regolamento del verde - Comune di San Benedetto del Tronto

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regolamento del verde - Comune di San Benedetto del Tronto
SETTORE MANUTENZIONE E QUALITA’ URBANA
Regolamento del verde
Titolo I
Finalità, funzioni ed Ambiti del Verde Urbano
Art. 1 - Finalità e motivazioni
1. Il valore del paesaggio è tutelato dall'articolo 9 della Costituzione della Repubblica italiana. Il
verde urbano si inserisce nel contesto più ampio di "valore paesaggistico" da tutelare, svolgendo
funzioni climatico-ecologiche, urbanistiche e sociali e rivestendo un ruolo di educazione ambientale
e di miglioramento della qualità urbana.
2. In attuazione dei principi della Carta comunale per la tutela e la promozione del verde (di seguito
denominata Carta del Verde) è emanato il presente Regolamento.
3.. L'Amministrazione Comunale riconosce la valenza del verde nella sua complessità compresi gli
aspetti culturali e ricreativi e con il presente Regolamento intende salvaguardarne le caratteristiche e
peculiarità.
4.. In quest'ottica, infatti, anche il verde di proprietà privata rientra in tali valori e determina gli
stessi benefici per l'intera collettività ed è pertanto anch'esso oggetto di rispetto e tutela.
5. Le finalità del Regolamento sono le seguenti:
- tutelare e promuovere il verde come elemento qualificante del contesto urbano, come fattore di
miglioramento della qualità della vita degli abitanti e attrattore di nuove iniziative economiche e
turistiche nel territorio, sviluppate con criteri ecocompatibili;
- contribuire ad una razionale gestione del verde esistente;
- sviluppare una corretta e professionale progettazione e realizzazione delle nuove opere a verde;
- favorire un uso delle aree verdi del territorio comunale compatibile con le risorse naturali presenti
in esse;
- incentivare la partecipazione della cittadinanza sulle questioni relative alla gestione e allo
sviluppo del verde urbano;
- indicare le modalità di intervento sul verde e le trasformazioni del territorio più consone al
mantenimento e allo sviluppo della vegetazione esistente, all'incremento delle presenze verdi nel
contesto urbano ed alla connessione tra spazi verdi, per consentire una maggior accessibilità ed un
loro collegamento allo scopo di definire un vero e proprio sistema del verde e favorire la
realizzazione di reti ecologiche urbane;
- diffondere la cultura del rispetto e della conoscenza del patrimonio naturale presente in città,
attraverso l'informazione al cittadino e la promozione di eventi pubblici volti alla sensibilizzazione
ed al miglioramento delle conoscenze sulla vita vegetale e animale e sulle funzioni da esse
espletate.
Art. 2 - Verde urbano e ambiti di applicazione
SETTORE MANUTENZIONE E QUALITA’ URBANA
1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento delle autonomie
locali, l'attività diretta alla salvaguardia e alla corretta gestione del verde urbano pubblico e privato
ed in particolare la tutela, la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la fruizione del
patrimonio vegetale presente nel suo territorio.
2. Il presente Regolamento si applica quindi alle aree verdi di proprietà della Città e alle aree
private presenti nel territorio comunale.
Art. 3 – Programmazione
1. Il patrimonio verde della città è un sistema vivente in evoluzione che richiede un'attività costante
di monitoraggio, manutenzione, presa in cura da parte di molti soggetti con responsabilità
specifiche e differenziate. Gli interventi su tale patrimonio devono essere ispirati ai criteri della
tutela e valorizzazione e condotti in maniera programmata per garantire nel tempo le migliori
condizioni e lo sviluppo dell'intero sistema.
2. Per una valida programmazione e gestione del verde urbano occorre:
- rendere sistematici ed omogenei gli interventi di gestione del verde mediante predisposizione di
opportuni cronoprogrammi;
- effettuare gli interventi manutentivi secondo i criteri agronomici più aggiornati e nel rispetto delle
tecniche colturali consolidate;
- migliorare la qualità della vegetazione urbana, allungando il ciclo vitale degli alberi e
favorendone un normale sviluppo;
- massimizzare gli effetti positivi della vegetazione sull'ambiente, nei limiti imposti dallo spazio
disponibile, dalle condizioni colturali e dalle disponibilità economiche; garantire una crescita
sincrona della città e del suo patrimonio arboreo;
- monitorare il costo della gestione del verde ed adeguare le risorse disponibili all'incremento
quantitativo e qualitativo del verde cittadino.
3. Nel territorio comunale sono tutelate le formazioni vegetali monumentali così come individuate
dalla normativa vigente in materia. La Giunta Comunale, con proprio atto, può individuare tali
formazioni all’interno del territorio comunale.
Art. 4 - Manutenzione
1. Gli interventi prevalenti di gestione del patrimonio verde sono riconducibili al concetto generale
di manutenzione ordinaria e straordinaria. La cadenza degli interventi è legata alla tipologia di
verde ed agli standard qualitativi che l'Amministrazione Comunale ha individuato. Tale concetto fa
riferimento a tutte le pratiche necessarie per mantenere in salute e in sicurezza le componenti del
sistema verde e lo svolgimento delle stesse verrà previsto ed incluso nel Programma annuale del
verde come previsto nella Carta del verde.ed elaborato secondo i criteri di cui al precedente articolo
3.
Art. 5 - Realizzazione del verde
1. Nella realizzazione di nuovi giardini, parchi e aree verdi in genere, i soggetti pubblici e privati
devono ispirarsi ai seguenti criteri:
a) scelta prevalente di piante autoctone o naturalizzate nella fascia climatica dell'area ed utilizzo di
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materiale vivaistico di prima qualità;
b) rispetto della biodiversità in ambito urbano;
c) rispetto delle distanze tra alberi, costruzioni limitrofe e sedi stradali;
d) corretta progettazione tecnica, ambientale e paesaggistica;
e) scelta di piante che apportino il maggior beneficio ambientale;
f) diversificazione delle specie al fine di ottenere maggiore stabilità biologica e minore incidenza di
malattie e parassiti;
g) ottimizzazione dei costi di impianto e di manutenzione;
h) facilità di manutenzione.
Articolo 6 - Lavori colturali di manutenzione ordinaria e straordinaria aree verdi ad uso
pubblico
1. Compito istituzionale dell'Amministrazione Comunale e dei suoi uffici competenti in merito alla
gestione delle aree verdi ad uso pubblico è il mantenimento del patrimonio arboreo ed arbustivo,
delle aiuole, delle aree a prato e di ogni spazio verde cittadino nelle migliori condizioni,
garantendone la pulizia e la sicurezza, in particolare nelle aree a più elevata fruizione. Analogo
obbligo vige a carico dei concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica che
sono responsabili dei beni in uso.
2. Le manutenzioni riguardano la conservazione in uno stato ottimale delle piante, della
vegetazione arbustiva ed erbacea e degli spazi verdi in genere, nonché la conservazione della loro
valenza ornamentale, secondo i criteri contenuti nel presente Regolamento e nel rispetto dei vincoli
imposti da esigenze storiche, progettuali, legislative.
3. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde pubblico, così come le potature
e gli abbattimenti o le nuove piantagioni e semine, effettuati sul territorio gestito
dall'Amministrazione Comunale, sono eseguiti nel rispetto dei principi fissati dal presente
Regolamento, dal Regolamento Comunale per la tutela dall'Inquinamento acustico, dalle vigenti
norme sulla sicurezza, dalla normativa ambientale, forestale e dalle norme di lotta obbligatoria in
campo fitosanitario.
4. L'Amministrazione Comunale effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in
custodia con personale proprio o mediante affidamento dei servizi/lavori attraverso appalti pubblici.
Articolo 7 - Procedure e criteri generali per la progettazione del verde pubblico
1. La progettazione del verde pubblico, sia di iniziativa pubblica che privata, nell'ambito di
interventi urbanistici ovvero di interventi edilizi diretti, limitatamente ai casi in cui sia richiesta la
realizzazione di opere di urbanizzazione, deve essere conforme ai criteri e alle prescrizioni del
presente Regolamento, del P.R.G. vigente e del Regolamento edilizio comunale.
2. La conformità alle norme contenute nel presente Regolamento deve essere espressamente
indicata nella relazione tecnica inserita nel progetto.
3. E' inoltre indispensabile che le nuove realizzazioni vengano progettate considerando come
prioritario il loro inserimento nel sistema del verde urbano esistente, allo scopo di costituire un
elemento integrato della rete di spazi verdi e non un complesso isolato non collegato al contesto
ambientale urbano.
4. La corretta progettazione permette di ottenere la migliore riuscita funzionale ed estetica del
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verde ottimizzando costi di impianto e di manutenzione. Per raggiungere tale obiettivo occorrerà
privilegiare specie vegetali autoctone o naturalizzate , resistenti alle fitopatie e a bassa intensità di
manutenzione, valutare opportunamente distanze e sesti di impianto, limitare il consumo della
risorsa idrica e, in più in generale, adottare soluzioni consone all'ambiente e al paesaggio circostante
ed alle risorse economiche mediamente disponibili per la manutenzione.
5. Nelle zone di particolare valore paesaggistico e ambientale (aree protette e aree contigue ad aree
protette, zone limitrofe ai maggiori corsi d'acqua, aree con elementi di naturalità diffusa) i progetti
per nuove opere a verde, o per la ristrutturazione del verde esistente, dovranno conformarsi al
criterio dell'inserimento paesaggistico e ambientale, rispettando i criteri previsti dagli strumenti di
pianificazione territoriale esistenti e della Carta del verde.
