Lepanto Focus gennaio 2010 - n. 11

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Lepanto Focus gennaio 2010 - n. 11
Gennaio 2011
LEPANTOFOCUS
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CULTURALE
LEPANTO
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Fabio Bernabei
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DIFENDIAMO IL SOVRANO PONTEFICE E
L’AUTENTICA INTERPRETAZIONE DEL CONCILIO
Plinio Corrêa de Oliveira, il grande pensatore cattolico
che ha illuminato con la sua analisi lo sciagurato XX
secolo, scrisse a proposito del Concilio Ecumenico
Vaticano Secondo: “Nella prospettiva di Rivoluzione e
Contro-Rivoluzione il successo dei successi conseguito
dal sorridente comunismo post-staliniano è stato il
silenzio enigmatico, sconcertante e spaventoso, apocalitticamente tragico, che il Concilio Vaticano II ha
osservato a proposito del comunismo. (…) Spieghiamo il
senso specifico in cui prendiamo questa affermazione
(…) Il suo silenzio sul comunismo ha lasciato tutta la
libertà ai lupi. L’opera svolta da questo concilio non può
essere scritta come realmente pastorale né nella storia,
né nel Libro della Vita.
È duro dirlo. Ma l’evidenza dei fatti indica, in questo
senso, il Concilio Vaticano II come una delle maggiori
calamità, se non la maggiore nella storia della Chiesa.” I).
La tragica omissione dei Padri Conciliari, che in
teologia morale si qualifica come mancata corresponsione
alle grandi Grazie che un Concilio Ecumenico attira dallo
Spirito Santo, ha portato le conseguenze punitive che ogni
mancata corresponsione trascina con sé.
Plinio Corrêa de Oliveira, un uomo che ha
accettato di essere duramente ostracizzato e calunniato
dall’ambiente ecclesiale pur di scrivere ciò che riteneva
essere verità, non manca di riportare scrupolosamente la
sincera sorpresa di SS. Paolo VI e dei suoi Successori nel
constatare il castigo: “Sulle calamità nella fase postconciliare della Chiesa è di fondamentale importanza la
dichiarazione di Paolo VI nell’omelia “Resistite fortes in
fide” del 29 giugno 1972, che citiamo nel resoconto della
Poliglotta Vaticana: (…) ‘Si credeva che dopo il Concilio
sarebbe venuta una giornata di sole per la storia della
Chiesa. È venuta invece una giornata di nuvole, di
tempesta, di buio, di ricerca, di incertezza.’“ II).
Il grande pensatore brasiliano aggiunge: “Alcuni
anni prima lo stesso Pontefice, nella conversazione con
gli alunni del Seminario Lombardo del 7 dicembre 1968,
aveva affermato che ‘la Chiesa attraversa, oggi, un
momento di inquietudine. Taluni si esercitano
nell’autocritica, si direbbe perfino nell’autodemolizione.
È come un rivolgimento interiore acuto e complesso, che
nessuno si sarebbe atteso dopo il Concilio.’” III).
E prosegue: “In un senso simile si è pronunciato
posteriormente S. Em. Il card. Joseph Ratzinger, Prefetto
della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede: ‘I
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risultati che hanno seguito il Concilio sembrano
crudelmente opposti alle attese di tutti, a cominciare da
quelle di Papa Giovanni XXIII e poi di Paolo VI’ “ IV).
Il dilagare del Comunismo prima, e poi del postComunismo, o pensiero postmoderno, o IV Rivoluzione come dice Plinio Corrêa de Oliveira V) nel
mondo cattolico ha prodotto fra l’altro l’attenuarsi
dell’amore verso il concetto di Sovranità personale, sia
essa Monarchica, Aristocratica e Democratica, e del
rapporto fra Proprietà privata e Famiglia, che sono poi
un concetto unico.
Infatti la Sovranità ordinariamente si trasmette di
padre in figlio (nella Monarchia e nell’Aristocrazia il
soggetto è la Dinastia, nella Democrazia il Popolo)
come la Proprietà Privata, e la Globalizzazione postmoderna attacca sia la Proprietà sovrana che di padre in
figlio un Popolo ha sul Suo territorio, sia il dirittodovere che i figli hanno di ereditare il patrimonio
familiare.
