenti al momento della chiamata,
qualora lo spazio di suolo pubblico prospiciente la luce del passo carrabile sia occupato da veicoli
in sosta. In alternativa potrà essere richiesto l’intervento di altre forze di polizia abilitate
all’espletamento dei servizi di polizia stradale indicati nell’art. 12 del codice della strada.
Art. 14 – SPESE SEGNALETICA
1. Le spese del cartello di passo carrabile sono a carico del richiedente. Sono, inoltre, a carico del
richiedente tutte le spese per eventuale segnaletica orizzontale e verticale che si rendesse
necessaria secondo le prescrizioni dell’ufficio di polizia municipale. La relativa spesa verrà di volta
in volta quantificata in maniera pari al costo sostenuto dall’Amministrazione.
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Art. 15 – OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE
1. L’autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l’obbligo del titolare
dell’autorizzazione a:
-
mantenere in perfetta efficienza il segnale stradale e la sagoma limite del passo carraio al fine
di permettere agli utenti della strada di individuare la zona interessata dal divieto di sosta in
modo chiaro ed inequivocabile;
-
comunicare all’Ufficio Tecnico Comunale qualsiasi modificazione della struttura e/o dimensioni
dell’accesso stesso, ovvero qualsiasi variazione della titolarità o della destinazione d’uso
dell’immobile asservito dal passo carraio;
-
comunicare all’Ufficio Tecnico Comunale qualsiasi danneggiamento, smarrimento o patito furto
del cartello segnaletico. In tali ultime ipotesi dovrà anche essere esibita copia della denuncia
presentata presso le competenti autorità;
-
restituire all’Ufficio Tecnico Comunale il cartello segnaletico numerato di passo carraio, in caso
di cessazione dell’autorizzazione stessa, per rinuncia del medesimo titolare, per disposizione o
per revoca della competente Autorità.
Art. 16 – DETERMINAZIONE DELLA TASSA - DIRITTI DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO
1. Il titolare dell’autorizzazione è tenuto al pagamento di un canone annuale la cui entità, calcolata
moltiplicando la superficie del passo carrabile per il corrispettivo importo per mq, verrà determinata
secondo quanto previsto dal vigente regolamento TOSAP (Tassa per l'Occupazione di Spazi ed
Aree Pubbliche), cui si rinvia. Le tariffe vigenti potranno subire variazioni a seguito di nuova
deliberazione della Giunta Comunale. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina
moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell’edificio o del terreno al quale si dà
accesso, per la profondità di un metro lineare “convenzionale” (art. 44, comma 5 del D.Lgs. n. 507
del 15.11.1993).
2. La Giunta Comunale può altresì stabilire di assoggettare l’utenza ad uno o più dei seguenti
oneri, fissandone l’ammontare:
- spese di istruttoria e sopralluogo;
- cauzione.
3. La tassa non è dovuta per gli accessi carrabili a raso; tuttavia il Comune, su espressa richiesta
dei proprietari degli accessi, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta
indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. In tal caso il divieto di sosta nella zona
antistante gli stessi ed il posizionamento del relativo segnale sono subordinati alla richiesta di
occupazione del suolo pubblico, che altrimenti sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, nelle stesse
forme e con le medesime modalità individuate per i passi carrabili. Il divieto di utilizzazione di detta
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zona da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di mq. 10 e non
consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.
Art. 17 – DINIEGO, REVOCA E SANZIONI
1. Il Comune può negare l’autorizzazione ai passi carrabili quando ciò comporti pregiudizio per la
sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, ovvero per motivi di pubblico interesse.
2. Qualora non siano state rispettate le prescrizioni previste nei precedenti articoli e nel titolo
autorizzativo rilasciato, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al titolare ed
assegna il termine di 60 giorni per provvedere alla regolarizzazione.
3. L’ufficio comunale competente procederà alla revoca dell’autorizzazione nei seguenti casi:
- in caso di mancata regolarizzazione entro il termine indicato. Si applicano le sanzioni principali ed
accessorie di cui all'art. 22, commi 11 e 12, del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e
successive modifiche e integrazioni).
- in caso di cambio di destinazione d'uso che renda l'area non idonea allo stazionamento o alla
circolazione dei veicoli.
4. Nel caso di rinunzia o revoca, il titolare dell’autorizzazione dovrà restituire il segnale ed il relativo
provvedimento e predisporre il ripristino, a proprie cura e spese, della strada e delle sue
pertinenze, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento in caso di revoca, e dalla data di
ricezione in caso di rinunzia, nel rispetto, anche, di eventuali prescrizioni dettate dall’Ufficio
Tecnico Comunale. In caso di inadempienza, si provvederà d’ufficio, previa ripartizione degli oneri
sostenuti dal Comune.
TITOLO IV – NORME FINALI
Art. 18 - NORME DI RINVIO
1. Per quanto non espressamente indicato e previsto dal presente Regolamento, si rinvia a quanto
previsto dal D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e dal relativo Regolamento di esecuzione, nonché alle
vigenti disposizioni in materia.
Art. 19 – ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.
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