Art. 8 - Acque
1. Le acque di laghi, stagni, canali, rogge, fontane e zone umide presenti negli spazi a verde sono,
analogamente agli stessi, per destinazione riservate al riposo, allo studio, all’osservazione della
natura e comunque al tempo libero o ad attività sociali e/o ricreative.
Art. 9 - Limitazioni d’uso delle acque.
1. Nelle acque di laghi, stagni, canali, rogge, fontane e zone umide presenti sono vietate:
a) la pesca, tranne ove sia espressamente consentita;
b) la balneazione tranne ove sia espressamente consentita con apposita segnaletica;
c) l’uso di natanti, tranne ove sia espressamente consentito con apposita segnaletica e con
l’esclusione dei mezzi di servizio;
d) l’ostruzione e la deviazione delle acque;
e) l’alterazione delle acque con versamento di sostanze nocive di qualsiasi tipo, compresi i piccoli
erbicidi;
f) l’introduzione di altre specie di animali acquatici.
2. È ammessa l’immissione di modellini miniaturizzati, tranne ove espressamente vietato con
segnalazione in loco.
Art. 10 . Fondi agricoli e corsi d’acqua
1. Per la sistemazione idraulica dei fondi agricoli e manutenzione dei corsi d’acqua:
a) è fatto obbligo ai frontisti ed a tutti i soggetti pubblici e privati comunque competenti ai sensi
delle norme di legge, di provvedere e concorrere alla buona manutenzione dei corsi d’acqua ed
all’esecuzione di tutte le opere necessarie per assicurare il corretto convogliamento delle acque
piovane sui corsi d’acqua recettori, senza creare danni e pericoli per la pubblica e privata
incolumità;
b) i titolari a qualsiasi titolo di attraversamenti (ponti, passerelle ecc.) di corsi d’acqua sono
obbligati a :
I. mantenere a totale proprio onere la piena funzionalità idraulica degli stessi;
II. mantenere libere da sedimenti, vegetazione ed occlusioni varie le luci,
III. curare, con gli stessi criteri, la sistemazione dei tratti di alveo limitrofi e comunque influenzati
dagli attraversamenti stessi;
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c) gli attraversamenti di corsi d’acqua demaniali (circoscritti da due linee continue sulle planimetrie
catastali dell’ufficio del Territorio) ed i manufatti comunque gravanti su proprietà ascritte al
Demanio Idrico devono essere regolarizzati con il conseguimento della prescritta concessione degli
Organi competenti;
d) i fossi demaniali o privati, che sono riportati sulle mappe catastali o che risultino dall’orto–fotocarta regionale devono essere mantenuti in piena efficienza e, ove danneggiati o cancellati,
ripristinati;
e) a protezione dei corsi d’acqua:
I. sono vietati lavori e pratiche agricole che alterino comunque il corso naturale delle acque;
II. sono vietati lavori e pratiche agricole che ne riducano la sezione di libero deflusso;
III. dovrà essere mantenuta una fascia di protezione e rispetto ampia almeno metri 10 a partire dal
ciglio di ciascuna sponda dove sono vietate arature, manomissioni e dissodamento del terreno ad
eccezione di quelle opere che non siano di ripristino dell’alveo o di consolidamento del terreno
stesso e di quanto autorizzato o disposto dal competente Organo;
f) in relazione alle caratteristiche dei suoli, sono vietate le arature e le fresature su terreni con
pendenza media superiore al 35% che non prevedano una successiva semina di prati stabili;
g) nella esecuzione della lavorazione dei terreni, gli agricoltori devono utilizzare tutti gli
accorgimenti necessari (realizzazione di appropriate opere di scolo quali solchi, canali, fossati ecc.)
per assicurare la normale e regolare raccolta delle acque e il loro corretto convogliamento al reticolo
idrografico;
h) in caso di mancato rispetto di quanto stabilito ai punti precedenti ed in caso di incombente
pericolo, l’esecuzione delle opere necessarie al corretto deflusso delle acque, e comunque alla
salvaguardia della pubblica incolumità ed al mantenimento di beni pubblici, avverrà d’Ufficio con i
relativi oneri posti a carico dei trasgressori, fermo restando l’adozione di provvedimenti
amministrativi e penali.
i) le inadempienze concernenti proprietà del Demanio idrico dello Stato sono segnalate agli Organi
competenti per i conseguenti provvedimenti.
Art. 11 - Orti urbani
1. Ai fini del presente Regolamento per orto urbano si intende un appezzamento di terreno
destinato alla produzione di fiori, frutta ed ortaggi per i bisogni dell'assegnatario e della sua
famiglia.
2. La Giunta Comunale individua le aree pubbliche (o quelle messe a disposizione dai privati)
idonee allo scopo che si intende affidare ai privati cittadini richiedenti.
3. L’assegnazione è riservata ai cittadini maggiorenni residenti nel Comune di S. Benedetto del
Tronto.
4. Sarà assegnato un appezzamento per domanda;
5. Le domande possono essere presentate in forma individuale o in gruppo;
6. La richiesta di assegnazione è presentata, su apposito modulo, all’ufficio protocollo e contiene
almeno le seguenti indicazioni:
a) esatta individuazione del richiedente, che deve essere sempre una persona fisica che richiede per
se o quale responsabile di un gruppo, e suo domicilio;
b) reddito del richiedente o del gruppo;
c) anzianità del richiedente o dei componenti il gruppo;
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d) composizione familiare o numero dei richiedenti in gruppo.
7. La superficie dell'orto sarà di circa 100 m2;
8. I siti saranno consegnati liberi da impedimenti, con il terreno sodo, con disponibilità di acqua e
delimitato lungo il margine esterno del lotto da idonea recinzione posta a cura dell’Amministrazione
Comunale;
9. Il responsabile del servizio competente per il verde riceve ed istruisce le domande dei cittadini
per l'assegnazione degli orti secondo i seguenti criteri di priorità:
I. anzianità del richiedente.
II. reddito con precedenza al reddito pro-capite più basso;
III. composizione familiare o numero dei richiedenti in gruppo con precedenza ai nuclei più
numerosi.
10. Nel caso che l’orto assegnato venga sottratto per lavori di pubblica utilità condotti dalla Città o
per conto di essa, l’assegnatario sarà tenuto in evidenza al momento delle successive assegnazioni.
Tale condizione non rappresenta comunque titolo giuridico di riconoscimento di diritto acquisito.
11. A parità di altre condizioni, verrà data precedenza alla maggiore vicinanza dell'abitazione
all'orto.
12. L'assegnazione avrà luogo con provvedimento dirigenziale del Settore competente per i Servizi
Sociali e decorrerà dalla data di esecutività del provvedimento.
13. L’assegnazione è regolata come segue:
a) L'assegnazione dell'orto avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovata alla scadenza;
b) Le assegnazioni effettuate nel corso dell'anno, in relazione a intervenute disponibilità di orti (per
rinuncia, trasferimento, decesso, revoca ecc.) avranno esse pure durata quinquennale a decorrere
dalla data di assegnazione;
c) Sull'area assegnata non potrà essere svolta attività diversa dalla coltivazione orticola. In ogni caso
la produzione ricavata non potrà dare adito ad una attività commerciale o a scopo di lucro ma sarà
rivolta unicamente ai conseguimenti di prodotti per uso proprio;
d) L'assegnatario non potrà tenere in forma stabile sull'area assegnata animali, né usare prodotti
antiparassitari di prima e seconda classe, né diserbanti o altri prodotti che possano in qualche modo
recare disturbo;
e) L'assegnatario non potrà avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno né
concederne a terzi l'uso pena l'immediata decadenza della assegnazione;
f) Se l'area risulterà incolta, abbandonata, sporca o distolta dal fine per cui è assegnata, la
Giunta Comunale, su proposta del dirigente competente, dispone la revoca dell'assegnazione;
g) Allo scadere dell'assegnazione, l'assegnatario dovrà lasciare il terreno libero e sgombro. Nel caso di
colture pluriennali in corso, non potrà accampare alcun diritto sui frutti pendenti e sulle piantagioni
esistenti, né esigere indennizzo dalla Città e da chi gli subentra, né rimuoverle o danneggiarle;
h) Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'assegnatario possa subire o causare a
terzi sarà a lui esclusivamente imputabile. La Città resta pertanto manlevata da ogni responsabilità;
14. L’Assegnatario verserà un canone annuo da versarsi nei modi stabiliti dal Settore competente
per le finanze ed il patrimonio:
a) in prima applicazione il canone è fissato nella misura di euro 0,50 per m2;
b) il canone è soggetto a rivalutazione ISTAT biennale da parte del Settore competente per le
finanze ed il patrimonio;
c) il canone verrà versato, in un'unica soluzione annua anticipata, successivamente all'intervenuta
esecutività del provvedimento deliberativo della Giunta Comunale di assegnazione e comunque
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prima della materiale immissione nell'uso del terreno. Per gli anni successivi il versamento dovrà
avvenire entro il mese di compimento del periodo annuale;
d) in caso di ritardato versamento oltre al recupero del canone verrà applicata una sanzione pari al
canone annuo;
e) decorsi inutilmente tre mesi verrà revocata all’assegnazione;
f) le somme relative verranno introitate in un apposito capitolo del Bilancio istituito all’uopo dal
Settore competente per le finanze ed il patrimonio, destinato a coprire le spese di istituzione e
gestione degli orti urbani.