I comunisti e postcomunisti, in specie i Cattocomunisti, tuttavia strumentalizzano l’istintivo amore
alla Sovranità che è nel cuore dei buoni per
paralizzarne la reazione, sia in politica, affermando che
la Sovranità appartiene non alla persona ma
all’ordinamento giuridico, sia in Religione, affermando
che le loro eresie sono ammantate dalla Sovranità che il
Diritto Canonico riconosce al Concilio Ecumenico
riunito dal Sovrano Pontefice.
Purtroppo, come hanno autorevolmente scritto su
“il Giornale” il vaticanista Andrea Tornielli e
sull’”Avvenire” un alto esponente della Destra
cattolica, nonché studioso di non comune capacità
intellettuale, come Massimo Introvigne, questa ultima
tesi sembrerebbe trovare eco nell’ultimo libro dello
attuale vicePresidente del CNR, professore associato
presso una università privata romana, Roberto De
Mattei, come ha anche rilevato con compiacimento
Alberto Melloni, professore ordinario presso la
Università degli Studi di Modena-Reggio Emilia, ed
erede di Ardigò nel gruppo di intellettuali di Sinistra
noto come Scuola di Bologna, in un suo articolo sul
“Corriere della Sera”.
Il Centro Culturale Lepanto ritiene suo
dovere difendere la Sovranità del Concilio
Ecumenico riunito dal Sovrano Pontefice dalla
calunnia di avere imposto con il Suo Magistero
una rottura con la Tradizione bimillenaria della
Chiesa Cattolica, al tempo stesso in cui piange la
tragica omissione lamentata da Plinio Corrêa de
Oliveira e le sue altrettanto tragiche conseguenze.
L’INTERPRETAZIONE AUTENTICA
DEL CONCILIO
Oggi vediamo illustri professori di Storia del
Cristianesimo e/o della Chiesa dedicare un grande
sforzo bibliografico e mediatico per dimostrare che le
loro scelte ermeneutiche a proposito della continuità o
meno del Concilio Vaticano II con la Tradizione
Cattolica meritano più rispetto di quella del Sovrano
Pontefice.
Costoro dovrebbero invece spiegare ai loro lettori
come mai abbiano omesso di dare la dovuta importanza ad un fatto storico, in questo caso la promulgazione di un atto di grande valore giuridico, che
RISOLVE IN MANIERA CHIARA E DEFINITIVA,
al di là di ogni speculazione personale, la questione
della continuità, e semmai apre un dibattito sullo
avvenuto sdoppiamento del Concilio: abbiamo così
avuto un Concilio Ecumenico Vaticano Secondo
giuridicamente e perciò oggettivamente definito (il
Concilio Ecumenico non è il raduno di una comitiva di
sciamani ma è nel Diritto Canonico la fonte giuridica
immediatamente successiva al Romano Pontefice,
nell’allora vigente Codice pio-benedettino al canone
228 §1, oggi al can. 337 e, ad esempio, se un Padre
conciliare era impedito a parteciparvi poteva farsi rappresentare da un procuratore come da canone 224) e
contemporaneamente un “Vaticano Secondo
fantasma”, vero e proprio “Spirito del Concilio”,
che ha completamente occupato il mondo fantasmatico dei mezzi di comunicazione sociale di
massa ed in qualche modo ha posseduto molti ed
anche importanti uomini di Chiesa, mentre l’unico e
vero Vaticano Secondo veniva seppellito dietro una
nera cortina di oblio.
Qui si parla dell’Epistola Apostolica indirizzata
da SS. Paolo VI al Cardinal Giuseppe Pizzardo,
allora Prefetto della S. Congregazione preposta ai
Seminari e alle Università pontificie, nella solenne
occasione dell’apertura in Roma del Congresso
Internazionale sulla Teologia del Concilio Vaticano
Secondo, e datata il 21 settembre 1966, ad un anno
appena dalla chiusura del Concilio medesimo.
Il fatto inaudito che tale Epistola sia stata
censurata e fatta sparire dal volume IV della raccolta
ufficiosa degli insegnamenti di SS. Paolo VI, edito
dalla Tipografia Poliglotta Vaticana e finito di stampare
il 21 giugno 1967, cioè sia stata cancellata dallo
strumento di norma usato dai teologi ed in genere dal
ceto intellettuale per studiare a distanza di anni il
magistero pontificio, giustifica questi ultimi.
Non giustifica però gli storici, i quali dovrebbero
ricostruire i fatti avvenuti tramite soprattutto le fonti
contemporanee, come in questo caso il numero
dell’“Osservatore Romano” del 26-27 settembre 1966,
fonte ufficiosa ma autorevolissima della Santa Sede, e
soprattutto gli “Acta Apostolicae Sedis. Commentarium Officiale” datati 30 Septembris 1966, fonte
ufficiale della medesima.