15. Le eventuali innovazioni al regolamento eventualmente introdotte successivamente, pena
decadenza dall'assegnazione, dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari.
16. L'assegnazione è data a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento, anche senza
preavviso e senza che nessun diritto o risarcimento spetti all'assegnatario.
17. L'assegnatario si impegna a:
a) contribuire alla manutenzione degli spazi comuni.;
b) curare la buona sistemazione l'ordine e la pulizia del proprio orto, e a non alterarne il perimetro e
la fisionomia. Le eventuali recinzioni dovranno essere realizzate con materiale naturale vivo o
morto.
18. Nello spazio riservato all'orto non è consentita:
I.la recinzione del singolo lotto;
II. la posa di pavimentazione fissa;
III. l'allevamento di animali di qualsiasi specie;
IV. lo scarico di materiali inquinanti o altrimenti nocivi;
V. accendere stoppie o rifiuti;
VI. produrre rumori molesti;
VII. per l'utilizzo di prodotti chimici, si rimanda alla normativa vigente .
Art. 12 - Disciplina del verde privato o in concessione
1. I proprietari, affittuari, concessionari di aree pubbliche o comunque agli aventi titolo di aree
verdi, cortili, terreni scoperti, aree di pertinenza a case di civile abitazione, terrazze, pensiline e
tettoie, portici e marciapiedi, accessori e pertinenze degli edifici, luoghi aperti al pubblico, soggetti
a servitù di pubblico passaggio e/o anche semplicemente in vista al pubblico hanno l’obbligo:
a) di provvedere con regolarità, ogni volta sia necessario, in detti siti:
I. alla ordinaria pulizia;
II. al controllo degli stessi di modo che terzi non li utilizzino per abbandonarvi cose;
III. allo sfalcio dell’erba alta ed al taglio dei rovi ivi insistenti;
IV. ad eliminare la presenza di animali morti e materiale putrescente;
V. a sgomberare i materiali allo stato di abbandono;
VI. ad impedire azioni, da parte di chiunque, che provochino:
- dispersione di liquidi sul suolo, sugli argini e nei corsi d’acqua (canali, fossi ecc.)
- deposito d’immondizie e/o rifiuti di qualsiasi genere;
VII. alla potatura di fronde, rami ed arbusti prospicienti la sede stradale e le aree pubbliche affinché
non debordino ad altezza inferiore a m 5,00;
VIII. alla pulizia almeno giornaliera del suolo pubblico da foglie, rami e frutti eventualmente caduti
o trasportati dal vento;
IX. alla quotidiana pulizia dei luoghi ove si tengono animali per evitare:
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- cattivi odori,
- presenza di escrementi,
- avanzi di pasti ed altre lordure.
b) di provvedere con regolarità, ogni volta sia necessario, allo scopo di combattere la proliferazione
di insetti in detti siti:
I. ad effettuare periodiche disinfestazioni, nel rispetto della vigente normativa, con:
- trattamenti contro le larve;
- trattamenti contro gli insetti adulti;
- derattizzazioni;
II. ad impedire la formazione di raccolte d’acqua e pozzanghere anche in luoghi poco accessibili o
nascosti (sotterranei, cantine, intercapedini);
III. a pulire periodicamente le grondaie per favorire il deflusso delle acque piovane ed evitare così
eventuali ristagni;
IV. ad evitare che l’acqua ristagni nei sottovasi dei fiori per più giorni per evitare lo sviluppo delle
larve;
V. a non lasciare acqua nei recipienti domestici o da giardino, per più giorni;
VI. a coprire vasche e bidoni con zanzariere o teli impermeabili;
VII. a coprire oggetti e contenitori, ove possa raccogliersi acqua piovana, con teli impermeabili o
coperchi;
VIII. a pulire periodicamente tombini, grate e pilette intasati da detriti
IX. a controllare il corretto funzionamento dei sifoni;
X. a non abbandonare nell’ambiente contenitori, oggetti e materiali vari (quali bidoni, copertoni
d’auto, lastre alveolari di polistirolo, ecc.) che possono riempirsi o consentire il ristagno d’acqua
piovana;
c) di provvedere con regolarità, ogni volta sia necessario, in detti siti:
I. alla copertura e protezione di materiali sfusi e/o pulverulenti;
II. a raccogliere in appositi contenitori dotati di copertura tutti i materiali sfusi suscettibili di
dilavamento e/o ruscellamento a causa dell’azione della pioggia, per impedirne la fuoriuscita;
III. a raccogliere in appositi contenitori tutti i materiali pulverulenti suscettibili di dispersione eolica
in modo da impedire la formazione di pulviscolo;
d) di provvedere con regolarità, ogni volta sia necessario, in detti siti:
I. alla protezione da fuoco dei materiali incendiabili (ramaglie, legno, paglie, stoppie ecc.);
II. alla creazione di apposite barriere parafuoco e/o strade tagliafuoco;
III. a raccogliere in appositi contenitori dotati di copertura tutti i materiali suscettibili di incendio
(materie prime o derivate, semilavorati e prodotti finiti);
e). non accendere di fuochi all’aperto che producano fumi, pulviscoli, polveri sottili (PM 10),
esalazioni e odori.
f) di smaltire i residui di potatura o falciatura con metodi di compostaggio o a discarica controllata
con espresso divieto della bruciatura dei residui stessi, di arbusti e rovi e delle stoppie
2. Per l’esecuzione di potature o abbattimenti di alberi sotto tutela occorre chiedere specifica
autorizzazione al Servizio competente per il Verde.
3. È obbligatorio l’osservanza delle norme di salvaguardia fitopatologia e profilassi delle malattie
letali epidemiche sulle piante.
Art. 13 – Regolamentazione verde pubblico
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1. Il verde pubblico è regolamentato dal “Piano di tutela e valorizzazione del verde pubblico” , di
cui alla Carta del verde.
2. Il Piano contiene la mappatura delle aree verdi con la definizione delle loro tipologie in relazione
alle funzioni prevalenti, il riconoscimento di quelle di particolare pregio storico - naturalistico, il
catasto del patrimonio arboreo.
3. L’elenco delle specie arboree protette è contenuto nell’allegato A del presente regolamento.
Titolo II
Interventi che coinvolgono il verde pubblico
Art. 14. – Definizioni
1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono per specie vegetali:
- di prima grandezza quelle aventi fusto con diametro superiore ai 30 cm.;
- di seconda grandezza quelle aventi fusto con diametro compreso tra 10 e 30 cm.;
- di terza grandezza ed arbusti tutte le restanti.
Art. 15 - Autorizzazioni
1. Le richieste di intervento sul territorio che coinvolgono il verde pubblico, le banchine o
massicciate di strada alberate devono essere autorizzate e/o corredate dal prescritto parere del
Servizio competente per il Verde.
2. La richiesta dovrà contenere:
I tutti gli estremi di identificazione del richiedente (Nome e Cognome o Ragione sociale, indirizzo,
Partita IVA o Codice Fiscale);
II le motivazioni per cui si intende alterare o manomettere l’area;
III una planimetria quotata indicante il rilievo completo delle presenza vegetali esistenti sull’area
verde interessata dalla manomissione, estesa ad una porzione di almeno 20 m oltre il limite di
intervento ed riportante ogni altro elemento utile a dettagliare il lavoro che si intende eseguire
(ingombro del cantiere, sezione degli scavi);
IV la durata degli interventi;
V documentazione fotografica attestante lo stato di fatto del sito;
VI l'impegno da parte del richiedente ad indennizzare l’Amministrazione Comunale di tutti i danni
prodotti dall'intervento di manomissione. A seconda dell’intervento gli uffici competenti possono
richiedere la presentazione di adeguata polizza fideiussoria o fideiussione bancaria fissandone tempi
e modi;
VII le misure di salvaguardia della vegetazione e degli arredi.
3. Qualora gli interventi siano conseguenza di lavori o altro, la richiesta non dovrà essere autonoma
ma andrà presentata in maniera congiunta e contenuta nella domanda principale (richiesta di
permesso di costruire, denuncia inizio attività edilizia, ecc.)
4. L’esecutore dei lavori ha l’obbligo di affiggere in cantiere un cartello con notizie che informino
la cittadinanza dei lavori autorizzati.
5. Nel caso di lavori che penalizzino in modo significativo, per durata o estensione, il patrimonio
verde comunale, il soggetto autorizzato sarà tenuto ad indennizzare il danno.
SETTORE MANUTENZIONE E QUALITA’ URBANA
Art. 16 - Presenze vegetali
1. Gli interventi di manomissione di aree verdi ed alberate dovranno tener conto delle piante già
presenti nel luogo e del loro spazio minimo vitale sin dalle fasi preliminari di progettazione,
adeguando alle naturali capacità di sviluppo futuro le scelte tecniche e progettuali che si intendono
realizzare.
Art. 17 - Prescrizioni tecniche
1. Con l'obiettivo primario di salvaguardare la vita delle alberature interessate dalle azioni di
manomissione o di scavo occorre:
I Operare facendo in modo da garantire sempre:
a) spazio fisico per il sostegno dell’albero e per lo sviluppo delle radici stesse;
b) adeguato volume di terreno da colonizzare e controllare;
c) superficie libera per lo scambio di ossigeno ed acqua;
d) adeguato e sostenibile apporto di sostanze nutritive essenziali;
e) disponibilità di acqua e il suo movimento libero nel terreno.