Non dare la dovuta importanza a tale decisivo
documento, vuol dire rendersi collaboratori, forse inconsapevoli, di coloro che l’avevano bibliograficamente cancellato, e così avevano imposto una sorta
di “Maschera di Ferro” all’autentico Concilio Ecumenico Vaticano Secondo.
Ma un vecchio detto italiano certifica che “il
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diavolo fa le pentole ma non i coperchi” e così la
pretazione giudiziaria e dottrinale – il che sarebbe stato
Divina Provvidenza ha ispirato lo scrupolo
del resto un assurdo – ma afferma che può avere valore
documentario della TFP, allora guidata dal compianto
obbligatorio e generale, tra le interpretazioni, soltanto
Plinio Corrêa de Oliveira, che
quella compiuta dal legislatore” 4).
seguiva giorno per giorno le fonti
Funzione questa legislativa, come
sopra indicate per poi citarle nei
ci ricorda il Beato Contardo
propri articoli; Ella ha poi ispirato
Ferrini, docente della Cattolica di
l’acribia filologica della “Alleanza
Milano illustre per santità e
Cattolica” guidata da Giovanni
dottrina, “assolutamente riservata
Cantoni che, pubblicando nel
al principe” 5).
1975 un articolo della TFP ancora
L’istituto dell’interpretazione audiretta da Plinio Corrêa de
tentica quindi “risulta coordinato
Oliveira con la preziosa citazione
ad esigenze non più pretta-mente
della Epistola Apostolica, l’ha Il Professore Associato di Storia ermeneutiche (...) non già imperio
voluta controllare nelle fonti, della Chiesa Roberto De Mattei (a rationis, ma piuttosto ratione
denunciando l’inaudito fatto che sinistra) ha fatto sua la tesi del prof. imperii” 6).
detta Epistola fosse “inspie- Alberto Melloni, Ordinario di Storia
Coerentemente a questa sottogabilmente e misteriosamente del Cristianesimo e delle Chiese.
lineatura dell’importanza della
assente” 1) dalla raccolta pubblicamente e della volontà del Sovrata dal Vaticano e attirando così oggi l’attenzione del
no, il problema della forma in cui egli si esprime
Centro Culturale Lepanto, diretto da Fabio Bernabei
diventa secondario: “Ulpiano affermava che ‘quod
e noto per la sua capacità di giovarsi delle giuste
Principi placuit, legis habet vigorem’” 7), e questa
citazioni nell’affrontare la tempestosa e confusa realtà
volontà ha vigore di legge sia che si manifesti “per
contemporanea.
epistolam et subscritionem” 8), sia per decreto, sia in
Ma come può la citazione di una semplice
risposta ad una interrogazione, sia ordinando con un
lettera papale smascherare la natura allucinatoria
editto, per cui “haec sunt, quae vulgo constitutiones
dello “Spirito del Concilio Vaticano Secondo”, di
appellamur” 9), ossia “tutto questo è ciò che
questo spettro evocato negli ultimi decenni da peraltro
generalmente definiamo costituzioni”; infatti ancora
ben noti ambienti?
oggi le Costituzioni conciliari sono così definite perché
Questo avviene perché l’Epistola Apostolica
considerate espressione della volontà del Sovrano
“Cum iam” è l’”INTERPRETAZIONE AUPontefice, senza la cui firma non avrebbero alcun valore.
TENTICA” data dal Sovrano Pontefice alle CoIl diritto canonico riprende questo tema dal diritto
stituzioni Conciliari emanate in occasione del
romano tramite i glossatori medievali, quali Bartolo da
Concilio Ecumenico Vaticano II.
Sassoferrato, Giovanni Andrea, Baldo degli Ubaldi, etc.
Cos’è una interpretazione autentica?
Anche se vi sono differenze fra le fonti romane e la
“L’espressione ‘interpretazione autentica’ in una
Glossa, ed anche fra i glossatori, particolarmente riprima accezione rinvia all’AUTORE di un atto che in
guardo alla retroattività degli effetti della interquanto tale è in grado di poter chiarire, con una
pretazione autentica, sulla questione fondamentale della
particolare autorità che lo distingue nettamente da altri
necessità di questo istituto e della sua attribuzione al
potenziali interpreti, il significato dell’atto stesso. È
Sovrano, non vi sono dubbi.
anche per questo che talvolta si parla di interpretazione
La questione ebbe poi un’organica sistemazione
autentica oltre che di una legge anche di un contratto,
nel Seicento con il De legibus del gesuita Francisco
di un testamento, di un trattato internazionale” 2).