II Proteggere ed evitare di danneggiare quanta più ampia superficie libera di terreno possibile al di
sotto delle chiome degli alberi.
2. Gli interventi in prossimità, così come definiti ai punti successivi, di alberi ed arbusti devono
essere eseguiti previo sopralluogo di tecnici del Servizio competente per il verde precedentemente
avvisati che potranno impartire disposizioni sulle modalità di esecuzione dei lavori.
Art. 18 - Lavori di scavo
1. I lavori di scavo devono essere eseguiti al di fuori della chioma dell’albero: indicativamente ad
una distanza (calcolata dal filo del tronco alla luce netta dello scavo) non inferiore a m. 3 per le
piante di prima e di seconda grandezza e m 1,5 per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti.
2. Nel caso si rendessero necessari lavori di scavo nella zona delle radici a distanza inferiore a
quelle minime stabilite si deve procedere con particolari precauzioni stabilite di volta in volta, in
relazione allo specifico caso, dal responsabile del Servizio aree verdi.
3. Gli eventuali tagli alle radici secondarie devono essere eseguiti in modo netto (non sfibrando o
strappando le radici), disinfettando le ferite con gli anticrittogamici e fungicidi prescritti dal
Servizio competente per il Verde.
4. Per evitare di compromettere la vita dell’albero e la sua futura stabilità meccanica le radici più
grosse non devono essere amputate o danneggiate, e vanno protette contro il disseccamento con la
iuta. L’amputazione delle radici portanti equivale all’abbattimento dell’albero.
5. Se le piante interessate sono del genere Platanus si richiama l'osservanza puntuale di quanto
disposto dal D.M. del 17.04.1998 “lotta obbligatoria contro il Cancro Colorato del Platano”.
6. Gli scavi non devono rimanere aperti più di due giorni. Se dovessero verificarsi interruzioni dei
lavori, gli scavi vanno riempiti provvisoriamente. Le radici vanno immediatamente coperte con una
stuoia e mantenente sempre umide per evitarne il disseccamento.
7. Se sussiste il pericolo di gelo, le pareti dello scavo nella zona delle radici vanno coperte con
materiale isolante.
SETTORE MANUTENZIONE E QUALITA’ URBANA
8. In caso di posa di pavimentazioni rigide ed impermeabili, dovrà essere lasciata attorno alla
pianta un'area di rispetto di un raggio di almeno m 1,50 dal fusto per le specie di prima grandezza,
di m 1,00 per quelle di seconda grandezza e m 0,50 per le specie di terza grandezza e gli arbusti.
Quest'area dovrà essere tenuta libera e protetta, per consentire gli scambi gassosi, la
penetrazione delle acque meteoriche, l'esecuzione di operazioni di manutenzione e per impedire il
costipamento.
9. Il materiale di risulta proveniente dagli scavi e contenente inerti derivanti da demolizione di
manufatti preesistenti (cls, laterizi, asfalto, altro) ricco di pietrame e/o ciottoli, nonché quello
risultante dalle superfici danneggiate da transito di veicoli e da
accumuli di materiali deve essere allontanato dal responsabile dei lavori al momento stesso della
manomissione e conferito dove indicato dal Servizio competente per il verde con la collaborazione
del Servizio Manutenzione.
10. Una volta terminati i lavori di scavo occorre ripristinare le aree interessate assicurando che:
I vengano asportati i materiali non compatibili come inerti, ciottoli, zolle, altro.
II gli scavi siano riempiti con terreno agrario così da permettere un livellamento con il terreno
circostante. I tecnici del Servizio competente per il verde indicheranno lo spessore necessario.
III sia effettuato un accurato assestamento e livellamento del terreno (modifiche di pendenza
potrebbero modificare l’apporto idrico alla pianta).
11. Nel caso di variazioni ai principi di tutela sopra descritti per cause di forza maggiore il Servizio
competente per il verde descriverà di volta in volta le prescrizioni da adottare e le modalità con cui
devono essere eseguiti i lavori.
Art. 19 - Allestimento di cantieri
1. Gli alberi presenti nell'ambito dei cantieri devono essere protetti, con recinzioni rigide per evitare
danni a fusto, chioma ed apparato radicale.
2. Non saranno ammessi:
a) posa di pavimentazioni impermeabili anche se temporanee;
b) accatastamento di attrezzature o materiali alla base o contro le piante, arredi, altro;
c) infissione di chiodi o appoggi;
d) installazione di corpi illuminanti e di cavi elettrici sugli alberi;
e) imbracatura dei tronchi, altro.
2. Particolare attenzione deve essere posta nello smaltimento delle acque di lavaggio, nella
manipolazione e accumulo in cantiere di altre sostanze inquinanti (carburanti, lubrificanti, leganti,
altro) nonché nel governo delle fonti di calore e di fuoco, che dovranno essere trattate in conformità
alle disposizioni di legge in materia.
3. Nella zona delle radici (= zona chioma) non deve essere depositato in nessun caso materiale da
costruzione, carburante, macchine da cantiere, altro. L’acqua di lavaggio, in particolare quella con
le polveri di cemento, è da eliminare, in caso contrario è da convogliare lontano dalle radici.
4. Si deve mantenere libero l'accesso alle piante per tutti gli interventi manutentivi. Nel caso di
esemplari arborei di particolare pregio o conformazione, potrà essere richiesta dal Servizio
competente per il verde l'interdizione del cantiere, dalla superficie corrispondente alla proiezione
della chioma sul terreno, per mezzo di opportuna recinzione.
SETTORE MANUTENZIONE E QUALITA’ URBANA
5. Nel caso in cui un cantiere impedisca per più giorni la fruibilità di uno spazio verde, occorre
informare preventivamente la cittadinanza con adatti cartelli di avviso, come indicato dal Servizio
competente per il Verde.
Art. 20 – Lavori di ripristino di aree verdi e relative spese
1. Le spese dei lavori di ripristino di aree verde e alberate sono a carico dell’autore della
manomissione.
2. I lavori di ripristino verranno ordinati dall’Amministrazione Comunale a carico del privato al fine
di ottenere uniformità di esecuzione delle opere e per un migliore coordinamento di queste con gli
interventi di manutenzione del patrimonio verde circostante.
3. In caso di mancata esecuzione spontanea si potrà procedere d’ufficio a spese dell’autore della
manomissione.
4.L’Amministrazione Comunale provvederà al pagamento dell’impresa esecutrice dei lavori di
ripristino con addebito di tali spese all’autore della manomissione.
4. Se il ripristino interessa una superficie pari o superiore al 75% di un’area avente delle precise
delimitazioni fisiche (cordoli, cancellate o simili) potrà essere richiesto il ripristino totale dell’area
senza che l’autore della manomissione possa sollevare alcuna eccezione.
Art. 21 - Metodologia per la stima dei danni a soggetti arborei
1. Il valore ornamentale viene determinato nel seguente modo:
- alberi di dimensioni fino ad un diametro di cm 10: valore base di Euro 1000,00.
- per ogni cm di diametro in più, un incremento del valore base pari ad Euro 40,00.
- gli importi sono soggetti ad adeguamento ISTAT biennale.
2. Nel caso in cui il Servizio competente per il verde debba procedere in proprio o autorizzi
l’abbattimento di piante gravemente danneggiate o compromesse nella loro stabilità a causa di
lavori effettuati nelle adiacenze o a seguito di incidenti provocati da veicoli, oppure debba occuparsi
di esemplari ubicati in aree sedi di nuovi interventi infrastrutturali, l’Amministrazione Comunale ha
il diritto di chiedere l’indennizzo determinato in base alla stima del valore ornamentale dei soggetti
vegetali coinvolti. Esso rappresenta il valore di mercato che consente di definire il costo di
riproduzione del bene “albero”. L'indennizzo complessivo sarà determinato dalla seguente formula:
I = V.o. + S.a. - V.l.
dove: I = indennizzo (ornamentale) spettante all’Amministrazione Comunale
V.o. = Valore ornamentale
S.a. = Spese di abbattimento (se sostenute dall’Amministrazione Comunale)
V.l. = Valore di mercato del legname da opera retraibile (se incamerato dall’Amministrazione
Comunale).
3. Nel caso vengano realizzati interventi non autorizzati a danno delle chiome di soggetti arborei
(potature, sbrancature, taglio rami) sia nel corso di lavori, sia nel caso di normali manutenzioni
(concessioni ed affitti che prevedano l'onere della manutenzione di un'area verde)
l’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di richiedere un indennizzo pari alla
riduzione del valore ornamentale del patrimonio arboreo coinvolto. Il procedimento comporta il
confronto fra la stima del valore ornamentale che gli esemplari avevano prima dell'intervento (stima
SETTORE MANUTENZIONE E QUALITA’ URBANA
analitica o per comparazione con soggetti analoghi) e quello che risulta immediatamente dopo
l'intervento. L'indennizzo quindi sarà determinato dalla seguente formula:
I = V.o. x H
dove: I = Indennizzo spettante al Comune
V.o. = Valore ornamentale precedente l'intervento
H = Incidenza percentuale della chioma asportata
4. Si procederà alla determinazione del danno biologico nei casi in cui, ad insindacabile giudizio
dei tecnici del Servizio competente per il Verde, a seguito di lavori vengano danneggiati gli
apparati radicali delle piante. L'indennizzo si basa sulla considerazione che il danneggiamento
dell'apparato radicale è causa diretta della riduzione del valore ornamentale del soggetto in quanto
ne provoca il deperimento generale. Tale indennità è funzione della superficie interessata dai lavori
ed il suo importo è determinato dalla seguente formula:
D.b.= V.o. x H
dove: D.b. = Danno biologico
V.o. = Valore ornamentale
H = Incidenza percentuale delle radici asportate.
Art. 22 - Regole per gli interventi che coinvolgono il verde pubblico
1. Nelle aree di competenza comunale per ogni opera a verde di nuova realizzazione o per
interventi anche di competenza di altri uffici o enti sul verde già esistente, i relativi progetti
dovranno acquisire preventivamente il parere obbligatorio ma non vincolante del Servizio
competente per il verde che ne valuterà la compatibilità ai criteri fondamentali della corretta
progettazione ambientale e paesaggistica, della rispondenza degli impianti alle norme di base della
futura manutenzione.
2. Il progetto degli impianti vegetali, dovrà contenere:
a) il rilievo puntuale planimetrico e fotografico dello stato di fatto;
b) il progetto del nuovo impianto, in planimetria in scala minima 1:200 o al massimo 1:500, con
indicate le specie arboree ed arbustive da porre a dimora, con le relative caratteristiche
dimensionali, nel rispetto delle Norme di attuazione del vigente P.R.G.;
c) l’organizzazione degli spazi, delle pertinenze, degli accessi e dei percorsi pedonali nonché le
attrezzature ludiche eventuali, gli arredi, gli impianti
fognari, idrici ed elettrici se previsti, nonché le caratteristiche dei materiali impiegati;
d) l’eventuale apporto di terra (specificare quantità e sue caratteristiche chimico-fisiche);
e) il computo metrico-estimativo dell’opera compiuta;
f) qualora necessario, una relazione agronomica a firma di un tecnico abilitato, quali un dottore
agronomo o un dottore forestale o un perito agrario o un agrotecnico;
g) la Valutazione d’incidenza per i casi previsti.
Art. 23 - Nuove piantagioni
1. L’Amministrazione Comunale favorisce l’incremento del patrimonio vegetale sia pubblico che
privato, nel rispetto dei vincoli urbanistici e paesaggistici vigenti, privilegiando le specie locali, così
da rafforzare il carattere identificativo locale e garantire un giusto equilibrio nella competizione tra
specie differenti e favorendo la diversità biologica, sia in termini di specie che in termini di età, in
modo da garantire una popolazione arborea ed arbustiva sana e bilanciata. La messa a dimora dovrà
SETTORE MANUTENZIONE E QUALITA’ URBANA
essere eseguita a regola d’arte da personale tecnico specializzato e le nuove alberature dovranno
essere scelte considerando le esigenze dettate dall’ambiente urbano di destinazione, quali:
a) la sistemazione paesaggistica esistente, le condizioni di fruizione dell’area prescelta, l’eventuale
destinazione d’uso dell’area stessa;
b) la presenza di infrastrutture, reti aree e condutture sotterranee;
c) topografia, tipologia, qualità e umidità del suolo;
d) esposizione a venti invernali, sali antigelo (viali e strade alberate), spruzzi salini;
e) inquinamento dell’aria;
f) potenziale nodo per le reti di collegamento delle aree verdi al fine di migliorare la funzionalità
ecologica.
La scelta delle specie vegetali dovrà essere orientata anche in considerazione dei benefici che
l’ambiente urbano di destinazione potrà trarne; in particolare la resistenza ai diversi inquinanti
atmosferici, la capacità di ridurre il rumore e la carica batterica dell’aria, la resistenza alle malattie e
la rusticità.
Art. 24 - Comunicazione degli interventi programmati
1. Un mese in anticipo sull’avvio degli interventi programmati, il Servizio competente per il verde
ne dà avviso alla popolazione, tramite comunicazione sui siti web del Comune e dell’Affidatario, e
tramite comunicati alla stampa e campagna informativa da condursi nella zona dell’intervento.
Questa è effettuata attraverso l’affissione di un cartello, presso le bacheche del municipio e in
prossimità dell’area di intervento in cui si illustra sinteticamente l’intervento previsto.
Art. 25 - Comunicazione degli interventi di emergenza
1. Nei casi in cui si debba operare in condizioni di emergenza, come previsti dalla normativa
vigente, compatibilmente con i tempi tecnici necessari, andranno apposti cartelli informativi nelle
vicinanze delle:
a) porzioni di territorio (strada, piazza, ecc.) se si tratta di interventi seriali;
b) singole piante se si tratta di interventi puntuali.
Il cartello informativo deve riportare in modo chiaro e leggibile: la natura e le ragioni
dell’intervento; i tempi previsti per la sua realizzazione; il documento di autorizzazione
dell’intervento emanato dal Servizio competente per il Verde; l’esecutore dell’intervento,
con i recapiti telefonici, postali, fax, e-mail ai quali rivolgersi per ottenere ulteriori informazioni.
Art. 26 - Condizioni di tutela e salvaguardia di alberi di particolare interesse
1. Le piante individuate dall’Amministrazione Comunale od inserite in elenchi di esemplari soggetti
a tutela assoluta ai sensi della legislazione regionale in quanto particolare interesse botanico e/o
storico, sono soggette a maggior tutela ed ogni intervento sulle stesse dovrà essere effettuato da
ditta altamente specializzata, sotto il controllo dei tecnici incaricati del Servizio competente per il
verde dell’Amministrazione Comunale.
SETTORE MANUTENZIONE E QUALITA’ URBANA
2. Allo scopo di mantenere e salvaguardare il patrimonio verde, pubblico e privato, tutti i
proprietari di piante in genere, sono obbligati a provvedere in base alla legislazione vigente, alla
prevenzione e lotta contro le principali fitopatologie e parassiti animali. In particolar modo è
obbligatoria la lotta, secondo la legislazione vigente, ai principali patogeni fungini o parassiti
animali, quali:
- Processionaria del pino (Taumatopea pityocampo) su pino nero e cedro;
- Cancro colorato del platano (Ceratocystis fimbriata f. Pl.) sui platani;
- Matsucoccus (Matsucoccus feytaudi) la cui specie ospite è principalmente il pino marittimo;
- Punteruolo rosso delle Palme (Rhynchophorus ferrugineus);
3. Risulta opportuno mettere in atto le misure di controllo e i mezzi di difesa preventivi, divulgati
dal Servizio Fitosanitario Regionale, di altri agenti patogeni a rapida diffusione, anche se non è
obbligatoria la lotta secondo la legislazione vigente, quali:
- Bruco americano (Hyphantria cunea) su Acer negando, Gelso, Salici, Prugni, ed altri;
- Cameraria dell’Ippocastano (Cameraria ohridela) sugli Ippocastani.
4. Qualsiasi difetto, alterazione, sintomo di malattia, deperienza, visibili sulle piante dovranno
essere tempestivamente segnalati al Servizio competente per il verde da parte dei proprietari degli
alberi e degli arbusti. Dopo sopralluogo effettuato, il Servizio competente per il verde provvederà
ad emettere apposite ordinanze di intervento o di eventuale abbattimento. In tali ordinanze saranno
evidenziati tutti gli accorgimenti atti a garantire l’incolumità pubblica, nonché il diffondersi della
malattia o parassitosi in atto. Tutti gli interventi di cui sopra, siano essi di prevenzione, curativi o,
nella peggiore delle ipotesi, di abbattimento delle piante morte, dovranno essere condotti
rispettando rigorosamente le disposizioni legislative vigenti in materia.
Titolo III
Partecipazione della cittadinanza
sulle questioni relative alla gestione e allo sviluppo del verde urbano
Art. 27 - Il Cittadino e le Associazioni
1. Il cittadino, facendosi portatore dei contenuti del Regolamento, è chiamato a difendere il verde
da qualsiasi azione che vada contro i principi di tutela ecologico-ambientale, biologica,
paesaggistica, urbanistica ed estetica.
2. La Città d San Benedetto del Tronto promuove tutte le forme di partecipazione del cittadino
(direttamente o tramite il Forum del verde previsto dalla Carta del Verde ) alle attività di tutela e
valorizzazione del verde.
3. La progettazione di nuove aree verdi diviene occasione privilegiata di accrescimento culturale se
coinvolge direttamente i potenziali fruitori, i cittadini, i Consigli di quartiere, il Forum, attraverso
forme organizzate di cittadinanza attiva e progettazione partecipata.
Art. 28 - Sensibilizzazione e promozione della cultura del verde
SETTORE MANUTENZIONE E QUALITA’ URBANA
1. Le aree verdi pubbliche e private di qualsiasi forma e dimensione sono sede privilegiata di
iniziative volte alla sensibilizzazione ambientale e alla promozione della cultura del verde.
2. L'Amministrazione promuove iniziative volte alla sensibilizzazione e diffusione delle
conoscenze sulle varie funzioni e attività svolte.
Art. 29 - Affidamento e sponsorizzazione delle aree verdi
1. Nell'intento di permettere e di regolamentare la partecipazione diretta di privati alle opere di
manutenzione delle aree a verde pubblico e alla gestione di servizi ad esse collegati,
l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di affidare a persone fisiche o giuridiche, previa specifica
richiesta formale ed accertata capacità, la manutenzione di aree di verde pubblico, la gestione di
servizi ad esse collegati, nonché la realizzazione di interventi di sistemazione a verde, di arredo
urbano e di strutture finalizzate all'utilizzo del verde in generale.