Suarez 10), dalle cui linee generali non si discosta il
Il concetto si impone ai tempi dell’Impero
Codex Juris Canonici voluto dal Pontefice San Pio X e
Romano, cioè nel “periodo nel quale la forza creativa
promulgato da SS. Benedetto XV, ove l’istituto della
del diritto (…) si è concentrata nell’autorità imperiale,
interpretazione autentica è trattato dal canone 17, nel
e nel quale perciò può sorgere l’istituto
nuovo Codice di Diritto Canonico al canone 16.
dell’interpretazione autentica” 3).
L’istituto della interpretazione autentica è però
Così l’Imperatore Giustiniano “il quale, in varie
così legato al principio di autorità, da imporsi a
costituzioni, ogni e qualsiasi forma d’interpretazione
tutt’oggi anche nel diritto secolare, malgrado la
rivendica ormai alla ‘imperialis potestas’ (…) ‘leges
avversione al potere sovrano che dall’Illuminismo in
interpretari solum imperio esse oportet’ dice la
poi caratterizza la cultura occidentale.
costituzione 12, C. I, 24. ‘Si quid vero, ut sopra dictum
Ad esempio la nostra Costituzione, nata dal
est, ambiguum fuerit visum … hoc ad imperiale culmen
compromesso fra modernismo cattolico e socialper judices referatur, et auctoritate Augusta manicomunismo, nemmeno la prevede, a differenza del
festetur, cui soli concessum est leges et condere et
regio Statuto concesso dai Savoia, eppure il principio di
interpretari’ aggiunge la costituzione 2, 21, C. I, 12, la
autorità, che si traduce nella “sovranità parlamentare”
famosa costituzione “Tanta” che, secondo la dottrina
11) della maggioranza e del Governo voluti dal Popolo
romanistica ormai prevalente, non vieta l’interSovrano, ha fatto prevalere “l’orientamento che
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considera le leggi interpretative come estrinsecazione
naturale della funzione legislativa” 12) della
maggioranza parlamentare, non solo ma anche del
Governo, posto che “l’interpretazione autentica della
legge può essere resa anche da un decreto-legge,
potendo verificarsi un caso straordinario di necessità
ed urgenza che induce il Governo ad adottare un
provvedimento provvisorio che si atteggia negli stessi
termini e che reca gli stessi effetti della legge
interpretativa” 13).
La lotta fra la necessità del principio di autorità in
una società organizzata e l’ideologismo di molti giudici
e giuristi che nega obbedienza al Popolo Sovrano per
darla “semmai, alle convenzioni che vigono nella
comunità degli interpreti, e che vi sono accreditate
perché ritenute premesse utili, se non indispensabili, al
lavoro che la comunità deve svolgere” 14) fa si che “sia
stato segnalato come la giurisprudenza costituzionale
contenga affermazioni di segno contrario” 15), ma “al
di là delle oscillazioni della Corte costituzionale” 16),
rimane il “problema di allocazione di potere: la posta
in palio è il controllo da parte del legislatore dei
risultati ermeneutici” 17).
Ma se l’attuale Costituzione della Repubblica italiana permette il divampare della lotta fra Governo e
maggioranza parlamentare voluti dal Popolo Sovrano e
“comunità degli interpreti”, tale possibilità non è data
dal Codice di Diritto Canonico.
Le Costituzioni del Concilio Ecumenico Vaticano II non possono essere spacciate come veicoli di
altri contenuti che non siano quelli definiti nella
interpretazione autentica di SS. Paolo VI.