2. L' Amministrazione Comunale può affidare e dare in custodia alle Associazioni operanti in
ambiti limitrofi ai parchi mediante stipula di apposite convenzioni, specifiche aree verdi a
condizione che ne venga mantenuto l'uso pubblico. Nelle convenzioni potrà essere inserita anche la
gestione di chioschi di somministrazione di alimenti e bevande, in conformità al piano di
localizzazione dei chioschi e di quanto precisato nell’articolo 31, nonché dei bagni pubblici posti a
servizio degli stessi.
3. Con il termine "affidamento" si intende la conduzione di interventi di manutenzione di aree verdi
comunali, e/o la gestione di servizi ad esse collegati, svolta da privati in forma di volontariato.
4. Con il termine "sponsorizzazione" si intende la conduzione di interventi di manutenzione di aree
verdi comunali, e/o la gestione di servizi ad esse collegati e/o la realizzazione di interventi di
sistemazione a verde o in materia di arredo urbano, svolte da soggetti privati a titolo gratuito, in
cambio dell'installazione di una o più targhe informative realizzate e collocate secondo modalità
stabilite dall'Amministrazione mediante regolamento o altro idoneo atto o altre forme di pubblicità
da definirsi.
5. L'affidamento e la sponsorizzazione sono regolati da apposite convenzioni e da un disciplinare
predisposti ed approvati dalla Giunta comunale e sottoscritto dalle parti, in esecuzione del presente
regolamento.
6. Nei casi di sponsorizzazione, è consentito allo sponsor di installare nell'area verde una o più
targhe informative indicanti il nome, il logo del soggetto esecutore delle opere ed eventualmente
organizzare eventi atti a favorire la conoscenza del marchio dello sponsor. Tipologia, quantità e
durata di permanenza di tali targhe, saranno concordati tra Amministrazione Comunale e sponsor
per ogni singolo caso.
7. I concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica, i proprietari di aree verdi
private e gli altri gestori del verde di uso collettivo devono garantire la corretta esecuzione degli
interventi manutentivi delle aree verdi in loro custodia, in loro proprietà, in convenzione o in
gestione, nel rispetto del Regolamento e dei suoi allegati.
8. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi e delle alberate comunali in
concessione a terzi è in carico al concessionario gestore che ne ha la responsabilità in quanto bene
in custodia, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile, con l'obbligo di effettuare gli interventi
necessari nel rispetto del presente Regolamento e della Carta del Verde
Art. 30 - Svolgimento di manifestazioni e attività
SETTORE MANUTENZIONE E QUALITA’ URBANA
1. All'interno di parchi, giardini e aree verdi pubbliche è consentito lo svolgimento di
manifestazioni a carattere ambientale, culturale e/o sportivo, ad esclusione di quelle di tipo
motoristico o ciclomotoristico.
2. Sono consentite, inoltre, manifestazioni ed attività di spettacolo viaggiante, in conformità alla
normativa vigente, per le quali l'Amministrazione ha già individuato luoghi e periodi di utilizzo.
3. Le installazioni esistenti dovranno essere annualmente autorizzate dal Settore competente così
come ogni loro variazione e le stesse dovranno osservare le prescrizioni del presente Regolamento.
4. In linea generale, è altresì consentito lo svolgimento di manifestazioni di carattere politico (feste
di partito) da limitare ad una iniziativa per anno per ciascuna area verde o parco o giardino, allo
scopo di non penalizzare la fruizione pubblica e non deteriorare le strutture vegetali e le attrezzature
esistenti.
5. Su richiesta di singoli cittadini, Enti (pubblici o privati), Società, Associazioni od anche singoli
Gruppi, l'Amministrazione Comunale, può autorizzare lo svolgimento, nell'ambito delle predette
aree verdi, delle seguenti iniziative:
- assemblee, esposizioni e mostre, rappresentazioni, festeggiamenti, parate, sfilate, spettacoli,
comizi, attività sportive, socio-culturali e di vario tipo.
6. Per la realizzazione e lo svolgimento di tali iniziative non è consentita l'occupazione o l'utilizzo
o il danneggiamento, diretto o indiretto, di prati, tappeti erbosi, aiuole, alberate.
7. Gli uffici comunali competenti, sulla base di distinte valutazioni, in relazione alle caratteristiche
dell’uso, alla possibilità di danneggiamenti dell’impianto a verde esistente proporzionalmente ai
metri quadrati/giorno utilizzati,. possono richiedere la presentazione di idonea cauzione per danni
al verde ed alle attrezzature nella forma di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria fissandone
tempi e modalità.
8. Qualora al momento dell’accertamento effettuato dal Servizio competente per il verde
risultassero danni all’impianto verranno utilizzate, per il ripristino dell’area, le somme versate a
titolo di cauzione, e qualora il danno risultasse superiore alla entità della cauzione versata, sarà data
comunicazione, nelle forme legali, all’interessato, imponendogli il ripristino a proprie spese
con ditta di propria fiducia, ma sotto la direzione e sorveglianza del Servizio competente per il
verde o in alternativa il versamento della differenza fra l’importo dei danni e le somme versate a
titolo di cauzione.
9. La riparazione del danno da parte del concessionario è completata nel termine assegnato con
comunicazione scritta dal Servizio competente per il Verde.
10. In difetto l’incameramento della cauzione sarà automatico da parte della Amministrazione, con
riserva di esigere l’eventuale maggiore differenza.
11. Per le manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale non è prevista la necessità
della richiesta e della copertura assicurativa. Sarà sufficiente una semplice comunicazione interna al
Servizio competente per il verde da parte del responsabile del servizio che organizza la
manifestazione, il quale ha l’onere di raccordarsi con tutti i responsabili degli Uffici Comunali
coinvolti assumendosi ogni responsabilità connessa alla manifestazione
12. Il titolare dell'autorizzazione, che si sia reso responsabile di gravi inadempimenti, non potrà
ottenere il rilascio di altra autorizzazione per manifestazioni varie per un periodo di almeno 24 mesi
successivi al fatto accertato.
13. Le attività e/o le iniziative (culturali, musicali, sportive o di altro genere), autorizzate all'interno
di parchi, giardini pubblici o aree verdi devono rispettare i limiti vigenti stabiliti dalla normativa in
materia di inquinamento acustico.
14. Nella previsione di superamenti e comunque nei casi previsti dal Regolamento Comunale per la
SETTORE MANUTENZIONE E QUALITA’ URBANA
tutela dell'Inquinamento acustico, il titolare dell'autorizzazione dovrà richiedere il rilascio
dell'autorizzazione in deroga ai limiti vigenti.
Art. 31 - Chioschi
1. I parchi cittadini rivestono nell'ambito territoriale un'importanza rilevante per il ruolo primario di
luogo di svago e di aggregazione sociale; per tale motivo l'Amministrazione intende programmare
azioni volte alla riqualificazione delle aree verdi, inserendo oltre che attrezzature per bambini,
anche strutture che possano svolgere un ruolo di aggregazione quali i chioschi di somministrazione
di alimenti e bevande.
2. I chioschi costituiscono infatti un importante punto di ritrovo all'interno del parco e un punto di
forza nell'attività sociale e culturale, oltre a rappresentare un presidio del territorio.
3. Per quanto riguarda l'installazione di chioschi collocati all'interno di parchi, giardini e aree verdi
essi devono essere autorizzati dagli Uffici comunali competenti previo parere vincolante del Settore
Gestione Verde , limitatamente agli spazi consentiti dal Piano di localizzazione dei chioschi nelle
aree verdi e secondo quanto previsto dai Regolamenti comunali vigenti. In particolare, i chioschi
devono essere posti a 2 metri dal filo del tronco. Essi non devono comportare in alcun modo danni o
nocumenti ad aree verdi, siepi e alberate.
Art. 32 - Accesso ai parchi e giardini
1. Ai parchi, ai giardini e, in genere, a tutti gli spazi destinati a verde pubblico, disciplinati dal
presente Regolamento è dato libero accesso al pubblico nell'arco delle 24 ore giornaliere, fatte salve
diverse regolamentazioni e disposizioni. Tali spazi sono riservati al gioco libero, al riposo, allo
studio, all'osservazione della natura e, più in generale, al tempo libero o ad attività sociali e/o
ricreative.
2. I parchi e i giardini recintati, pubblici o di uso pubblico, sono aperti al pubblico secondo gli orari
stabiliti da apposita determinazione dirigenziale ed indicati nei cartelli esposti ai rispettivi ingressi a
cura dell'Amministrazione Comunale.
3. In particolare, per quanto riguarda i parchi ed i giardini di particolare pregio, al fine di
disincentivare l'eventualità di atti vandalici e di disturbo alla quiete pubblica, la Città valuta
l'opportunità di esporre, mediante apposita segnaletica, gli orari di apertura e chiusura degli stessi e
di istallare idonei dispositivi di chiusura dei cancelli nelle ore notturne (eventualmente affidando a
terzi il compito di porre in essere tale operazione oltre alla loro riapertura) concertando le modalità
di accesso con le forze dell'ordine e con eventuali proprietari privati aventi diritto di accesso.
4. Gli spazi verdi a corredo di servizi e strutture pubbliche sono accessibili e fruibili; ove vi siano
dei limiti dettati da esigenze funzionali di servizio, l'Amministrazione Comunale, provvederà a
nominare apposito custode scelto, anche eventualmente tra le realtà del volontariato, per garantire
massimo sfruttamento e godimento dello spazio da parte della cittadinanza.
5. Il verde pubblico gestito dagli Enti od Associazioni in regime di convenzione con
l'Amministrazione Comunale è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario
in ottemperanza a quanto previsto nella convenzione.
SETTORE MANUTENZIONE E QUALITA’ URBANA
Titolo IV
Sanzioni e divieti
Art. 33 - Divieti
1. Fatte salve le prescrizioni contenute nei successivi articoli e nelle norme tecniche ad essi
collegate è vietato utilizzare le aree verdi pubbliche o private per scopi non conformi alla loro
destinazione d'uso ed è vietato altresì compromettere in qualsiasi modo la vitalità del suolo, del
soprasuolo e del sottosuolo.
2. Al fine di salvaguardare al meglio il patrimonio verde ed impedirne il degrado, nel Regolamento
vengono indicati una serie di divieti che investono sia gli aspetti comportamentali sia le modalità di
utilizzo delle aree verdi.
Art. 34 - Divieti comportamentali e divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi
1. Divieti comportamentali
A titolo indicativo e non esclusivo, nelle aree verdi pubbliche sono vietati:
a) il deposito o lo scarico di materiali di qualsiasi natura o consistenza se non specificatamente
autorizzato;
b) l'accatastamento di materiale infiammabile;
c) l'abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta;
d) l'impermeabilizzazione del suolo;
e) gli scavi non autorizzati;
f) il versamento di sali, acidi o sostanze dannose che possano inquinare il terreno, le fontane, corsi
e raccolte d'acqua, fatti salvi gli interventi relativi al servizio sgombero neve;
g) l'eliminazione, la distruzione, il danneggiamento, il taglio e qualsiasi azione che possa in altro
modo minacciare l'esistenza di alberi e arbusti o parte di essi;
h) il danneggiamento dell'apparato radicale dei fusti e della chioma delle piante e le legature con
materiale non estensibile;
i) danneggiare e imbrattare la segnaletica;
j) danneggiare e imbrattare giochi o elementi di arredo;
k) raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, terriccio, muschio, erbacee annuali e
perenni, strato superficiale di terreno;
l) raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici;
m) calpestare le aiuole fiorite;
n) calpestare i siti erbosi ove sia espressamente vietato con determinazione dirigenziale o altro atto
idoneo e con l'apposizione di apposita cartellonistica che indichi tale divieto;
o) abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e
nidi;
p) qualsiasi comportamento che possa ostacolare intenzionalmente la sicurezza, il benessere e lo
svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
SETTORE MANUTENZIONE E QUALITA’ URBANA
q) scavalcare transenne, ripari, steccati posti a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole
fiorite;
r) circolare con veicoli a motore.
s) il fumo
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste nell’allegato.
2. Divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi
Oltre al rispetto di ulteriori divieti segnalati all'interno delle singole aree da apposita segnaletica,
negli spazi a verde pubblico è tassativamente vietato:
a) l'affissione sui tronchi degli alberi e sugli arbusti materiale di qualsiasi genere (volantini,
manifesti, ecc.) ad esclusione delle targhe di riconoscimento botanico o numerico autorizzate;
b) appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici
mediante l'uso di supporti metallici;
c) mettere a dimora piante senza l'assenso degli Uffici del Settore Gestione Verde (o S.S.D.);
d) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale
o persone e danneggiare alberi, siepi e aiuole;
e) raccogliere fiori, frutti e qualsiasi altra parte della vegetazione
f) introdurre nuovi animali selvatici, senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale o nutrire
quelli presenti, salvo che negli eventuali spazi attrezzati;
g) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini;
h) campeggiare e pernottare;
Nei parchi in cui sono stati installati dall'Amministrazione dei barbecue entro apposite strutture
delimitate, questi ultimi possono essere utilizzati ma devono essere comunque costantemente
vigilati da persona adulta. L'utilizzo delle strutture viene regolato da apposita cartellonistica
collocata nell'area;
i) effettuare operazioni di pulizia o manutenzione di veicoli o parti di essi;
l) svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica
autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
m) sono inoltre vietate tutte le attività, le manifestazioni non autorizzate ed i comportamenti che,
seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Regolamento, possano recare danno
al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone ;
n) sporcare il suolo con rifiuti, avanzi o cibo o altro
o) esercitare qualsiasi forma di attività venatoria propedeutica alla caccia
p) alimentare animali selvatici o domestici ivi presenti .
E' inoltre vietato sostare sotto alberi isolati o gruppi di piante in caso di bufere di vento, temporali e
nevicate a causa della possibilità di caduta di rami o di fulmini.
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste nell’allegato.
Art. 35 - Accesso di veicoli a motore negli spazi verdi
SETTORE MANUTENZIONE E QUALITA’ URBANA
1. In tutti gli spazi verdi è vietato l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore.
2. Fanno eccezione quelli di seguito elencati ai quali è consentito il transito e la sosta
esclusivamente sui viali, strade e percorsi predeterminati interni agli spazi verdi:
a) motocarrozzelle per il trasporto di disabili;
b) mezzi di soccorso;
c) mezzi di vigilanza in servizio;
d) mezzi di servizio e supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde, di strutture e manufatti in esso inseriti;
e) mezzi di proprietà dei residenti, qualora vi siano abitazioni ubicate all'interno dell'area;
f) mezzi per le attività di commercio ambulante, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
g) mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e bevande o di
intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
h) mezzi destinati ad un parcheggio, quando quest'ultimo si trovi all'interno dello spazio verde;
i) mezzi destinati al carico/scarico merci, qualora vi siano abilitazioni od attività produttive
all'interno dell'area.
3. In ogni caso tutti i mezzi indicati nei paragrafi dovranno esporre sul parabrezza in modo visibile
il permesso di transito per l'esclusiva area verde interessata.
Art. 36 - Biciclette e velocipedi
1. .----SOPPRESSO 2. Al di fuori della viabilità principale e di eventuali percorsi specificamente indicati per lo scopo
con apposita cartellonistica, è vietato il transito a biciclette e mountain bikes per evitare danni alla
vegetazione, al suolo ed agli arredi e pericoli per gli utenti.
3. Quando gli spazi verdi risultano molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di
pericolo o in caso di possibilità di danneggiamento di aree verdi causato dal transito dei suddetti
veicoli, è fatto obbligo di condurre biciclette e velocipedi a mano. In tal caso, nelle entrate dell'area
verde sarà apposta apposita segnaletica di divieto.
Art. 37 - Giochi e attività sportive
1. Gli esercizi e i giochi, come pattini e tavole a rotelle, bocce, ecc., che possono disturbare chi
sosta o passeggia, causare incidenti a persone o danni alla vegetazione, alle infrastrutture, agli
immobili inseriti all'interno delle aree verdi pubbliche adibite a parco o giardino, sono consentiti nei
soli spazi predisposti per questi scopi.
2. E' ammesso il gioco con aeromodelli e aquiloni, escludendo l'impiego di modelli forniti di
motori a scoppio a combustione interna o esterna.
3. E' ammesso il gioco con automodelli o modelli di imbarcazioni, anche in questo caso con
esclusione dell'uso di modelli forniti di motori a scoppio a combustione interna o esterna.
4. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e
responsabilità delle persone che ne hanno la custodia, nel rispetto delle prescrizioni stabilite da
adeguata cartellonistica esistente. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai
bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse. Le attrezzature devono essere usate in
modo conforme alla funzione per cui sono state predisposte.
5. A coloro che utilizzano le attrezzature e l'arredo in maniera non conforme alle prescrizioni del
SETTORE MANUTENZIONE E QUALITA’ URBANA
presente articolo, verrà comminata la sanzione amministrativa prevista Il genitore ha comunque
l'obbligo di verificare la presenza di eventuali anomalie e pericoli prima dell'uso delle attrezzature
da parte del minore.
6. E' dovere oltre che diritto del cittadino segnalare all'Amministrazione Comunale la presenza di
attrezzature o giochi in cattivo stato di conservazione al fine di attivare la conseguente
manutenzione e/o sostituzione.
7. Nelle aree gioco è vietato l'accesso ai cani. .
8. Le attività di pratica sportiva in forma organizzata e di gruppo, sono ammesse esclusivamente
nell'ambito degli spazi appositamente attrezzati allo scopo, se esistenti, e subordinatamente al
rispetto dell'orario fissato per lo svolgimento di tali attività.
Art. 38 - Aree destinate ai cani ---
- SOPPRESSO-
Art. 39- Definizione delle sanzioni
1. Le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali comportano, ove previsto negli stessi,
l'emanazione di atti finalizzati a ripristinare gli interessi pubblici pregiudicati dalle violazioni
accertate.
2. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle
leggi vigenti in materia, ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni del presente
Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria specificamente determinata con
provvedimento della Civica Amministrazione, in conformità della disciplina generale di cui al capo
I della Legge 24 novembre 1981, n.689; secondo quanto previsto dall'articolo 7 bis del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), da
un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500 Euro.
3. Nella tabella allegata vengono individuate alcune specifiche sanzioni per violazioni o
inosservanze. Qualora la fattispecie non sia prevista si applica la sanzione minima di 25,00 euro.
4. Inoltre, se del caso, potrà essere disposta l'applicazione della sanzione amministrativa
accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile della violazione e
dell'inosservanza.
Art. 40 - Vigilanza
1. La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente Regolamento nonché delle ordinanze
attuative e l'accertamento delle relative violazioni è affidato, in via generale, agli agenti del Corpo
di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza,
ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle
Aziende Sanitarie Locali, alle Guardie Ecologiche Volontarie, alle Guardie Zoofile Volontarie.