Tale interpretazione autentica è data nella Epistola Apostolica “Cum Iam”, del 21 settembre 1966,
- come risulta dalla solenne occasione per cui è
stata redatta, ossia l’apertura in Roma del Congresso
internazionale sulla teologia del Concilio Vaticano
Secondo, ad appena un anno dalla chiusura di quello;
- come risulta dal ben definito oggetto giuridico,
ossia il corpus delle Costituzioni conciliari definito al
secondo capoverso della Epistola come “exsequendis
Concilii legibus” e che si affermano rientrare nello
ambito del Congresso totalmente, fin negli aspetti che
diremmo amministrativi, “ipsae ecclesiasticae disciplinae normae a Concilio Oecumenico statutae”;
- come risulta dalla forma idonea di lettera
chirografa, che si evince dalla presenza del nome del
Pontefice e del suo numero d’ordine all’inizio del
documento, oltreché come firma alla fine 18);
- come risulta dalla sua promulgazione mediante
pubblicazione negli “Acta Apostolicae Sedis”, secondo
il canone 9 del Codice pio-benedettino ed oggi il
canone 8;
- come risulta dall’uso di espressioni prescrittive
quali (segue traduzione): “Cavendum est ne quis eam
(la dottrina del Concilio) a reliquo sacro doctrinae
Ecclesiae patrimonio disgiungat, quasi inter haec
discrimen aut oppositio intercedere possit. At vero,
quaecumque a Concilio Vaticano II docentur arcto nexu
cohaerent cum magisterio ecclesiastico superioris
aetatis, cuius continuatio, explicatio atque incrementum
sunt dicenda. Revera hac etiam de causa Concilium est
indictum, ut Decessor Noster Ioannes XXIII f.r. in
auspicali allocuzione asseveravit, nempe ‘ut iterum
magisterium ecclesiasticum … affirmaretur’. Nemo
igitur audeat ad privatas interpretationes Concilii
doctrinam detorquere, magisterio Ecclesiae post
habito: qui ita agunt, ut verbis utamur S. Leonis Magni,
magistri erroris existunt, quia veritatis discipuli non
fuerunt”.
Traduzione: Si faccia attenzione che qualcuno non
separi essa (la dottrina del Concilio) dal restante sacro
patrimonio della dottrina della Chiesa, quasi possa
esistere contrasto ed opposizione fra di loro.
Al contrario tutto ciò che viene insegnato dal
Concilio Vaticano II si ricollega in piena armonia col
magistero ecclesiastico precedente, di cui deve essere
definito continuazione, spiegazione, incremento. Infatti
anche per questo fine fu convocato il Concilio, come
attestò il Nostro Predecessore Giovanni XXIII di f.m.
nel discorso inaugurale, al fine cioè che “fosse
riaffermato … il magistero ecclesiastico”.
Nessuno pertanto osi distorcere secondo le
proprie interpretazioni la dottrina del Concilio,
ricusando la guida del magistero ecclesiastico:
coloro che agiscono in tal modo, per usare le parole
di S.Leone Magno, “diventarono maestri di errore
perché si rifiutarono di farsi discepoli della verità”.
ROMA LOCUTA, CAUSA SOLUTA.
NOTE INTRODUZIONE
I Plinio Corrêa de Oliveira, Rivoluzione e Contro-Rivoluzione,
Milano, Sugarco, 2009, p. 168. II Op. cit., p. 169. III Op. cit.,
p. 170. IV Op. cit., p. 171. V Op. cit., pp. 177-184.
NOTE AL TESTO
1 Cfr. La proprietà privata è un furto? , in “Cristianità”,
settembre-ottobre 1975, pp.10-12. 2 Giuseppe Verde,
L’interpretazione autentica della legge, Torino, Giappichelli,
1997, p.5. 3 Orio Giacchi, Formazione e sviluppo della
dottrina della interpretazione autentica in diritto canonico,
Milano, Vita e Pensiero, 1935, p. 10. 4 Op. cit., p. 11. 5
Contardo Ferrini, Manuale di Pandette, 3ª ed., Milano, 1917,
p.30, cit. in ibidem. 6 Elena Libone, La fisionomia delle leggi
di interpretazione autentica nella più recente giurisprudenza
costituzionale, in Adele Anzo a cura di, Le leggi di interpretazione autentica tra Corte Costituzionale e Legislatore,
Torino, Giappichelli, 2001, p. 123. 7 Giacchi, cit., p.67. 8
Ibidem. 9 Ibidem. 10 Giacchi, cit., pp. 27 e ss. 11 Verde, cit.,
p. 9. 12 Op.cit., p. 11. 13 Op.cit., p. 15. 14 Verde, cit., p. 121.
15 Andrea Pugiotto, Leggi interpretative e funzione giurisdizionale, in Anzon, cit., p. 59. 16 Ibidem. 17 Pugiotto, cit.,
p. 64. 18 “Acta Apostolicae Sedis. Commentarium Officiale”, 30 Septembris 1966, p. 877.