2. All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni e delle inosservanze delle norme e
prescrizioni comunque riferibili a materia pertinente la salvaguardia del verde pubblico, purchè
costituenti illecito amministrativo, può procedere anche il personale del Settore Gestione Verde
avente qualifica non inferiore al livello funzionale "C" e munito di apposito documento di
riconoscimento.
3. Inoltre, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Città,
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l'Amministrazione comunale può affidare il compito di far osservare le disposizioni del presente
Regolamento a personale di altri Enti.
4. I concessionari potranno segnalare alle competenti autorità le violazioni ed inosservanze delle
norme e prescrizioni comunque riferibili a materia pertinente la salvaguardia del verde pubblico, per
i provvedimenti all’uopo necessari.
Art. 41 - Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo all'avvenuta esecutività
dell'atto approvativo dello stesso.
Art. 42 - Incompatibilità ed abrogazione di norme
1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le
norme con esso incompatibili od in contrasto eventualmente contenute in altri regolamenti o in
ordinanze comunali.
2. Sono espressamente abrogati:
- il Regolamento del Verde adottato con deliberazione del Commissario Straordinario
n. 157 del 10 maggio 2006 così come successivamente modificato ed integrato.
- la Carta del verde adottata con la medesima deliberazione.
2. E’ abrogato l’allegato D, recante “Tutela, valorizzazione e incremento del verde pubblico e
privato” (del C.C. n. 290 del 07.08.1989) al Regolamento edilizio comunale vigente
Art. 43 – Rinvio
1. Con riferimento alle occupazioni di suolo pubblico che coinvolgano il verde pubblico si rinvia
alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
SETTORE MANUTENZIONE E QUALITA’ URBANA
ALLEGATO “A”
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Oltre alle sanzioni amministrative stabilite dalla normativa vigente in materia:
Disposizione normativa
Sezione
Minimo
Sezione Oblazione nei
Massimo
60 giorni
Interventi di potatura delle
chiome di pianta di alto fusto
protetta non eseguiti in
conformità-capitozzatura o
taglio di branche principali
fatto salvo ulteriore indennizzo
200,00
400,00
400,00
Abbattimento alberi sotto tutela
in assenza di autorizzazione
(per ogni albero)
250,00
1.500,00
500,00
Deposito di immondizie e/o
rifiuti di qualsiasi genere
50,00
300,00
100,00
Dispersione di liquidi sul suolo,
sugli argini e nei corsi d’acqua
65,00
390,00
130,00
Arature e fresature su terreni
con pendenza superiore al 35%
senza successiva semina di
prati stabili
65,00
390,00
130,00
Intervento in assenza di
autorizzazione
65,00
390,00
130,00
Mancato rispetto delle
limitazioni d’uso delle acque
di laghi, stagni, canali ecc
75,00
450,00
150,00
Mancato rispetto prescrizioni
allestimento cantieri
50,00
300,00
100,00
Intervento di scavo eseguito in
difformità dalle prescrizioni
65,00
390,00
130,00
Mancato rispetto dell'area di
pertinenza per posa in opera di
pavimentazioni A
65,00
390,00
130,00
Mancato controllo della
vegetazione
25,00
150,00
50,00
Incendio o diserbo chimico
delle sponde dei fossi, degli
scoli, dei canali, degli argini dei
fiumi e delle aree incolte in
genere.
50,00
300,00
100,00
SETTORE MANUTENZIONE E QUALITA’ URBANA
ALLEGATO “B ”
ELENCO SPECIE ARBOREE PROTETTE
Elenco specie arboree protette ai sensi della:
(1) - L.R. n° 6/05 (si applica per le specie radicate fuori del perimetro urbano):
Nel territorio della regione sono protetti gli alberi ad alto fusto, isolati, in filare od a gruppi
appartenenti alle seguenti specie: cipresso comune (Cupressus sempervirens); pino domestico
(Pinus pinea); abete bianco (Abies alba); tasso (Taxus baccata); agrifoglio (Ilex aquifolium);
leccio (Quercus ilex); farnia (Quercus robur); cerro (Quercus cerris); cerrosughera (Quercus
crenata); rovere (Quercus petraea); roverella (Quercus pubescens) e relativi ibridi; castagno
(Castanea sativa); faggio (Fagus sylvatica); acero campestre (Acer campestre); acero
napoletano o d’ungheria (Acer obtusatum); acero opalo (Acer opalifolium); acero di monte
(Acer pseudoplatanus); acero riccio (Acer platanoides); tiglio (Tilia spp.); albero di giuda
(Cercis siliquastrum); frassino maggiore (Fraxinus excelsior); Frassino ossifillo (Fraxinus
angustifolia) e orniello (Fraxinus ornus); olmo campestre (Ulmus minor); olmo montano
(Ulmus glabra); ciliegio canino (Prunus mahaleb ); sorbo domestico (Sorbus domestica);
ciavardello (Sorbus torminalis); sorbo montano (Sorbus aria); sorbo degli uccellatori (Sorbus
aucuparia); carpino bianco (Carpinus betulus); carpinella (Carpinus orientalis); carpino nero
(Ostrya carpinifolia); bagolaro (Celtis australis); pioppo bianco (Populus alba); pioppo
tremolo (Populus tremula); ontano nero (Alnus glutinosa) e bianco (Alnus incana);
corbezzolo (Arbutus unedo); fillirea (Phyllirea latifolia); terebinto (Pistacia terebinthus);
lentisco (Pistacia lentiscus); pino d’aleppo (Pinus halepensis); gelso nero (Morus nigra) e gelso
bianco (Morus alba).
(2) - L.R. n° 7/85 (si applica per le specie radicate all’interno del perimetro urbano):
Nel territorio della regione è vietato, l'abbattimento delle piante di alto fusto delle seguenti
specie, siano esse
isolate, in filari, in piccoli gruppi o misti: querce di tutte le specie, compreso il leccio (Quercus
ilex), pino domestico (Pinus pinea), cipresso comune (Cupressus sempervirens), castagno
(Castanea sativa), ippocastano (Aesculus hippocastanum), abete bianco (Abies alba), tasso
(Taxus baccata), ginepro comune (Juniperus communis), agrifoglio (Ilex aquifolium), faggio
(Fagus sylvatica), tiglio di tutte le specie (Tilia sp.), platano (Platanus acerifolia), acero riccio
(Acer platanoides), acero campestre (Acer campestre), acero di monte (Acer pseudoplatanus),
acero napoletano (Acero obtusatum), frassino maggiore (Fraxinus excelsior), frassino orniello
(Fraxinus ornus), frassino ossifillo (Fraxinus angustifolia), olmo (Ulmus campestris), olmo
montano (Ulmus glabra), ontano nero (Alnus glutinosa), ciliegio selvatico (Prunus avium), pero
selvatico (Pirus pyraster), melo selvatico (Malus sylvestris), sorbo domestico (Sorbus
domestica), ciavardello (Sorbus torminalis), farinaccio (Sorbus aria), pioppo tremulo (Populus
tremula), pioppo bianco (Populus alba), carpino bianco (Carpinus betulus), carpino nero
(Ostrya carpinifolia), tamericio (Tamarix gallica), albero di Giuda (Cercis siliquastrum),
bagolaro (Celtis australis).
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 20, comma 6 e 34 comma 4 della legge regionale n.
6/2005, questo elenco (2) resterà in vigore sino all’adozione del “Regolamento del verde urbano”
da parte della Regione Marche .
Definizioni
SETTORE MANUTENZIONE E QUALITA’ URBANA
Albero ad alto fusto: una pianta di origine gamica od affrancata, naturale o artificiale, nella quale
sia nettamente distinguibile il tronco dai rami oppure nella quale il tronco si diffonda in rami ad
una certa altezza; si considerano ad alto fusto le piante aventi un diametro di almeno 15 centimetri
a 1,30 metri da terra;
Albero secolare: un albero di alto fusto che, in mancanza di dati attendibili riguardo la sua nascita o
piantagione, ha un diametro pari o superiore a quello indicato nell’allegato 1 alla presente legge;
Arbusteto: qualsiasi formazione composta da specie arbustive avente lunghezza di almeno 10
metri, larghezza superiore a 5 metri, ed una copertura, intesa come area di incidenza delle chiome,
non inferiore al 20 per cento, con misurazioni effettuate dalla base esterna dei fusti;
Branca principale: il ramo che si diparte dal punto di inserzione della chioma nel fusto di un
albero;
Capitozzatura: la recisione della chioma in un punto qualsiasi del fusto di un albero od il taglio di
una branca principale;
Filare: qualsiasi formazione lineare composta da specie forestali arboree associate o meno a specie
arbustive, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, di larghezza sempre
inferiore a 20 metri e copertura, intesa come area di incidenza delle chiome, non inferiore al 20 per
cento, con misurazioni effettuate dalla base esterna dei fusti;
Gruppo: qualsiasi formazione composta da specie forestali arboree associate o meno a specie
arbustive, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, di estensione inferiore
ai 2.000 metri quadrati
Siepe: qualsiasi formazione lineare chiusa della lunghezza di almeno 10 metri, composta da specie
arbustive o da specie arboree mantenute allo stato arbustivo avente larghezza non superiore a 5
metri ed altezza inferiore a 5 metri.
Diradamento: asportazione completa di rami o branche con taglio rasente in prossimità delle
inserzioni